Art. 18.
Titolarita' dei trattamenti per finalita' di governo
1. Per i trattamenti dei dati effettuati per le finalita' di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 , le regioni e province autonome, il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nei limiti delle rispettive competenze attribuite dalla legge, sono titolari del trattamento secondo quanto previsto dall' articolo 28 del Codice in materia di protezione dei dati personali .
((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il Decreto 31 dicembre 2024 (in G.U. 05/03/2025, n. 53) ha disposto (con l'art. 16, comma 4) che "Il Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2015, n. 178 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 novembre 2015, n. 263, cessa di avere efficacia dal 31 marzo 2026".
Titolarita' dei trattamenti per finalita' di governo
1. Per i trattamenti dei dati effettuati per le finalita' di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 , le regioni e province autonome, il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nei limiti delle rispettive competenze attribuite dalla legge, sono titolari del trattamento secondo quanto previsto dall' articolo 28 del Codice in materia di protezione dei dati personali .
((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il Decreto 31 dicembre 2024 (in G.U. 05/03/2025, n. 53) ha disposto (con l'art. 16, comma 4) che "Il Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2015, n. 178 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 novembre 2015, n. 263, cessa di avere efficacia dal 31 marzo 2026".