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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 6402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6402 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 401/2022, pubblicata il 3.3.2022, iscritto al n. 1648/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, promosso da
(c.f. ), con sede in Pratola Serra, Strada Provinciale San Michele, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante , rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_2
CH RG (c.f. ) e RT EU SS (c. f. CodiceFiscale_1 C.F._2
),elettivamente domiciliati in Napoli, Via S. Lucia n. 15, presso lo studio dell'avv. Annalisa
[...]
Benigni, appellante nei confronti di
(p. iva ), con sede in , Via Degli Imbimbo Controparte_1 P.IVA_2 CP_1
n. 10/12, in persona del Direttore Generale, dott.ssa rappresentata e difesa dagli CP_2
avv.ti Mariarosaria Di Trolio (c.f. ) e Marco Mariano (c.f. CodiceFiscale_3 [...]
), C.F._4
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto notificato in data 6.4.2022, la ha impugnato davanti a questa Corte la Parte_1
sentenza n. 401/2022, pubblicata il 3.3.2022, con cui il Tribunale di Avellino aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 1489/2015 da lei ottenuto nei confronti dell' , per l'importo di Parte_3
101.981,57 € oltre interessi moratori, a titolo di adeguamento tariffario per n. 2751 prestazioni socio sanitarie erogate nel periodo agosto-dicembre 2009.
Parte Il Tribunale aveva infatti affermato essere fondata l'eccezione dell' di mancanza di prova dell'esistenza di un valido rapporto contrattuale tra le parti, non essendo stato prodotto il contratto scritto relativo alla annualità in oggetto, ai sensi dell'art. 8 quinquies del d. lgs. 502/1992, essendo stato prodotto solo il contratto relativo alle prestazioni da svolgersi nell'anno 2010.
Deduceva l'appellante l'erroneità della sentenza per non essere stata considerata la deliberazione n. 1267/2009, con cui erano state approvate le tariffe, nè il decreto commissariale n.
110/2014, di rideterminazione delle tariffe, entrambi vigenti in un momento in cui ancora nessuna
Parte RSA era ancora accreditata;
nonchè per non essere stata valutata la delibera n. 2078/2002 e la scrittura privata del 16.9.2002, resa inter partes, con previsione di adeguamento delle rette a tutti gli aumenti effettuati nel settore dalla regione Campania.
Concludeva quindi per la riforma della sentenza e la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio l' evidenziando che, essendo ancora in vigore nel corso Pt_3 dell'anno 2009 il contratto stipulato il 6.9.2002 e tacitamente prorogato e non essendo stato stipulato il contratto ex art. 8 quinquies del d. lgs. 502/1992, l'acquisto delle prestazioni nel 2009 era avvenuta alla stregua di qualsiasi altro fornitore di beni e servizi, regolarmente pagato, e non vi era spazio per adeguamenti tariffari. Instava per il rigetto dell'appello con vittoria delle spese di lite.
Alla udienza collegiale del 29.10.2025, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini ridotti di giorni 20 + 20, ai sensi dell'art. 190 cpc..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile, oltre che infondato e deve pertanto essere respinto.
L'inammissibilità consegue all'essere l'appello genericamente formulato e senza specifica contestazione delle argomentazioni svolte dal giudice di primo grado. Va, infatti, ricordato che l'art. 342 c.p.c., anche nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione, una chiara individuazione cioè delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, pur non occorrendo l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Da ciò dottrina e giurisprudenza desumono che non è ammissibile l'appello nel quale l'appellante si limiti a ribadire le proprie richieste respinte dal giudice di primo grado o a dedurre la omessa valutazione degli elementi dedotti, senza prendere in esame la motivazione di rigetto e senza sottoporla a critica, essendo necessario che alla parte volitiva dell'atto di appello (richiesta di riforma della sentenza gravata) si accompagni sempre la parte argomentativa, tesa a confutare le ragioni addotte a sostegno della decisione impugnata, mediante l'esposizione sufficientemente specifica delle ragioni su cui si fonda il gravame, le quali hanno la funzione fondamentale di delimitare l'ambito della cognizione del giudice di secondo grado (Cass. n. 4068/2009; Cass. 22. 12.2004 n. 23742; id.
6.6. 2003 n. 9060; id., ss. uu. 29.1.2000 n. 16).
Avendo infatti il giudizio di appello natura di revisio prioris instantiae e non di iudicium novum, non è sufficiente che la sentenza di primo grado sia impugnata nella sua interezza, essendo necessaria invece l'impugnazione specifica dei singoli capi censurati, e l'esposizione analitica delle ragioni sulle quali si fonda il gravame, in contrapposizione con le ragioni addotte, nella sentenza impugnata, a giustificazione delle singole decisioni adottate (Cass. n. 11935/2002). Non basta neanche richiamare le argomentazioni svolte ma non accolte dal giudice di primo grado (Cass.
20.9.2002 n. 13756), ma è necessario esaminare l'iter argomentativo della decisione, al fine di contrapporre alle argomentazioni ivi svolte quelle contrastanti dell'appellante, volte a confutare il fondamento logico o giuridico della decisione impugnata. Non basta, neppure, dedurre che un'affermazione della sentenza impugnata è errata o che le deduzioni esposte erano corrette, ma occorre che siano esposti, sia pure in modo stringato, gli argomenti che sostengono l'affermazione contraria e che costituiscono i motivi di critica alle argomentazioni della sentenza impugnata, ai quali il giudice dell'impugnazione deve dare risposta (Cass. 14.7.2003 n. 10991).
Nulla di tutto ciò si rinviene nel gravame in esame, in cui non viene assolutamente censurata la affermazione del primo giudice in ordine alla necessità della esistenza di un contratto scritto ex art. 8 quinquies del d. lgs. 502/1992, ai fini del riconoscimento della retribuzione di qualsiasi prestazione contrattuale svolta nell'anno 2009, ma si sostiene meramente non aver il giudice valutato deliberazioni e decreti commissariali inerenti gli adeguamenti tariffari.
L'infondatezza del gravame è invece connessa alla mancata produzione del contratto scritto.
Infatti, secondo quanto più volte affermato da questa Corte a partire dalla sentenza 22 novembre 2011,
n. 3584, confermata dalla Corte di Cassazione con la sentenza 19 novembre 2015, n. 23657 (ma v. anche Cass. n. 17711/2014, Cass. n. 17588/2018 e, da ultimo, Cass. n. 7019/2020), sulla scorta delle indicazioni già rinvenibili nella giurisprudenza della Suprema Corte (e, in particolare, in Cass. 25 gennaio 2011, n. 1740) e della Corte Costituzionale (e, in particolare in C. Cost. 28 luglio 1995, n.
416):
a) il soggetto che si assuma creditore nei confronti di un'azienda sanitaria locale dei corrispettivi di prestazioni sanitarie erogate dopo il 1996 a soggetti assistiti dal Servizio Sanitario
Nazionale in quanto titolare di una struttura all'uopo provvisoriamente accreditata ha l'onere di fornire la prova (anche) del contratto da lui stipulato con l'azienda sanitaria locale che asserisca sua debitrice;
b) poiché, per un principio generale del nostro ordinamento giuridico, i contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni sono soggetti, ad substantiam, al requisito della forma scritta, la prova di tale contratto deve essere necessariamente data (fatto salvo l'eccezionale caso di cui al comb. disp. degli artt. 2725 e 2724 n. 3 c.c.) mediante la produzione del documento contenente le relative pattuizioni;
c) il giudice ha il potere di rilevare d'ufficio la nullità dei contratti (cfr. in analoga fattispecie
Cass. n. 23657/2015).
Va altresì precisato che quest'onere probatorio incombe sul titolare della struttura sanitaria accreditata, sia pur provvisoriamente, che agisca per il pagamento delle prestazioni erogate anche qualora l'azienda sanitaria convenuta in giudizio non abbia tempestivamente e specificamente contestato la conclusione o il contenuto di detto contratto (v., ad es., la sent. 12 giugno 2018, n. 2866, che richiama quanto affermato in linea più generale da Cass. 23071/2016).
La mancanza di un contratto scritto impedisce quindi il riconoscimento di alcun compenso per prestazioni eseguite, sia pure relativamente ai soli saldi o agli interessi o adeguamenti tariffari su somme già corrisposte, essendo quella degli interessi o adeguamenti una prestazione accessoria che trova pur sempre la propria legittimazione in una valida stipula contrattuale. Né lo spontaneo pagamento dell'acconto sul corrispettivo richiesto per le prestazioni eseguite rende necessariamente dovuto anche il pagamento del saldo o degli interessi o adeguamenti sulle somme versate, questi fondandosi, come detto, pur sempre su un contratto ritenuto nullo in toto, ed anche quindi nella determinazione dei termini e modalità di pagamento.
La richiesta dell'appellata di ottenere la condanna della controparte alla restituzione di quanto pagato in esecuzione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo revocato non può essere accolta se non con pronuncia generica, in mancanza di prova dell'effettivo pagamento, non costituendo prova di ciò le mere determine di liquidazione operate dall'ente.
Le spese seguono la soccombenza, e vanno liquidate come da dispositivo, ai sensi del d.m.
147/2022, con compensi pressochè vicini ai minimi di tariffa, attesa la vicenda processuale, ed esclusione del compenso inerente la fase istruttoria, in quanto non effettivamente svoltasi. Devono infine essere dichiarati sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione civile, decidendo sull'appello proposto dalla nei confronti della sentenza del Tribunale di Avellino n. 401/2022, pubblicata il Parte_1
3.3.2022, in contraddittorio con la , così provvede: Parte_3
1) Dichiara inammissibile l'appello, confermando la sentenza impugnata, e condanna l'appellante alla restituzione in favore dell' di quanto da quest'ultima pagato in Parte_3
esecuzione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e poi revocato.
2) Condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in 6.000,00 € per compensi, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, oltre oneri riflessi.
3) Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Così deciso in Napoli, il 10.12.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo