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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 25/09/2025, n. 1391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1391 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 720/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 25/09/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 720/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c. resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 25/09/2025 nella causa n. 720/2023 avente ad oggetto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 38/2023, reso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 11/01/2023, vertente tra
(C.F./P.IVA: Parte_1
), in persona dell'omonimo titolare nonché legale C.F._1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. DI PIANO MAURO
- attore/opponente - e
(C.F./P.IVA: ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. LETTIERI CRISTIANO
- convenuto/opposto – Conclusioni All'udienza del 25/09/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate. MOTIVAZIONE I. Fatti rilevanti della causa
, odierno opposto, chiedeva ed otteneva l'emissione di un CP_1 decreto ingiuntivo nei confronti di , Parte_1 odierno opponente, per conseguire il pagamento della somma di € 19.092,73, oltre interessi e spese, quale somma portata dalle fatture prodotte (fatture n. 1834 del 30.09.2020 di € 1.098.77, 2182 del 31.10.2020 di € 830.03, 2376 del 30.11.2020 di € 1.627.04, 2566 del 31.12.2020 di € 985.13, 89 del 31.01.2021 di € 262.61, 282 del 28.02.2021 di € 1.609.09, 505 del 31.03.2021 di € 1.292.02, 770 del 30.04.2021 di € 737.53, 1087 del 31.05.2021 di € 408.72, 1323 del 30.06.2021 di € 482.75, 1587 del 31.07.2021 di € 778.92, 1726 del 31.07.2021 di € 869.45, 1859 del 31.08.2021 di € 30.74, 2075 del 30.09.2021 di € 1.406.89, 2334 del 31.10.2021 di € 3.642.07, 2569 del 30.11.2021 di € 761.65, 2867 del 31.12.2021 di
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€ 648.80, 136 del 31.01.2022 di € 1.183.35, 344 del 28.02.2022 di € 1.029.61, 594 del 31.03.2022 di € 92.54, 838 del 30.04.2022 di € 411.14, detratte le note di credito n. 1690 del 31.07.2021 di € 778.92 e 6 del 11.04.2022 di € 317.20 – allegate nella fase monitoria), a titolo di corrispettivo per la fornitura di articoli tecnici industriali eseguita nel periodo 2020-2021-2022 (v. decreto ingiuntivo n. 38/2023, emesso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 11/01/2023; nonché allegato ricorso). Avverso il predetto decreto proponeva opposizione
[...]
, in persona dell'omonimo titolare nonché Parte_1 legale rappresentante p.t., articolando le seguenti eccezioni: NULLITA', INFONDATEZZA ED ILLEGITTIMITA' DEL DECRETO INGIUNTIVO PER MANCATA
PROVA DELLA FORNITURA DEI RICAMBI, OGGETTO DELLE FATTURE. … si evidenzia che la richiedeva il pagamento di articoli tecnici industriali, ponendo a CP_1 sostegno del decreto ingiuntivo, unicamente le fatture di vendita, omettendo, all'uopo, di depositare sia preventivi di spesa sottoscritti dalla opponente sia le bolle di consegna volte a provare la consegna della merce alla parte opponente…per costante e consolidata giurisprudenza, il valore probatorio della fattura è limitato alla fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione, essendo le fatture documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, senza alcun segno di riconoscimento del debitore, esse non indicano di per sé la piena prova del credito riportato… nel caso di specie la CP_1 contrariamente a quanto ex lege statuito, ha ritenuto di supportare sotto il profilo probatorio il proprio ricorso per decreto ingiuntivo allegando unicamente le fatture, omettendo di provare il prezzo preventivamente concordato per gli articoli industriali e la consegna degli stessi. [...]. Costituitasi in giudizio, la insisteva per la conferma del CP_1 decreto ingiuntivo emesso, depositando altresì i documenti di trasporto della merce oggetto delle fatture azionate, ribadendo la debenza delle somme richieste e l'infondatezza dell'opposizione proposta. Instauratosi il contraddittorio, concessa la provvisoria esecuzione, ammessa e prodotta la documentazione, concessi i termini di rito, la causa, all'esito del mutamento dell'Istruttore, ritenuta matura per la decisione, veniva all'odierna udienza decisa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., previa concessione di un termine per il deposito di note conclusionali. II. Ragioni giuridiche della decisione Sull'opposizione Infondata, per le assorbenti ragioni di cui in seguito, si ritiene l'opposizione così come proposta. Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve non già stabilire se l'ingiunzione è
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stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr., tra le tante, Cass. civ. n. 22489/2006, n. 16911/2005, n. 15186/2004 e n. 1657/2004) sicché, se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione è stata emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura, mentre l'eventuale assenza delle condizioni legittimanti l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza, al più, sul regolamento delle spese della fase monitoria (Cass. civ. n. 419/2006). Oggetto della causa, dunque, non è stabilire se il decreto ingiuntivo sia stato (o meno) emesso in presenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., bensì verificare la fondatezza nel merito del credito azionato in via monitoria. Ciò posto, va evidenziato che - in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ., sez. un., n. 13533/2001) - al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni. Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che - come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n. 11417/1997) - si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto). Da quanto precede, deriva altresì che, ove la pretesa azionata in sede monitoria si basi su fatture, le stesse non potranno considerarsi di per sé sufficienti all'assolvimento del proprio onere probatorio ad opera del creditore/opposto. Secondo condivisa giurisprudenza, infatti, La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto
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partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto, tant'è che, contro ed in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti (in tal senso, espressamente Cass., 28 aprile 2004, n. 8126), con l'ulteriore precisazione che le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, hanno tal valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio (così, Cass. sent. n. 3090/1979; ex plurimis, idd., 24 luglio 2000, n. 9685, 25 novembre 1988, n. 6343; tra la giurisprudenza di merito, Trib. Isernia, 27 dicembre 2001, Trib. Cagliari, 16 dicembre 1992, Pret. Palermo, 22 luglio 1991), che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19944 del 12/07/2023). Nel caso di specie, non ci si può esimere dal rilevare come, a seguito della produzione in ingiunzione delle fatture ivi espressamente indicate (v. fatture n. 1834 del 30.09.2020 di € 1.098.77, 2182 del 31.10.2020 di € 830.03, 2376 del 30.11.2020 di € 1.627.04, 2566 del 31.12.2020 di € 985.13, 89 del 31.01.2021 di € 262.61, 282 del 28.02.2021 di € 1.609.09, 505 del 31.03.2021 di € 1.292.02, 770 del 30.04.2021 di € 737.53, 1087 del 31.05.2021 di € 408.72, 1323 del 30.06.2021 di € 482.75, 1587 del 31.07.2021 di € 778.92, 1726 del 31.07.2021 di € 869.45, 1859 del 31.08.2021 di € 30.74, 2075 del 30.09.2021 di € 1.406.89, 2334 del 31.10.2021 di € 3.642.07, 2569 del 30.11.2021 di € 761.65, 2867 del 31.12.2021 di
€ 648.80, 136 del 31.01.2022 di € 1.183.35, 344 del 28.02.2022 di € 1.029.61, 594 del 31.03.2022 di € 92.54, 838 del 30.04.2022 di € 411.14, detratte le note di credito n. 1690 del 31.07.2021 di € 778.92 e 6 del 11.04.2022 di € 317.20), in uno al corrispondente estratto del registro IVA (v. registro in atti), parte opposta abbia provveduto a produrre in questa sede altresì le corrispondenti bolle di consegna, recanti, tra l'altro, dati debitamente richiamati nelle fatture medesime (v. bolle di consegna di cui in atti, corrispondenti alle citate fatture).
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Alcuna specifica contestazione, né autentico – o comunque rituale - disconoscimento, può dirsi articolato sul punto dalla parte opponente, limitatasi, nonostante la nuova produzione documentale, a richiamare le difese (altrettanto genericamente) articolate in sede di opposizione (v. memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. in atti).
Per costante giurisprudenza di legittimità, del resto, il disconoscimento della scrittura o della sottoscrizione ai sensi dell'art. 214 c.p.c., pur non richiedendo formule sacramentali, deve essere chiara e inequivoca, ovvero specifica e determinata (Cass. 13384/05), dovendo la relativa eccezione contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato (Sez. 5, Ordinanza n. 17313 del 17/06/2021), non potendo considerarsi valido un disconoscimento rivolto in modo generico ad una pluralità di atti prodotti in giudizio (Cass. 11911/03), essendo la parte che intenda negare l'autenticità della propria sottoscrizione tenuta a specificare, ove più siano i documenti prodotti e a quali di questi si riferisca (Sez. 2, Sentenza n. 1537 del 22/01/2018), ferma la precisazione secondo cui costituisce giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità, il convincimento del giudice di merito circa l'idoneità di una determinata deduzione o condotta difensiva ad integrare gli estremi del disconoscimento (v. Cass. 6475 del 1974, 3409 e 6081 del 1980). Nel caso di specie, invero, la prova dell'effettiva sussistenza ed esecuzione del rapporto fondamentale risulta rafforzata anche dalla già menzionata concordanza tra le fatture in atti (v. fatture n. 1834 del 30.09.2020 di € 1.098.77, 2182 del 31.10.2020 di € 830.03, 2376 del 30.11.2020 di € 1.627.04, 2566 del 31.12.2020 di € 985.13, 89 del 31.01.2021 di € 262.61, 282 del 28.02.2021 di € 1.609.09, 505 del 31.03.2021 di € 1.292.02, 770 del 30.04.2021 di € 737.53, 1087 del 31.05.2021 di € 408.72, 1323 del 30.06.2021 di € 482.75, 1587 del 31.07.2021 di € 778.92, 1726 del 31.07.2021 di € 869.45, 1859 del 31.08.2021 di € 30.74, 2075 del 30.09.2021 di € 1.406.89, 2334 del 31.10.2021 di € 3.642.07, 2569 del 30.11.2021 di € 761.65, 2867 del 31.12.2021 di € 648.80, 136 del 31.01.2022 di € 1.183.35, 344 del 28.02.2022 di € 1.029.61, 594 del 31.03.2022 di € 92.54, 838 del 30.04.2022 di € 411.14, detratte le note di credito n. 1690 del 31.07.2021 di € 778.92 e 6 del 11.04.2022 di € 317.20) e l'ulteriore documentazione, per le ragioni sin qui esposte non efficacemente contestata, comunque prodotta dall'opposta (v. bolle di consegna parimenti prodotte, recanti le stesse date e gli stessi quantitativi di cui alle citate fatture). Secondo parimenti condivisa giurisprudenza, d'altronde, nei contratti aventi ad oggetto la consegna di una quantità di merce da una parte all'altra, la prove della consegna all'acquirente è libera, nel senso che essa può essere fornita con ogni mezzo, salvo i limiti imposti della legge, anche quando siano state rilasciate bolle di consegna;
ne consegue che, nel caso in cui la sottoscrizione apposta su tali bolle sia state disconosciuta, la parte può scegliere se proporre istanza di verificazione di scrittura privata, affidando all'esito del relativo
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procedimento la dimostrazione della consegna, oppure, alternativamente, chiedere di provare la consegna con altri mezzi, ivi inclusa la prova testimoniale (nella quale peraltro ammesso il riferimento alle bolle) (Cass. civ., sez. III, 22.6.2007, n. 14594). Nella fattispecie de qua, tuttavia, non vi è stato alcun rituale disconoscimento e/o contestazione delle firme apposte sui documenti di trasporto, ferma la precisazione secondo cui non potrebbe comunque assumere rilievo autenticamente dirimente il disconoscimento delle sottoscrizioni ivi apposte, posto che la merce ben potrebbe essere stata ricevuta da un terzo preposto dalla società opponente (cfr. per tutte Cass. 13258/06). Alla stregua di quanto precede, dunque, avendo il creditore opposto compiutamente assolto ai propri oneri allegazionali e probatori a differenza del debitore opponente gravato della, rimasta comunque insufficiente, speculare prova liberatoria, non può che giungersi al rigetto dell'opposizione, con la contestuale conferma del decreto ingiuntivo opposto, di cui è già stata concessa la provvisoria esecuzione in corso di causa (v. ordinanza in atti), con il contestuale assorbimento e/o rigetto, atteso il dirimente rilievo e il consistente impatto operativo delle ragioni sin qui esposte, di ogni altra istanza, deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile, ivi comprese quelle in punto di riconoscimento della svalutazione monetaria, per non aver il creditore assolto i propri oneri probatori sul punto (Sez. U, Sentenza n. 5743 del 23/03/2015). Secondo condivisa giurisprudenza, infatti, il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014, Rv. 631058). Sulle spese La situazione di soccombenza venutasi a creare impone la condanna di parte opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese del presente giudizio, liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti - nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto del valore (sino a € 26.000,00) della natura e della complessità (minima) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (minima) delle questioni trattate.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da , in Parte_1
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persona dell'omonimo titolare nonché legale rappresentante p.t., avverso il decreto ingiuntivo n. 38/2023, reso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 11/01/2023, nei confronti di , in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, respinta, o comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta l'opposizione così come proposta e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 38/2023, reso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 11/01/2023; condanna parte opponente, , in persona Parte_1 dell'omonimo titolare nonché legale rappresentante p.t., alla rifusione in favore di parte opposta, , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 delle spese del presente giudizio, liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, con attribuzione al difensore antistatario, avv. Lettieri Cristiano. Così deciso in data 26/09/2025 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile. Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 720/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c. resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 25/09/2025 nella causa n. 720/2023 avente ad oggetto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 38/2023, reso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 11/01/2023, vertente tra
(C.F./P.IVA: Parte_1
), in persona dell'omonimo titolare nonché legale C.F._1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. DI PIANO MAURO
- attore/opponente - e
(C.F./P.IVA: ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. LETTIERI CRISTIANO
- convenuto/opposto – Conclusioni All'udienza del 25/09/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate. MOTIVAZIONE I. Fatti rilevanti della causa
, odierno opposto, chiedeva ed otteneva l'emissione di un CP_1 decreto ingiuntivo nei confronti di , Parte_1 odierno opponente, per conseguire il pagamento della somma di € 19.092,73, oltre interessi e spese, quale somma portata dalle fatture prodotte (fatture n. 1834 del 30.09.2020 di € 1.098.77, 2182 del 31.10.2020 di € 830.03, 2376 del 30.11.2020 di € 1.627.04, 2566 del 31.12.2020 di € 985.13, 89 del 31.01.2021 di € 262.61, 282 del 28.02.2021 di € 1.609.09, 505 del 31.03.2021 di € 1.292.02, 770 del 30.04.2021 di € 737.53, 1087 del 31.05.2021 di € 408.72, 1323 del 30.06.2021 di € 482.75, 1587 del 31.07.2021 di € 778.92, 1726 del 31.07.2021 di € 869.45, 1859 del 31.08.2021 di € 30.74, 2075 del 30.09.2021 di € 1.406.89, 2334 del 31.10.2021 di € 3.642.07, 2569 del 30.11.2021 di € 761.65, 2867 del 31.12.2021 di
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€ 648.80, 136 del 31.01.2022 di € 1.183.35, 344 del 28.02.2022 di € 1.029.61, 594 del 31.03.2022 di € 92.54, 838 del 30.04.2022 di € 411.14, detratte le note di credito n. 1690 del 31.07.2021 di € 778.92 e 6 del 11.04.2022 di € 317.20 – allegate nella fase monitoria), a titolo di corrispettivo per la fornitura di articoli tecnici industriali eseguita nel periodo 2020-2021-2022 (v. decreto ingiuntivo n. 38/2023, emesso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 11/01/2023; nonché allegato ricorso). Avverso il predetto decreto proponeva opposizione
[...]
, in persona dell'omonimo titolare nonché Parte_1 legale rappresentante p.t., articolando le seguenti eccezioni: NULLITA', INFONDATEZZA ED ILLEGITTIMITA' DEL DECRETO INGIUNTIVO PER MANCATA
PROVA DELLA FORNITURA DEI RICAMBI, OGGETTO DELLE FATTURE. … si evidenzia che la richiedeva il pagamento di articoli tecnici industriali, ponendo a CP_1 sostegno del decreto ingiuntivo, unicamente le fatture di vendita, omettendo, all'uopo, di depositare sia preventivi di spesa sottoscritti dalla opponente sia le bolle di consegna volte a provare la consegna della merce alla parte opponente…per costante e consolidata giurisprudenza, il valore probatorio della fattura è limitato alla fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione, essendo le fatture documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, senza alcun segno di riconoscimento del debitore, esse non indicano di per sé la piena prova del credito riportato… nel caso di specie la CP_1 contrariamente a quanto ex lege statuito, ha ritenuto di supportare sotto il profilo probatorio il proprio ricorso per decreto ingiuntivo allegando unicamente le fatture, omettendo di provare il prezzo preventivamente concordato per gli articoli industriali e la consegna degli stessi. [...]. Costituitasi in giudizio, la insisteva per la conferma del CP_1 decreto ingiuntivo emesso, depositando altresì i documenti di trasporto della merce oggetto delle fatture azionate, ribadendo la debenza delle somme richieste e l'infondatezza dell'opposizione proposta. Instauratosi il contraddittorio, concessa la provvisoria esecuzione, ammessa e prodotta la documentazione, concessi i termini di rito, la causa, all'esito del mutamento dell'Istruttore, ritenuta matura per la decisione, veniva all'odierna udienza decisa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., previa concessione di un termine per il deposito di note conclusionali. II. Ragioni giuridiche della decisione Sull'opposizione Infondata, per le assorbenti ragioni di cui in seguito, si ritiene l'opposizione così come proposta. Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve non già stabilire se l'ingiunzione è
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stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr., tra le tante, Cass. civ. n. 22489/2006, n. 16911/2005, n. 15186/2004 e n. 1657/2004) sicché, se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione è stata emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura, mentre l'eventuale assenza delle condizioni legittimanti l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza, al più, sul regolamento delle spese della fase monitoria (Cass. civ. n. 419/2006). Oggetto della causa, dunque, non è stabilire se il decreto ingiuntivo sia stato (o meno) emesso in presenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., bensì verificare la fondatezza nel merito del credito azionato in via monitoria. Ciò posto, va evidenziato che - in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ., sez. un., n. 13533/2001) - al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni. Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che - come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n. 11417/1997) - si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto). Da quanto precede, deriva altresì che, ove la pretesa azionata in sede monitoria si basi su fatture, le stesse non potranno considerarsi di per sé sufficienti all'assolvimento del proprio onere probatorio ad opera del creditore/opposto. Secondo condivisa giurisprudenza, infatti, La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto
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partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto, tant'è che, contro ed in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti (in tal senso, espressamente Cass., 28 aprile 2004, n. 8126), con l'ulteriore precisazione che le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, hanno tal valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio (così, Cass. sent. n. 3090/1979; ex plurimis, idd., 24 luglio 2000, n. 9685, 25 novembre 1988, n. 6343; tra la giurisprudenza di merito, Trib. Isernia, 27 dicembre 2001, Trib. Cagliari, 16 dicembre 1992, Pret. Palermo, 22 luglio 1991), che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19944 del 12/07/2023). Nel caso di specie, non ci si può esimere dal rilevare come, a seguito della produzione in ingiunzione delle fatture ivi espressamente indicate (v. fatture n. 1834 del 30.09.2020 di € 1.098.77, 2182 del 31.10.2020 di € 830.03, 2376 del 30.11.2020 di € 1.627.04, 2566 del 31.12.2020 di € 985.13, 89 del 31.01.2021 di € 262.61, 282 del 28.02.2021 di € 1.609.09, 505 del 31.03.2021 di € 1.292.02, 770 del 30.04.2021 di € 737.53, 1087 del 31.05.2021 di € 408.72, 1323 del 30.06.2021 di € 482.75, 1587 del 31.07.2021 di € 778.92, 1726 del 31.07.2021 di € 869.45, 1859 del 31.08.2021 di € 30.74, 2075 del 30.09.2021 di € 1.406.89, 2334 del 31.10.2021 di € 3.642.07, 2569 del 30.11.2021 di € 761.65, 2867 del 31.12.2021 di
€ 648.80, 136 del 31.01.2022 di € 1.183.35, 344 del 28.02.2022 di € 1.029.61, 594 del 31.03.2022 di € 92.54, 838 del 30.04.2022 di € 411.14, detratte le note di credito n. 1690 del 31.07.2021 di € 778.92 e 6 del 11.04.2022 di € 317.20), in uno al corrispondente estratto del registro IVA (v. registro in atti), parte opposta abbia provveduto a produrre in questa sede altresì le corrispondenti bolle di consegna, recanti, tra l'altro, dati debitamente richiamati nelle fatture medesime (v. bolle di consegna di cui in atti, corrispondenti alle citate fatture).
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Alcuna specifica contestazione, né autentico – o comunque rituale - disconoscimento, può dirsi articolato sul punto dalla parte opponente, limitatasi, nonostante la nuova produzione documentale, a richiamare le difese (altrettanto genericamente) articolate in sede di opposizione (v. memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. in atti).
Per costante giurisprudenza di legittimità, del resto, il disconoscimento della scrittura o della sottoscrizione ai sensi dell'art. 214 c.p.c., pur non richiedendo formule sacramentali, deve essere chiara e inequivoca, ovvero specifica e determinata (Cass. 13384/05), dovendo la relativa eccezione contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato (Sez. 5, Ordinanza n. 17313 del 17/06/2021), non potendo considerarsi valido un disconoscimento rivolto in modo generico ad una pluralità di atti prodotti in giudizio (Cass. 11911/03), essendo la parte che intenda negare l'autenticità della propria sottoscrizione tenuta a specificare, ove più siano i documenti prodotti e a quali di questi si riferisca (Sez. 2, Sentenza n. 1537 del 22/01/2018), ferma la precisazione secondo cui costituisce giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità, il convincimento del giudice di merito circa l'idoneità di una determinata deduzione o condotta difensiva ad integrare gli estremi del disconoscimento (v. Cass. 6475 del 1974, 3409 e 6081 del 1980). Nel caso di specie, invero, la prova dell'effettiva sussistenza ed esecuzione del rapporto fondamentale risulta rafforzata anche dalla già menzionata concordanza tra le fatture in atti (v. fatture n. 1834 del 30.09.2020 di € 1.098.77, 2182 del 31.10.2020 di € 830.03, 2376 del 30.11.2020 di € 1.627.04, 2566 del 31.12.2020 di € 985.13, 89 del 31.01.2021 di € 262.61, 282 del 28.02.2021 di € 1.609.09, 505 del 31.03.2021 di € 1.292.02, 770 del 30.04.2021 di € 737.53, 1087 del 31.05.2021 di € 408.72, 1323 del 30.06.2021 di € 482.75, 1587 del 31.07.2021 di € 778.92, 1726 del 31.07.2021 di € 869.45, 1859 del 31.08.2021 di € 30.74, 2075 del 30.09.2021 di € 1.406.89, 2334 del 31.10.2021 di € 3.642.07, 2569 del 30.11.2021 di € 761.65, 2867 del 31.12.2021 di € 648.80, 136 del 31.01.2022 di € 1.183.35, 344 del 28.02.2022 di € 1.029.61, 594 del 31.03.2022 di € 92.54, 838 del 30.04.2022 di € 411.14, detratte le note di credito n. 1690 del 31.07.2021 di € 778.92 e 6 del 11.04.2022 di € 317.20) e l'ulteriore documentazione, per le ragioni sin qui esposte non efficacemente contestata, comunque prodotta dall'opposta (v. bolle di consegna parimenti prodotte, recanti le stesse date e gli stessi quantitativi di cui alle citate fatture). Secondo parimenti condivisa giurisprudenza, d'altronde, nei contratti aventi ad oggetto la consegna di una quantità di merce da una parte all'altra, la prove della consegna all'acquirente è libera, nel senso che essa può essere fornita con ogni mezzo, salvo i limiti imposti della legge, anche quando siano state rilasciate bolle di consegna;
ne consegue che, nel caso in cui la sottoscrizione apposta su tali bolle sia state disconosciuta, la parte può scegliere se proporre istanza di verificazione di scrittura privata, affidando all'esito del relativo
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procedimento la dimostrazione della consegna, oppure, alternativamente, chiedere di provare la consegna con altri mezzi, ivi inclusa la prova testimoniale (nella quale peraltro ammesso il riferimento alle bolle) (Cass. civ., sez. III, 22.6.2007, n. 14594). Nella fattispecie de qua, tuttavia, non vi è stato alcun rituale disconoscimento e/o contestazione delle firme apposte sui documenti di trasporto, ferma la precisazione secondo cui non potrebbe comunque assumere rilievo autenticamente dirimente il disconoscimento delle sottoscrizioni ivi apposte, posto che la merce ben potrebbe essere stata ricevuta da un terzo preposto dalla società opponente (cfr. per tutte Cass. 13258/06). Alla stregua di quanto precede, dunque, avendo il creditore opposto compiutamente assolto ai propri oneri allegazionali e probatori a differenza del debitore opponente gravato della, rimasta comunque insufficiente, speculare prova liberatoria, non può che giungersi al rigetto dell'opposizione, con la contestuale conferma del decreto ingiuntivo opposto, di cui è già stata concessa la provvisoria esecuzione in corso di causa (v. ordinanza in atti), con il contestuale assorbimento e/o rigetto, atteso il dirimente rilievo e il consistente impatto operativo delle ragioni sin qui esposte, di ogni altra istanza, deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile, ivi comprese quelle in punto di riconoscimento della svalutazione monetaria, per non aver il creditore assolto i propri oneri probatori sul punto (Sez. U, Sentenza n. 5743 del 23/03/2015). Secondo condivisa giurisprudenza, infatti, il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014, Rv. 631058). Sulle spese La situazione di soccombenza venutasi a creare impone la condanna di parte opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese del presente giudizio, liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti - nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto del valore (sino a € 26.000,00) della natura e della complessità (minima) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (minima) delle questioni trattate.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da , in Parte_1
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persona dell'omonimo titolare nonché legale rappresentante p.t., avverso il decreto ingiuntivo n. 38/2023, reso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 11/01/2023, nei confronti di , in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, respinta, o comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta l'opposizione così come proposta e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 38/2023, reso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 11/01/2023; condanna parte opponente, , in persona Parte_1 dell'omonimo titolare nonché legale rappresentante p.t., alla rifusione in favore di parte opposta, , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 delle spese del presente giudizio, liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, con attribuzione al difensore antistatario, avv. Lettieri Cristiano. Così deciso in data 26/09/2025 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile. Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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