Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 26/03/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
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Repubblica italiana in nome del Popolo italiano
Tribunale di Busto Arsizio Seconda Sezione Civile Crisi d'impresa e procedure concorsuali
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati Dott. Marco Lualdi Presidente
Dott. Maria Elena Ballarini Giudice
Dott. Nicolò Grimaudo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unico portante R.G. 51/2025 P.U.
PROMOSSO DA
ISVI SRL in liquidazione, con domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. Alessandra Terenzi, che la rappresenta e difende, come da procura alle liti depositata unitamente al ricorso.
Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato in proprio da ISVI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE.
Esaminati gli atti e i documenti depositati dalle parti.
Esaminate le risultanze delle informative acquisite presso AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, INPS e CAMERA DI COMMERCIO.
Udita la relazione del Giudice Delegato.
Premesso che:
• con ricorso depositato il 14 marzo 2025, ISVI SRL in liquidazione chiedeva la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei propri confronti Rilevato che:
• Sussiste ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del 2015 e ai sensi degli artt. 26 e 27 c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il COMI dell'impresa è situato in Italia e la sede legale è situata in IO , non ricorrendo ulteriori elementi per localizzare altrove il centro degli interessi principali della ricorrente per come definiti dall'art. 2 lett. m) c.c.i.i.
• La parte ricorrente è soggetta alla disciplina sulle procedure concorsuali di cui agli artt. 1, 2 e 121 c.c.i.i., in quanto esercita attività commerciale in forma di società di capitali e
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
segnatamente l'attività di lavori di carpenteria metallica leggera, fosfosgrassaggio di parti in alluminio, in lamiera lincata e in altri metalli, sabbiatura e verniciatura a fuoco.
• Sussistono i requisiti dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), c.c.i.i., in quanto dai Bilanci depositati dalla ricorrente:
1) risulta un attivo patrimoniale annuo di € 715.753,00 già nell'anno 2023;
2) emergono ricavi lordi di € 515.386,00 nel solo anno 2023;
3) è ricavabile un indebitamento complessivo pari ad € 517.232,00 nel 2023.
• Sussiste il requisito oggettivo dell'insolvenza dell'imprenditore commerciale codificato nell'art. 2 lett. b) c.c.i.i. e già definito in via pretoria in base consolidato principio secondo cui “l'insolvenza si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività mentre è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o non all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti” (Cass. civ., Sez. I, 4 marzo 2005, n. 4789), ben potendosi desumere lo stato di insolvenza sulla base di parametri quali le perdite di esercizio relative all'anno precedente al fallimento, la pesante situazione debitoria, l'inesistenza di liquidità, il mancato adempimento di debiti anche di modesto importo.
• È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile dalle stesse dichiarazioni della ricorrente che ha evidenziato come da dicembre 2024 l'attività d'impresa risulti cessata tanto che i dipendenti risultanti in forza lavoro sino al 15 dicembre 2024 sono stati licenziati per motivo oggettivo (“cessazione attività produttiva aziendale”). Inoltre, a fronte di un attivo valorizzato nella situazione patrimoniale aggiornata al 20.11.2024 pari ad € 871.844,05 (composto da crediti di dubbia esigibilità, giacenze di magazzino, etc.….) sussistono debiti complessivi per € 885,386,16 analiticamente indicati nella situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata al 20.11.2024.
Ritenuto che alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
Precisato che nella nomina del Curatore vengono seguiti i criteri indicati dagli artt. 125, 356
e 358 c.c.i.i.
P.Q.M.
Visto l'art. 54 c.c.i.i., DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della ISVI S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE, [01794470151]
NOMINA Giudice Delegato la Dr.ssa Tosi Elisa.
NOMINA Curatore la Dr.ssa GIULIANA CORBELLA, [[...]] con studio in Busto Arsizio, Viale Duca d'Aosta, 19. ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma del''art. 2215 bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.i.
Pagina n. 2 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
FISSA l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo al giorno 25/06/2025 alle ore
11:00, innanzi al Giudice Delegato.
ASSEGNA ai creditori ed a coloro che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della parte sottoposta a liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c. AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione delle domande di insinuazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la Cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle domande di insinuazione dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di p.e.c. al quale i creditori e i terzi intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3,
c.c.i.i.
INVITA il Curatore a comunicare tempestivamente al Registro delle imprese l'indirizzo di p.e.c. della procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande di insinuazione al passivo.
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
DISPONE la prenotazione a debito del seguente atto, ai sensi dell'art. 146 TUSG. Visto l'art. 45 c.c.i.i.,
DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia
- notificata in copia integrale alla parte sottoposta a liquidazione giudiziale;
- comunicata al Curatore, alla parte ricorrente ed al Pubblico Ministero;
- trasmesso per estratto al Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo, nonché per l'annotazione in ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 19/03/2025.
Il Giudice Relatore ed Estensore Il Presidente
Dott. Maria Elena Ballarini Dott. Marco Lualdi
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