Articolo 1 della Legge 18 ottobre 1959, n. 945
Articolo 2
Versione
3 dicembre 1959
Art. 1.
Nell'esercizio della vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, i funzionari e gli agenti delegati dalle Amministrazioni competenti ai sensi del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 , convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562 , procedono direttamente al sequestro della merce ed al prelevamento dei campioni in tutti i casi previsti dalla predetta legge e dal regolamento approvato con regio decreto 1 luglio 1926, n. 1361 .
Entrata in vigore il 3 dicembre 1959
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