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Sentenza 19 giugno 2024
Sentenza 19 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 19/06/2024, n. 1293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1293 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5405/2021 R.G.A.L. vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Praia a Mare, Via Mario La Cava, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Piernicola De Paola che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto
22/A, presso gli uffici dell , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marcello CP_1
Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice e Stefania Di Cato - resistente
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, elettivamente domiciliata in Avellino, Via Brigata Avellino n. 52, presso lo studio dell'avv. Massimo Galasso che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni di parte ricorrente: “… dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati
dall'Ente Creditore riportato dall'avviso di addebito n. 33420130002103554000, nonché la
prescrizione del consequenziale diritto di procedere alla riscossione coattiva, e, quindi, annullare
1 ovvero dichiarare illegittima e/o inefficace l'intimazione di pagamento impugnata limitatamente al
detto titolo. Vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del
sottoscritto procuratore antistatario …”.
CP_ Conclusioni dell' “… in via preliminare dichiarare il ricorso avversario inammissibile per
tutti i motivi esposti in narrativa e nel merito rigettare l'opposizione avversaria perché infondata in
fatto ed in diritto, con condanna dell'opponente all'adempimento dell'obbligo contributivo per cui è
giudizio ed al pagamento degli importi residui per cui è causa con accessori di legge e con vittoria
di spese. Gradatamente, ove dovesse dichiarare (anche solo) parziale prescrizione dei crediti
contributivi maturata successivamente alla notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di
addebito, mandare assolto l da ogni eventuale onere di soccombenza, trattandosi di CP_1
circostanza imputabile tecnicamente al concessionario di Riscossione …”.
Conclusioni di “… venga dichiarato il difetto di Controparte_2
legittimazione passiva di e, comunque, il rigetto dell'opposizione così Controparte_2
come proposta nei propri confronti, in quanto infondata, in fatto e in diritto. Con ogni
consequenziale statuizione e con favore di spese e competenze di giudizio …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierno giudizio è di opposizione all'intimazione di pagamento n.
03420219002960528000, in relazione all'avviso di addebito n. 33420130002103554000
CP_ afferente a crediti
La parte ricorrente ha contestato principalmente l'intervenuta prescrizione del credito,
secondo le conclusioni sopra trascritte.
Le parti resistenti si sono costituite in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando complessivamente e principalmente l'inammissibilità e tardività della domanda;
la regolarità della notifica degli atti presupposti;
il rispettivo difetto di legittimazione passiva per alcuni aspetti della controversia;
l'insussistenza della prescrizione;
la sussistenza del credito. Hanno formulato le conclusioni sopra trascritte.
2 All'udienza del 20.5.2022 (tenuta con modalità telematica) è stata rigettata l'istanza di sospensiva degli atti impugnati formulata da parte ricorrente.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 24.5.2024, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
ha depositato note scritte. Controparte_2
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
L'odierno procedimento deve qualificarsi in termini di accertamento negativo della sussistenza del credito portato dall'avviso di addebito indicato e del diritto di procedere in via esecutiva in relazione a tale atto, atteso che le altre cartelle di pagamento ed avvisi di addebito non sono oggetto di contestazione.
La parte ricorrente fa valere in maniera ammissibile una fattispecie estintiva del debito successiva alla asserita notifica degli avvisi di addebito, sicché - considerato il termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9, della legge 335/1995 e richiamato il principio affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la pronuncia n. 23397/2016
secondo cui: “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a
cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la
decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della
irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di
prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del
1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti,
si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la
suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare
efficacia di giudicato” - deve dirsi che il credito portato dall'avviso di addebito oggetto di giudizio è estinto per intervenuta prescrizione, atteso che l'intimazione di pagamento è
3 stata notificata (le parti resistenti non contestano la notifica avvenuta in data 7.12.2021)
oltre il termine quinquennale decorrente dalla notifica avvenuta nel 2013 (anche considerando la sospensione dei termini prescrizionali disposta dall'art. 37, comma 2, D.L.
18/2020, convertito nella legge 27/2020 e dall'art. 11, comma 9, D.L. 183/2020, convertito nella legge 21/2021, non essendo applicabile il disposto dell'art. 68 D.L. 18/2020), senza che sia stata allegata e provata la notifica di ulteriori atti di interruzione del detto termine prescrizionale oltre la notifica di atti risalenti al 2014 ed al 7.8.2015 (sicché il termine prescrizionale è comunque decorso).
CP_ Deve aggiungersi che l'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata dall' non poteva essere ammessa per l'incompiutezza di allegazione di atti interruttivi, trattandosi peraltro di istanza inammissibile perché “ad explorandum”, laddove, anche ex 94 disp. att. c.p.c.,
l'istanza di esibizione di un documento deve contenere la specifica indicazione del documento medesimo e del suo contenuto, anche per permettere al Giudice di valutarne l'indispensabilità ai fini del decidere (cfr. principi affermati da Cass. Sez. Lav. 26943/2007;
Cass. 13072/2003 e Cass. 4504/2017).
Deve conseguentemente dichiararsi l'insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva per il credito portato dall'avviso di addebito oggetto di giudizio.
Le spese di lite si compensano in ragione della peculiarità delle questioni affrontate e dell'andamento complessivo del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. accoglie la domanda nei termini indicati e, per l'effetto, dichiara il credito portato dall'avviso di addebito n. n. 33420130002103554000 estinto per intervenuta prescrizione;
4 2. dichiara l'insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva per l'avviso di addebito indicato al punto 1;
3. compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 19.6.2024
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5405/2021 R.G.A.L. vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Praia a Mare, Via Mario La Cava, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Piernicola De Paola che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto
22/A, presso gli uffici dell , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marcello CP_1
Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice e Stefania Di Cato - resistente
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, elettivamente domiciliata in Avellino, Via Brigata Avellino n. 52, presso lo studio dell'avv. Massimo Galasso che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni di parte ricorrente: “… dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati
dall'Ente Creditore riportato dall'avviso di addebito n. 33420130002103554000, nonché la
prescrizione del consequenziale diritto di procedere alla riscossione coattiva, e, quindi, annullare
1 ovvero dichiarare illegittima e/o inefficace l'intimazione di pagamento impugnata limitatamente al
detto titolo. Vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del
sottoscritto procuratore antistatario …”.
CP_ Conclusioni dell' “… in via preliminare dichiarare il ricorso avversario inammissibile per
tutti i motivi esposti in narrativa e nel merito rigettare l'opposizione avversaria perché infondata in
fatto ed in diritto, con condanna dell'opponente all'adempimento dell'obbligo contributivo per cui è
giudizio ed al pagamento degli importi residui per cui è causa con accessori di legge e con vittoria
di spese. Gradatamente, ove dovesse dichiarare (anche solo) parziale prescrizione dei crediti
contributivi maturata successivamente alla notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di
addebito, mandare assolto l da ogni eventuale onere di soccombenza, trattandosi di CP_1
circostanza imputabile tecnicamente al concessionario di Riscossione …”.
Conclusioni di “… venga dichiarato il difetto di Controparte_2
legittimazione passiva di e, comunque, il rigetto dell'opposizione così Controparte_2
come proposta nei propri confronti, in quanto infondata, in fatto e in diritto. Con ogni
consequenziale statuizione e con favore di spese e competenze di giudizio …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierno giudizio è di opposizione all'intimazione di pagamento n.
03420219002960528000, in relazione all'avviso di addebito n. 33420130002103554000
CP_ afferente a crediti
La parte ricorrente ha contestato principalmente l'intervenuta prescrizione del credito,
secondo le conclusioni sopra trascritte.
Le parti resistenti si sono costituite in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando complessivamente e principalmente l'inammissibilità e tardività della domanda;
la regolarità della notifica degli atti presupposti;
il rispettivo difetto di legittimazione passiva per alcuni aspetti della controversia;
l'insussistenza della prescrizione;
la sussistenza del credito. Hanno formulato le conclusioni sopra trascritte.
2 All'udienza del 20.5.2022 (tenuta con modalità telematica) è stata rigettata l'istanza di sospensiva degli atti impugnati formulata da parte ricorrente.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 24.5.2024, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
ha depositato note scritte. Controparte_2
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
L'odierno procedimento deve qualificarsi in termini di accertamento negativo della sussistenza del credito portato dall'avviso di addebito indicato e del diritto di procedere in via esecutiva in relazione a tale atto, atteso che le altre cartelle di pagamento ed avvisi di addebito non sono oggetto di contestazione.
La parte ricorrente fa valere in maniera ammissibile una fattispecie estintiva del debito successiva alla asserita notifica degli avvisi di addebito, sicché - considerato il termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9, della legge 335/1995 e richiamato il principio affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la pronuncia n. 23397/2016
secondo cui: “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a
cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la
decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della
irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di
prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del
1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti,
si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la
suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare
efficacia di giudicato” - deve dirsi che il credito portato dall'avviso di addebito oggetto di giudizio è estinto per intervenuta prescrizione, atteso che l'intimazione di pagamento è
3 stata notificata (le parti resistenti non contestano la notifica avvenuta in data 7.12.2021)
oltre il termine quinquennale decorrente dalla notifica avvenuta nel 2013 (anche considerando la sospensione dei termini prescrizionali disposta dall'art. 37, comma 2, D.L.
18/2020, convertito nella legge 27/2020 e dall'art. 11, comma 9, D.L. 183/2020, convertito nella legge 21/2021, non essendo applicabile il disposto dell'art. 68 D.L. 18/2020), senza che sia stata allegata e provata la notifica di ulteriori atti di interruzione del detto termine prescrizionale oltre la notifica di atti risalenti al 2014 ed al 7.8.2015 (sicché il termine prescrizionale è comunque decorso).
CP_ Deve aggiungersi che l'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata dall' non poteva essere ammessa per l'incompiutezza di allegazione di atti interruttivi, trattandosi peraltro di istanza inammissibile perché “ad explorandum”, laddove, anche ex 94 disp. att. c.p.c.,
l'istanza di esibizione di un documento deve contenere la specifica indicazione del documento medesimo e del suo contenuto, anche per permettere al Giudice di valutarne l'indispensabilità ai fini del decidere (cfr. principi affermati da Cass. Sez. Lav. 26943/2007;
Cass. 13072/2003 e Cass. 4504/2017).
Deve conseguentemente dichiararsi l'insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva per il credito portato dall'avviso di addebito oggetto di giudizio.
Le spese di lite si compensano in ragione della peculiarità delle questioni affrontate e dell'andamento complessivo del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. accoglie la domanda nei termini indicati e, per l'effetto, dichiara il credito portato dall'avviso di addebito n. n. 33420130002103554000 estinto per intervenuta prescrizione;
4 2. dichiara l'insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva per l'avviso di addebito indicato al punto 1;
3. compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 19.6.2024
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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