Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/02/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE composto dagli Ill. mi Sigg. ri Magistrati:
Dr. Carlo Azzolini - Presidente relatore -
Dr. Federica Benvenuti - Giudice -
Dr. Vincenzo Ciliberti - Giudice - pronunzia la presente
S E N T E N Z A
P A R Z I A L E nel proc. RG n. 4861/2024 VG esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato da (C.F. Parte_1
) e (C.F. ) ex art. 473 bis 51 C.F._1 Parte_2 C.F._2
c.p.c.; rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in data 10.01.2016 in (Tunisia), come Persona_1 risulta dall'estratto dell'atto di matrimonio n. 001442 – Anno 2016 – Atto n. 1, rilasciato dalla
Repubblica Tunisina, con traduzione giurata legalizzata dall'Ambasciata D'Italia in Tunisi,
Cancelleria Consolare, di data 26.04.2016 n. reg. 10829;
considerato che
le parti si sono separate consensualmente il 5.02.2025;
ritenuto che
le condizioni congiunte depositate in data 27.01.2025 appaiano conformi alla legge, non appaiano porsi in contrasto con l'interesse morale e materiale della prole minore e indichino compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi delle parti, e siano dunque meritevoli di omologa;
nel complesso, infatti, le pattuizioni individuate dalle parti sono idonee a garantire le esigenze della prole minore e a consentire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori;
ritenuto che
la causa vada ora rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza, per la decisione della domanda di scioglimento del matrimonio proposta dai coniugi;
P.Q.M.
pagina 1 di 5
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite e confermate con le istanze di conclusioni scritte e ciò a tutti gli effetti di legge;
ratifica le conclusioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione celebrata in forma scritta il 5.02.2025 e qui di seguito integralmente riprodotte:
“A- Dichiarare la SEPARAZIONE PERSONALE tra il SI e la SIa Parte_2
, che hanno contratto matrimonio in NZ AY (Tunisia), in regime di Parte_1 comunione dei beni, come risulta dall'estratto dell'atto di matrimonio n. 001442 – Anno 2016 – Atto n.
1 - rilasciato dalla Repubblica Tunisina – traduzione giurata legalizzata dall'Ambasciata D'Italia in Tunisi – cancelleria
Consolare in data 26/04/2016 n. reg. 10829, (v. DOC. N. 03), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti.
B- Autorizzare i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di stabilire ove ritiene la propria residenza, comunque entro una distanza che garantisca il diritto / dovere di visita genitori – figli.
C- La CASA CONIUGALE di Mestre (VE), Via Triestina n. 58/D, presso la quale vivono in forza di contratto di locazione, sarà assegnata con l'arredo e ogni bene ivi presente alla SIa affinché Parte_1
Per_ vi abiti con i figli e Persona_2
Il SI reperirà altra abitazione entro una distanza che garantisca il diritto / dovere di visita Parte_2 genitore – figli. Nelle more della ricerca di tale altra idonea abitazione, le parti concordano che il SI T_
continuerà a vivere nella casa coniugale.
[...]
Il SI continuerà a sostenere i costi del contratto di locazione dell'attuale casa coniugale anche nel Parte_2 caso in cui trovasse altra collocazione abitativa.
La SIa avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la propria residenza Parte_1
e quella dei due figli, purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento della residenza, la SIa sarà tenuta a darne notizia al SI con congruo preavviso, Parte_1 Parte_2 comunicando il nuovo indirizzo. Ugualmente farà quest'ultimo in caso di spostamento dalla sua attuale abitazione.
D- I HA ALÌ E verranno AFFIDATI CONGIUNTAMENTE ad entrambi i Per_4 Per_3 genitori, con l'intesa che questi ultimi avranno diritto ad esercitare sugli stessi la potestà separata per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza, ed assumeranno di comune accordo le decisioni relative all'istruzione, all'educazione sociale, religiosa e alla salute degli stessi, con particolare riferimento alla scelta dei corsi di studio ed istituti scolastici, alle eventuali attività extrascolastiche e alle cure medico / specialistiche / riabilitative,
pagina 2 di 5 tenendo conto delle capacità, delle necessità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo, la decisione sarà rimessa in prima battuta alla mediazione familiare e, in subordine, al Giudice competente.
Il collocamento e la residenza anagrafica dei figli rimangono stabilite presso l'attuale abitazione familiare sita in Mestre
(VE), Via Triestina n. 58/D.
E) I genitori concorderanno di volta in volta le MODALITÀ DI VISITA del SI con i figli, Parte_2 il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi dei minori e degli impegni lavorativi dei genitori, sempre previo avviso anche telefonico / sms / messaggio whatsapp.
In ogni caso, il SI , sempre compatibilmente con i propri impegni di lavoro e con quelli dei figli, Parte_2 dovrà tenere con sé i minori, anche separatamente fra loro:
- due giorni alla settimana (da concordarsi dai genitori nel rispetto dei reciproci impegni e di quelli dei minori) dall'uscita della scuola fino alle ore 21,00 dello stesso giorno;
- a fine settimana alternati, il venerdì dall'uscita da scuola fino alla domenica sera (o fino al lunedì mattina;
in tal caso quando il papà accompagnerà i figli a scuola). Per_ F) I figli e trascorreranno le FESTIVITÀ secondo il principio dell'alternanza. Persona_2
Pertanto:
- relativamente alle VACANZE NATALIZIE: per il 2024 i minori trascorreranno con la mamma il periodo dall'inizio delle vacanze scolastiche fino al 31/12; con il papà dal 31/12 al rientro a scuola.
- relativamente alle per il 2025 i minori trascorreranno con il papà il periodo Parte_3 dall'inizio delle vacanze scolastiche fino alla sera della domenica di Pasqua;
con la mamma, dalla sera della domenica di Pasqua fino al rientro a scuola.
Per gli anni successivi, le settimane verranno alternate fra i genitori.
Ugualmente si dispone per tutte le altre festività e per i compleanni dei figli, in maniera da assicurare l'alternanza ed una equa compensazione del tempo di frequentazione tra i genitori, i quali concorderanno di volta in volta le modalità della frequentazione stessa.
In ordine alle VACANZE ESTIVE, ciascun genitore avrà la facoltà di trascorrere con i figli tre settimane anche non consecutive.
I genitori dovranno individuare, entro il 15 maggio di ogni anno e previo accordo fra loro, i rispettivi periodi di vacanza con i figli, tenendo conto delle esigenze lavorative di entrambi e delle eventuali esigenze dei minori. I genitori dovranno fornirsi reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza.
RESTANO SEMPRE SALVI EVENTUALI DIFFORMI ACCORDI TRA I CONIUGI PER LA
REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI VISITA.
pagina 3 di 5 G) Il SI verserà alla SIa - sul conto corrente che gli verrà comunicato Parte_2 Parte_1
- la somma di Euro 600,00 (Euro 300,00 a figlio) per il MANTENIMENTO ORDINARIO DEI FIGLI
e ciò fintanto che i figli continueranno a convivere con la madre e non saranno economicamente indipendenti.
Nell'ipotesi in cui una delle parti dovesse reperire una nuova abitazione da destinarsi ad abitazione familiare, il cui canone di locazione sia inferiore a quello attuale, la differenza fra i due canoni di locazione verrà aggiunta dal SI
all'importo attualmente stabilito per il mantenimento dei figli. Parte_2
Tali somme, da aggiornarsi automaticamente ogni anno secondo le variazioni degli indici ISTAT a partire dall'anno e dal giorno successivo a quello della prima udienza avanti il Tribunale di Venezia, sono state determinate tenendo conto delle esigenze dei figli minorenni e delle rispettive risorse economiche.
Le SPESE STRAORDINARIE (ivi comprese quelle relative a eventuali rette di scuole private, ripetizioni e/o sostegno) andranno preventivamente concordate e – a seguito di richiesta anche verbale ed esibizione delle relative pezze giustificative da parte del genitore che l'ha anticipate all'altro – saranno integralmente a carico del SI T_
.
[...]
Inoltre, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese straordinarie urgenti e non differibili.
La distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie e la modalità di manifestazione dell'accordo circa l'assunzione delle seconde è dalle parti consensualmente individuata nelle disposizioni di cui al “PROTOCOLLO D'INTESA
PER LA TRATTAZIONE DEI GIUDIZI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DELLE
PERSONE”, siglato il 20/09/2019 dal Tribunale di Venezia e dall'Ordine degli Avvocati di Venezia e qui allegato (DOC. N. 15).
H) Le parti concordano inoltre che l'ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE dei due figli pari a circa Euro
400,00 spetterà nella misura del 100% alla SIa Le parti si impegnano a sottoscrivere ed Parte_1
a fornire, entro il 15 febbraio di ogni anno, tutta la documentazione necessaria alla sua erogazione, oltre che per la presentazione della domanda della dichiarazione ISEE.
I) L'AUTOVETTURA di cui sopra verrà gestita liberamente dalle parti, in base alle rispettive necessità e previo accordo fra le stesse;
i relativi costi continueranno a essere a carico del SI . Parte_2
L) Le parti dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento.
M) I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
pagina 4 di 5 N) I coniugi si danno reciproco consenso per l'espatrio, nonché per il rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti e per il Per_ rilascio o rinnovo del passaporto dei figli e consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli Persona_2 nel proprio documento. Ogni eventuale soggiorno all'estero dei minori, dovrà comunque essere previamente concordato tra i genitori.
O) I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.”;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Rimette infine la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Venezia, 5.02.2025.
Il Presidente relatore
Dr. Carlo Azzolini
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