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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 3840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3840 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIV sezione civile, in persona della dr.ssa Maria Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 2010 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace, riservata in decisione all'esito dell'udienza del 01/04/2025 e vertente
TRA
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv.to Elena De Rosa (cf. ), presso cui elettivamente domicilia come C.F._1 da procura in atti;
- appellante -
E
in persona del p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1 CP_2 comunale a mezzo dell'avv. Vanessa Cioffi (cf. ), giusta procura in atti, C.F._2 tutti elettivamente domiciliati in presso la casa comunale sita in Piazza Municipio 1, CP_1
Palazzo San Giacomo;
- appellato –
NONCHÉ
(cf. ), Controparte_3 C.F._3 Controparte_4 [...]
; Controparte_5
- appellate contumaci -
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza del 01/04/2025 i procuratori delle parti costituite discutevano sulle conclusioni già depositate ex art. 281-quinquies, comma 2, c.p.c.
il giudice 1 Maria Ludovica Russo MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio costituisce appello presentato da Parte_1 avverso la sentenza n. 35065/2023 – non notificata – resa dal Giudice di Pace di in CP_1 persona del dott. Palumbo, in data 28.07.2023, depositata il 08.09.2023, pronunciata nel giudizio iscritto al n. R.G. 14246/2023, instaurato dalla sig.ra , con cui si Controparte_3 chiedeva dichiarare la nullità e l'inefficacia dalle cartelle esattoriali n. 07120170121930818000,
n. 07120200004659375000 e n. 07120200034236312000, sottese al preavviso di fermo amministrativo n. 07180202200010641000 oggetto di impugnazione, emesse per presunte violazioni del Codice della Strada risalenti agli anni 2015 e 2016, con Enti impositori l , la e il per un Controparte_5 Controparte_4 Controparte_1 importo complessivo di € 3.589,71.
Nel giudizio di opposizione, per accertamento negativo del credito, ex art. 615 c.p.c. avverso il predetto preavviso di fermo, notificato in data 03.02.2023 ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, D.P.R. n. 602/1973, ossia mediante invio diretto, da parte del
Concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, deduceva l'omessa CP_3 notifica delle cartelle sottese al suddetto preavviso – per il cui tramite apprendeva per la prima volta dell'esistenza di una posizione debitoria a suo carico. Pertanto, contestava la nullità e l'inefficacia delle cartelle di pagamento e la prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale, con condanna dell al pagamento delle spese Parte_1 di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva l , la quale depositava documentazione Parte_1 relativa all'avvenuta notificazione delle cartelle esattoriali ed eccepiva, in via preliminare, la inammissibilità della domanda, avente ad oggetto un mero preavviso di fermo amministrativo, atto non autonomamente impugnabile;
deduceva il mancato decorso dei termini di prescrizione, anche in ragione della sospensione disposta dal D.L. 18/2020, cd.
“decreto cura Italia”, emesso per fronteggiare la pandemia epidemiologica da Covid-19, con vittoria di spese e competenze.
Concludeva, dunque, per il rigetto della domanda e, nell'ipotesi di accoglimento della stessa, chiedeva di rimanere indenne dalla condanna al pagamento delle spese di lite.
il giudice 2 Maria Ludovica Russo Si costituiva, altresì, l , la quale eccepiva la Controparte_5 tardività dell'opposizione e la decadenza dalla proposizione, stante la rituale notifica dell'atto impositivo, e, nel merito, il mancato decorso dei termini di prescrizione, con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva anche la la quale chiedeva, in via preliminare, Controparte_4
l'estromissione dal giudizio, ritenendo l unica titolare della Parte_1 procedura di riscossione. Inoltre, eccepiva anch'essa l'inammissibilità della domanda per tardività, stante la rituale notifica del verbale di propria competenza, ed il mancato decorso del termine di prescrizione, chiedendo di non disporre la condanna alle spese di lite nei suoi confronti.
Il rimaneva contumace in primo grado. Controparte_1
Con sentenza n. 35065/2023, pubblicata in data 08.09.2023, il Giudice di Pace accoglieva la domanda, in ragione del mancato deposito da parte dell'agente della riscossione di valida documentazione comprovante la regolarità della notifica, avendo prodotto mere copie non conformi agli originali degli avvisi di ricevimento, prontamente disconosciute dall'opponente.
Pertanto, dichiarava l'illegittimità del preavviso impugnato e delle cartelle sottese, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
Con atto di citazione in appello, notificato a mezzo PEC in data 29.01.2024, l'
[...]
impugnava estensivamente la sentenza sopra indicata e ne chiedeva Parte_1
l'integrale riforma, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio
In particolare, l'appellante censurava la pronuncia del giudice di prime cure ribadendo le contestazioni sollevate in primo grado in ordine all'inammissibilità dell'opposizione, stante la non autonoma impugnabilità del preavviso di fermo, se non per vizi propri, e conseguente carenza di interesse ad agire in capo all'opponente; nel merito, per aver il Giudice di prime cure erroneamente valutato la prova documentale fornita in giudizio attestante la regolare notifica delle cartelle sottese all'atto impugnato, e fermo il mancato decorso del termine prescrizionale quinquennale, stante la sospensione disposta dai decreti ministeriali per fronteggiare l'emergenza da covid-19; dunque, concludeva per la riforma integrale della sentenza, con condanna di chi di ragione al pagamento delle spese e competenze del doppio
il giudice 3 Maria Ludovica Russo grado di giudizio e, nella denegata ipotesi di rigetto totale o parziale, chiedeva di essere tenuta indenne dalla condanna alle spese, stante la legittimità del proprio operato.
Si costituiva il aderendo alle ragioni difensive esposte Controparte_1 dall'appellante, relativamente sia alla validità delle copie dei documenti prodotti ai fini della prova della relativa notifica, sia del mancato decorso del termine di prescrizione. Concludeva chiedendo l'accoglimento dell'appello con riforma integrale della sentenza e rigetto dell'opposizione, con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese di lite e, in via gradata, nell'ipotesi di accoglimento totale o parziale dell'opposizione, chiedeva di condannare l a manlevarla dal pagamento delle spese di Parte_1 lite.
La sig.ra , l e la CP_3 Controparte_5 Controparte_5 Controparte_4 benché regolarmente evocate, non si sono costituite.
All'esito dell'udienza del 01/04/2025 i procuratori delle parti costituite discutevano sulle conclusioni già depositate ex art. 281-quinquies, comma 2, c.p.c.
********
§ 1. In via preliminare, va dichiarata la contumacia delle convenute , Controparte_3
e . Controparte_5 Controparte_4
§ 2. Sempre in via preliminare, va esaminato il primo motivo di gravame, afferente l'insussistenza dell'interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., in capo all'opponente ad impugnare il preavviso di fermo amministrativo e l'eventuale inammissibilità della domanda che ne deriverebbe.
Orbene, il preavviso di fermo amministrativo è stato istituito dall Pt_1 Parte_1 con nota n. 57413 del 9 aprile 2003, disponendo che i concessionari, una volta emesso il provvedimento di fermo amministrativo dell'auto, ma prima di procedere alla iscrizione del medesimo, comunichino al contribuente moroso - che non abbia cioè provveduto a pagare il dovuto entro i sessanta giorni dalla notifica della cartella - un avviso ad adempiere al debito entro venti giorni, decorsi i quali si provvede a rendere operativo il fermo.
La richiamata nota dell dispone, inoltre, che nell'ipotesi di persistente Parte_1 inadempimento, il preavviso "vale, ai sensi del D.M. 7 settembre 1998, n. 503, art. 4, comma 1, secondo
il giudice 4 Maria Ludovica Russo periodo, (il quale resta applicabile, giusta la disposizione di cui al D.L. n. 203 del 2005, art. 3, comma
41, convertito con modificazioni con L. n. 248 del 2005, fino all'emanazione del decreto ministeriale previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86, comma 4 in ordine alle procedure per l'esecuzione del fermo amministrativo), come comunicazione di iscrizione del fermo a decorrere dal ventesimo giorno successivo".
L'atto in parola costituisce, pertanto, una misura cautelare diretta a garantire l'esecuzione forzata sui beni del debitore, preannunciata dall'Agente delle Riscossione, e, nel contempo, una misura afflittiva o parasanzionatoria connessa all'inadempimento.
In quanto tale, la giurisprudenza di merito e di legittimità è ormai orientata nel sostenere che l'atto de quo sia autonomamente impugnabile dal debitore, come del resto emerge anche dalla risoluzione n. 2 del 09/01/2006 emessa dall la quale, nel Parte_1 richiamare quanto già disciplinato con le note di cui sopra in ordine al fermo amministrativo, testualmente afferma “si ritiene opportuno che l'iscrizione del fermo sul veicolo a motore presso il competente Pubblico Registro Automobilistico sia preceduta da un preavviso, contenente un ulteriore invito a pagare le somme dovute, esclusivamente presso gli sportelli della competente azienda concessionaria, entro i successivi venti giorni, decorsi i quali, il preavviso stesso assumerà il valore di comunicazione di iscrizione di fermo”, evidenziando così la portata immediatamente lesiva della posizione soggettiva del destinatario, che il preavviso di fermo è suscettibile di assumere, e, quindi, la sua natura di atto impugnabile.
Invero, che il preavviso di fermo amministrativo non sia esplicitamente annoverato nell'elenco degli atti impugnabili contenuto nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, non rileva, in quanto, la Corte di Legittimità ha più volte chiarito che l'elencazione degli atti impugnabili, contenuta nel predetto decreto legislativo va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L. n. 448 del 2001.
Ne consegue che “deve ritenersi impugnabile ogni atto che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, in quanto sorge in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione della notizia, l'interesse, ex art. 100 cod. proc. civ., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla
il giudice 5 Maria Ludovica Russo stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico” (v. Cass. nn.
21045 del 2007, 27385 del 2008).
Con esplicito riferimento al preavviso di fermo amministrativo, in ossequio al summenzionato orientamento, la Suprema Corte di Cassazione, pronunciatasi a Sezioni Unite con sentenza n. 10672 del 2009, ha affermato il principio per cui "il preavviso di fermo amministrativo D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 86, che riguardi una pretesa creditoria dell'ente pubblico di natura tributaria è impugnabile innanzi al giudice tributario in quanto atto funzionale, in una prospettiva di tutela del diritto di difesa del contribuente e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, a portare a conoscenza del medesimo contribuente, destinatario del provvedimento di fermo, una determinata pretesa tributaria rispetto alla quale sorge ex art. 100 c.p.c.
l'interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva".
In ragione di tanto, il contribuente obbligato ha senza alcun dubbio interesse, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., a proporre avverso l'atto in argomento opposizione davanti al Giudice competente per materia e territorio, che secondo il granitico orientamento giurisprudenziale sul tema, deve essere qualificata quale “azione di accertamento negativo”(l'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo, sia se volta a contestare il diritto a procedere all'iscrizione del fermo, sia che riguardi la regolarità formale dell'atto, è un'azione di accertamento negativo a cui si applicano le regole del processo di cognizione ordinario, e come tale non assoggettata al termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c. - ord. n. 18041/2019- ; l'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo introduce un ordinario giudizio di accertamento negativo del credito, e non un'opposizione all'esecuzione, con la conseguenza che il giudizio è soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali - ord. n. 28509/2022).
Da quanto argomentato deriva l'ammissibilità dell'opposizione proposta dalla sig.ra innanzi al Giudice di Pace di e, per l'effetto, il rigetto del primo motivo di CP_3 CP_1 gravame.
§ 3. Ciò detto, nell'appello spiegato viene essenzialmente in contestazione quanto deciso nel merito dal giudice di prime cure ed esplicitato in sentenza, per cui è rimesso a questo
il giudice 6 Maria Ludovica Russo giudicante, in virtù del potere devolutivo di cui è stato investito, l'apprezzamento circa i motivi di accoglimento dell'opposizione.
Il Giudice di Pace accoglie la domanda attorea in ragione del fatto che l'
[...]
costituita ha prodotto copie non conformi all'originale degli avvisi di Parte_1 ricevimento delle cartelle di pagamento sottese al preavviso di fermo, documenti questi ritenuti non idonei a provarne la regolare notifica.
L'appellante, con i proposti motivi di gravame, contesta l'erronea valutazione delle prove da parte del Giudice adito, anche in ragione dell'omesso specifico disconoscimento ad opera dell'opponente, ai sensi dell'art. 2719 c.c., della documentazione prodotta, nonché della mancata proposizione della querela di falso.
Ebbene, al riguardo, si rammenta che:
- in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella, essendo invece sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica (Cass. 20769 del
21/07/2021),
- in tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella) e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., il giudice che escluda l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso (Cass. 23426 del 26/10/2020).
Dai richiamati principi si evince che la produzione di una copia è sufficiente a dimostrare la notificazione, dovendo le copie essere oggetto di esame anche a fronte di contestazioni.
Nella specie, in assenza di contestazioni specifiche e puntuali, i documenti depositati dal concessionario della riscossione sono sufficienti a dimostrare l'attività notificatoria, regolarmente eseguita e ritualmente provata.
il giudice 7 Maria Ludovica Russo Nello specifico, dalla stessa documentazione, si evince che: la notifica della cartella di pagamento n. 07120170121930818000, eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., si è perfezionata per compiuta giacenza della raccomandata informativa n. 573114628289, il 10.04.2018; la notifica della cartella di pagamento n. 07120200004659375000 si è perfezionata ai sensi dell'art. 138 co.
2 c.p.c., a mani proprie del destinatario, in seguito al rifiuto di ricevere l'atto, il 30.09.2021; la notifica della cartella di pagamento n. 07120200034236312000, eseguita ai sensi dell'art. 140
c.p.c., si è perfezionata con il recapito al destinatario della raccomandata informativa n.
529341591646, in data 11.11.2021.
Dunque, non può che riconoscersi pieno valore probatorio alla documentazione prodotta in giudizio dall . Parte_1
§ 4. La regolare notifica delle cartelle esattoriali consente di affermare che tra le singole date in cui essa si è perfezionata, come sopra specificato, e la data di notifica del preavviso di fermo n. 07180202200010641000, si ribadisce eseguita il 03.02.2023, ritualmente provata e, in ogni caso, non contestata, il termine di prescrizione quinquennale dei crediti cui essi si riferiscono non è ancora decorso, con conseguente legittimità del preavviso stesso, e ciò a prescindere dall'eventuale applicazione del periodo di sospensione della prescrizione disposta dal cd. “decreto cura Italia”, emesso per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19,
e successive proroghe.
Dunque, nel nostro caso risulta accertata la legittimità del preavviso di fermo notificato dal Concessionario della Riscossione e, pertanto, l'infondatezza nel merito dell'opposizione proposta.
Ne consegue l'accoglimento dell'appello proposto dall . Parte_1
§ 5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa ed in applicazione dei parametri aggiornati di cui al D.M. n. 147 del 2022, incidendo sulla determinazione del quantum l'inesistenza della fase istruttoria, il tenore documentale della causa e l'esiguità del suo valore, l'attività difensionale concretamente svolta e la condotta processuale delle parti.
PQM
il giudice 8 Maria Ludovica Russo Il Tribunale di Napoli, XIV Sezione Civ., in persona del Giudice Dott.ssa Maria Ludovica
Russo, definitivamente pronunziando sull'appello, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così definitivamente provvede:
1. Accoglie l'appello ed in riforma della sentenza n. 35065/2023, resa dal Giudice di Pace di il 28.07.2023, dichiara la legittimità del preavviso di fermo amministrativo e delle CP_1 cartelle di pagamento ad esso sottese;
2. Condanna l'appellata alla refusione delle spese di entrambi i gradi di Controparte_3 giudizio nei confronti di che liquida Parte_1 complessivamente in € 1.309,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, oltre quanto versato a titolo di contributo unificato e marca da bollo e del solo grado d'appello nei confronti del che liquida complessivamente in € 852,00 Controparte_1 oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Napoli, lì 14/04/2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
il giudice 9 Maria Ludovica Russo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIV sezione civile, in persona della dr.ssa Maria Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 2010 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace, riservata in decisione all'esito dell'udienza del 01/04/2025 e vertente
TRA
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv.to Elena De Rosa (cf. ), presso cui elettivamente domicilia come C.F._1 da procura in atti;
- appellante -
E
in persona del p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1 CP_2 comunale a mezzo dell'avv. Vanessa Cioffi (cf. ), giusta procura in atti, C.F._2 tutti elettivamente domiciliati in presso la casa comunale sita in Piazza Municipio 1, CP_1
Palazzo San Giacomo;
- appellato –
NONCHÉ
(cf. ), Controparte_3 C.F._3 Controparte_4 [...]
; Controparte_5
- appellate contumaci -
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza del 01/04/2025 i procuratori delle parti costituite discutevano sulle conclusioni già depositate ex art. 281-quinquies, comma 2, c.p.c.
il giudice 1 Maria Ludovica Russo MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio costituisce appello presentato da Parte_1 avverso la sentenza n. 35065/2023 – non notificata – resa dal Giudice di Pace di in CP_1 persona del dott. Palumbo, in data 28.07.2023, depositata il 08.09.2023, pronunciata nel giudizio iscritto al n. R.G. 14246/2023, instaurato dalla sig.ra , con cui si Controparte_3 chiedeva dichiarare la nullità e l'inefficacia dalle cartelle esattoriali n. 07120170121930818000,
n. 07120200004659375000 e n. 07120200034236312000, sottese al preavviso di fermo amministrativo n. 07180202200010641000 oggetto di impugnazione, emesse per presunte violazioni del Codice della Strada risalenti agli anni 2015 e 2016, con Enti impositori l , la e il per un Controparte_5 Controparte_4 Controparte_1 importo complessivo di € 3.589,71.
Nel giudizio di opposizione, per accertamento negativo del credito, ex art. 615 c.p.c. avverso il predetto preavviso di fermo, notificato in data 03.02.2023 ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, D.P.R. n. 602/1973, ossia mediante invio diretto, da parte del
Concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, deduceva l'omessa CP_3 notifica delle cartelle sottese al suddetto preavviso – per il cui tramite apprendeva per la prima volta dell'esistenza di una posizione debitoria a suo carico. Pertanto, contestava la nullità e l'inefficacia delle cartelle di pagamento e la prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale, con condanna dell al pagamento delle spese Parte_1 di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva l , la quale depositava documentazione Parte_1 relativa all'avvenuta notificazione delle cartelle esattoriali ed eccepiva, in via preliminare, la inammissibilità della domanda, avente ad oggetto un mero preavviso di fermo amministrativo, atto non autonomamente impugnabile;
deduceva il mancato decorso dei termini di prescrizione, anche in ragione della sospensione disposta dal D.L. 18/2020, cd.
“decreto cura Italia”, emesso per fronteggiare la pandemia epidemiologica da Covid-19, con vittoria di spese e competenze.
Concludeva, dunque, per il rigetto della domanda e, nell'ipotesi di accoglimento della stessa, chiedeva di rimanere indenne dalla condanna al pagamento delle spese di lite.
il giudice 2 Maria Ludovica Russo Si costituiva, altresì, l , la quale eccepiva la Controparte_5 tardività dell'opposizione e la decadenza dalla proposizione, stante la rituale notifica dell'atto impositivo, e, nel merito, il mancato decorso dei termini di prescrizione, con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva anche la la quale chiedeva, in via preliminare, Controparte_4
l'estromissione dal giudizio, ritenendo l unica titolare della Parte_1 procedura di riscossione. Inoltre, eccepiva anch'essa l'inammissibilità della domanda per tardività, stante la rituale notifica del verbale di propria competenza, ed il mancato decorso del termine di prescrizione, chiedendo di non disporre la condanna alle spese di lite nei suoi confronti.
Il rimaneva contumace in primo grado. Controparte_1
Con sentenza n. 35065/2023, pubblicata in data 08.09.2023, il Giudice di Pace accoglieva la domanda, in ragione del mancato deposito da parte dell'agente della riscossione di valida documentazione comprovante la regolarità della notifica, avendo prodotto mere copie non conformi agli originali degli avvisi di ricevimento, prontamente disconosciute dall'opponente.
Pertanto, dichiarava l'illegittimità del preavviso impugnato e delle cartelle sottese, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
Con atto di citazione in appello, notificato a mezzo PEC in data 29.01.2024, l'
[...]
impugnava estensivamente la sentenza sopra indicata e ne chiedeva Parte_1
l'integrale riforma, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio
In particolare, l'appellante censurava la pronuncia del giudice di prime cure ribadendo le contestazioni sollevate in primo grado in ordine all'inammissibilità dell'opposizione, stante la non autonoma impugnabilità del preavviso di fermo, se non per vizi propri, e conseguente carenza di interesse ad agire in capo all'opponente; nel merito, per aver il Giudice di prime cure erroneamente valutato la prova documentale fornita in giudizio attestante la regolare notifica delle cartelle sottese all'atto impugnato, e fermo il mancato decorso del termine prescrizionale quinquennale, stante la sospensione disposta dai decreti ministeriali per fronteggiare l'emergenza da covid-19; dunque, concludeva per la riforma integrale della sentenza, con condanna di chi di ragione al pagamento delle spese e competenze del doppio
il giudice 3 Maria Ludovica Russo grado di giudizio e, nella denegata ipotesi di rigetto totale o parziale, chiedeva di essere tenuta indenne dalla condanna alle spese, stante la legittimità del proprio operato.
Si costituiva il aderendo alle ragioni difensive esposte Controparte_1 dall'appellante, relativamente sia alla validità delle copie dei documenti prodotti ai fini della prova della relativa notifica, sia del mancato decorso del termine di prescrizione. Concludeva chiedendo l'accoglimento dell'appello con riforma integrale della sentenza e rigetto dell'opposizione, con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese di lite e, in via gradata, nell'ipotesi di accoglimento totale o parziale dell'opposizione, chiedeva di condannare l a manlevarla dal pagamento delle spese di Parte_1 lite.
La sig.ra , l e la CP_3 Controparte_5 Controparte_5 Controparte_4 benché regolarmente evocate, non si sono costituite.
All'esito dell'udienza del 01/04/2025 i procuratori delle parti costituite discutevano sulle conclusioni già depositate ex art. 281-quinquies, comma 2, c.p.c.
********
§ 1. In via preliminare, va dichiarata la contumacia delle convenute , Controparte_3
e . Controparte_5 Controparte_4
§ 2. Sempre in via preliminare, va esaminato il primo motivo di gravame, afferente l'insussistenza dell'interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., in capo all'opponente ad impugnare il preavviso di fermo amministrativo e l'eventuale inammissibilità della domanda che ne deriverebbe.
Orbene, il preavviso di fermo amministrativo è stato istituito dall Pt_1 Parte_1 con nota n. 57413 del 9 aprile 2003, disponendo che i concessionari, una volta emesso il provvedimento di fermo amministrativo dell'auto, ma prima di procedere alla iscrizione del medesimo, comunichino al contribuente moroso - che non abbia cioè provveduto a pagare il dovuto entro i sessanta giorni dalla notifica della cartella - un avviso ad adempiere al debito entro venti giorni, decorsi i quali si provvede a rendere operativo il fermo.
La richiamata nota dell dispone, inoltre, che nell'ipotesi di persistente Parte_1 inadempimento, il preavviso "vale, ai sensi del D.M. 7 settembre 1998, n. 503, art. 4, comma 1, secondo
il giudice 4 Maria Ludovica Russo periodo, (il quale resta applicabile, giusta la disposizione di cui al D.L. n. 203 del 2005, art. 3, comma
41, convertito con modificazioni con L. n. 248 del 2005, fino all'emanazione del decreto ministeriale previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86, comma 4 in ordine alle procedure per l'esecuzione del fermo amministrativo), come comunicazione di iscrizione del fermo a decorrere dal ventesimo giorno successivo".
L'atto in parola costituisce, pertanto, una misura cautelare diretta a garantire l'esecuzione forzata sui beni del debitore, preannunciata dall'Agente delle Riscossione, e, nel contempo, una misura afflittiva o parasanzionatoria connessa all'inadempimento.
In quanto tale, la giurisprudenza di merito e di legittimità è ormai orientata nel sostenere che l'atto de quo sia autonomamente impugnabile dal debitore, come del resto emerge anche dalla risoluzione n. 2 del 09/01/2006 emessa dall la quale, nel Parte_1 richiamare quanto già disciplinato con le note di cui sopra in ordine al fermo amministrativo, testualmente afferma “si ritiene opportuno che l'iscrizione del fermo sul veicolo a motore presso il competente Pubblico Registro Automobilistico sia preceduta da un preavviso, contenente un ulteriore invito a pagare le somme dovute, esclusivamente presso gli sportelli della competente azienda concessionaria, entro i successivi venti giorni, decorsi i quali, il preavviso stesso assumerà il valore di comunicazione di iscrizione di fermo”, evidenziando così la portata immediatamente lesiva della posizione soggettiva del destinatario, che il preavviso di fermo è suscettibile di assumere, e, quindi, la sua natura di atto impugnabile.
Invero, che il preavviso di fermo amministrativo non sia esplicitamente annoverato nell'elenco degli atti impugnabili contenuto nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, non rileva, in quanto, la Corte di Legittimità ha più volte chiarito che l'elencazione degli atti impugnabili, contenuta nel predetto decreto legislativo va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L. n. 448 del 2001.
Ne consegue che “deve ritenersi impugnabile ogni atto che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, in quanto sorge in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione della notizia, l'interesse, ex art. 100 cod. proc. civ., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla
il giudice 5 Maria Ludovica Russo stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico” (v. Cass. nn.
21045 del 2007, 27385 del 2008).
Con esplicito riferimento al preavviso di fermo amministrativo, in ossequio al summenzionato orientamento, la Suprema Corte di Cassazione, pronunciatasi a Sezioni Unite con sentenza n. 10672 del 2009, ha affermato il principio per cui "il preavviso di fermo amministrativo D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 86, che riguardi una pretesa creditoria dell'ente pubblico di natura tributaria è impugnabile innanzi al giudice tributario in quanto atto funzionale, in una prospettiva di tutela del diritto di difesa del contribuente e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, a portare a conoscenza del medesimo contribuente, destinatario del provvedimento di fermo, una determinata pretesa tributaria rispetto alla quale sorge ex art. 100 c.p.c.
l'interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva".
In ragione di tanto, il contribuente obbligato ha senza alcun dubbio interesse, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., a proporre avverso l'atto in argomento opposizione davanti al Giudice competente per materia e territorio, che secondo il granitico orientamento giurisprudenziale sul tema, deve essere qualificata quale “azione di accertamento negativo”(l'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo, sia se volta a contestare il diritto a procedere all'iscrizione del fermo, sia che riguardi la regolarità formale dell'atto, è un'azione di accertamento negativo a cui si applicano le regole del processo di cognizione ordinario, e come tale non assoggettata al termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c. - ord. n. 18041/2019- ; l'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo introduce un ordinario giudizio di accertamento negativo del credito, e non un'opposizione all'esecuzione, con la conseguenza che il giudizio è soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali - ord. n. 28509/2022).
Da quanto argomentato deriva l'ammissibilità dell'opposizione proposta dalla sig.ra innanzi al Giudice di Pace di e, per l'effetto, il rigetto del primo motivo di CP_3 CP_1 gravame.
§ 3. Ciò detto, nell'appello spiegato viene essenzialmente in contestazione quanto deciso nel merito dal giudice di prime cure ed esplicitato in sentenza, per cui è rimesso a questo
il giudice 6 Maria Ludovica Russo giudicante, in virtù del potere devolutivo di cui è stato investito, l'apprezzamento circa i motivi di accoglimento dell'opposizione.
Il Giudice di Pace accoglie la domanda attorea in ragione del fatto che l'
[...]
costituita ha prodotto copie non conformi all'originale degli avvisi di Parte_1 ricevimento delle cartelle di pagamento sottese al preavviso di fermo, documenti questi ritenuti non idonei a provarne la regolare notifica.
L'appellante, con i proposti motivi di gravame, contesta l'erronea valutazione delle prove da parte del Giudice adito, anche in ragione dell'omesso specifico disconoscimento ad opera dell'opponente, ai sensi dell'art. 2719 c.c., della documentazione prodotta, nonché della mancata proposizione della querela di falso.
Ebbene, al riguardo, si rammenta che:
- in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella, essendo invece sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica (Cass. 20769 del
21/07/2021),
- in tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella) e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., il giudice che escluda l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso (Cass. 23426 del 26/10/2020).
Dai richiamati principi si evince che la produzione di una copia è sufficiente a dimostrare la notificazione, dovendo le copie essere oggetto di esame anche a fronte di contestazioni.
Nella specie, in assenza di contestazioni specifiche e puntuali, i documenti depositati dal concessionario della riscossione sono sufficienti a dimostrare l'attività notificatoria, regolarmente eseguita e ritualmente provata.
il giudice 7 Maria Ludovica Russo Nello specifico, dalla stessa documentazione, si evince che: la notifica della cartella di pagamento n. 07120170121930818000, eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., si è perfezionata per compiuta giacenza della raccomandata informativa n. 573114628289, il 10.04.2018; la notifica della cartella di pagamento n. 07120200004659375000 si è perfezionata ai sensi dell'art. 138 co.
2 c.p.c., a mani proprie del destinatario, in seguito al rifiuto di ricevere l'atto, il 30.09.2021; la notifica della cartella di pagamento n. 07120200034236312000, eseguita ai sensi dell'art. 140
c.p.c., si è perfezionata con il recapito al destinatario della raccomandata informativa n.
529341591646, in data 11.11.2021.
Dunque, non può che riconoscersi pieno valore probatorio alla documentazione prodotta in giudizio dall . Parte_1
§ 4. La regolare notifica delle cartelle esattoriali consente di affermare che tra le singole date in cui essa si è perfezionata, come sopra specificato, e la data di notifica del preavviso di fermo n. 07180202200010641000, si ribadisce eseguita il 03.02.2023, ritualmente provata e, in ogni caso, non contestata, il termine di prescrizione quinquennale dei crediti cui essi si riferiscono non è ancora decorso, con conseguente legittimità del preavviso stesso, e ciò a prescindere dall'eventuale applicazione del periodo di sospensione della prescrizione disposta dal cd. “decreto cura Italia”, emesso per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19,
e successive proroghe.
Dunque, nel nostro caso risulta accertata la legittimità del preavviso di fermo notificato dal Concessionario della Riscossione e, pertanto, l'infondatezza nel merito dell'opposizione proposta.
Ne consegue l'accoglimento dell'appello proposto dall . Parte_1
§ 5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa ed in applicazione dei parametri aggiornati di cui al D.M. n. 147 del 2022, incidendo sulla determinazione del quantum l'inesistenza della fase istruttoria, il tenore documentale della causa e l'esiguità del suo valore, l'attività difensionale concretamente svolta e la condotta processuale delle parti.
PQM
il giudice 8 Maria Ludovica Russo Il Tribunale di Napoli, XIV Sezione Civ., in persona del Giudice Dott.ssa Maria Ludovica
Russo, definitivamente pronunziando sull'appello, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così definitivamente provvede:
1. Accoglie l'appello ed in riforma della sentenza n. 35065/2023, resa dal Giudice di Pace di il 28.07.2023, dichiara la legittimità del preavviso di fermo amministrativo e delle CP_1 cartelle di pagamento ad esso sottese;
2. Condanna l'appellata alla refusione delle spese di entrambi i gradi di Controparte_3 giudizio nei confronti di che liquida Parte_1 complessivamente in € 1.309,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, oltre quanto versato a titolo di contributo unificato e marca da bollo e del solo grado d'appello nei confronti del che liquida complessivamente in € 852,00 Controparte_1 oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Napoli, lì 14/04/2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
il giudice 9 Maria Ludovica Russo