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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 06/11/2025, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Il Consigliere coordinatore
Fabrizio Cosentino per delega del Presidente della Corte ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1262/2025 rgac, introdotta su ricorso di:
difesa dall'avv.to Vincenzo Cantafio ed elettivamente Parte_1
domiciliata nello studio legale in Vibo Valentia, Viale Feudotto in virtù di procura in calce al ricorso
ricorrente contro
, difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Controparte_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso tempestivamente depositato l'avvocato Parte_1
contesta la liquidazione dei compensi professionali di cui al decreto di questa
Corte del 2.7.2025 che, per la difesa di nel procedimento n. CP_2
477/2024 liquidava la somma di euro 2.498,00 oltre accessori, per il patrocinio a spese dello Stato.
2.
La presente procedura è regolata dalle norme di cui all'art. 170 TU
Spese di Giustizia e dall'art. 15 del d. lgs. n. 150/2011 che prevedono la presentazione di opposizione e il ricorso al rito semplificato di cognizione, con competenza monocratica del capo dell'ufficio giudiziario (o di magistrato da questi eventualmente delegato) cui appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato e definizione del giudizio in forma di sentenza.
3.
Il decreto in esame ha liquidato le spese all'avv.to per una Pt_1
causa (separazione dei coniugi e domande accessorie) di valore indeterminabile, scaglione compreso tra 26.000,01 e 52.000,00, le quattro fasi, valori minimi, dimidiati ai sensi dell'art. 130 dpr. 115/2022.
In ricorso, l'avv.to lamenta il superamento della soglia dei Pt_1
minimi tariffari, ritenuti inderogabili.
La doglianza è infondata.
Cass. 24882 del 2023, citata in ricorso, non è conferente, in quanto affronta questione diversa, ovvero quella della liquidazione del compenso in giudizio ordinario.
pag. 2/4 Per il patrocinio a spese dello Stato opera un criterio diverso, attesa la disposizione speciale di cui all'art. 130 TU dpr. n. 115/2002, che prevede l'abbattimento nella misura della metà degli importi spettanti, liquidati secondo tariffa forense ovvero parametri ministeriali.
E in tal senso si sono pronunciati i giudici di legittimità, sia pure in riferimento ad una fattispecie di diritto penale (difensore d'ufficio di imputato irreperibile) del tutto avvicinabile al caso di specie:
In tema di patrocinio a spese dello Stato, il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile ha diritto ad un compenso che non deve essere superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, potendo quindi applicarsi il valore della tariffa in vigore e riducendolo del 50% corrispondente, cui aggiungere
l'ulteriore decurtazione di cui all'art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002: siffatta modalità di liquidazione non costituisce violazione del minimo tariffario, da un lato in quanto si tratta di disposizione speciale, applicabile soltanto alle liquidazioni del compenso previsto per il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile, e dall'altro lato in quanto, per detta specifica ipotesi, si ravvisano le medesime esigenze di contemperamento tra la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell'avvocato ad un compenso equo” (Cass. Sez. 6, 14/02/2022, n. 4759, Rv. 663971 - 01).
L'intera giurisprudenza consultabile sul punto è nel senso della inderogabilità dei minimi, solo in riferimento a liquidazione di compensi in procedimenti ordinari e non con riferimento al caso di ammissione della parte al patrocinio erariale.
pag. 3/4 4.
Nessuna pronuncia deve essere emessa in ordine alle spese del giudizio, attesa la mancata costituzione del ministero convenuto in giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, in persona del consigliere delegato, rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese del giudizio.
Così deciso il 6.11.2025
Il Consigliere coordinatore
Dott. Fabrizio Cosentino
Provvedimento redatto in collaborazione con la d.ssa Martina Mancuso nominata con D.M. 3.9.2025
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