Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 29/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia - riunito in Camera di Consiglio - nelle persone dei magistrati: Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente Dr.ssa Claudia De Santi Giudice Dr.ssa Giulia Orefice Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al RGC 1272/ 2023, riservata in decisione all'udienza del 21.1.2025, avente ad oggetto: Separazione giudiziale e contestuale cessazione degli effetti civili del matrimonio TRA
), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1 us ricorrente E ( ); CP_1 C.F._2 resistente contumace NONCHE' P.M. - sede- intervenuto Conclusioni: come da verbali ed atti di causa Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 16.10.2023, il ricorrente – premesso di aver contratto matrimonio civile in data 17.10.2010 presso il Comune di Fujian - Repubblica Popolare Cinese, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Filandari (VV); che dall'unione non nascevano figli;
che era cessata ogni forma di comunione di intenti e di unità familiare per i motivi tutti indicati in ricorso – chiedeva pronunciarsi separazione con assegnazione della la casa coniugale (in Filandari (VV), via G. Genovese n. 83 ) unitamente ai mobili, arredi e pertinenze essendo di proprietà della famiglia di quest'ultimo; inoltre, al verificarsi della condizione sospensiva prevista dalla legge divorzile, dichiarare lo scioglimento del vincolo coniugale con le consequenziali statuizioni.
Designato il Giudice relatore, veniva fissata la prima udienza per la comparizione delle parti e gli atti comunicati al PM PM.
Non si costituiva la resistente benché ritualmente evocata in giudizio sicché, all'udienza del 21.1.2025, ne veniva dichiarata la contumacia;
sentito il ricorrente, il Giudice, preliminarmente autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
all'esito della discussione orale la causa era riservata per la decisione collegiale.
Motivi della decisione
1. Sulla domanda di separazione
Osserva il Collegio che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
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2. Sull'assegnazione della casa coniugale
La domanda esula dalla cognizione del Giudice della Famiglia, dovendosi rimarcare che, in assenza di figli (minori o maggiorenni non autosufficienti), come nel caso che occupa, la casa coniugale segue il regime civilistico ordinario: L'assenza di figli esclude che il giudice possa e debba disporre l'assegnazione all'uno o all'altro coniuge, sicché l'immobile rientra nel regime giuridico connesso al diritto di proprietà o comproprietà, ovvero ad altro diritto reale o di godimento. …L'assegnazione della casa coniugale ha come ratio esclusivamente la tutela dell'esigenza della prole a non veder turbato l'habitat domestico, dunque, in caso di mancanza di figli minorenni ovvero maggiorenni ma non economicamente autosufficienti conviventi con il genitore, non è ammissibile un provvedimento di assegnazione a favore del coniuge, anche se più debole, quale componente in natura dell'assegno di mantenimento. (ex multis Cass. sez. I civile,
18/01/2023, n.1441)
Alla luce di siffatta ratio legis , la domanda di assegnazione è inammissibile mentre ogni questione relativa al diritto di proprietà o altro diritto di godimento sull'abitazione, estranea al presente giudizio, segue "il normale regime civilistico" da intendersi nel senso che la casa torna nel godimento esclusivo del proprietario o altro soggetto titolato essendo tale interpretazione l'unica desumibile dal tenore letterale del disposto “ ( Cass sez. 3, Sentenza n. 15373 del 26/07/2016
***
Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 cpc, il ricorrente ha chiesto anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della L.n. 898/1970 e ss mod., la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice Relatore affinché questi, trascorso almeno un anno dalla data della comparizione dei coniugi (24.9.2024), provveda ad acquisire, con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L n. 898/1970.
A tal fine andrà prodotta sentenza di separazione passata in giudicato previa notifica alla convenuta contumace ai sensi dell'art 292 u. c. c.p.c.
Pag. 2 a 3 La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, non definendo il giudizio, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A. pronuncia ai sensi dell'art. 151 co 1° c.c. la separazione personale dei coniugi
[...]
e – smg -; Parte_1 CP_1
B. dichiara inammissibile la domanda di assegnazione della casa coniugale.
C. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Filandari (VV) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) (R.A.M Anno 2011, n. 1, Parte II
Serie C Ufficio 1).
D. spese di lite al definitivo.
E. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Così deciso in Vibo Valentia nella C.C. del 23.1.2025.
La Presidente
Dr.ssa Gabriella Lupoli
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