Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/03/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 17807/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Michele Posio Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 17807/2024 R.G. promosso da
(avv. MORETTI REMO) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. BRANCA GIOVANNI) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate rispettivamente in data 29/1/2025 e 30/1/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale sita in San Gervasio Bresciano Via Vincenzo Parisi 28 viene assegnata alla moglie con tutti i mobili che la arredano;
il sig. conferma di aver già asportato i propri effetti personali - ad eccezione di Parte_2 quanto indicato al punto n.17 - e di essersi già trasferito a vivere a Verolanuova, impegnandosi a trasferire la propria residenza anagrafica presso tale nuova dimora entro 15.10.2024.
3) Con decorrenza dalla sottoscrizione del ricorso decorrerà l'obbligo a carico del sig. di corrispondere Parte_2 quale concorso per il mantenimento del figlio NN la somma mensile di euro 700,00 (settecento/) importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
tale impegno persisterà fino al raggiungimento della piena indipendenza economica del figlio;
nel caso in cui lo stesso decida di non proseguire gli studi e reperisca nei prossimi mesi una stabile occupazione lavorativa, l'impegno a carico del padre di corresponsione dell'assegno di mantenimento persisterà comunque quantomeno fino al mese di ottobre 2025;
4) Ripartizione in misura di 2/3 sul sig. e di 1/3 sulla signora delle spese straordinarie per il Parte_2 Parte_1 figlio, come da Protocollo del Tribunale di Brescia che le parti dichiarano di aver visionato e che vengono di seguito
1
2) cure dentistiche preso strutture pubbliche;
3) trattamenti sanitari non collegati al Servizio Sanitario Nazionale ma prescritte dal medico curante e comunque oggetto di sperimentazione scientifica;
4) ticket sanitari. Spese mediche che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
4) farmaci particolari. SPESE PER L'ISTRUZIONE spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo;
1) tasse scolastiche e universitarie imposte da Istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) gite scolastiche senza pernottamento;
4) trasporto pubblico;
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo;
1) tasse scolastiche e universitarie richieste da Istituti privati;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) corsi di recupero e lezioni private;
5) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; SPESE PER LA CUSTODIA DI PROLE MINORENNE O CON GRAVE HANDICAP: spese che non richiedono il preventivo accordo: 1) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
2) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. SPESE PER IL DIVERTIMENTO spese che richiedono il preventivo accordo: 1) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
2) corsi di lingua straniera;
3) viaggi e vacanze. Anche in relazione alle spese extra vale la previsione di cui al precedente paragrafo 3;
5) L'assegno UNICO verrà percepito interamente dalla signora Parte_1
6) Nessun assegno viene dunque posto a carico delle parti per il reciproco mantenimento, in quanto le stesse risultano economicamente autosufficienti;
7) A definizione di tutti i rapporti economico-patrimoniali, il sig. si impegna a cedere ed intestare Parte_2
a figlio NN, che accetta, la nuda proprietà dell'immobile sito in San Gervasio Bresciano, Via Vincenzo Parisi,
28 costituita da villetta bifamiliare su un unico piano composta da zona giorno, disimpegno, bagno, due camere garage e lavanderia con annesso giardino acquistato con atto separato, il tutto oltre parti comuni e l'arredo in esso custodito. L'immobile viene identificato al Catasto fabbricati del comune di San Gervasio Bresciano al NCT foglio
2 part 669 sub 5 cat A/2 classe 5 vani 5.5 rendita cat 326,66; NCT foglio 2 part 669, sub 6 categoria C/6 classe 3
mq 27 rendita euro 44,62; quindi con separato atto foglio 2 mappale 715 ha 0.00.07 e mappale 721 ha 0.01.23 rc.
Euro 1,33 acquistato mediante atto notarile rep 45610 – raccolta 18406 in data 16.12.2013 a cura del Notaio
. Gli immobili suddetti vengono garantiti liberi da pesi, vincoli ed ipoteche, ad esclusione di quella Persona_1 iscritta dalla banca filiale di in occasione della stipula del contratto di mutuo con n. 352- CP_1 CP_1
00378803.
8) Sempre il sig. si impegna contestualmente a quanto previsto al precedente paragrafo 7 a trasferire ed Parte_2 attribuire contestualmente il diritto di usufrutto della casa e giardino sopra indicati alla moglie Parte_1 che accetta;
9) Per il trasferimento di proprietà di cui ai precedenti punti 7 e 8 verrà richiesta l'esenzione delle imposte di bollo, di registro, ipotecaria e catastale e da ogni altra tassa a norma dell'art. 19 della legge 74/87, delle sentenze della
2 Corte Costituzionale 154 del 10 maggio 1999 e n. 202 /2003 come confermato anche dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 49/e in data 16 marzo 2000 nonché dallo studio del CNN n. 67/99/t in data 16 luglio 1999.
10) le spese del notaio relative e comunque connesse al trasferimento di cui ai punti 7 e 8, in relazione al quale la signora sarà tenuta a versare un corrispettivo di euro 2.000,00, graveranno su entrambe le parti al 50%. Parte_1
11) Con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso la signora si farà carico in via esclusiva Parte_1 delle bollette collegate alle utenze;
in tal senso il sig. presta il proprio assenso affinché venga effettuata Parte_2 la volturazione e si impegna a consegnare ogni documento necessario per dar corso al cambio d'intestazione;
12) Le parti si impegnano a stipulare il rogito definitivo entro e non oltre 30 giorni dal deposito dell'omologa della separazione.
13) Sempre dal giorno della sottoscrizione del presente ricorso, la rata del mutuo contratto con la banca CP_1 verrà suddiviso al 50% tra il sig. e la signora sino all'estinzione del medesimo;
con riferimento Parte_2 Parte_1
a tali versamenti ed a quelli collegati alle rate pregresse le parti rinunciano reciprocamente a qualsivoglia richiesta di ripetizione;
14) Il sig. continuerà a farsi carico delle rate collegate al finanziamento contratto per l'acquisto della Parte_2 cucina, rinunciando ad ogni diritto su tale bene e sugli ulteriori arredi e rinunciando a qualsivoglia ripetizione.
15) La vettura modello Renault Captur resterà intestata alla signora ed al figlio NN;
Parte_1
16) Le due motociclette da cross ed il furgone resteranno al sig. il quale si farà carico di ogni relativa Parte_2 spesa (bollo, assicurazione, carburante, ecc..)
17) Il sig. tratterrà gli orologi di valore, impegnandosi a versare un corrispettivo alla signora Parte_2 Parte_1 pari ad euro 2.000,00; tali beni, unitamente all'attrezzatura per lo sci, motocross e bottiglie di vino, potranno essere asportate dal sig. in giorno da concordarsi preventivamente con la signora Parte_2 Parte_1
18) I depositi bancari / risparmi / investimenti riferiti sostanzialmente al sig. – specificamente quelli di Parte_2 cui al conto corrente acceso presso la e la - resteranno nella piena ed Controparte_2 Controparte_3 esclusiva disponibilità di quest'ultimo;
19) I depositi/risparmi/investimenti riferiti sostanzialmente alla signora – specificamente quelli di cui al Parte_1
c/c acceso presso la Banca Cassa Padana, filiale di Cigole e gli altri investimenti da lei effettuati in proprio - resteranno nell'esclusiva disponibilità della signora Parte_1
20) Con l'esatta esecuzione delle condizioni sopra esposte i coniugi dichiarano di aver definito ogni rapporto e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente;
21) Le parti prestano assenso per il reciproco espatrio e per quello del figlio.
22) Le parti concordano nell'attribuire immediata efficacia alle condizioni di cui al presente ricorso”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 31/08/2008, trascritto presso il registro dello Stato
Civile del Comune di Seniga (BS) (atto n. 2, parte II, serie A, anno 2008) con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dalla loro unione è nato il figlio NN (n. 25/3/2004).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
3 Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13/02/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio Andrea Marchesi
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