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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 13/03/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
-I sezione civile-, in persona della dott.ssa Floriana Consolante, con funzioni di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2969 R.G.A.C.C. dell'anno 2023, riservata in decisione in data 4.12.2024 a seguito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Renato Parte_1
CAPOCASALE, come da procura in atti;
-appellante-
E
(c.f. rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_1 C.F._1
Giacomo BUONANNO e Anna Maria CIERVO come da procura in atti;
-appellato-
NONCHE'
PROVINCIA DI BENEVENTO in persona del Presidente p.t., rappresentata e difeso dall'avv.
Benito PALMIERI, come da procura in atti;
-appellata-
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Airola n. 599/2023, depositata il
31.05.2023.
Conclusioni delle parti: con note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 4.12.2024, le parti si riportavano alle note di precisazione delle conclusioni in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L , con atto di citazione notificato il 22.09.2023, ha proposto Parte_2
appello avverso la sentenza n. 599/2023 del Giudice di Pace di Airola che aveva accolto l'opposizione proposta da avverso l'intimazione di pagamento n. Controparte_1
01220219000902506000 dell' , notificatagli il 22.5.2022, con cui Parte_2
si chiedeva il pagamento di somme a titolo di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della
1 Strada in virtù della cartella di pagamento n. 01220120003424791000 per un importo di euro
446,05 e della cartella di pagamento n. 01220120003424892000 per un importo pari ad euro
3.119,43.
Con la proposta opposizione , quale unico motivo di impugnativa, aveva Controparte_1 eccepito la intervenuta prescrizione quinquennale del credito azionato con l'intimazione di pagamento n. 01220219000902506000, notificata il 22.5.2022, per il pagamento di cartelle di pagamento a lui presuntivamente notificate il 7.5.2012.
L'opponente eccepiva, infatti, che alla data della notifica dell'intimazione di pagamento era ampiamente decorso il termine di prescrizione quinquennale, prescritto dall'art. 28 L. 689/81 per il pagamento delle sanzioni amministrative, decorrente dalla data del 7.5.2012 in cui erano state, presuntivamente, notificate le cartelle di pagamento n. 01220120003424791000 e n.
01220120003424892000.
In primo grado l' si era costituita in giudizio deducendo Parte_1
l'infondatezza dell'eccezione sollevata dall'opponente di prescrizione quinquennale del diritto di credito azionato nella intimazione impugnata e sosteneva che, successivamente alla notifica della cartella n. 01220120003424791000 – avvenuta in data 07.05.2012 (cfr. all. n. 3 in fascicolo I grado
) – e della cartella n. 01220120003424892000 – avvenuta sempre in data 07.05.2012 (cfr. all. CP_2
n. 4 in fascicolo I grado ) – e precedentemente alla notifica della intimazione impugnata, CP_2
avvenuta in data 25.05.2022, erano stati notificati i seguenti ulteriori atti interruttivi:
• comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 01276201500001519000 notificata il 20.6.2015
(cfr. all. n. 5 in fascicolo I grado ); CP_2
• comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 01276201600000646000 notificata il 27.4.2016
(cfr. all. n. 6 in fascicolo I grado ); CP_2
• intimazione di pagamento n. 01220179000232974000 notificata il 16.1.2019 (cfr. all. n. 7 in fascicolo I grado ); CP_2
• intimazione di pagamento n. 012 20209001602851000 notificata il 31.1.2020 (cfr. all. n. 8 in fascicolo I grado )”. CP_2
L aveva, inoltre, dedotto che per effetto dell'art. 68 comma 4 bis Parte_1
d.l. 17.03.2020 n. 18, “con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione per l'emergenza della pandemia da covid-19, erano stati prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”, di
2 tal chè l'applicazione di detta proroga ex lege escludeva a fortiori che potesse essere maturata la prescrizione quinquennale infondatamente eccepita dall'opponente”. Il Giudice di Pace di Airola con la sentenza impugnata accoglieva la domanda dell'opponente e, per l'effetto, dichiarava “nulla ed inesistente l'intimazione di pagamento n°012 2021 9000902506 000, in relazione alle sole cartelle n°012 20120003424791 000, pari a complessivi € 446,05, ed alla cartella n°012 2012 0003424892 000, pari a complessivi € 3.119,43”; con condanna al pagamento delle spese processuali a carico dell' . Controparte_3
L ha impugnato la sentenza di I grado deducendo che “del tutto Parte_1 inopinatamente ed assurdamente”, il Giudice di Pace di Airola aveva completamente ignorato la documentazione prodotta nel giudizio di I grado comprovante che, tra la data del 7.5.2012, di notifica delle cartelle di pagamento e la data del 25.05.2022, di notificazione della intimazione di pagamento n. 01220219000902506000, erano intervenuti medio tempore numerosi atti interruttivi del termine di prescrizione quinquennale del diritto dell'Amministrazione al pagamento delle sanzioni amministrative.
Tanto premesso, l' ha chiesto al Tribunale, in riforma della Parte_1
sentenza impugnata, di dichiarare insussistente la prescrizione quinquennale erroneamente ritenuta dal Giudice di Pace e rigettare l'opposizione proposta da , confermando per Controparte_1
l'effetto la validità ed efficacia della intimazione di pagamento n. 01220219000902506000 in relazione alle cartelle nn. 01220120003424791000 e 01220120003424892000; con vittoria di spese e competenze tutte del doppio grado di giudizio.
Si è costituito l'appellato e la Provincia di Benevento. Controparte_1
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. atteso che l'atto introduttivo del presente giudizio contiene la specifica indicazione “del capo della decisione di primo grado che viene impugnata” (il capo relativo all'accoglimento dell'opposizione ed all'annullamento dell'intimazione sul preteso presupposto della maturata prescrizione, erroneamente ritenuta per non aver considerato in alcun modo la documentazione comprovante atti interruttivi che la escludevano), delle censure alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado (l'aver ritenuto sul piano fattuale maturata la prescrizione laddove invece la stessa andava esclusa tenendo conto della interruzione determinata dai medesimi atti interruttivi) e della violazione di legge e della sua rilevanza ai fini della decisione impugnata (l'aver omesso la valutazione di decisiva documentazione, ritualmente prodotta, con violazione dell'art. 115 c.p.c.).
3 Prima di procedere all'esame del merito, il Tribunale ritiene che la Provincia di Benevento, quale ente creditore che ha iscritto nei ruoli pubblici esattoriali la sua pretesa per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al codice della strada, è carente di legittimazione passiva nel presente giudizio.
Si osserva, infatti, che nel presente giudizio, da qualificare come opposizione ex art. 615 c.p.c., si controverte solo del diritto dell'agente della riscossione a procedere ad esecuzione forzata posto che, quale unico motivo di opposizione, l'opponente ha eccepito la prescrizione del diritto alla riscossione maturata successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento.
In proposito la giurisprudenza di legittimità ha affermato che in caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del D.P.R. 602/1973, e al di fuori del caso delle opposizioni cc.dd. recuperatorie, le opposizioni esecutive, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., devono essere proposte nei confronti dell'agente della riscossione, unico legittimato passivo rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva ( cfr. Cassazione civile n. 3870/2024).
Tale orientamento trova il suo fondamento sul principio generale secondo il quale, nella riscossione a mezzo ruolo disciplinata dal D.P.R. 29 settembre 1972 n. 602, la legge stabilisce una eccezionale scissione tra la titolarità del diritto di credito e la titolarità del diritto di procedere ad esecuzione forzata, cioè la titolarità dell'azione esecutiva, in quanto, mentre la prima resta in capo all'ente creditore che ha iscritto nei ruoli pubblici esattoriali la sua pretesa, la seconda, una volta avvenuta l'iscrizione in detti ruoli, spetta in via esclusiva all'agente della riscossione.
Ne consegue che va rilevata d'ufficio e affermata in tale sede la carenza di legittimazione passiva della Provincia di Benevento.
Ciò premesso l'appello proposto dall' è fondato ed è meritevole Parte_1
di accoglimento.
Si premette che l'art. 206 del Codice della Strada dispone che la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall'art. 27 L. n. 689/1981 e. pertanto, si svolge secondo le norme previste per l'esazione delle imposte dirette ( D.P.R. 602/1973) in ragione del rinvio ad esse contenuto nel comma 1 del predetto art. 27 ed è soggetta alla prescrizione quinquennale dettata dall'art. 28 della citata L. 689/2021.
L'art. 50 del D.P.R. 602/73 1 dispone che “Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento al soggetto nei confronti del quale procede, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento..
4
2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento,
l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”.
Nel caso di specie si controverte proprio dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso un'intimazione di pagamento emessa dall' ex art. 50 D.P.R. 602/1973. Parte_1
Si osserva che, nel caso di specie, l' ha fornito la prova di idonei Parte_2
atti interruttivi del termine di prescrizione quinquennale intervenuti tra la notificazione, a mezzo del servizio postale, delle cartelle di pagamento nn. 01220120003424791000 e
01220120003424892000, perfezionatasi il 7.5.2012 (di cui sono state prodotti gli avvisi di ricevimento delle raccomandate) e la notificazione dell'intimazione di pagamento oggetto della presente opposizione che, come dedotto nel giudizio di primo grado da , si è Controparte_1
perfezionata in data 25 maggio 2022.
Ed invero, risulta dagli atti che l'agente della riscossione ha provveduto alla Controparte_4 notificazione all'odierna della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
01276201600000646000 del 17.2.2016.
L'atto è stato spedito a a mezzo del servizio postale con raccomandata n. Controparte_1
78988878366-7 -indirizzato a Cervinara in via Cosma 79.
Risulta che in data 27.4.2016, come si evince dalla cartolina prodotta in giudizio, il plico è stato depositato presso la casa comunale, previa affissione alla porta dell'abitazione dell'avviso di deposito, stante l'assenza del destinatario e di altre persone previste dall'art. 139 c.p.c.. Sulla cartolina è presente l'annotazione sottoscritta dal notificatore dell'invio della raccomandata A/R informativa del deposito e dell'affissione, effettuato nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 60
DPR 600/73 e art. 140 c.p.c..
Giova osservare che la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile sez. II, 17/11/2023,
n.31982) afferma che in ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario ( art. 26 D.P.R. 603/1973) va applicato l'art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del D.P.R. 602/1973 art. 26 e del
D.P.R. n. 600/1973 art. 60 comma 1, e pertanto è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti prescritti, compreso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione. Qualora l'atto notificando non viene consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio
5 può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della L.
n. 890 del 1982, art.
8 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (come affermato dalla sezioni unite della Corte di Cassazione nella sentenza n.
10012/2021.
L ha fornito la prova del perfezionamento del procedimento Parte_2
notificatorio.
Ed invero è stato depositato il prospetto riepilogativo di delle accettazioni relative alle CP_5
raccomandate spedite ex 139/140 c.p.c. In questo prospetto risulta che in data 3.5.2016 è stata spedita la raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c. n. 689388783666 ( relativa alla notificazione a del documento n. 01276201600000646000 che è il numero identificativo Controparte_1
della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del 17.2.2016.
E' stato depositato anche l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa n. 689388783666 spedita il 3.5.2016 da cui si evince che la stessa, stante il mancato recapito al destinatario, è stata restituita al mittente per compita giacenza il 16.6.2016.
In proposito, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in caso di irreperibilità
"relativa" (art. 140 c.p.c.), la prova del perfezionamento della notifica, tanto se avvenuta per il tramite dell'ufficiale giudiziario, quanto del messo notificatore o del servizio postale, non è data dalla dimostrazione dell'avvenuta concreta ricezione della raccomandata informativa da parte del suo destinatario, essendo, invece, sufficiente che sia prodotto in giudizio l'avviso di ricevimento della stessa ( Cassazione civile n. 4657/2020)
Emerge, pertanto, che dopo la notifica delle due cartelle di pagamento effettuata il 7.5.2012 è intervenuto idoneo atto interruttivo del termine prescrizionale quinquennale atteso che la notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 01276201600000646000 del 17.2.2016, effettuata a mezzo del servizio postale, si è perfezionata decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa di cui all'art. 140 c.p.c. e, quindi, in data 13 maggio
2016, prima del maturare dei 5 anni decorrente dal 7.5.2012.
Ulteriore atto interruttivo è intervenuto con la notificazione dell'intimazione di pagamento n.
0122017 9000232974/000, notificata da a mezzo del servizio Controparte_6
postale con raccomandata n. 67350762837-5 spedita a in Cervinara in via Controparte_7
Cosma 79.
6 L'avviso di ricevimento della raccomandata n. 67350762837-5 attesta il mancato recapito per irreperibilità del destinatario.
Dagli atti di causa risulta che tale raccomandata è stata depositata in data 16.1.2019 presso il per irreperabilità del destinatario, con affissione all'albo dell'avviso di deposito. E' stato CP_8 depositato l'elenco della Casa Comunale di Cervinara, datato 16.1.2019, degli avvisi di deposito presso il comune di atti non notificati per assenza, nel Comune, dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario, secondo quanto disposto dall'art. 26 comma 4 DPR 602/3 e art. 60 comma 1 lett. E
D.P.R. 600/1973,.
In tale elenco è menzionato il documento n. 0122017 90002329 74/000 identificativo dell'intimazione di pagamento notificata a mezzo del servizio postale il 16.1.2019.
Si osserva che ai sensi dell'art. 60 comma 1 lettere e ) del D.P.R. 600/73 “quando nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 c.p.c. in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del
e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita CP_8
nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione.
Pertanto, la notificazione dell'intimazione di pagamento n. 0122017 9000232974/000 si è perfezionata otto giorni dopo il 16.1.2019.
Ne consegue, quindi, che allorchè in data 25 maggio 2022 è stata notificata a Controparte_1
l'intimazione di pagamento n. 01220219000902506000, oggetto della presente opposizione, il termine di prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative di cui alle cartelle di pagamento notificate il 7.5.2012 non era ancora decorso.
L'eccezione di prescrizione sollevata dall'odierno appellato, quale unico motivo di opposizione proposto in primo grado, è quindi infondata con la conseguenza che, in accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza impugnata, deve essere respinta l'opposizione proposta da CP_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 01220219000902506000 in relazione alle cartelle
[...]
nn. 01220120003424791000 e 01220120003424892000.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate a carico dell'appellato sia in favore della vittoriosa sia nei confronti della Parte_1
Provincia di Benevento la quale è stata evocata in giudizio, nonostante fosse carente di legittimazione passiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 599/2023 del Giudice di Pace di Airola proposto
7 da nei confronti di e della Parte_1 Controparte_1 CP_9
, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
[...]
accoglie l'appello e, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da avverso l'intimazione di pagamento n. 01220219000902506000 in relazione Controparte_1
alle cartelle nn. 01220120003424791000 e 01220120003424892000; condanna a pagamento delle spese processuali in favore dell'appellante Controparte_1
liquidate per il giudizio di I grado in € 913,00 per compenso di Parte_1 avvocato e per il giudizio di appello in € 174,00 per esborsi ed € 1701,00 per compenso di avvocato, oltre al rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge. condanna a pagamento delle spese processuali in favore della Provincia di Controparte_1
Benevento liquidate, per compenso di avvocato, per il giudizio di I grado in € 913,00 e per il giudizio di appello in € 1701,00, oltre al rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Benevento 7 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Consolante
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
-I sezione civile-, in persona della dott.ssa Floriana Consolante, con funzioni di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2969 R.G.A.C.C. dell'anno 2023, riservata in decisione in data 4.12.2024 a seguito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Renato Parte_1
CAPOCASALE, come da procura in atti;
-appellante-
E
(c.f. rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_1 C.F._1
Giacomo BUONANNO e Anna Maria CIERVO come da procura in atti;
-appellato-
NONCHE'
PROVINCIA DI BENEVENTO in persona del Presidente p.t., rappresentata e difeso dall'avv.
Benito PALMIERI, come da procura in atti;
-appellata-
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Airola n. 599/2023, depositata il
31.05.2023.
Conclusioni delle parti: con note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 4.12.2024, le parti si riportavano alle note di precisazione delle conclusioni in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L , con atto di citazione notificato il 22.09.2023, ha proposto Parte_2
appello avverso la sentenza n. 599/2023 del Giudice di Pace di Airola che aveva accolto l'opposizione proposta da avverso l'intimazione di pagamento n. Controparte_1
01220219000902506000 dell' , notificatagli il 22.5.2022, con cui Parte_2
si chiedeva il pagamento di somme a titolo di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della
1 Strada in virtù della cartella di pagamento n. 01220120003424791000 per un importo di euro
446,05 e della cartella di pagamento n. 01220120003424892000 per un importo pari ad euro
3.119,43.
Con la proposta opposizione , quale unico motivo di impugnativa, aveva Controparte_1 eccepito la intervenuta prescrizione quinquennale del credito azionato con l'intimazione di pagamento n. 01220219000902506000, notificata il 22.5.2022, per il pagamento di cartelle di pagamento a lui presuntivamente notificate il 7.5.2012.
L'opponente eccepiva, infatti, che alla data della notifica dell'intimazione di pagamento era ampiamente decorso il termine di prescrizione quinquennale, prescritto dall'art. 28 L. 689/81 per il pagamento delle sanzioni amministrative, decorrente dalla data del 7.5.2012 in cui erano state, presuntivamente, notificate le cartelle di pagamento n. 01220120003424791000 e n.
01220120003424892000.
In primo grado l' si era costituita in giudizio deducendo Parte_1
l'infondatezza dell'eccezione sollevata dall'opponente di prescrizione quinquennale del diritto di credito azionato nella intimazione impugnata e sosteneva che, successivamente alla notifica della cartella n. 01220120003424791000 – avvenuta in data 07.05.2012 (cfr. all. n. 3 in fascicolo I grado
) – e della cartella n. 01220120003424892000 – avvenuta sempre in data 07.05.2012 (cfr. all. CP_2
n. 4 in fascicolo I grado ) – e precedentemente alla notifica della intimazione impugnata, CP_2
avvenuta in data 25.05.2022, erano stati notificati i seguenti ulteriori atti interruttivi:
• comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 01276201500001519000 notificata il 20.6.2015
(cfr. all. n. 5 in fascicolo I grado ); CP_2
• comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 01276201600000646000 notificata il 27.4.2016
(cfr. all. n. 6 in fascicolo I grado ); CP_2
• intimazione di pagamento n. 01220179000232974000 notificata il 16.1.2019 (cfr. all. n. 7 in fascicolo I grado ); CP_2
• intimazione di pagamento n. 012 20209001602851000 notificata il 31.1.2020 (cfr. all. n. 8 in fascicolo I grado )”. CP_2
L aveva, inoltre, dedotto che per effetto dell'art. 68 comma 4 bis Parte_1
d.l. 17.03.2020 n. 18, “con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione per l'emergenza della pandemia da covid-19, erano stati prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”, di
2 tal chè l'applicazione di detta proroga ex lege escludeva a fortiori che potesse essere maturata la prescrizione quinquennale infondatamente eccepita dall'opponente”. Il Giudice di Pace di Airola con la sentenza impugnata accoglieva la domanda dell'opponente e, per l'effetto, dichiarava “nulla ed inesistente l'intimazione di pagamento n°012 2021 9000902506 000, in relazione alle sole cartelle n°012 20120003424791 000, pari a complessivi € 446,05, ed alla cartella n°012 2012 0003424892 000, pari a complessivi € 3.119,43”; con condanna al pagamento delle spese processuali a carico dell' . Controparte_3
L ha impugnato la sentenza di I grado deducendo che “del tutto Parte_1 inopinatamente ed assurdamente”, il Giudice di Pace di Airola aveva completamente ignorato la documentazione prodotta nel giudizio di I grado comprovante che, tra la data del 7.5.2012, di notifica delle cartelle di pagamento e la data del 25.05.2022, di notificazione della intimazione di pagamento n. 01220219000902506000, erano intervenuti medio tempore numerosi atti interruttivi del termine di prescrizione quinquennale del diritto dell'Amministrazione al pagamento delle sanzioni amministrative.
Tanto premesso, l' ha chiesto al Tribunale, in riforma della Parte_1
sentenza impugnata, di dichiarare insussistente la prescrizione quinquennale erroneamente ritenuta dal Giudice di Pace e rigettare l'opposizione proposta da , confermando per Controparte_1
l'effetto la validità ed efficacia della intimazione di pagamento n. 01220219000902506000 in relazione alle cartelle nn. 01220120003424791000 e 01220120003424892000; con vittoria di spese e competenze tutte del doppio grado di giudizio.
Si è costituito l'appellato e la Provincia di Benevento. Controparte_1
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. atteso che l'atto introduttivo del presente giudizio contiene la specifica indicazione “del capo della decisione di primo grado che viene impugnata” (il capo relativo all'accoglimento dell'opposizione ed all'annullamento dell'intimazione sul preteso presupposto della maturata prescrizione, erroneamente ritenuta per non aver considerato in alcun modo la documentazione comprovante atti interruttivi che la escludevano), delle censure alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado (l'aver ritenuto sul piano fattuale maturata la prescrizione laddove invece la stessa andava esclusa tenendo conto della interruzione determinata dai medesimi atti interruttivi) e della violazione di legge e della sua rilevanza ai fini della decisione impugnata (l'aver omesso la valutazione di decisiva documentazione, ritualmente prodotta, con violazione dell'art. 115 c.p.c.).
3 Prima di procedere all'esame del merito, il Tribunale ritiene che la Provincia di Benevento, quale ente creditore che ha iscritto nei ruoli pubblici esattoriali la sua pretesa per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al codice della strada, è carente di legittimazione passiva nel presente giudizio.
Si osserva, infatti, che nel presente giudizio, da qualificare come opposizione ex art. 615 c.p.c., si controverte solo del diritto dell'agente della riscossione a procedere ad esecuzione forzata posto che, quale unico motivo di opposizione, l'opponente ha eccepito la prescrizione del diritto alla riscossione maturata successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento.
In proposito la giurisprudenza di legittimità ha affermato che in caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del D.P.R. 602/1973, e al di fuori del caso delle opposizioni cc.dd. recuperatorie, le opposizioni esecutive, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., devono essere proposte nei confronti dell'agente della riscossione, unico legittimato passivo rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva ( cfr. Cassazione civile n. 3870/2024).
Tale orientamento trova il suo fondamento sul principio generale secondo il quale, nella riscossione a mezzo ruolo disciplinata dal D.P.R. 29 settembre 1972 n. 602, la legge stabilisce una eccezionale scissione tra la titolarità del diritto di credito e la titolarità del diritto di procedere ad esecuzione forzata, cioè la titolarità dell'azione esecutiva, in quanto, mentre la prima resta in capo all'ente creditore che ha iscritto nei ruoli pubblici esattoriali la sua pretesa, la seconda, una volta avvenuta l'iscrizione in detti ruoli, spetta in via esclusiva all'agente della riscossione.
Ne consegue che va rilevata d'ufficio e affermata in tale sede la carenza di legittimazione passiva della Provincia di Benevento.
Ciò premesso l'appello proposto dall' è fondato ed è meritevole Parte_1
di accoglimento.
Si premette che l'art. 206 del Codice della Strada dispone che la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall'art. 27 L. n. 689/1981 e. pertanto, si svolge secondo le norme previste per l'esazione delle imposte dirette ( D.P.R. 602/1973) in ragione del rinvio ad esse contenuto nel comma 1 del predetto art. 27 ed è soggetta alla prescrizione quinquennale dettata dall'art. 28 della citata L. 689/2021.
L'art. 50 del D.P.R. 602/73 1 dispone che “Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento al soggetto nei confronti del quale procede, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento..
4
2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento,
l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”.
Nel caso di specie si controverte proprio dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso un'intimazione di pagamento emessa dall' ex art. 50 D.P.R. 602/1973. Parte_1
Si osserva che, nel caso di specie, l' ha fornito la prova di idonei Parte_2
atti interruttivi del termine di prescrizione quinquennale intervenuti tra la notificazione, a mezzo del servizio postale, delle cartelle di pagamento nn. 01220120003424791000 e
01220120003424892000, perfezionatasi il 7.5.2012 (di cui sono state prodotti gli avvisi di ricevimento delle raccomandate) e la notificazione dell'intimazione di pagamento oggetto della presente opposizione che, come dedotto nel giudizio di primo grado da , si è Controparte_1
perfezionata in data 25 maggio 2022.
Ed invero, risulta dagli atti che l'agente della riscossione ha provveduto alla Controparte_4 notificazione all'odierna della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
01276201600000646000 del 17.2.2016.
L'atto è stato spedito a a mezzo del servizio postale con raccomandata n. Controparte_1
78988878366-7 -indirizzato a Cervinara in via Cosma 79.
Risulta che in data 27.4.2016, come si evince dalla cartolina prodotta in giudizio, il plico è stato depositato presso la casa comunale, previa affissione alla porta dell'abitazione dell'avviso di deposito, stante l'assenza del destinatario e di altre persone previste dall'art. 139 c.p.c.. Sulla cartolina è presente l'annotazione sottoscritta dal notificatore dell'invio della raccomandata A/R informativa del deposito e dell'affissione, effettuato nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 60
DPR 600/73 e art. 140 c.p.c..
Giova osservare che la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile sez. II, 17/11/2023,
n.31982) afferma che in ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario ( art. 26 D.P.R. 603/1973) va applicato l'art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del D.P.R. 602/1973 art. 26 e del
D.P.R. n. 600/1973 art. 60 comma 1, e pertanto è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti prescritti, compreso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione. Qualora l'atto notificando non viene consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio
5 può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della L.
n. 890 del 1982, art.
8 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (come affermato dalla sezioni unite della Corte di Cassazione nella sentenza n.
10012/2021.
L ha fornito la prova del perfezionamento del procedimento Parte_2
notificatorio.
Ed invero è stato depositato il prospetto riepilogativo di delle accettazioni relative alle CP_5
raccomandate spedite ex 139/140 c.p.c. In questo prospetto risulta che in data 3.5.2016 è stata spedita la raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c. n. 689388783666 ( relativa alla notificazione a del documento n. 01276201600000646000 che è il numero identificativo Controparte_1
della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del 17.2.2016.
E' stato depositato anche l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa n. 689388783666 spedita il 3.5.2016 da cui si evince che la stessa, stante il mancato recapito al destinatario, è stata restituita al mittente per compita giacenza il 16.6.2016.
In proposito, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in caso di irreperibilità
"relativa" (art. 140 c.p.c.), la prova del perfezionamento della notifica, tanto se avvenuta per il tramite dell'ufficiale giudiziario, quanto del messo notificatore o del servizio postale, non è data dalla dimostrazione dell'avvenuta concreta ricezione della raccomandata informativa da parte del suo destinatario, essendo, invece, sufficiente che sia prodotto in giudizio l'avviso di ricevimento della stessa ( Cassazione civile n. 4657/2020)
Emerge, pertanto, che dopo la notifica delle due cartelle di pagamento effettuata il 7.5.2012 è intervenuto idoneo atto interruttivo del termine prescrizionale quinquennale atteso che la notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 01276201600000646000 del 17.2.2016, effettuata a mezzo del servizio postale, si è perfezionata decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa di cui all'art. 140 c.p.c. e, quindi, in data 13 maggio
2016, prima del maturare dei 5 anni decorrente dal 7.5.2012.
Ulteriore atto interruttivo è intervenuto con la notificazione dell'intimazione di pagamento n.
0122017 9000232974/000, notificata da a mezzo del servizio Controparte_6
postale con raccomandata n. 67350762837-5 spedita a in Cervinara in via Controparte_7
Cosma 79.
6 L'avviso di ricevimento della raccomandata n. 67350762837-5 attesta il mancato recapito per irreperibilità del destinatario.
Dagli atti di causa risulta che tale raccomandata è stata depositata in data 16.1.2019 presso il per irreperabilità del destinatario, con affissione all'albo dell'avviso di deposito. E' stato CP_8 depositato l'elenco della Casa Comunale di Cervinara, datato 16.1.2019, degli avvisi di deposito presso il comune di atti non notificati per assenza, nel Comune, dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario, secondo quanto disposto dall'art. 26 comma 4 DPR 602/3 e art. 60 comma 1 lett. E
D.P.R. 600/1973,.
In tale elenco è menzionato il documento n. 0122017 90002329 74/000 identificativo dell'intimazione di pagamento notificata a mezzo del servizio postale il 16.1.2019.
Si osserva che ai sensi dell'art. 60 comma 1 lettere e ) del D.P.R. 600/73 “quando nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 c.p.c. in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del
e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita CP_8
nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione.
Pertanto, la notificazione dell'intimazione di pagamento n. 0122017 9000232974/000 si è perfezionata otto giorni dopo il 16.1.2019.
Ne consegue, quindi, che allorchè in data 25 maggio 2022 è stata notificata a Controparte_1
l'intimazione di pagamento n. 01220219000902506000, oggetto della presente opposizione, il termine di prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative di cui alle cartelle di pagamento notificate il 7.5.2012 non era ancora decorso.
L'eccezione di prescrizione sollevata dall'odierno appellato, quale unico motivo di opposizione proposto in primo grado, è quindi infondata con la conseguenza che, in accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza impugnata, deve essere respinta l'opposizione proposta da CP_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 01220219000902506000 in relazione alle cartelle
[...]
nn. 01220120003424791000 e 01220120003424892000.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate a carico dell'appellato sia in favore della vittoriosa sia nei confronti della Parte_1
Provincia di Benevento la quale è stata evocata in giudizio, nonostante fosse carente di legittimazione passiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 599/2023 del Giudice di Pace di Airola proposto
7 da nei confronti di e della Parte_1 Controparte_1 CP_9
, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
[...]
accoglie l'appello e, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da avverso l'intimazione di pagamento n. 01220219000902506000 in relazione Controparte_1
alle cartelle nn. 01220120003424791000 e 01220120003424892000; condanna a pagamento delle spese processuali in favore dell'appellante Controparte_1
liquidate per il giudizio di I grado in € 913,00 per compenso di Parte_1 avvocato e per il giudizio di appello in € 174,00 per esborsi ed € 1701,00 per compenso di avvocato, oltre al rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge. condanna a pagamento delle spese processuali in favore della Provincia di Controparte_1
Benevento liquidate, per compenso di avvocato, per il giudizio di I grado in € 913,00 e per il giudizio di appello in € 1701,00, oltre al rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Benevento 7 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Consolante
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