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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 12/05/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 577/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 577/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VISCIANO Parte_1 C.F._1
ENRICO, con elezione di domicilio in VIA UBERTO VISCONTI DI MODRONE N. 8/6 – 20122
MILANO, presso il difensore avv. VISCIANO ENRICO
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOFFI DAVIDE, Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. PRANDELLI MARCO ALESSANDRO, dell'avv. FORNACIARI EUGENIA, elettivamente domiciliata in PIAZZA DEGLI AFFARI 1 20123 MILANO, presso il difensore avv. BOFFI DAVIDE
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16.02.2024, ha proposto tempestiva opposizione, ex Parte_1
art. 1, comma 51, L. n. 92/2012, avverso l'ordinanza resa dall'intestato Tribunale ex art 1, comma 49,
L. n. 92/2012, in data 18.01.2024 (comunicata il 19.01.2024), con la quale il Tribunale rigettava il ricorso da lui proposto avverso il licenziamento intimatogli per giusta causa da Controparte_1
con lettera del 12.05.2022.
In particolare, l'opponente ha censurato l'ordinanza opposta, ritenendola erronea laddove: a) ha ritenuto tempestiva la contestazione disciplinare, poiché la società datrice di lavoro era a conoscenza dei presunti fatti concernenti le colleghe e sin dal febbraio 2022, come emerge dalle Parte_2 Pt_3
interviste interne svolte dalle risorse umane in data 19.04.2022 e 20.04.2022 (v. doc. n. 21 del fascicolo di parte); b) ha ritenuto assolto l'onere della prova, integralmente gravante sulla parte datoriale, in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie di molestie sessuali in relazione ai fatti
1 addebitati al lavoratore per la giornata del 15.04.2022 e per i periodi compresi tra la fine di gennaio e il febbraio 2022, nei confronti delle colleghe e fondandosi sulla sola Pt_4 Parte_2 Pt_3
valutazione di credibilità e di attendibilità delle dichiarazioni rese dalle testi escusse, in difetto di riscontri ulteriori provenienti da terzi, ed avendo, al contrario, ritenuto non credibili e non attendibili le dichiarazioni rese dal teste in relazione all'episodio del 15.04.2022, dovendosi, ulteriormente, Tes_1
considerare che lo svolgimento del lavoro in spazi angusti e il sovrannumero dei dipendenti in tali spazi comportavano frequenti urti o sfioramenti tra colleghi nell'espletamento delle mansioni di addetti al reparto sorting/visual inspection.
Pertanto, l'esponente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “in riforma dell'opposto decreto di rigetto n.
405/2024 emesso al termine del Procedimento n. 2421/2022 RG Tribunale di Firenze Sez. lavoro in data 18.01.2024 comunicato in data 19.01.2024, Nel merito a) accertare e dichiarare, per i motivi e le ragioni esposte nelle superiori premesse e per le ragioni formulate in punto di fatto e di diritto, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte, il licenziamento comminato al ricorrente con lettera raccomandata a/r del 12 maggio 2022, ricevuta in data 13 maggio 2022, impugnato con corrispondenze, rispettivamente del 19.05.2022, spedita il 24.05.2022 consegnata il 30.05.2022 e del
30.06.2022 spedita il 01.07.2022 e consegnata il 06.07.2022, illegittimo ai sensi dell'art. 18 comma 4
l. 300/1970, perché il fatto è inesistente ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa;
b) per l'effetto, ordinare alla , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro – tempore, di reintegrare nel posto di lavoro il ricorrente; c) condannare la
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di una Controparte_1 indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque, non inferiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione;
d) accertare e dichiarare che il ricorrente in conseguenza della illegittimità del licenziamento ha subito danni sotto il profilo biologico-psichico e morale con riferimento alla dignità e professionalità, all'immagine e alla reputazione, e per l'effetto condannare l'odierna società resistente al pagamento di una somma a titolo di risarcimento nella misura che risulterà dovuta anche a seguito di espletanda CTU, o la diversa somma di giustizia determinata in via equitativa;
e) il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio oltre I.V.A. e C.P.A come per legge, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., al sottoscritto procuratore e difensore antistatario che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.”.
Si è costituita nel presente giudizio di opposizione contestando il ricorso, attese Controparte_1
2 la fondatezza degli addebiti disciplinari contestati al lavoratore, la sussistenza della giusta causa di licenziamento e la proporzionalità della sanzione espulsiva rispetto alla gravità dei fatti addebitati, e formulando le seguenti conclusioni: “- NEL MERITO, dichiarare la legittimità del licenziamento intimato all'opponente e, per l'effetto, respingere il ricorso in opposizione promosso dal Sig. nonché assolvere da ogni domanda in esso contenuta e confermare Parte_1 Controparte_1
l'ordinanza n. 405/2024 (del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, Dott.ssa Carlotta Consani del 18
Gennaio 2024, R.G. n. 2421/2021);- IN VIA SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento dell'illegittimità del licenziamento per giusta causa, accertare e dichiarare la sussistenza di un giustificato motivo soggettivo in relazione al licenziamento intimato al Sig. Parte_1
respingere per il resto il ricorso avversario ed assolvere dalle domande in esso Controparte_1
contenute; - IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento dell'illegittimità del licenziamento, determinare gli importi risarcitori in misura minima
e comunque di ridurre gli stessi, a titolo di compensatio lucri cum damno, dell'aliunde perceptum ovvero dell'aliunde percipiendum;
- IN OGNI CASO: - accertare e dichiarare la temerarietà, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., dell'azione proposta dal Sig. e per l'effetto condannare Parte_1 quest'ultimo al risarcimento dei danni in favore di da liquidarsi nell'importo di Controparte_1
Euro 20.000,00, ovvero nella diversa somma stabilita equitativamente dal Giudice;
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
La causa, istruita con la documentazione versata in atti dalle parti (essendo state respinte le ulteriori istanze di prova orale formulate dalle parti nei rispettivi atti introduttivi, come da ordinanza del
28.08.2024, che in questa sede integralmente si conferma, attesa, altresì, la superfluità dei confronti tra testi richiesti da parte ricorrente all'udienza del 7.05.2025), è stata discussa all'udienza del 7.05.2025, con sentenza depositata nei dieci giorni successivi all'udienza di discussione.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Con lettera di contestazione disciplinare, con contestuale sospensione cautelare dal servizio, del
28.04.2022, la società resistente ha contestato al ricorrente di avere posto in essere, in violazione del codice etico aziendale e dell'art. 34 CCNL applicato al rapporto di lavoro, “una serie di gravissimi episodi offensivi ed a connotazione sessuale, altamente lesivi della dignità e dell'onore di alcune sue colleghe” e “comportamenti altamente inappropriati a sfondo sessuale” nei confronti di una giovane collega (Collega 1), in servizio da meno di un mese, durante il turno di lavoro presso la postazione di scarico delle cartucce della macchina di ispezione visiva: in particolare, la società resistente ha contestato al ricorrente: - di avere, nel pomeriggio di mercoledì 27.04.2022, toccato le natiche della
Collega 1 con il dorso della mano e di averle chiesto ripetutamente e insistentemente dove vivesse, a
3 quale altezza esatta della via e con chi convivesse;
- di avere, nel pomeriggio di venerdì 15.04.2022, chiesto alla Collega 1 informazioni di natura privata e personale, non rilevanti ai fini lavorativi
( mi chiedeva se fossi fidanzata, ho risposto di no. Mi ha chiesto se lo fossi mai stata, ho Pt_1
risposto di no. Mi ha detto che alcune ragazze a 23 anni già convivono e mi ha invitato ad andare ad una mostra di arte con lui, ho detto di no con la scusa che dovevo andare da mio zio in ospedale.”), e di averle toccato le natiche per circa 6 volte in un breve lasso di tempo (“Io ero all'ultima postazione più esterna e lui stava sempre in mezzo limitandomi nei movimenti. Mi stava molto vicino dietro e ogni volta che mi giravo per prendere gli akylux mi sfiorava il sedere. All'inizio ho pensato che fossi io che me lo stavo immaginando, perché non lo faceva in maniera palese, ma appoggiando il dorso della mano sulle natiche con “nonchalance”. Poi però alla sesta volta ho avuto la conferma che il gesto era intenzionale e quindi mi sono staccata dalla postazione per andare a dirlo a (…) il mio istruttore”), quindi, la collega riferiva ad altri dipendenti, tra cui il suo istruttore, di non essere a suo agio a lavorare con il ricorrente, motivo per il quale veniva immediatamente allontanata e spostata presso un'altra postazione;
tali episodi venivano confermati dal Collega 2, che dichiarava di avere visto il ricorrente stare addosso alla Collega 1 in modo morboso, e dal Collega 3, che dichiarava di avere visto il ricorrente stare troppo vicino alla Collega 1, tra l'altro, senza mascherina;
- di avere, nel periodo intercorrente tra fine gennaio 2022 e febbraio 2022, ripetutamente toccato le natiche della Collega 4, con il dorso della mano, in maniera non plateale, avendo la Collega 4 riferito che “questo accadeva di frequente e cessava solo dopo che io glielo avevo fatto notare”; - di avere, tra fine gennaio 2022 e febbraio 2022, toccato le natiche in modo ripetuto anche alla Collega 5, avendo quest'ultima riferito che: “all'inizio non ero sicura, perché può capitare di sfiorare un collega sulla postazione di scarico cartucce, ma poi ho avuto la conferma che lo facesse di proposito quando una volta in cui eravamo soli e distanti sulla linea, lui addirittura si sporgeva in maniera evidente per toccarmi. A volte mi metteva anche le mani sui fianchi, come a volermi spostare”, episodio confermato dal Collega 6, operatore istruttore della Collega 5, che ha dichiarato di avere visto il ricorrente toccare le natiche della
Collega 5 di proposito (“Lui infatti sfiorava la (Collega 5) proprio con la mano, si metteva dietro di lei di proposito ed a volte anche con la testa vicina al suo orecchio”); che la Collega 5 evitava di riportare formalmente il fatto alla supervisione, temendo eventi ritorsivi, avendo già ricevuto offese e minacce dal ricorrente in data 9.03.2022, alle ore 10.30, in occasione di un diverbio litigioso cagionato dalle modalità di gestione del cane della Collega 5, nel corso del quale la Collega 5 veniva minacciata e offesa con epiteti gravemente offensivi (“ti sistemo io bellina”, “Ora ti prendiamo e ti portiamo con
all'ufficio del personale e ti facciamo licenziare perché non ti devi permetterti di Per_1 rispondermi”), e veniva intimorita, tanto da mettersi a piangere, avendo il ricorrente continuato
4 nonostante lei gli avesse chiesto di smetterla perché le stava facendo del male;
- di essersi rivolto in più occasioni alle sue colleghe più giovani chiedendo loro informazioni di natura privata e personale, non rilevanti a fini lavorativi, e di avere, tra la fine di gennaio e il febbraio 2022, ripetutamente chiesto alle colleghe 1, 4 e 5 di uscire con lui, per andare a vedere una mostra, un museo, oppure per un caffè, una bevuta, una pizza, o per una visita a casa sua, e se fossero fidanzate o se lo fossero mai state (Collega 4:
“Lui era pesante anche con le parole, mi chiedeva spesso di uscire, di andare a cena fuori, appuntamenti vari. Io cercavo di non rispondergli o di rispondergli negativamente in modo netto”;
Collega 5: “a me ha chiesto di uscire per andare a vedere i musei, per una bevuta, un caffè, una pizza e di andare a casa sua all'isola d'Elba”; Collega 6: “si vedeva che metteva pressione sulle ragazze” “a parole, tipo battute o inviti ad uscire. Non lo faceva mai con quelle più grandi, ma con le più giovani sì, perché sa che loro non gli rispondono a tono” “l'ho sentito invitare le ragazze fuori, tipo offrire una pizza o portarle a fare una visita guidata a Firenze o a una mostra. Lui te lo dice a battuta, ma in modo insistente. L'ho sentito dirlo alla (Collega 5) e alla (Collega 4)”); - di essersi in più occasioni avvicinato ai colleghi senza indossare la mascherina, nonostante i supervisori lo avessero ripreso più volte;
- che detti episodi creavano grave disagio tra i colleghi (v. doc. n. 4 del fascicolo di parte ricorrente e n. 7 del fascicolo di parte resistente).
Rese le proprie giustificazioni con lettere datate 4.05.2022 (negando di avere tenuto le condotte contestate e sostenendo che si fosse trattato di un fraintendimento e di una erronea interpretazione del suo comportamento, considerato lo spazio angusto della zona dello scarico cartucce, che rendeva difficile non sfiorare i colleghi nel corso della giornata lavorativa), il ricorrente è stato licenziato per giusta causa con lettera del 12.05.2022 (v. doc. n. 14 del fascicolo di parte ricorrente e n. 13 del fascicolo di parte resistente); licenziamento impugnato con PEC e con lettera ricevute dal datore di lavoro il 19.05.2022 e il 6.07.2022 (v. doc. n. 15 e 16 del fascicolo di parte ricorrente e n. 15 del fascicolo di parte resistente).
1. Sulla eccezione di tardività dell'intimato licenziamento
Parte ricorrente ha riproposto, nel presente giudizio di opposizione, l'eccezione di tardività della contestazione disciplinare del 28.04.2022, sostenendo che la società resistente fosse a conoscenza dei fatti a lui addebitati sin dal febbraio 2022, come emergerebbe dalle stesse interviste di cui al doc. n. 21 del fascicolo di parte ricorrente, dalle quali risulterebbe che – Collega 5 – avrebbe Parte_5
riferito degli episodi che la riguardavano, risalenti al febbraio 2022, al supervisore NE
(ovvero al suo istruttore il quale li avrebbe riferiti al supervisore , il quale a Testimone_3 Tes_2
sua volta, li avrebbe riferiti al responsabile Parte_6
Tuttavia, dalla lettura delle interviste di cui al doc. n. 21 del fascicolo di parte ricorrente e al doc. n. 8
5 del fascicolo di parte resistente, emerge che (Collega 4) ha dichiarato di non avere SO
parlato degli episodi che la riguardavano con nessun collega e di averlo detto al responsabile
[...] soltanto dopo che si era confidata con lei (quindi, nell'aprile 2022); Parte_6 RS dichiarazioni confermate dalla in sede di escussione testimoniale: “Io non avevo mai parlato a Pt_3
nessuno di quello che avevo subito io. Parlai con la quale mi disse che erano stati tolti dalla ER
medesima linea in quanto mi disse che le toccava il sedere. Rimasi colpita perché era ciò Parte_1
che era capitato anche a me. mi chiese se avevo parlato con , gli dissi di sì e gli Parte_6 ER dissi anche per la prima volta che a me era capitata la stessa cosa di .”. ER
(Collega 5) ha dichiarato di avere parlato degli episodi che la riguardavano soltanto a Parte_5
non ad ha dichiarato, in sede di intervista, di non Testimone_3 NE NE
sapere dei toccamenti a e a , che gli aveva accennato qualcosa SO Parte_5 Tes_3
a proposito di , ma che non era sicuro che si trattasse di una cosa intenzionale, di essersi recato da Pt_5
dopo un episodio in cui aveva detto al ricorrente di abbassare le mani, Parte_6 Tes_3
dicendo al responsabile di avere un dubbio, ma di non essere sicuro, e che gli aveva detto di Parte_6 tenere d'occhio il ricorrente e di tornare a riferirgli nel caso in cui avesse visto qualcosa. ha Tes_2
aggiunto di avere avvertito dopo che gli aveva detto che gli Parte_6 Persona_4 RS
aveva riferito che il ricorrente le aveva toccato il sedere. a sua volta, ha dichiarato, Parte_6
in sede di intervista, che tra febbraio e marzo 2022, gli aveva detto che il ricorrente aveva Tes_2
esagerato e che sembrava avesse toccato il sedere a , di essere andato a parlare con la Parte_5
e che lei non gli aveva detto nulla delle mani addosso (essendo invece preoccupata di essere Parte_2 nei guai per il fatto di avere risposto al ricorrente con riferimento all'episodio del 9.03.2022) e di non essersela sentita di chiederle espressamente se il ricorrente l'aveva toccata, avendo, invece, effettuato immediatamente la segnalazione alle risorse umane dopo che (su segnalazione di ) Tes_2 Persona_4 gli aveva detto che il ricorrente aveva toccato il sedere a e che quest'ultima gli aveva RS confermato la circostanza (quindi, nell'aprile 2022).
Pertanto, anche dalla lettura delle interviste di cui al doc. n. 21 del fascicolo di parte ricorrente
(richiamate alle pagg. n. 21 e 22 del ricorso) emerge la tempestività della contestazione disciplinare del
28.04.2022 (senz'altro tempestiva con riferimento agli episodi dell'aprile 2022 riferiti a ER
, anche con riferimento agli episodi del gennaio-febbraio 2022 riferiti a e a
[...] SO
, avendo la parte datoriale compiutamente appreso e poi verificato gli addebiti relativi Parte_5
al periodo gennaio-febbraio 2022 soltanto a seguito delle interviste effettuate tra il 19 aprile 2022 e il
12 maggio 2022, a fronte di quanto dichiarato da venerdì 15.04.2022, al proprio RS
tutor e da questi riferito ad che lo riportava a come, Persona_5 NE Parte_6
6 peraltro, condivisibilmente evidenziato alle pagg. n. 2 e 3 dell'ordinanza emessa all'esito della fase sommaria (la quale ha richiamato, sul punto, la deposizione testimoniale di RS
“Confermo di aver riferito al mio tutor, , di essere stata destinataria da parte del sig. Persona_4 di e ambigue. All'inizio ho aspettato prima di riferire all'azienda Parte_1 Parte_7 Pt_8
quanto accadutomi perché ho pensato che i toccamenti fossero stati casuali in quanto nello svolgimento del lavoro siamo abbastanza ravvicinati, dal momento che lavoriamo su 4 uscite e dovremmo essere solo in 4 ma capita che siamo di più e che, quindi, siamo abbastanza ravvicinati. Poi siccome, invece, i toccamenti si ripetevano, l'ho riferito al tutor ed egli mi ha detto che avrebbe informato l'azienda.”), con conseguente infondatezza della svolta eccezione di tardività, risultando, in ogni caso, essere stato pienamente garantito l'esercizio di difesa del lavoratore, posto nelle condizioni di apprestare una compiuta difesa, sia nel corso del procedimento disciplinare, che nel corso del presente giudizio.
2. Sulla legittimità/illegittimità dell'intimato licenziamento
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: “La giusta causa di licenziamento deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell'elemento fiduciario, dovendo il giudice valutare da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità del profilo intenzionale, dall'altro la proporzionalità tra tali fatti e la sanzione inflitta, per stabilire se la lesione dell'elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, sia tale, in concreto, da giustificare la massima sanzione disciplinare” (v. Cass. Sez L sent. n. 15654/2012; tra le molte Cass. Sez. L sent. n.
6498/2012; Cass. Sez. L sent. n. 2013/2012).
In particolare, le molestie sessuali sul luogo di lavoro, incidendo sulla salute e la serenità (anche professionale) del lavoratore, comportano l'obbligo di tutela a carico del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 cod. civ., sicché deve ritenersi legittimo il licenziamento irrogato al dipendente che abbia molestato sessualmente una collega sul luogo di lavoro, a nulla rilevando la mancata previsione della suddetta ipotesi nel codice disciplinare e senza che, in contrario, possa dedursi che il datore di lavoro è controparte di tutti i lavoratori, sia uomini che donne, e non può perciò essere chiamato ad un ruolo protettivo delle seconde nei confronti dei primi, giacché, per un verso, le molestie sessuali possono avere come vittima entrambi i sessi e, per altro verso, il datore di lavoro ha in ogni caso l'obbligo, a norma dell'art. 2087 cit., di adottare i provvedimenti che risultino idonei a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori, tra i quali rientra l'eventuale licenziamento dell'autore delle molestie sessuali (Cass. Sez. L, Sentenza n. 20272 del 18/09/2009 (Rv. 609595 - 01), richiamata nell'ordinanza
7 opposta).
Ancora, vigendo nell'ordinamento il principio di autonomia tra procedimento penale e procedimento disciplinare, ai fini della legittimità del licenziamento disciplinare irrogato per un fatto astrattamente costituente reato, non rileva la valutazione penalistica del fatto, né la sua punibilità in sede penale, né la mancata attivazione del processo penale per il medesimo fatto addebitato, dovendosi effettuare una valutazione autonoma in ordine alla idoneità del fatto a integrare gli estremi della giusta causa o giustificato motivo del recesso (Cass Sez. L - , Sentenza n. 21549 del 21/08/2019 (Rv. 654647 - 01).
Ulteriormente, in tema di licenziamento per giusta causa, quando vengano contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, non occorre che l'esistenza della "causa" idonea a non consentire la prosecuzione del rapporto sia ravvisabile esclusivamente nel complesso dei fatti ascritti, ben potendo il giudice - nell'ambito degli addebiti posti a fondamento del licenziamento dal datore di lavoro - individuare anche solo in alcuni o in uno di essi il comportamento che giustifica la sanzione espulsiva, se lo stesso presenti il carattere di grave inadempimento richiesto dall'art. 2119 cod. civ.
(Cass. Sez. L, Sentenza n. 24574 del 31/10/2013 (Rv. 628589 - 01).
Devono, a questo punto, essere esaminate le risultanze della istruttoria orale (svolta nella fase sommaria, nella quale sono stati sentiti complessivi 8 testi) e documentale.
In particolare, la teste sentita nella fase sommaria, ha dichiarato che: “Ho lavorato RS
per da aprile 2022 fino al 30 giugno 2023, quale lavoratrice somministrata da Gi Group. CP_1
Facevo parte della visual inspection. Lavoravo dal lunedì al venerdì, una settimana dalle 6 alle 13.30,
e la settimana successiva dalle 13.30 alle 21. Svolgevo sempre la stessa attività con la stessa macchina, ma siccome l'attività era svolta in due stanze diverse e io ero appena entrata, a volte ero in una stanza e a volte in un'altra. Confermo di aver riferito al mio tutor, , di essere stata Persona_4 destinataria da parte del sig. di toccamenti e frasi ambigue. All'inizio ho aspettato Parte_1 prima di riferire all'azienda quanto accadutomi perché ho pensato che i toccamenti fossero stati casuali in quanto nello svolgimento del lavoro siamo abbastanza ravvicinati, dal momento che lavoriamo su 4 uscite e dovremmo essere solo in 4 ma capita che siamo di più e che, quindi, siamo abbastanza ravvicinati. Poi siccome, invece, i toccamenti si ripetevano, l'ho riferito al tutor ed egli mi ha detto che avrebbe informato l'azienda. Sono stata toccata sul sedere. Quanto alle frasi che mi sono state rivolte, inizialmente le ho trovato solo strane in quanto ero nuova, ma poi sono diventate insistenti e potevano riguardare l'invito ad andare a vedere una mostra d'arte o la domanda con chi vivevo, se una certa sera mia madre era a casa, insomma cose del genere. Quanto è accaduto si è verificato poco dopo l'inizio del mio lavoro in reparto, non ricordo esattamente le date. Io stavo principalmente sula linea 1; ero in turno con e queste sono le persone Persona_4 SO
8 che ricordo;
ce ne erano delle altre in turno con me ma non ricordo con precisione i loro nomi. Il ricorrente, all'interno di uno stesso turno, si spostava tra le due linee a seconda delle necessità, ma confermo che era presente anche sulla mia linea e che ha lavorato anche con me. Le uscite sono una di fianco all'altra e, quindi, lavoravamo stando uno di fianco all'altro. Quando eravamo non in 4, c'era chi non stava in linea con gli altri;
intendo dire che chi era in aggiunta stava a un cassone e passava le scatole agli altri. Il cassone è posizionato un po' più indietro rispetto alle 4 uscite in linea.”. CP_ La teste sentita nella fase sommaria, ha riferito che: “Sono operatrice presso la , SO
sono dipendente a tempo indeterminato dal 1 maggio 2023; in precedenza avevo lavorato dal 18 maggio 2020 con le medesime mansioni quale lavoratrice interinale di Gi Group. Io sono sempre stata operatrice presso il reparto sorting dove facciamo ispezione visiva tramite delle macchine apposite delle cartucce di insulina. Nel gennaio-febbraio 2022 ero a doppio turno come ora;
lavoro o dalle 6 alle 13.30 o dalle 13.30 alle 21. Forse nel gennaio 2022 ho fatto una settimana di turno notturno. Ho lavorato assieme a nel reparto e negli orari che ho specificato ricoprendo le stesse Parte_1
mansioni. Il turno mio e del ricorrente era sempre lo stesso anche se poteva capitare o che fossimo sulla stessa linea o su due linee diverse. Il reparto è costituito da due stanze attigue divise da una parete trasparente e in ogni stanza c'è una linea. Mi ricordo che in quel periodo ho lavorato tanto sulla linea 2 per poi passare alla 1 ma preciso che gli scambi del personale fra linea 1 e linea 2 sono frequenti. Un giorno, al ritorno dalle vacanze di Pasqua del 2022, il mio supervisore mi Parte_6
disse di parlare con la collega perché il giorno precedente aveva avuto dei problemi, io non ER
avevo idea di ciò a cui si riferisse, pensavo semmai si trattasse del lutto che la collega aveva avuto in famiglia poco prima. Io non avevo mai parlato a nessuno di quello che avevo subito io. Parlai con
la quale mi disse che erano stati tolti dalla medesima linea in quanto mi disse che ER Parte_1
le toccava il sedere. Rimasi colpita perché era ciò che era capitato anche a me. mi chiese se Parte_6
avevo parlato con , gli dissi di sì e gli dissi anche per la prima volta che a me era capitata la ER stessa cosa di . Nei giorni seguenti fui mandata all'ufficio del personale perché mi dissero che ER volevano farmi delle domande su questi fatti. (…) Confermo il contenuto di quanto trascritto nella contestazione disciplinare con riguardo alla Collega 4 al paragrafo 1 alla terza pagina. Voglio precisare che io a un certo punto dissi a “già che lavoriamo in uno spazio ristretto, Parte_1 vediamo di tenere le mani a posto.”. Non so se per questa mia frase o perché abbiamo lavorato meno assieme ma dopo non ci sono stati altri episodi. Io non pensai che quanto accaduto a me potesse essere successo anche ad altre persone. Confermo di aver ricevuto da inviti insistenti e pressanti Parte_1
per andare a vedere una mostra o un museo oppure per trascorrere del tempo insieme per una bevuta, un caffè, una pizza. Non ricordo che mi abbia detto di fare una visita a casa sua. Ricordo che sapendo
9 che sono appassionata di trekking, una volta mi disse: “se vuoi, vengo a casa tua e andiamo a camminare”. Io abito in una zona collinare. Confermo che all'inizio quando ci siamo conosciuti al lavoro mi ha chiesto se fossi fidanzata o lo fossi mai stata. Poi sono iniziate le richieste di Parte_1
cui parlavo prima. Non sono stata presente in circostanze nelle quali richieste del tipo di quelle rivolte
a me fossero indirizzate da ad altre colleghe. mi ha detto che analoghe Parte_1 Parte_5
richieste, inviti li ha ricevuti anche lei ma si tratta di un riferito dalla collega. mi ha riferito ER
solo dei toccamenti di cui ho parlato sopra;
io con lei ho parlato solo nella circostanza che ho descritto sopra. Confermo che come trascritto per la Collega 4 a pag. 4 “lui era pesante anche con le parole, mi chiedeva spesso di uscire, di andare a cena fuori, appuntamenti vari. Io cercavo o di non rispondergli o di rispondergli negativamente in modo netto. (…) Confermo di aver partecipato un'unica volta a una cena con colleghi alla quale era presente anche non ricordo in che Parte_1
data, ma rammento che, proprio per quello che ho sopra riferito, intenzionalmente presi posto lontano da lui, eravamo ai lati opposti del tavolo. Mi pare che non ci fosse, mi pare ER Parte_5 di sì. C'erano , , , c'erano altri che non ricordo. Tes_2 Parte_2 Persona_6 Persona_7
Confermo che quella sera non ricevetti da richieste, inviti etc.; preciso che io cercavo Parte_1 proprio di non avere con lui interazioni di nessun tipo.”.
La teste , sentita nella fase sommaria, ha dichiarato che: “Ho chiesto di non dire ad alta Parte_5
voce il mio indirizzo di residenza e di poter mostrare il mio documento di identità perché preferisco CP_ CP_ non far sapere il mio indirizzo al ricorrente. Sono operatore di produzione alla . Lavoro alla da dicembre 2021. Lavoro al reparto sorting, ho sempre lavorato in quel reparto. Lavoro su due turni, faccio una settimana di mattina e una settimana di pomeriggio. Io sono stata nello stesso turno di da gennaio 2022, se ricordo bene. che è il ragazzo che mi affiancava, Parte_1 Testimone_3
informò il mio supervisore di ciò di cui io mi ero sfogata con lui. In particolare, io Parte_6
raccontai a che un giorno mi disse che io non sapevo gestire il mio cane e che Tes_3 Parte_1
sarebbe stato meglio in un canile, cosa per la quale piansi;
e inoltre, raccontai a che Tes_3 mi stava addosso e mi toccava le natiche. (…) Confermo il contenuto della dichiarazione Parte_1
trascritta al paragrafo 1 a pag. 3 della contestazione disciplinare con riferimento alla Collega 5 per il periodo gennaio-febbraio 2022. Non so dire se qualcuno delle mie colleghe o dei miei colleghi abbia avuto modo di vedere i toccamenti di cui ho parlato. I toccamenti sono antecedenti all'episodio del cane che si è verificato a marzo 2022.”.
Ebbene, si ritiene che dall'espletata istruttoria e, in particolare, dalle dichiarazioni delle testi Pt_4
e sia emersa la piena fondatezza delle contestazioni datoriali con riferimento agli Pt_3 Parte_2
episodi di venerdì 15 aprile 2022 (richiesta di informazioni di natura privata e personale non rilevanti ai
10 fini lavorativi e reiterati toccamenti, per circa 6 volte in un breve lasso di tempo, delle natiche della collega), relativi a (Collega 1), ed a quelli riferiti al periodo fine gennaio-febbraio RS
2022, relativi a (Collega 4) e a (Collega 5) - ovvero ripetuti toccamenti SO Parte_5
delle natiche delle colleghe, richiesta di informazioni di natura privata non rilevanti ai fini lavorativi, ripetuti e pressanti inviti ad uscire -, avendo il datore di lavoro integralmente assolto all'onere probatorio sullo stesso incombente, dimostrando la sussistenza dei fatti addebitati al lavoratore, quantomeno con riferimento ai suindicati episodi.
In particolare, le testi escusse, che hanno pienamente confermato la sussistenza delle indesiderate condotte moleste (fisiche, a sfondo sessuale, e verbali) oggetto della lettera di contestazione disciplinare, con riferimento ai suindicati episodi, appaiono pienamente credibili e attendibili, avendo reso dichiarazioni logiche, coerenti e non contradditorie, pienamente conformi a quelle rese in sede di intervista (v. doc. n. 21 del fascicolo di parte ricorrente e n. 8 del fascicolo di parte resistente), contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente a pag. n. 25 del ricorso.
Inoltre, non sono emersi, né nel corso della fase sommaria, né nel corso del presente giudizio di opposizione, motivi di risentimento o di inimicizia tra le predette lavoratrici (peraltro, tutte molto giovani, somministrate o assunte con contratto a tempo determinato) ed il ricorrente (al contrario, dipendente a tempo indeterminato della società resistente, con una rilevante anzianità di servizio), antecedenti rispetto ai fatti contestati (a tal proposito, si evidenzia che l'episodio del 9.03.2022, relativo al diverbio litigioso intercorso tra il ricorrente e è successivo rispetto alle contestate Parte_5
condotte moleste, fisiche e verbali); né sono emerse situazioni di conflittualità o ostilità, antecedenti rispetto ai fatti contestati, tra il ricorrente e la società resistente (come evidenziato anche alle pag. n. 4 e
5 dell'ordinanza opposta).
Né può condividersi quanto argomentato da parte ricorrente a pag. n. 25 del ricorso, circa la non attendibilità delle dichiarazioni della teste per avere il Tribunale, all'esito dell'istruttoria Pt_4 svolta nella fase sommaria, ritenuto non provato l'episodio del 27.04.2022, poiché la nel Pt_4
pomeriggio del 15.04.2022, fu immediatamente allontanata dal ricorrente, dopo avere riferito a Per_4
dei toccamenti sul sedere e delle frasi ambigue subiti, poiché, come già argomentato dal
[...]
Tribunale nell'ordinanza emessa all'esito della fase sommaria, la è stata sentita in sede di Pt_4
intervista dalle risorse umane il 19.04.2022 e, quindi, evidentemente, la stessa nulla ha potuto riferire, in quella sede, su quanto sarebbe avvenuto il successivo 27.04.2022, mentre, in sede di escussione testimoniale, la teste ha riferito di non ricordare esattamente le date degli episodi che la riguardavano.
Né si ravvisa alcuna contraddizione (non essendo stato nemmeno indicato a pag. n. 25 del ricorso quale fosse detta asserita contraddizione) nelle dichiarazioni rese dalle testi e in merito ad Pt_3 Parte_2
11 una cena alla quale le stesse avrebbero partecipato unitamente al ricorrente e ad altri colleghi
(apparendo, peraltro, la predetta circostanza scarsamente rilevante ai fini di causa).
Né la circostanza che le tre lavoratrici non abbiano sporto querela nei confronti del ricorrente per i fatti oggetto di addebito disciplinare può, di per sé, valere ad inficiarne l'attendibilità/credibilità, trattandosi di un reato procedibile a querela di parte ed essendo rimessa alla (libera) manifestazione di volontà della persona offesa il penale perseguimento del fatto di reato subito.
Ancora, si condivide la valutazione del giudice della fase sommaria (v. pag. n. 5 dell'ordinanza opposta) in ordine alla scarsa credibilità/attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste Tes_4
con riferimento agli episodi di venerdì 15.04.2022 (riferendosi la contestazione disciplinare
[...]
al turno pomeridiano), considerato che il teste non ricordava né di che giorno della settimana si trattasse, né se quel giorno fosse in turno di mattina o di pomeriggio.
Peraltro, le dichiarazioni rese dal teste in ordine ai dipendenti presenti in turno il 15.04.2022 risultano contraddittorie rispetto alle risultanze documentali (alle quali parte ricorrente ha più volte fatto riferimento nella parte motiva del ricorso): il teste ha, infatti, dichiarato che sulla linea
(presumibilmente la 1) operavano lui, il ricorrente, , e Parte_5 NE SO
, mentre lavorava sull'altra linea (la 2), al di là dal vetro, e la stessa, Persona_4 RS
quel giorno, poteva al massimo essersi fermata sulla porta per chiamare NE
Ora, nelle dichiarazioni rese in sede di investigazioni difensive (v. doc. n. 7 del fascicolo di parte ricorrente), nel giugno 2022, dichiarava di operare nello stesso turno con il ricorrente, ma su Tes_1
due linee diverse, le cui postazioni erano divise da una vetrata.
Nell'intervista del 21.04.2022, , istruttore di Pancani e di ha dichiarato di avere Persona_4 Pt_4
lavorato, il 15.04.2022, sulla linea 1, mentre il ricorrente, che era adibito alla linea 2, era venuto, durante le pulizie, sulla linea 1, a dare una mano, occupandosi dello scarico con la Pt_4
Quest'ultima, nell'intervista del 19.04.2022, ha dichiarato che il 15.04.2022 operava sulla linea per lo scarico delle cartucce, con il ricorrente, e e di non credere che gli Testimone_5 Testimone_4
altri due colleghi (Pancani e si fossero accorti dei toccamenti sul suo sedere da parte del Tes_1
ricorrente, poiché il ricorrente li faceva con il dorso della mano e con nonchalance, tanto che anche lei aveva capito che c'era qualcosa che non andava alla sesta volta che accadeva, e che i due colleghi avessero sentito le frasi che il ricorrente le rivolgeva, perché stavano parlando tra di loro. La Pt_4 ha aggiunto che quel giorno lavorava in un'altra stanza;
circostanza confermata, Parte_5 sempre nell'intervista del 19.04.2022, dalla che quel giorno era “a fare altro nell'airlock dei Parte_2 pianali”.
Né si ravvisa alcuna contraddizione tra quanto dichiarato dalla teste in udienza e quanto SO
12 dalla stessa riferito in sede di intervista il 19.04.2022, poiché, come evidenziato dal giudice della fase sommaria, il 18.04.2022 era il Lunedì dell'Angelo (Pasquetta) e, dunque, un giorno festivo, per cui il primo giorno lavorativo antecedente e non festivo era proprio venerdì 15.04.2022.
Né dalle dichiarazioni testimoniali rese da emerge che la stessa avrebbe dichiarato di RS
avere riferito di essere stata destinataria da parte del ricorrente di toccamenti e di frasi ambigue solo (v. pag. n. 32 del ricorso) a . La teste ha, infatti, dichiarato: “Confermo di aver riferito al mio Persona_4
tutor, , di essere stata destinataria da parte del sig. di toccamenti e Persona_4 Parte_1 frasi ambigue.”. In alcuna parte della testimonianza si legge che la teste avrebbe riferito dei toccamenti e delle frasi ambigue del ricorrente esclusivamente a . Persona_4
Non si ravvisa, poi, alcuna contraddizione nelle dichiarazioni della teste in relazione alla Parte_2 casa all'Isola d'Elba, di proprietà dei genitori del ricorrente e venduta prima dei fatti oggetto di causa, poiché, in sede di intervista, il 19.04.2022, la stessa dichiarava che: “Sì anche a me ha chiesto di uscire
a vedere i musei, per una bevuta, un caffè, una pizza, di andare a casa sua all'Elba, che poi non si è capito se ce l'ha davvero questa casa all'Elba, dice di averne una anche in centro a Firenze, ma ci sta non sia nemmeno vero”.
Per quanto riguarda le dichiarazioni delle testi (che ha dichiarato di non avere mai Persona_6
sentito il ricorrente rivolgere inviti alle colleghe e ad uscire con lui o Pt_4 Pt_3 Parte_2
chiedere loro se fossero fidanzate o se lo fossero mai state) e (che ha dichiarato di Testimone_6
non avere mai visto il ricorrente toccare le natiche di o metterle le mani sui fianchi), si Parte_5
condivide la valutazione del giudice della fase sommaria, secondo il quale da dette dichiarazioni
(peraltro, riferite soltanto ad una parte limitata delle condotte contestate) non può inferirsi la prova dell'insussistenza dei fatti contestati (né le stesse possono, di per sé, valere a minare la credibilità/attendibilità delle dichiarazioni rese dalle testi e , considerato, Pt_4 Pt_3 Parte_2
peraltro, che è stata assente per malattia dal 19.01.2022 al 3.02.2022. Testimone_6
In ogni caso, le colleghe e hanno dichiarato, nelle interviste di cui ai doc. Pt_4 Pt_3 Parte_2
n. 8 e 21 dei fascicoli di parte, che i reiterati toccamenti del loro sedere da parte del ricorrente avvenivano con movimento subdolo, non plateale, con nonchalance, con il dorso della mano
(nell'ambito delle medesime interviste, istruttore di , ha comunque Testimone_3 Parte_5
dichiarato di avere visto il ricorrente sfiorare con la mano e che si vedeva che il ricorrente Pt_5
metteva pressione sulle ragazze, a parole, con battute o inviti ad uscire, e che non lo faceva con le colleghe senior, ma con quelle più giovani, perché loro non gli rispondevano).
Né può, infine, di per sé valere ad inficiare la attendibilità e la credibilità delle testi e Pt_4 Pt_3
per le ragioni suindicate, la denuncia querela presentata nei loro confronti (nonché nei Parte_2
13 confronti di dal ricorrente in data 1.05.2025, depositata in estratto e con omissis nel Testimone_3
presente procedimento, in data 6.05.2025, unitamente alla relazione medico legale del prof.
[...]
Per_8
Accertata la sussistenza dei fatti contestati (in ordine agli episodi di venerdì 15 aprile 2022 - richiesta di informazioni di natura privata e personale non rilevanti ai fini lavorativi e reiterati toccamenti, per circa
6 volte in un breve lasso di tempo, delle natiche della collega -, relativi a (Collega 1), RS
ed a quelli riferiti al periodo fine gennaio-febbraio 2022, relativi a (Collega 4) e a SO [...]
(Collega 5) - ovvero ripetuti toccamenti delle natiche delle colleghe, richiesta di Parte_5
informazioni di natura privata non rilevanti ai fini lavorativi, ripetuti e pressanti inviti ad uscire -), soggettivamente riferibili al lavoratore (dovendosi escludere la dedotta accidentalità e la involontarietà delle condotte relative ai toccamenti delle natiche delle colleghe, considerato che dette plurime e reiterate condotte hanno riguardato la medesima parte anatomica di tre diverse colleghe), deve sottolinearsi come non vi sia dubbio che gli stessi costituiscano un illecito disciplinare e siano connotati da una gravità tale da giustificare la massima sanzione disciplinare del licenziamento per il venir meno del vincolo fiduciario che lega le parti del contratto, considerato il particolare disvalore della condotta tenuta dal ricorrente, consistita nell'avere ripetutamente molestato (in particolare, con ripetuti toccamenti al sedere e con insistenti domande sulla loro vita privata e con pressanti inviti ad uscire), le colleghe e cagionando loro disagio e provocando, ulteriormente, un grave Pt_4 Pt_3 Parte_2 turbamento nell'ambiente lavorativo.
In conclusione, la sequenza e la qualità delle violazioni, tali da determinare la perdita irrimediabile di fiducia da parte del datore di lavoro, sono riconducibili alla nozione legale di giusta causa di cui all'art. 2119 c.c. e sono, in concreto, connotate da gravità tale da rendere proporzionata la sanzione del licenziamento, con conseguente integrale rigetto del ricorso in opposizione.
Non si ravvisano, infine, i presupposti per disporre la cancellazione di espressioni sconvenienti od offensive, come richiesto da parte ricorrente all'udienza del 7.05.2025, con riferimento a quanto indicato alla pag. n. 1, rigo 17, delle note del 20.12.2024 di parte resistente, non superando dette frasi il limite della correttezza e della convenienza processuale (avendo parte resistente lamentato una asserita violazione del contraddittorio a fronte del deposito dell'istanza del 17.12.2024 da parte del ricorrente) e non comportando, comunque, la violazione dei principi posti a tutela del rispetto e della dignità della persona umana e del decoro del procedimento.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese processuali
Restano a carico di parte opponente le spese della fase sommaria, come liquidate nell'ordinanza
14 opposta, considerata la totale soccombenza della parte. Le spese del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza di parte ricorrente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. n.
147/2022.
Non si ravvisano, infine, i presupposti per una condanna di parte ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., come richiesto da parte resistente in memoria di costituzione, non essendo emersi nel presente procedimento elementi dai quali desumere che il ricorrente abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge l'opposizione proposta ex art 1, comma 51, L. n. 92/2012, da parte opponente avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Firenze il 18.01.2024;
- condanna il ricorrente al pagamento, a favore della parte resistente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.689,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre IVA
e C.P.A., se dovuti, come per legge.
Sentenza resa ex articolo 1, comma 57, L. n. 92/2012, depositata entro dieci giorni dall'udienza di discussione.
Firenze, 12 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
In caso di diffusione, omettere l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti e dei terzi coinvolti, ai sensi dell'art. 52, commi 3 e 4, D.lgs. 196/2003.
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 577/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VISCIANO Parte_1 C.F._1
ENRICO, con elezione di domicilio in VIA UBERTO VISCONTI DI MODRONE N. 8/6 – 20122
MILANO, presso il difensore avv. VISCIANO ENRICO
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOFFI DAVIDE, Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. PRANDELLI MARCO ALESSANDRO, dell'avv. FORNACIARI EUGENIA, elettivamente domiciliata in PIAZZA DEGLI AFFARI 1 20123 MILANO, presso il difensore avv. BOFFI DAVIDE
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16.02.2024, ha proposto tempestiva opposizione, ex Parte_1
art. 1, comma 51, L. n. 92/2012, avverso l'ordinanza resa dall'intestato Tribunale ex art 1, comma 49,
L. n. 92/2012, in data 18.01.2024 (comunicata il 19.01.2024), con la quale il Tribunale rigettava il ricorso da lui proposto avverso il licenziamento intimatogli per giusta causa da Controparte_1
con lettera del 12.05.2022.
In particolare, l'opponente ha censurato l'ordinanza opposta, ritenendola erronea laddove: a) ha ritenuto tempestiva la contestazione disciplinare, poiché la società datrice di lavoro era a conoscenza dei presunti fatti concernenti le colleghe e sin dal febbraio 2022, come emerge dalle Parte_2 Pt_3
interviste interne svolte dalle risorse umane in data 19.04.2022 e 20.04.2022 (v. doc. n. 21 del fascicolo di parte); b) ha ritenuto assolto l'onere della prova, integralmente gravante sulla parte datoriale, in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie di molestie sessuali in relazione ai fatti
1 addebitati al lavoratore per la giornata del 15.04.2022 e per i periodi compresi tra la fine di gennaio e il febbraio 2022, nei confronti delle colleghe e fondandosi sulla sola Pt_4 Parte_2 Pt_3
valutazione di credibilità e di attendibilità delle dichiarazioni rese dalle testi escusse, in difetto di riscontri ulteriori provenienti da terzi, ed avendo, al contrario, ritenuto non credibili e non attendibili le dichiarazioni rese dal teste in relazione all'episodio del 15.04.2022, dovendosi, ulteriormente, Tes_1
considerare che lo svolgimento del lavoro in spazi angusti e il sovrannumero dei dipendenti in tali spazi comportavano frequenti urti o sfioramenti tra colleghi nell'espletamento delle mansioni di addetti al reparto sorting/visual inspection.
Pertanto, l'esponente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “in riforma dell'opposto decreto di rigetto n.
405/2024 emesso al termine del Procedimento n. 2421/2022 RG Tribunale di Firenze Sez. lavoro in data 18.01.2024 comunicato in data 19.01.2024, Nel merito a) accertare e dichiarare, per i motivi e le ragioni esposte nelle superiori premesse e per le ragioni formulate in punto di fatto e di diritto, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte, il licenziamento comminato al ricorrente con lettera raccomandata a/r del 12 maggio 2022, ricevuta in data 13 maggio 2022, impugnato con corrispondenze, rispettivamente del 19.05.2022, spedita il 24.05.2022 consegnata il 30.05.2022 e del
30.06.2022 spedita il 01.07.2022 e consegnata il 06.07.2022, illegittimo ai sensi dell'art. 18 comma 4
l. 300/1970, perché il fatto è inesistente ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa;
b) per l'effetto, ordinare alla , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro – tempore, di reintegrare nel posto di lavoro il ricorrente; c) condannare la
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di una Controparte_1 indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque, non inferiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione;
d) accertare e dichiarare che il ricorrente in conseguenza della illegittimità del licenziamento ha subito danni sotto il profilo biologico-psichico e morale con riferimento alla dignità e professionalità, all'immagine e alla reputazione, e per l'effetto condannare l'odierna società resistente al pagamento di una somma a titolo di risarcimento nella misura che risulterà dovuta anche a seguito di espletanda CTU, o la diversa somma di giustizia determinata in via equitativa;
e) il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio oltre I.V.A. e C.P.A come per legge, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., al sottoscritto procuratore e difensore antistatario che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.”.
Si è costituita nel presente giudizio di opposizione contestando il ricorso, attese Controparte_1
2 la fondatezza degli addebiti disciplinari contestati al lavoratore, la sussistenza della giusta causa di licenziamento e la proporzionalità della sanzione espulsiva rispetto alla gravità dei fatti addebitati, e formulando le seguenti conclusioni: “- NEL MERITO, dichiarare la legittimità del licenziamento intimato all'opponente e, per l'effetto, respingere il ricorso in opposizione promosso dal Sig. nonché assolvere da ogni domanda in esso contenuta e confermare Parte_1 Controparte_1
l'ordinanza n. 405/2024 (del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, Dott.ssa Carlotta Consani del 18
Gennaio 2024, R.G. n. 2421/2021);- IN VIA SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento dell'illegittimità del licenziamento per giusta causa, accertare e dichiarare la sussistenza di un giustificato motivo soggettivo in relazione al licenziamento intimato al Sig. Parte_1
respingere per il resto il ricorso avversario ed assolvere dalle domande in esso Controparte_1
contenute; - IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento dell'illegittimità del licenziamento, determinare gli importi risarcitori in misura minima
e comunque di ridurre gli stessi, a titolo di compensatio lucri cum damno, dell'aliunde perceptum ovvero dell'aliunde percipiendum;
- IN OGNI CASO: - accertare e dichiarare la temerarietà, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., dell'azione proposta dal Sig. e per l'effetto condannare Parte_1 quest'ultimo al risarcimento dei danni in favore di da liquidarsi nell'importo di Controparte_1
Euro 20.000,00, ovvero nella diversa somma stabilita equitativamente dal Giudice;
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
La causa, istruita con la documentazione versata in atti dalle parti (essendo state respinte le ulteriori istanze di prova orale formulate dalle parti nei rispettivi atti introduttivi, come da ordinanza del
28.08.2024, che in questa sede integralmente si conferma, attesa, altresì, la superfluità dei confronti tra testi richiesti da parte ricorrente all'udienza del 7.05.2025), è stata discussa all'udienza del 7.05.2025, con sentenza depositata nei dieci giorni successivi all'udienza di discussione.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Con lettera di contestazione disciplinare, con contestuale sospensione cautelare dal servizio, del
28.04.2022, la società resistente ha contestato al ricorrente di avere posto in essere, in violazione del codice etico aziendale e dell'art. 34 CCNL applicato al rapporto di lavoro, “una serie di gravissimi episodi offensivi ed a connotazione sessuale, altamente lesivi della dignità e dell'onore di alcune sue colleghe” e “comportamenti altamente inappropriati a sfondo sessuale” nei confronti di una giovane collega (Collega 1), in servizio da meno di un mese, durante il turno di lavoro presso la postazione di scarico delle cartucce della macchina di ispezione visiva: in particolare, la società resistente ha contestato al ricorrente: - di avere, nel pomeriggio di mercoledì 27.04.2022, toccato le natiche della
Collega 1 con il dorso della mano e di averle chiesto ripetutamente e insistentemente dove vivesse, a
3 quale altezza esatta della via e con chi convivesse;
- di avere, nel pomeriggio di venerdì 15.04.2022, chiesto alla Collega 1 informazioni di natura privata e personale, non rilevanti ai fini lavorativi
( mi chiedeva se fossi fidanzata, ho risposto di no. Mi ha chiesto se lo fossi mai stata, ho Pt_1
risposto di no. Mi ha detto che alcune ragazze a 23 anni già convivono e mi ha invitato ad andare ad una mostra di arte con lui, ho detto di no con la scusa che dovevo andare da mio zio in ospedale.”), e di averle toccato le natiche per circa 6 volte in un breve lasso di tempo (“Io ero all'ultima postazione più esterna e lui stava sempre in mezzo limitandomi nei movimenti. Mi stava molto vicino dietro e ogni volta che mi giravo per prendere gli akylux mi sfiorava il sedere. All'inizio ho pensato che fossi io che me lo stavo immaginando, perché non lo faceva in maniera palese, ma appoggiando il dorso della mano sulle natiche con “nonchalance”. Poi però alla sesta volta ho avuto la conferma che il gesto era intenzionale e quindi mi sono staccata dalla postazione per andare a dirlo a (…) il mio istruttore”), quindi, la collega riferiva ad altri dipendenti, tra cui il suo istruttore, di non essere a suo agio a lavorare con il ricorrente, motivo per il quale veniva immediatamente allontanata e spostata presso un'altra postazione;
tali episodi venivano confermati dal Collega 2, che dichiarava di avere visto il ricorrente stare addosso alla Collega 1 in modo morboso, e dal Collega 3, che dichiarava di avere visto il ricorrente stare troppo vicino alla Collega 1, tra l'altro, senza mascherina;
- di avere, nel periodo intercorrente tra fine gennaio 2022 e febbraio 2022, ripetutamente toccato le natiche della Collega 4, con il dorso della mano, in maniera non plateale, avendo la Collega 4 riferito che “questo accadeva di frequente e cessava solo dopo che io glielo avevo fatto notare”; - di avere, tra fine gennaio 2022 e febbraio 2022, toccato le natiche in modo ripetuto anche alla Collega 5, avendo quest'ultima riferito che: “all'inizio non ero sicura, perché può capitare di sfiorare un collega sulla postazione di scarico cartucce, ma poi ho avuto la conferma che lo facesse di proposito quando una volta in cui eravamo soli e distanti sulla linea, lui addirittura si sporgeva in maniera evidente per toccarmi. A volte mi metteva anche le mani sui fianchi, come a volermi spostare”, episodio confermato dal Collega 6, operatore istruttore della Collega 5, che ha dichiarato di avere visto il ricorrente toccare le natiche della
Collega 5 di proposito (“Lui infatti sfiorava la (Collega 5) proprio con la mano, si metteva dietro di lei di proposito ed a volte anche con la testa vicina al suo orecchio”); che la Collega 5 evitava di riportare formalmente il fatto alla supervisione, temendo eventi ritorsivi, avendo già ricevuto offese e minacce dal ricorrente in data 9.03.2022, alle ore 10.30, in occasione di un diverbio litigioso cagionato dalle modalità di gestione del cane della Collega 5, nel corso del quale la Collega 5 veniva minacciata e offesa con epiteti gravemente offensivi (“ti sistemo io bellina”, “Ora ti prendiamo e ti portiamo con
all'ufficio del personale e ti facciamo licenziare perché non ti devi permetterti di Per_1 rispondermi”), e veniva intimorita, tanto da mettersi a piangere, avendo il ricorrente continuato
4 nonostante lei gli avesse chiesto di smetterla perché le stava facendo del male;
- di essersi rivolto in più occasioni alle sue colleghe più giovani chiedendo loro informazioni di natura privata e personale, non rilevanti a fini lavorativi, e di avere, tra la fine di gennaio e il febbraio 2022, ripetutamente chiesto alle colleghe 1, 4 e 5 di uscire con lui, per andare a vedere una mostra, un museo, oppure per un caffè, una bevuta, una pizza, o per una visita a casa sua, e se fossero fidanzate o se lo fossero mai state (Collega 4:
“Lui era pesante anche con le parole, mi chiedeva spesso di uscire, di andare a cena fuori, appuntamenti vari. Io cercavo di non rispondergli o di rispondergli negativamente in modo netto”;
Collega 5: “a me ha chiesto di uscire per andare a vedere i musei, per una bevuta, un caffè, una pizza e di andare a casa sua all'isola d'Elba”; Collega 6: “si vedeva che metteva pressione sulle ragazze” “a parole, tipo battute o inviti ad uscire. Non lo faceva mai con quelle più grandi, ma con le più giovani sì, perché sa che loro non gli rispondono a tono” “l'ho sentito invitare le ragazze fuori, tipo offrire una pizza o portarle a fare una visita guidata a Firenze o a una mostra. Lui te lo dice a battuta, ma in modo insistente. L'ho sentito dirlo alla (Collega 5) e alla (Collega 4)”); - di essersi in più occasioni avvicinato ai colleghi senza indossare la mascherina, nonostante i supervisori lo avessero ripreso più volte;
- che detti episodi creavano grave disagio tra i colleghi (v. doc. n. 4 del fascicolo di parte ricorrente e n. 7 del fascicolo di parte resistente).
Rese le proprie giustificazioni con lettere datate 4.05.2022 (negando di avere tenuto le condotte contestate e sostenendo che si fosse trattato di un fraintendimento e di una erronea interpretazione del suo comportamento, considerato lo spazio angusto della zona dello scarico cartucce, che rendeva difficile non sfiorare i colleghi nel corso della giornata lavorativa), il ricorrente è stato licenziato per giusta causa con lettera del 12.05.2022 (v. doc. n. 14 del fascicolo di parte ricorrente e n. 13 del fascicolo di parte resistente); licenziamento impugnato con PEC e con lettera ricevute dal datore di lavoro il 19.05.2022 e il 6.07.2022 (v. doc. n. 15 e 16 del fascicolo di parte ricorrente e n. 15 del fascicolo di parte resistente).
1. Sulla eccezione di tardività dell'intimato licenziamento
Parte ricorrente ha riproposto, nel presente giudizio di opposizione, l'eccezione di tardività della contestazione disciplinare del 28.04.2022, sostenendo che la società resistente fosse a conoscenza dei fatti a lui addebitati sin dal febbraio 2022, come emergerebbe dalle stesse interviste di cui al doc. n. 21 del fascicolo di parte ricorrente, dalle quali risulterebbe che – Collega 5 – avrebbe Parte_5
riferito degli episodi che la riguardavano, risalenti al febbraio 2022, al supervisore NE
(ovvero al suo istruttore il quale li avrebbe riferiti al supervisore , il quale a Testimone_3 Tes_2
sua volta, li avrebbe riferiti al responsabile Parte_6
Tuttavia, dalla lettura delle interviste di cui al doc. n. 21 del fascicolo di parte ricorrente e al doc. n. 8
5 del fascicolo di parte resistente, emerge che (Collega 4) ha dichiarato di non avere SO
parlato degli episodi che la riguardavano con nessun collega e di averlo detto al responsabile
[...] soltanto dopo che si era confidata con lei (quindi, nell'aprile 2022); Parte_6 RS dichiarazioni confermate dalla in sede di escussione testimoniale: “Io non avevo mai parlato a Pt_3
nessuno di quello che avevo subito io. Parlai con la quale mi disse che erano stati tolti dalla ER
medesima linea in quanto mi disse che le toccava il sedere. Rimasi colpita perché era ciò Parte_1
che era capitato anche a me. mi chiese se avevo parlato con , gli dissi di sì e gli Parte_6 ER dissi anche per la prima volta che a me era capitata la stessa cosa di .”. ER
(Collega 5) ha dichiarato di avere parlato degli episodi che la riguardavano soltanto a Parte_5
non ad ha dichiarato, in sede di intervista, di non Testimone_3 NE NE
sapere dei toccamenti a e a , che gli aveva accennato qualcosa SO Parte_5 Tes_3
a proposito di , ma che non era sicuro che si trattasse di una cosa intenzionale, di essersi recato da Pt_5
dopo un episodio in cui aveva detto al ricorrente di abbassare le mani, Parte_6 Tes_3
dicendo al responsabile di avere un dubbio, ma di non essere sicuro, e che gli aveva detto di Parte_6 tenere d'occhio il ricorrente e di tornare a riferirgli nel caso in cui avesse visto qualcosa. ha Tes_2
aggiunto di avere avvertito dopo che gli aveva detto che gli Parte_6 Persona_4 RS
aveva riferito che il ricorrente le aveva toccato il sedere. a sua volta, ha dichiarato, Parte_6
in sede di intervista, che tra febbraio e marzo 2022, gli aveva detto che il ricorrente aveva Tes_2
esagerato e che sembrava avesse toccato il sedere a , di essere andato a parlare con la Parte_5
e che lei non gli aveva detto nulla delle mani addosso (essendo invece preoccupata di essere Parte_2 nei guai per il fatto di avere risposto al ricorrente con riferimento all'episodio del 9.03.2022) e di non essersela sentita di chiederle espressamente se il ricorrente l'aveva toccata, avendo, invece, effettuato immediatamente la segnalazione alle risorse umane dopo che (su segnalazione di ) Tes_2 Persona_4 gli aveva detto che il ricorrente aveva toccato il sedere a e che quest'ultima gli aveva RS confermato la circostanza (quindi, nell'aprile 2022).
Pertanto, anche dalla lettura delle interviste di cui al doc. n. 21 del fascicolo di parte ricorrente
(richiamate alle pagg. n. 21 e 22 del ricorso) emerge la tempestività della contestazione disciplinare del
28.04.2022 (senz'altro tempestiva con riferimento agli episodi dell'aprile 2022 riferiti a ER
, anche con riferimento agli episodi del gennaio-febbraio 2022 riferiti a e a
[...] SO
, avendo la parte datoriale compiutamente appreso e poi verificato gli addebiti relativi Parte_5
al periodo gennaio-febbraio 2022 soltanto a seguito delle interviste effettuate tra il 19 aprile 2022 e il
12 maggio 2022, a fronte di quanto dichiarato da venerdì 15.04.2022, al proprio RS
tutor e da questi riferito ad che lo riportava a come, Persona_5 NE Parte_6
6 peraltro, condivisibilmente evidenziato alle pagg. n. 2 e 3 dell'ordinanza emessa all'esito della fase sommaria (la quale ha richiamato, sul punto, la deposizione testimoniale di RS
“Confermo di aver riferito al mio tutor, , di essere stata destinataria da parte del sig. Persona_4 di e ambigue. All'inizio ho aspettato prima di riferire all'azienda Parte_1 Parte_7 Pt_8
quanto accadutomi perché ho pensato che i toccamenti fossero stati casuali in quanto nello svolgimento del lavoro siamo abbastanza ravvicinati, dal momento che lavoriamo su 4 uscite e dovremmo essere solo in 4 ma capita che siamo di più e che, quindi, siamo abbastanza ravvicinati. Poi siccome, invece, i toccamenti si ripetevano, l'ho riferito al tutor ed egli mi ha detto che avrebbe informato l'azienda.”), con conseguente infondatezza della svolta eccezione di tardività, risultando, in ogni caso, essere stato pienamente garantito l'esercizio di difesa del lavoratore, posto nelle condizioni di apprestare una compiuta difesa, sia nel corso del procedimento disciplinare, che nel corso del presente giudizio.
2. Sulla legittimità/illegittimità dell'intimato licenziamento
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: “La giusta causa di licenziamento deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell'elemento fiduciario, dovendo il giudice valutare da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità del profilo intenzionale, dall'altro la proporzionalità tra tali fatti e la sanzione inflitta, per stabilire se la lesione dell'elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, sia tale, in concreto, da giustificare la massima sanzione disciplinare” (v. Cass. Sez L sent. n. 15654/2012; tra le molte Cass. Sez. L sent. n.
6498/2012; Cass. Sez. L sent. n. 2013/2012).
In particolare, le molestie sessuali sul luogo di lavoro, incidendo sulla salute e la serenità (anche professionale) del lavoratore, comportano l'obbligo di tutela a carico del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 cod. civ., sicché deve ritenersi legittimo il licenziamento irrogato al dipendente che abbia molestato sessualmente una collega sul luogo di lavoro, a nulla rilevando la mancata previsione della suddetta ipotesi nel codice disciplinare e senza che, in contrario, possa dedursi che il datore di lavoro è controparte di tutti i lavoratori, sia uomini che donne, e non può perciò essere chiamato ad un ruolo protettivo delle seconde nei confronti dei primi, giacché, per un verso, le molestie sessuali possono avere come vittima entrambi i sessi e, per altro verso, il datore di lavoro ha in ogni caso l'obbligo, a norma dell'art. 2087 cit., di adottare i provvedimenti che risultino idonei a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori, tra i quali rientra l'eventuale licenziamento dell'autore delle molestie sessuali (Cass. Sez. L, Sentenza n. 20272 del 18/09/2009 (Rv. 609595 - 01), richiamata nell'ordinanza
7 opposta).
Ancora, vigendo nell'ordinamento il principio di autonomia tra procedimento penale e procedimento disciplinare, ai fini della legittimità del licenziamento disciplinare irrogato per un fatto astrattamente costituente reato, non rileva la valutazione penalistica del fatto, né la sua punibilità in sede penale, né la mancata attivazione del processo penale per il medesimo fatto addebitato, dovendosi effettuare una valutazione autonoma in ordine alla idoneità del fatto a integrare gli estremi della giusta causa o giustificato motivo del recesso (Cass Sez. L - , Sentenza n. 21549 del 21/08/2019 (Rv. 654647 - 01).
Ulteriormente, in tema di licenziamento per giusta causa, quando vengano contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, non occorre che l'esistenza della "causa" idonea a non consentire la prosecuzione del rapporto sia ravvisabile esclusivamente nel complesso dei fatti ascritti, ben potendo il giudice - nell'ambito degli addebiti posti a fondamento del licenziamento dal datore di lavoro - individuare anche solo in alcuni o in uno di essi il comportamento che giustifica la sanzione espulsiva, se lo stesso presenti il carattere di grave inadempimento richiesto dall'art. 2119 cod. civ.
(Cass. Sez. L, Sentenza n. 24574 del 31/10/2013 (Rv. 628589 - 01).
Devono, a questo punto, essere esaminate le risultanze della istruttoria orale (svolta nella fase sommaria, nella quale sono stati sentiti complessivi 8 testi) e documentale.
In particolare, la teste sentita nella fase sommaria, ha dichiarato che: “Ho lavorato RS
per da aprile 2022 fino al 30 giugno 2023, quale lavoratrice somministrata da Gi Group. CP_1
Facevo parte della visual inspection. Lavoravo dal lunedì al venerdì, una settimana dalle 6 alle 13.30,
e la settimana successiva dalle 13.30 alle 21. Svolgevo sempre la stessa attività con la stessa macchina, ma siccome l'attività era svolta in due stanze diverse e io ero appena entrata, a volte ero in una stanza e a volte in un'altra. Confermo di aver riferito al mio tutor, , di essere stata Persona_4 destinataria da parte del sig. di toccamenti e frasi ambigue. All'inizio ho aspettato Parte_1 prima di riferire all'azienda quanto accadutomi perché ho pensato che i toccamenti fossero stati casuali in quanto nello svolgimento del lavoro siamo abbastanza ravvicinati, dal momento che lavoriamo su 4 uscite e dovremmo essere solo in 4 ma capita che siamo di più e che, quindi, siamo abbastanza ravvicinati. Poi siccome, invece, i toccamenti si ripetevano, l'ho riferito al tutor ed egli mi ha detto che avrebbe informato l'azienda. Sono stata toccata sul sedere. Quanto alle frasi che mi sono state rivolte, inizialmente le ho trovato solo strane in quanto ero nuova, ma poi sono diventate insistenti e potevano riguardare l'invito ad andare a vedere una mostra d'arte o la domanda con chi vivevo, se una certa sera mia madre era a casa, insomma cose del genere. Quanto è accaduto si è verificato poco dopo l'inizio del mio lavoro in reparto, non ricordo esattamente le date. Io stavo principalmente sula linea 1; ero in turno con e queste sono le persone Persona_4 SO
8 che ricordo;
ce ne erano delle altre in turno con me ma non ricordo con precisione i loro nomi. Il ricorrente, all'interno di uno stesso turno, si spostava tra le due linee a seconda delle necessità, ma confermo che era presente anche sulla mia linea e che ha lavorato anche con me. Le uscite sono una di fianco all'altra e, quindi, lavoravamo stando uno di fianco all'altro. Quando eravamo non in 4, c'era chi non stava in linea con gli altri;
intendo dire che chi era in aggiunta stava a un cassone e passava le scatole agli altri. Il cassone è posizionato un po' più indietro rispetto alle 4 uscite in linea.”. CP_ La teste sentita nella fase sommaria, ha riferito che: “Sono operatrice presso la , SO
sono dipendente a tempo indeterminato dal 1 maggio 2023; in precedenza avevo lavorato dal 18 maggio 2020 con le medesime mansioni quale lavoratrice interinale di Gi Group. Io sono sempre stata operatrice presso il reparto sorting dove facciamo ispezione visiva tramite delle macchine apposite delle cartucce di insulina. Nel gennaio-febbraio 2022 ero a doppio turno come ora;
lavoro o dalle 6 alle 13.30 o dalle 13.30 alle 21. Forse nel gennaio 2022 ho fatto una settimana di turno notturno. Ho lavorato assieme a nel reparto e negli orari che ho specificato ricoprendo le stesse Parte_1
mansioni. Il turno mio e del ricorrente era sempre lo stesso anche se poteva capitare o che fossimo sulla stessa linea o su due linee diverse. Il reparto è costituito da due stanze attigue divise da una parete trasparente e in ogni stanza c'è una linea. Mi ricordo che in quel periodo ho lavorato tanto sulla linea 2 per poi passare alla 1 ma preciso che gli scambi del personale fra linea 1 e linea 2 sono frequenti. Un giorno, al ritorno dalle vacanze di Pasqua del 2022, il mio supervisore mi Parte_6
disse di parlare con la collega perché il giorno precedente aveva avuto dei problemi, io non ER
avevo idea di ciò a cui si riferisse, pensavo semmai si trattasse del lutto che la collega aveva avuto in famiglia poco prima. Io non avevo mai parlato a nessuno di quello che avevo subito io. Parlai con
la quale mi disse che erano stati tolti dalla medesima linea in quanto mi disse che ER Parte_1
le toccava il sedere. Rimasi colpita perché era ciò che era capitato anche a me. mi chiese se Parte_6
avevo parlato con , gli dissi di sì e gli dissi anche per la prima volta che a me era capitata la ER stessa cosa di . Nei giorni seguenti fui mandata all'ufficio del personale perché mi dissero che ER volevano farmi delle domande su questi fatti. (…) Confermo il contenuto di quanto trascritto nella contestazione disciplinare con riguardo alla Collega 4 al paragrafo 1 alla terza pagina. Voglio precisare che io a un certo punto dissi a “già che lavoriamo in uno spazio ristretto, Parte_1 vediamo di tenere le mani a posto.”. Non so se per questa mia frase o perché abbiamo lavorato meno assieme ma dopo non ci sono stati altri episodi. Io non pensai che quanto accaduto a me potesse essere successo anche ad altre persone. Confermo di aver ricevuto da inviti insistenti e pressanti Parte_1
per andare a vedere una mostra o un museo oppure per trascorrere del tempo insieme per una bevuta, un caffè, una pizza. Non ricordo che mi abbia detto di fare una visita a casa sua. Ricordo che sapendo
9 che sono appassionata di trekking, una volta mi disse: “se vuoi, vengo a casa tua e andiamo a camminare”. Io abito in una zona collinare. Confermo che all'inizio quando ci siamo conosciuti al lavoro mi ha chiesto se fossi fidanzata o lo fossi mai stata. Poi sono iniziate le richieste di Parte_1
cui parlavo prima. Non sono stata presente in circostanze nelle quali richieste del tipo di quelle rivolte
a me fossero indirizzate da ad altre colleghe. mi ha detto che analoghe Parte_1 Parte_5
richieste, inviti li ha ricevuti anche lei ma si tratta di un riferito dalla collega. mi ha riferito ER
solo dei toccamenti di cui ho parlato sopra;
io con lei ho parlato solo nella circostanza che ho descritto sopra. Confermo che come trascritto per la Collega 4 a pag. 4 “lui era pesante anche con le parole, mi chiedeva spesso di uscire, di andare a cena fuori, appuntamenti vari. Io cercavo o di non rispondergli o di rispondergli negativamente in modo netto. (…) Confermo di aver partecipato un'unica volta a una cena con colleghi alla quale era presente anche non ricordo in che Parte_1
data, ma rammento che, proprio per quello che ho sopra riferito, intenzionalmente presi posto lontano da lui, eravamo ai lati opposti del tavolo. Mi pare che non ci fosse, mi pare ER Parte_5 di sì. C'erano , , , c'erano altri che non ricordo. Tes_2 Parte_2 Persona_6 Persona_7
Confermo che quella sera non ricevetti da richieste, inviti etc.; preciso che io cercavo Parte_1 proprio di non avere con lui interazioni di nessun tipo.”.
La teste , sentita nella fase sommaria, ha dichiarato che: “Ho chiesto di non dire ad alta Parte_5
voce il mio indirizzo di residenza e di poter mostrare il mio documento di identità perché preferisco CP_ CP_ non far sapere il mio indirizzo al ricorrente. Sono operatore di produzione alla . Lavoro alla da dicembre 2021. Lavoro al reparto sorting, ho sempre lavorato in quel reparto. Lavoro su due turni, faccio una settimana di mattina e una settimana di pomeriggio. Io sono stata nello stesso turno di da gennaio 2022, se ricordo bene. che è il ragazzo che mi affiancava, Parte_1 Testimone_3
informò il mio supervisore di ciò di cui io mi ero sfogata con lui. In particolare, io Parte_6
raccontai a che un giorno mi disse che io non sapevo gestire il mio cane e che Tes_3 Parte_1
sarebbe stato meglio in un canile, cosa per la quale piansi;
e inoltre, raccontai a che Tes_3 mi stava addosso e mi toccava le natiche. (…) Confermo il contenuto della dichiarazione Parte_1
trascritta al paragrafo 1 a pag. 3 della contestazione disciplinare con riferimento alla Collega 5 per il periodo gennaio-febbraio 2022. Non so dire se qualcuno delle mie colleghe o dei miei colleghi abbia avuto modo di vedere i toccamenti di cui ho parlato. I toccamenti sono antecedenti all'episodio del cane che si è verificato a marzo 2022.”.
Ebbene, si ritiene che dall'espletata istruttoria e, in particolare, dalle dichiarazioni delle testi Pt_4
e sia emersa la piena fondatezza delle contestazioni datoriali con riferimento agli Pt_3 Parte_2
episodi di venerdì 15 aprile 2022 (richiesta di informazioni di natura privata e personale non rilevanti ai
10 fini lavorativi e reiterati toccamenti, per circa 6 volte in un breve lasso di tempo, delle natiche della collega), relativi a (Collega 1), ed a quelli riferiti al periodo fine gennaio-febbraio RS
2022, relativi a (Collega 4) e a (Collega 5) - ovvero ripetuti toccamenti SO Parte_5
delle natiche delle colleghe, richiesta di informazioni di natura privata non rilevanti ai fini lavorativi, ripetuti e pressanti inviti ad uscire -, avendo il datore di lavoro integralmente assolto all'onere probatorio sullo stesso incombente, dimostrando la sussistenza dei fatti addebitati al lavoratore, quantomeno con riferimento ai suindicati episodi.
In particolare, le testi escusse, che hanno pienamente confermato la sussistenza delle indesiderate condotte moleste (fisiche, a sfondo sessuale, e verbali) oggetto della lettera di contestazione disciplinare, con riferimento ai suindicati episodi, appaiono pienamente credibili e attendibili, avendo reso dichiarazioni logiche, coerenti e non contradditorie, pienamente conformi a quelle rese in sede di intervista (v. doc. n. 21 del fascicolo di parte ricorrente e n. 8 del fascicolo di parte resistente), contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente a pag. n. 25 del ricorso.
Inoltre, non sono emersi, né nel corso della fase sommaria, né nel corso del presente giudizio di opposizione, motivi di risentimento o di inimicizia tra le predette lavoratrici (peraltro, tutte molto giovani, somministrate o assunte con contratto a tempo determinato) ed il ricorrente (al contrario, dipendente a tempo indeterminato della società resistente, con una rilevante anzianità di servizio), antecedenti rispetto ai fatti contestati (a tal proposito, si evidenzia che l'episodio del 9.03.2022, relativo al diverbio litigioso intercorso tra il ricorrente e è successivo rispetto alle contestate Parte_5
condotte moleste, fisiche e verbali); né sono emerse situazioni di conflittualità o ostilità, antecedenti rispetto ai fatti contestati, tra il ricorrente e la società resistente (come evidenziato anche alle pag. n. 4 e
5 dell'ordinanza opposta).
Né può condividersi quanto argomentato da parte ricorrente a pag. n. 25 del ricorso, circa la non attendibilità delle dichiarazioni della teste per avere il Tribunale, all'esito dell'istruttoria Pt_4 svolta nella fase sommaria, ritenuto non provato l'episodio del 27.04.2022, poiché la nel Pt_4
pomeriggio del 15.04.2022, fu immediatamente allontanata dal ricorrente, dopo avere riferito a Per_4
dei toccamenti sul sedere e delle frasi ambigue subiti, poiché, come già argomentato dal
[...]
Tribunale nell'ordinanza emessa all'esito della fase sommaria, la è stata sentita in sede di Pt_4
intervista dalle risorse umane il 19.04.2022 e, quindi, evidentemente, la stessa nulla ha potuto riferire, in quella sede, su quanto sarebbe avvenuto il successivo 27.04.2022, mentre, in sede di escussione testimoniale, la teste ha riferito di non ricordare esattamente le date degli episodi che la riguardavano.
Né si ravvisa alcuna contraddizione (non essendo stato nemmeno indicato a pag. n. 25 del ricorso quale fosse detta asserita contraddizione) nelle dichiarazioni rese dalle testi e in merito ad Pt_3 Parte_2
11 una cena alla quale le stesse avrebbero partecipato unitamente al ricorrente e ad altri colleghi
(apparendo, peraltro, la predetta circostanza scarsamente rilevante ai fini di causa).
Né la circostanza che le tre lavoratrici non abbiano sporto querela nei confronti del ricorrente per i fatti oggetto di addebito disciplinare può, di per sé, valere ad inficiarne l'attendibilità/credibilità, trattandosi di un reato procedibile a querela di parte ed essendo rimessa alla (libera) manifestazione di volontà della persona offesa il penale perseguimento del fatto di reato subito.
Ancora, si condivide la valutazione del giudice della fase sommaria (v. pag. n. 5 dell'ordinanza opposta) in ordine alla scarsa credibilità/attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste Tes_4
con riferimento agli episodi di venerdì 15.04.2022 (riferendosi la contestazione disciplinare
[...]
al turno pomeridiano), considerato che il teste non ricordava né di che giorno della settimana si trattasse, né se quel giorno fosse in turno di mattina o di pomeriggio.
Peraltro, le dichiarazioni rese dal teste in ordine ai dipendenti presenti in turno il 15.04.2022 risultano contraddittorie rispetto alle risultanze documentali (alle quali parte ricorrente ha più volte fatto riferimento nella parte motiva del ricorso): il teste ha, infatti, dichiarato che sulla linea
(presumibilmente la 1) operavano lui, il ricorrente, , e Parte_5 NE SO
, mentre lavorava sull'altra linea (la 2), al di là dal vetro, e la stessa, Persona_4 RS
quel giorno, poteva al massimo essersi fermata sulla porta per chiamare NE
Ora, nelle dichiarazioni rese in sede di investigazioni difensive (v. doc. n. 7 del fascicolo di parte ricorrente), nel giugno 2022, dichiarava di operare nello stesso turno con il ricorrente, ma su Tes_1
due linee diverse, le cui postazioni erano divise da una vetrata.
Nell'intervista del 21.04.2022, , istruttore di Pancani e di ha dichiarato di avere Persona_4 Pt_4
lavorato, il 15.04.2022, sulla linea 1, mentre il ricorrente, che era adibito alla linea 2, era venuto, durante le pulizie, sulla linea 1, a dare una mano, occupandosi dello scarico con la Pt_4
Quest'ultima, nell'intervista del 19.04.2022, ha dichiarato che il 15.04.2022 operava sulla linea per lo scarico delle cartucce, con il ricorrente, e e di non credere che gli Testimone_5 Testimone_4
altri due colleghi (Pancani e si fossero accorti dei toccamenti sul suo sedere da parte del Tes_1
ricorrente, poiché il ricorrente li faceva con il dorso della mano e con nonchalance, tanto che anche lei aveva capito che c'era qualcosa che non andava alla sesta volta che accadeva, e che i due colleghi avessero sentito le frasi che il ricorrente le rivolgeva, perché stavano parlando tra di loro. La Pt_4 ha aggiunto che quel giorno lavorava in un'altra stanza;
circostanza confermata, Parte_5 sempre nell'intervista del 19.04.2022, dalla che quel giorno era “a fare altro nell'airlock dei Parte_2 pianali”.
Né si ravvisa alcuna contraddizione tra quanto dichiarato dalla teste in udienza e quanto SO
12 dalla stessa riferito in sede di intervista il 19.04.2022, poiché, come evidenziato dal giudice della fase sommaria, il 18.04.2022 era il Lunedì dell'Angelo (Pasquetta) e, dunque, un giorno festivo, per cui il primo giorno lavorativo antecedente e non festivo era proprio venerdì 15.04.2022.
Né dalle dichiarazioni testimoniali rese da emerge che la stessa avrebbe dichiarato di RS
avere riferito di essere stata destinataria da parte del ricorrente di toccamenti e di frasi ambigue solo (v. pag. n. 32 del ricorso) a . La teste ha, infatti, dichiarato: “Confermo di aver riferito al mio Persona_4
tutor, , di essere stata destinataria da parte del sig. di toccamenti e Persona_4 Parte_1 frasi ambigue.”. In alcuna parte della testimonianza si legge che la teste avrebbe riferito dei toccamenti e delle frasi ambigue del ricorrente esclusivamente a . Persona_4
Non si ravvisa, poi, alcuna contraddizione nelle dichiarazioni della teste in relazione alla Parte_2 casa all'Isola d'Elba, di proprietà dei genitori del ricorrente e venduta prima dei fatti oggetto di causa, poiché, in sede di intervista, il 19.04.2022, la stessa dichiarava che: “Sì anche a me ha chiesto di uscire
a vedere i musei, per una bevuta, un caffè, una pizza, di andare a casa sua all'Elba, che poi non si è capito se ce l'ha davvero questa casa all'Elba, dice di averne una anche in centro a Firenze, ma ci sta non sia nemmeno vero”.
Per quanto riguarda le dichiarazioni delle testi (che ha dichiarato di non avere mai Persona_6
sentito il ricorrente rivolgere inviti alle colleghe e ad uscire con lui o Pt_4 Pt_3 Parte_2
chiedere loro se fossero fidanzate o se lo fossero mai state) e (che ha dichiarato di Testimone_6
non avere mai visto il ricorrente toccare le natiche di o metterle le mani sui fianchi), si Parte_5
condivide la valutazione del giudice della fase sommaria, secondo il quale da dette dichiarazioni
(peraltro, riferite soltanto ad una parte limitata delle condotte contestate) non può inferirsi la prova dell'insussistenza dei fatti contestati (né le stesse possono, di per sé, valere a minare la credibilità/attendibilità delle dichiarazioni rese dalle testi e , considerato, Pt_4 Pt_3 Parte_2
peraltro, che è stata assente per malattia dal 19.01.2022 al 3.02.2022. Testimone_6
In ogni caso, le colleghe e hanno dichiarato, nelle interviste di cui ai doc. Pt_4 Pt_3 Parte_2
n. 8 e 21 dei fascicoli di parte, che i reiterati toccamenti del loro sedere da parte del ricorrente avvenivano con movimento subdolo, non plateale, con nonchalance, con il dorso della mano
(nell'ambito delle medesime interviste, istruttore di , ha comunque Testimone_3 Parte_5
dichiarato di avere visto il ricorrente sfiorare con la mano e che si vedeva che il ricorrente Pt_5
metteva pressione sulle ragazze, a parole, con battute o inviti ad uscire, e che non lo faceva con le colleghe senior, ma con quelle più giovani, perché loro non gli rispondevano).
Né può, infine, di per sé valere ad inficiare la attendibilità e la credibilità delle testi e Pt_4 Pt_3
per le ragioni suindicate, la denuncia querela presentata nei loro confronti (nonché nei Parte_2
13 confronti di dal ricorrente in data 1.05.2025, depositata in estratto e con omissis nel Testimone_3
presente procedimento, in data 6.05.2025, unitamente alla relazione medico legale del prof.
[...]
Per_8
Accertata la sussistenza dei fatti contestati (in ordine agli episodi di venerdì 15 aprile 2022 - richiesta di informazioni di natura privata e personale non rilevanti ai fini lavorativi e reiterati toccamenti, per circa
6 volte in un breve lasso di tempo, delle natiche della collega -, relativi a (Collega 1), RS
ed a quelli riferiti al periodo fine gennaio-febbraio 2022, relativi a (Collega 4) e a SO [...]
(Collega 5) - ovvero ripetuti toccamenti delle natiche delle colleghe, richiesta di Parte_5
informazioni di natura privata non rilevanti ai fini lavorativi, ripetuti e pressanti inviti ad uscire -), soggettivamente riferibili al lavoratore (dovendosi escludere la dedotta accidentalità e la involontarietà delle condotte relative ai toccamenti delle natiche delle colleghe, considerato che dette plurime e reiterate condotte hanno riguardato la medesima parte anatomica di tre diverse colleghe), deve sottolinearsi come non vi sia dubbio che gli stessi costituiscano un illecito disciplinare e siano connotati da una gravità tale da giustificare la massima sanzione disciplinare del licenziamento per il venir meno del vincolo fiduciario che lega le parti del contratto, considerato il particolare disvalore della condotta tenuta dal ricorrente, consistita nell'avere ripetutamente molestato (in particolare, con ripetuti toccamenti al sedere e con insistenti domande sulla loro vita privata e con pressanti inviti ad uscire), le colleghe e cagionando loro disagio e provocando, ulteriormente, un grave Pt_4 Pt_3 Parte_2 turbamento nell'ambiente lavorativo.
In conclusione, la sequenza e la qualità delle violazioni, tali da determinare la perdita irrimediabile di fiducia da parte del datore di lavoro, sono riconducibili alla nozione legale di giusta causa di cui all'art. 2119 c.c. e sono, in concreto, connotate da gravità tale da rendere proporzionata la sanzione del licenziamento, con conseguente integrale rigetto del ricorso in opposizione.
Non si ravvisano, infine, i presupposti per disporre la cancellazione di espressioni sconvenienti od offensive, come richiesto da parte ricorrente all'udienza del 7.05.2025, con riferimento a quanto indicato alla pag. n. 1, rigo 17, delle note del 20.12.2024 di parte resistente, non superando dette frasi il limite della correttezza e della convenienza processuale (avendo parte resistente lamentato una asserita violazione del contraddittorio a fronte del deposito dell'istanza del 17.12.2024 da parte del ricorrente) e non comportando, comunque, la violazione dei principi posti a tutela del rispetto e della dignità della persona umana e del decoro del procedimento.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese processuali
Restano a carico di parte opponente le spese della fase sommaria, come liquidate nell'ordinanza
14 opposta, considerata la totale soccombenza della parte. Le spese del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza di parte ricorrente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. n.
147/2022.
Non si ravvisano, infine, i presupposti per una condanna di parte ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., come richiesto da parte resistente in memoria di costituzione, non essendo emersi nel presente procedimento elementi dai quali desumere che il ricorrente abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge l'opposizione proposta ex art 1, comma 51, L. n. 92/2012, da parte opponente avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Firenze il 18.01.2024;
- condanna il ricorrente al pagamento, a favore della parte resistente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.689,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre IVA
e C.P.A., se dovuti, come per legge.
Sentenza resa ex articolo 1, comma 57, L. n. 92/2012, depositata entro dieci giorni dall'udienza di discussione.
Firenze, 12 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
In caso di diffusione, omettere l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti e dei terzi coinvolti, ai sensi dell'art. 52, commi 3 e 4, D.lgs. 196/2003.
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