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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/04/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, I Sez. Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: Dott.ssa Marianna Lopiano PRESIDENTE Dott.ssa Maria Rosaria Barbato GIUDICE rel. Dott.ssa Anna Coletti GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 1457/2024, avente ad oggetto divorzio congiunto
PROMOSSA DA
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
19.09.1975 ed ivi residente a[...], rapp.to e difeso dall'avv. Giuseppe Alfaro, presso il cui studio è elett.te dom.to in RE (NA), al Corso Italia n.159, in virtù di procura in atti
E
, C.F. nata a [...] il 29 _1 C.F._2 aprile 1977, e residente in [...], rapp.ta e difesa dall'avv. Marilisa Somma, presso il cui studio è elett.te dom.ta in Castellammare di Stabia (NA) alla Via Cosenza n.53, in virtù di procura in atti
RICORRENTI NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI All'udienza del 13.01.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti si sono riportate agli accordi di cui al ricorso;
Il P.M. in data 26.07.2024concludeva per l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 09.07.2024, e Parte_1 _1 chiedevano che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data a 8.12.2002 in Meta.
A sostegno della domanda deducevano:
1. che in data 8.12.2002 gli istanti contraevano matrimonio concordatario, trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Meta (NA);
2. che dal loro matrimonio sono nati due figli: in data 30.07.2004, Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e in data Per_2
28.11.2007, ancora minorenne;
3. nell'ultimo periodo di matrimonio insorgevano dissidi e incomprensioni tra i coniugi che rendevano impossibile e intollerabile la convivenza, pertanto promuovevano ricorso congiunto per la separazione consensuale, iscritto al n.R.G.7818/2019 del Tribunale di Torre Annunziata;
4. che all'udienza cartolare del 30.09.2020 innanzi al Presidente, venivano concordati i patti della separazione, ed il Tribunale di Torre Annunziata emetteva decreto del 7.10.2020 con cui omologava la separazione, come da patti e condizioni contenuti nel suddetto verbale di udienza. All'udienza del 13.11.2024, sostituita su richiesta delle parti dal deposito di note di trattazione scritta, le parti ribadivano la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso, ma il giudice delegato, rilevato che i patti come modificati in relazione all'assegno di mantenimento a carico della madre non risultavano sottoscritti anche dal , rinviava all'udienza del 13.01.2025, al fine di acquisire patti come _1 aggiornati sottoscritti da entrambe le parti. All'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 13.01.2025, la causa veniva riservata in decisione al Collegio. Il PM concludeva per la cessazione degli effettivi civili del matrimonio con parere del 26.07.2024. La domanda è fondata e va accolta. Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi (30.09.2020) innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Le parti in sede di ricorso dalle stesse sottoscritto, e in sede di note di trattazione scritta per l'udienza del 13.01.2025, hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio, alle condizioni indicate in ricorso e si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi. Tali condizioni, poiché non contrastano con norme inderogabili e sono conformi all'interesse del figlio minore possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale. In ordine alla situazione economica delle parti dalla documentazione in atti risulta che la sig.ra nell'anno 2023 ha percepito redditi da lavoro _1 dipendente di euro 18.308,00 ed il un reddito di impresa per il medesimo _1 anno di euro 5.473,00. Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta con ricorso depositato in data 09.07.2024, così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in Meta in data 8.12.2002 da e (n. 39 P.2 S.A., del Parte_1 _1 registro degli atti di matrimonio del comune di Meta, anno 2002);
2. Riguardo all'abitazione sita in Piano di RE alla Via Meta Amalfi n. 11, già casa coniugale, di cui i SIg. e sono comproprietari, essa _1 _1 resta assegnata al SI. , il quale ne conserverà la piena Parte_1 disponibilità e continuerà a destinarla a residenza propria e dei figli che con lui coabiteranno. I SIg. e si obbligano a comunicare all'altro _1 _1 la propria residenza ed eventuali mutamenti della stessa;
3. Riguardo all'affidamento del figlio minore , i ricorrenti convengono Per_2 concordemente che rimanga in affidamento congiunto ad entrambi i genitori ai sensi di quanto previsto dall'art.155 c.c., i quali concordemente ne cureranno l'educazione e l'istruzione secondo le inclinazioni e gli interessi dello stesso, con domicilio preferenziale e prevalente presso il padre _1
, con il quale continuerà a convivere presso l'immobile sito in Piano di
[...]
RE alla Via Meta Amalfi n. 11, già casa coniugale. Al fine di consentire al figlio di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, le parti hanno convenuto che la SI.ra potrà incontrarlo in _1 qualsiasi momento, compatibilmente con le esigenze di salute e scolastiche dello stesso, previo accordo telefonico con il SI. e congruo preavviso, _1 anche presso l'immobile sito in Piano di RE alla Via Meta Amalfi n. 11, già casa coniugale.
4. Inoltre, fermo restando quanto sopra, la SI.ra potrà trascorrere _1 insieme al figlio : - i pomeriggi dei giorni di lunedì, martedì e giovedì Per_2 dalle ore 16.00 alle ore 20.00; - l'intera giornata della domenica dalle ore 10.00 alle ore 20.00 a domeniche alternate;
le parti hanno altresì convenuto che la sig.ra trascorrerà insieme al figlio, sempre compatibilmente _1 con le esigenze scolastiche dello stesso: - due fine settimana al mese con pernottamento presso la SI.ra , precisamente dalle ore 10.00 del _1 sabato alle ore 20.00 della domenica, da concordarsi tra le parti e, comunque, in coincidenza con una delle domeniche che la SI.ra _1 trascorre con il figlio;
- un periodo di trenta giorni consecutivi durante la stagione estiva, con pernottamento presso la SI.ra , in coincidenza _1 con il periodo di chiusura delle scuole, sempre da concordarsi preventivamente tra le parti;
- un periodo di sette giorni consecutivi durante le festività natalizie dal 24 dicembre di ogni anno al 6 gennaio dell'anno successivo, da alternare di anno in anno con il SI. come segue: per _1 il 2024 i coniugi hanno convenuto che il figlio trascorrerà le festività natalizie nei giorni dal 24 al 30 dicembre 2024 con il SI. e nei giorni dal 31 _1 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 con la SI.ra ; dall'anno successivo _1
i detti periodi di permanenza del figlio con i genitori saranno invertiti e così di anno in anno;
- il periodo delle festività pasquali che va dal Giovedì Santo al Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni. Per l'anno 2025 i ricorrenti hanno convenuto che il figlio trascorrerà le festività pasquali con il SI. ; - il _1 giorno del compleanno e dell'onomastico del figlio, alternativamente di anno in anno, dalle ore 10,00 alle ore 21,00 di ciascun giorno. Resta inteso che le parti potranno, in qualsiasi momento, prevedere consensualmente diverse e più ampie modalità di visita, compatibilmente con gli obblighi scolastici ed impegni sociali del minore e nel rispetto della reciproca libertà di movimento e di organizzazione;
5. Riguardo al mantenimento dei figli, e , le parti, di comune Per_2 Per_1 accordo, hanno convenuto che la SI.ra corrisponderà _1
l'importo mensile di € 200,00 complessivi al SI. a titolo di Parte_1 contributo per il mantenimento dei due figli, e , al cui Per_1 Per_2 mantenimento provvederà per il resto il padre. Le spese straordinarie per i figli saranno ripartite tra le parti nella misura del 50% ciascuno e, qualora non si tratti di spese urgenti e necessarie, dovranno essere preventivamente concordate. In caso di spese urgenti e necessarie le parti non avranno l'obbligo di concertare preventivamente con l'altro coniuge la decisione circa tali spese, per le quali avranno diritto - a loro semplice richiesta - al relativo rimborso dall'altra parte della quota del 50% previa esibizione della documentazione (scontrini fiscali o fatture) che ne attesta l'esborso. A titolo esemplificativo ma non esaustivo per spese straordinarie devono intendersi: acquisto di particolari farmaci, visite specialistiche e interventi chirurgici, pratica di particolari terapie quali inalazioni termali e fisioterapia, spese dentistiche, oculistiche e di altre specializzazioni, spese per far conseguire ai figli la patente di guida e per pagare eventuali sanzioni amministrative, spese di soggiorno in uno Stato estero per la frequenza di corsi di lingua straniera, spese per l'acquisto di computer, stampante, smartphone, tablet ed altri apparecchi analoghi, spese per corsi musicali con acquisto del relativo strumento, spese per corsi teatrali o per particolari attività sportive, spese per lezioni private. In caso di disaccordo tra le parti, eventuali spese straordinarie potranno essere sostenute liberamente da ciascuna delle parti che le riterrà necessarie per i figli, senza però poterne chiedere il rimborso – anche pro quota – all'altra parte;
6. Riguardo alle spese ordinarie e straordinarie relative all'immobile sito in Piano di RE alla Via Meta Amalfi n. 11, di cui i coniugi ricorrenti sono comproprietari, esse graveranno esclusivamente a carico del SI. _1
fino a quando l'immobile resterà nella esclusiva disponibilità di
[...] quest'ultimo, in quanto assegnatario del medesimo per coabitarvi insieme ai figli;
7. Riguardo ai beni mobili, gli arredi e quant'altro contenuto nell'abitazione già
“casa coniugale”, le parti hanno già convenuto nel procedimento di separazione che restano definitivamente assegnati in proprietà al SI. ; _1
8. Riguardo all'immobile in comproprietà tra i coniugi, sito in Piano di RE alla Via Meta Amalfi n. 11, le parti convengono che, nel momento in cui entrambi i figli e raggiungeranno l'indipendenza economica, Per_1 Per_2 valuteranno di comune accordo se venderlo a terzi, dividendone in parti eguali tra loro il ricavato, ovvero, qualora uno dei coniugi sarà interessato ad acquisire la quota di comproprietà di cui l'altro è titolare, si provvederà a far valutare il cespite per determinarne il valore ai fini della conseguente liquidazione della quota. Resta comunque fermo che le parti potranno assumere ogni eventuale ulteriore diversa decisione che riterranno opportuna;
9. Riguardo alle spese e competenze legali le parti convengono che tra loro restano integralmente compensate e che ciascuna provvederà al pagamento del proprio legale di fiducia;
10. Riguardo ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, il SI. e Parte_1 la SI.ra dichiarano di essere autonomi economicamente e di _1 non vantare alcun reciproco diritto alla corresponsione di assegno alimentare, dichiarando altresì di aver già regolato tra loro tutti i rapporti di natura economica e patrimoniale e di non avere nulla a pretendere reciprocamente, salvo che per quanto pattuito nel presente accordo.
11. Le parti si danno poi reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio;
12. nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 12.02.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Dott.ssa Marianna Lopiano
Il Tribunale di Torre Annunziata, I Sez. Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: Dott.ssa Marianna Lopiano PRESIDENTE Dott.ssa Maria Rosaria Barbato GIUDICE rel. Dott.ssa Anna Coletti GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 1457/2024, avente ad oggetto divorzio congiunto
PROMOSSA DA
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
19.09.1975 ed ivi residente a[...], rapp.to e difeso dall'avv. Giuseppe Alfaro, presso il cui studio è elett.te dom.to in RE (NA), al Corso Italia n.159, in virtù di procura in atti
E
, C.F. nata a [...] il 29 _1 C.F._2 aprile 1977, e residente in [...], rapp.ta e difesa dall'avv. Marilisa Somma, presso il cui studio è elett.te dom.ta in Castellammare di Stabia (NA) alla Via Cosenza n.53, in virtù di procura in atti
RICORRENTI NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI All'udienza del 13.01.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti si sono riportate agli accordi di cui al ricorso;
Il P.M. in data 26.07.2024concludeva per l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 09.07.2024, e Parte_1 _1 chiedevano che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data a 8.12.2002 in Meta.
A sostegno della domanda deducevano:
1. che in data 8.12.2002 gli istanti contraevano matrimonio concordatario, trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Meta (NA);
2. che dal loro matrimonio sono nati due figli: in data 30.07.2004, Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e in data Per_2
28.11.2007, ancora minorenne;
3. nell'ultimo periodo di matrimonio insorgevano dissidi e incomprensioni tra i coniugi che rendevano impossibile e intollerabile la convivenza, pertanto promuovevano ricorso congiunto per la separazione consensuale, iscritto al n.R.G.7818/2019 del Tribunale di Torre Annunziata;
4. che all'udienza cartolare del 30.09.2020 innanzi al Presidente, venivano concordati i patti della separazione, ed il Tribunale di Torre Annunziata emetteva decreto del 7.10.2020 con cui omologava la separazione, come da patti e condizioni contenuti nel suddetto verbale di udienza. All'udienza del 13.11.2024, sostituita su richiesta delle parti dal deposito di note di trattazione scritta, le parti ribadivano la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso, ma il giudice delegato, rilevato che i patti come modificati in relazione all'assegno di mantenimento a carico della madre non risultavano sottoscritti anche dal , rinviava all'udienza del 13.01.2025, al fine di acquisire patti come _1 aggiornati sottoscritti da entrambe le parti. All'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 13.01.2025, la causa veniva riservata in decisione al Collegio. Il PM concludeva per la cessazione degli effettivi civili del matrimonio con parere del 26.07.2024. La domanda è fondata e va accolta. Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi (30.09.2020) innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Le parti in sede di ricorso dalle stesse sottoscritto, e in sede di note di trattazione scritta per l'udienza del 13.01.2025, hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio, alle condizioni indicate in ricorso e si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi. Tali condizioni, poiché non contrastano con norme inderogabili e sono conformi all'interesse del figlio minore possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale. In ordine alla situazione economica delle parti dalla documentazione in atti risulta che la sig.ra nell'anno 2023 ha percepito redditi da lavoro _1 dipendente di euro 18.308,00 ed il un reddito di impresa per il medesimo _1 anno di euro 5.473,00. Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta con ricorso depositato in data 09.07.2024, così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in Meta in data 8.12.2002 da e (n. 39 P.2 S.A., del Parte_1 _1 registro degli atti di matrimonio del comune di Meta, anno 2002);
2. Riguardo all'abitazione sita in Piano di RE alla Via Meta Amalfi n. 11, già casa coniugale, di cui i SIg. e sono comproprietari, essa _1 _1 resta assegnata al SI. , il quale ne conserverà la piena Parte_1 disponibilità e continuerà a destinarla a residenza propria e dei figli che con lui coabiteranno. I SIg. e si obbligano a comunicare all'altro _1 _1 la propria residenza ed eventuali mutamenti della stessa;
3. Riguardo all'affidamento del figlio minore , i ricorrenti convengono Per_2 concordemente che rimanga in affidamento congiunto ad entrambi i genitori ai sensi di quanto previsto dall'art.155 c.c., i quali concordemente ne cureranno l'educazione e l'istruzione secondo le inclinazioni e gli interessi dello stesso, con domicilio preferenziale e prevalente presso il padre _1
, con il quale continuerà a convivere presso l'immobile sito in Piano di
[...]
RE alla Via Meta Amalfi n. 11, già casa coniugale. Al fine di consentire al figlio di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, le parti hanno convenuto che la SI.ra potrà incontrarlo in _1 qualsiasi momento, compatibilmente con le esigenze di salute e scolastiche dello stesso, previo accordo telefonico con il SI. e congruo preavviso, _1 anche presso l'immobile sito in Piano di RE alla Via Meta Amalfi n. 11, già casa coniugale.
4. Inoltre, fermo restando quanto sopra, la SI.ra potrà trascorrere _1 insieme al figlio : - i pomeriggi dei giorni di lunedì, martedì e giovedì Per_2 dalle ore 16.00 alle ore 20.00; - l'intera giornata della domenica dalle ore 10.00 alle ore 20.00 a domeniche alternate;
le parti hanno altresì convenuto che la sig.ra trascorrerà insieme al figlio, sempre compatibilmente _1 con le esigenze scolastiche dello stesso: - due fine settimana al mese con pernottamento presso la SI.ra , precisamente dalle ore 10.00 del _1 sabato alle ore 20.00 della domenica, da concordarsi tra le parti e, comunque, in coincidenza con una delle domeniche che la SI.ra _1 trascorre con il figlio;
- un periodo di trenta giorni consecutivi durante la stagione estiva, con pernottamento presso la SI.ra , in coincidenza _1 con il periodo di chiusura delle scuole, sempre da concordarsi preventivamente tra le parti;
- un periodo di sette giorni consecutivi durante le festività natalizie dal 24 dicembre di ogni anno al 6 gennaio dell'anno successivo, da alternare di anno in anno con il SI. come segue: per _1 il 2024 i coniugi hanno convenuto che il figlio trascorrerà le festività natalizie nei giorni dal 24 al 30 dicembre 2024 con il SI. e nei giorni dal 31 _1 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 con la SI.ra ; dall'anno successivo _1
i detti periodi di permanenza del figlio con i genitori saranno invertiti e così di anno in anno;
- il periodo delle festività pasquali che va dal Giovedì Santo al Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni. Per l'anno 2025 i ricorrenti hanno convenuto che il figlio trascorrerà le festività pasquali con il SI. ; - il _1 giorno del compleanno e dell'onomastico del figlio, alternativamente di anno in anno, dalle ore 10,00 alle ore 21,00 di ciascun giorno. Resta inteso che le parti potranno, in qualsiasi momento, prevedere consensualmente diverse e più ampie modalità di visita, compatibilmente con gli obblighi scolastici ed impegni sociali del minore e nel rispetto della reciproca libertà di movimento e di organizzazione;
5. Riguardo al mantenimento dei figli, e , le parti, di comune Per_2 Per_1 accordo, hanno convenuto che la SI.ra corrisponderà _1
l'importo mensile di € 200,00 complessivi al SI. a titolo di Parte_1 contributo per il mantenimento dei due figli, e , al cui Per_1 Per_2 mantenimento provvederà per il resto il padre. Le spese straordinarie per i figli saranno ripartite tra le parti nella misura del 50% ciascuno e, qualora non si tratti di spese urgenti e necessarie, dovranno essere preventivamente concordate. In caso di spese urgenti e necessarie le parti non avranno l'obbligo di concertare preventivamente con l'altro coniuge la decisione circa tali spese, per le quali avranno diritto - a loro semplice richiesta - al relativo rimborso dall'altra parte della quota del 50% previa esibizione della documentazione (scontrini fiscali o fatture) che ne attesta l'esborso. A titolo esemplificativo ma non esaustivo per spese straordinarie devono intendersi: acquisto di particolari farmaci, visite specialistiche e interventi chirurgici, pratica di particolari terapie quali inalazioni termali e fisioterapia, spese dentistiche, oculistiche e di altre specializzazioni, spese per far conseguire ai figli la patente di guida e per pagare eventuali sanzioni amministrative, spese di soggiorno in uno Stato estero per la frequenza di corsi di lingua straniera, spese per l'acquisto di computer, stampante, smartphone, tablet ed altri apparecchi analoghi, spese per corsi musicali con acquisto del relativo strumento, spese per corsi teatrali o per particolari attività sportive, spese per lezioni private. In caso di disaccordo tra le parti, eventuali spese straordinarie potranno essere sostenute liberamente da ciascuna delle parti che le riterrà necessarie per i figli, senza però poterne chiedere il rimborso – anche pro quota – all'altra parte;
6. Riguardo alle spese ordinarie e straordinarie relative all'immobile sito in Piano di RE alla Via Meta Amalfi n. 11, di cui i coniugi ricorrenti sono comproprietari, esse graveranno esclusivamente a carico del SI. _1
fino a quando l'immobile resterà nella esclusiva disponibilità di
[...] quest'ultimo, in quanto assegnatario del medesimo per coabitarvi insieme ai figli;
7. Riguardo ai beni mobili, gli arredi e quant'altro contenuto nell'abitazione già
“casa coniugale”, le parti hanno già convenuto nel procedimento di separazione che restano definitivamente assegnati in proprietà al SI. ; _1
8. Riguardo all'immobile in comproprietà tra i coniugi, sito in Piano di RE alla Via Meta Amalfi n. 11, le parti convengono che, nel momento in cui entrambi i figli e raggiungeranno l'indipendenza economica, Per_1 Per_2 valuteranno di comune accordo se venderlo a terzi, dividendone in parti eguali tra loro il ricavato, ovvero, qualora uno dei coniugi sarà interessato ad acquisire la quota di comproprietà di cui l'altro è titolare, si provvederà a far valutare il cespite per determinarne il valore ai fini della conseguente liquidazione della quota. Resta comunque fermo che le parti potranno assumere ogni eventuale ulteriore diversa decisione che riterranno opportuna;
9. Riguardo alle spese e competenze legali le parti convengono che tra loro restano integralmente compensate e che ciascuna provvederà al pagamento del proprio legale di fiducia;
10. Riguardo ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, il SI. e Parte_1 la SI.ra dichiarano di essere autonomi economicamente e di _1 non vantare alcun reciproco diritto alla corresponsione di assegno alimentare, dichiarando altresì di aver già regolato tra loro tutti i rapporti di natura economica e patrimoniale e di non avere nulla a pretendere reciprocamente, salvo che per quanto pattuito nel presente accordo.
11. Le parti si danno poi reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio;
12. nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 12.02.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Dott.ssa Marianna Lopiano