TRIB
Sentenza 29 novembre 2024
Sentenza 29 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 29/11/2024, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2024 |
Testo completo
N. 993 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di:
dott. Massimo Di Patria Presidente rel.
dott. Alessandra Medi Giudice
dott. Danilo Maffa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
rilevato che i coniugi:
1. nata a [...] in data [...] C.F. CP_1
C.F._1
2. nato a CATANIA (CT) in [...]_1
19/07/1970 C.F._2
Assistiti e difesi entrambi dall'avv. VACCARI ANGELA;
matrimonio celebrato in TAORMINA il 18/08/2010 hanno proposto ricorso per separazione consensuale;
che il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza;
che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso;
che il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa; che le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge;
visto il parere favorevole del p.m.; visto l'art. 473-bis.47 e ss.c.p.c.
OMOLOGA 1 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
1) I figli minori e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori che ne assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi.
2) e continueranno ad abitare nella casa coniugale, di proprietà Per_1 Per_2 dei nonni materni, unitamente alla madre presso la quale dunque avranno la loro collocazione prevalente;
mentre il Sig. , che già abita stabilmente nei Parte_1 pressi di Catania, si impegna a spostare la propria residenza entro e non oltre l'udienza di comparizione delle parti.
3) L'abitazione coniugale resterà dunque assegnata alla madre , CP_1 mentre il troverà una sistemazione per i propri soggiorni a Forlì. Parte_1
4) Quanto ai tempi di permanenza dei figli presso il padre, stante l'enorme distanza e gli impegni lavorativi del Sig. che impediscono una normale Parte_1 calendarizzazione, si stabilisce quanto segue:
- RD: ormai maggiorenne potrà frequentare il padre a propria discrezione, approfittando dei periodi in cui quest'ultimo sarà a Forlì o recandosi per le vacanze estive presso di lui in Sicilia (come già da anni in effetti avviene);
- : vedrà il padre nei periodi in cui lo stesso verrà a Forlì, almeno 3-4 Per_2 giorni al mese compatibilmente coi propri impegni di lavoro, trascorrendo in tali occasioni quanto più tempo con lui, pranzando, cenando e pernottando col padre il quale, in detti periodi, si farà carico di tutte le incombenze relative ai figli (accompagnamento a scuola e ritiro, eventuali visite mediche, attività ludiche, etc). Quanto alle feste natalizie e pasquali il padre, sempre compatibilmente ai propri impegni lavorativi, cercherà di tornare a Forlì per trascorrere il 50% di tali festività insieme ai figli. Medesimo impegno quanto alle vacanze estive, ferma restando la possibilità per , così come per il fratello maggiore, di trascorrere parte Per_2 dell'estate in Sicilia presso il padre Sig. Quanto infine ai Parte_1 reciproci compleanni, ci si riporta al Piano Genitoriale allegato al presente ricorso che deve intendersi parte integrante dello stesso (All. 20).
5) In ossequio al disposto di cui all'art. 337 ter CC, ed in particolare ai nn. 3, 4 e 5 (“Tempi di permanenza presso ciascun genitore”, “Risorse economiche di entrambi i genitori” e “Valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”) a titolo di contributo al mantenimento dei figli il padre Sig.
[...]
, dal deposito del presente ricorso, verserà entro i primi 5 giorni Parte_1 di ciascun mese alla Sig.ra l'importo complessivo € 600,00, altresì CP_1 lasciandole in uso esclusivo la propria carta carburante e continuando a provvedere
2 al pagamento di tutte le utenze della casa coniugale. Quanto alle utenze si precisa che saranno dovute fino a che permarrà formalmente all'interno del nucleo familiare, dopodichè verranno sostenute dalla Sig.ra che provvederà altresì a CP_1 tutte le relative volture. L'importo del mantenimento, che verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, dovrà essere versato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della Sig.ra all'IBAN CP_1
[...].
6) Saranno poi naturalmente suddivise al 50% tra i genitori le spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse delle minori, così come identificate da protocollo in uso presso il Tribunale di Forlì qui di seguito richiamato:
1 In base al Protocollo d'intesa adottato da questo Tribunale in data 27.7.16 sono da considerare comprese nel contributo fisso mensile per il mantenimento ordinario dei figli: vitto (ivi compresi alimenti specifici per patologie croniche), abbigliamento, alloggio, materiale scolastico di cancelleria (escluso quello di inizio anno scolastico) e comunque tutto ciò, che non è indicato ai punti seguenti:
1) spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
a) visite specialistiche per trattamenti sanitari (comprese cure termali e fisioterapiche), in strutture pubbliche e convenzionate prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche/specialistiche entro € 75,00 a prestazione ovvero presso strutture pubbliche;
c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante, e prodotti di parafarmacia connessi a patologie croniche;
2) spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
a) cure dentistiche oltre € 75,00 a prestazione, ortodontiche e oculistiche in libera professione;
b) visite in libera professione, trattamenti sanitari specialistici (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e interventi chirurgici in libera professione;
c) cure non convenzionali;
3) spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche ed oneri imposti da istituti pubblici per scuola d'infanzia e di istruzione di primo e di secondo grado;
b) tasse ed oneri imposti da università pubbliche per la durata prevista del corso di laurea prescelto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico per studenti da e per la scuola fino al completamento del percorso ordinario di studio di primo e secondo grado e per la durata prevista del corso di laurea;
3 f) mensa scolastica ed universitaria (quest'ultima solo nel caso di frequenza di università fuori sede per un costo medio di € 12,00 al giorno);
g) alloggio presso la sede universitaria per la durata prevista dal corso di laurea, nel caso in cui la facoltà prescelta sia fuori dalle Province di Forlì-Cesena, Bologna, Ravenna, Rimini, non raggiungibile quindi agevolmente con il trasporto pubblico, ovvero in regione per comprovate necessità oggettive;
h) pre/dopo-scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei, accettati da entrambi i genitori;
4) spese scolastiche e parascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) rette scolastiche imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) rette universitarie in istituti privati;
d) alloggio presso le sedi universitarie rientranti nella regione di residenza;
e) baby sitter (se necessaria per la cura del minore);
f) gite scolastiche con pernottamento;
g) corsi di recupero e lezioni private;
5) spese ludico/sportive/ricreative:
a) non sono da concordare le spese sportive comprensive dell'abbigliamento (divisa/attrezzatura), dell'iscrizione e/o abbonamento, relative ad un'unica attività per ogni figlio, se compatibili con le capacità economiche dei genitori, e comunque un'attività che comporti una spese entro € 100,00 l'anno;
b) la frequentazione di ulteriori attività sportive e di attività ludiche e ricreative è subordinata al preventivo accordo tra i genitori e, in difetto, è ad esclusivo carico del genitore, che ha provveduto all'iscrizione del/dei figlio/i.
7) Le parti si impegnano a sostenere l'uno la figura genitoriale dell'altra e viceversa e a non parlare mai delle questioni private e conflittuali dinnanzi alle minori.
8) L'assegno unico, attualmente di € 278,00, continuerà ad essere interamente percepito dalla madre, collocataria quasi esclusiva.
9) Ognuno dei ricorrenti resterà esclusivo proprietario della vettura e del Conto Corrente già a sé intestati;
quanto al conto corrente comune lo stesso rimarrà in essere con impegno delle parti, alla chiusura, di devolvere l'intero importo a vantaggio dei due figli al 50% ciascuno.
10) I coniugi danno infine atto di aver già, tra loro concordemente, provveduto a regolare tutti i loro rapporti patrimoniali, e dichiarano di non aver null'altro da
4 pretendere, reciprocamente, per tale o altro titolo, non sussistendo neppure obblighi di contributo al mantenimento in capo ad alcuno di essi, entrambi esercitando una propria attività lavorativa.
11) Il Sig. detiene alcuni beni, oltre a quelli personalissimi, Parte_1 nell'abitazione coniugale (es. strumenti musicali, microfoni, pianoforte, libri di musica, etc) che utilizzano i figli e che ivi resteranno, essendo al momento per le parti più comodo. Resta inteso che il potrà sempre riaverli a mezzo Parte_1 semplice richiesta e che la Sig.ra non sarà ritenuta in alcun modo CP_1 responsabile di eventuali rotture o malfunzionamento degli stessi (all. 21 oltre MacBook Pro 17).
12) Le spese, competenze ed onorari del presente procedimento verranno totalmente poste a carico del Sig. Parte_1
13) Da ultimo, le parti rinunciano ad ogni impugnativa relativamente al presente procedimento, atteso anche il fatto che il consenso è stato accordato in maniera libera e coscienziosa e si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
14) Per tutto quanto non previsto nel presente accordo verranno applicate le norme vigenti in materia.
PRENDE ATTO
che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione;
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TAORMINA (atto N. 26 Parte II Serie C Ufficio 1 Anno 2010).
Forlì, 29/11/2024
Il Presidente – est. Massimo Di Patria
5
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di:
dott. Massimo Di Patria Presidente rel.
dott. Alessandra Medi Giudice
dott. Danilo Maffa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
rilevato che i coniugi:
1. nata a [...] in data [...] C.F. CP_1
C.F._1
2. nato a CATANIA (CT) in [...]_1
19/07/1970 C.F._2
Assistiti e difesi entrambi dall'avv. VACCARI ANGELA;
matrimonio celebrato in TAORMINA il 18/08/2010 hanno proposto ricorso per separazione consensuale;
che il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza;
che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso;
che il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa; che le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge;
visto il parere favorevole del p.m.; visto l'art. 473-bis.47 e ss.c.p.c.
OMOLOGA 1 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
1) I figli minori e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori che ne assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi.
2) e continueranno ad abitare nella casa coniugale, di proprietà Per_1 Per_2 dei nonni materni, unitamente alla madre presso la quale dunque avranno la loro collocazione prevalente;
mentre il Sig. , che già abita stabilmente nei Parte_1 pressi di Catania, si impegna a spostare la propria residenza entro e non oltre l'udienza di comparizione delle parti.
3) L'abitazione coniugale resterà dunque assegnata alla madre , CP_1 mentre il troverà una sistemazione per i propri soggiorni a Forlì. Parte_1
4) Quanto ai tempi di permanenza dei figli presso il padre, stante l'enorme distanza e gli impegni lavorativi del Sig. che impediscono una normale Parte_1 calendarizzazione, si stabilisce quanto segue:
- RD: ormai maggiorenne potrà frequentare il padre a propria discrezione, approfittando dei periodi in cui quest'ultimo sarà a Forlì o recandosi per le vacanze estive presso di lui in Sicilia (come già da anni in effetti avviene);
- : vedrà il padre nei periodi in cui lo stesso verrà a Forlì, almeno 3-4 Per_2 giorni al mese compatibilmente coi propri impegni di lavoro, trascorrendo in tali occasioni quanto più tempo con lui, pranzando, cenando e pernottando col padre il quale, in detti periodi, si farà carico di tutte le incombenze relative ai figli (accompagnamento a scuola e ritiro, eventuali visite mediche, attività ludiche, etc). Quanto alle feste natalizie e pasquali il padre, sempre compatibilmente ai propri impegni lavorativi, cercherà di tornare a Forlì per trascorrere il 50% di tali festività insieme ai figli. Medesimo impegno quanto alle vacanze estive, ferma restando la possibilità per , così come per il fratello maggiore, di trascorrere parte Per_2 dell'estate in Sicilia presso il padre Sig. Quanto infine ai Parte_1 reciproci compleanni, ci si riporta al Piano Genitoriale allegato al presente ricorso che deve intendersi parte integrante dello stesso (All. 20).
5) In ossequio al disposto di cui all'art. 337 ter CC, ed in particolare ai nn. 3, 4 e 5 (“Tempi di permanenza presso ciascun genitore”, “Risorse economiche di entrambi i genitori” e “Valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”) a titolo di contributo al mantenimento dei figli il padre Sig.
[...]
, dal deposito del presente ricorso, verserà entro i primi 5 giorni Parte_1 di ciascun mese alla Sig.ra l'importo complessivo € 600,00, altresì CP_1 lasciandole in uso esclusivo la propria carta carburante e continuando a provvedere
2 al pagamento di tutte le utenze della casa coniugale. Quanto alle utenze si precisa che saranno dovute fino a che permarrà formalmente all'interno del nucleo familiare, dopodichè verranno sostenute dalla Sig.ra che provvederà altresì a CP_1 tutte le relative volture. L'importo del mantenimento, che verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, dovrà essere versato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della Sig.ra all'IBAN CP_1
[...].
6) Saranno poi naturalmente suddivise al 50% tra i genitori le spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse delle minori, così come identificate da protocollo in uso presso il Tribunale di Forlì qui di seguito richiamato:
1 In base al Protocollo d'intesa adottato da questo Tribunale in data 27.7.16 sono da considerare comprese nel contributo fisso mensile per il mantenimento ordinario dei figli: vitto (ivi compresi alimenti specifici per patologie croniche), abbigliamento, alloggio, materiale scolastico di cancelleria (escluso quello di inizio anno scolastico) e comunque tutto ciò, che non è indicato ai punti seguenti:
1) spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
a) visite specialistiche per trattamenti sanitari (comprese cure termali e fisioterapiche), in strutture pubbliche e convenzionate prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche/specialistiche entro € 75,00 a prestazione ovvero presso strutture pubbliche;
c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante, e prodotti di parafarmacia connessi a patologie croniche;
2) spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
a) cure dentistiche oltre € 75,00 a prestazione, ortodontiche e oculistiche in libera professione;
b) visite in libera professione, trattamenti sanitari specialistici (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e interventi chirurgici in libera professione;
c) cure non convenzionali;
3) spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche ed oneri imposti da istituti pubblici per scuola d'infanzia e di istruzione di primo e di secondo grado;
b) tasse ed oneri imposti da università pubbliche per la durata prevista del corso di laurea prescelto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico per studenti da e per la scuola fino al completamento del percorso ordinario di studio di primo e secondo grado e per la durata prevista del corso di laurea;
3 f) mensa scolastica ed universitaria (quest'ultima solo nel caso di frequenza di università fuori sede per un costo medio di € 12,00 al giorno);
g) alloggio presso la sede universitaria per la durata prevista dal corso di laurea, nel caso in cui la facoltà prescelta sia fuori dalle Province di Forlì-Cesena, Bologna, Ravenna, Rimini, non raggiungibile quindi agevolmente con il trasporto pubblico, ovvero in regione per comprovate necessità oggettive;
h) pre/dopo-scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei, accettati da entrambi i genitori;
4) spese scolastiche e parascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) rette scolastiche imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) rette universitarie in istituti privati;
d) alloggio presso le sedi universitarie rientranti nella regione di residenza;
e) baby sitter (se necessaria per la cura del minore);
f) gite scolastiche con pernottamento;
g) corsi di recupero e lezioni private;
5) spese ludico/sportive/ricreative:
a) non sono da concordare le spese sportive comprensive dell'abbigliamento (divisa/attrezzatura), dell'iscrizione e/o abbonamento, relative ad un'unica attività per ogni figlio, se compatibili con le capacità economiche dei genitori, e comunque un'attività che comporti una spese entro € 100,00 l'anno;
b) la frequentazione di ulteriori attività sportive e di attività ludiche e ricreative è subordinata al preventivo accordo tra i genitori e, in difetto, è ad esclusivo carico del genitore, che ha provveduto all'iscrizione del/dei figlio/i.
7) Le parti si impegnano a sostenere l'uno la figura genitoriale dell'altra e viceversa e a non parlare mai delle questioni private e conflittuali dinnanzi alle minori.
8) L'assegno unico, attualmente di € 278,00, continuerà ad essere interamente percepito dalla madre, collocataria quasi esclusiva.
9) Ognuno dei ricorrenti resterà esclusivo proprietario della vettura e del Conto Corrente già a sé intestati;
quanto al conto corrente comune lo stesso rimarrà in essere con impegno delle parti, alla chiusura, di devolvere l'intero importo a vantaggio dei due figli al 50% ciascuno.
10) I coniugi danno infine atto di aver già, tra loro concordemente, provveduto a regolare tutti i loro rapporti patrimoniali, e dichiarano di non aver null'altro da
4 pretendere, reciprocamente, per tale o altro titolo, non sussistendo neppure obblighi di contributo al mantenimento in capo ad alcuno di essi, entrambi esercitando una propria attività lavorativa.
11) Il Sig. detiene alcuni beni, oltre a quelli personalissimi, Parte_1 nell'abitazione coniugale (es. strumenti musicali, microfoni, pianoforte, libri di musica, etc) che utilizzano i figli e che ivi resteranno, essendo al momento per le parti più comodo. Resta inteso che il potrà sempre riaverli a mezzo Parte_1 semplice richiesta e che la Sig.ra non sarà ritenuta in alcun modo CP_1 responsabile di eventuali rotture o malfunzionamento degli stessi (all. 21 oltre MacBook Pro 17).
12) Le spese, competenze ed onorari del presente procedimento verranno totalmente poste a carico del Sig. Parte_1
13) Da ultimo, le parti rinunciano ad ogni impugnativa relativamente al presente procedimento, atteso anche il fatto che il consenso è stato accordato in maniera libera e coscienziosa e si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
14) Per tutto quanto non previsto nel presente accordo verranno applicate le norme vigenti in materia.
PRENDE ATTO
che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione;
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TAORMINA (atto N. 26 Parte II Serie C Ufficio 1 Anno 2010).
Forlì, 29/11/2024
Il Presidente – est. Massimo Di Patria
5