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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 15/04/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 792/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II grado, iscritta al n. 792 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 15.4.2025 e vertente
T R A
C.F.: rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Accardi
Parte appellante
E
, C.F.: Controparte_1
, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa ex lege P.IVA_1
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia,
Parte appellata
CONCLUSIONI
Le parti hanno discusso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di discussione del 15.4.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso è stato proposto appello avverso la sentenza n. 199/2022 pronunciata dal
Giudice di Pace di Spoleto a definizione del giudizio avente r.g.n. 638/2022, con cui era stata respinta l'opposizione proposta dall'appellante avverso l'ordinanza ingiunzione del
23.5.2022, prot. N. M_IT PR_PGUTG 00048868.
pagina 1 di 5 L'ordinanza contiene l'ingiunzione di pagamento dell'importo di € 440,00 per la violazione dell'art. 1, c. 1, d.p.c.m. 13.10.2020, perché l'appellante non avrebbe, in data
31.1.2021, indossato la mascherina anti-covid.
La censura alla sentenza gravata è la seguente: il giudice di prime cure avrebbe disatteso la doglianza del vizio formale della verbalizzazione, che non sarebbe stata immediata e non avrebbe dato conto delle difese svolte dall'appellante; il giudice di pace non avrebbe, poi,
ammesso la prova orale articolata dall'appellante, da cui sarebbe emerso quanto dimostrato anche tramite video e, cioè, l'insussistenza dei presupposti della violazione.
A tale ultimo proposito è stato specificato che l'appellante avrebbe avuto, nelle circostanze temporali indicate, la mascherina abbassata per evitare l'appannamento degli occhiali, di cui si stava servendo per sanzionare a sua volta, in qualità di guardia giurata venatoria, un cacciatore, rinvenuto in atteggiamento di caccia e con fucile carico sul ciglio della strada;
che l'appellante si sarebbe trovato a distanza di sicurezza dalle persone presenti nella predisposizione del verbale e che l'intervento dell'agente di polizia, che lo avrebbe poi sanzionato ma che nel frangente era presente in qualità di compagno di caccia del trasgressore, sarebbe stato improvviso e ritorsivo.
L'appellante conclude per l'accoglimento dell'appello.
2. L'appellata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex adverso proposto, che non conterrebbe alcuna censura specifica nei confronti della sentenza impugnata, perché si limiterebbe alla riproposizione dei motivi di opposizione;
l'incensurabilità della gravata sentenza: i fatti costitutivi della violazione contestata sarebbero stati contestabili unicamente tramite la querela di falso, per vero non proposta, e l'esistenza della violazione sarebbe desumibile proprio dal filmato prodotto dall'appellante; il vizio formale della mancata contestazione immediata non inciderebbe sulla potestà sanzionatoria,
che si estinguerebbe soltanto nel diverso caso di inosservanza del termine di 90 giorni per la notificazione della violazione.
L'appellato ha concluso per il rigetto dell'appello.
pagina 2 di 5 3. Sono infondate le eccezioni di inammissibilità dell'appello sollevate da parte appellata:
parte appellante ha, infatti, precisamente individuato le parti della sentenza in contestazione,
fornendo spiegazione delle ragioni della impugnazione e indicando le modifiche da apportare alla decisione impugnata.
4. Viene disatteso il motivo di appello concernente il vizio formale della verbalizzazione,
che non sarebbe stata immediata e non avrebbe dato conto delle difese svolte dall'appellante:
nel caso di specie vi è stata la contestazione immediata dell'infrazione all'appellante, mentre il verbale di accertamento della violazione è stato predisposto in un momento successivo alla rilevazione delle trasgressione, perché l'agente di polizia non aveva la disponibilità del verbale al momento della rilevazione;
peraltro nel verbale viene dato atto delle difese svolte dall'appellante in punto di appannamento degli occhiali da vista, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte (cfr. verbale prodotto dall'appellata nel giudizio di primo grado).
5. Si passa all'esame del secondo motivo di appello, secondo cui difetterebbero i presupposti della violazione, come si sarebbe potuto evincere anche dalla prova orale, che non sarebbe stata, tuttavia, ammessa dal giudice di prime cure.
Tale ultimo profilo del motivo di appello non merita condivisione, atteso che nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado l'opponente, odierno appellante, non ha articolato alcuna istanza di prova orale, nonostante ne fosse onerato a pena di decadenza (cfr. art. 6, d.
lgs. 150/2011 e art. 414 c.p.c.).
Quanto alla contestazione dell'esistenza dei presupposti della violazione, nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione irrogativa della sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni delle parti;
non è, invece, necessario, in applicazione della disciplina di cui agli art. 2699 e 2700 c.c., l'esperimento del rimedio predetto ove si intenda contestare la verità sostanziale di quanto dichiarato dalle parti medesime, o i giudizi valutativi espressi dal pubblico ufficiale, ovvero quelle circostanze pagina 3 di 5 dallo stesso menzionate relativamente ai fatti avvenuti in sua presenza, che possono risolversi in apprezzamenti personali perché mediati attraverso l'occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo (Tribunale Bari sez. III, 28/10/2014).
In applicazione di questo principio al caso di specie, la querela di falso si sarebbe resa necessaria per contestare la violazione accertata dall'agente ispettivo, consistita nell'omesso utilizzo della mascherina anti-covid da parte dell'appellante; la querela non sarebbe stata,
invece, necessaria per veicolare la contestazione effettivamente svolta dall'appellante e relativa all'insussistenza dei presupposti per la violazione, atteso che la questione dell'esistenza dei presupposti della violazione poggia sui giudizi valutativi espressi dal pubblico ufficiale e non risulta, pertanto, coperta da fede privilegiata.
L'appellante ha, in argomento, sostenuto che egli si sarebbe trovato, al momento della rilevazione dell'infrazione, a distanza di sicurezza dalle persone presenti e in una condizione di isolamento rispetto alle persone non conviventi, che gli avrebbe consentito, in base al disposto dell'art. 1, c. 1, d.p.c.m. 13.10.2022, di non indossare il dispositivo di protezione.
La deduzione è infondata, dovendosi al riguardo concordare con le conclusioni del giudice di prime cure: proprio dal video prodotto in primo grado dall'appellante emerge che il medesimo, al sopraggiungere dell'agente accertatore, aveva la mascherina totalmente abbassata sotto il mento – e non soltanto abbassata per evitare l'appannamento degli occhiali-
e non si trovava affatto in una condizione di isolamento continuativa rispetto alle persone presenti, posto tra l'appellante e le persone presenti si svolgevano plurime interazioni concernenti l'accertamento delle violazioni contestate dall'appellante ai cacciatori.
6. Al ragionamento che precede conseguono l'infondatezza dell'appello e il suo rigetto.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante vanno liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, così come aggiornato dal d.m. 147/2022, tenuto conto della semplicità delle questioni sottoposte al Tribunale e dello svolgimento, da parte dell'appellata, di attività relativa alle sole fasi di studio e introduttiva.
pagina 4 di 5 Si dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater, t.u. spese giustizia per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna, per l'effetto, l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di lite, liquidate in € 132,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%;
3) dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater, t.u. spese giustizia per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Spoleto, il 15.4.2025
Il Giudice
Agata Stanga
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II grado, iscritta al n. 792 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 15.4.2025 e vertente
T R A
C.F.: rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Accardi
Parte appellante
E
, C.F.: Controparte_1
, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa ex lege P.IVA_1
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia,
Parte appellata
CONCLUSIONI
Le parti hanno discusso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di discussione del 15.4.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso è stato proposto appello avverso la sentenza n. 199/2022 pronunciata dal
Giudice di Pace di Spoleto a definizione del giudizio avente r.g.n. 638/2022, con cui era stata respinta l'opposizione proposta dall'appellante avverso l'ordinanza ingiunzione del
23.5.2022, prot. N. M_IT PR_PGUTG 00048868.
pagina 1 di 5 L'ordinanza contiene l'ingiunzione di pagamento dell'importo di € 440,00 per la violazione dell'art. 1, c. 1, d.p.c.m. 13.10.2020, perché l'appellante non avrebbe, in data
31.1.2021, indossato la mascherina anti-covid.
La censura alla sentenza gravata è la seguente: il giudice di prime cure avrebbe disatteso la doglianza del vizio formale della verbalizzazione, che non sarebbe stata immediata e non avrebbe dato conto delle difese svolte dall'appellante; il giudice di pace non avrebbe, poi,
ammesso la prova orale articolata dall'appellante, da cui sarebbe emerso quanto dimostrato anche tramite video e, cioè, l'insussistenza dei presupposti della violazione.
A tale ultimo proposito è stato specificato che l'appellante avrebbe avuto, nelle circostanze temporali indicate, la mascherina abbassata per evitare l'appannamento degli occhiali, di cui si stava servendo per sanzionare a sua volta, in qualità di guardia giurata venatoria, un cacciatore, rinvenuto in atteggiamento di caccia e con fucile carico sul ciglio della strada;
che l'appellante si sarebbe trovato a distanza di sicurezza dalle persone presenti nella predisposizione del verbale e che l'intervento dell'agente di polizia, che lo avrebbe poi sanzionato ma che nel frangente era presente in qualità di compagno di caccia del trasgressore, sarebbe stato improvviso e ritorsivo.
L'appellante conclude per l'accoglimento dell'appello.
2. L'appellata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex adverso proposto, che non conterrebbe alcuna censura specifica nei confronti della sentenza impugnata, perché si limiterebbe alla riproposizione dei motivi di opposizione;
l'incensurabilità della gravata sentenza: i fatti costitutivi della violazione contestata sarebbero stati contestabili unicamente tramite la querela di falso, per vero non proposta, e l'esistenza della violazione sarebbe desumibile proprio dal filmato prodotto dall'appellante; il vizio formale della mancata contestazione immediata non inciderebbe sulla potestà sanzionatoria,
che si estinguerebbe soltanto nel diverso caso di inosservanza del termine di 90 giorni per la notificazione della violazione.
L'appellato ha concluso per il rigetto dell'appello.
pagina 2 di 5 3. Sono infondate le eccezioni di inammissibilità dell'appello sollevate da parte appellata:
parte appellante ha, infatti, precisamente individuato le parti della sentenza in contestazione,
fornendo spiegazione delle ragioni della impugnazione e indicando le modifiche da apportare alla decisione impugnata.
4. Viene disatteso il motivo di appello concernente il vizio formale della verbalizzazione,
che non sarebbe stata immediata e non avrebbe dato conto delle difese svolte dall'appellante:
nel caso di specie vi è stata la contestazione immediata dell'infrazione all'appellante, mentre il verbale di accertamento della violazione è stato predisposto in un momento successivo alla rilevazione delle trasgressione, perché l'agente di polizia non aveva la disponibilità del verbale al momento della rilevazione;
peraltro nel verbale viene dato atto delle difese svolte dall'appellante in punto di appannamento degli occhiali da vista, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte (cfr. verbale prodotto dall'appellata nel giudizio di primo grado).
5. Si passa all'esame del secondo motivo di appello, secondo cui difetterebbero i presupposti della violazione, come si sarebbe potuto evincere anche dalla prova orale, che non sarebbe stata, tuttavia, ammessa dal giudice di prime cure.
Tale ultimo profilo del motivo di appello non merita condivisione, atteso che nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado l'opponente, odierno appellante, non ha articolato alcuna istanza di prova orale, nonostante ne fosse onerato a pena di decadenza (cfr. art. 6, d.
lgs. 150/2011 e art. 414 c.p.c.).
Quanto alla contestazione dell'esistenza dei presupposti della violazione, nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione irrogativa della sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni delle parti;
non è, invece, necessario, in applicazione della disciplina di cui agli art. 2699 e 2700 c.c., l'esperimento del rimedio predetto ove si intenda contestare la verità sostanziale di quanto dichiarato dalle parti medesime, o i giudizi valutativi espressi dal pubblico ufficiale, ovvero quelle circostanze pagina 3 di 5 dallo stesso menzionate relativamente ai fatti avvenuti in sua presenza, che possono risolversi in apprezzamenti personali perché mediati attraverso l'occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo (Tribunale Bari sez. III, 28/10/2014).
In applicazione di questo principio al caso di specie, la querela di falso si sarebbe resa necessaria per contestare la violazione accertata dall'agente ispettivo, consistita nell'omesso utilizzo della mascherina anti-covid da parte dell'appellante; la querela non sarebbe stata,
invece, necessaria per veicolare la contestazione effettivamente svolta dall'appellante e relativa all'insussistenza dei presupposti per la violazione, atteso che la questione dell'esistenza dei presupposti della violazione poggia sui giudizi valutativi espressi dal pubblico ufficiale e non risulta, pertanto, coperta da fede privilegiata.
L'appellante ha, in argomento, sostenuto che egli si sarebbe trovato, al momento della rilevazione dell'infrazione, a distanza di sicurezza dalle persone presenti e in una condizione di isolamento rispetto alle persone non conviventi, che gli avrebbe consentito, in base al disposto dell'art. 1, c. 1, d.p.c.m. 13.10.2022, di non indossare il dispositivo di protezione.
La deduzione è infondata, dovendosi al riguardo concordare con le conclusioni del giudice di prime cure: proprio dal video prodotto in primo grado dall'appellante emerge che il medesimo, al sopraggiungere dell'agente accertatore, aveva la mascherina totalmente abbassata sotto il mento – e non soltanto abbassata per evitare l'appannamento degli occhiali-
e non si trovava affatto in una condizione di isolamento continuativa rispetto alle persone presenti, posto tra l'appellante e le persone presenti si svolgevano plurime interazioni concernenti l'accertamento delle violazioni contestate dall'appellante ai cacciatori.
6. Al ragionamento che precede conseguono l'infondatezza dell'appello e il suo rigetto.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante vanno liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, così come aggiornato dal d.m. 147/2022, tenuto conto della semplicità delle questioni sottoposte al Tribunale e dello svolgimento, da parte dell'appellata, di attività relativa alle sole fasi di studio e introduttiva.
pagina 4 di 5 Si dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater, t.u. spese giustizia per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna, per l'effetto, l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di lite, liquidate in € 132,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%;
3) dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater, t.u. spese giustizia per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Spoleto, il 15.4.2025
Il Giudice
Agata Stanga
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