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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 29/05/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI TORINO Sezione Minorenni e Famiglia
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
CARMELA MASCARELLO PRESIDENTE REL. ROBERTA COLLIDA' CONSIGLIERE ANNA GIULIA MELILLI CONSIGLIERE
Ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 1061-2024 r.g.c. promossa in sede di appello da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Fabio De Pascali del Parte_1
Foro di Milano con studio in Milano via della Guastalla n. 1 dove ha eletto domicilio giusto mandato su foglio separato depositato con il ricorso in appello.
PARTE APPELLANTE nei confronti di
residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Monica Controparte_1
Morgando Vigna del foro di Ivrea ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ivrea corso Massimo d'Azeglio n. 29 giusta procura su foglio separato.
PARTE APPELLATA In contraddittorio con
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO in persona del Sost. Dott. Nicoletta Quaglino che non ha inteso presentare le proprie conclusioni
Avente ad oggetto: impugnazione avverso la sentenza di rigetto dalla domanda di modifica del decreto del Tribunale di Ivrea datato 5 maggio 2021
Conclusioni della parte appellante: “Voglia la Corte di Appello, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dei motivi espressi con il presente atto, così provvedere: accertare e dichiarare in riforma delle condizioni di separazione che l'attuale collocazione esclusiva dei figli presso la madre signora nell'abitazione in CP_1
Ivrea via Lago n°77, venga consentita con permanenza settimanale alterna presso l'uno o l'altro genitore e per le competenze dell'Appellante ancora in Ivrea o altra allocazione di abitazione del padre della prole affidata:
1 accertare e dichiarare, inoltre: immodificato l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggiore interesse per i minori – riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute- da tenere di comune accordo tenendo conto della capacità e inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione di vita quotidiana, riconoscere il diritto del padre di avere con se' i figli minori, salvo diverso accordo scritto, per due settimana alternate mensili in forma continuata;
in ordine alla condizione economiche di mantenimento della prole, inoltre disporre che i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese scolastiche, straordinarie per i figli e che le sole spese straordinarie urgenti e/o obbligatoria ( ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche
e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore siano rimborsate nella predetta misura dall'altro genitore indipendentemente dal previo accordo;
disporre in virtù della unilaterale decisione della madre signora di iscrivere CP_1
i figli presso Istituti parificati privati per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, di contro delle molteplici comunicazioni svolte dal con le quali notificava Pt_1
l'impossibilità a poter sostenere oltre i costi scolastici, accertare e dichiarare il diritto alla ripetizione delle somme esecutate e relative al 100% di quell'onere in favore dell'Appellante ed in danno della Convenuta: in ogni caso, provvedersi sulle spese del gravame e di quelle di lite del giudizio di primo grado, perché ne venga disposta condanna della signora Controparte_1 in favore del Sig. ovvero in denegata ipotesi disporre la Parte_1 compensazione delle stesse..”.;
Conclusioni per parte appellata
“Rinuncia all'appello incidentale relativo all'aumento del contributo al mantenimento per i tre figli minori ad almeno euro 400 per ciascun figlio. In via principale chiede il rigetto dell'appello proposto dal signor in Parte_1 quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza impugnata n. 936 del 2024 pubblicata il 5 agosto 2024 dal Tribunale di Ivrea. In subordine Nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza del Tribunale di Ivrea, per il caso in cui , all'esito degli accertamenti e dell'istruttoria, il signor Pt_1 dovesse risultare aver avuto un significativo peggioramento della sua condizione economica tale da non consentirgli di sostenere integralmente i costi per l'istruzione dei figli di cui al punto 6 lettere a), b),c) e) e f) dell'accordo 5 maggio 2021 nonché le spese per lo sport di cui alla lettera d),
confermare l'obbligo da parte del signor di contribuire al 50% delle spese Pt_1 scolastiche per la prosecuzione della scuola paritaria Istituto Cardinal Cagliero fino al
2 compimento dell'intero ciclo di studio garantendo ai figli , e Per_1 Per_2 Per_3 la frequentazione dell'istituto fino alla fine della terza media. In ogni caso con il favore delle spese e degli onorari di causa.
Il P.G. Sost. Dott. Nicoletta Quaglino non ha rassegnato conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'unione dei signori e nascevano i figli Controparte_1 Parte_1
( nel 2010) , ( nel 2012) e ( nel 2016). Persona_4 Persona_5 Persona_6
Il Tribunale di Ivrea con decreto del 5 maggio 2021 , sull'accordo delle parti, stabiliva l'affido congiunto della prole in capo ai genitori con collocazione presso la madre e determinava i tempi di permanenza presso il padre ( fine settimana alternati oltre un pernottamento nella settimana in cui i minori trascorrono il fine settimana con la madre). Con ricorso iscritto in data 20 novembre 2023 il signor allegando un Parte_1 peggioramento della propria condizione reddituale e manifestando il desiderio di trascorrere più tempo con i figli chiedeva la permanenza settimanale alternata dei figli presso l'uno o l'altro genitore, di rideterminare il contributo per il mantenimento dei figli, di escludere il proprio obbligo a corrispondere in via esclusiva tutte le spese scolastiche presso istituti scolastici privati frequentati dai figli per gli anni 2022-2023 e 2023-2024. Chiedeva inoltre di dichiarare quindi il proprio diritto a ripetere tutti gli importi incassati dalla signora per tale CP_1 titolo con procedure di pignoramento presso terzi. Infine domandava di escludere il proprio obbligo a pagare i costi come fissati dalle condizioni con ricorso congiunto al punto 6) lettere a),b),c), d),e),f) ovvero derivati da iscrizione all'istituto scolastico Cagliero, scelto unilateralmente dalla signora
CP_1
Si costituiva in giudizio la signora chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
Il Tribunale di Ivrea, valutato l'interesse della prole alla stabilità abitativa, rigettava la domanda di permanenza settimanale alternata dei figli avendo il padre affermato di vivere prevalentemente a Roma e di condurre in locazione un alloggio in Piemonte al canone di 500 euro al mese esclusivamente per vedere i figli. Inoltre il Tribunale di Ivrea non riteneva che fosse intervenuta una modifica in peius delle condizioni economiche del Pt_1
Il di professione ingegnere, risultava infatti titolare di una partecipazione Pt_1 societaria in Dronus Spa pari al 3%, di una partecipazione societaria in RA Artificial EL srl in forma abbreviata “RA.ai srl” con sede in Roma, società specializzata nel controllo dinamico dei voli dei droni costituita il 17 febbraio 2023 di
3 cui era CEO. Quest'ultima società era in forte crescita tanto che una Pt_1 partecipazione del 4,997% della medesima veniva venduta con atto del 28 dicembre 2023 alla società ST Ventures srl ad un corrispettivo di euro 180.000. Con tale atto la partecipazione dell'ing. scendeva al 37,526%. Controparte_2
Il risultava inoltre comproprietario con la madre e la sorella di un Pt_1 Pt_2 immobile con piscina denominato Castello di Loreto. Il Tribunale di Ivrea con la sentenza emessa il 10 luglio 2024 , dichiarata inammissibile la domanda di ripetizione delle somme oggetto di esecuzione, rigettava il ricorso proposto da e lo condannava al pagamento delle Parte_1 spese di lite.
Nei confronti di tale decisione ha interposto appello il signor assumendo Pt_1 che il Tribunale avrebbe valutato sbrigativamente la domanda di un maggior numero di giorni al mese di permanenza della prole presso il padre e che , di fatto, non consentiva al di avere con sé i figli con i tempi e le modalità convenute Pt_1 con la separazione del 5 maggio 2021. L'appellante sosteneva che la propria condizione economica si era depauperata sensibilmente successivamente all'anno 2021, epoca in cui si era fatto carico di ogni spesa e mantenimento dei tre figli. L'appellante sosteneva di aver prodotto la propria documentazione fiscale e che nell'anno 2023 non aveva ricevuto alcun emolumento per l'attività di consulenza che prestava come professionista della Dronus spa anche perché la signora CP_1 aveva pignorato presso Dronus Spa il credito spettante al Pt_1
L'appellante insisteva nel chiedere l'equa ripartizione delle spese ludiche e mediche necessarie per i figli e comunque preventivamente concordate. Secondo l'appellante il Tribunale non avrebbe valutato le potenzialità economiche della signora CP_1 che risultava ancora disoccupata per propria scelta. Il Tribunale non aveva inoltre considerato la domanda di modifica delle spese scolastiche stante il diniego del signor a che i figli frequentassero scuole Pt_1 private. Inoltre l'appellante affermava che il Tribunale avrebbe omesso di considerare che egli doveva provvedere al mantenimento di altri due figli , nati da una precedente relazione e cioè di ( nata il [...]) e di ( Persona_7 Persona_8 nato il [...]) entrambi studenti universitari. Contestava inoltre la condanna alle spese di lite domandando quantomeno la compensazione di tali spese e chiedeva , in ipotesi di accoglimento dell'appello, la condanna della signora alla rifusione integrale delle spese. CP_1
Rassegnava infine le conclusioni in epigrafe riportate. Si costituiva in giudizio la signora , opponendosi in primo luogo Controparte_1 alle nuove produzioni effettuate in grado di appello dall'appellante in quanto in violazione dell'art. 345 cpc trattandosi di documenti che avrebbero potuto e dovuto essere prodotti in primo grado nel rispetto delle preclusioni istruttorie.
4 La parte appellata condivideva appieno la statuizione del Tribunale di Ivrea in considerazione della mancata allegazione e prova dei presupposti necessari per l'accoglimento della domanda in assenza di sopravvenienza di nuovi fatti o motivi tali da giustificare la modifica del precedente provvedimento del Tribunale che aveva regolamentato i rapporti tra i genitori e i figli e le condizioni economiche. La signora pur condividendo astrattamente il desiderio del padre di CP_1 trascorrere maggior tempo con i figli, riteneva non praticabile e contraria all'interesse dei minori la permanenza settimanale alternata richiesta dall'appellante. Infatti il signor viveva, come da lui dichiarato Pt_1 nell'interrogatorio libero, prevalentemente a Roma dove era ospite di una compagna, vedeva i figli solo compatibilmente con i suoi impegni di lavoro andando a Ivrea ogni due settimane . Precisava che i figli vivevano con lei in una casa di proprietà dei suoi genitori che avevano costituito a suo favore l'usufrutto vitalizio della predetta casa che era contigua alla loro abitazione. Il svolgeva la propria attività lavorativa in altre regioni e anche all'estero. Pt_1
Proprio a causa di tale lontananza del padre, l'affido o la collocazione alternata della prole non risultava praticabile. Il peraltro, risultava avere la propria residenza anagrafica in Brasile dove Pt_1 aveva convissuto con la signora per un periodo di tempo. Egli aveva CP_1 dichiarato in sede di accordo di avere il proprio domicilio in Loreto di Todi ( Perugia) presso la proprietà familiare denominata Castello di Loreto. Nel ricorso invece ha dichiarato di avere domicilio prevalente in Roma o a Trieste, peraltro mai comunicato prima alla signora CP_1
La difesa della signora concludeva nel senso che l'affido alternato non era CP_1 corrispondente all'interesse dei figli minori i quali necessitavano di stabilità abitativa e avevano vissuto sempre presso l'abitazione materna dopo la separazione. Tale collocazione non aveva mai impedito al padre l'esercizio dei diritti di visita come stabiliti nel decreto del 5 maggio 2021.
Anzi il padre spesso non aveva rispettato i tempi di permanenza con i figli di cui al decreto 5 maggio 2021 che prevedevano un fine settimana ogni quindici giorni con prelievo diretto all'uscita da scuola fino al lunedì mattina con rientro a scuola e un pomeriggio infrasettimanale nella settimana in cui il weekend era di competenza materna con prelievo dall'uscita dalla scuola e successivo rientro a scuola la mattina seguente. Quanto alla domanda di modifica della condizione che stabiliva a carico del padre tutte le spese straordinarie necessarie per la prole, la parte appellata eccepiva che non era stato dimostrato il depauperamento della condizione economica del padre. I documenti nuovi prodotti erano inammissibili e quindi nulla aveva provato il circa il dedotto impoverimento. Pt_1
5 Il poi, sulla base dell'accordo recepito dal decreto del Tribunale di Ivrea in Pt_1 data 5 maggio 2021 , si era impegnato a corrispondere integralmente tutte le spese ( retta, libri e materiale scolastico) della scuola paritaria Istituto Salesiano Cardinal Cagliero per i figli e le rette della scuola dell'infanzia Sant'Antonio Per_1 Per_2 per il minore . Si era impegnato altresì ad iscrivere il figlio minore Per_3 Per_3 all'istituto salesiano Cardinal Cagliero sostenendo tutte le spese. Inoltre il si era impegnato a mantenere la polizza di assicurazione Pt_1 denominata Total Care 3.1 più Pluris Tris Evo per la copertura delle spese sanitarie dei figli con costi interamente a suo carico. Infine il si era impegnato a versare alla signora la somma Pt_1 CP_1 complessiva di euro 800 mensili a titolo di mantenimento ordinario per tutti e tre i figli oltre al 50% delle spese straordinarie. La signora faceva presente di non lavorare, pur essendo laureata in CP_1
Economia all'Università Bocconi, e di aver rinunciato alla propria carriera lavorativa per seguire il in Brasile prima e poi per dedicarsi alla crescita dei figli dopo Pt_1 la separazione dal compagno. Esponeva che il si rendeva inadempiente tralasciando di versare le rette Pt_1 della scuola dell'infanzia per e le rette scolastiche per gli altri due figli Per_3 relative agli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024. Il inoltre non rimborsava le spese straordinarie dovute. Pt_1
Inoltre a partire dal mese di ottobre 2023 , il medesimo si rendeva inadempiente al pagamento dell'assegno di mantenimento sicchè la signora si vedeva CP_1 costretta ad intraprendere un'azione esecutiva ( importo precettato pari a euro 13.289.89). Circa il dissenso espresso dal padre all'iscrizione dei figli alla scuola privata paritaria, la parte appellata rappresentava che, nell'accordo alla base del decreto del Tribunale di Ivrea del 5 maggio 2021 , il aveva preventivamente dato Pt_1
l'assenso a tale iscrizione. La signora segnalava che il figlio attualmente era iscritto e CP_1 Per_1 frequentava il primo anno del liceo scientifico Gramsci di Ivrea mentre i figli Per_2
e frequentavano rispettivamente la seconda media e la terza elementare Per_3 presso l'istituto salesiano.
La parte appellata evidenziava comunque il diritto dei figli minori a terminare il proprio ciclo scolastico presso l'istituto dove l'avevano iniziato. La parte appellata eccepiva l'inammissibilità della domanda di ripetizione delle somme ottenute dalla signora mediante la procedura esecutiva. CP_1
Eccepiva inoltre che l'impegno economico del signor verso i due figli di Pt_1 primo letto esisteva già al momento del primo accordo recepito nel decreto 5 maggio 2021 del Tribunale di Ivrea.
6 Chiedeva infine la conferma della condanna del al pagamento delle spese di Pt_1 lite di primo grado e la condanna al pagamento delle spese anche del presente gravame. Le parti comparivano all'udienza del 14 febbraio 2025 . I rispettivi difensori si richiamavano alle conclusioni e chiedevano che la causa venisse trattenuta a decisione.
L'appello è infondato e deve essere rigettato. Non sussistono ad avviso di questa Corte fatti sopravvenuti tali da giustificare la revisione delle precedenti statuizioni di cui al decreto 5 maggio 2021 del Tribunale di Ivrea. La collocazione a settimane alterne dei tre figli minori di età presso il padre non appare concretamente attuabile e comunque sarebbe contraria all'interesse dei minori stessi. Infatti il signor ha ammesso di vivere a Roma con una nuova compagna. Pt_1
Egli ha chiarito di vedere i figli , all'incirca ogni dieci giorni , recandosi in Piemonte dove è comodatario di un alloggio in Parella via Loranzè 10 , alloggio per il quale corrisponde le spese pari a 500 euro al mese. Non è ben chiaro in quale località il signor trascorrerebbe le settimane Pt_1 alterne con i figli. In ogni caso tale regime alternato esporrebbe i minori ad un significativo cambiamento e a notevoli variazioni del regime di vita quotidiano sottoponendoli a spostamenti continui laddove la stabilità e la tranquillità conseguenti vengono attualmente garantiti dalla collocazione presso la madre. Il diritto alla bigenitorialità del padre inoltre appare sufficientemente garantito dall'ampio regime di visita previsto nel decreto del Tribunale di Ivrea del 2021. Nel precedente accordo raggiunto nel maggio 2021 il signor si era Pt_1 impegnato inoltre a versare per i figli un contributo mensile al mantenimento di euro 800 mensili complessivi oltre a tutte le spese scolastiche, sanitarie e sportive. Egli inoltre ha prestato il consenso all'iscrizione dei figli alla scuola salesiana privata e, ritiene la Corte che ora , il richiesto cambiamento di scuola al fine del trasferimento dei figli e alla scuola pubblica non configuri una Per_2 Per_3 domanda accoglibile in quanto esporrebbe i figli ad un mutamento di ambiente e di compagni e amici di scuola con conseguente potenziale pregiudizio ( mentre il primo figlio ià frequenta una scuola pubblica come liceo). Per_1
Inoltre, non si ravvisano mutamenti in peius della situazione economica del signor rispetto alle condizioni patrimoniali e reddituali del 2021 posto che , al di là Pt_1 dei redditi formalmente dichiarati, appare evidente che l'attività imprenditoriale svolta dal nel settore dei droni appare in crescita se solo si consideri che Pt_1 una partecipazione del 4,997% della società ST ( RA Artificial EL srl), di cui il è CEO oltre che socio, è stata ceduta in data 18 dicembre 2023 Pt_1 al corrispettivo di 180.000 euro.
7 La documentazione nuova prodotta con il reclamo è comunque da ritenersi inammissibile perché avrebbe potuto e dovuto essere prodotta già fin dal primo grado . Ne consegue che in difetto di elementi sopravvenuti e della relativa prova, non sussistono ragioni per modificare gli impegni assunti dal signor con Pt_1
l'accordo recepito dal Tribunale di Ivrea nel decreto del 2021. Del tutto inammissibile risulta poi la domanda di accertamento del diritto alla ripetizione delle somme ottenute dalla signora mediante esecuzione forzata CP_1 in quanto esecuzione fondata sul titolo costituito dal decreto del Tribunale di Ivrea emesso il 5 maggio 2021.
Le spese seguono la soccombenza e sono a carico del signor anche per il Pt_1 presente grado . Esse si liquidano in dispositivo ( causa contenzioso di valore indeterminabile parametri medi fase di studio e introduttiva) secondo i valori di cui al d.m. 147-2022.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino Sezione Minorenni e Famiglia
definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Ivrea emessa inter partes il 10 luglio 2024, rigetta l'appello proposto da . Parte_1
Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_1 [...]
che liquida in euro 2058 per la fase di studio e in euro 1418 per la fase CP_1 introduttiva e così per complessivi euro 3476 oltre rimborso forfettario spese 15%, iva e cpa. Torino 14 febbraio 2025 Si comunichi Il Presidente est. Carmela Mascarello
8
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
CARMELA MASCARELLO PRESIDENTE REL. ROBERTA COLLIDA' CONSIGLIERE ANNA GIULIA MELILLI CONSIGLIERE
Ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 1061-2024 r.g.c. promossa in sede di appello da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Fabio De Pascali del Parte_1
Foro di Milano con studio in Milano via della Guastalla n. 1 dove ha eletto domicilio giusto mandato su foglio separato depositato con il ricorso in appello.
PARTE APPELLANTE nei confronti di
residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Monica Controparte_1
Morgando Vigna del foro di Ivrea ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ivrea corso Massimo d'Azeglio n. 29 giusta procura su foglio separato.
PARTE APPELLATA In contraddittorio con
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO in persona del Sost. Dott. Nicoletta Quaglino che non ha inteso presentare le proprie conclusioni
Avente ad oggetto: impugnazione avverso la sentenza di rigetto dalla domanda di modifica del decreto del Tribunale di Ivrea datato 5 maggio 2021
Conclusioni della parte appellante: “Voglia la Corte di Appello, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dei motivi espressi con il presente atto, così provvedere: accertare e dichiarare in riforma delle condizioni di separazione che l'attuale collocazione esclusiva dei figli presso la madre signora nell'abitazione in CP_1
Ivrea via Lago n°77, venga consentita con permanenza settimanale alterna presso l'uno o l'altro genitore e per le competenze dell'Appellante ancora in Ivrea o altra allocazione di abitazione del padre della prole affidata:
1 accertare e dichiarare, inoltre: immodificato l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggiore interesse per i minori – riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute- da tenere di comune accordo tenendo conto della capacità e inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione di vita quotidiana, riconoscere il diritto del padre di avere con se' i figli minori, salvo diverso accordo scritto, per due settimana alternate mensili in forma continuata;
in ordine alla condizione economiche di mantenimento della prole, inoltre disporre che i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese scolastiche, straordinarie per i figli e che le sole spese straordinarie urgenti e/o obbligatoria ( ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche
e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore siano rimborsate nella predetta misura dall'altro genitore indipendentemente dal previo accordo;
disporre in virtù della unilaterale decisione della madre signora di iscrivere CP_1
i figli presso Istituti parificati privati per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, di contro delle molteplici comunicazioni svolte dal con le quali notificava Pt_1
l'impossibilità a poter sostenere oltre i costi scolastici, accertare e dichiarare il diritto alla ripetizione delle somme esecutate e relative al 100% di quell'onere in favore dell'Appellante ed in danno della Convenuta: in ogni caso, provvedersi sulle spese del gravame e di quelle di lite del giudizio di primo grado, perché ne venga disposta condanna della signora Controparte_1 in favore del Sig. ovvero in denegata ipotesi disporre la Parte_1 compensazione delle stesse..”.;
Conclusioni per parte appellata
“Rinuncia all'appello incidentale relativo all'aumento del contributo al mantenimento per i tre figli minori ad almeno euro 400 per ciascun figlio. In via principale chiede il rigetto dell'appello proposto dal signor in Parte_1 quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza impugnata n. 936 del 2024 pubblicata il 5 agosto 2024 dal Tribunale di Ivrea. In subordine Nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza del Tribunale di Ivrea, per il caso in cui , all'esito degli accertamenti e dell'istruttoria, il signor Pt_1 dovesse risultare aver avuto un significativo peggioramento della sua condizione economica tale da non consentirgli di sostenere integralmente i costi per l'istruzione dei figli di cui al punto 6 lettere a), b),c) e) e f) dell'accordo 5 maggio 2021 nonché le spese per lo sport di cui alla lettera d),
confermare l'obbligo da parte del signor di contribuire al 50% delle spese Pt_1 scolastiche per la prosecuzione della scuola paritaria Istituto Cardinal Cagliero fino al
2 compimento dell'intero ciclo di studio garantendo ai figli , e Per_1 Per_2 Per_3 la frequentazione dell'istituto fino alla fine della terza media. In ogni caso con il favore delle spese e degli onorari di causa.
Il P.G. Sost. Dott. Nicoletta Quaglino non ha rassegnato conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'unione dei signori e nascevano i figli Controparte_1 Parte_1
( nel 2010) , ( nel 2012) e ( nel 2016). Persona_4 Persona_5 Persona_6
Il Tribunale di Ivrea con decreto del 5 maggio 2021 , sull'accordo delle parti, stabiliva l'affido congiunto della prole in capo ai genitori con collocazione presso la madre e determinava i tempi di permanenza presso il padre ( fine settimana alternati oltre un pernottamento nella settimana in cui i minori trascorrono il fine settimana con la madre). Con ricorso iscritto in data 20 novembre 2023 il signor allegando un Parte_1 peggioramento della propria condizione reddituale e manifestando il desiderio di trascorrere più tempo con i figli chiedeva la permanenza settimanale alternata dei figli presso l'uno o l'altro genitore, di rideterminare il contributo per il mantenimento dei figli, di escludere il proprio obbligo a corrispondere in via esclusiva tutte le spese scolastiche presso istituti scolastici privati frequentati dai figli per gli anni 2022-2023 e 2023-2024. Chiedeva inoltre di dichiarare quindi il proprio diritto a ripetere tutti gli importi incassati dalla signora per tale CP_1 titolo con procedure di pignoramento presso terzi. Infine domandava di escludere il proprio obbligo a pagare i costi come fissati dalle condizioni con ricorso congiunto al punto 6) lettere a),b),c), d),e),f) ovvero derivati da iscrizione all'istituto scolastico Cagliero, scelto unilateralmente dalla signora
CP_1
Si costituiva in giudizio la signora chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
Il Tribunale di Ivrea, valutato l'interesse della prole alla stabilità abitativa, rigettava la domanda di permanenza settimanale alternata dei figli avendo il padre affermato di vivere prevalentemente a Roma e di condurre in locazione un alloggio in Piemonte al canone di 500 euro al mese esclusivamente per vedere i figli. Inoltre il Tribunale di Ivrea non riteneva che fosse intervenuta una modifica in peius delle condizioni economiche del Pt_1
Il di professione ingegnere, risultava infatti titolare di una partecipazione Pt_1 societaria in Dronus Spa pari al 3%, di una partecipazione societaria in RA Artificial EL srl in forma abbreviata “RA.ai srl” con sede in Roma, società specializzata nel controllo dinamico dei voli dei droni costituita il 17 febbraio 2023 di
3 cui era CEO. Quest'ultima società era in forte crescita tanto che una Pt_1 partecipazione del 4,997% della medesima veniva venduta con atto del 28 dicembre 2023 alla società ST Ventures srl ad un corrispettivo di euro 180.000. Con tale atto la partecipazione dell'ing. scendeva al 37,526%. Controparte_2
Il risultava inoltre comproprietario con la madre e la sorella di un Pt_1 Pt_2 immobile con piscina denominato Castello di Loreto. Il Tribunale di Ivrea con la sentenza emessa il 10 luglio 2024 , dichiarata inammissibile la domanda di ripetizione delle somme oggetto di esecuzione, rigettava il ricorso proposto da e lo condannava al pagamento delle Parte_1 spese di lite.
Nei confronti di tale decisione ha interposto appello il signor assumendo Pt_1 che il Tribunale avrebbe valutato sbrigativamente la domanda di un maggior numero di giorni al mese di permanenza della prole presso il padre e che , di fatto, non consentiva al di avere con sé i figli con i tempi e le modalità convenute Pt_1 con la separazione del 5 maggio 2021. L'appellante sosteneva che la propria condizione economica si era depauperata sensibilmente successivamente all'anno 2021, epoca in cui si era fatto carico di ogni spesa e mantenimento dei tre figli. L'appellante sosteneva di aver prodotto la propria documentazione fiscale e che nell'anno 2023 non aveva ricevuto alcun emolumento per l'attività di consulenza che prestava come professionista della Dronus spa anche perché la signora CP_1 aveva pignorato presso Dronus Spa il credito spettante al Pt_1
L'appellante insisteva nel chiedere l'equa ripartizione delle spese ludiche e mediche necessarie per i figli e comunque preventivamente concordate. Secondo l'appellante il Tribunale non avrebbe valutato le potenzialità economiche della signora CP_1 che risultava ancora disoccupata per propria scelta. Il Tribunale non aveva inoltre considerato la domanda di modifica delle spese scolastiche stante il diniego del signor a che i figli frequentassero scuole Pt_1 private. Inoltre l'appellante affermava che il Tribunale avrebbe omesso di considerare che egli doveva provvedere al mantenimento di altri due figli , nati da una precedente relazione e cioè di ( nata il [...]) e di ( Persona_7 Persona_8 nato il [...]) entrambi studenti universitari. Contestava inoltre la condanna alle spese di lite domandando quantomeno la compensazione di tali spese e chiedeva , in ipotesi di accoglimento dell'appello, la condanna della signora alla rifusione integrale delle spese. CP_1
Rassegnava infine le conclusioni in epigrafe riportate. Si costituiva in giudizio la signora , opponendosi in primo luogo Controparte_1 alle nuove produzioni effettuate in grado di appello dall'appellante in quanto in violazione dell'art. 345 cpc trattandosi di documenti che avrebbero potuto e dovuto essere prodotti in primo grado nel rispetto delle preclusioni istruttorie.
4 La parte appellata condivideva appieno la statuizione del Tribunale di Ivrea in considerazione della mancata allegazione e prova dei presupposti necessari per l'accoglimento della domanda in assenza di sopravvenienza di nuovi fatti o motivi tali da giustificare la modifica del precedente provvedimento del Tribunale che aveva regolamentato i rapporti tra i genitori e i figli e le condizioni economiche. La signora pur condividendo astrattamente il desiderio del padre di CP_1 trascorrere maggior tempo con i figli, riteneva non praticabile e contraria all'interesse dei minori la permanenza settimanale alternata richiesta dall'appellante. Infatti il signor viveva, come da lui dichiarato Pt_1 nell'interrogatorio libero, prevalentemente a Roma dove era ospite di una compagna, vedeva i figli solo compatibilmente con i suoi impegni di lavoro andando a Ivrea ogni due settimane . Precisava che i figli vivevano con lei in una casa di proprietà dei suoi genitori che avevano costituito a suo favore l'usufrutto vitalizio della predetta casa che era contigua alla loro abitazione. Il svolgeva la propria attività lavorativa in altre regioni e anche all'estero. Pt_1
Proprio a causa di tale lontananza del padre, l'affido o la collocazione alternata della prole non risultava praticabile. Il peraltro, risultava avere la propria residenza anagrafica in Brasile dove Pt_1 aveva convissuto con la signora per un periodo di tempo. Egli aveva CP_1 dichiarato in sede di accordo di avere il proprio domicilio in Loreto di Todi ( Perugia) presso la proprietà familiare denominata Castello di Loreto. Nel ricorso invece ha dichiarato di avere domicilio prevalente in Roma o a Trieste, peraltro mai comunicato prima alla signora CP_1
La difesa della signora concludeva nel senso che l'affido alternato non era CP_1 corrispondente all'interesse dei figli minori i quali necessitavano di stabilità abitativa e avevano vissuto sempre presso l'abitazione materna dopo la separazione. Tale collocazione non aveva mai impedito al padre l'esercizio dei diritti di visita come stabiliti nel decreto del 5 maggio 2021.
Anzi il padre spesso non aveva rispettato i tempi di permanenza con i figli di cui al decreto 5 maggio 2021 che prevedevano un fine settimana ogni quindici giorni con prelievo diretto all'uscita da scuola fino al lunedì mattina con rientro a scuola e un pomeriggio infrasettimanale nella settimana in cui il weekend era di competenza materna con prelievo dall'uscita dalla scuola e successivo rientro a scuola la mattina seguente. Quanto alla domanda di modifica della condizione che stabiliva a carico del padre tutte le spese straordinarie necessarie per la prole, la parte appellata eccepiva che non era stato dimostrato il depauperamento della condizione economica del padre. I documenti nuovi prodotti erano inammissibili e quindi nulla aveva provato il circa il dedotto impoverimento. Pt_1
5 Il poi, sulla base dell'accordo recepito dal decreto del Tribunale di Ivrea in Pt_1 data 5 maggio 2021 , si era impegnato a corrispondere integralmente tutte le spese ( retta, libri e materiale scolastico) della scuola paritaria Istituto Salesiano Cardinal Cagliero per i figli e le rette della scuola dell'infanzia Sant'Antonio Per_1 Per_2 per il minore . Si era impegnato altresì ad iscrivere il figlio minore Per_3 Per_3 all'istituto salesiano Cardinal Cagliero sostenendo tutte le spese. Inoltre il si era impegnato a mantenere la polizza di assicurazione Pt_1 denominata Total Care 3.1 più Pluris Tris Evo per la copertura delle spese sanitarie dei figli con costi interamente a suo carico. Infine il si era impegnato a versare alla signora la somma Pt_1 CP_1 complessiva di euro 800 mensili a titolo di mantenimento ordinario per tutti e tre i figli oltre al 50% delle spese straordinarie. La signora faceva presente di non lavorare, pur essendo laureata in CP_1
Economia all'Università Bocconi, e di aver rinunciato alla propria carriera lavorativa per seguire il in Brasile prima e poi per dedicarsi alla crescita dei figli dopo Pt_1 la separazione dal compagno. Esponeva che il si rendeva inadempiente tralasciando di versare le rette Pt_1 della scuola dell'infanzia per e le rette scolastiche per gli altri due figli Per_3 relative agli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024. Il inoltre non rimborsava le spese straordinarie dovute. Pt_1
Inoltre a partire dal mese di ottobre 2023 , il medesimo si rendeva inadempiente al pagamento dell'assegno di mantenimento sicchè la signora si vedeva CP_1 costretta ad intraprendere un'azione esecutiva ( importo precettato pari a euro 13.289.89). Circa il dissenso espresso dal padre all'iscrizione dei figli alla scuola privata paritaria, la parte appellata rappresentava che, nell'accordo alla base del decreto del Tribunale di Ivrea del 5 maggio 2021 , il aveva preventivamente dato Pt_1
l'assenso a tale iscrizione. La signora segnalava che il figlio attualmente era iscritto e CP_1 Per_1 frequentava il primo anno del liceo scientifico Gramsci di Ivrea mentre i figli Per_2
e frequentavano rispettivamente la seconda media e la terza elementare Per_3 presso l'istituto salesiano.
La parte appellata evidenziava comunque il diritto dei figli minori a terminare il proprio ciclo scolastico presso l'istituto dove l'avevano iniziato. La parte appellata eccepiva l'inammissibilità della domanda di ripetizione delle somme ottenute dalla signora mediante la procedura esecutiva. CP_1
Eccepiva inoltre che l'impegno economico del signor verso i due figli di Pt_1 primo letto esisteva già al momento del primo accordo recepito nel decreto 5 maggio 2021 del Tribunale di Ivrea.
6 Chiedeva infine la conferma della condanna del al pagamento delle spese di Pt_1 lite di primo grado e la condanna al pagamento delle spese anche del presente gravame. Le parti comparivano all'udienza del 14 febbraio 2025 . I rispettivi difensori si richiamavano alle conclusioni e chiedevano che la causa venisse trattenuta a decisione.
L'appello è infondato e deve essere rigettato. Non sussistono ad avviso di questa Corte fatti sopravvenuti tali da giustificare la revisione delle precedenti statuizioni di cui al decreto 5 maggio 2021 del Tribunale di Ivrea. La collocazione a settimane alterne dei tre figli minori di età presso il padre non appare concretamente attuabile e comunque sarebbe contraria all'interesse dei minori stessi. Infatti il signor ha ammesso di vivere a Roma con una nuova compagna. Pt_1
Egli ha chiarito di vedere i figli , all'incirca ogni dieci giorni , recandosi in Piemonte dove è comodatario di un alloggio in Parella via Loranzè 10 , alloggio per il quale corrisponde le spese pari a 500 euro al mese. Non è ben chiaro in quale località il signor trascorrerebbe le settimane Pt_1 alterne con i figli. In ogni caso tale regime alternato esporrebbe i minori ad un significativo cambiamento e a notevoli variazioni del regime di vita quotidiano sottoponendoli a spostamenti continui laddove la stabilità e la tranquillità conseguenti vengono attualmente garantiti dalla collocazione presso la madre. Il diritto alla bigenitorialità del padre inoltre appare sufficientemente garantito dall'ampio regime di visita previsto nel decreto del Tribunale di Ivrea del 2021. Nel precedente accordo raggiunto nel maggio 2021 il signor si era Pt_1 impegnato inoltre a versare per i figli un contributo mensile al mantenimento di euro 800 mensili complessivi oltre a tutte le spese scolastiche, sanitarie e sportive. Egli inoltre ha prestato il consenso all'iscrizione dei figli alla scuola salesiana privata e, ritiene la Corte che ora , il richiesto cambiamento di scuola al fine del trasferimento dei figli e alla scuola pubblica non configuri una Per_2 Per_3 domanda accoglibile in quanto esporrebbe i figli ad un mutamento di ambiente e di compagni e amici di scuola con conseguente potenziale pregiudizio ( mentre il primo figlio ià frequenta una scuola pubblica come liceo). Per_1
Inoltre, non si ravvisano mutamenti in peius della situazione economica del signor rispetto alle condizioni patrimoniali e reddituali del 2021 posto che , al di là Pt_1 dei redditi formalmente dichiarati, appare evidente che l'attività imprenditoriale svolta dal nel settore dei droni appare in crescita se solo si consideri che Pt_1 una partecipazione del 4,997% della società ST ( RA Artificial EL srl), di cui il è CEO oltre che socio, è stata ceduta in data 18 dicembre 2023 Pt_1 al corrispettivo di 180.000 euro.
7 La documentazione nuova prodotta con il reclamo è comunque da ritenersi inammissibile perché avrebbe potuto e dovuto essere prodotta già fin dal primo grado . Ne consegue che in difetto di elementi sopravvenuti e della relativa prova, non sussistono ragioni per modificare gli impegni assunti dal signor con Pt_1
l'accordo recepito dal Tribunale di Ivrea nel decreto del 2021. Del tutto inammissibile risulta poi la domanda di accertamento del diritto alla ripetizione delle somme ottenute dalla signora mediante esecuzione forzata CP_1 in quanto esecuzione fondata sul titolo costituito dal decreto del Tribunale di Ivrea emesso il 5 maggio 2021.
Le spese seguono la soccombenza e sono a carico del signor anche per il Pt_1 presente grado . Esse si liquidano in dispositivo ( causa contenzioso di valore indeterminabile parametri medi fase di studio e introduttiva) secondo i valori di cui al d.m. 147-2022.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino Sezione Minorenni e Famiglia
definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Ivrea emessa inter partes il 10 luglio 2024, rigetta l'appello proposto da . Parte_1
Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_1 [...]
che liquida in euro 2058 per la fase di studio e in euro 1418 per la fase CP_1 introduttiva e così per complessivi euro 3476 oltre rimborso forfettario spese 15%, iva e cpa. Torino 14 febbraio 2025 Si comunichi Il Presidente est. Carmela Mascarello
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