TRIB
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/10/2025, n. 1217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1217 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
r.g. 2384/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, letti gli atti di causa, ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2384/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente
TRA
( ) - avv. LO VERDE Parte_1 C.F._1
PASQUALE ( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( ) - avv. Controparte_1 P.IVA_1
RE SE ( ); C.F._3
- avv. BEVILACQUA VALENTINA ( ; CP_2 C.F._4
RESISTENTI
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.05.2025, la parte ricorrente come in epigrafe proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n.
Pagina 1 di 5 r.g. 2384/25
10020259001190306000, notificata in data 02.05.2025 e relativa al CP_ mancato pagamento degli avvisi di addebito per contributi di cui ai nn.
40020160001806284000, n. 4002016006100460000, n.
40020180003480048000, n. 40020180008167248000, n.
40020180009649584000, n. 40020190002996835000 e n.
40020190007554542000. Eccepiva, in particolare, la mancata notifica degli atti esattoriali presupposti e comunque la prescrizione del credito vantato dall'ente impositore.
Instauratosi il contraddittorio, le parti resistenti si costituivano in giudizio, concludendo come in atti.
Nel caso oggetto della presente controversia, ragioni logico-giuridiche impongono la trattazione congiunta delle eccezioni inerenti alla mancata notifica degli atti esattoriali presupposti e alla estinzione dei crediti contributivi per intervenuta prescrizione, in quanto intimamente connesse.
Orbene, a parere del decidente e secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, la cartella esattoriale non opposta, anche se irrevocabile, non è equiparabile a un titolo giudiziale e quindi è inidonea a determinare la decennalità della prescrizione ex art. 2953 c.c. (cd. actio iudicati). Sul punto, anche se non mancano pronunzie in senso contrario, appare condivisibile la tesi secondo cui l'ingiunzione esattoriale, in quanto espressione del potere di auto-accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione
(Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12263 del 25/05/2007).
Di recente, sono finalmente intervenute le S.U. con sentenza
23397/16, che, decidendo sulla questione (definita “di massima di particolare importanza”), hanno affermato che la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46,
Pagina 2 di 5 r.g. 2384/25
pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per CP_ l'avviso di addebito dell' , che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto
(art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del
2010). In altri termini, per la Corte Regolatrice è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Va chiarito, inoltre, che la disciplina della prescrizione è governata dalla legge 335/95; l'art. 3 della predetta legge ha previsto, al comma 9, che il termine decennale, ivi fissato per le contribuzioni di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche
Pagina 3 di 5 r.g. 2384/25
obbligatorie, è ridotto a partire dall'01.01.1996 a cinque anni. Lo stesso articolo, al comma 10, ha poi previsto che i termini di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative ai periodi precedenti al 17/8/95
(data di entrata in vigore della citata legge) e che non si deve tener conto della sospensione del decorso del termine fissata nell'art. 2, co. 19, della legge 463/83. La stessa norma del comma 10, tuttavia, ha fatto salvi - sia ai fini della “retroattività” della disposizione dettata dal comma 9 che a quelli della “abrogazione” della sospensione - gli effetti prodotti da atti interruttivi compiuti prima dell'entrata in vigore della legge medesima. CP_ Tornando al caso di specie, va, in primo luogo, rilevato che l , tempestivamente costituito in giudizio con memoria difensiva depositata il
03.09.2025, ha depositato i seguenti documenti:
- quanto all'AVA n. 40020160001806284000, lo stesso risulta essere stato regolarmente notificato il 10.05.2016;
- quanto all'AVA n. 4002016006100460000, l'atto è stato regolarmente notificato il 10.11.2016;
- quanto all'AVA n. 40020180003480048000, l'atto è stato regolarmente notificato il 14.08.2018
- quanto all'AVA n. 40020180008167248000, l'atto è stato regolarmente notificato il giorno 08.01.2019;
- quanto all'AVA n. 40020180009649584000, l'atto è stato regolarmente notificato il 18.01.2019;
- quanto all'AVA n. 40020190002996835000, l'atto è stato regolarmente notificato il 23.07.2019;
- quanto all'AVA n. 40020190007554542000, l'atto è stato regolarmente notificato il 04.12.2019.
Venendo alla prescrizione, l'agente per la riscossione, ugualmente costituitosi nei termini di legge, ha offerto in comunicazione, per la parte che qui interessa, la precedente intimazione di pagamento n.
10020199011051951000 notificata il 25.10.2019 (avente ad oggetto i primi
5 AVA) e l'intimazione di pagamento n. 10020239009403755000 notificata il 19.09.2023 (avente ad oggetto gli AVA sub. 3-7).
Pertanto, gli AVA sub.
3-7 sono sicuramente validi ed efficaci. Quanto ai primi due AVA, va altresì rilevato che trova ingresso la sussistenza di
Pagina 4 di 5 r.g. 2384/25
due periodi di sospensione della decorrenza del termine di prescrizione stabiliti da leggi speciali, pari a 311 giorni complessivi (art. 37 d.l. 18/20 e art. 11 d.l. 183/20); ne deriva che, anche in questi due casi, la prescrizione della pretesa impositiva è stata tempestivamente interrotta dall'intimazione di pagamento odiernamente impugnata, atteso che sarebbe maturata solo il giorno 01.09.2025.
Ne deriva il rigetto del ricorso, essendo la pretesa impositiva del tutto valida e non attinta da prescrizione estintiva.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti resistenti, liquidate in € 1.865,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, Iva e Cpa, in favore di ciascuna di esse.
Nocera Inferiore, data del deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
Pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, letti gli atti di causa, ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2384/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente
TRA
( ) - avv. LO VERDE Parte_1 C.F._1
PASQUALE ( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( ) - avv. Controparte_1 P.IVA_1
RE SE ( ); C.F._3
- avv. BEVILACQUA VALENTINA ( ; CP_2 C.F._4
RESISTENTI
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.05.2025, la parte ricorrente come in epigrafe proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n.
Pagina 1 di 5 r.g. 2384/25
10020259001190306000, notificata in data 02.05.2025 e relativa al CP_ mancato pagamento degli avvisi di addebito per contributi di cui ai nn.
40020160001806284000, n. 4002016006100460000, n.
40020180003480048000, n. 40020180008167248000, n.
40020180009649584000, n. 40020190002996835000 e n.
40020190007554542000. Eccepiva, in particolare, la mancata notifica degli atti esattoriali presupposti e comunque la prescrizione del credito vantato dall'ente impositore.
Instauratosi il contraddittorio, le parti resistenti si costituivano in giudizio, concludendo come in atti.
Nel caso oggetto della presente controversia, ragioni logico-giuridiche impongono la trattazione congiunta delle eccezioni inerenti alla mancata notifica degli atti esattoriali presupposti e alla estinzione dei crediti contributivi per intervenuta prescrizione, in quanto intimamente connesse.
Orbene, a parere del decidente e secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, la cartella esattoriale non opposta, anche se irrevocabile, non è equiparabile a un titolo giudiziale e quindi è inidonea a determinare la decennalità della prescrizione ex art. 2953 c.c. (cd. actio iudicati). Sul punto, anche se non mancano pronunzie in senso contrario, appare condivisibile la tesi secondo cui l'ingiunzione esattoriale, in quanto espressione del potere di auto-accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione
(Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12263 del 25/05/2007).
Di recente, sono finalmente intervenute le S.U. con sentenza
23397/16, che, decidendo sulla questione (definita “di massima di particolare importanza”), hanno affermato che la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46,
Pagina 2 di 5 r.g. 2384/25
pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per CP_ l'avviso di addebito dell' , che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto
(art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del
2010). In altri termini, per la Corte Regolatrice è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Va chiarito, inoltre, che la disciplina della prescrizione è governata dalla legge 335/95; l'art. 3 della predetta legge ha previsto, al comma 9, che il termine decennale, ivi fissato per le contribuzioni di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche
Pagina 3 di 5 r.g. 2384/25
obbligatorie, è ridotto a partire dall'01.01.1996 a cinque anni. Lo stesso articolo, al comma 10, ha poi previsto che i termini di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative ai periodi precedenti al 17/8/95
(data di entrata in vigore della citata legge) e che non si deve tener conto della sospensione del decorso del termine fissata nell'art. 2, co. 19, della legge 463/83. La stessa norma del comma 10, tuttavia, ha fatto salvi - sia ai fini della “retroattività” della disposizione dettata dal comma 9 che a quelli della “abrogazione” della sospensione - gli effetti prodotti da atti interruttivi compiuti prima dell'entrata in vigore della legge medesima. CP_ Tornando al caso di specie, va, in primo luogo, rilevato che l , tempestivamente costituito in giudizio con memoria difensiva depositata il
03.09.2025, ha depositato i seguenti documenti:
- quanto all'AVA n. 40020160001806284000, lo stesso risulta essere stato regolarmente notificato il 10.05.2016;
- quanto all'AVA n. 4002016006100460000, l'atto è stato regolarmente notificato il 10.11.2016;
- quanto all'AVA n. 40020180003480048000, l'atto è stato regolarmente notificato il 14.08.2018
- quanto all'AVA n. 40020180008167248000, l'atto è stato regolarmente notificato il giorno 08.01.2019;
- quanto all'AVA n. 40020180009649584000, l'atto è stato regolarmente notificato il 18.01.2019;
- quanto all'AVA n. 40020190002996835000, l'atto è stato regolarmente notificato il 23.07.2019;
- quanto all'AVA n. 40020190007554542000, l'atto è stato regolarmente notificato il 04.12.2019.
Venendo alla prescrizione, l'agente per la riscossione, ugualmente costituitosi nei termini di legge, ha offerto in comunicazione, per la parte che qui interessa, la precedente intimazione di pagamento n.
10020199011051951000 notificata il 25.10.2019 (avente ad oggetto i primi
5 AVA) e l'intimazione di pagamento n. 10020239009403755000 notificata il 19.09.2023 (avente ad oggetto gli AVA sub. 3-7).
Pertanto, gli AVA sub.
3-7 sono sicuramente validi ed efficaci. Quanto ai primi due AVA, va altresì rilevato che trova ingresso la sussistenza di
Pagina 4 di 5 r.g. 2384/25
due periodi di sospensione della decorrenza del termine di prescrizione stabiliti da leggi speciali, pari a 311 giorni complessivi (art. 37 d.l. 18/20 e art. 11 d.l. 183/20); ne deriva che, anche in questi due casi, la prescrizione della pretesa impositiva è stata tempestivamente interrotta dall'intimazione di pagamento odiernamente impugnata, atteso che sarebbe maturata solo il giorno 01.09.2025.
Ne deriva il rigetto del ricorso, essendo la pretesa impositiva del tutto valida e non attinta da prescrizione estintiva.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti resistenti, liquidate in € 1.865,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, Iva e Cpa, in favore di ciascuna di esse.
Nocera Inferiore, data del deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
Pagina 5 di 5