Articolo 29 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643
Articolo 28Articolo 30
Versione
1 gennaio 1973
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Versione
29 dicembre 1974
Art. 29. Devoluzione e rimborso dell'imposta

Le somme riscosse per imposta, interessi e soprattasse sono attribuite al comune nel cui territorio e' ubicato l'immobile.
((Per gli immobili ubicati in piu' comuni l'imponibile e' ripartito in proporzione alla superficie compresa in ciascuno di essi e l'imposta e' liquidata separatamente con l'aliquota applicabile in ciascun comune))
L'ufficio del registro che ha effettuato la riscossione provvede alla ripartizione e al versamento mensile delle somme spettanti ai singoli comuni.
Le somme indebitamente percette sono rimborsate al contribuente dall'amministrazione finanziaria e, su disposizione dell'Intendente di finanza, recuperate nei confronti del comune insieme con gli interessi passivi, anche mediante trattenuta sui versamenti successivi.
Con decreto del Ministro per le finanze sono determinate le ulteriori modalita' per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1974
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