TRIB
Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 31/01/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
in persona del Giudice del Lavoro dottor Dionigio VERASANI, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 28.01.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa previdenziale iscritta al n.4800 R.G. dell'anno 2023 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, trattata dallo scrivente in applicazione dei criteri di gestione dell'ex ruolo-TRITTO, promossa
DA
, nato il giorno 21.01.1965 in TORRE ANNUNZIATA ed ivi Parte_1 residente, C.F.: , rappresentato e difeso, per CodiceFiscale_1 mandato telematicamente trasmesso con l'atto introduttivo di lite, dall'avv. Gabriella LAURETTA presso il cui studio resta elettivamente domiciliato, in TRECASE alla via VESUVIO n.53
RICORRENTE
CONTRO
- Sede di NAPOLI, in Controparte_1 persona del regionale e legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_2 difeso dall'avv. Rossella DEL SARTO, giusta procura generale alle liti per atto notarile, con la quale resta elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via NUOVA POGGIOREALE, ang. S. LAZZARO RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento provvidenze da malattia professionale secondo maggiore percentuale invalidante da aggravamento
CONCLUSIONI: come nei rispettivi scritti difensivi di parte, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente riportati.
MOTIVI della DECISIONE (1) Con ricorso iscritto al R.G. in data 26.07.2023 il sig. Parte_1 adiva il Giudice del Lavoro di Torre Annunziata allegando:
-- di aver lavorato alle dipendenze di diverse Aziende a decorrere dal giugno 1987 disimpegnando mansioni di carpentiere-saldatore;
-- di essere rimasto vittima di significative esposizioni all'amianto, sia diretta
1 che ambientale;
-- di avere contratto malattia asbesto derivata, denunciata all'Istituto assicuratore;
-- di essersi visto riconoscere dall' per la riscontrata patologia da CP_1 sindrome disventilatoria restrittiva, il rapporto di causalità tra l'attività svolta e la malattia denunciata, con menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 10%, a decorrere dal 13 giugno 2018;
-- che la menomazione complessiva riconosciutagli era pari al 16% per ulteriore vulnus inabilitante;
-- di essere stato sottoposto, il 25 marzo 2021, a visita di revisione, con esito immutato rispetto al passato;
-- di avere presentato, il 25 luglio 2023, ricorso amministrativo per asserito aggravamento della situazione inabilitante da malattia respiratoria essendosi l'originario vulnus sviluppato fino ad una invalidità al 25%;
-- che il ricorso restava inesitato. Tanto premesso, il sig. chiedeva al Giudice di accertare che la Pt_1 malattia già riconosciuta dall' giustifica(va) provvidenze per postumi CP_1 invalidanti nella misura del 25% o comunque superiori al 10%, a decorrere dalla visita di revisione del 25 marzo 2021 o comunque dalla data accertata in corso di giudizio. Instava, pertanto, per la condanna dell' CP_3 convenuto alla corresponsione del dovuto. Il tutto con interessi e vittoria di spese e con attribuzione.
Si costituiva in Giudizio l' convenuto che veicolava una serie di CP_3 eccezioni del tutto distoniche rispetto alla causa petendi valorizzata dall'istante.
L'ente resisteva anche nel merito alla pretesa ex adverso azionata sostenendo il corretto operato dell' anche nella prospettiva CP_1 squisitamente medico-legale. Disposta ed eseguita la consulenza tecnica, la causa veniva mandata in decisione. Sicchè, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale giorno 28.01.2025, il Giudice assegnava il contenzioso a sentenza.
= = = (2)
Va, in primo luogo perimetrato l'ambito espositivo e dimostrativo della pretesa azionata, avuto riguardo alle difese, per vero non condivisibili, valorizzate dall'ente assicuratore. Parte ricorrente, infatti, ha espressamente denunciato di inattendibilità il responso finale dell' sostenendo, sulla base di una lettura della CP_1 documentazione medica, costituita fra l'altro da certificazioni “mirate”, diversa da quella eseguita in fase amministrativa dall'ente, che le sue condizioni di
2 salute si fossero aggravate nel tempo in modo tale da giustificare un maggiore indennizzo. É del tutto evidente che nel caso di specie la compiutezza espositiva della pretesa azionata in concreto predicabile va analizzata alla luce della già riconosciuta derivazione professionale della patologia in disamina. Ragione per la quale ciò che l'istante era tenuto a specificare era/è la diversa pregnanza invalidante del vulnus rispetto all'originaria verifica medica condotta dall'ente, con individuazione della documentazione sanitaria in grado di rendere “leggibile” la pretesa azionata. Cosa puntualmente verificatasi nel caso di specie. Ragione per la quale anche l'obiezione concernente l'evocato approfondimento medico-legale è del tutto infondata, la sollecitazione in tal senso del ricorrente muovendo dalla denunciata inattendibilità del responso medico-sanitario licenziato al termine dell'iter amministrativo, a sua volta, peraltro, valorizzata sulla base di parere tecnico di parte.
Per il resto, dovrebbe qui essere sufficiente segnalare che l' CP_1 ha già riconosciuto in sede “amministrativa” non solo l'eziologia della malattia ma anche la indennizzabilità del danno biologico permanente.
Unico dato distonico, non rilevato dall'ente, è costituito dalla progressione degli eventi procedimentali e processuali, il ricorso giudiziale risultando iscritto a ruolo il giorno successivo alla formalizzazione del ricorso amministrativo funzionale alla maggiore percentuale inabilitante. (3)
Nel merito.
Per come precisato fin ab origine dalle parti, e per come si desume dalle allegazioni di entrambe le parti, l' non ha mai messo in dubbio CP_1 che il caso di specie rientri tra quelli astrattamente indennizzabili per la derivazione specifica della malattia in concreto riscontrata già in fase amministrativa.
Tanto ciò è vero che l' ha provveduto ad erogare al sig. CP_3 Pt_1 prestazioni coerenti con la percentuale di menomazione dell'integrità psico- fisica valutata, alla fine dell'iter accertativo, al 10%.
Circa l'attuale stato invalidante, che costituisce l'unico punto di controversia, ritiene il G.U.L. appaganti le risultanze peritali.
Il C.T.U. ha affermato che il sig. è affetto da “INSUFFICIENZA Parte_1
RESPIRATORIA CON SINDROME DISVENTILATORIA PREVALENTEMENTE RESTRITTIVA DI GRADO MODERATO da cui deriva un danno biologico permanente pari al 25% a decorrere dalla spirometria eseguita il 24 maggio 2023 che segnalava un valore FVC al 57.3%.
In una prospettiva squisitamente medico legale il dr. Persona_1 ha poi precisato.
3 Pertanto si è esaminata la documentazione sanitaria agli atti, recentemente confermata, che riferisce di una severa insufficienza respiratoria, con sindrome disventilatoria e deficit di saturazione, pure sotto terapia;
appare pertanto evidente che l'instaurarsi di una fibrosi polmonare con deficit di perfusione alveolare sia in buona parte attribuibile alle vicende lavorative in esame. Il sig. ha svolto per diversi anni un'attività lavorativa in Pt_1 ambiente saturo di polveri di amianto, a causa di lavorazioni comportanti la dispersione di tali polveri, omettendo di adottare tutte le misure di sicurezza generiche e specifiche e i provvedimenti tecnici, organizzativi, procedurali, necessari per contenere l'esposizione all'amianto (impianti localizzati di aspirazione, limitazione dei tempi di esposizione, procedure di lavoro idonee ad evitare la manipolazione, lo sviluppo e la diffusione dell'amianto), di curare la fornitura e di assicurarsi dell'effettivo impiego di mezzi personali di protezione (mascherine e guanti), di sottoporre il lavoratore ad adeguato controllo sanitario, di informare lo stesso circa gli specifici rischi derivanti dall'esposizione all'amianto (e, in particolare della pericolosità del minerale usato) e le misure per ovviare a tali rischi, ovviamente la possibilità di contrarre l'asbestosi risulta molto più probabile. …
Dalla documentazione … si evince, che al Sig. sia già stata riscontrata Pt_1 una s. disventilatoria restrittiva da interstiziopatia il cui nesso causale in rapporto con l'amianto non è in discussione, stante l'avvenuto riconoscimento da anni di una invalidità da malattia professionale, piuttosto è l'entità di tale invalidità che è in contestazione. …
Nelle affezioni asbestosiche il deficit ventilatorio può essere monitorato con gli esami della funzionalità respiratoria, quindi spirometria e misurazione DLCO, che evidenziano un quadro di tipo restrittivo e riduzione della diffusione alveolo-capillare; in fase iniziale puòessere riscontrata una lieve ostruzione;
ma nel caso di specie invece, già il 24.05.2023, viene refertata una “Riduzione moderata severa della espansione…. FVC 57.3%, FEV1 70.3%...” ed i più recenti accertamenti effettuati presso l' confermano il Controparte_4 peggioramento dei parametri, sia della FVC che del DLCO. Pertanto, considerata la storia clinica e lavorativa del periziando, la natura evoluzione del sistema respiratorio legato all'età, si ritiene di valutare l'insufficienza respiratoria attribuibile, nella misura di un danno del 25% (assimilabile ad una insufficienza respiratoria media, cod 334 allegato 2 Parte A – Tabella CP_1 relativa alle pneumopatie restrittive con riferimento all'indice FVC: -45%).>
Vista l'analiticità dell'enunciazione delle menomazioni riscontrate, la coerenza della dedotta incidenza funzionale sullo stato di salute del soggetto sottoposto a perizia, si ritengono condivisibili le conclusioni cui il C.T.U. è pervenuto, dopo accurata anamnesi e visita del paziente, anche in tema di percentuale invalidante. Non sussistono validi motivi per discostarsi dalle valutazioni medico-legali del
4 dr. , né risultano dagli atti di causa elementi che giustifichino Per_1 diverse conclusioni. E ciò anche alla luce della mancanza di rilievi critici di parte in grado di neutralizzare “tecnicamente” il responso peritale. (4)
Devono, dunque, riconoscersi al ricorrente, in riferimento alla sola patologia respiratoria asbeto/derivata, le provvidenze da danno biologico pari al 25% a decorrere dal 24 maggio 2023. Ed invero, anche in riferimento alla decorrenza della maggiore percentuale invalidante vanno accreditate le conclusioni peritali a tenore delle quali il dies a quo resta individuabile sulla base della spirometria rivelatrice del reale quadro clinico. Consegue che il resistente deve rivisitare per il futuro le prestazioni CP_3 già corrisposte, modellandole, quanto alla patologia respiratoria, sulla percentuale invalidante del 25%, ed erogare al sig. il differenziale Pt_1 maturato a decorrere dal 24 maggio 2023. Su tale differenziale andranno corrisposti gli interessi come per Legge.
Le spese processuali possono essere compensate nella misura del 25%, avuto riguardo alla decorrenza della maggiore percentuale invalidante, successiva alla domanda di aggravamento e solo apparentemente antecedente al ricorso giudiziale, in realtà formalizzato appena il giorno dopo la trasmissione del ricorso amministrativo. Nel resto vanno poste a carico del soccombente . CP_3
Liquidazione come da dispositivo.
Le spese consulenziali, liquidate come da separato decreto, restano definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, definitivamente pronunciando sulla pretesa azionata da nei confronti dell' così Parte_1 CP_1 provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda attorea, accertato che dalla denunciata malattia -respiratoria- professionale asbesto/correlata è derivato al ricorrente un danno biologico che resta fissato nella misura del 25% a decorrere dal 24 maggio 2023, condanna l' resistente CP_3
a rimodellare, da tale data, le complessive provvidenze economiche già riconosciute all'istante e a liquidare per il futuro le relative prestazioni complessive in armonia con la precisata maggiore percentuale inabilitante;
2) condanna altresì l' a corrispondere al ricorrente il differenziale CP_1
5 maturato da giugno 2023 fino all'aggiornamento della percentuale inabilitante, oltre gli interessi legali sul maggiore importo, con la stessa decorrenza;
3) condanna l'ente assicuratore alle spese di lite che, già compensate nella misura del 25%, si liquidano, con attribuzione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, in euro 1.550,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di CP_1 consulenza tecnica, liquidate come da separato decreto.
TORRE ANNUNZIATA, 31/01/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
6
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
in persona del Giudice del Lavoro dottor Dionigio VERASANI, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 28.01.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa previdenziale iscritta al n.4800 R.G. dell'anno 2023 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, trattata dallo scrivente in applicazione dei criteri di gestione dell'ex ruolo-TRITTO, promossa
DA
, nato il giorno 21.01.1965 in TORRE ANNUNZIATA ed ivi Parte_1 residente, C.F.: , rappresentato e difeso, per CodiceFiscale_1 mandato telematicamente trasmesso con l'atto introduttivo di lite, dall'avv. Gabriella LAURETTA presso il cui studio resta elettivamente domiciliato, in TRECASE alla via VESUVIO n.53
RICORRENTE
CONTRO
- Sede di NAPOLI, in Controparte_1 persona del regionale e legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_2 difeso dall'avv. Rossella DEL SARTO, giusta procura generale alle liti per atto notarile, con la quale resta elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via NUOVA POGGIOREALE, ang. S. LAZZARO RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento provvidenze da malattia professionale secondo maggiore percentuale invalidante da aggravamento
CONCLUSIONI: come nei rispettivi scritti difensivi di parte, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente riportati.
MOTIVI della DECISIONE (1) Con ricorso iscritto al R.G. in data 26.07.2023 il sig. Parte_1 adiva il Giudice del Lavoro di Torre Annunziata allegando:
-- di aver lavorato alle dipendenze di diverse Aziende a decorrere dal giugno 1987 disimpegnando mansioni di carpentiere-saldatore;
-- di essere rimasto vittima di significative esposizioni all'amianto, sia diretta
1 che ambientale;
-- di avere contratto malattia asbesto derivata, denunciata all'Istituto assicuratore;
-- di essersi visto riconoscere dall' per la riscontrata patologia da CP_1 sindrome disventilatoria restrittiva, il rapporto di causalità tra l'attività svolta e la malattia denunciata, con menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 10%, a decorrere dal 13 giugno 2018;
-- che la menomazione complessiva riconosciutagli era pari al 16% per ulteriore vulnus inabilitante;
-- di essere stato sottoposto, il 25 marzo 2021, a visita di revisione, con esito immutato rispetto al passato;
-- di avere presentato, il 25 luglio 2023, ricorso amministrativo per asserito aggravamento della situazione inabilitante da malattia respiratoria essendosi l'originario vulnus sviluppato fino ad una invalidità al 25%;
-- che il ricorso restava inesitato. Tanto premesso, il sig. chiedeva al Giudice di accertare che la Pt_1 malattia già riconosciuta dall' giustifica(va) provvidenze per postumi CP_1 invalidanti nella misura del 25% o comunque superiori al 10%, a decorrere dalla visita di revisione del 25 marzo 2021 o comunque dalla data accertata in corso di giudizio. Instava, pertanto, per la condanna dell' CP_3 convenuto alla corresponsione del dovuto. Il tutto con interessi e vittoria di spese e con attribuzione.
Si costituiva in Giudizio l' convenuto che veicolava una serie di CP_3 eccezioni del tutto distoniche rispetto alla causa petendi valorizzata dall'istante.
L'ente resisteva anche nel merito alla pretesa ex adverso azionata sostenendo il corretto operato dell' anche nella prospettiva CP_1 squisitamente medico-legale. Disposta ed eseguita la consulenza tecnica, la causa veniva mandata in decisione. Sicchè, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale giorno 28.01.2025, il Giudice assegnava il contenzioso a sentenza.
= = = (2)
Va, in primo luogo perimetrato l'ambito espositivo e dimostrativo della pretesa azionata, avuto riguardo alle difese, per vero non condivisibili, valorizzate dall'ente assicuratore. Parte ricorrente, infatti, ha espressamente denunciato di inattendibilità il responso finale dell' sostenendo, sulla base di una lettura della CP_1 documentazione medica, costituita fra l'altro da certificazioni “mirate”, diversa da quella eseguita in fase amministrativa dall'ente, che le sue condizioni di
2 salute si fossero aggravate nel tempo in modo tale da giustificare un maggiore indennizzo. É del tutto evidente che nel caso di specie la compiutezza espositiva della pretesa azionata in concreto predicabile va analizzata alla luce della già riconosciuta derivazione professionale della patologia in disamina. Ragione per la quale ciò che l'istante era tenuto a specificare era/è la diversa pregnanza invalidante del vulnus rispetto all'originaria verifica medica condotta dall'ente, con individuazione della documentazione sanitaria in grado di rendere “leggibile” la pretesa azionata. Cosa puntualmente verificatasi nel caso di specie. Ragione per la quale anche l'obiezione concernente l'evocato approfondimento medico-legale è del tutto infondata, la sollecitazione in tal senso del ricorrente muovendo dalla denunciata inattendibilità del responso medico-sanitario licenziato al termine dell'iter amministrativo, a sua volta, peraltro, valorizzata sulla base di parere tecnico di parte.
Per il resto, dovrebbe qui essere sufficiente segnalare che l' CP_1 ha già riconosciuto in sede “amministrativa” non solo l'eziologia della malattia ma anche la indennizzabilità del danno biologico permanente.
Unico dato distonico, non rilevato dall'ente, è costituito dalla progressione degli eventi procedimentali e processuali, il ricorso giudiziale risultando iscritto a ruolo il giorno successivo alla formalizzazione del ricorso amministrativo funzionale alla maggiore percentuale inabilitante. (3)
Nel merito.
Per come precisato fin ab origine dalle parti, e per come si desume dalle allegazioni di entrambe le parti, l' non ha mai messo in dubbio CP_1 che il caso di specie rientri tra quelli astrattamente indennizzabili per la derivazione specifica della malattia in concreto riscontrata già in fase amministrativa.
Tanto ciò è vero che l' ha provveduto ad erogare al sig. CP_3 Pt_1 prestazioni coerenti con la percentuale di menomazione dell'integrità psico- fisica valutata, alla fine dell'iter accertativo, al 10%.
Circa l'attuale stato invalidante, che costituisce l'unico punto di controversia, ritiene il G.U.L. appaganti le risultanze peritali.
Il C.T.U. ha affermato che il sig. è affetto da “INSUFFICIENZA Parte_1
RESPIRATORIA CON SINDROME DISVENTILATORIA PREVALENTEMENTE RESTRITTIVA DI GRADO MODERATO da cui deriva un danno biologico permanente pari al 25% a decorrere dalla spirometria eseguita il 24 maggio 2023 che segnalava un valore FVC al 57.3%.
In una prospettiva squisitamente medico legale il dr. Persona_1 ha poi precisato.
3 Pertanto si è esaminata la documentazione sanitaria agli atti, recentemente confermata, che riferisce di una severa insufficienza respiratoria, con sindrome disventilatoria e deficit di saturazione, pure sotto terapia;
appare pertanto evidente che l'instaurarsi di una fibrosi polmonare con deficit di perfusione alveolare sia in buona parte attribuibile alle vicende lavorative in esame. Il sig. ha svolto per diversi anni un'attività lavorativa in Pt_1 ambiente saturo di polveri di amianto, a causa di lavorazioni comportanti la dispersione di tali polveri, omettendo di adottare tutte le misure di sicurezza generiche e specifiche e i provvedimenti tecnici, organizzativi, procedurali, necessari per contenere l'esposizione all'amianto (impianti localizzati di aspirazione, limitazione dei tempi di esposizione, procedure di lavoro idonee ad evitare la manipolazione, lo sviluppo e la diffusione dell'amianto), di curare la fornitura e di assicurarsi dell'effettivo impiego di mezzi personali di protezione (mascherine e guanti), di sottoporre il lavoratore ad adeguato controllo sanitario, di informare lo stesso circa gli specifici rischi derivanti dall'esposizione all'amianto (e, in particolare della pericolosità del minerale usato) e le misure per ovviare a tali rischi, ovviamente la possibilità di contrarre l'asbestosi risulta molto più probabile. …
Dalla documentazione … si evince, che al Sig. sia già stata riscontrata Pt_1 una s. disventilatoria restrittiva da interstiziopatia il cui nesso causale in rapporto con l'amianto non è in discussione, stante l'avvenuto riconoscimento da anni di una invalidità da malattia professionale, piuttosto è l'entità di tale invalidità che è in contestazione. …
Nelle affezioni asbestosiche il deficit ventilatorio può essere monitorato con gli esami della funzionalità respiratoria, quindi spirometria e misurazione DLCO, che evidenziano un quadro di tipo restrittivo e riduzione della diffusione alveolo-capillare; in fase iniziale puòessere riscontrata una lieve ostruzione;
ma nel caso di specie invece, già il 24.05.2023, viene refertata una “Riduzione moderata severa della espansione…. FVC 57.3%, FEV1 70.3%...” ed i più recenti accertamenti effettuati presso l' confermano il Controparte_4 peggioramento dei parametri, sia della FVC che del DLCO. Pertanto, considerata la storia clinica e lavorativa del periziando, la natura evoluzione del sistema respiratorio legato all'età, si ritiene di valutare l'insufficienza respiratoria attribuibile, nella misura di un danno del 25% (assimilabile ad una insufficienza respiratoria media, cod 334 allegato 2 Parte A – Tabella CP_1 relativa alle pneumopatie restrittive con riferimento all'indice FVC: -45%).>
Vista l'analiticità dell'enunciazione delle menomazioni riscontrate, la coerenza della dedotta incidenza funzionale sullo stato di salute del soggetto sottoposto a perizia, si ritengono condivisibili le conclusioni cui il C.T.U. è pervenuto, dopo accurata anamnesi e visita del paziente, anche in tema di percentuale invalidante. Non sussistono validi motivi per discostarsi dalle valutazioni medico-legali del
4 dr. , né risultano dagli atti di causa elementi che giustifichino Per_1 diverse conclusioni. E ciò anche alla luce della mancanza di rilievi critici di parte in grado di neutralizzare “tecnicamente” il responso peritale. (4)
Devono, dunque, riconoscersi al ricorrente, in riferimento alla sola patologia respiratoria asbeto/derivata, le provvidenze da danno biologico pari al 25% a decorrere dal 24 maggio 2023. Ed invero, anche in riferimento alla decorrenza della maggiore percentuale invalidante vanno accreditate le conclusioni peritali a tenore delle quali il dies a quo resta individuabile sulla base della spirometria rivelatrice del reale quadro clinico. Consegue che il resistente deve rivisitare per il futuro le prestazioni CP_3 già corrisposte, modellandole, quanto alla patologia respiratoria, sulla percentuale invalidante del 25%, ed erogare al sig. il differenziale Pt_1 maturato a decorrere dal 24 maggio 2023. Su tale differenziale andranno corrisposti gli interessi come per Legge.
Le spese processuali possono essere compensate nella misura del 25%, avuto riguardo alla decorrenza della maggiore percentuale invalidante, successiva alla domanda di aggravamento e solo apparentemente antecedente al ricorso giudiziale, in realtà formalizzato appena il giorno dopo la trasmissione del ricorso amministrativo. Nel resto vanno poste a carico del soccombente . CP_3
Liquidazione come da dispositivo.
Le spese consulenziali, liquidate come da separato decreto, restano definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, definitivamente pronunciando sulla pretesa azionata da nei confronti dell' così Parte_1 CP_1 provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda attorea, accertato che dalla denunciata malattia -respiratoria- professionale asbesto/correlata è derivato al ricorrente un danno biologico che resta fissato nella misura del 25% a decorrere dal 24 maggio 2023, condanna l' resistente CP_3
a rimodellare, da tale data, le complessive provvidenze economiche già riconosciute all'istante e a liquidare per il futuro le relative prestazioni complessive in armonia con la precisata maggiore percentuale inabilitante;
2) condanna altresì l' a corrispondere al ricorrente il differenziale CP_1
5 maturato da giugno 2023 fino all'aggiornamento della percentuale inabilitante, oltre gli interessi legali sul maggiore importo, con la stessa decorrenza;
3) condanna l'ente assicuratore alle spese di lite che, già compensate nella misura del 25%, si liquidano, con attribuzione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, in euro 1.550,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di CP_1 consulenza tecnica, liquidate come da separato decreto.
TORRE ANNUNZIATA, 31/01/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
6