Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 13/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 751/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
13.01.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 751/2022 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Falerna alla Via Zara Parte_1 C.F._1
n. 6 presso lo studio dell'Avv. Giselda Mercurio, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opponente contro
, rappresentato e difeso, Controparte_1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Giacinto Greco e Maria Teresa Pugliano, in virtù di procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di CP_1
Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5
Opposto nonché contro
(P.IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Amantea (CS) alla Via Dogana n. 258/B presso lo studio dell'Avv. Teresa Pirillo, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opposta
avente ad oggetto: opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03020229001545069000, relativamente agli avvisi di addebito n. 33020120002570070000, n. 33020130001877914000, n.
33020140000562347000 e n. 33020140003278048000
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 5.07.2022 proponeva opposizione avverso l'intimazione di Parte_1 pagamento n. 03020229001545069000, notificata, a mezzo di posta elettronica certificata, il
19.05.2022, relativamente agli avvisi di addebito n. 33020120002570070000, n.
33020130001877914000, n. 33020140000562347000 e n. 33020140003278048000, aventi ad
2012, 2013 e 2014, deducendo: a) l'omessa notifica degli avvisi di addebito;
b) la decadenza ex art. 25 del D. Lgs. n. 46/1999; c) l'intervenuta prescrizione quinquennale maturata tra la data di presunta notifica degli avvisi di addebito e quella di notifica dell'intimazione opposta.
2. In data 16.12.2022 si costituiva in giudizio l' eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità CP_1 dell'opposizione in quanto tardiva per inosservanza del termine di cui all'art. 24 del D. Lgs. n.
46/1999, nonché per violazione del termine di cui all'art. 617 c.p.c.; nel merito, eccepiva la rituale notifica degli avvisi di addebito sottesi all'atto impugnato.
3. Con memoria difensiva del 17.01.2023 si costituiva in giudizio l' eccependo, in via CP_3 preliminare, l'inammissibilità della domanda proposta per inosservanza del termine di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999, nonché la rituale notifica degli avvisi di addebito sottesi all'atto impugnato;
nel merito, deduceva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione dei crediti contributivi, posto che, medio tempore, erano stati notificati alcuni atti interruttivi della prescrizione, ovvero: a) il preavviso di fermo n. 03080201500008936000, notificato il 28.09.2015, avente ad oggetto l'avviso di addebito n. 33020140003278048000; b) l'intimazione di pagamento n. 03020199000710047000, notificata il
12.03.2019, portante gli avvisi di addebito n. 33020140000562347000 e n. 33020140003278048000;
c) il preavviso di fermo amministrativo n. 03080201900002726000, notificato il 10.07.2019, avente ad oggetto l'avviso di addebito n. 33020140000562347000; d) l'intimazione di pagamento n.
03020209000983164000, notificata il 10.02.2020, portante gli avvisi di addebito n.
33020140000562347000 e n. 33020140003278048000.
4. All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
5. In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità della costituzione in giudizio dell' in conseguenza del difetto di legittimazione processuale del difensore costituito, avvocato CP_3 del libero foro, per invalidità della procura speciale ad litem.
Ed invero, da un'attenta e completa lettura del precedente giurisprudenziale richiamato da parte ricorrente (cfr. ordinanza della Corte di Cassazione Sezione Tributaria n. 10320 del 16.04.2024) si evince che il principio di diritto in esso enunciato si riferisce al patrocinio di nel giudizio di CP_3 legittimità.
Nel citare la pronuncia resa a Sezioni Unite n. 30008/2019, la Suprema Corte ha affermato che “il nuovo assetto normativo ha prescritto, per il patrocinio di nel giudizio di legittimità, un CP_3 rapporto di regola ad eccezione tra la difesa pubblica dell'Avvocatura dello Stato e la difesa svolta da avvocati del libero foro”, come peraltro confermato anche dal “Regolamento di amministrazione dell' deliberato il 26.03.2018 ed approvato dal il CP_3 Controparte_4
19.05.2018, [che] qualifica, al suo art. 4 e sul presupposto della soggezione dell'ente al controllo della Corte dei conti, l'avvalimento di avvocati del libero foro come ipotesi residuale, rispetto al patrocinio pubblico e quando questo non sia assunto dall'Avvocatura erariale in conformità ad apposita convenzione.”. La doglianza sollevata dall'opponente non si attaglia, dunque, al caso di specie (cfr. nel medesimo senso l'ordinanza Cass. Sez. 3 n. 1806 del 17.01.2024, citata dalla ricorrente all'odierna udienza).
6. Ritenuta, quindi, la regolarità della costituzione dell' con il patrocinio di un avvocato del CP_3 libero foro, come da procura allegata, è opportuno richiamare i principi giurisprudenziali espressi in materia di impugnazione di atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, enunciati dalla
Suprema Corte di Cassazione, Sez. VI, con la sentenza n. 18256 del 02.09.2020, a mente della quale:
“[…]13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D. Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal
D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D. Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr.
Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata)
o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617
c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);
14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016);
16. ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n. 29294 del 2019;
n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016);
17. premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che “laddove l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del
2019);
18. sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come
“la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito);
19. a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza);
20. questa Corte con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: “Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del 29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata”;
21. le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr.
Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019);
22. quanto agli oneri di allegazione, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che “In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione”
(cfr. anche Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019)».
7. Nella fattispecie in esame, l'opponente ha proposto cumulativamente: a) un'opposizione recuperatoria ex art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999, dolendosi, quanto all'avviso di addebito n.
33020140000562347000, dell'intervenuta decadenza ex art. 25 del D. Lgs. n. 46/1999; b) un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., sostenendo che tra la data di presunta notifica degli avvisi di addebito n. 33020120002570070000, n. 33020130001877914000 e n.
33020140003278048000 e quella dell'intimazione di pagamento opposta sarebbero decorsi più di cinque anni senza che il concessionario della riscossione abbia posto in essere, medio tempore, ulteriori atti interruttivi.
8. Quanto all'opposizione sub a), l'art. 24, comma 5 del D. Lgs. 46/1999 dispone testualmente che:
“contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
All'uopo deve richiamarsi la pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la sentenza n.
23397 del 17/11/2016 che statuisce: “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi
9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, fermo restando che la ricorrente avrebbe dovuto e potuto proporre l'opposizione ex art. 24, comma 5 del D. Lgs. n. 46/1999 avverso l'avviso di addebito n. 33020140000562347000 (regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 11.01.2018), risulta inammissibile anche la presente opposizione proposta in funzione recuperatoria in quanto il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato il 5.07.2022 e, quindi, oltre il termine perentorio di quaranta giorni decorrente dalla notifica dell'intimazione di pagamento (19.05.2022).
In ogni caso, la doglianza sollevata ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 46/1999 è infondata, posto che l'avviso di addebito in oggetto, riferito ai contributi IVS fissi/percentuale sul minimale e relative somme aggiuntive e sanzioni per l'anno 2013, è stato formato il 9.05.2014, non rilevando, ai fini che qui interessano, la data di notifica del titolo.
9. Per quel che attiene, invece, all'eccezione di prescrizione, sollevata con riferimento agli avvisi di addebito n. 33020120002570070000, n. 33020130001877914000, n. 33020140003278048000, dalla documentazione allegata dall' emerge che in data antecedente alla Controparte_2 notifica dell'intimazione di pagamento opposta sono stati compiuti i seguenti atti interruttivi:
1) il preavviso di fermo amministrativo n. 03080201500008936000 notificato in data 28.09.2015 a mani del marito della ricorrente, riferito all'avviso di addebito n. 33020140003278048000 (notificato il 19.02.2015);
2) l'intimazione di pagamento n. 03020199000710047000 notificata a mezzo p.e.c. il 12.03.2019, riferita agli avvisi di addebito n. 33020140000562347000 (notificato l'11.01.2018) ed all'avviso di addebito n. 33020140003278048000 (notificato il 19.02.2015);
3) il preavviso di fermo amministrativo n. 03080201900002726000 (notificato a mezzo p.e.c. il
10.07.2019), riferito all'avviso di addebito n. 33020140000562347000 (notificato l'11.01.2018);
4) l'intimazione di pagamento n. 03020209000983164000 (notificata a mezzo p.e.c. il 10.02.2020), riferita agli avvisi di addebito n. 33020140000562347000 (notificato l'11.01.2018) ed all'avviso di addebito n. 33020140003278048000 (notificato il 19.02.2015). Nelle note di trattazione scritta del 26.01.2023 la ricorrente ha eccepito l'inesistenza della notifica dei suddetti atti interruttivi in quanto proveniente da un indirizzo di posta elettronica certificata
( t) non risultante dai pubblici registri. Email_1
Ebbene, in termini generali corre l'obbligo di evidenziare che il vizio di inesistenza della notificazione
è configurabile nelle ipotesi di: a) totale mancanza materiale dell'atto; b) quando venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità (Cass., S.U., 20 luglio 2016, n. 1491).
Ipotesi non assolutamente configurabili nella fattispecie in esame, posto che: a) l'atto impugnato è stato materialmente trasmesso dall'ente della riscossione;
b) la notificazione è avvenuta in conformità alle prescrizioni previste in materia di notificazione di atti giudiziari.
In punto di diritto deve richiamarsi la recente pronuncia della Corte di Cassazione che, con ordinanza n. 982 del 16.01.2023, ha statuito, in una fattispecie analoga a quella oggetto della presente controversia, sulla validità della notifica effettuata dall'ente riscossione da un indirizzo PEC CP_1 non censito nei pubblici registri.
La Suprema Corte ha motivato la suddetta decisione argomentando che, qualora il contribuente deduca il vizio di notifica, grava sul contribuente medesimo provare la relativa doglianza ed evidenziare i pregiudizi sostanziali al diritto di difesa dipesi da una tale notificazione, in quanto “una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost.” (cfr. Cass., Sez. VI, 25 ottobre 2021, n.
29879; Cass., Sez. VI, 16 gennaio 2023, n. 982).
L'organo nomofilattico ha poi precisato, in relazione alla notificazione effettuata a mezzo posta elettronica certificata, che la “notifica […], utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito “Internet”, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui alla L. n. 53 del 1994, art.
3-bis, comma 1, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati […] e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui
è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” (Cfr. Cass.
SS. UU. n. 15979 del 2022).
Inoltre, laddove sussista il vizio di nullità della notificazione, la proposizione di tempestiva impugnazione avverso l'atto impositivo o di riscossione produce un effetto sanante dell'asserito vizio, ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (Cass. Civ. 27 maggio 2021 n. 14748).
Ed ancora, deve essere richiamato il recente orientamento espresso dai Giudici di Legittimità, a mente della quale: “in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-PEC non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro.” (Cass. Civ. V., 2
Luglio 2023, n. 18684)
Rapportando i principi esposti al caso in esame, si rileva che parte opponente, pur eccependo vizi concernenti la notificazione degli atti interruttivi, non ha fornito prova di una effettiva lesione del proprio diritto di difesa o di altro pregiudizio per la decisione di merito.
Anche volendo accedere alla versione della contribuente, quest'ultima non ha indicato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell' per come presente nei CP_3 E pubblici registri ), ma da uno diverso Email_2
( t), rispetto al quale è evidente, ictu oculi, la Email_1 provenienza dall'ente di riscossione.
Ne consegue, dunque, che la notifica a mezzo posta elettronica certificata effettuata dall' deve CP_3 considerarsi validamente eseguita, non essendo state integrate le ipotesi né di inesistenza né di nullità della notificazione stessa.
L'eccezione di prescrizione è, dunque, infondata rispetto ai crediti portati dall'avviso di addebito n.
n. 33020140003278048000.
10. Viceversa, alcun atto interruttivo della prescrizione è stato posto in essere relativamente ai crediti portati dagli avvisi di addebito n. 33020120002570070000 e n. 33020130001877914000, notificati il
25.01.2013 ed il 9.01.2014.
Tuttavia, dagli estratti di ruolo aggiornati al 20.12.2024, depositati in data 10.01.2025 dall'agente della riscossione, si evince che il totale dovuto in relazione agli suddetti avvisi di addebito è pari a zero in quanto le partite debitorie sono state oggetto di annullamento automatico ex L. n. 197/2022
(cfr. anche la nota di risposta del 20.12.2024, allegata dall' in pari data, con la quale l' CP_1 [...]
ha comunicato che “le cartelle de quo (rectius, gli avvisi di addebito) sono Controparte_2 state oggetto di provvedimento di sospensione con decorrenza 01/01/2023 a seguito dell'Annullamento LB 2023” e che “le stesse cartelle, successivamente e in virtù di quanto disposto dalla medesima legge, sono state stralciate, per cui alla data odierna risultano interamente azzerate e prive di alcun debito residuo.”).
Ne consegue la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
11. Le spese del giudizio si compensano tra le parti, trattandosi di controversia definita, in parte, “ope legis” (cfr. Cass. Sez. 3, ordinanza n. 2828 del 30.01.2024) e tenuto conto della restante parziale infondatezza dei motivi di opposizione.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso relativamente agli avvisi di addebito n. 33020140000562347000 e n.
33020140003278048000; - dichiara cessata la materia del contendere per annullamento automatico delle partite debitorie sottese agli avvisi di addebito n. 33020120002570070000 e n. 33020130001877914000;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Lamezia Terme, 13.01.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino