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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 17/06/2025, n. 1179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1179 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
in composizione monocratica in persona del dott. Filippo Palumbo, provvedendo ai sensi degli artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149,
c.d. "Riforma Cartabia") all'esito del deposito di note scritte in so- stituzione dell'udienza;
letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissa- zione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consul- tazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udienza, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui integralmente richiamate;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della rituale notifi- ca del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla controparte, la quale non risulta essersi costituita in giudizio;
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato dopo la data del 28.02.2023, sic- ché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs.
149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito appli- cabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss.
c.p.c.;
ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi
Pag. 1 di 13 dei citati artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come ri- sultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma
Cartabia"), atteso che parte convenuta/resistente, nonostante la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udien- za, non si è costituita in giudizio e parte attrice/ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressamente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclusioni;
pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 2581 / 2023 promosso da:
1. nato a [...]/SP (Brasile - Controparte_1
EE) il 23.05.1949;
2. nata a [...]- Controparte_2 té/SP (Brasile - EE) il 11.02.1951;
3. nato a [...]- Controparte_3 lo/SP (Brasile - EE) il 07.05.1978;
4. , nata a [...]/SP (Bra- Controparte_4 sile - EE) il 19.05.1969;
5. , nata a [...]/SP (Bra- Controparte_5 sile - EE) il 04.03.2002;
6. , nato a [...]/SP (Brasile - Parte_1
EE) il 05.12.2004; tutti rappresentati e difesi, giuste procure in atti dall'Avv. Davide
Poberejskii, del Foro di Milano con studio in Milano, via Borromei
2, e l'Avvocato Stabilito Geraldo Santamaria Neto, del Foro di Mi- lano, che agisce d'intesa ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 96/2001 con l'Avv. Davide Poberejskii, come dichiarato in ricorso;
- parti ricorrenti - contro
, in persona del Ministro p.t.; Controparte_6
- parte resistente non costituita -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
Pag. 2 di 13 FATTO E DIRITTO
1. – I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il
[...]
al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza CP_6 italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea retta ed ininterrotta di < , nata il Persona_1
02.03.1923 nel Comune di SAPRI (SA) (doc. 3)>>.
In particolare, gli odierni ricorrenti hanno dedotto in fatto quanto segue: <
7. I ricorrenti sono infatti tutti discendenti in linea retta della
(A) , nata il [...] nel Comune di SAPRI (SA) Persona_1
(doc. 3), coniugatosi poi con il sig. (doc. 4) in Brasile Controparte_7 in data 06.05.1943, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana, si naturalizzava cittadina brasiliana in data 27.03.1958 (doc. 5), ossia do- po la nascita dei suoi figli - sig.ra (B) nata il Persona_2
01.11.1944 ed il richiedente il SI. (C) nato il Controparte_1
23.05.1949, alle quali quindi aveva già trasmesso iure sanguinis la cit- tadinanza italiana al momento della nascita (doc. 17 - Circolare min. esteri K.28.1 8 aprile 1991 e K 31.9 del 27 maggio 1991), non ponendosi quivi, visto l'anno di nascita, alcuna problematica di annessione del re- lativo Comune di nascita al Regno d'Italia.
8. Dal matrimonio della
SI.ra (A) con il sig. nascevano Persona_1 Controparte_7 la sig.ra (B) in data 01.11.1944 in San Pao- Persona_2 lo/SP, Brasile (EE) – (doc. 6) ed il richiedente il SI. CP_1
C) in data 23.05.1949 in San Paulo/SP (doc. 8).
9. La sig.ra
[...]
(B) si è poi sposata con il SI. Persona_2 Pt_2 CP_8 sta in San Paolo/SP (Brasile – EE) in data 30.10.1964 (doc. 7) e dal ma- trimonio nasceva la richiedente: SI.ra (F) Controparte_4 in data 19.05.1969 in San Paolo/SP, Brasile (EE) – (doc. 11). 10. La
SI.ra ) si è poi sposata con il sig. Controparte_4 [...]
Paolo/SP (Brasile – EE) in data 23.06.1999 – doc. Controparte_9
12 - e dal matrimonio nascevano gli odierni richiedenti: SI.ra
(G), nata a [...]/SP (Brasile - EE) Controparte_5 in data 04.03.2002 (doc. 15), SI. (H), nato a [...]
San Paulo/SP (Brasile - EE) in data 05.12.2004 (doc. 16), 11. Il SI.
C) si è poi sposato con la SI.ra Controparte_1 [...]
(D) in San Paolo/SP (Brasile – EE) in data Controparte_2
02.07.1975 (doc. 9) – NB. Matrimonio avvenuto prima del 27 aprile
1983. La SI.ra (D) è nata a [...]
Taubaté/SP (Brasile - EE) il 11.02.1951 (doc. 10). Dal matrimonio del
Pag. 3 di 13 sig. (C) con la sig.ra Controparte_1 Controparte_2
(D) nasceva il richiedente il SI.
[...] Controparte_3
(E), nato a [...]/SP (Brasile - EE) il 07.05.1978 (doc.
[...]
13) e la SI.ra nata a [...]/SP Parte_3
(Brasile -EE) il 13.01.1981, cittadina italiana per discendenza da SI.ra
(A) - in data 11.07.2007 – Comune di Milano (MI) Persona_1
- (doc. 14)>>.
Il , nonostante la regolare notifica Controparte_6 all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, non si è costi- tuito nel presente procedimento e, pertanto, se ne dichiara la con- tumacia.
2. – Preliminarmente, in ordine alla competenza del Tribunale adito, si osserva che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il se- guente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37, ha previsto che la disposizione di cui so- pra venisse applicata a partire dal centottantesimo giorno dall'en- trata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la com- petenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il
Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva inoltre che l'art. 1 del de- creto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le "Sezioni specializza- te in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea" presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la leg- ge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinan- za italiana".
Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie i ricorrenti risiedono all'estero e che i loro avi cittadini italiani risultano nati nel territorio di un Comune che rientra nella competenza del Di- stretto della Corte di Appello di Potenza, il Foro competente è in- derogabilmente il Tribunale Civile di Potenza-Sezione specializza-
Pag. 4 di 13 ta in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.
3. – In merito all'interesse ad agire dei ricorrenti, va poi osservato come questo venga definito dall'art. 100 c.p.c., quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdizionale;
tale interesse deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esistente quantomeno al momento della decisione. Secondo l'opinione tradizionale, questo sorge quando vi è uno stato di obiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a porvi rimedio. Tale inte- resse consiste dunque, nella necessità di ottenere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale, a semplice e sola affermazio- ne da parte del soggetto della lesione di un proprio diritto. Nel ca- so di specie, il bisogno di tutela giurisdizionale discende dalla ne- cessità – nella prospettazione dei ricorrenti – dell'accertamento di un diritto soggettivo (la cittadinanza italiana), altrimenti non ot- tenibile attraverso una domanda amministrativa stante l'esistenza, nella linea di discendenza dei ricorrenti, di passaggi generazionali per linea femminile avvenuti in epoca precostitu- zionale, circostanza che, com'è noto, impedisce il riconoscimento per via amministrativa del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis. Sussiste pertanto, l'interesse ad agire dei ricorren- ti.
4. – Nel merito, tuttavia, il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.
Al riguardo, deve anzitutto osservarsi che, dal tenore del ricorso e da quanto evincibile dai documenti depositati agli atti, l'avo citta- dino italiano da cui i ricorrenti fanno derivare la loro discendenza risulta essere unicamente la SI.ra nata il Persona_1
02.03.1923 nel Comune di SAPRI (SA) (doc. 3), mentre nulla risul- ta dedotto e prodotto in ordine al di lei marito, SI. Parte_4
di cui emergono dagli atti solo le seguenti informazioni: na-
[...] to il 15.12.1919 in Brasile, nella capitale dello Stato di San Paolo, impiegato pubblico, figlio di e Persona_3 Persona_4
(cfr. doc. 4, certificato di matrimonio tra
[...] Persona_1
e , sicché se ne inferisce senza dubbio la cittadi- Controparte_7 nanza brasiliana iure soli.
Ciò posto, assume rilievo assolutamente dirimente nel caso di spe-
Pag. 5 di 13 cie la circostanza, allegata e documentata dagli stessi ricorrenti, che l'ava si naturalizzò volontariamente cittadina Persona_1 brasiliana in data 27.03.1958 (cfr. doc. 5 allegato al ricorso). Ed invero, la predetta naturalizzazione comportò non solo la perdita della cittadinanza italiana da parte dell'ava (ai Persona_1 sensi dell'allora vigente art. 8 legge 555/1912), ma anche l'operatività del comma secondo dell'allora vigente art. 12 legge n.
555/1912 , secondo cui <I figli minori non emancipati di chi per- de la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale,
e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9>>; in particolare i predetti art. 3 e 9 prevedevano la possibilità di riacquisire la cit- tadinanza italiana per la persona che, alternativamente: 1) presta servizio militare nel Regno o accetta un impiego nello Stato;
2) compiuto il 21° anno risiede nel Regno e dichiara entro il 22° anno di eleggere la cittadinanza italiana [età abbassate, rispettivamen- te, al 18° anno e al 19° anno, a far data dal 10.03.1975]; 3) risiede nel Regno da almeno dieci anni e non dichiara nel termine di cui al n. 2 di voler conservare la cittadinanza straniera;
4) dichiari di rinunziare alla cittadinanza dello Stato a cui appartiene o provi di avere rinunziato all'impiego o al servizio militare all'estero eserci- tati nonostante divieto del Governo italiano, ed in entrambi i casi abbia stabilito o stabilisca entro l'anno dalla rinuncia la propria residenza nel Regno;
5) risiede per due anni nel Regno se la perdi- ta della cittadinanza era derivata da acquisto di cittadinanza straniera [tuttavia, per tali ultimi due casi l'art. 9 legge 555/1912 disponeva l'inefficace del riacquisto della cittadinanza ove il Go- verno avesse esercitato la facoltà di inibirlo, per ragioni gravi e su conforme parere del Consiglio di Stato, entro il termine di tre mesi dal compimento delle condizioni stabilite se l'ultima cittadinanza straniera sia di uno Stato europeo, ed altrimenti entro il termine di sei mesi]; 6) ha abbandonata da oltre due anni la residenza nel- lo Stato a cui apparteneva, per trasferirla in altro Stato estero di cui non assuma la cittadinanza, senz'obbligo di stabilire la resi- denza nel Regno, essendo tuttavia, per tale caso, necessaria la preventiva permissione del riacquisto da parte del Governo.
Da quanto precede, deriva che, se è vero che Persona_2
Pag. 6 di 13 (nata il [...]) e (nato il [...]), alla Controparte_1 nascita poterono acquisire la cittadinanza italiana iure sanguinis dalla madre [atteso che, come è noto, Cass. SS.UU. Persona_1
4466/2009 ha statuito l'estensione agli eventi occorsi in epoca precosti- tuzionale degli effetti delle declaratorie di illegittimità costituzionale di cui alle sentenze della Corte costituzionale nn. 87/1975 (illegittimità co- stituzionale della perdita della cittadinanza da parte della donna indi- pendentemente dalla sua volontà]) e 30/1983 (illegittimità costituzionale della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis solo per via paterna e non anche per via materna)], è anche vero che, quando, in data 27.03.1958, la stessa si naturalizzò cittadina Persona_1 brasiliana e perse la cittadinanza italiana [in virtù dell'allora vigen- te art. 8 legge 555/1912], allo stesso modo persero la cittadinanza italiana anche i figli e ri- Persona_2 Controparte_1 sultando questi all'epoca minori non emancipati [nati, rispettiva- mente, il 01.11.1944 e il 23.05.1949, al momento della perdita della cit- tadinanza italiana da parte della madre, avevano compiuto, l'una, il 13° anno di età e, l'altro, l'8° anno di età] e con residenza comune al geni- tore, in virtù del su riportato art. 12, comma secondo, legge
555/1912, allora vigente e ratione temporis applicabile al caso di specie.
4.1. – Sul punto, va osservato che la Suprema Corte di cassazione
[cfr. Cass., Sez. I civile, ordinanza n. 454/2024, richiamata anche dalla successiva sentenza n. 3564/2024, che ha esaminato proprio un caso in cui venivano in rilievo, come quello odierno, le norme della legge n. 555/1912] ha di recente esaminato il rapporto inter- corrente tra l'art. 7 della legge 555/1912 e l'art. 12, comma secon- do, della medesima legge e ha chiarito che <mentre l'art. 7 conside- ra la condizione del cittadino italiano (iure sanguinis) che nasce e risiede in un altro Stato dal quale viene ritenuto cittadino (iure soli), disponen- do che egli conserva la cittadinanza italiana se non vi rinuncia una volta divenuto maggiorenne, l'art. 12 della stessa legge regola una fattispecie connotata da un quid pluris, e cioè che il minore sia figlio di persona che perde (volontariamente) la cittadinanza italiana, e dispone che ”i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria po- testà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato stranie- ro”. La norma prevede quindi una regola speciale per il minorenne non
Pag. 7 di 13 emancipato, figlio di chi perde la cittadinanza, in quanto sussistano due condizioni: 1) che abbia la stessa residenza del genitore esercente la pote- stà, e in tal senso la norma è coerente con l'art. 11 cod. civ. del 1865; 2) che acquisti la cittadinanza dello Stato straniero;
e ricorre certamente questa condizione quando il soggetto già possieda la cittadinanza dello
Stato straniero perché la norma è finalizzata (anche) a non creare degli apolidi, e sotto questo profilo se ne apprezza la modernità, posto che an- ticipa le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sulla ridu- zione dei casi di apolidia, adottata a New York il 30 agosto 1961. Perdu- ta la cittadinanza italiana, il soggetto diviene “straniero” rispetto allo
Stato italiano, non essendolo stato prima, perché nessuno (neppure il bi- polide) può essere considerato “straniero” dallo Stato italiano finché con- serva la cittadinanza italiana, anzi l'art. 7 cit. è preordinato ad afferma- re esattamente la regola opposta, quella per cui l'avere acquistato la cit- tadinanza straniera per nascita non impedisce allo Stato italiano di con- siderare il soggetto come suo cittadino. Né può attribuirsi rilievo diri- mente alla circostanza che la legislazione degli Stati Uniti, applicava – e applica tutt'ora - il criterio dello ius soli, per cui era possibile che, ancor prima che il genitore perdesse la cittadinanza italiana acquistando quel- la statunitense, il figlio minore fosse già in possesso della cittadinanza straniera e che ciò fosse sufficiente a far considerare il nato “straniero” per l'ordinamento italiano;
ciò in quanto spettava e spetta a ciascuno
Stato determinare le condizioni che una persona deve soddisfare per es- sere considerata investita della sua cittadinanza e la perdita della citta- dinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secon- do le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da de- cisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero (Cass. sez. un. nn.
25317/2022 e 25318/2022, cit.)>>. Tale ultima precisazione risulta perfettamente applicabile anche al caso di specie, atteso che
[...]
e essendo nati su suolo brasilia- Persona_2 Controparte_1 no, avevano acquisito proprio la relativa cittadinanza iure soli, circostanza che, alla luce di quanto appena chiarito, risulta del tutto irrilevante ai fini dell'operatività del meccanismo di perdita della cittadinza ai sensi dell'art. 12, comma secondo, legge
555/1912 e di cui si è detto supra nel precedente paragrafo.
Inoltre, la stessa giurisprudenza di legittimità ha posto in eviden- za come, a fronte della previsione della perdita della cittadinanza da parte del figlio minore non emancipato, in conseguenza della
Pag. 8 di 13 naturalizzazione straniera del genitore, <tanto il codice civile del
1865 (artt. 11 e 6) quanto la successiva legge n. 555/1912 (art 12,
3 e 9) si pongono il problema di questo effetto trascinante sulla po- sizione di chi al momento della perdita della cittadinanza del ge- nitore non aveva capacità di agire ed era soggetto alla patria pote- stà, e prevedono un meccanismo per rispettare il diritto di autode- terminazione, consentendo al figlio di cittadino italiano che avesse così perduto la cittadinanza, di recuperarla una volta divenuto maggiorenne, a determinate condizioni (…)>> [cfr. le già citate
Cass., Sez. I civile, ordinanza n. 454/2024 e sentenza n.
3564/2024].
4.2. – Orbene, nel caso di specie, così come in quello al vaglio della
Suprema Corte, deve ritenersi che la linea di trasmissione della cittadinanza italiana si sia interrotta dal momento che, come det- to supra al paragrafo 4., con la naturalizzazione brasiliana di Fi- lomena Basile in data 27.03.1958, persero la cittadinanza italiana anche i figli e – i cui discen- Persona_2 Controparte_1 denti agiscono nel presente giudizio –, condizione, quest'ultima, divenuta poi definitiva. Ciò in quanto non risulta né è stato dedot- to che e/o abbiano mai posto Persona_2 Controparte_1 in essere una delle condizioni per il riacquisto della cittadinanza italiana, di cui all'art. 3 e all'art. 9 della legge n. 555/1912, cosic- ché, al momento della nascita dei rispettivi discendenti, non poté operare alcuna trasmissione a questi ultimi della cittadinanza ita- liana iure sangunis, né, di conseguenza, all'ulteriore discendenza degli stessi. Ne consegue, inoltre, che non si è potuta verificare neanche la communicatio iure matrimonii della cittadinanza ita- liana con le nozze, in data 02.07.1975, tra e Controparte_1 [...] Par (passata a chiamarsi, dopo il matrimonio, Parte_5
. Parte_6
A giudizio di questo Tribunale, poi, è appena il caso di osservare come nessun valore dirimente possa essere ascritto alla circostan- za che, nel caso di specie, a perdere la cittadinanza italiana per naturalizzazione sia stata la madre e non il padre del minore non emancipato. Ed invero, una volta ammessa (a seguito di Corte cost. sentt. nn. 87/1975 e 30/1983 e Cass. SS.UU. n. 4466/2009) la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis anche da parte della sola madre cittadina ai figli nati prima del 1948 – con
Pag. 9 di 13 la conseguente equiparazione del fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano, indipendentemente dal sesso del genitore, dun- que, sia esso il padre o la madre – insopprimibili esigenze di coe- renza sistematica e di interpretazione costituzionalmente orienta- ta impongono di ritenere che anche le allora previste fattispecie ablative dello status civitatis dei figli minori non emancipati (nel caso che ci occupa, la perdita della cittadinanza italiana da parte del genitore), debbano operare tanto nel caso in cui a porre in es- sere gli elementi costitutivi della fattispecie ablativa sia stato il padre quanto nel caso in cui a farlo sia stata (come nella specie) la madre.
4.3. – Va infine osservato che l'esito di cui si è appena detto e la correlata applicazione delle norme ratione temporis rilevanti, a cui si è fatto riferimento nei paragrafi precedenti, non è stato ritenuto in contrasto né con il diritto unionale né con i principi di autode- terminazione e volontarietà in materia di status civitatis.
4.3.1. – Al riguardo, infatti, sotto il primo profilo, la Suprema Cor- te – sollecitata a valutare la compatibilità con il diritto UE degli effetti prodotti dalla norma di cui all'art. 11, secondo comma, del codice civile del 1865 e di cui all'art. 12, secondo comma, della leg- ge n. 555/1912 e l'eventuale rinvio pregiudiziale alla Corte di Giu- stizia ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione – ha evidenziato che il compendio normativo sottopo- sto al suo esame <anche a volerlo leggere alla luce degli odierni principi di diritto unionali e dei vigenti trattati internazionali, non è manifestamente sproporzionato rispetto agli scopi che si pro- pone(va) e cioè di salvaguardare l'unità familiare, anche sotto il profilo della cittadinanza, nel regime normativo della filiazione ratione temporis vigente (…). Non vi è di conseguenza la necessità di alcun rinvio pregiudiziale, posto che in primo luogo non si indi- vidua una norma attualmente vigente che sarebbe in contrasto con il diritto unionale, e in ogni caso non sussiste obbligo di rinvio ex art. 267 TFUE qualora una giurisprudenza consolidata della Cor- te UE risolva il punto di diritto di cui trattasi, quale che sia la na- tura dei procedimenti che hanno dato luogo a tale giurisprudenza, pure in mancanza di una stretta identità delle questioni controver- se (Corte di Giustizia UE,6 ottobre 1982, Cilfit e a., 283/81; Cass. sez. un. n. 20701 del 10/09/2013). Come sopra si è detto, la giuri-
Pag. 10 di 13 sprudenza europea ritiene legittimo che uno Stato membro voglia tutelare l'unità della cittadinanza all'interno di una stessa fami- glia, purché nel rispetto dei limiti di proporzionalità e purché sia escluso il rischio di apolidia (v. CGUE 12/03/2019, Tjebbes, cit.)>> (Cass., Sez. I civile, ordinanza n. 454/2024).
4.3.2. – Sotto il secondo profilo, poi, con l'ordinanza appena citata, la Cassazione ha osservato, inoltre, che <non è pretermessa – né nel codice del 1865, né nella legislazione del 1912 – la valutazione dell'interesse di chi, non avendo alcun potere decisorio durante la minore età e subendo le decisioni paterne cui era per legge soggetto, avesse voluto ristabilire il legame con lo Stato di origine una volta diventato maggiorenne, riacquistando la cittadinanza nei modi previsti dalla legge. In termini si è espressa anche l'ordinanza n.
17161/2023 di questa Corte, segnatamente nella parte in cui, va- gliando l'effetto della perdita della cittadinanza da parte del padre sullo status civitatis del figlio minorenne, ha osservato che non ri- leva “l'esistenza di una valida consapevolezza in capo ai minori di voler rinunciare alla pregressa cittadinanza, potendo i predetti minori riacquistare la cittadinanza italiana mediante dichiara- zione di volerla scegliere al compimento della maggiore età, a con- dizione di risiedere nel Regno, ai sensi degli artt. 3 e 9 del stessa legge”. (…). Non può dirsi quindi che, a oggi, si producano effetti gravemente lesivi dei diritti del ricorrente, posto che la trasmissio- ne della cittadinanza iure sanguinis non si verifica se, tanto nella vigenza del codice civile del 1865 che della legge n. 555/1912, l'avo cittadino italiano abbia perduto, per iniziativa personale, la citta- dinanza e il figlio minore di questi, perduta la cittadinanza per ef- fetto della scelta paterna, non abbia esercitato il diritto di riacqui- starla, nei modi previsti dalla legge, una volta raggiunta la mag- giore età>>.
4.4. – Da ultimo, è qui appena il caso di osservare come l'esito del presente giudizio non possa trovare ostacolo nel principio afferma- to, in punto di onere della prova, dalle note sentenze c.d. gemelle a
Sezioni Unite nn. 25317 e 25318 del 2022, per cui <secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civi- le del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per atto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di
Pag. 11 di 13 cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrit- tibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, men- tre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva>>
Al riguardo, ritiene questo Tribunale di dover condividere quanto di recente precisato da Cass., Sez. I civ., sentenza n. 3564/2024, che – per una ipotesi del tutto analoga a quella di specie, anche sotto il profilo della mancata opposizione del resistente CP_6
– ha affermato che se, da un lato, è vero che, per il principio testé richiamato, è sufficiente che chi rivendica la cittadinanza italiana per discendenza dia prova di avere un avo cittadino italiano, dall'altro, <tuttavia l'onere della prova può ritenersi assolto sol- tanto quando gli elementi offerti dal soggetto onerato consentano una conclusione univoca: nel caso di specie sono gli stessi ricorren- ti ad inserire nel tema probatorio un elemento di insanabile con- trasto con la tesi da loro sostenuta, poiché il documento da loro of- ferto certifica (nei termini di cui si è detto) l'acquisto di una citta- dinanza straniera. In altre parole, i ricorrenti hanno offerto prova al tempo stesso del fatto (astrattamente) idoneo a fondare
l'acquisizione dello status ma anche del fatto estintivo, intervenuto prima della loro nascita (…) A fronte di questo quadro probatorio così composto, e valutato da entrambi i giudici di merito nei ter- mini di cui si è detto, ha poca importanza la mancata contestazio- ne da parte del Ministero, posto che lo status non è disponibile>>.
Orbene, anche nel caso di specie “sono gli stessi ricorrenti ad inse- rire nel tema probatorio un elemento di insanabile contrasto con la tesi da loro sostenuta”, laddove, come detto, risulta allegata e do- cumentata la circostanza che acquistò la cittadi- Persona_1 nanza brasiliana per naturalizzazione in data 27.03.1958, così pa- cificamente perdendo la cittadinanza italiana, in conseguenza dell'allora vigente art. 8 della legge n. 555/1912, dando luogo, quindi, anche all'operatività del più volte citato comma secondo dell'art. 12 della medesima legge, con le conseguenze e gli esiti, in fatto e in diritto, che sono stati esposti nei precedenti paragrafi da
4. a 4.2.
Pag. 12 di 13 4.5. – In definitiva, alla luce di tutto quanto precede, il ricorso proposto dagli odierni ricorrenti deve essere rigettato.
5. – Quanto, infine, alle spese di lite, nulla deve disporsi, attesa la mancata costituzione in giudizio del resi- Controparte_6 stente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pro- nunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- DICHIARA la contumacia del resistente;
Controparte_6
- RIGETTA il ricorso;
- NULLA per le spese di lite;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 16.06.2025
Il Giudice dott. Filippo Palumbo
Pag. 13 di 13
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
in composizione monocratica in persona del dott. Filippo Palumbo, provvedendo ai sensi degli artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149,
c.d. "Riforma Cartabia") all'esito del deposito di note scritte in so- stituzione dell'udienza;
letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissa- zione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consul- tazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udienza, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui integralmente richiamate;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della rituale notifi- ca del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla controparte, la quale non risulta essersi costituita in giudizio;
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato dopo la data del 28.02.2023, sic- ché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs.
149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito appli- cabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss.
c.p.c.;
ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi
Pag. 1 di 13 dei citati artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come ri- sultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma
Cartabia"), atteso che parte convenuta/resistente, nonostante la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udien- za, non si è costituita in giudizio e parte attrice/ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressamente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclusioni;
pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 2581 / 2023 promosso da:
1. nato a [...]/SP (Brasile - Controparte_1
EE) il 23.05.1949;
2. nata a [...]- Controparte_2 té/SP (Brasile - EE) il 11.02.1951;
3. nato a [...]- Controparte_3 lo/SP (Brasile - EE) il 07.05.1978;
4. , nata a [...]/SP (Bra- Controparte_4 sile - EE) il 19.05.1969;
5. , nata a [...]/SP (Bra- Controparte_5 sile - EE) il 04.03.2002;
6. , nato a [...]/SP (Brasile - Parte_1
EE) il 05.12.2004; tutti rappresentati e difesi, giuste procure in atti dall'Avv. Davide
Poberejskii, del Foro di Milano con studio in Milano, via Borromei
2, e l'Avvocato Stabilito Geraldo Santamaria Neto, del Foro di Mi- lano, che agisce d'intesa ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 96/2001 con l'Avv. Davide Poberejskii, come dichiarato in ricorso;
- parti ricorrenti - contro
, in persona del Ministro p.t.; Controparte_6
- parte resistente non costituita -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
Pag. 2 di 13 FATTO E DIRITTO
1. – I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il
[...]
al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza CP_6 italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea retta ed ininterrotta di < , nata il Persona_1
02.03.1923 nel Comune di SAPRI (SA) (doc. 3)>>.
In particolare, gli odierni ricorrenti hanno dedotto in fatto quanto segue: <
7. I ricorrenti sono infatti tutti discendenti in linea retta della
(A) , nata il [...] nel Comune di SAPRI (SA) Persona_1
(doc. 3), coniugatosi poi con il sig. (doc. 4) in Brasile Controparte_7 in data 06.05.1943, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana, si naturalizzava cittadina brasiliana in data 27.03.1958 (doc. 5), ossia do- po la nascita dei suoi figli - sig.ra (B) nata il Persona_2
01.11.1944 ed il richiedente il SI. (C) nato il Controparte_1
23.05.1949, alle quali quindi aveva già trasmesso iure sanguinis la cit- tadinanza italiana al momento della nascita (doc. 17 - Circolare min. esteri K.28.1 8 aprile 1991 e K 31.9 del 27 maggio 1991), non ponendosi quivi, visto l'anno di nascita, alcuna problematica di annessione del re- lativo Comune di nascita al Regno d'Italia.
8. Dal matrimonio della
SI.ra (A) con il sig. nascevano Persona_1 Controparte_7 la sig.ra (B) in data 01.11.1944 in San Pao- Persona_2 lo/SP, Brasile (EE) – (doc. 6) ed il richiedente il SI. CP_1
C) in data 23.05.1949 in San Paulo/SP (doc. 8).
9. La sig.ra
[...]
(B) si è poi sposata con il SI. Persona_2 Pt_2 CP_8 sta in San Paolo/SP (Brasile – EE) in data 30.10.1964 (doc. 7) e dal ma- trimonio nasceva la richiedente: SI.ra (F) Controparte_4 in data 19.05.1969 in San Paolo/SP, Brasile (EE) – (doc. 11). 10. La
SI.ra ) si è poi sposata con il sig. Controparte_4 [...]
Paolo/SP (Brasile – EE) in data 23.06.1999 – doc. Controparte_9
12 - e dal matrimonio nascevano gli odierni richiedenti: SI.ra
(G), nata a [...]/SP (Brasile - EE) Controparte_5 in data 04.03.2002 (doc. 15), SI. (H), nato a [...]
San Paulo/SP (Brasile - EE) in data 05.12.2004 (doc. 16), 11. Il SI.
C) si è poi sposato con la SI.ra Controparte_1 [...]
(D) in San Paolo/SP (Brasile – EE) in data Controparte_2
02.07.1975 (doc. 9) – NB. Matrimonio avvenuto prima del 27 aprile
1983. La SI.ra (D) è nata a [...]
Taubaté/SP (Brasile - EE) il 11.02.1951 (doc. 10). Dal matrimonio del
Pag. 3 di 13 sig. (C) con la sig.ra Controparte_1 Controparte_2
(D) nasceva il richiedente il SI.
[...] Controparte_3
(E), nato a [...]/SP (Brasile - EE) il 07.05.1978 (doc.
[...]
13) e la SI.ra nata a [...]/SP Parte_3
(Brasile -EE) il 13.01.1981, cittadina italiana per discendenza da SI.ra
(A) - in data 11.07.2007 – Comune di Milano (MI) Persona_1
- (doc. 14)>>.
Il , nonostante la regolare notifica Controparte_6 all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, non si è costi- tuito nel presente procedimento e, pertanto, se ne dichiara la con- tumacia.
2. – Preliminarmente, in ordine alla competenza del Tribunale adito, si osserva che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il se- guente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37, ha previsto che la disposizione di cui so- pra venisse applicata a partire dal centottantesimo giorno dall'en- trata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la com- petenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il
Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva inoltre che l'art. 1 del de- creto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le "Sezioni specializza- te in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea" presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la leg- ge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinan- za italiana".
Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie i ricorrenti risiedono all'estero e che i loro avi cittadini italiani risultano nati nel territorio di un Comune che rientra nella competenza del Di- stretto della Corte di Appello di Potenza, il Foro competente è in- derogabilmente il Tribunale Civile di Potenza-Sezione specializza-
Pag. 4 di 13 ta in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea.
3. – In merito all'interesse ad agire dei ricorrenti, va poi osservato come questo venga definito dall'art. 100 c.p.c., quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdizionale;
tale interesse deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esistente quantomeno al momento della decisione. Secondo l'opinione tradizionale, questo sorge quando vi è uno stato di obiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a porvi rimedio. Tale inte- resse consiste dunque, nella necessità di ottenere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale, a semplice e sola affermazio- ne da parte del soggetto della lesione di un proprio diritto. Nel ca- so di specie, il bisogno di tutela giurisdizionale discende dalla ne- cessità – nella prospettazione dei ricorrenti – dell'accertamento di un diritto soggettivo (la cittadinanza italiana), altrimenti non ot- tenibile attraverso una domanda amministrativa stante l'esistenza, nella linea di discendenza dei ricorrenti, di passaggi generazionali per linea femminile avvenuti in epoca precostitu- zionale, circostanza che, com'è noto, impedisce il riconoscimento per via amministrativa del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis. Sussiste pertanto, l'interesse ad agire dei ricorren- ti.
4. – Nel merito, tuttavia, il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.
Al riguardo, deve anzitutto osservarsi che, dal tenore del ricorso e da quanto evincibile dai documenti depositati agli atti, l'avo citta- dino italiano da cui i ricorrenti fanno derivare la loro discendenza risulta essere unicamente la SI.ra nata il Persona_1
02.03.1923 nel Comune di SAPRI (SA) (doc. 3), mentre nulla risul- ta dedotto e prodotto in ordine al di lei marito, SI. Parte_4
di cui emergono dagli atti solo le seguenti informazioni: na-
[...] to il 15.12.1919 in Brasile, nella capitale dello Stato di San Paolo, impiegato pubblico, figlio di e Persona_3 Persona_4
(cfr. doc. 4, certificato di matrimonio tra
[...] Persona_1
e , sicché se ne inferisce senza dubbio la cittadi- Controparte_7 nanza brasiliana iure soli.
Ciò posto, assume rilievo assolutamente dirimente nel caso di spe-
Pag. 5 di 13 cie la circostanza, allegata e documentata dagli stessi ricorrenti, che l'ava si naturalizzò volontariamente cittadina Persona_1 brasiliana in data 27.03.1958 (cfr. doc. 5 allegato al ricorso). Ed invero, la predetta naturalizzazione comportò non solo la perdita della cittadinanza italiana da parte dell'ava (ai Persona_1 sensi dell'allora vigente art. 8 legge 555/1912), ma anche l'operatività del comma secondo dell'allora vigente art. 12 legge n.
555/1912 , secondo cui <I figli minori non emancipati di chi per- de la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale,
e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9>>; in particolare i predetti art. 3 e 9 prevedevano la possibilità di riacquisire la cit- tadinanza italiana per la persona che, alternativamente: 1) presta servizio militare nel Regno o accetta un impiego nello Stato;
2) compiuto il 21° anno risiede nel Regno e dichiara entro il 22° anno di eleggere la cittadinanza italiana [età abbassate, rispettivamen- te, al 18° anno e al 19° anno, a far data dal 10.03.1975]; 3) risiede nel Regno da almeno dieci anni e non dichiara nel termine di cui al n. 2 di voler conservare la cittadinanza straniera;
4) dichiari di rinunziare alla cittadinanza dello Stato a cui appartiene o provi di avere rinunziato all'impiego o al servizio militare all'estero eserci- tati nonostante divieto del Governo italiano, ed in entrambi i casi abbia stabilito o stabilisca entro l'anno dalla rinuncia la propria residenza nel Regno;
5) risiede per due anni nel Regno se la perdi- ta della cittadinanza era derivata da acquisto di cittadinanza straniera [tuttavia, per tali ultimi due casi l'art. 9 legge 555/1912 disponeva l'inefficace del riacquisto della cittadinanza ove il Go- verno avesse esercitato la facoltà di inibirlo, per ragioni gravi e su conforme parere del Consiglio di Stato, entro il termine di tre mesi dal compimento delle condizioni stabilite se l'ultima cittadinanza straniera sia di uno Stato europeo, ed altrimenti entro il termine di sei mesi]; 6) ha abbandonata da oltre due anni la residenza nel- lo Stato a cui apparteneva, per trasferirla in altro Stato estero di cui non assuma la cittadinanza, senz'obbligo di stabilire la resi- denza nel Regno, essendo tuttavia, per tale caso, necessaria la preventiva permissione del riacquisto da parte del Governo.
Da quanto precede, deriva che, se è vero che Persona_2
Pag. 6 di 13 (nata il [...]) e (nato il [...]), alla Controparte_1 nascita poterono acquisire la cittadinanza italiana iure sanguinis dalla madre [atteso che, come è noto, Cass. SS.UU. Persona_1
4466/2009 ha statuito l'estensione agli eventi occorsi in epoca precosti- tuzionale degli effetti delle declaratorie di illegittimità costituzionale di cui alle sentenze della Corte costituzionale nn. 87/1975 (illegittimità co- stituzionale della perdita della cittadinanza da parte della donna indi- pendentemente dalla sua volontà]) e 30/1983 (illegittimità costituzionale della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis solo per via paterna e non anche per via materna)], è anche vero che, quando, in data 27.03.1958, la stessa si naturalizzò cittadina Persona_1 brasiliana e perse la cittadinanza italiana [in virtù dell'allora vigen- te art. 8 legge 555/1912], allo stesso modo persero la cittadinanza italiana anche i figli e ri- Persona_2 Controparte_1 sultando questi all'epoca minori non emancipati [nati, rispettiva- mente, il 01.11.1944 e il 23.05.1949, al momento della perdita della cit- tadinanza italiana da parte della madre, avevano compiuto, l'una, il 13° anno di età e, l'altro, l'8° anno di età] e con residenza comune al geni- tore, in virtù del su riportato art. 12, comma secondo, legge
555/1912, allora vigente e ratione temporis applicabile al caso di specie.
4.1. – Sul punto, va osservato che la Suprema Corte di cassazione
[cfr. Cass., Sez. I civile, ordinanza n. 454/2024, richiamata anche dalla successiva sentenza n. 3564/2024, che ha esaminato proprio un caso in cui venivano in rilievo, come quello odierno, le norme della legge n. 555/1912] ha di recente esaminato il rapporto inter- corrente tra l'art. 7 della legge 555/1912 e l'art. 12, comma secon- do, della medesima legge e ha chiarito che <mentre l'art. 7 conside- ra la condizione del cittadino italiano (iure sanguinis) che nasce e risiede in un altro Stato dal quale viene ritenuto cittadino (iure soli), disponen- do che egli conserva la cittadinanza italiana se non vi rinuncia una volta divenuto maggiorenne, l'art. 12 della stessa legge regola una fattispecie connotata da un quid pluris, e cioè che il minore sia figlio di persona che perde (volontariamente) la cittadinanza italiana, e dispone che ”i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria po- testà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato stranie- ro”. La norma prevede quindi una regola speciale per il minorenne non
Pag. 7 di 13 emancipato, figlio di chi perde la cittadinanza, in quanto sussistano due condizioni: 1) che abbia la stessa residenza del genitore esercente la pote- stà, e in tal senso la norma è coerente con l'art. 11 cod. civ. del 1865; 2) che acquisti la cittadinanza dello Stato straniero;
e ricorre certamente questa condizione quando il soggetto già possieda la cittadinanza dello
Stato straniero perché la norma è finalizzata (anche) a non creare degli apolidi, e sotto questo profilo se ne apprezza la modernità, posto che an- ticipa le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sulla ridu- zione dei casi di apolidia, adottata a New York il 30 agosto 1961. Perdu- ta la cittadinanza italiana, il soggetto diviene “straniero” rispetto allo
Stato italiano, non essendolo stato prima, perché nessuno (neppure il bi- polide) può essere considerato “straniero” dallo Stato italiano finché con- serva la cittadinanza italiana, anzi l'art. 7 cit. è preordinato ad afferma- re esattamente la regola opposta, quella per cui l'avere acquistato la cit- tadinanza straniera per nascita non impedisce allo Stato italiano di con- siderare il soggetto come suo cittadino. Né può attribuirsi rilievo diri- mente alla circostanza che la legislazione degli Stati Uniti, applicava – e applica tutt'ora - il criterio dello ius soli, per cui era possibile che, ancor prima che il genitore perdesse la cittadinanza italiana acquistando quel- la statunitense, il figlio minore fosse già in possesso della cittadinanza straniera e che ciò fosse sufficiente a far considerare il nato “straniero” per l'ordinamento italiano;
ciò in quanto spettava e spetta a ciascuno
Stato determinare le condizioni che una persona deve soddisfare per es- sere considerata investita della sua cittadinanza e la perdita della citta- dinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secon- do le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da de- cisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero (Cass. sez. un. nn.
25317/2022 e 25318/2022, cit.)>>. Tale ultima precisazione risulta perfettamente applicabile anche al caso di specie, atteso che
[...]
e essendo nati su suolo brasilia- Persona_2 Controparte_1 no, avevano acquisito proprio la relativa cittadinanza iure soli, circostanza che, alla luce di quanto appena chiarito, risulta del tutto irrilevante ai fini dell'operatività del meccanismo di perdita della cittadinza ai sensi dell'art. 12, comma secondo, legge
555/1912 e di cui si è detto supra nel precedente paragrafo.
Inoltre, la stessa giurisprudenza di legittimità ha posto in eviden- za come, a fronte della previsione della perdita della cittadinanza da parte del figlio minore non emancipato, in conseguenza della
Pag. 8 di 13 naturalizzazione straniera del genitore, <tanto il codice civile del
1865 (artt. 11 e 6) quanto la successiva legge n. 555/1912 (art 12,
3 e 9) si pongono il problema di questo effetto trascinante sulla po- sizione di chi al momento della perdita della cittadinanza del ge- nitore non aveva capacità di agire ed era soggetto alla patria pote- stà, e prevedono un meccanismo per rispettare il diritto di autode- terminazione, consentendo al figlio di cittadino italiano che avesse così perduto la cittadinanza, di recuperarla una volta divenuto maggiorenne, a determinate condizioni (…)>> [cfr. le già citate
Cass., Sez. I civile, ordinanza n. 454/2024 e sentenza n.
3564/2024].
4.2. – Orbene, nel caso di specie, così come in quello al vaglio della
Suprema Corte, deve ritenersi che la linea di trasmissione della cittadinanza italiana si sia interrotta dal momento che, come det- to supra al paragrafo 4., con la naturalizzazione brasiliana di Fi- lomena Basile in data 27.03.1958, persero la cittadinanza italiana anche i figli e – i cui discen- Persona_2 Controparte_1 denti agiscono nel presente giudizio –, condizione, quest'ultima, divenuta poi definitiva. Ciò in quanto non risulta né è stato dedot- to che e/o abbiano mai posto Persona_2 Controparte_1 in essere una delle condizioni per il riacquisto della cittadinanza italiana, di cui all'art. 3 e all'art. 9 della legge n. 555/1912, cosic- ché, al momento della nascita dei rispettivi discendenti, non poté operare alcuna trasmissione a questi ultimi della cittadinanza ita- liana iure sangunis, né, di conseguenza, all'ulteriore discendenza degli stessi. Ne consegue, inoltre, che non si è potuta verificare neanche la communicatio iure matrimonii della cittadinanza ita- liana con le nozze, in data 02.07.1975, tra e Controparte_1 [...] Par (passata a chiamarsi, dopo il matrimonio, Parte_5
. Parte_6
A giudizio di questo Tribunale, poi, è appena il caso di osservare come nessun valore dirimente possa essere ascritto alla circostan- za che, nel caso di specie, a perdere la cittadinanza italiana per naturalizzazione sia stata la madre e non il padre del minore non emancipato. Ed invero, una volta ammessa (a seguito di Corte cost. sentt. nn. 87/1975 e 30/1983 e Cass. SS.UU. n. 4466/2009) la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis anche da parte della sola madre cittadina ai figli nati prima del 1948 – con
Pag. 9 di 13 la conseguente equiparazione del fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano, indipendentemente dal sesso del genitore, dun- que, sia esso il padre o la madre – insopprimibili esigenze di coe- renza sistematica e di interpretazione costituzionalmente orienta- ta impongono di ritenere che anche le allora previste fattispecie ablative dello status civitatis dei figli minori non emancipati (nel caso che ci occupa, la perdita della cittadinanza italiana da parte del genitore), debbano operare tanto nel caso in cui a porre in es- sere gli elementi costitutivi della fattispecie ablativa sia stato il padre quanto nel caso in cui a farlo sia stata (come nella specie) la madre.
4.3. – Va infine osservato che l'esito di cui si è appena detto e la correlata applicazione delle norme ratione temporis rilevanti, a cui si è fatto riferimento nei paragrafi precedenti, non è stato ritenuto in contrasto né con il diritto unionale né con i principi di autode- terminazione e volontarietà in materia di status civitatis.
4.3.1. – Al riguardo, infatti, sotto il primo profilo, la Suprema Cor- te – sollecitata a valutare la compatibilità con il diritto UE degli effetti prodotti dalla norma di cui all'art. 11, secondo comma, del codice civile del 1865 e di cui all'art. 12, secondo comma, della leg- ge n. 555/1912 e l'eventuale rinvio pregiudiziale alla Corte di Giu- stizia ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione – ha evidenziato che il compendio normativo sottopo- sto al suo esame <anche a volerlo leggere alla luce degli odierni principi di diritto unionali e dei vigenti trattati internazionali, non è manifestamente sproporzionato rispetto agli scopi che si pro- pone(va) e cioè di salvaguardare l'unità familiare, anche sotto il profilo della cittadinanza, nel regime normativo della filiazione ratione temporis vigente (…). Non vi è di conseguenza la necessità di alcun rinvio pregiudiziale, posto che in primo luogo non si indi- vidua una norma attualmente vigente che sarebbe in contrasto con il diritto unionale, e in ogni caso non sussiste obbligo di rinvio ex art. 267 TFUE qualora una giurisprudenza consolidata della Cor- te UE risolva il punto di diritto di cui trattasi, quale che sia la na- tura dei procedimenti che hanno dato luogo a tale giurisprudenza, pure in mancanza di una stretta identità delle questioni controver- se (Corte di Giustizia UE,6 ottobre 1982, Cilfit e a., 283/81; Cass. sez. un. n. 20701 del 10/09/2013). Come sopra si è detto, la giuri-
Pag. 10 di 13 sprudenza europea ritiene legittimo che uno Stato membro voglia tutelare l'unità della cittadinanza all'interno di una stessa fami- glia, purché nel rispetto dei limiti di proporzionalità e purché sia escluso il rischio di apolidia (v. CGUE 12/03/2019, Tjebbes, cit.)>> (Cass., Sez. I civile, ordinanza n. 454/2024).
4.3.2. – Sotto il secondo profilo, poi, con l'ordinanza appena citata, la Cassazione ha osservato, inoltre, che <non è pretermessa – né nel codice del 1865, né nella legislazione del 1912 – la valutazione dell'interesse di chi, non avendo alcun potere decisorio durante la minore età e subendo le decisioni paterne cui era per legge soggetto, avesse voluto ristabilire il legame con lo Stato di origine una volta diventato maggiorenne, riacquistando la cittadinanza nei modi previsti dalla legge. In termini si è espressa anche l'ordinanza n.
17161/2023 di questa Corte, segnatamente nella parte in cui, va- gliando l'effetto della perdita della cittadinanza da parte del padre sullo status civitatis del figlio minorenne, ha osservato che non ri- leva “l'esistenza di una valida consapevolezza in capo ai minori di voler rinunciare alla pregressa cittadinanza, potendo i predetti minori riacquistare la cittadinanza italiana mediante dichiara- zione di volerla scegliere al compimento della maggiore età, a con- dizione di risiedere nel Regno, ai sensi degli artt. 3 e 9 del stessa legge”. (…). Non può dirsi quindi che, a oggi, si producano effetti gravemente lesivi dei diritti del ricorrente, posto che la trasmissio- ne della cittadinanza iure sanguinis non si verifica se, tanto nella vigenza del codice civile del 1865 che della legge n. 555/1912, l'avo cittadino italiano abbia perduto, per iniziativa personale, la citta- dinanza e il figlio minore di questi, perduta la cittadinanza per ef- fetto della scelta paterna, non abbia esercitato il diritto di riacqui- starla, nei modi previsti dalla legge, una volta raggiunta la mag- giore età>>.
4.4. – Da ultimo, è qui appena il caso di osservare come l'esito del presente giudizio non possa trovare ostacolo nel principio afferma- to, in punto di onere della prova, dalle note sentenze c.d. gemelle a
Sezioni Unite nn. 25317 e 25318 del 2022, per cui <secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civi- le del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per atto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di
Pag. 11 di 13 cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrit- tibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, men- tre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva>>
Al riguardo, ritiene questo Tribunale di dover condividere quanto di recente precisato da Cass., Sez. I civ., sentenza n. 3564/2024, che – per una ipotesi del tutto analoga a quella di specie, anche sotto il profilo della mancata opposizione del resistente CP_6
– ha affermato che se, da un lato, è vero che, per il principio testé richiamato, è sufficiente che chi rivendica la cittadinanza italiana per discendenza dia prova di avere un avo cittadino italiano, dall'altro, <tuttavia l'onere della prova può ritenersi assolto sol- tanto quando gli elementi offerti dal soggetto onerato consentano una conclusione univoca: nel caso di specie sono gli stessi ricorren- ti ad inserire nel tema probatorio un elemento di insanabile con- trasto con la tesi da loro sostenuta, poiché il documento da loro of- ferto certifica (nei termini di cui si è detto) l'acquisto di una citta- dinanza straniera. In altre parole, i ricorrenti hanno offerto prova al tempo stesso del fatto (astrattamente) idoneo a fondare
l'acquisizione dello status ma anche del fatto estintivo, intervenuto prima della loro nascita (…) A fronte di questo quadro probatorio così composto, e valutato da entrambi i giudici di merito nei ter- mini di cui si è detto, ha poca importanza la mancata contestazio- ne da parte del Ministero, posto che lo status non è disponibile>>.
Orbene, anche nel caso di specie “sono gli stessi ricorrenti ad inse- rire nel tema probatorio un elemento di insanabile contrasto con la tesi da loro sostenuta”, laddove, come detto, risulta allegata e do- cumentata la circostanza che acquistò la cittadi- Persona_1 nanza brasiliana per naturalizzazione in data 27.03.1958, così pa- cificamente perdendo la cittadinanza italiana, in conseguenza dell'allora vigente art. 8 della legge n. 555/1912, dando luogo, quindi, anche all'operatività del più volte citato comma secondo dell'art. 12 della medesima legge, con le conseguenze e gli esiti, in fatto e in diritto, che sono stati esposti nei precedenti paragrafi da
4. a 4.2.
Pag. 12 di 13 4.5. – In definitiva, alla luce di tutto quanto precede, il ricorso proposto dagli odierni ricorrenti deve essere rigettato.
5. – Quanto, infine, alle spese di lite, nulla deve disporsi, attesa la mancata costituzione in giudizio del resi- Controparte_6 stente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pro- nunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- DICHIARA la contumacia del resistente;
Controparte_6
- RIGETTA il ricorso;
- NULLA per le spese di lite;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 16.06.2025
Il Giudice dott. Filippo Palumbo
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