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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 22/09/2025, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato dr. Alessio DI PIETRO, all'esito della trattazione della causa mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. 464/2024 R.G. vertente
TRA
(nato a [...] – RM – il 16.12.1953), elettivamente Parte_1 domiciliato in Tivoli, Largo Cesare Battisti n. 45, presso lo studio degli Avv.ti Carlo Bartolini
e Gaia Bartolini, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Michele Caro e Leonardo Chilosi giusta CP_2 procura in atti
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
premesso di aver svolto l'attività di agente monomandatario per la Parte_1 nel periodo dal 2.1.2001 al 31.12.2016, ha chiesto la Controparte_1 condanna della predetta società al pagamento dell'indennità suppletiva di clientela prevista dall'art. 12, capo II, dell'A.E.C. del settore commercio.
La nel costituirsi in giudizio, ha sostenuto che Controparte_1 tale indennità non sarebbe dovuta poiché detto on troverebbe applicazione al rapporto CP_3 in esame, dal momento che il contratto individuale di agenzia non richiama la contrattazione collettiva e che essa preponente non ha mai aderito ad una delle associazioni di categoria che hanno stipulato tale accordo. Ha aggiunto di non aver applicato di fatto l'A.E.C. in parola precisando che il versamento dei contributi al fondo “FIRR” gestito dall non Parte_2
1 costituirebbe un comportamento concludente idoneo a dimostrare l'adesione implicita a tale accordo collettivo.
Autorizzato il deposito di note finali, la causa è stata rinviata per discussione.
Con decreto del 26.8.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione dell'11.9.2025 con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cod. proc. civ.
I procuratori delle parti hanno presentato dette note e la controversia viene quindi decisa con la presente sentenza.
La domanda è fondata.
Risulta incontestato che il contratto individuale intercorso tra le parti non richiamasse alcun AEC;
che la preponente abbia provveduto, in costanza del rapporto, al versamento degli accontamenti presso il fondo “FIRR” gestito dall'Enasarco (doc. 10 fascicolo parte ricorrente); che l'agente abbia ricevuto, alla cessazione del contratto di agenzia, l'indennità di risoluzione rapporto “FIRR”; che il rapporto è cessato a seguito di recesso della preponente
(doc. 9 fascicolo ricorrente); che la non aderisce ad una Controparte_1 delle organizzazioni stipulanti l del settore Commercio. CP_3
La società resistente sostiene che il pagamento dei contributi per il FIRR e la corresponsione della relativa indennità all'agente al momento della cessazione del rapporto non costituirebbero atti idonei per affermare un'adesione implicita all invocato dal CP_3 ricorrente.
La soluzione del caso di specie ruota attorno alla questione sottesa all'applicabilità al rapporto di agenzia in esame dell del settore commercio. Nello specifico, occorre CP_3 stabilire se l'accantonamento del FIRR presso l'Enasarco da parte della preponente possa ritenersi comportamento concludente sufficiente a dimostrare l'adesione implicita a tale
A.E.C.
Com'è noto, il contratto di agenzia è un contratto tipico regolato da fonti contrattuali
(contrattazione collettiva) e da fonti legali.
Gli accordi economici collettivi stipulati tra le organizzazioni sindacali delle imprese preponenti e quelle degli agenti non trovano applicazione automatica erga omnes. Essi sono, infatti, contratti di diritto privato e hanno un'efficacia soggettiva limitata agli aderenti alle associazioni sindacali che li hanno stipulati. La disciplina collettiva è applicabile anche laddove le parti abbiano espressamente o implicitamente fatto rinvio ad essa.
In punto di spettanze di fine rapporto dovute all'agente, la disciplina legale è contenuta nell'art. 1751 c.c. che, nell'attuale formulazione a seguito della direttiva comunitaria
18.12.1986 n. 653, prevede quanto segue: “All'atto della cessazione del rapporto il
2 preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorra almeno una delle seguenti condizioni: l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti. L'indennità non è dovuta: quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;
quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività; quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto di agenzia. L'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione. La concessione dell'indennità non priva comunque
l'agente del diritto all'eventuale risarcimento dei danni. L'agente decade dal diritto all'indennità previsto dal presente articolo se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l'intenzione di far valere i propri diritti. Le disposizioni di cui al presente articolo sono inderogabili a svantaggio dell'agente”.
La nuova disciplina codicistica in commento ha eliminato ogni riferimento agli accordi collettivi e ha fissato i presupposti ed i criteri di determinazione della indennità di scioglimento del contratto. Ciò a differenza del testo previgente dell'appena trascritto art. 1751 c.c. che si limitava invece a stabilire la regola in materia di indennità di fine rapporto rinviando alla contrattazione collettiva per la sua determinazione.
Alla stregua di tale disciplina legislativa, ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità in caso di cessazione del rapporto, l'agente deve necessariamente dimostrare sia l'apporto di nuovi clienti sia la permanenza, almeno in parte, di siffatta clientela in caso alla preponente dopo la fine del rapporto.
Le disposizioni di legge non possono essere derogate se non in favore dell'agente: dunque, le fonti collettive o individuali possono dettare regole di quantificazione dell'indennità soltanto in senso migliorativo per l'agente (c.d. inderogabilità relativa).
Sulla base di questa nuova disciplina legislativa si è venuta a modellare una nuova disciplina collettiva. Essa generalmente prevede una indennità distinta in due parti: la prima
3 parte disciplina la indennità di risoluzione del rapporto (F.I.R.R.), spettante in tutti i casi di cessazione del rapporto, da accantonare presso l'ENASARCO; la seconda parte disciplina la indennità suppletiva di clientela, spettante solo se il contratto si scioglie per fatto non imputabile all'agente.
L'indennità per la cessazione del rapporto configurata dagli A.E.C. è quindi completamente diversa, nei presupposti e nelle modalità di calcolo, da quella legale.
Per quel che qui interessa l'AEC Commercio prevede, all'art. 12, tre distinte voci di tale indennità: a) indennità di risoluzione del rapporto (FIRR) riconosciuta all'agente anche se non ci sia stato alcun aumento di clientela e/o del fatturato;
b) indennità suppletiva di clientela, anch'essa svincolata dalle condizioni applicative di cui al primo comma dell'art
1751 c.c.; c) l'indennità meritocratica che risponde ai criteri indicati nella disposizione da ultima citata limitatamente al presupposto di erogazione dell'aumento del fatturato con clienti già esistente e/o dell'acquisizione di nuovi clienti.
Ne consegue che l'obbligo di versamento del FIRR all'Enasarco sussiste soltanto in caso di applicazione degli AEC, proprio perché tale indennità ha matrice esclusivamente collettiva e non è disciplinata dalla legge.
Laddove il preponente effettui versamenti FIRR e provveda alla corresponsione della relativa indennità, egli ha necessariamente fatto applicazione della disciplina collettiva in punto di indennità per cessazione del rapporto.
In tal senso si è espressa anche condivisibile giurisprudenza di merito (cfr. Trib. di
Torino, 30 dicembre 2015, n. 1912; Trib. di Bari 17.3.2023 n. 827), secondo cui il versamento della quota ENASARCO da parte della preponente, essendo tale istituto di natura contrattuale, Contr dimostra la volontà di accettare l' : “il comportamento concludente deve necessariamente consistere in un contegno che lasci desumere l'intento negoziale per il tramite di un'illazione univoca in quanto lo presuppone per coerenza logica ovvero esclude per incompatibilità con un fatto contrario. La valutazione della concludenza si basa in sostanza sul principio di coerenza cui deve essere ispirato ogni comportamento e sull'affidamento. nella specie il comportamento della società convenuta che ha effettuato gli accantonamenti annuali del
FIRR presso l'ENASARCO ha valenza univoca nel senso di dimostrare la volontà di aderire alla disciplina contrattuale che tale istituto prevede, in quanto l'erogazione di un emolumento previsto solo dal contratto implica l'accettazione dello stesso. Gli accordi economici collettivi di diritto comune stipulati per la disciplina dei contratti di agenzia hanno efficacia vincolante non solo per gli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti, ma anche per coloro che esplicitamente o implicitamente vi prestino adesione, senza che l'impresa mandante possa
4 eccepire la propria appartenenza ad un settore produttivo diverso da quello al quale il contratto si riferisce (Cass. 368 del 1999 in tema di agenzia e relativa ad un'ipotesi in cui
l'azienda aveva effettuato gli accantonamenti al FIRR;
cfr. altresì Cass. n. 16840 del 2018).
Nella specie, deve ritenersi che l'adesione implicita della « derivi dal fatto che Pt_3
l'azienda ha operato versamenti per alimentare il Fondo Indennità Risoluzione Rapporto dell'ENASARCO: si tratta di un istituto di derivazione propriamente contrattuale, in quanto introdotto per gli agenti di case industriali con l'accordo del 1956 (poi disciplinato nel 1957), mentre per il settore commercio è stato regolato per la prima volta nel 1958. Dalla condotta Cont della società, dunque, può derivare l'adesione implicita all da parte dell'azienda preponente” (in tal senso si veda anche Corte d'Appello di Bari, 12 novembre 2021, n. 1981).
Alla luce delle considerazioni che precedono, va affermato che, nella fattispecie concreta in esame, il comportamento della G.M.P. di effettuare Controparte_1 versamenti al Fondo ENASARCO e di liquidare al l'indennità FIRR alla cessazione Pt_1 del rapporto denota inequivocabilmente la volontà di applicare la disciplina collettiva, quantomeno in punto di indennità per la cessazione del rapporto, pur in assenza di qualsivoglia richiamo nel contratto individuale.
Siccome l'odierna convenuta commercializza materiale lapideo e non avendo la stessa indicato altri AEC astrattamente applicabili, deve ritenersi applicabile al caso in esame l'AEC
Commercio.
Trova applicazione quindi l'art. 12 di detto AEC che subordina il riconoscimento dell'indennità suppletiva di clientela al solo fatto che la risoluzione del rapporto avvenga ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all'agente o al rappresentante o nel caso di dimissioni dell'agente.
Come detto, il rapporto di agenzia in esame si è risolto per recesso della preponente;
inoltre, non è stato dedotto, né provato, che il recesso sia avvenuto per fatto imputabile all'agente.
Ne deriva che l'indennità suppletiva di clientela deve essere riconosciuta secondo quanto previsto dall'art. 12 citato AEC.
I conteggi elaborati dal ricorrente non sono stati minimamente contestati dalla convenuta, sicché essi possono recepiti, anche perché formulati in applicazione della suddetta disposizione collettiva.
Di conseguenza, spetta all'agente la somma di € 27.882,86 a titolo di indennità suppletiva di clientela.
5 In applicazione del principio della soccombenza, parte convenuta va condannata alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, pur tenendo conto che quanto risultato dovuto al ricorrente è superiore al valore della proposta conciliativa formulata dal Tribunale e rifiutata dalla società convenuta.
P.Q.M.
- condanna la al pagamento, in favore di Controparte_1 [...] della somma di € 27.882,86 a titolo di indennità suppletiva di clientela, oltre Pt_1 interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
- condanna la società convenuta alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese processuali che liquida in euro 7.377,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa;
- manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori delle parti;
Così deciso il 22.9.2025.
Il Giudice
Alessio Di Pietro
6
Il Giudice designato dr. Alessio DI PIETRO, all'esito della trattazione della causa mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. 464/2024 R.G. vertente
TRA
(nato a [...] – RM – il 16.12.1953), elettivamente Parte_1 domiciliato in Tivoli, Largo Cesare Battisti n. 45, presso lo studio degli Avv.ti Carlo Bartolini
e Gaia Bartolini, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Michele Caro e Leonardo Chilosi giusta CP_2 procura in atti
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
premesso di aver svolto l'attività di agente monomandatario per la Parte_1 nel periodo dal 2.1.2001 al 31.12.2016, ha chiesto la Controparte_1 condanna della predetta società al pagamento dell'indennità suppletiva di clientela prevista dall'art. 12, capo II, dell'A.E.C. del settore commercio.
La nel costituirsi in giudizio, ha sostenuto che Controparte_1 tale indennità non sarebbe dovuta poiché detto on troverebbe applicazione al rapporto CP_3 in esame, dal momento che il contratto individuale di agenzia non richiama la contrattazione collettiva e che essa preponente non ha mai aderito ad una delle associazioni di categoria che hanno stipulato tale accordo. Ha aggiunto di non aver applicato di fatto l'A.E.C. in parola precisando che il versamento dei contributi al fondo “FIRR” gestito dall non Parte_2
1 costituirebbe un comportamento concludente idoneo a dimostrare l'adesione implicita a tale accordo collettivo.
Autorizzato il deposito di note finali, la causa è stata rinviata per discussione.
Con decreto del 26.8.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione dell'11.9.2025 con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cod. proc. civ.
I procuratori delle parti hanno presentato dette note e la controversia viene quindi decisa con la presente sentenza.
La domanda è fondata.
Risulta incontestato che il contratto individuale intercorso tra le parti non richiamasse alcun AEC;
che la preponente abbia provveduto, in costanza del rapporto, al versamento degli accontamenti presso il fondo “FIRR” gestito dall'Enasarco (doc. 10 fascicolo parte ricorrente); che l'agente abbia ricevuto, alla cessazione del contratto di agenzia, l'indennità di risoluzione rapporto “FIRR”; che il rapporto è cessato a seguito di recesso della preponente
(doc. 9 fascicolo ricorrente); che la non aderisce ad una Controparte_1 delle organizzazioni stipulanti l del settore Commercio. CP_3
La società resistente sostiene che il pagamento dei contributi per il FIRR e la corresponsione della relativa indennità all'agente al momento della cessazione del rapporto non costituirebbero atti idonei per affermare un'adesione implicita all invocato dal CP_3 ricorrente.
La soluzione del caso di specie ruota attorno alla questione sottesa all'applicabilità al rapporto di agenzia in esame dell del settore commercio. Nello specifico, occorre CP_3 stabilire se l'accantonamento del FIRR presso l'Enasarco da parte della preponente possa ritenersi comportamento concludente sufficiente a dimostrare l'adesione implicita a tale
A.E.C.
Com'è noto, il contratto di agenzia è un contratto tipico regolato da fonti contrattuali
(contrattazione collettiva) e da fonti legali.
Gli accordi economici collettivi stipulati tra le organizzazioni sindacali delle imprese preponenti e quelle degli agenti non trovano applicazione automatica erga omnes. Essi sono, infatti, contratti di diritto privato e hanno un'efficacia soggettiva limitata agli aderenti alle associazioni sindacali che li hanno stipulati. La disciplina collettiva è applicabile anche laddove le parti abbiano espressamente o implicitamente fatto rinvio ad essa.
In punto di spettanze di fine rapporto dovute all'agente, la disciplina legale è contenuta nell'art. 1751 c.c. che, nell'attuale formulazione a seguito della direttiva comunitaria
18.12.1986 n. 653, prevede quanto segue: “All'atto della cessazione del rapporto il
2 preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorra almeno una delle seguenti condizioni: l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti. L'indennità non è dovuta: quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;
quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività; quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto di agenzia. L'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione. La concessione dell'indennità non priva comunque
l'agente del diritto all'eventuale risarcimento dei danni. L'agente decade dal diritto all'indennità previsto dal presente articolo se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l'intenzione di far valere i propri diritti. Le disposizioni di cui al presente articolo sono inderogabili a svantaggio dell'agente”.
La nuova disciplina codicistica in commento ha eliminato ogni riferimento agli accordi collettivi e ha fissato i presupposti ed i criteri di determinazione della indennità di scioglimento del contratto. Ciò a differenza del testo previgente dell'appena trascritto art. 1751 c.c. che si limitava invece a stabilire la regola in materia di indennità di fine rapporto rinviando alla contrattazione collettiva per la sua determinazione.
Alla stregua di tale disciplina legislativa, ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità in caso di cessazione del rapporto, l'agente deve necessariamente dimostrare sia l'apporto di nuovi clienti sia la permanenza, almeno in parte, di siffatta clientela in caso alla preponente dopo la fine del rapporto.
Le disposizioni di legge non possono essere derogate se non in favore dell'agente: dunque, le fonti collettive o individuali possono dettare regole di quantificazione dell'indennità soltanto in senso migliorativo per l'agente (c.d. inderogabilità relativa).
Sulla base di questa nuova disciplina legislativa si è venuta a modellare una nuova disciplina collettiva. Essa generalmente prevede una indennità distinta in due parti: la prima
3 parte disciplina la indennità di risoluzione del rapporto (F.I.R.R.), spettante in tutti i casi di cessazione del rapporto, da accantonare presso l'ENASARCO; la seconda parte disciplina la indennità suppletiva di clientela, spettante solo se il contratto si scioglie per fatto non imputabile all'agente.
L'indennità per la cessazione del rapporto configurata dagli A.E.C. è quindi completamente diversa, nei presupposti e nelle modalità di calcolo, da quella legale.
Per quel che qui interessa l'AEC Commercio prevede, all'art. 12, tre distinte voci di tale indennità: a) indennità di risoluzione del rapporto (FIRR) riconosciuta all'agente anche se non ci sia stato alcun aumento di clientela e/o del fatturato;
b) indennità suppletiva di clientela, anch'essa svincolata dalle condizioni applicative di cui al primo comma dell'art
1751 c.c.; c) l'indennità meritocratica che risponde ai criteri indicati nella disposizione da ultima citata limitatamente al presupposto di erogazione dell'aumento del fatturato con clienti già esistente e/o dell'acquisizione di nuovi clienti.
Ne consegue che l'obbligo di versamento del FIRR all'Enasarco sussiste soltanto in caso di applicazione degli AEC, proprio perché tale indennità ha matrice esclusivamente collettiva e non è disciplinata dalla legge.
Laddove il preponente effettui versamenti FIRR e provveda alla corresponsione della relativa indennità, egli ha necessariamente fatto applicazione della disciplina collettiva in punto di indennità per cessazione del rapporto.
In tal senso si è espressa anche condivisibile giurisprudenza di merito (cfr. Trib. di
Torino, 30 dicembre 2015, n. 1912; Trib. di Bari 17.3.2023 n. 827), secondo cui il versamento della quota ENASARCO da parte della preponente, essendo tale istituto di natura contrattuale, Contr dimostra la volontà di accettare l' : “il comportamento concludente deve necessariamente consistere in un contegno che lasci desumere l'intento negoziale per il tramite di un'illazione univoca in quanto lo presuppone per coerenza logica ovvero esclude per incompatibilità con un fatto contrario. La valutazione della concludenza si basa in sostanza sul principio di coerenza cui deve essere ispirato ogni comportamento e sull'affidamento. nella specie il comportamento della società convenuta che ha effettuato gli accantonamenti annuali del
FIRR presso l'ENASARCO ha valenza univoca nel senso di dimostrare la volontà di aderire alla disciplina contrattuale che tale istituto prevede, in quanto l'erogazione di un emolumento previsto solo dal contratto implica l'accettazione dello stesso. Gli accordi economici collettivi di diritto comune stipulati per la disciplina dei contratti di agenzia hanno efficacia vincolante non solo per gli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti, ma anche per coloro che esplicitamente o implicitamente vi prestino adesione, senza che l'impresa mandante possa
4 eccepire la propria appartenenza ad un settore produttivo diverso da quello al quale il contratto si riferisce (Cass. 368 del 1999 in tema di agenzia e relativa ad un'ipotesi in cui
l'azienda aveva effettuato gli accantonamenti al FIRR;
cfr. altresì Cass. n. 16840 del 2018).
Nella specie, deve ritenersi che l'adesione implicita della « derivi dal fatto che Pt_3
l'azienda ha operato versamenti per alimentare il Fondo Indennità Risoluzione Rapporto dell'ENASARCO: si tratta di un istituto di derivazione propriamente contrattuale, in quanto introdotto per gli agenti di case industriali con l'accordo del 1956 (poi disciplinato nel 1957), mentre per il settore commercio è stato regolato per la prima volta nel 1958. Dalla condotta Cont della società, dunque, può derivare l'adesione implicita all da parte dell'azienda preponente” (in tal senso si veda anche Corte d'Appello di Bari, 12 novembre 2021, n. 1981).
Alla luce delle considerazioni che precedono, va affermato che, nella fattispecie concreta in esame, il comportamento della G.M.P. di effettuare Controparte_1 versamenti al Fondo ENASARCO e di liquidare al l'indennità FIRR alla cessazione Pt_1 del rapporto denota inequivocabilmente la volontà di applicare la disciplina collettiva, quantomeno in punto di indennità per la cessazione del rapporto, pur in assenza di qualsivoglia richiamo nel contratto individuale.
Siccome l'odierna convenuta commercializza materiale lapideo e non avendo la stessa indicato altri AEC astrattamente applicabili, deve ritenersi applicabile al caso in esame l'AEC
Commercio.
Trova applicazione quindi l'art. 12 di detto AEC che subordina il riconoscimento dell'indennità suppletiva di clientela al solo fatto che la risoluzione del rapporto avvenga ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all'agente o al rappresentante o nel caso di dimissioni dell'agente.
Come detto, il rapporto di agenzia in esame si è risolto per recesso della preponente;
inoltre, non è stato dedotto, né provato, che il recesso sia avvenuto per fatto imputabile all'agente.
Ne deriva che l'indennità suppletiva di clientela deve essere riconosciuta secondo quanto previsto dall'art. 12 citato AEC.
I conteggi elaborati dal ricorrente non sono stati minimamente contestati dalla convenuta, sicché essi possono recepiti, anche perché formulati in applicazione della suddetta disposizione collettiva.
Di conseguenza, spetta all'agente la somma di € 27.882,86 a titolo di indennità suppletiva di clientela.
5 In applicazione del principio della soccombenza, parte convenuta va condannata alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, pur tenendo conto che quanto risultato dovuto al ricorrente è superiore al valore della proposta conciliativa formulata dal Tribunale e rifiutata dalla società convenuta.
P.Q.M.
- condanna la al pagamento, in favore di Controparte_1 [...] della somma di € 27.882,86 a titolo di indennità suppletiva di clientela, oltre Pt_1 interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
- condanna la società convenuta alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese processuali che liquida in euro 7.377,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa;
- manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori delle parti;
Così deciso il 22.9.2025.
Il Giudice
Alessio Di Pietro
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