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Sentenza 20 febbraio 2024
Sentenza 20 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 20/02/2024, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2024 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr.ssa M. Pina LAZZARA Presidente
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 213/2021 R. G., vertente tra
nella qualità di titolare e legale rappresentante della ditta individuale “ Parte_1 [...]
”, corrente in Piraino (ME), P. IVA , c. f.: Organizzazione_1 P.IVA_1 C.F._1
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giuseppe Germanà Bozza (con PEC
[...]
indicata), che lo rappresenta e difende per procura rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente l'atto di appello,
APPELLANTE contro nato a [...] P. G. il 15 luglio 1970, c. f.: , Controparte_1 CodiceFiscale_2 titolare dell'omonima impresa individuale artigiana, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Maria
Formica (con PEC indicata), elettivamente domiciliato presso la sua PEC per procura in foglio separato allegato alla comparsa di costituzione in appello,
APPELLATO
_____________
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona P. G. n. 817/2020 del 20 ottobre
2020, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo.
***************
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Per l'appellante: “Fermo ed impregiudicato restando quanto già dedotto, eccepito e documentato nei precedenti atti e verbali di causa, il cui contenuto deve qui intendersi integralmente ripetuto e trascritto, si precisano le conclusioni”.
Per l'appellato: “precisa le seguenti conclusioni: rigettare l'appello presentato da Parte_1 titolare dell'omonima impresa edile, in quanto inammissibile e/o improponibile e comunque infondato in fatto ed in diritto con vittoria di spese, onorari e compensi, oltre rimborso spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 22 marzo 2021 titolare e legale rappresentante Parte_1 dell'omonima ditta individuale, ha impugnato davanti a questa Corte, nei confronti di _1
, titolare dell'omonima ditta individuale artigiana, la sentenza indicata in oggetto con cui
[...] il Tribunale di Barcellona P. G. ha rigettato l'opposizione da lui proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 139/2011 emesso dallo stesso Tribunale in data 23 maggio 2011 – che gli ha ingiunto, su istanza del , n. q., il pagamento della somma di € 15.730,00 oltre interessi ex D. Lgs. n. _1
231/2002 e spese della procedura, a titolo di pagamento della fattura n. 4 del 10 marzo 2011 emessa a saldo dei lavori di pitturazione eseguiti dalla ditta del nel condominio _1
, sito in Messina, viale Regina Elena n. 107, giusta scrittura del 10 aprile 2010 -, Controparte_2
nonché la domanda riconvenzionale da lui avanzata a titolo risarcitorio dei pretesi danni subiti, condannandolo al rimborso delle spese processuali in favore di controparte (liquidate come in dispositivo).
L'appellante ha criticato la pronuncia di primo grado per i motivi di cui si dirà infra ed ha chiesto che, in riforma della stessa, fosse revocato il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio e con condanna al risarcimento danni cosi come richiesto in primo grado.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata telematicamente l'11 settembre 2021 si è costituito titolare dell'omonima ditta individuale, resistendo all'appello, Controparte_1 di cui ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità per violazione del disposto dell'art. 342 c. p. c.; nel merito ha contestato uno per uno i motivi, chiedendone il rigetto con vittoria di spese e compensi.
Superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello ex art. 348bis c. p. c. – come da ordinanza di questa Corte resa all'udienza dell'1 aprile 2022, svoltasi in modalità cartolare ex art. 221, comma 4, legge n. 77/2020 (e succ. mod. e int.) –, è stata fissata l'udienza del 19 dicembre 2022 per la precisazione delle conclusioni, differita poi, per carico di ruolo, al 6 marzo 2023.
In tale udienza, svoltasi in modalità cartolare ex art. 221, comma 4, legge 77/2020 (e succ. mod. e int.), stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione con
2 assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Nelle more, con comparsa depositata il 9 dicembre 2022, si è costituito il nuovo difensore dell'appellante, insistendo nelle già spiegate difese e conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata sotto il profilo della violazione della disposizione del primo comma dell'art. 342 c. p. c., posto che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale norma, nel testo novellato dal d. l.
n. 83 del 2012 (conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012), qui applicabile ratione temporis, va intesa nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (tra le altre v. Cass. Civ. nn. 40560/2021; 7675/2019; 20836/2018).
Nel caso in esame, invero, le doglianze formulate dall'appellante risultano esposte con sufficiente puntualità, rispetto (anche) alle motivazioni della sentenza impugnata, consentendo così alla Corte di delimitare in modo chiaro e senza incertezza l'oggetto e l'ambito del chiesto riesame.
Venendo al merito, col primo motivo di appello il lamenta l'omessa pronuncia da parte Pt_1 del Tribunale sulle doglianze da lui formulate nell'atto di opposizione riguardanti la maggiorazione dei prezzi dell'opera, la loro anti-economicità e la cattiva esecuzione dei lavori;
si duole poi, più in particolare, del rigetto della domanda riconvenzionale evidenziando la mancata chiarezza del relativo motivo.
Deduce di avere sottolineato in prime cure testualmente che “la pitturazione delle ringhiere in ferro conteggiate nella fattura n. 4 del 10.03.2011 non sono state eseguite dal Sig. Controparte_1
a perfetta regola d'arte, tanto che, il ha preteso che il Sig. Controparte_3 [...]
provvedesse al completo rifacimento delle stesse. Tale circostanza è stata debitamente Pt_1
documentata dal direttore tecnico dei lavori, Arch. , il quale, con ordine di servizio Testimone_1
n. 7 del 2.03.2011, ha così rilevato <<come mi è stato fatto osservare da molti condomini, le ringhiere metalliche dei parapetti non sono state adeguatamente preparate, lo smalto applicato sulle superfici probabilmente impolverate causando un risultato finale assolutamente < i>
3 inaccettabile, si prescrive la riverniciatura delle ringhiere previa carteggia tura del sottofondo>>, ed ancora: <<a tutt'oggi non sono stati ancora iniziati i lavori di pitturazione delle due scale e dell'androne, tale situazione comporta gravi disagi al riflesso sottoscritto nella cp_3 qualità direttore dei>>”.
Assume poi che la prova dell'erroneità dei lavori sarebbe stata da lui puntualmente fornita con la deposizione del teste , escusso all'udienza del 13 ottobre 2014, il quale Testimone_2 espressamente ha dichiarato che “è vero che il sig. mi ha commissionato la pitturazione delle Pt_1
ringhiere e parapetti del di Messina, ciò è avvenuto nel febbraio 2011; CP_3 Controparte_2 mi ricordo che le ringhiere ...erano già verniciate arrugginite… è vero che prima di verniciarlo ho dovuto carteggiarle ed applicare lo smalto. È vero che per questo lavoro ho emesso fattura n. 7 del
2012 di euro 3200,00”, tale che la domanda risarcitoria da lui avanzata avrebbe dovuto essere accolta e non già ritenuta assorbita o comunque rigettata.
Il motivo non merita accoglimento in tutte le sue articolazioni.
Diversamente da quanto deduce l'appellante, il Tribunale non ha trascurato di valutare le eccezioni proposte nell'atto di opposizione circa la maggiorazione dei prezzi, la cattiva esecuzione dei lavori e l'anti-economicità di alcuni di essi.
Nella parte motiva della sentenza infatti il primo Giudice, dopo avere dato atto che le parti avevano concluso un contratto d'appalto finalizzato alla realizzazione, a cura della ditta , CP_4 della “pitturazione del prospetto esterno con una passata di fissativo e due passate di pittura per il prezzo di € 4,50 al metro quadro, pitturazione e pulitura delle ringhiere per il prezzo di € 100,00
(prezzo quest'ultimo riferito a pezzo ringhiera con grata scala)”, giusta il relativo atto sottoscritto da entrambe le parti (il 10 aprile 2010), ha evidenziato come non sia stata fornita la prova convincente di ulteriori pattuizioni intervenute tra le parti in merito all'ultima tranche del pagamento (che, nella prospettazione dell'opponente, sarebbe dovuta avvenire dopo l'attestazione della perfetta esecuzione da parte del a seguito di altri adempimenti riguardanti il rapporto contrattuale CP_5
intercorso tra la ditta del e il il quale – ha osservato Pt_1 Controparte_3
giustamente il Tribunale -, stando agli atti di causa, nessuna connessione ha avuto con quello intercorso tra le due odierne parti contendenti).
Ha inoltre argomentato il primo Giudice che al momento della consegna dei lavori - avvenuta nel mese di ottobre 2010 (giusta scrittura allegata al fascicolo del monitorio) - nessuna contestazione è stata mossa da parte opponente, laddove quelle successivamente formulate con missiva del 23 marzo
2011 hanno riguardato esclusivamente le modalità ed il termine di pagamento pattuito e l'integrazione dei lavori.
4 Ha chiosato sul punto il Tribunale che le risultanze della prova testimoniale hanno corroborato il proprio convincimento circa la “regolare effettuazione dei lavori” come da accordi intervenuti tra le parti, per un verso, e, per altro verso, il mancato completo pagamento da parte del di quanto Pt_1 pattuito, del tutto ingiustificato vista la mancanza di prova della fondatezza dell'eccezioni proposte in sede di opposizione.
E' evidente allora che il Tribunale, lungi dall'averne omesso la pronuncia, ha esaminato dette eccezioni, avendole ritenute destituite di fondamento in quanto rimaste indimostrate nell'an: in merito infatti alla pretesa maggiorazione dei prezzi, il primo Giudice ha spiegato che non è stata minimamente provata la sussistenza di accordi aggiuntivi rispetto a quanto pattuito con la scrittura privata del 10 aprile 2010 (riferendosi evidentemente, in particolare, alla questione dedotta dall'opponente secondo la quale, a seguito dei rilievi della ditta circa il prezzo delle Pt_1 ringhiere, la avrebbe incluso nell'importo di € 100,00 di cui al preventivo anche Controparte_6 la pitturazione dell'androne e delle scale interne).
Quanto poi all'eccezione di cattiva esecuzione dei lavori, nella sentenza, come si è detto, è stato messo ben in evidenza che al momento della loro consegna alla ditta , avvenuta Pt_1
incontestatamente nel mese di ottobre 2010, non è stata mossa alcuna contestazione in merito a pretesi
CP_ vizi dell'opera, laddove invece le doglianze sollevate dalla nella missiva (fax di Pt_1
risposta) del 23 marzo 2011 hanno riguardato solamente le modalità ed il termine del pagamento pattuito ed il mancato completamento dei lavori (con specifico riferimento, secondo quanto si legge in detto fax, alla tinteggiatura delle scale interne, che a dire del sarebbe stata inclusa nel Pt_1 conteggio ma non eseguita, seppure avesse formato oggetto del contratto;
circostanza quest'ultima che, come giustamente rilevato dal primo Giudice, non risulta in alcun modo provata in giudizio).
Ha inoltre puntualizzato come le risultanze della prova testimoniale abbiano suffragato il convincimento del decidente medesimo circa la “regolare effettuazione dei lavori, a cura di parte opposta, come da accordo intervenuto tra le parti”.
Sulla pretesa anti-economicità del prezzo – che l'opponente ha argomentato sostenendo, nell'atto di opposizione, che inverosimile sarebbe quanto dedotto dal , che cioè sarebbe stato _1 concordato il prezzo di € 100,00 per la sola pitturazione delle ringhiere in ferro, per un ammontare complessivo di € 2.500,00, quando per detto lavoro il avrebbe percepito dal Condominio Pt_1 la somma di € 974,43, giusta computo metrico del 29 giugno 2009, tale da dare corso, insostenibilmente, ad un accordo palesemente antieconomico) -, il Tribunale ha, sia pure implicitamente, respinto l'eccezione laddove ha evidenziato che, dall'istruttoria svolta, è emersa la mancanza di ogni connessione tra il rapporto contrattuale intercorso tra la ditta ed il Pt_1
5 e quello intrattenuto della prima con la , oggetto Controparte_3 Controparte_6
del presente giudizio.
Va da sé, in questo quadro e in conseguenza di esso, che il primo Giudice abbia anche respinto la domanda riconvenzionale avanzata da parte opponente, volta ad ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali, morali, alla reputazione, al nome ed all'immagine, pretesamente subiti a seguito della cattiva e mancata esecuzione dei lavori commissionati al , che non solo, a suo _1
dire, avrebbero comportato altri esborsi di danaro a suo carico (per avere dovuto fare ricorso al lavoro di altra ditta), ma, avendo gravemente ritardato la consegna dei lavori al Condominio committente, avrebbero leso l'immagine, il nome e la reputazione della ditta di cui egli è titolare.
Ed invero, una volta che il Tribunale ha dato atto – come si è detto sopra - del sicuro raggiungimento della prova della regolare esecuzione, da parte della ditta appaltatrice, dei lavori pattuiti, escludendo giustamente, in mancanza di idonea dimostrazione, che quest'ultima avesse assunto anche l'obbligo della pitturazione dell'androne e delle scale interne, non può che essere consequenziale il rigetto della domanda risarcitoria fondata - nell'assunto attoreo - sulla responsabilità di controparte per un'indimostrata cattiva e/o mancata esecuzione dei lavori.
L'appellante sostiene di avere provato in giudizio, attraverso l'ordine di servizio n. 7 del 2 marzo
2011 redatto dal direttore dei lavori e la deposizione di (il cui contenuto è stato Testimone_2 sopra riportato), che la pitturazione delle ringhiere non sarebbe stata effettuata a regola d'arte, tant'è che si è dovuto provvedere alla loro riverniciatura ricorrendo al lavoro di altra ditta, oltre al fatto che la pitturazione dell'androne e delle scale interne non è stata effettuata.
Tuttavia – osserva la Corte – ove anche volesse ritenersi in ipotesi raggiunta la prova della cattiva esecuzione della pitturazione delle ringhiere (la pitturazione di scale interne ed androne è esclusa, come detto, dal patto contrattuale) imputabile alla , in ogni caso dirimente Controparte_6 sarebbe la circostanza che il non ne ha denunciato l'esistenza nei termini di legge, previsti Pt_1
a pena di decadenza dall'art. 1667 c. c., essendo principio pacifico che, in tema di appalto, i termini di prescrizione e di decadenza di cui al citato art. 1667 c. c. si applicano anche all'azione risarcitoria, atteso che il legislatore ha inteso contemperare l'esigenza della tutela del committente a conseguire un'opera immune da difformità e vizi con l'interesse dell'appaltatore ad un accertamento sollecito delle eventuali contestazioni in ordine a un suo inadempimento nell'esecuzione della prestazione (tra le tante v. Cass. Civ. nn. 20839/2017; 23075/2009).
La mancata denuncia nei termini di legge – va soggiunto - è stata regolarmente eccepita da parte opposta nella comparsa di risposta in primo grado depositata il 16 aprile 2012 (pag. 9), nel termine di venti giorni prima della prima udienza del 7 maggio 2012 fissata ai sensi dell'art. 168 bis, comma
5, c. p. c..
6 Con la conseguenza che, a tutto voler concedere, la domanda risarcitoria non sarebbe ammissibile per l'intervenuta decadenza ex art. 1667 c. c..
Ne discende, per tutte le suddette ragioni, il rigetto del primo motivo di appello.
Col secondo motivo l'appellante deduce l'erronea e contraddittoria motivazione della sentenza in ordine alla prova del credito, sostenendo ancora una volta che il Tribunale avrebbe omesso di considerare le eccezioni difensive da lui proposte in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
Deduce che errata sarebbe l'affermazione contenuta nella motivazione della sentenza secondo cui “le contestazioni di parte opponente, avvenute con missiva del 23.3.2011, attenevano esclusivamente alle modalità e termini del pagamento pattuito e alla contestazione circa l'integrazione dei lavori pattuiti” evidenziando che, invece, egli aveva espressamente contestato l'erroneità della diffida di pagamento, così come fatto anche in sede di opposizione.
A suo dire il Giudice di primo grado avrebbe dovuto accogliere l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo, dato che, a fronte dell'eccezioni di mancata ultimazione dei lavori e di maggiorazione delle somme richieste, sarebbe stato onere del (creditore) fornire la prova della _1 fondatezza della sua pretesa;
inoltre, pur avendo il decidente affermato che il creditore “ha fornito piena prova della prestazione effettuata”, non avrebbe indicato in cosa essa sia consistita, limitandosi genericamente a ritenere esistente una prova invece completamente assente.
Il motivo è infondato al pari del primo, del quale non fa che ribadire gli argomenti di fondo, già disattesi come sopra.
La Corte osserva anzitutto che la missiva del 23 marzo 2011, come giustamente rilevato dal primo
Giudice, contiene contestazioni concernenti le modalità ed i termini del pagamento pattuito e la mancata ultimazione dei lavori, essendo evidente che esse hanno riguardato la diffida di pagamento.
Ciò non toglie, tuttavia, che le contestazioni medesime si siano rivelate infondate nel merito secondo quanto già rilevato sopra, posto che, quanto ai termini e alle modalità di pagamento, come sottolineato dal Tribunale e non specificamente contestato in sede di appello dal con pertinenti Pt_1
osservazioni critiche, non è stata fornita alcuna prova decisiva che gli accordi delle parti fossero nel senso che l'ultima tranche di pagamento sarebbe dovuta essere effettuata dopo l'attestazione di perfetta esecuzione da parte del e/o a seguito di altri adempimenti Controparte_3
riguardanti il rapporto tra il ed il diverso e del tutto autonomo rispetto a quelli Pt_1 CP_3
tra gli odierni contendenti.
Quanto poi alla contestazione circa il mancato completamento dei lavori (di cui alla citata missiva del 23 marzo 2011 e poi all'atto di opposizione), si è già detto che è assolutamente rimasto privo di
7 riscontro e non documentato, né in alcun modo dimostrato, che negli accordi tra le parti (per vero consacrati nella citata scrittura del 10 aprile 2010) rientrava anche la pitturazione dell'androne e delle scale interne dell'edificio, che, nella prospettazione di parte opponente, sarebbe rimasta incompleta.
Ne deriva che anche il presente motivo non merita accoglimento per ragioni in buona parte analoghe a quelle riguardanti il primo, di cui ha costituito, in sostanza, una ripetizione.
Al rigetto del gravame segue, per la regola della soccombenza, la condanna di parte appellante al rimborso delle spese del presente grado in favore di controparte, che si liquidano in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 147/2022 (qui applicabili ratione temporis ai sensi del disposto dell'art. 6 dello stesso), tenuto conto del valore della controversia determinato in base al disputatum - scaglione da € 5.201,00 a € 26.000 - e applicando i valori tariffari tra i minimi ed i medi in considerazione dell'entità della contesa, della bassa difficoltà delle questioni trattate e delle correlate prestazioni defensionali, determinandole perciò in complessivi € 3.900,00 a titolo di onorario - di cui € 8.00,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.000,00 per la fase di trattazione
(v. sul punto specifico Cass. Civ. n. 8561/2023) e € 1.500,00 per la fase decisionale -, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, C. P. A. e IVA (ove dovuta).
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “(…) quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis (…)”, questa Corte dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da titolare e legale rappresentante dell'omonima ditta individuale, con Parte_1
citazione notificata il 22 marzo 2021, nei confronti di titolare Controparte_1 dell'omonima ditta individuale artigiana, avverso la sentenza n. 817/2020 emessa dal Tribunale di
Barcellona P. G. il 20 ottobre 2020, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna titolare e legale rappresentante dell'omonima ditta individuale, al Parte_1
rimborso, in favore di parte appellata, delle spese del presente grado, liquidate in complessivi €
8 3.900,00 a titolo di onorario (come in parte motiva suddivisi), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta);
- dà atto che sussistono i presupposti perché parte appellante, in quanto soccombente ut supra, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente pronuncia.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti consequenziali.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) del 26 gennaio 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr.ssa M. Pina LAZZARA)
9
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr.ssa M. Pina LAZZARA Presidente
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 213/2021 R. G., vertente tra
nella qualità di titolare e legale rappresentante della ditta individuale “ Parte_1 [...]
”, corrente in Piraino (ME), P. IVA , c. f.: Organizzazione_1 P.IVA_1 C.F._1
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giuseppe Germanà Bozza (con PEC
[...]
indicata), che lo rappresenta e difende per procura rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente l'atto di appello,
APPELLANTE contro nato a [...] P. G. il 15 luglio 1970, c. f.: , Controparte_1 CodiceFiscale_2 titolare dell'omonima impresa individuale artigiana, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Maria
Formica (con PEC indicata), elettivamente domiciliato presso la sua PEC per procura in foglio separato allegato alla comparsa di costituzione in appello,
APPELLATO
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Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona P. G. n. 817/2020 del 20 ottobre
2020, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo.
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Per l'appellante: “Fermo ed impregiudicato restando quanto già dedotto, eccepito e documentato nei precedenti atti e verbali di causa, il cui contenuto deve qui intendersi integralmente ripetuto e trascritto, si precisano le conclusioni”.
Per l'appellato: “precisa le seguenti conclusioni: rigettare l'appello presentato da Parte_1 titolare dell'omonima impresa edile, in quanto inammissibile e/o improponibile e comunque infondato in fatto ed in diritto con vittoria di spese, onorari e compensi, oltre rimborso spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 22 marzo 2021 titolare e legale rappresentante Parte_1 dell'omonima ditta individuale, ha impugnato davanti a questa Corte, nei confronti di _1
, titolare dell'omonima ditta individuale artigiana, la sentenza indicata in oggetto con cui
[...] il Tribunale di Barcellona P. G. ha rigettato l'opposizione da lui proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 139/2011 emesso dallo stesso Tribunale in data 23 maggio 2011 – che gli ha ingiunto, su istanza del , n. q., il pagamento della somma di € 15.730,00 oltre interessi ex D. Lgs. n. _1
231/2002 e spese della procedura, a titolo di pagamento della fattura n. 4 del 10 marzo 2011 emessa a saldo dei lavori di pitturazione eseguiti dalla ditta del nel condominio _1
, sito in Messina, viale Regina Elena n. 107, giusta scrittura del 10 aprile 2010 -, Controparte_2
nonché la domanda riconvenzionale da lui avanzata a titolo risarcitorio dei pretesi danni subiti, condannandolo al rimborso delle spese processuali in favore di controparte (liquidate come in dispositivo).
L'appellante ha criticato la pronuncia di primo grado per i motivi di cui si dirà infra ed ha chiesto che, in riforma della stessa, fosse revocato il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio e con condanna al risarcimento danni cosi come richiesto in primo grado.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata telematicamente l'11 settembre 2021 si è costituito titolare dell'omonima ditta individuale, resistendo all'appello, Controparte_1 di cui ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità per violazione del disposto dell'art. 342 c. p. c.; nel merito ha contestato uno per uno i motivi, chiedendone il rigetto con vittoria di spese e compensi.
Superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello ex art. 348bis c. p. c. – come da ordinanza di questa Corte resa all'udienza dell'1 aprile 2022, svoltasi in modalità cartolare ex art. 221, comma 4, legge n. 77/2020 (e succ. mod. e int.) –, è stata fissata l'udienza del 19 dicembre 2022 per la precisazione delle conclusioni, differita poi, per carico di ruolo, al 6 marzo 2023.
In tale udienza, svoltasi in modalità cartolare ex art. 221, comma 4, legge 77/2020 (e succ. mod. e int.), stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione con
2 assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Nelle more, con comparsa depositata il 9 dicembre 2022, si è costituito il nuovo difensore dell'appellante, insistendo nelle già spiegate difese e conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata sotto il profilo della violazione della disposizione del primo comma dell'art. 342 c. p. c., posto che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale norma, nel testo novellato dal d. l.
n. 83 del 2012 (conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012), qui applicabile ratione temporis, va intesa nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (tra le altre v. Cass. Civ. nn. 40560/2021; 7675/2019; 20836/2018).
Nel caso in esame, invero, le doglianze formulate dall'appellante risultano esposte con sufficiente puntualità, rispetto (anche) alle motivazioni della sentenza impugnata, consentendo così alla Corte di delimitare in modo chiaro e senza incertezza l'oggetto e l'ambito del chiesto riesame.
Venendo al merito, col primo motivo di appello il lamenta l'omessa pronuncia da parte Pt_1 del Tribunale sulle doglianze da lui formulate nell'atto di opposizione riguardanti la maggiorazione dei prezzi dell'opera, la loro anti-economicità e la cattiva esecuzione dei lavori;
si duole poi, più in particolare, del rigetto della domanda riconvenzionale evidenziando la mancata chiarezza del relativo motivo.
Deduce di avere sottolineato in prime cure testualmente che “la pitturazione delle ringhiere in ferro conteggiate nella fattura n. 4 del 10.03.2011 non sono state eseguite dal Sig. Controparte_1
a perfetta regola d'arte, tanto che, il ha preteso che il Sig. Controparte_3 [...]
provvedesse al completo rifacimento delle stesse. Tale circostanza è stata debitamente Pt_1
documentata dal direttore tecnico dei lavori, Arch. , il quale, con ordine di servizio Testimone_1
n. 7 del 2.03.2011, ha così rilevato <<come mi è stato fatto osservare da molti condomini, le ringhiere metalliche dei parapetti non sono state adeguatamente preparate, lo smalto applicato sulle superfici probabilmente impolverate causando un risultato finale assolutamente < i>
3 inaccettabile, si prescrive la riverniciatura delle ringhiere previa carteggia tura del sottofondo>>, ed ancora: <<a tutt'oggi non sono stati ancora iniziati i lavori di pitturazione delle due scale e dell'androne, tale situazione comporta gravi disagi al riflesso sottoscritto nella cp_3 qualità direttore dei>>”.
Assume poi che la prova dell'erroneità dei lavori sarebbe stata da lui puntualmente fornita con la deposizione del teste , escusso all'udienza del 13 ottobre 2014, il quale Testimone_2 espressamente ha dichiarato che “è vero che il sig. mi ha commissionato la pitturazione delle Pt_1
ringhiere e parapetti del di Messina, ciò è avvenuto nel febbraio 2011; CP_3 Controparte_2 mi ricordo che le ringhiere ...erano già verniciate arrugginite… è vero che prima di verniciarlo ho dovuto carteggiarle ed applicare lo smalto. È vero che per questo lavoro ho emesso fattura n. 7 del
2012 di euro 3200,00”, tale che la domanda risarcitoria da lui avanzata avrebbe dovuto essere accolta e non già ritenuta assorbita o comunque rigettata.
Il motivo non merita accoglimento in tutte le sue articolazioni.
Diversamente da quanto deduce l'appellante, il Tribunale non ha trascurato di valutare le eccezioni proposte nell'atto di opposizione circa la maggiorazione dei prezzi, la cattiva esecuzione dei lavori e l'anti-economicità di alcuni di essi.
Nella parte motiva della sentenza infatti il primo Giudice, dopo avere dato atto che le parti avevano concluso un contratto d'appalto finalizzato alla realizzazione, a cura della ditta , CP_4 della “pitturazione del prospetto esterno con una passata di fissativo e due passate di pittura per il prezzo di € 4,50 al metro quadro, pitturazione e pulitura delle ringhiere per il prezzo di € 100,00
(prezzo quest'ultimo riferito a pezzo ringhiera con grata scala)”, giusta il relativo atto sottoscritto da entrambe le parti (il 10 aprile 2010), ha evidenziato come non sia stata fornita la prova convincente di ulteriori pattuizioni intervenute tra le parti in merito all'ultima tranche del pagamento (che, nella prospettazione dell'opponente, sarebbe dovuta avvenire dopo l'attestazione della perfetta esecuzione da parte del a seguito di altri adempimenti riguardanti il rapporto contrattuale CP_5
intercorso tra la ditta del e il il quale – ha osservato Pt_1 Controparte_3
giustamente il Tribunale -, stando agli atti di causa, nessuna connessione ha avuto con quello intercorso tra le due odierne parti contendenti).
Ha inoltre argomentato il primo Giudice che al momento della consegna dei lavori - avvenuta nel mese di ottobre 2010 (giusta scrittura allegata al fascicolo del monitorio) - nessuna contestazione è stata mossa da parte opponente, laddove quelle successivamente formulate con missiva del 23 marzo
2011 hanno riguardato esclusivamente le modalità ed il termine di pagamento pattuito e l'integrazione dei lavori.
4 Ha chiosato sul punto il Tribunale che le risultanze della prova testimoniale hanno corroborato il proprio convincimento circa la “regolare effettuazione dei lavori” come da accordi intervenuti tra le parti, per un verso, e, per altro verso, il mancato completo pagamento da parte del di quanto Pt_1 pattuito, del tutto ingiustificato vista la mancanza di prova della fondatezza dell'eccezioni proposte in sede di opposizione.
E' evidente allora che il Tribunale, lungi dall'averne omesso la pronuncia, ha esaminato dette eccezioni, avendole ritenute destituite di fondamento in quanto rimaste indimostrate nell'an: in merito infatti alla pretesa maggiorazione dei prezzi, il primo Giudice ha spiegato che non è stata minimamente provata la sussistenza di accordi aggiuntivi rispetto a quanto pattuito con la scrittura privata del 10 aprile 2010 (riferendosi evidentemente, in particolare, alla questione dedotta dall'opponente secondo la quale, a seguito dei rilievi della ditta circa il prezzo delle Pt_1 ringhiere, la avrebbe incluso nell'importo di € 100,00 di cui al preventivo anche Controparte_6 la pitturazione dell'androne e delle scale interne).
Quanto poi all'eccezione di cattiva esecuzione dei lavori, nella sentenza, come si è detto, è stato messo ben in evidenza che al momento della loro consegna alla ditta , avvenuta Pt_1
incontestatamente nel mese di ottobre 2010, non è stata mossa alcuna contestazione in merito a pretesi
CP_ vizi dell'opera, laddove invece le doglianze sollevate dalla nella missiva (fax di Pt_1
risposta) del 23 marzo 2011 hanno riguardato solamente le modalità ed il termine del pagamento pattuito ed il mancato completamento dei lavori (con specifico riferimento, secondo quanto si legge in detto fax, alla tinteggiatura delle scale interne, che a dire del sarebbe stata inclusa nel Pt_1 conteggio ma non eseguita, seppure avesse formato oggetto del contratto;
circostanza quest'ultima che, come giustamente rilevato dal primo Giudice, non risulta in alcun modo provata in giudizio).
Ha inoltre puntualizzato come le risultanze della prova testimoniale abbiano suffragato il convincimento del decidente medesimo circa la “regolare effettuazione dei lavori, a cura di parte opposta, come da accordo intervenuto tra le parti”.
Sulla pretesa anti-economicità del prezzo – che l'opponente ha argomentato sostenendo, nell'atto di opposizione, che inverosimile sarebbe quanto dedotto dal , che cioè sarebbe stato _1 concordato il prezzo di € 100,00 per la sola pitturazione delle ringhiere in ferro, per un ammontare complessivo di € 2.500,00, quando per detto lavoro il avrebbe percepito dal Condominio Pt_1 la somma di € 974,43, giusta computo metrico del 29 giugno 2009, tale da dare corso, insostenibilmente, ad un accordo palesemente antieconomico) -, il Tribunale ha, sia pure implicitamente, respinto l'eccezione laddove ha evidenziato che, dall'istruttoria svolta, è emersa la mancanza di ogni connessione tra il rapporto contrattuale intercorso tra la ditta ed il Pt_1
5 e quello intrattenuto della prima con la , oggetto Controparte_3 Controparte_6
del presente giudizio.
Va da sé, in questo quadro e in conseguenza di esso, che il primo Giudice abbia anche respinto la domanda riconvenzionale avanzata da parte opponente, volta ad ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali, morali, alla reputazione, al nome ed all'immagine, pretesamente subiti a seguito della cattiva e mancata esecuzione dei lavori commissionati al , che non solo, a suo _1
dire, avrebbero comportato altri esborsi di danaro a suo carico (per avere dovuto fare ricorso al lavoro di altra ditta), ma, avendo gravemente ritardato la consegna dei lavori al Condominio committente, avrebbero leso l'immagine, il nome e la reputazione della ditta di cui egli è titolare.
Ed invero, una volta che il Tribunale ha dato atto – come si è detto sopra - del sicuro raggiungimento della prova della regolare esecuzione, da parte della ditta appaltatrice, dei lavori pattuiti, escludendo giustamente, in mancanza di idonea dimostrazione, che quest'ultima avesse assunto anche l'obbligo della pitturazione dell'androne e delle scale interne, non può che essere consequenziale il rigetto della domanda risarcitoria fondata - nell'assunto attoreo - sulla responsabilità di controparte per un'indimostrata cattiva e/o mancata esecuzione dei lavori.
L'appellante sostiene di avere provato in giudizio, attraverso l'ordine di servizio n. 7 del 2 marzo
2011 redatto dal direttore dei lavori e la deposizione di (il cui contenuto è stato Testimone_2 sopra riportato), che la pitturazione delle ringhiere non sarebbe stata effettuata a regola d'arte, tant'è che si è dovuto provvedere alla loro riverniciatura ricorrendo al lavoro di altra ditta, oltre al fatto che la pitturazione dell'androne e delle scale interne non è stata effettuata.
Tuttavia – osserva la Corte – ove anche volesse ritenersi in ipotesi raggiunta la prova della cattiva esecuzione della pitturazione delle ringhiere (la pitturazione di scale interne ed androne è esclusa, come detto, dal patto contrattuale) imputabile alla , in ogni caso dirimente Controparte_6 sarebbe la circostanza che il non ne ha denunciato l'esistenza nei termini di legge, previsti Pt_1
a pena di decadenza dall'art. 1667 c. c., essendo principio pacifico che, in tema di appalto, i termini di prescrizione e di decadenza di cui al citato art. 1667 c. c. si applicano anche all'azione risarcitoria, atteso che il legislatore ha inteso contemperare l'esigenza della tutela del committente a conseguire un'opera immune da difformità e vizi con l'interesse dell'appaltatore ad un accertamento sollecito delle eventuali contestazioni in ordine a un suo inadempimento nell'esecuzione della prestazione (tra le tante v. Cass. Civ. nn. 20839/2017; 23075/2009).
La mancata denuncia nei termini di legge – va soggiunto - è stata regolarmente eccepita da parte opposta nella comparsa di risposta in primo grado depositata il 16 aprile 2012 (pag. 9), nel termine di venti giorni prima della prima udienza del 7 maggio 2012 fissata ai sensi dell'art. 168 bis, comma
5, c. p. c..
6 Con la conseguenza che, a tutto voler concedere, la domanda risarcitoria non sarebbe ammissibile per l'intervenuta decadenza ex art. 1667 c. c..
Ne discende, per tutte le suddette ragioni, il rigetto del primo motivo di appello.
Col secondo motivo l'appellante deduce l'erronea e contraddittoria motivazione della sentenza in ordine alla prova del credito, sostenendo ancora una volta che il Tribunale avrebbe omesso di considerare le eccezioni difensive da lui proposte in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
Deduce che errata sarebbe l'affermazione contenuta nella motivazione della sentenza secondo cui “le contestazioni di parte opponente, avvenute con missiva del 23.3.2011, attenevano esclusivamente alle modalità e termini del pagamento pattuito e alla contestazione circa l'integrazione dei lavori pattuiti” evidenziando che, invece, egli aveva espressamente contestato l'erroneità della diffida di pagamento, così come fatto anche in sede di opposizione.
A suo dire il Giudice di primo grado avrebbe dovuto accogliere l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo, dato che, a fronte dell'eccezioni di mancata ultimazione dei lavori e di maggiorazione delle somme richieste, sarebbe stato onere del (creditore) fornire la prova della _1 fondatezza della sua pretesa;
inoltre, pur avendo il decidente affermato che il creditore “ha fornito piena prova della prestazione effettuata”, non avrebbe indicato in cosa essa sia consistita, limitandosi genericamente a ritenere esistente una prova invece completamente assente.
Il motivo è infondato al pari del primo, del quale non fa che ribadire gli argomenti di fondo, già disattesi come sopra.
La Corte osserva anzitutto che la missiva del 23 marzo 2011, come giustamente rilevato dal primo
Giudice, contiene contestazioni concernenti le modalità ed i termini del pagamento pattuito e la mancata ultimazione dei lavori, essendo evidente che esse hanno riguardato la diffida di pagamento.
Ciò non toglie, tuttavia, che le contestazioni medesime si siano rivelate infondate nel merito secondo quanto già rilevato sopra, posto che, quanto ai termini e alle modalità di pagamento, come sottolineato dal Tribunale e non specificamente contestato in sede di appello dal con pertinenti Pt_1
osservazioni critiche, non è stata fornita alcuna prova decisiva che gli accordi delle parti fossero nel senso che l'ultima tranche di pagamento sarebbe dovuta essere effettuata dopo l'attestazione di perfetta esecuzione da parte del e/o a seguito di altri adempimenti Controparte_3
riguardanti il rapporto tra il ed il diverso e del tutto autonomo rispetto a quelli Pt_1 CP_3
tra gli odierni contendenti.
Quanto poi alla contestazione circa il mancato completamento dei lavori (di cui alla citata missiva del 23 marzo 2011 e poi all'atto di opposizione), si è già detto che è assolutamente rimasto privo di
7 riscontro e non documentato, né in alcun modo dimostrato, che negli accordi tra le parti (per vero consacrati nella citata scrittura del 10 aprile 2010) rientrava anche la pitturazione dell'androne e delle scale interne dell'edificio, che, nella prospettazione di parte opponente, sarebbe rimasta incompleta.
Ne deriva che anche il presente motivo non merita accoglimento per ragioni in buona parte analoghe a quelle riguardanti il primo, di cui ha costituito, in sostanza, una ripetizione.
Al rigetto del gravame segue, per la regola della soccombenza, la condanna di parte appellante al rimborso delle spese del presente grado in favore di controparte, che si liquidano in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 147/2022 (qui applicabili ratione temporis ai sensi del disposto dell'art. 6 dello stesso), tenuto conto del valore della controversia determinato in base al disputatum - scaglione da € 5.201,00 a € 26.000 - e applicando i valori tariffari tra i minimi ed i medi in considerazione dell'entità della contesa, della bassa difficoltà delle questioni trattate e delle correlate prestazioni defensionali, determinandole perciò in complessivi € 3.900,00 a titolo di onorario - di cui € 8.00,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.000,00 per la fase di trattazione
(v. sul punto specifico Cass. Civ. n. 8561/2023) e € 1.500,00 per la fase decisionale -, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, C. P. A. e IVA (ove dovuta).
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “(…) quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis (…)”, questa Corte dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da titolare e legale rappresentante dell'omonima ditta individuale, con Parte_1
citazione notificata il 22 marzo 2021, nei confronti di titolare Controparte_1 dell'omonima ditta individuale artigiana, avverso la sentenza n. 817/2020 emessa dal Tribunale di
Barcellona P. G. il 20 ottobre 2020, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna titolare e legale rappresentante dell'omonima ditta individuale, al Parte_1
rimborso, in favore di parte appellata, delle spese del presente grado, liquidate in complessivi €
8 3.900,00 a titolo di onorario (come in parte motiva suddivisi), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta);
- dà atto che sussistono i presupposti perché parte appellante, in quanto soccombente ut supra, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente pronuncia.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti consequenziali.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) del 26 gennaio 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr.ssa M. Pina LAZZARA)
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