Sentenza breve 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 20/02/2026, n. 1249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1249 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01249/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05343/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5343 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla minore -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Ilvetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito e Circolo Didattico -OMISSIS- -OMISSIS- di -OMISSIS- Campania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, alla via Diaz, 11;
Comune di -OMISSIS-in Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluca Ciccarelli e Maria Palma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento.
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) del provvedimento scolastico emesso in data 26.09.2025 – prot. -OMISSIS- - dall’Istituto Scolastico Statale “-OMISSIS-” di -OMISSIS- Campania e rilasciato al ricorrente in pari data, nonché di tutti gli eventuali atti presupposti, preparatori e/o connessi, di cui specificamente il P.E.I. ed il verbale GL, riferiti all’anno scolastico 2025/2026, laddove omessi, ovvero sprovvisti di qualsivoglia motivazione, e comunque di tutti gli eventuali atti consequenziali (contro i quali ci si riserva di proporre motivi aggiunti), che siano lesivi degli interessi della minore in materia di riconoscimento del suo diritto all’assistenza specialistica per un numero di ore adeguato alla sua patologia e/o comunque sulla base di un provvedimento adeguatamente motivato;
2) per il riconoscimento del diritto della minore -OMISSIS- ad essere affiancata da un assistente specializzato per l’autonomia, la comunicazione e l’integrata permanenza e la socializzazione graduale per l’anno scolastico 2025 -2026, per un numero di ore adeguate alla sua patologia psico – fisica, previa impugnazione degli atti prodromici, quali il PEI ed il verbale GL e/o di quelli successivi quali il provvedimento di certificazione del 26.09.2025 – prot. -OMISSIS-, rilasciato dalla Scuola in pari data, che attesta che la minore -OMISSIS- non usufruisce ancora di alcuna assistenza specialistica, in quanto di competenza del Comune di -OMISSIS-;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3.12.2025:
del provvedimento scolastico collegiale (verbale G.L.O.), adottato in data 24.10.2025 dalla Direzione Didattica Statale -OMISSIS- di -OMISSIS- Campania e del contestuale PEI a.s. 2025/2026, rilasciati al ricorrente in pari data, laddove totalmente immotivati e/o comunque illegittimi, in ordine al numero di ore (di assistenza specialistica) riconosciute in favore della minore, per poi essere richieste al Comune di -OMISSIS- Campania;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, del Comune di -OMISSIS-in Campania e del Circolo Didattico -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-” di -OMISSIS-in Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026, il dott. Paolo Severini;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che con ordinanza n. -OMISSIS- del 12.01.2026 la Sezione così provvedeva, circa l’istanza cautelare proposta da parte ricorrente:
“Rilevato che la minore è affetta da “disturbo dello spettro autistico”, ed è portatrice di handicap, ex art. 3 comma 3 della legge 104/92; che la stessa frequenta, per l’anno scolastico 2025/2026, la-OMISSIS-presso la Direzione Didattica Statale -OMISSIS- di -OMISSIS- Campania; che la Commissione medica dell’ASL -OMISSIS- – Distretto Socio Sanitario 37 di -OMISSIS- Campania, ai fini degli adempimenti di cui agli artt. 12 e 13 della Legge 104/92 e dell’art. 2 del DPR del 24.02.94, ha confermato la patologia sofferta dalla stessa, nonché certificato la necessità di un’assistenza specialistica, da comunicare all’Ente di competenza; che ella ha dunque, a causa della sua patologia clinica di handicap grave, la necessità di essere seguita (oltre che da un insegnante di sostegno), anche da un assistente specializzato all’autonomia e/o comunicazione, per un numero di ore deciso (e motivato) dal gruppo GL e successivamente formalizzato, attraverso la redazione del PEI; che, nell’atto introduttivo del giudizio veniva, pertanto, lamentato che l’Istituto Scolastico frequentato dalla minore, a fronte dell’orario ordinario di frequenza scolastica settimanale, aveva certificato che, alla minore, erano state assegnate n. 22 ore di sostegno scolastico, ma che nulla riferiva, in merito alle numero di ore di assistenza specialistica, ritenute necessarie e conseguentemente richieste all’ente locale di competenza;
Premesso che con ordinanza collegiale, n. -OMISSIS- del 5.11.2025, la Sezione così provvedeva, relativamente all’atto introduttivo del presente giudizio:
“Rilevato che, come risulta dalla stessa nota del 13 ottobre 2025, inviata dall’Amministrazione scolastica resistente al procuratore di parte ricorrente, per l’a.s. in corso non è stato ancora redatto il P.E.I., per la minore in controversia, unico provvedimento, di natura collegiale, nel quale viene determinata e quantificata la necessità di assistenza specialistica comunale;
Rilevato pertanto, ex art. 73, co. 3, c.p.a., un profilo di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse attuale stante l’insussistenza, allo stato, di un provvedimento impugnabile;
Considerato che, ove il gravame dovesse intendersi volto a compulsare l’Amministrazione scolastica a quantificare, in sede di elaborando P.E.I., le ore di assistenza specialistica comunale, l’azione è comunque inammissibile, non essendo stata introdotta quale azione sul silenzio inadempimento, ex artt. 31 e 117, c.p.a.;
Ritenuto doversi assegnare alle parti il termine di giorni 10 (dieci), dalla comunicazione della presente ordinanza, per produrre memorie sui due punti, sopra delineati;
Riservata, all’esito, ogni decisione sull’istanza cautelare e sulle spese di fase;
Ritenuto di rinviare, in prosieguo, alla camera di consiglio del 17.12.2025
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) solleva le questioni di inammissibilità di cui in motivazione, assegnando alle parti il termine ivi indicato per produrre eventuali memorie sui predetti profili.
Rinvia la causa alla camera di consiglio del 17 dicembre 2025”;
Rilevato che si costituiva in giudizio l’Amministrazione Scolastica, che produceva la documentazione pertinente al ricorso, e che si costituiva, altresì, il Comune di -OMISSIS- Campania, eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse, nei suoi confronti, rilevando come l’ente non fosse tenuto ad erogare alcuna assistenza specialistica, seppure richiesta, dalla Scuola, in favore della minore, ove non quantificata, né proceduta, da un motivato verbale GL e dal PEI;
Rilevato che, nelle more, l’Amministrazione Scolastica redigeva, in data 24.10.2025, il verbale GL, riferito alla minore e, contestualmente, adottava il relativo PEI per l’anno scolastico in corso, entrambi consegnati, al ricorrente, in pari data;
Rilevato che, nei motivi aggiunti, parte ricorrente lamentava che “la Scuola di concerto con il Gruppo GL (il cui verbale precede necessariamente la formazione del P.E.I.) non ha considerato, nell’assegnazione delle ore di sostegno in favore della minore, né la sua specifica patologia clinica né quanto certificato dalla Commissione medica, nella diagnosi funzionale”, ma che, soprattutto, “manca qualsivoglia quantificazione delle ore che dovranno poi essere richieste all’ente locale, competente ad erogare di fatto l’assistenza specialistica”;
Rilevato che, in disparte le questioni d’inammissibilità, prospettate rispetto all’atto introduttivo del giudizio, dalla lettura del P.E.I., depositato da parte ricorrente, in allegato ai motivi aggiunti, risulta l’assegnazione di 22 ore di sostegno, ma effettivamente, non risulta nessuna indicazione, quanto alle ore di assistenza specialistica all’autonomia e/o comunicazione, da erogarsi da parte del Comune competente;
Rilevato, pertanto, che la domanda cautelare relativa ai motivi aggiunti va accolta, con ordine di riesame rivolto all’Istituto Scolastico resistente, a riformulare il P.E.I. a.s. 2025 – 2026, integrandolo con la specifica indicazione delle ore di assistenza specialistica all’assistenza ed alla comunicazione, da erogarsi da parte del Comune competente; e di richiedere quindi, in conformità al P.E.I., così riformulato, l’attivazione, con urgenza, del servizio in questione, per le ore ivi indicate, al Comune di -OMISSIS-in Campania, competente ad erogarlo; ciò, nel termine perentorio di giorni dieci, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente ordinanza;
Rilevato, per quanto riguarda le ore di sostegno, indicate nel P.E.I. in 22, che non risultano, allo stato, specifici profili d’inadeguatezza delle stesse, rispetto alla frequenza scolastica della minore, apparendo, di fatto, coperte tutte le ore di effettiva frequenza scolastica, giusta quanto emerge dalla tabella, relativa all’orario settimanale, presente nel suddetto P.E.I. a.s. 2025 – 2026;
Ritenuto opportuno rinviare, per una verifica circa l’adempimento, da parte dell’Istituto Scolastico predetto e, conseguentemente, da parte del Comune di -OMISSIS-in Campania, ai dettami della presente ordinanza, alla camera di consiglio del 18.02.2026, riservando all’esito la decisione circa le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) accoglie la domanda cautelare, avanzata nei motivi aggiunti, e per l’effetto:
a) ordina il riesame dei provvedimenti impugnati, nei sensi e nel termine perentorio, indicati in motivazione;
b) rinvia, in prosieguo, alla camera di consiglio del 18 febbraio 2026, per una verifica circa l’adempimento, da parte dell’Istituto Scolastico resistente e, conseguentemente, da parte del Comune di Giugliano in Campania, ai dettami della presente ordinanza, nonché per la decisione, circa le spese della presente fase cautelare”;
Rilevato che, in data 6.02.2026, l’Amministrazione Scolastica depositava in giudizio il verbale del G.L.O. del 21.01.2026 ed il P.E.I. a.s. 2025/2026, integrato con l’indicazione delle ore di assistenza specialistica alla comunicazione, richieste per la minore, in numero di cinque;
Rilevato che il Comune di -OMISSIS-in Campania depositava in data 6.02.2026 note di udienza, in cui deduceva “l'assenza di qualsiasi inerzia o inadempimento in capo al Comune di -OMISSIS-in Campania poiché non vi è stato alcun "rifiuto" o "silenzio" da parte del Comune”, osservando che “a seguito della ordinanza cautelare n.132/2026 ed in ottemperanza alle prescrizioni del Tribunale Amministrativo l’Istituto scolastico di frequenza -OMISSIS- ha convocato apposita riunione del G.L.O. per il 21.01.2026 per la riformulazione del P.E.I. a.s. 2025-2026 integrando con specifica indicazione delle ore di assistenza specialistica da erogarsi da parte del Comune. Nel corso della riunione, presente anche il ricorrente -OMISSIS-, il GL ha proposto l’assegnazione in favore della minore di n. 5 ore settimanali di servizio. A tutela del minore il Comune ha ritenuto opportuno procedere, in via preventiva, alla attivazione di n. 3 ore settimanali di assistenza scolastica specialistica in data 21/11/2025 con nota prot. n. -OMISSIS-. Poiché l’alunna già usufruiva di queste n. 3 ore settimanali di servizio, in seguito alla riunione GL del 21.01.2026 si è proceduto ad integrare l’assistenza scolastica specialistica di ulteriori n. 2 ore settimanali, con effettiva decorrenza dal 29.01.2026, in virtù della nota prot n. -OMISSIS-; e concludeva, perché il Tribunale “dichiari il ricorso e i motivi aggiunti inammissibili nei confronti del Comune di -OMISSIS-in Campania per difetto di interesse ad agire (….)”, e, nel merito, per il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti, “in quanto infondati, dichiarando l'assenza di qualsiasi inadempimento o inerzia in capo al Comune di Giugliano in Campania”.
Rilevato che parte ricorrente depositava note di udienza in data 6.02.2026, in cui, atteso che “la Scuola riformulava il PEI in data 21.01.2026, nel quale specificava la necessità di attribuire alla minore n. 5 ore di assistenza alla comunicazione ed in pari data era inoltrata richiesta di erogazione all’Ente competente e il Comune di -OMISSIS- attivava le 5 ore di assistenza in data 29.01.2026”, chiedeva “emettersi ordinanza con cui fissare udienza di merito, con condanna delle resistenti alla refusione delle spese di lite riferite alla fase cautelare (tenuto conto anche dei motivi aggiunti) con attribuzione, ovvero emettersi sentenza breve con cui dichiarare cessata la materia del contendere, sempre con condanna del pagamento delle competenze di lite con attribuzione”.
Rilevato che alla c.d.c del 18 febbraio il ricorso era trattenuto in decisione, con avviso alle parti della pronuncia di sentenza, ex art. 60 c.p.a.;
Rilevato che, stante la dinamica procedimentale e processuale sopra descritta, e vista l’espressa richiesta di parte ricorrente di dichiararsi l’improcedibilità del gravame, nonché in disparte la richiesta del Comune di -OMISSIS-in Campania di dichiarare il ricorso inammissibile nei suoi confronti, relativamente all’atto introduttivo del giudizio ed ai successivi motivi aggiunti va pronunziata sentenza breve, con cui va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite vanno poste a carico delle Amministrazioni Scolastiche resistenti, in solido tra loro, per soccombenza virtuale, liquidate come da dispositivo e con attribuzione al difensore del ricorrente, che ne ha fatto anticipo e richiesta, ex art. 93 c.p.c.; laddove le stesse vanno compensate nei confronti del Comune di Giugliano in Campania, sussistendone giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui successivi motivi aggiunti, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna le Amministrazioni Scolastiche resistenti, in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente di spese e compensi di lite, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge, con attribuzione al difensore del medesimo ricorrente, ansitatario, ex art. 93 c.p.c.
Spese compensate nei rapporti tra il ricorrente ed il Comune di -OMISSIS-in Campania-
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.