Sentenza 19 gennaio 2024
Ordinanza collegiale 4 ottobre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 24 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 14 aprile 2025
Decreto presidenziale 21 maggio 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
Ordinanza collegiale 18 febbraio 2026
Sentenza 20 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 24/02/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00719/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02187/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AN (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2187 del 2023, proposto da
GI CA e NT MO, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Pappalardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di AN, rappresentato e difeso dall'avvocato Walter Perez, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’esecuzione
della sentenza del T.A.R. di AN, Sezione II, n. 1095/2023 in data 31 marzo 2023.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Come già precisato con sentenza n. 3769 in data 12 novembre 2024, nell’ambito del presente giudizio di ottemperanza i ricorrenti hanno formulato due domande di accesso ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.a.: la prima, notificata in data 16 settembre 2024 e depositata in data 27 settembre 2024; la seconda, notificata il 30 settembre 2024 e depositata in data 2 ottobre 2024.
Entrambe le domande si riferiscono all’istanza di accesso inoltrata all’Amministrazione in data 3 luglio 2024.
Gli interessati hanno precisato in punto di fatto quanto segue: a) dopo l’insediamento del commissario ad acta i ricorrenti avevano inoltrato domanda di accesso n. 266417 in data 13 giugno 2024, la quale era stata riscontrata (ma non soddisfatta quanto alla richiesta relativa al piano particolareggiato di esecuzione n. 145/A) dalla Direzione Lavori Pubblici del Comune di AN con nota n. 288755 in data 28 giugno 2024; b) in data 3 luglio 2024 era stata, quindi, presentata una nuova istanza - rivolta sia, genericamente, al Comune di AN, sia, in particolare, alla Direzione Lavori Pubblici dell’Ente - per l’accesso ai seguenti atti: - piano particolareggiato di esecuzione n. 145/A redatto da “S.T.A. Progetti” per conto del Comune; - nota n. 390988 in data 22 settembre 2023; - nota n. 409534 in data 4 ottobre 2023; - nota n. 433032 in data 17 ottobre 2023; - relazione n. 53214 in data 20 dicembre 2023; - nota n. 61652 in data 7 febbraio 2024; c) con nota del 16 luglio 2024 la Direzione Lavori Pubblici aveva rappresentato che “il documento [cioè il piano particolareggiato di esecuzione n. 145/A redatto da S.T.A. Progetti per conto del Comune] non era nella disponibilità della Direzione”; d) nessun altro documento era stato osteso dall’Amministrazione.
I ricorrenti hanno osservato che: a) il piano particolareggiato di esecuzione era atto presupposto della procedura espropriativa oggetto del presente giudizio; b) era onere dell’Ente reperire l’atto, ovvero dichiarare che lo stesso non era detenuto dal Comune.
Gli interessati hanno, quindi, censurato il silenzio del Comune sulla richiesta di accesso, evidenziando che si trattava di atti immediatamente collegati all’ottemperanza della sentenza portata in esecuzione, i quali potevano assumere rilievo ai fini difensivi con riferimento ad eventuali eccezioni incidentali sulle determinazioni commissariali o della stessa Amministrazione.
Con memoria in data 15 ottobre 2024 il Comune ha rappresentato che le richieste dei ricorrenti non potevano essere materialmente accolte, in quanto le procedure espropriative relative al Piano di Zona di Librino erano state poste in essere, sin dall'inizio, da un soggetto delegato, diverso dal Comune, ovvero la società “S.T.A. Progetti” e che a tale soggetto dovevano essere rivolte eventuali istanze di accesso. In pari data l’Amministrazione ha anche depositato la nota della Direzione Patrimonio dell’Ente n. 434660 in data 8 ottobre 2024, in cui si rappresenta che agli atti della Direzione non risultava il piano particolareggiato di esecuzione n. 145/A redatto dalla “S.T.A. Progetti”, né altra documentazione relativa alla procedura esecutiva, posto che i relativi adempimenti erano stati posti in essere dalla società “S.T.A. Progetti” con il coordinamento della Direzione Lavori Pubblici.
Con la citata sentenza n. 3769 in data 12 novembre 2024 la Sezione ha, in primo luogo, osservato che la questione, come precisato dal difensore dei ricorrenti nella camera di consiglio in data 7 novembre 2024, concerneva esclusivamente il piano particolareggiato, avendo l’Amministrazione soddisfatto per il resto l’istanza degli interessati.
Il Tribunale, quindi, precisato che appariva evidente - e non contestato - l’interesse dei ricorrenti ad accedere a tale documento, per le ragioni da essi puntualmente esplicitate, ha rilevato che, quanto al piano particolareggiato di esecuzione n. 145/A redatto dalla società “STA Progetti”, l’Amministrazione aveva formalmente dichiarato che l’atto non era detenuto dal Comune di AN, come risultava sia dalla nota in data 16 luglio 2024 della Direzione Lavori Pubblici, sia dalla nota della Direzione Patrimonio dell’Ente n. 434660 in data 8 ottobre 2024 e ciò in quanto gli adempimenti connessi alla procedura espropriativa erano stati espletati dalla società S.T.A. Progetti
Tale circostanza si evinceva, altresì, dal decreto di esproprio n. 142/A in data 18 dicembre 2022, depositato nel ricorso n. 1557/2016 (definito con la sentenza di cui è stata chiesta l’esecuzione), ove si afferma che in relazione al piano particolareggiato di esecuzione n. 145/A, la “S.T.A. Progetti” era stata incaricata, oltre che della sua redazione, dell’espletamento delle procedure espropriative.
Il Collegio, tuttavia, ha osservato che: a) il Comune di AN era tenuto ad avere e conservare nella propria disponibilità il piano particolareggiato, trattandosi di uno strumento urbanistico dell’Amministrazione (cioè di un atto di pianificazione), il quale specifica le previsioni del Piano Regolatore Generale e disciplina in dettaglio aspetti di notevole rilievo, come le dimensioni e le altezze degli edifici, l’individuazione delle aree destinate ad opere o impianti di interesse pubblico, la rete viaria, etc., cioè profili che condizionano eventuali decisioni in materia edilizia e urbanistica che il Comune potrebbe essere chiamato ad assumere successivamente in relazione all’area; b) è vero che il diritto di accesso può essere esercitato anche nei confronti di un soggetto privato che svolga o abbia svolto attività di interesse pubblico in qualità di incaricato o delegato dell’Amministrazione (nel caso di specie, la società “S.T.A. Progetti”); c) occorre, però, tener conto della seguenti e condivisibili affermazioni giurisprudenziali: - come stabilito dall’art. 22 della legge n. 241/1990, il diritto di accesso può essere esercitato sino a quando l’Amministrazione ha l’obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali il privato chiede di accedere e l’Amministrazione è tenuta ad ogni azione idonea a reperire tale documentazione per consentirne l’accesso, salva una motivata esplicitazione in ordine all’impossibilità di provvedere utilmente al riguardo (Consiglio di Stato, VI, n. 3743 in data 28 luglio 2015); - per la piena tutela dell’interesse del privato, l’Amministrazione è tenuta ad attestare - con una specifica dichiarazione formale, della quale si assume la responsabilità - che l’atto non è in suo possesso, né è in possesso di altra Amministrazione (Consiglio di Stato, IV, n. 5128 in data 6 novembre 2017); d) con riferimento all’espressione “né in possesso di altra Amministrazione”, doveva ribadirsi che, quanto all’incarico ricevuto dal Comune nell’ambito della procedura espropriativa, la società “S.T.A. Progetti” doveva considerarsi un’Amministrazione in senso sostanziale; e) conseguentemente, il Comune, in quanto soggetto obbligato a detenere i propri strumenti urbanistici, era tenuto ad attivarsi per reperire presso la “S.T.A. Progetti” il piano particolareggiato di cui si tratta; f) qualora tale reperimento si dimostrasse obiettivamente impossibile, l’Amministrazione era tenuta a dichiarare formalmente, non solo che il piano non era nella sua disponibilità, ma che esso non era in possesso di altra Amministrazione o di altro soggetto comunque chiamato a svolgere attività amministrativa in senso sostanziale.
Nei termini che sono stati indicati il ricorso è stato, quindi, accolto ed al Comune di AN è stato assegnato il termine di giorni quarantacinque per provvedere, con decorrenza dalla comunicazione in via amministrativa dalla decisione, ovvero dalla sua notifica su istanza di parte se anteriore.
Con istanza in data 20 dicembre 2024 il commissario ad acta ha chiesto al Tribunale la liquidazione del compenso.
Con istanza depositata in data 3 gennaio 2025 i ricorrenti hanno chiesto la nomina di un nuovo commissario ad acta , esponendo, in sintesi, quanto segue: a) la sentenza n. 3769 in data 12 novembre 2024 obbliga il Comune di AN a: - reperire il piano particolareggiato n. 145/A (documento essenziale per la corretta esecuzione della sentenza n. 1095/2023); - a rilasciare una dichiarazione formale attestante l’indisponibilità del piano; b) il commissario ad acta deve essere un soggetto diverso dall’ausiliario già incaricato con sentenza n. 1095/2023, in quanto quest’ultimo ha già adottato determinazioni collegate alla precedente decisione e vi è il rischio che possa trovarsi in conflitto di interessi rispetto agli obblighi derivanti dalla nuova sentenza n. 3769 del 12 novembre 2024.
In data 8 gennaio 2025 il Comune di AN ha depositato la nota n. 567243 in data 27 dicembre 2024, in cui si afferma quanto segue: a) l’Amministrazione non è stata in grado di reperire la documentazione relativa al piano n. 145/A; b) vi è incertezza sulla natura del documento di cui si tratta, in quanto potrebbe trattarsi, non di un piano particolareggiato esecutivo, ma di un piano particellare di esproprio; c) tale rilievo si fonda sulla circostanza che il piano relativo all’area di Librino è stato approvato come piano di zona, ai sensi della legge n. 167/1962, e non come piano particolareggiato; d) in particolare, gli atti fondamentali relativi a tale piano sono: - la delibera consiliare n. 223/1974 (approvazione iniziale del piano di zona); - il decreto assessoriale n. 57/1976 (approvazione regionale del piano di zona); - la delibera consiliare n. 212/1979 (variante al piano); - la delibera consiliare n. 143/1980 (variante al piano); e) il Comune possiede una documentazione completa relativa al piano di zona, composta da oltre 85 elaborati, ma il piano n. 145/A non è parte di tale documentazione ufficiale; e) il piano n. 145/A è stato redatto e attuato dalla STA Progetti, società che ha operato per conto del Comune di AN; f) tuttavia, non è possibile ottenere documentazione o chiarimenti dalla STA Progetti in quanto la società non è più operativa; g) conseguentemente, sussiste l'oggettiva impossibilità di recuperare la documentazione richiesta in ragione del lungo lasso di tempo trascorso, dell’intervenuto pensionamento dei funzionari che avevano intrattenuto rapporti con la STA Progetti, nonché dell’assenza di una univoca definizione univoca del piano n. 145/A.
Nella camera di consiglio in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio osserva quanto segue.
Con la citata nota n. 567243 in data 27 dicembre 2024 il Comune ha formalmente affermato di non possedere e di non essere in grado di reperire il piano particolareggiato di esecuzione n. 145/A e ha aggiunto che, comunque, potrebbe trattarsi di un piano particellare di esproprio e non di un piano particolareggiato di esecuzione.
Quanto a tale ultima affermazione, nell’odierna camera di consiglio il difensore dei ricorrenti ha affermato che l’Amministrazione, con nota n. 567243 in data 27 dicembre 2024, aveva irritualmente modificato la natura dell’atto in questione, affermando potersi trattare di un piano particellare di esproprio.
La Sezione rileva che, indipendentemente dalla natura del documento, il piano (PPE) n. 145/A non risulta formalmente esistente, come espressamente dichiarato dal Comune.
Tale circostanza, che viene confermata con la presente pronuncia giurisdizionale, determina il rigetto della residua domanda di accesso proprio in quanto il piano n. 145/A non risulta esistente e, comunque, non è in possesso dell’Amministrazione, né può essere eventualmente reperito, sicché non può essere concretamente osteso.
Le spese di lite relative alla presente fase possono essere compensate in ragione della particolarità della questione.
Per quanto attiene alla richiesta di liquidazione del compenso presentata dal commissario ad acta e alla richiesta di sostituzione dell’ausiliario, deve fissarsi la camera di consiglio del 10 aprile 2025, anche tenuto conto che con atto notificato e depositato in data 18 febbraio 2025 è stato successivamente proposto reclamo avverso la deliberazione del commissario ad acta n. 44 del 16 dicembre 2024.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di AN (Sezione Seconda): 1) rigetta la domanda di accesso relativa al piano (PPE) n. 145/A per le ragioni indicate in motivazione; 2) compensa fra le parti le spese di giudizio relative alla presente fase; 3) fissa la camera di consiglio del 10 aprile 2025 per la decisione relativa alle ulteriori questioni indicate in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AN nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore
Emanuele Caminiti, Primo Referendario
Cristina Consoli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO