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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/02/2025, n. 2911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2911 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 6191/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
dott.ssa Claudia Petrelli - Presidente
dott.ssa Daniela Cavaliere - Giudice rel.
dott. Tommaso Martucci - Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6191 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2019, vertente
TRA
( , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Roma, via Virginio Orsini n. 25 bis presso lo studio dell'avv. Bruno
Nigro e dell'avv. Giovanni Sicari, che lo rappresentano e difendono giusta procura alle liti apposta su foglio separato allegato al fascicolo informatico;
Opponente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., ( , rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
da in persona del legale rappresentante p.t. ( ) CP_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Roma, via Cristoforo Colombo n. 177 presso lo studio dell'avv.
Michele Ranchino e dell'avv. Tommaso Ranchino che la rappresentano e difendono giusta procura alle liti apposta su foglio separato allegato al fascicolo informatico;
Parte opposta
CONCLUSIONI: Le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 7.11.2024 qui da intendersi riportate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 12.11.2018, il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso di Controparte_1
(quale mandataria ), emetteva il decreto ingiuntivo n. 24007/18, n. R.G. 67806/2018, con CP_2
cui intimava a , nella qualità di garante, e alla Aeffe Studio S.r.l., quale debitrice Parte_1 principale, il pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 78.067,18, oltre interessi e spese di giudizio, in forza della fideiussione rilasciata in favore della Controparte_3
a garanzia del rapporto di conto corrente n. 16328.43.
Con atto di citazione notificato in data 22.1.2019, l'opponente conveniva in giudizio la chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, deducendo il difetto di procura Controparte_1 del creditore, la inefficacia del recesso e dell'escussione della fideiussione esercitati da
[...]
, la nullità della fideiussione omnibus per contrasto alla normativa anti-trust, la Controparte_4
usurarietà degli interessi applicati.
Con comparsa depositata il 23.10.2019 si costituiva in giudizio la per Controparte_1
il tramite della mandataria chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del CP_2
decreto ingiuntivo impugnato.
In corso di giudizio veniva esperito, con esito negativo, il procedimento di mediazione.
Con ordinanza del 14.1.2021, veniva ammessa CTU contabile per l'accertamento del saldo finale del rapporto di conto corrente oggetto di causa.
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 31.10.2024 svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c. e trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche. *****
Sussiste la competenza della sezione specializzata in materia di impresa, essendo stata sollevata dagli opponenti la questione di nullità delle fideiussioni omnibus prestate in quanto riproduttive del contenuto dello schema contrattuale predisposto dall' ABI, per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, poiché l'azione volta alla declaratoria di invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata (Cass. civ. n. 6523 del
10/03/2021).
Deve dunque ritenersi che correttamente il giudice adito ha disposto l'iscrizione della presente causa nel registro della sezione specializzata in materia di impresa dello stesso Tribunale adito, che peraltro coincide con la sezione adita, a cui sono tabellarmente attribuite in modo promiscuo alcune materie di competenza della sezione specializzata in materia di impresa ed altre estranee all'ambito di applicazione dell'art. 3 D.Lgs. n. 168/2003.
Col primo motivo di opposizione, l'opponente eccepisce il difetto di legittimazione attiva del creditore che non avrebbe dimostrato la titolarità del credito.
Invero, parte opposta ha prodotto, fin dalla fase monitoria, l'avviso pubblicato in Gazzetta Contr Ufficiale dell'avvenuta cessione del credito originariamente di a (vd. Controparte_1
doc. 3 fascicolo monitorio).
In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. civ. n. 4277 del 10/02/2023; Cass. civ.
31188 del 29/12/2017).
L'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, nel consentire «la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco», detta, come si è detto, una disciplina ampiamente derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto, a) subordinandone l'efficacia alla notizia data dalla banca cessionaria mediante l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta
Ufficiale, b) disponendo che tali adempimenti producono i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione previsti dall'art. 1264 cod. civ., c) attribuendo a coloro che sono parte di contratti ceduti la facoltà di esigere entro tre mesi l'adempimento sia dal cedente che dal cessionario, d) disponendo che, trascorso il predetto termine, risponde in via esclusiva il cessionario, e) consentendo ai contraenti ceduti di recedere per giusta causa dal contratto, entro il medesimo termine, e f) escludendo la necessità di qualsiasi formalità o annotazione per la conservazione in favore del cessionario della validità e del grado dei privilegi e delle garanzie prestate a favore del cedente, nonché delle trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione. Tale disciplina trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi
«blocchi» di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive: è per tale motivo, oltre che per il gran numero dei soggetti interessati, che la norma prevede, tra l'altro, la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. A tal fine, è prevista anche l'emanazione d'istruzioni da parte della Banca d'Italia, la quale, nell'esercitare il relativo potere, ha confermato che per «rapporti giuridici individuabili in blocco» devono intendersi «i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo», chiarendo che lo stesso «può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti» (cfr. circolare n. 229 del 21 aprile 1999). La possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione 4 dell'oggetto del contratto, non rappresenta d'altronde un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 cod. civ., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto dev'essere «determinato o determinabile», non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. Cass. civ.
n. 5385 del 7/03/2011; Cass. civ. n. 18361 del 13/09/2004; Cass. civ. n. 6201 del 2/06/ 1995).
In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del
1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5,
c.p.c. (cfr. Cass. civ. n. 4277 del 10/02/2023).
Nel caso di specie, l'opposta ha invece correttamente rilevato che l'acquisto della titolarità del credito era stata opportunamente pubblicizzato mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana così come prescritto dal disposto di cui all'art. 58 TUB e che ne sarebbe conseguita l'opponibilità al debitore ingiunto a (ii) rapporti giuridici sorti in capo a BMPS (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell' attività bancaria in tutte le sue forme;
(iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(iv) rapporti giuridici classificati in "sofferenza" sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017 (vd. doc. 3 fascicolo monitorio).
Per altro, accedendo al sito www.gruppomps.it/cessione-dei-crediti.html, espressamente indicato nell'avviso, e inserendo il codice identificativo della posizione, ovvero FG 2544341/76, può evincersi che il rapporto di cui è causa è stato senza dubbio ceduto all'odierna opponente.
Ciò posto, in applicazione del principio processuale della " ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Sent. n.
11458 del 11/05/2018; Ord. n. 363 del 09/01/2019)
Invero, assume carattere assorbente l'eccepita nullità della fideiussione e, quella conseguente della estinzione della obbligazione fideiussoria ex art. 1957 c.c.
Deve escludersi che la fideiussione del 28.04.2006, poi estesa in data 24.01.2007, sia un contratto autonomo di garanzia, con conseguente inopponibilità delle eccezioni inerenti al rapporto sottostante, in quanto nella fideiussione de qua non é previsto il pagamento da parte del fideiussore
“a prima richiesta e senza eccezioni”, che é ritenuto sufficiente per qualificare il contratto come contratto autonomo di garanzia (vedi in tal senso Cass. sez. un. 18.2.2010 n. 3947 e più recentemente Cass. 23.5.2022 n.16636), dal momento che al punto 7 delle fideiussioni in esame é stabilito che “il fideiussore é tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio” ma non é previsto in assoluto che il fideiussore non possa sollevare eccezioni contro la banca salvo l'exceptio doli o l'eccezione di nullità del rapporto sottostante la garanzia ed a ciò va aggiunto che l'obbligazione posta a carico del fideiussore, coincide con quella che doveva essere adempiuta verso la banca dal debitore garantito, e non ha un contenuto diverso dall'obbligazione del debitore principale, come invece avviene nel caso del contratto autonomo di garanzia. Sulla base dei criteri dettati dalla sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 41994 del 30.12.2021, i contratti a valle di accordi contrari alla normativa antitrust in quanto costituenti lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne ed attuarne gli effetti (vedi in tal senso anche
Cass. sez. un. n.2207/2005) partecipano della stessa natura anticoncorrenziale dell'atto a monte e vengono ad essere inficiati dalla medesima forma d'invalidità che colpisce i primi. Il legislatore europeo e nazionale intendendo sanzionare con la nullità un risultato economico, ossia il fatto stesso della distorsione della concorrenza, ha dato rilievo anche a comportamenti non contrattuali o non negoziali, come la prestazione unilaterale della fideiussione omnibus da parte del consumatore, sempre che tra l'intesa anticoncorrenziale tra imprese a monte ed il contratto di un'impresa col consumatore a valle, sussista un nesso che faccia apparire la connessione tra i due atti funzionale a produrre un effetto anticoncorrenziale, e non a caso l'art. 2 comma 3 della L. n. 287/1990 riconosce che “le intese vietate sono nulle ad ogni effetto” e non si limita a prevedere la nullità delle intese anticoncorrenziali. D'altra parte la legge antitrust detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato ed in particolare i consumatori, tenuto conto che il contratto a valle costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne ed attuarne gli effetti (vedi in tal senso Cass. sez. un. n. 2207/2005).
Perché però possa riscontrarsi con evidenza una connessione funzionale tra l'intesa anticoncorrenziale a monte ed il contratto a valle (nella specie la fideiussione omnibus) occorre che quest'ultimo sia interamente, o parzialmente riproduttivo dell'intesa a monte dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, ed ove ciò accada si verifica la nullità posta a tutela dell'ordine pubblico economico, tutelato sia dall'art. 2 lettera a) della L. n. 287/1990, sia dall'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Quanto al tipo di nullità che ne deriva, la sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione del 30.12.2021 n. 41994, segnando il superamento dell'orientamento giurisprudenziale che riteneva discendere dalla violazione della normativa antitrust dei contratti costituenti applicazione di intese illecite anticoncorrenziali la nullità totale dei contratti a valle (in tal senso la sentenza n. 29810 della Corte di Cassazione del
12.12.2017 richiamata dagli opponenti), e l'abbandono della tesi soprattutto dottrinale che alla violazione della normativa antitrust da parte dei contratti conclusi dalle imprese partecipi all'intesa anticoncorrenziale coi consumatori ricollegava solo conseguenze di tipo risarcitorio, ha riconosciuto che dall'esistenza di una connessione funzionale tra il contratto a valle e l'intesa anticoncorrenziale a monte deriva solo la nullità parziale ex art. 1419 cod. del contratto a valle (vedi nello stesso senso
Cass. 13.2.2020 n. 3556; Cass. 26.9.2019 n.24044), ed in particolare delle clausole che riproducono pedissequamente le clausole dell'intesa anticoncorrenziale, dovendosi poi effettuare la valutazione prevista dal secondo comma dell'articolo citato per stabilire se dalla nullità di tali clausole derivi la nullità dell'intero contratto a valle, o se invece le altre clausole di tale contratto non colpite direttamente dalla nullità conservino la loro validità.
Occorre a questo punto esaminare la fideiussione omnibus prestata nel 2006 e quindi dopo la fine del periodo (2002-2005) di osservazione del comportamento delle banche italiane nel disciplinare le fideiussioni omnibus da parte della Banca d'Italia sfociato poi, previa acquisizione del parere n. 14251 dell'AGCM, nel provvedimento n. 55 del 2.5.2005 col quale l'autorità di vigilanza ha ritenuto che l'uso combinato delle clausole di cui ai punti 2 (clausola di sopravvivenza), 6 (clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 cod. civ.) e 8 (clausola di reviviscenza) del modello ABI dell'ottobre 2002, di per sé valide se inserite in una libera contrattazione perché non modificanti norme codicistiche inderogabili, producesse in caso di applicazione uniforme un effetto restrittivo della concorrenza illecito ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L. n. 287/1990 in danno dei consumatori.
Ebbene le clausole dei punti 2, 6 ed 8 della fideiussione omnibus in esame sono testualmente identiche a quelle che ai numeri corrispondenti facevano parte del modello di fideiussione omnibus adottato nell'ottobre 2002 dall'ABI e censurato come restrittivo della concorrenza del mercato dal provvedimento n. 55 del 2.5.2005 della Banca d'Italia e non contengono modifiche sostanziali significative rispetto a quello schema, che siano idonee a dimostrare un effettivo scostamento della
Banca opposta dallo schema anticoncorrenziale.
Pertanto tenendo conto dell'identità testuale dei punti 2, 6 ed 8 della fideiussione omnibus in esame rispetto ai corrispondenti punti dell'intesa anticoncorrenziale ABI dell'ottobre 2002 censurata dal provvedimento n. 55 del 2.5.2005 della Banca d'Italia, del tempo trascorso tra la sottoscrizione delle suddette fideiussioni e la fine del periodo oggetto di osservazione da parte dell'Autorità di vigilanza (2005) e della mancanza di variazioni sostanziali significative anche nelle altre clausole delle fideiussioni omnibus esaminate rispetto allo schema riconosciuto come anticoncorrenziale, si deve ritenere sussistente la connessione funzionale tra le clausole 2, 6 ed 8 di detta fideiussione e l'intesa anticoncorrenziale a monte censurata dalla Banca d'Italia, connessione servita alla Banca
Toscana SPA ed alle sue aventi causa per attuare in concreto l'intesa anticoncorrenziale, con conseguente nullità delle suindicate clausole.
In applicazione dell'art. 1419 comma 2° cod. civ., tuttavia, si deve ritenere che anche senza le clausole dei punti 2, 6 ed 8, il fideiussore avrebbe egualmente prestato la fideiussione omnibus a garanzia delle obbligazioni presenti e future derivanti al debitore nei confronti del suddetto istituto bancario, che per parte sua avrebbe accettato le fideiussioni omnibus anche senza quelle clausole. Per un verso, infatti, il fideiussore aveva quindi interesse a prestare le garanzie per consentire alla società di ottenere il finanziamento bancario e comunque se ha prestato la fideiussione omnibus con le penalizzanti clausole dei punti 2, 6 e 8 dichiarate nulle in questa sede, a maggior ragione le avrebbero prestate per lo stesso importo limite ciascuno senza quelle clausole, e per altro verso la
Banca opposta certamente avrebbe preferito ottenere le fideiussioni omnibus senza le clausole dei punti 2, 6 ed 8 piuttosto che non ottenere alcuna fideiussione omnibus a garanzia della restituzione del finanziamento concesso.
Ne deriva che, seppure depurate dalle clausole dei punti 2, 6 ed 8, la fideiussione omnibus prestata ha conservato la sua validità e che va rigettata la domanda dell'opponente di accertamento della sua nullità totale e della conseguente inesistenza del loro debito derivante da tale nullità.
Per converso, tutte le altre clausole del contratto di fideiussione - in quanto finalizzate, attraverso l'obbligazione di garanzia assunta dal fideiussore, ad agevolare l'accesso al credito bancario - sono immuni da rilievi di invalidità, come ha stabilito la Banca d'Italia nel citato provvedimento, nel quale ha espressamente fatte salve tutte le altre clausole dell'intesa ABI.
Deve, quindi, predicarsi, aderendo alla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema
Corte, che i contratti di fideiussione omnibus a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 41994 del 30/12/2021).
Ne consegue la declaratoria di nullità della fideiussione prestata relativamente alle clausole nn. 2, 6 e 8, che riproduce sostanzialmente le clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e dichiarato parzialmente invalido dalla Banca d'Italia con il citato provvedimento n. 55/2005.
L'opponente chiede, inoltre, dichiararsi l'estinzione della fideiussione prestate per non avere la controparte proposto le sue istanze verso il debitore entro il termine di cui all'art. 1957 c.c.
La domanda è fondata.
In base a questa disposizione il creditore, per non perdere la garanzia fideiussoria, ha l' onere di proporre nei confronti del debitore principale, nel termine fissato dall'art. 1957 cod. civ., una iniziativa giudiziale, ovvero un'azione di cognizione o esecutiva che consenta l'accertamento o il soddisfacimento della sua pretesa creditoria e, qualora durante il decorso del termine sopravvenga la dichiarazione di fallimento del debitore principale, il termine stesso continua a decorrere, in quanto il creditore, se non può più assumere iniziative giudiziali individuali, può impedire la decadenza presentando domanda di ammissione al passivo fallimentare (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21524 del
12/11/2004); la decadenza non opera solo in presenza di un impedimento giuridico ostativo alla realizzazione della pretesa verso il debitore principale, poiché l'impossibilità di esperire qualsiasi azione nei confronti di quest'ultimo, quando risulti evidente e giuridicamente insuperabile, non può in alcun modo integrare gli estremi della negligenza del creditore, che costituisce il fondamento della norma.
La sua applicabilità nel caso in esame si deve desumere, semplicemente, dall'assenza di alcuna deroga nel documento in atti, stante l'accertatata nullità della clausola derogatoria. La previsione espressa della deroga, poi, è necessaria poiché come si è detto non viene in rilievo un'ipotesi di garanzia a prima richiesta.
Invero nessun elemento a sostegno del carattere autonomo della garanzia si rinviene nel testo, che si limita a prevedere il pagamento “a semplice richiesta” ma non esclude in alcun modo la facoltà per il garante di opporre eccezioni attinenti al merito del rapporto garantito.
Risulta in atti che la revoca degli affidamenti (cfr. all. 7 e 8 fascicolo monitorio) risale al
30.08.2016 e la comunicazione di messa in mora al 6 maggio 2017 mentre la notifica del decreto ingiuntivo all'ottobre 2018: parte opposta, per conservare la possibilità di agire nei confronti dell'odierna fideiussore, avrebbe dovuto agire nei confronti della debitrice principale, entro il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c., mediante la proposizione di una domanda giudiziale.
Parte opposta si è limitata ad affermare di avere assolto ogni onere a suo carico con la mera escussione della garanzia ritenendo sufficiente una mera diffida.
Tale assunto non può essere condiviso alla luce dell'orientamento della Suprema Corte secondo il quale “L'art.1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua "istanza" contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa;
pertanto, il termine
"istanza" si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione
o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato”( Cass. sent.n.1724/2016) Si deve concludere che la fattispecie estintiva risulta verificata con riferimento a tutti i crediti azionati col ricorso monitorio nei confronti del garante.
Ogni altra questione rimane assorbita.
L'opposizione pertanto deve essere accolta, deve essere dichiarata la nullità parziale della fideiussione omnibus prestata dall'opponente in data 2006, limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8 ed il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Le spese, comprese quelle di Ctu d'ufficio e di parte, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo da distrarsi a favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, il Tribunale Ordinario di
Roma, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunziando sulle domande proposte con atto di opposizione notificato in 22.01.2019 da nei confronti di Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata da Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, contrariis reiectis: CP_2
in accoglimento dell'opposizione:
- accerta e dichiara la nullità parziale della fideiussione omnibus prestata dall'opponente in data
28.04.2006, limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8 a beneficio della Aeffe Studio s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, a favore della in persona del Controparte_6
legale rappresentante pro-tempore;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 24007/2018, n. R.G. 67806/2018 emesso dal Tribunale ordinario di
Roma il 12/11/2018 nei confronti del fideiussore;
-condanna rappresentata da al pagamento delle spese di lite in Controparte_1 CP_2 favore di che liquida in complessivi € 7.052,00 per compensi, oltre spese Parte_1
generali, IVA e CPA.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 20 febbraio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Daniela Cavaliere dott.ssa Claudia Petrelli