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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/11/2025, n. 4707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4707 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14160/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa IA Luciana Dughetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14160/2024 promossa da:
, in persona del proprio Liquidatore e legale Controparte_1 rapp.te pro tempore con il patrocinio dell'Avv.to A. Beneduce, elettivamente domiciliato CP_2 presso lo studio sito in Napoli al corso Garibaldi n. 32 presso lo studio dell'avv. Beneduce.
Attore
Contro
in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore in Venezia Mestre, Viale CP_3
CA IA n. 35, rappresentata e difesa dagli Avv.to D. Bruno ed elettivamente domiciliata presso quest'ultimo con studio sito in Venezia-Mestre, Riviera XX Settembre n. 38/5.
Convenuto
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
“ Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, previa delibazione delle circostanze di cui alla premessa del presente atto in via preliminare
AA- in via cautelare, a motivo delle argomentazioni alla base della presente opposizione, rigettare le eventuali richieste ex art. 648 c.p.c. di provvisoria esecutorietà dell'opposto
pagina 1 di 4 nel merito
BB- rigettare la domanda monitoria per difetto di sussistenza delle ragioni creditorie come ivi quantificate e, per l'effetto, revocare, in accoglimento della presente opposizione, il decreto ingiuntivo opposto;
CC- condannare la alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, con attribuzione CP_3 al procuratore anticipatario.”
Per parte opposta:
“ In via preliminare
- Considerato che l'opposizione non è fondata su prova scritta né è di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecuzione ex art. 648, comma I, C.p.c. del decreto ingiuntivo n. 3074/2024 del Tribunale di Torino,
In via principale
- Respingersi la svolta opposizione poiché infondata in fatto e in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo n. 3074/2024 del Tribunale di Torino.
In ogni caso
- Spese e compensi di lite rifusi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. promuoveva ricorso in via monitoria nei confronti di CP_3 Controparte_1 lamentando il mancato pagamento relativo ai canoni ed extracanoni (addebito spese amministrative per infrazione al Codice della Strada;
addebito penali risarcitorie – Den compilato rientro con perito, addebito per esubero chilometrico) dovuti a seguito del noleggio del veicolo LF ME LV
2.2 180CV AT8 EXECUTIVE targato FL286ST, per complessivi euro 11.041,16. Parte_1
2. La società convenuta, ora in liquidazione, proponeva opposizione contestando i fatti posti a fondamento del ricorso, la complessiva genericità delle prospettazioni del creditore e la carenza di dettaglio delle singole voci di credito;
apparivano quindi insussistenti le condizioni per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 624 c.p.c.
3. Si costituiva la convenuta contestando le difese promosse. CP_3
Nel caso in esame i motivi di opposizione apparivano sforniti di prova scritta e comunque non fondati.
pagina 2 di 4 All'udienza di comparizione del 03.03.2025, cui compariva solo parte convenuta, attesa la dismissione di mandato difensivo per l'opponente, il Giudice dichiarava la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e fissava udienza per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. al 15.09.2025.
4. In virtù dei principi generali e, come statuito anche dalle Sezioni Unite, grava sul creditore opposto l'onere di provare il titolo della propria obbligazione e quindi limitandosi altresì ad allegare l'inadempimento del debitore, incombendo poi a quest'ultimo l'onere di provare l'adempimento o altra causa di estinzione dell'obbligazione: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”, e ancora “Le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (cfr. SS.UU n. 13533/2001).
Nel caso di specie la società convenuta nel presente giudizio di opposizione, ha fornito prova CP_3 del proprio credito allegando il contratto di locazione a lungo periodo denominato altresì “contratto quadro” (doc. 2 all. 2 monitorio), la richiesta del rent con cui parte opponente chiedeva la consegna del veicolo, richiesta che veniva debitamente sottoscritta dalla stessa (doc. 3 all. 2 monitorio e come risulta dal verbale doc. 3), le fatture emesse nei confronti del debitore (doc. 5 all. 2 monitorio), nonché
l'estratto conto autenticato da un notaio (doc. 4 all. 2 monitorio) relativo alle fatture emesse e registrate.
Quanto agli extracosti dovuti per violazioni del Codice della Strada, dovuti in base a quanto previsto all'art. 22 delle condizioni generali di locazione, si precisa quanto segue;
le fatture indicate nell'estratto conto autenticato n. 202210525263 del 25.05.2022 di euro 24,40; n. 202210980234 del
28.09.2022 di euro 48,80; n. 202310207813 del 24.02.2023 di euro 12,20 richiamano il numero, la data, l'Ente emittente i verbali amministrativi di contestazione e le relative notifiche, nonché il veicolo a cui fanno riferimento (cfr. docc. 4 e 5-all. 2 monitorio).
Dal verbale di riconsegna del veicolo (all. 5), redatto dal perito di e sottoscritto da entrambe le CP_3 parti, emergeva poi che il mezzo presentava svariati danni;
emetteva quini fattura n. CP_3
pagina 3 di 4 202310741633 del 29.06.2023 pari a euro 705,96 per “addebito danni da fine contratto”, nonchè – come specificato nel predetto documento – per “Penali risarcitorie – Den compilato rientro con perito”.
Quanto alla fattura n. 202310672834 del 09.06.2023 di euro 3.228,56 relativa all'addebito del costo per gli esuberi chilometrici, la stessa è conseguenza, come precisato nella clausola specificamente indicata all'art. 11.3 delle Condizioni generali di locazione, della differenza tra il monte km pattuito, 180.000, e i km effettivamente percorsi come da verbale di riconsegna, indicati in 232.053.
Se da un lato parte opposta ha dato prova della certezza e della liquidità delle proprie pretese creditorie, specificamente indicate, d'altro lato la difesa di parte opponente si è limitata ad una generica contestazione dei fatti e del credito, senza addurre elementi che potessero indicare uno specifico inadempimento del creditore o altra causa di estinzione dell'obbligazione.
La stessa documentazione attestante il rapporto contrattuale veniva debitamente sottoscritta e non disconosciuta dalla società Tavolario stampa;
non risulta, dunque, che parte opponente abbia adempiuto al proprio onere probatorio.
L'opposizione deve pertanto essere respinta e il DI confermato.
Le spese seguono la soccombenza e debbono essere poste a carico dell'opponente; la quantificazione del dovuto tiene conto del valore del credito oggetto di azione monitoria e della ridotta complessità della causa che giustifica l'applicazione dei valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il Decreto Ingiuntivo n. 3074/2024 dichiarato provvisoriamente esecutivo.
Dichiara tenuta e condanna alla rifusione delle spese di lite Controparte_1 sostenuta dalla società opposta che si liquidano in €. 2.540,00 per onorari, oltre rimborso spese generali
(15%), C.P.A. ed I.V.A. se dovuta ex lege.
Così deciso in Torino, 31.10.2025
Il Giudice
dott. IA Luciana Dughetti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa IA Luciana Dughetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14160/2024 promossa da:
, in persona del proprio Liquidatore e legale Controparte_1 rapp.te pro tempore con il patrocinio dell'Avv.to A. Beneduce, elettivamente domiciliato CP_2 presso lo studio sito in Napoli al corso Garibaldi n. 32 presso lo studio dell'avv. Beneduce.
Attore
Contro
in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore in Venezia Mestre, Viale CP_3
CA IA n. 35, rappresentata e difesa dagli Avv.to D. Bruno ed elettivamente domiciliata presso quest'ultimo con studio sito in Venezia-Mestre, Riviera XX Settembre n. 38/5.
Convenuto
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
“ Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, previa delibazione delle circostanze di cui alla premessa del presente atto in via preliminare
AA- in via cautelare, a motivo delle argomentazioni alla base della presente opposizione, rigettare le eventuali richieste ex art. 648 c.p.c. di provvisoria esecutorietà dell'opposto
pagina 1 di 4 nel merito
BB- rigettare la domanda monitoria per difetto di sussistenza delle ragioni creditorie come ivi quantificate e, per l'effetto, revocare, in accoglimento della presente opposizione, il decreto ingiuntivo opposto;
CC- condannare la alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, con attribuzione CP_3 al procuratore anticipatario.”
Per parte opposta:
“ In via preliminare
- Considerato che l'opposizione non è fondata su prova scritta né è di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecuzione ex art. 648, comma I, C.p.c. del decreto ingiuntivo n. 3074/2024 del Tribunale di Torino,
In via principale
- Respingersi la svolta opposizione poiché infondata in fatto e in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo n. 3074/2024 del Tribunale di Torino.
In ogni caso
- Spese e compensi di lite rifusi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. promuoveva ricorso in via monitoria nei confronti di CP_3 Controparte_1 lamentando il mancato pagamento relativo ai canoni ed extracanoni (addebito spese amministrative per infrazione al Codice della Strada;
addebito penali risarcitorie – Den compilato rientro con perito, addebito per esubero chilometrico) dovuti a seguito del noleggio del veicolo LF ME LV
2.2 180CV AT8 EXECUTIVE targato FL286ST, per complessivi euro 11.041,16. Parte_1
2. La società convenuta, ora in liquidazione, proponeva opposizione contestando i fatti posti a fondamento del ricorso, la complessiva genericità delle prospettazioni del creditore e la carenza di dettaglio delle singole voci di credito;
apparivano quindi insussistenti le condizioni per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 624 c.p.c.
3. Si costituiva la convenuta contestando le difese promosse. CP_3
Nel caso in esame i motivi di opposizione apparivano sforniti di prova scritta e comunque non fondati.
pagina 2 di 4 All'udienza di comparizione del 03.03.2025, cui compariva solo parte convenuta, attesa la dismissione di mandato difensivo per l'opponente, il Giudice dichiarava la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e fissava udienza per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. al 15.09.2025.
4. In virtù dei principi generali e, come statuito anche dalle Sezioni Unite, grava sul creditore opposto l'onere di provare il titolo della propria obbligazione e quindi limitandosi altresì ad allegare l'inadempimento del debitore, incombendo poi a quest'ultimo l'onere di provare l'adempimento o altra causa di estinzione dell'obbligazione: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”, e ancora “Le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (cfr. SS.UU n. 13533/2001).
Nel caso di specie la società convenuta nel presente giudizio di opposizione, ha fornito prova CP_3 del proprio credito allegando il contratto di locazione a lungo periodo denominato altresì “contratto quadro” (doc. 2 all. 2 monitorio), la richiesta del rent con cui parte opponente chiedeva la consegna del veicolo, richiesta che veniva debitamente sottoscritta dalla stessa (doc. 3 all. 2 monitorio e come risulta dal verbale doc. 3), le fatture emesse nei confronti del debitore (doc. 5 all. 2 monitorio), nonché
l'estratto conto autenticato da un notaio (doc. 4 all. 2 monitorio) relativo alle fatture emesse e registrate.
Quanto agli extracosti dovuti per violazioni del Codice della Strada, dovuti in base a quanto previsto all'art. 22 delle condizioni generali di locazione, si precisa quanto segue;
le fatture indicate nell'estratto conto autenticato n. 202210525263 del 25.05.2022 di euro 24,40; n. 202210980234 del
28.09.2022 di euro 48,80; n. 202310207813 del 24.02.2023 di euro 12,20 richiamano il numero, la data, l'Ente emittente i verbali amministrativi di contestazione e le relative notifiche, nonché il veicolo a cui fanno riferimento (cfr. docc. 4 e 5-all. 2 monitorio).
Dal verbale di riconsegna del veicolo (all. 5), redatto dal perito di e sottoscritto da entrambe le CP_3 parti, emergeva poi che il mezzo presentava svariati danni;
emetteva quini fattura n. CP_3
pagina 3 di 4 202310741633 del 29.06.2023 pari a euro 705,96 per “addebito danni da fine contratto”, nonchè – come specificato nel predetto documento – per “Penali risarcitorie – Den compilato rientro con perito”.
Quanto alla fattura n. 202310672834 del 09.06.2023 di euro 3.228,56 relativa all'addebito del costo per gli esuberi chilometrici, la stessa è conseguenza, come precisato nella clausola specificamente indicata all'art. 11.3 delle Condizioni generali di locazione, della differenza tra il monte km pattuito, 180.000, e i km effettivamente percorsi come da verbale di riconsegna, indicati in 232.053.
Se da un lato parte opposta ha dato prova della certezza e della liquidità delle proprie pretese creditorie, specificamente indicate, d'altro lato la difesa di parte opponente si è limitata ad una generica contestazione dei fatti e del credito, senza addurre elementi che potessero indicare uno specifico inadempimento del creditore o altra causa di estinzione dell'obbligazione.
La stessa documentazione attestante il rapporto contrattuale veniva debitamente sottoscritta e non disconosciuta dalla società Tavolario stampa;
non risulta, dunque, che parte opponente abbia adempiuto al proprio onere probatorio.
L'opposizione deve pertanto essere respinta e il DI confermato.
Le spese seguono la soccombenza e debbono essere poste a carico dell'opponente; la quantificazione del dovuto tiene conto del valore del credito oggetto di azione monitoria e della ridotta complessità della causa che giustifica l'applicazione dei valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il Decreto Ingiuntivo n. 3074/2024 dichiarato provvisoriamente esecutivo.
Dichiara tenuta e condanna alla rifusione delle spese di lite Controparte_1 sostenuta dalla società opposta che si liquidano in €. 2.540,00 per onorari, oltre rimborso spese generali
(15%), C.P.A. ed I.V.A. se dovuta ex lege.
Così deciso in Torino, 31.10.2025
Il Giudice
dott. IA Luciana Dughetti
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