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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 07/10/2025, n. 1538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1538 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 3269/2022 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Solarino, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3269/2022 promossa da:
Parte_1
(C.F. , in persona del l.r.p.t., rappresentata e
[...] P.IVA_1 difesa dall'avv. Marzio Salvi, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito Siracusa (Sr), via Germania n. 11;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Cristina CP_1 C.F._1
Marletta, giusta procura a margine dell'atto di costituzione in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Trecastagni (Ct), via Vittorio Emanuele n. 93;
OPPOSTO
e contro
(C.F. ), in proprio e quale Controparte_2 C.F._2 presidente p.t. del Controparte_3
, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Grande, giusta procura in atti,
[...] elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Siracusa, viale Teracati n. 31;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
e contro (C.F. ), in proprio e quale ex presidente Controparte_4 C.F._3 del Consiglio Regionale della Controparte_3
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Santangelo, giusta procura in atti, elettivamente
[...] domiciliato presso lo studio del difensore sito in Siracusa (Sr), via Polibio n. 70;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
La , con Parte_1 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato via p.e.c. a ha proposto CP_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 858/2022 - depositato nel procedimento monitorio r.g.
n. 2157/2022, Tribunale di Siracusa, in data 31.05.2022, ed emesso per l'importo pari ad € 6.002,00, oltre interessi legali e spese legali del procedimento d'ingiunzione - al fine di vedersi accogliere le seguenti conclusioni:
“PIACCIA ALL'ON.LE TRIBUNALE
- Preliminarmente, accertata, ritenuta e dichiarata la carenza di rappresentanza del Sig. Parte_2
a sottoscrivere atti/contratti in nome e per conto dell'opponente e l'inesistenza di atti ratifica
[...] del Consiglio Nazionale Fratres, dichiarare l'inefficacia del contratto del 12/02/2019, quanto meno nei confronti dell'opponente, falsamente rappresentata e, per lo effetto, revocare l'opposto decreto
e dichiarare che nulla è dovuto dall'esponente al Dott. CP_1
- In subordine, laddove il contratto fosse ritenuto efficace nei confronti dell'opponente, accertare, ritenere e dichiarare che il Dott. non ha fornito alcuna prestazione né data CP_1 disponibilità a presenziare nei giorni di sabato e domenica nell'anno 2021, poiché impegnato in altra attività lavorativa presso il Centro Trasfusionale dell'Arnas Garibaldi e, pertanto, revocare
l'opposto decreto perché nulla è dovuto all'opposto dall'opponente, in ragione di inesistenza di controprestazione;
- In via ancor più gradata, laddove il contratto fosse ritenuto efficace nei confronti dell'opponente ed il Dott. fornisse prova in ordine a prestazioni effettuate in favore dell'opponente, CP_1 accertare, ritenere e dichiarare che, in ogni caso, il progetto di collaborazione ha cessato la propria efficacia in data 11/02/2021; - Conseguentemente, ritenere e dichiarare che l'importo dovuto al Dott. non potrebbe CP_1 superare l'importo pari ad €. 650,00 (importo dovuto per 40 gg di contratto, in presenza di effettiva controprestazione); “
Con vittoria di spese e compensi di causa.
A fondamento la Parte_1
ha eccepito sia il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai fatti di causa nonché
[...]
l'inefficacia del contratto sottoscritto dall'opposto con il rappresentante del Controparte_3
dei PP , in quanto lo stesso contratto CP_3 Parte_1 non è stato mai ratificato dal in via subordinata, ha dedotto l'inesistenza Controparte_5 del credito azionato in via monitoria nonché l'erroneità degli importi ingiunti.
Radicatosi il contraddittorio si è costituito il quale il via preliminare ha eccepito CP_1
l'inammissibilità dell'opposizione; in ogni caso, nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande per infondatezza, sia in fatto che in diritto, con conferma del decreto opposto.
Inoltre, la stessa parte opposta, in via istruttoria ed al fine di essere garantita dalle sorti del giudizio, ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa i terzi e nello specifico il presidente p.t del
, e , ex presidente del Controparte_3 Persona_1 Parte_2 [...]
(soggetto che ha sottoscritto il “progetto di autoemoteca regionale” con l'opposto), Controparte_3 con richiesta di spostamento della prima udienza ex art. 269 c.p.c., avanzando nei confronti di questi ultimi una domanda risarcitoria per Euro 6.000,00 o differente importo ritenuto equo per l'attività professionale espletata ed titolo di danno cagionato, nonché per la conclusione di un contratto senza avere i poteri di rappresentanza delle . Parte_1
In via ancor più gradata, parte opposta ha spiegato azione di arricchimento senza giusta causa, nei confronti dell'opponente, chiedendo il pagamento, ex art. 2041 c.c., della somma di Euro 6.000,00 da parte della opponente “quale indebito arricchimento per l'utilizzazione della Parte_1 prestazione lavorativa del dott. a proprio vantaggio e consistente dal guadagno ricavato CP_1 dalle sacche di sangue raccolte grazie all'attività dell'opposto” per il periodo gennaio 2021 – dicembre 2021, a titolo di indennizzo in favore dell'opposto per il lavoro da questo ultimo asseritamente svolto nell'interesse della sia gestendo l'autoemoteca di Ramacca con CP_3
l'organizzazione delle uscite, del personale e delle attività connesse alla raccolta del sangue garantendo la sua presenza il sabato e la domenica, sia prestando la sua attività presso il centro di raccolta sangue della all'interno dell'Ospedale Garibaldi di Catania. CP_3 Autorizzata la chiamata di terzo, si è costituita in giudizio la quale ha Controparte_2 dedotto la carenza di legittimazione passiva o di titolarità passiva del rapporto sia per essere la stessa estranea ai fatti di causa, sia per l'inefficacia giuridica del contratto concluso dal falsus procurator; in ogni caso, ha evidenziato l'erroneità degli importi richiesti per l'anno 2021 per prestazioni effettivamente prestate in un breve termine infrannuale, rilevando la scadenza del contratto biennale come sottoscritto fra le parti in lite in data 11.02.2021, senza che abbia fatto seguito alcun rinnovo.
Inoltre, si è costituito il quale ha contestato la domanda spiegata in garanzia Controparte_4 dalla parte opposta chiedendone l'integrale rigetto per infondatezza, sia in fatto che in diritto;
nello specifico ha evidenziato il proprio difetto di legittimazione passiva e la valenza contrattuale del progetto di autoemoteca, come stipulato con l'opposto” solo a partire dall'anno 2020; altresì, che il relativo inadempimento contrattuale era da individuare semmai nella persona del sopraggiunto presidente pro tempore insediatosi in data 6.04.2019; in ogni caso, ha evidenziato l'insussistenza del credito e l'erroneità degli importi ingiunti.
In via istruttoria, concessi i termini ex art. 183, VI co. c.p.c. e ritenuta l'inammissibilità della prova diretta formulata dalla parte opposta con la seconda memoria per mancata indicazione dei testi da escutere, nonché l'inammissibilità della prova contraria sempre formulata dalla stessa parte opposta con la terza memoria (considerata la mancata allegazione di prove dirette delle controparti, fatto stesso che esclude la possibilità di dedurre prove contrarie), la causa, di natura documentale e matura per la decisone, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni nonché trattenuta a Sentenza previa assegnazione dei termini alle parti ex art. 190 per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***************
L'opposizione della Parte_1
è fondata, mentre nel merito è parzialmente fondata la domanda dell'opposto
[...] sui terzi chiamati.
Si premette che lo statuto della “Consociazione Nazionale dei gruppi donatori di sangue Fratres
[...]
ODV” – Organizzazione di volontariato – statuisce che la stessa organizzazione, Parte_3
“può avvalersi di prestazioni di lavoro dipendente o autonomo esclusivamente nei limiti e alle condizioni previsti dalla legge e necessari al suo regolare funzionamento ovvero per il compimento di attività qualificate e specializzate” (cfr. art. III, co. IV, statuto in atti), come l'attività espletata dall'opposto per cui è causa;
tuttavia, nel caso di specie, la stessa organizzazione nazionale non può ritenersi legittimata passivamente a rispondere delle conseguenze di un atto posto in essere dall'articolazione territoriale.
Ed invero, quanto ai fatti di causa nonché agli effetti giuridici del “Progetto di autoemoteca ragionale” come sottoscritto in data 12.02.2019 dal presidente pro-tempore del Controparte_3
nonché dall'opposto, per una durata di anni due, ed oggetto di lite, si evidenzia che lo stesso
[...] accordo costituisce a tutti gli effetti un contratto vincolante per le stesse parti – opposto e
[...]
- non Controparte_3 potendosi riscontrare in maniera diretta ed automatica un coinvolgimento effettivo della parte opponente e già ingiunta, Parte_1
e dunque una legittimazione passiva di questa ultima.
[...]
Sul punto, giova riportare le disposizioni statutarie della Consociazione Nazionale ove al Capo III, rubricato Norme generali su organi ed articolazioni territoriali, all'art. 47, si statuisce, circa l'“Efficacia degli atti delle articolazioni territoriali”, che: “
1. Gli atti di straordinaria amministrazione e gli schemi di convenzione approvati dalle articolazioni di cui al secondo comma dell'art. 13 sono sottoposti all'esame del consiglio nazionale entro trenta giorni dal loro ricevimento al fine di verificarne la compatibilità con lo statuto, i regolamenti e gli indirizzi assembleari della
Consociazione.
Inoltre, lo stesso articolo statuisce al comma III, (per le articolazioni di cui al secondo comma dell'art. 13 che qui si riporta: “Sono articolazioni territoriali della Consociazione le sedi regionali e territoriali deliberate dal consiglio nazionale su istanza dei PP Fratres presenti sul territorio di competenza ed aderenti alla stessa. Il consiglio nazionale può autonomamente deliberare
l'istituzione di articolazioni territoriali in funzione delle strategie di sviluppo del CP_6
Fratres”) che: “i rapporti nascenti dagli atti di cui al presente articolo sono imputati alla
Consociazione e sono da questa sottoscritti tramite il presidente nazionale che ha facoltà, di volta in volta, di delegare la funzione al presidente della competente articolazione.
Pertanto, nel caso di specie, considerato che il progetto di autoemoteca regionale oggetto di lite non risulta essere stato sottoscritto dal presidente nazionale dell'organizzazione, lo stesso non è imputabile in senso stretto alla opponente;
dunque, in assenza di una espressa ratifica Parte_1 da parte del presidente nazionale, le conseguenze e gli effetti dell'atto posto in essere dall'articolazione territoriale - dell'organizzazione nazionale Controparte_7 opponente, non possono che gravare sulla stessa articolazione territoriale per gli impegni ivi assunti. Fra l'altro, al fine di corroborare tale conclusione, si evidenzia che dallo stesso progetto autoemoteca
è parte contrattuale esclusivamente il e non altro CP_3 Controparte_3 ente o organo, il quale risulta chiaramente impegnato a soddisfare economicamente la controparte contrattuale (cfr. progetto autoemoteca in atti).
Pertanto, è fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva spiegata dalla
[...]
, con conseguenziale Parte_1 revoca del decreto opposto pronunciato a suo carico;
né può trovare accoglimento, per tali ragioni, la domanda di condanna risarcitoria spiegata dall'opposto nei confronti dell'opponente.
Tuttavia, il merito della domanda va affrontato con specifico riferimento alla azione di garanzia spiegata da parte dell'opposto nei confronti dei chiamati in causa, ovverosia dell'ex presidente,
, e del presidente pro-tempore, , del Controparte_4 Controparte_2 [...]
, avente ad oggetto la condanna in solido degli stessi al risarcimento, nei confronti Controparte_3 dell'opposto, dell'equo compenso per l'attività prestata in relazione al citato progetto autoemoteca regionale nell'anno 2021.
Sul punto, si evidenzia che sussiste la legittimazione passiva dei soggetti chiamati in causa,
[...]
e , in quanto gli stessi risultano parti, seppur per conto del Controparte_4 Controparte_2 della dell'accordo stipulato con parte opposta, ed onerati ad Controparte_3 CP_3 osservare le relative pattuizioni contrattuali sino alla relativa scadenza.
Tuttavia, circa gli importi da riconoscere a parte opposta per l'annualità 2021 – non essendo controverso, fra le parti, l'avvenuto pagamento per l'anno 2020 -, rileva l'eccezione formulata dalle stesse parti chiamate in garanzia relativa alla presunta erroneità degli importi ingiunti.
Rileva, infatti, che il progetto di autoemoteca, stipulato dal presidente pro-tempore del
[...]
in data 12.02.2019, è risultato scaduto in data 11.02.2021; pertanto, la Controparte_3 richiesta di parte opposto ad ottenere il pagamento dell'intera annualità, così come convenuta in euro
6.000,00, risulta illegittima.
Inoltre, ad abuntantiam, osta al riconoscimento dell'intera annualità per l'anno 2021, la sopravvenuta decisione della parte proponente l'accordo, , in persona del suo presidente Controparte_3 pro-tempore, di non rinnovare il progetto di autoemoteca già scaduto con parte opposta – dott.
[...]
–, come risulta dalla determinazione dello stesso CP_1 Controparte_3 intrepresa durante la riunione del 4.03.2021); inoltre la stessa richiesta risulta infondata in quanto parte opposta non è riuscita a fornire la prova inconfutabile circa l'espletamento di ulteriori di attività in favore della stessa articolazione della ovverosia del Parte_1 Controparte_3
, ben oltre la data di scadenza del progetto (in ogni caso venuto a cessare di fatto con la
[...] determinazione del 4.03.2021), né che le medesime prestazioni sono proseguite nell'ambito del differente ed autonomo contratto stipulato in data 22.02.2021 con la Regione Sicilia – Controparte_8
sempre per conto e nell'interesse del .
[...] Controparte_3
Così stando le cose, tuttavia, tenuto conto delle difese spiegate sul punto dalle parti chiamate in causa, si riconosce come equo il compenso di Euro 650,00, complessivamente determinato in proporzione delle giornate di efficacia del contratto stipulato dal presidente pro-tempore del Controparte_3 della per l'annualità 2021.
[...] CP_3
Assorbita o rigettata ogni altra questione ritenuta infondata o non dirimente ai fini di giudizio.
Le spese di lite, calcolate come in dispositivo sul decisum seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo all'attività processuale concretamente espletata nel corso del giudizio ed allo scaglione valoriale di riferimento, secondo i parametri del D.M.
55/2014, come aggiornati dal D.M. 147/2022, nonché tenuto conto delle fasi processuali effettivamente svolte, del tenore delle argomentazioni difensive spese, della modesta complessità della controversia, dei profili in fatto e diritto implicati, della natura documentale della causa e dei motivi della decisione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Unico, Dott. Giuseppe
Solarino, disattesa od assorbita ogni contraria domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g. 3269/2022, così statuisce:
1. Accoglie l'opposizione della Parte_1
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 858/2022 -
[...] depositato nel procedimento monitorio r.g. n. 2157/2022, Tribunale di Siracusa, in data
31.05.2022;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1 [...]
che si liquidano Parte_1 in € 662,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfetario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al
22%;
3. Accoglie parzialmente la domanda di nei confronti di CP_1 Controparte_4
e condannando gli stessi in solido fra loro, nella qualità Controparte_2 rispettivamente di ex presidente e presidente pro-tempore del Controparte_3
al pagamento della somma pari ad Euro 650,00 in favore e per causali
[...] CP_1 come in parte narrativa, oltre al pagamento delle spese di lite in favore di che CP_1 si liquidano in € 662,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfetario spese al 15%, c.p.a. al
4% e i.v.a. al 22%;
4. Assorbita o disattesa ogni altra questione fra le parti.
Così deciso in Siracusa, 6.10.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Solarino
depositato telematicamente
ex art. 15 D.M. 44/2011.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Solarino, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3269/2022 promossa da:
Parte_1
(C.F. , in persona del l.r.p.t., rappresentata e
[...] P.IVA_1 difesa dall'avv. Marzio Salvi, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito Siracusa (Sr), via Germania n. 11;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Cristina CP_1 C.F._1
Marletta, giusta procura a margine dell'atto di costituzione in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Trecastagni (Ct), via Vittorio Emanuele n. 93;
OPPOSTO
e contro
(C.F. ), in proprio e quale Controparte_2 C.F._2 presidente p.t. del Controparte_3
, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Grande, giusta procura in atti,
[...] elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Siracusa, viale Teracati n. 31;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
e contro (C.F. ), in proprio e quale ex presidente Controparte_4 C.F._3 del Consiglio Regionale della Controparte_3
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Santangelo, giusta procura in atti, elettivamente
[...] domiciliato presso lo studio del difensore sito in Siracusa (Sr), via Polibio n. 70;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
La , con Parte_1 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato via p.e.c. a ha proposto CP_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 858/2022 - depositato nel procedimento monitorio r.g.
n. 2157/2022, Tribunale di Siracusa, in data 31.05.2022, ed emesso per l'importo pari ad € 6.002,00, oltre interessi legali e spese legali del procedimento d'ingiunzione - al fine di vedersi accogliere le seguenti conclusioni:
“PIACCIA ALL'ON.LE TRIBUNALE
- Preliminarmente, accertata, ritenuta e dichiarata la carenza di rappresentanza del Sig. Parte_2
a sottoscrivere atti/contratti in nome e per conto dell'opponente e l'inesistenza di atti ratifica
[...] del Consiglio Nazionale Fratres, dichiarare l'inefficacia del contratto del 12/02/2019, quanto meno nei confronti dell'opponente, falsamente rappresentata e, per lo effetto, revocare l'opposto decreto
e dichiarare che nulla è dovuto dall'esponente al Dott. CP_1
- In subordine, laddove il contratto fosse ritenuto efficace nei confronti dell'opponente, accertare, ritenere e dichiarare che il Dott. non ha fornito alcuna prestazione né data CP_1 disponibilità a presenziare nei giorni di sabato e domenica nell'anno 2021, poiché impegnato in altra attività lavorativa presso il Centro Trasfusionale dell'Arnas Garibaldi e, pertanto, revocare
l'opposto decreto perché nulla è dovuto all'opposto dall'opponente, in ragione di inesistenza di controprestazione;
- In via ancor più gradata, laddove il contratto fosse ritenuto efficace nei confronti dell'opponente ed il Dott. fornisse prova in ordine a prestazioni effettuate in favore dell'opponente, CP_1 accertare, ritenere e dichiarare che, in ogni caso, il progetto di collaborazione ha cessato la propria efficacia in data 11/02/2021; - Conseguentemente, ritenere e dichiarare che l'importo dovuto al Dott. non potrebbe CP_1 superare l'importo pari ad €. 650,00 (importo dovuto per 40 gg di contratto, in presenza di effettiva controprestazione); “
Con vittoria di spese e compensi di causa.
A fondamento la Parte_1
ha eccepito sia il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai fatti di causa nonché
[...]
l'inefficacia del contratto sottoscritto dall'opposto con il rappresentante del Controparte_3
dei PP , in quanto lo stesso contratto CP_3 Parte_1 non è stato mai ratificato dal in via subordinata, ha dedotto l'inesistenza Controparte_5 del credito azionato in via monitoria nonché l'erroneità degli importi ingiunti.
Radicatosi il contraddittorio si è costituito il quale il via preliminare ha eccepito CP_1
l'inammissibilità dell'opposizione; in ogni caso, nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande per infondatezza, sia in fatto che in diritto, con conferma del decreto opposto.
Inoltre, la stessa parte opposta, in via istruttoria ed al fine di essere garantita dalle sorti del giudizio, ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa i terzi e nello specifico il presidente p.t del
, e , ex presidente del Controparte_3 Persona_1 Parte_2 [...]
(soggetto che ha sottoscritto il “progetto di autoemoteca regionale” con l'opposto), Controparte_3 con richiesta di spostamento della prima udienza ex art. 269 c.p.c., avanzando nei confronti di questi ultimi una domanda risarcitoria per Euro 6.000,00 o differente importo ritenuto equo per l'attività professionale espletata ed titolo di danno cagionato, nonché per la conclusione di un contratto senza avere i poteri di rappresentanza delle . Parte_1
In via ancor più gradata, parte opposta ha spiegato azione di arricchimento senza giusta causa, nei confronti dell'opponente, chiedendo il pagamento, ex art. 2041 c.c., della somma di Euro 6.000,00 da parte della opponente “quale indebito arricchimento per l'utilizzazione della Parte_1 prestazione lavorativa del dott. a proprio vantaggio e consistente dal guadagno ricavato CP_1 dalle sacche di sangue raccolte grazie all'attività dell'opposto” per il periodo gennaio 2021 – dicembre 2021, a titolo di indennizzo in favore dell'opposto per il lavoro da questo ultimo asseritamente svolto nell'interesse della sia gestendo l'autoemoteca di Ramacca con CP_3
l'organizzazione delle uscite, del personale e delle attività connesse alla raccolta del sangue garantendo la sua presenza il sabato e la domenica, sia prestando la sua attività presso il centro di raccolta sangue della all'interno dell'Ospedale Garibaldi di Catania. CP_3 Autorizzata la chiamata di terzo, si è costituita in giudizio la quale ha Controparte_2 dedotto la carenza di legittimazione passiva o di titolarità passiva del rapporto sia per essere la stessa estranea ai fatti di causa, sia per l'inefficacia giuridica del contratto concluso dal falsus procurator; in ogni caso, ha evidenziato l'erroneità degli importi richiesti per l'anno 2021 per prestazioni effettivamente prestate in un breve termine infrannuale, rilevando la scadenza del contratto biennale come sottoscritto fra le parti in lite in data 11.02.2021, senza che abbia fatto seguito alcun rinnovo.
Inoltre, si è costituito il quale ha contestato la domanda spiegata in garanzia Controparte_4 dalla parte opposta chiedendone l'integrale rigetto per infondatezza, sia in fatto che in diritto;
nello specifico ha evidenziato il proprio difetto di legittimazione passiva e la valenza contrattuale del progetto di autoemoteca, come stipulato con l'opposto” solo a partire dall'anno 2020; altresì, che il relativo inadempimento contrattuale era da individuare semmai nella persona del sopraggiunto presidente pro tempore insediatosi in data 6.04.2019; in ogni caso, ha evidenziato l'insussistenza del credito e l'erroneità degli importi ingiunti.
In via istruttoria, concessi i termini ex art. 183, VI co. c.p.c. e ritenuta l'inammissibilità della prova diretta formulata dalla parte opposta con la seconda memoria per mancata indicazione dei testi da escutere, nonché l'inammissibilità della prova contraria sempre formulata dalla stessa parte opposta con la terza memoria (considerata la mancata allegazione di prove dirette delle controparti, fatto stesso che esclude la possibilità di dedurre prove contrarie), la causa, di natura documentale e matura per la decisone, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni nonché trattenuta a Sentenza previa assegnazione dei termini alle parti ex art. 190 per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***************
L'opposizione della Parte_1
è fondata, mentre nel merito è parzialmente fondata la domanda dell'opposto
[...] sui terzi chiamati.
Si premette che lo statuto della “Consociazione Nazionale dei gruppi donatori di sangue Fratres
[...]
ODV” – Organizzazione di volontariato – statuisce che la stessa organizzazione, Parte_3
“può avvalersi di prestazioni di lavoro dipendente o autonomo esclusivamente nei limiti e alle condizioni previsti dalla legge e necessari al suo regolare funzionamento ovvero per il compimento di attività qualificate e specializzate” (cfr. art. III, co. IV, statuto in atti), come l'attività espletata dall'opposto per cui è causa;
tuttavia, nel caso di specie, la stessa organizzazione nazionale non può ritenersi legittimata passivamente a rispondere delle conseguenze di un atto posto in essere dall'articolazione territoriale.
Ed invero, quanto ai fatti di causa nonché agli effetti giuridici del “Progetto di autoemoteca ragionale” come sottoscritto in data 12.02.2019 dal presidente pro-tempore del Controparte_3
nonché dall'opposto, per una durata di anni due, ed oggetto di lite, si evidenzia che lo stesso
[...] accordo costituisce a tutti gli effetti un contratto vincolante per le stesse parti – opposto e
[...]
- non Controparte_3 potendosi riscontrare in maniera diretta ed automatica un coinvolgimento effettivo della parte opponente e già ingiunta, Parte_1
e dunque una legittimazione passiva di questa ultima.
[...]
Sul punto, giova riportare le disposizioni statutarie della Consociazione Nazionale ove al Capo III, rubricato Norme generali su organi ed articolazioni territoriali, all'art. 47, si statuisce, circa l'“Efficacia degli atti delle articolazioni territoriali”, che: “
1. Gli atti di straordinaria amministrazione e gli schemi di convenzione approvati dalle articolazioni di cui al secondo comma dell'art. 13 sono sottoposti all'esame del consiglio nazionale entro trenta giorni dal loro ricevimento al fine di verificarne la compatibilità con lo statuto, i regolamenti e gli indirizzi assembleari della
Consociazione.
Inoltre, lo stesso articolo statuisce al comma III, (per le articolazioni di cui al secondo comma dell'art. 13 che qui si riporta: “Sono articolazioni territoriali della Consociazione le sedi regionali e territoriali deliberate dal consiglio nazionale su istanza dei PP Fratres presenti sul territorio di competenza ed aderenti alla stessa. Il consiglio nazionale può autonomamente deliberare
l'istituzione di articolazioni territoriali in funzione delle strategie di sviluppo del CP_6
Fratres”) che: “i rapporti nascenti dagli atti di cui al presente articolo sono imputati alla
Consociazione e sono da questa sottoscritti tramite il presidente nazionale che ha facoltà, di volta in volta, di delegare la funzione al presidente della competente articolazione.
Pertanto, nel caso di specie, considerato che il progetto di autoemoteca regionale oggetto di lite non risulta essere stato sottoscritto dal presidente nazionale dell'organizzazione, lo stesso non è imputabile in senso stretto alla opponente;
dunque, in assenza di una espressa ratifica Parte_1 da parte del presidente nazionale, le conseguenze e gli effetti dell'atto posto in essere dall'articolazione territoriale - dell'organizzazione nazionale Controparte_7 opponente, non possono che gravare sulla stessa articolazione territoriale per gli impegni ivi assunti. Fra l'altro, al fine di corroborare tale conclusione, si evidenzia che dallo stesso progetto autoemoteca
è parte contrattuale esclusivamente il e non altro CP_3 Controparte_3 ente o organo, il quale risulta chiaramente impegnato a soddisfare economicamente la controparte contrattuale (cfr. progetto autoemoteca in atti).
Pertanto, è fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva spiegata dalla
[...]
, con conseguenziale Parte_1 revoca del decreto opposto pronunciato a suo carico;
né può trovare accoglimento, per tali ragioni, la domanda di condanna risarcitoria spiegata dall'opposto nei confronti dell'opponente.
Tuttavia, il merito della domanda va affrontato con specifico riferimento alla azione di garanzia spiegata da parte dell'opposto nei confronti dei chiamati in causa, ovverosia dell'ex presidente,
, e del presidente pro-tempore, , del Controparte_4 Controparte_2 [...]
, avente ad oggetto la condanna in solido degli stessi al risarcimento, nei confronti Controparte_3 dell'opposto, dell'equo compenso per l'attività prestata in relazione al citato progetto autoemoteca regionale nell'anno 2021.
Sul punto, si evidenzia che sussiste la legittimazione passiva dei soggetti chiamati in causa,
[...]
e , in quanto gli stessi risultano parti, seppur per conto del Controparte_4 Controparte_2 della dell'accordo stipulato con parte opposta, ed onerati ad Controparte_3 CP_3 osservare le relative pattuizioni contrattuali sino alla relativa scadenza.
Tuttavia, circa gli importi da riconoscere a parte opposta per l'annualità 2021 – non essendo controverso, fra le parti, l'avvenuto pagamento per l'anno 2020 -, rileva l'eccezione formulata dalle stesse parti chiamate in garanzia relativa alla presunta erroneità degli importi ingiunti.
Rileva, infatti, che il progetto di autoemoteca, stipulato dal presidente pro-tempore del
[...]
in data 12.02.2019, è risultato scaduto in data 11.02.2021; pertanto, la Controparte_3 richiesta di parte opposto ad ottenere il pagamento dell'intera annualità, così come convenuta in euro
6.000,00, risulta illegittima.
Inoltre, ad abuntantiam, osta al riconoscimento dell'intera annualità per l'anno 2021, la sopravvenuta decisione della parte proponente l'accordo, , in persona del suo presidente Controparte_3 pro-tempore, di non rinnovare il progetto di autoemoteca già scaduto con parte opposta – dott.
[...]
–, come risulta dalla determinazione dello stesso CP_1 Controparte_3 intrepresa durante la riunione del 4.03.2021); inoltre la stessa richiesta risulta infondata in quanto parte opposta non è riuscita a fornire la prova inconfutabile circa l'espletamento di ulteriori di attività in favore della stessa articolazione della ovverosia del Parte_1 Controparte_3
, ben oltre la data di scadenza del progetto (in ogni caso venuto a cessare di fatto con la
[...] determinazione del 4.03.2021), né che le medesime prestazioni sono proseguite nell'ambito del differente ed autonomo contratto stipulato in data 22.02.2021 con la Regione Sicilia – Controparte_8
sempre per conto e nell'interesse del .
[...] Controparte_3
Così stando le cose, tuttavia, tenuto conto delle difese spiegate sul punto dalle parti chiamate in causa, si riconosce come equo il compenso di Euro 650,00, complessivamente determinato in proporzione delle giornate di efficacia del contratto stipulato dal presidente pro-tempore del Controparte_3 della per l'annualità 2021.
[...] CP_3
Assorbita o rigettata ogni altra questione ritenuta infondata o non dirimente ai fini di giudizio.
Le spese di lite, calcolate come in dispositivo sul decisum seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo all'attività processuale concretamente espletata nel corso del giudizio ed allo scaglione valoriale di riferimento, secondo i parametri del D.M.
55/2014, come aggiornati dal D.M. 147/2022, nonché tenuto conto delle fasi processuali effettivamente svolte, del tenore delle argomentazioni difensive spese, della modesta complessità della controversia, dei profili in fatto e diritto implicati, della natura documentale della causa e dei motivi della decisione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Unico, Dott. Giuseppe
Solarino, disattesa od assorbita ogni contraria domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g. 3269/2022, così statuisce:
1. Accoglie l'opposizione della Parte_1
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 858/2022 -
[...] depositato nel procedimento monitorio r.g. n. 2157/2022, Tribunale di Siracusa, in data
31.05.2022;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1 [...]
che si liquidano Parte_1 in € 662,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfetario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al
22%;
3. Accoglie parzialmente la domanda di nei confronti di CP_1 Controparte_4
e condannando gli stessi in solido fra loro, nella qualità Controparte_2 rispettivamente di ex presidente e presidente pro-tempore del Controparte_3
al pagamento della somma pari ad Euro 650,00 in favore e per causali
[...] CP_1 come in parte narrativa, oltre al pagamento delle spese di lite in favore di che CP_1 si liquidano in € 662,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfetario spese al 15%, c.p.a. al
4% e i.v.a. al 22%;
4. Assorbita o disattesa ogni altra questione fra le parti.
Così deciso in Siracusa, 6.10.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Solarino
depositato telematicamente
ex art. 15 D.M. 44/2011.