Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 11/02/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1720 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA
, nato [...] elettivamente Parte_1 domiciliato\a in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv.GIANLUCA PALMA e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, TE rappresentato\a e difeso\a giusta procura in atti dall'Avv. TEDESCO MARIA CONCETTA, ed elettivamente domiciliato\a in VIA DELL'ANGELO, 1 C/O UFF.LEG. Controparte_2
Resistente
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 15/04/2024 Parte_1 conveniva in giudizio TE
esponendo:
[...]
- di aver lavorato alle dipendenze dell' TE
, dal 01/05/2021 al 01/05/2023, in qualità di
[...]
Dirigente Medico di Neurochirurgia mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno, maturando gg.60 di ferie non godute;
1
- - che faceva formale richiesta di godimento ferie in data 11/02/2023, mediante la piattaforma “Portale risorse Umane
”, ma che le venivano negate senza addurre alcuna CP_2 motivazione;
- - che con nota in data in data 24/07/2023, diffidava formalmente l' al pagamento TE dell'indennità sostitutiva per ferie non godute, senza ricevere alcun riscontro. Concludeva chiedendo “accertare e dichiarare l'illegittimità della mancata concessione delle ferie, come precisata in narrativa, al ricorrente Dirigente Medico dott.ssa e Parte_1 conseguentemente dichiarare l'obbligo dell' TE
, in persona del legale rapp.te p.t., di versare al
[...] ricorrente la correlativa indennità sostitutiva ovvero comunque il correlativo importo, occorrendo anche a titolo risarcitorio;
2) per l'effetto, condannare la convenuta TE
, in persona del legale rapp.te p.t. al versamento di dette
[...] somme in favore del ricorrente nella misura complessiva di euro 8.034,45, con accessori di legge e con regolarizzazione contributiva e previdenziale;
3) disporre con ordinanza ex art. 423 c.p.c. il pagamento immediato per le somme in ordine alle quali sia già raggiunta al prova o per le quali non venga formulata contestazione;
4) vittoria di spese e competenze di lite, con attribuzione ai sottoscritti difensori, antistatari”. Regolarmente costituito eccepiva Controparte_3
l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto con condanna al pagamento delle spese. Esponeva che la ricorrente rassegnava le sue dimissioni con comunicazione trasmessa a mezzo PEC in data 15.02.2023 con decorrenza, nel rispetto del temrine di preravviso di tre mesi, al 16.02.2023; che con Determina n. 570 del 05.05.2023, la risoluzione del rapporto veniva anticipata al 30.04.2023, ultimo giorno lavorativo;
che chiedeva di poter godere delle ferie solo in data 11.02.2023 e limitatamente a 20 giorni complessivi ovvero 01.04.2023 e dal 12 al 30.04.2023, ferie che venivano negate in quanto in contrasto con la previsione di cui all'art.104 co.6 del CCNL Sanità che ne vietava la fruizione durante il periodo del preavviso;
che il ricorso era da ritenersi nullo in quanto in violazione dell'art.414 co.3 e 4 per
2 carenza di esposizione dei fatti di causa e delle ragioni di diritto, allegando solo uno stralcio del CCNL, mancando – altresì – di produzione documentale attestante precedenti richieste di ferie o attestati di presenza;
che per godere delle ferie maturate avrebbe docuto posticipare i termini del preavviso, mentre al contrario, li aveva anticipati;
che ove accolta, la domanda andava conteggiata su 48 giorni di ferie e non 60; che i conteggi esibiti non potevano superare la carenza probatoria;
che non potevano cumularsi interessi e rivalutazione;
che la domanda di regolarizzazione contributiva era inammissibile non esssendo stata evocato in giudizio l;
che non CP_4 vi erano le condizioni per emettere ordinanza ex art.423 c.p.c. per somme per le quali venisse raggiunta la prova o non contestate. Sulle conclusioni delle parti, la causa, di natura documentale, veniva decisa con sentenza depositata telematicamente.
Preliminarmente, quanto all'eccezione di nullità, è noto che il ricorso nullo se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 414 cpc.
La carenza, infatti, della individuazione del giudice adito, della parte e dell'oggetto della domanda si risolve nella mancanza di elementi indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto (art. 156 cpc).
In forza di questo stesso principio viene sanzionata da nullità la mancata 'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda" (art. 414, n. 4, cpc). Sicchè, ove il ricorso sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto (art. 414, nn. 3 e 4, cpc), esso – avendo la norma carattere imperativo – è affetto da nullità, in applicazione delle norme generali di cui agli artt. 164 e 156 cpc, non sanabile nemmeno dalla costituzione della controparte (Cass. n. 13066 del 29.12.97; Cass. n. 6778 del 15.6.91).
Sotto il profilo dell'individuazione delle carenze sanzionabili è noto il consolidato orientamento della Cassazione che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonchè delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa (tra le tante: Cass., 1.3.2000, n. 2257; Cass., 1.7.1999, n. 6714; Cass. 29.1.1999, n. 817; Cass., 27.2.1998, n. 2205; Cass., 27.4.1998, n. 4296; Cass. 30.12.94 n. 11318; Cass. 30.8.93 n. 9167; Cass.11.6. 88 n. 4018; Cass. 18.11.87 n. 8436;Cass. 30.7.87, n. 6619; Cass. 5.6.86, n. 3777).
3 Nella specie il ricorso appare sufficientemente detagliato e specifico, tanto da consentire di comprendere petitum e causa petendi, ponendo parte resistente in grado di spiegare compiutamente le proprie difese.
Quanto all'omessa o parziale produzione del contratto collettivo applicabile, come costantemente statuito dalla Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. VI, 14/03/2017, n.6610) non ricorre la nullità del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 c.p.c., in quanto rientra nel potere-dovere del giudice acquisirlo d'ufficio ex art. 421 c.p.c., qualora vi sia solo contestazione circa la sua applicabilità, non comportando tale acquisizione una supplenza ad una carenza probatoria su fatti costitutivi della domanda, ma piuttosto il superamento di una incertezza su un fatto indispensabile ai fini del decidere. Il mancato deposito di un documento, anche se si tratti del contratto collettivo nazionale di lavoro, non può mai determinare la nullità del ricorso, in quanto esso attiene al piano delle prove e non delle allegazioni;
in ogni caso per aversi nullità del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 c.p.c. non è sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, essendo invece necessario che sia omesso o dei tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi di ufficio dal giudice. Ne consegue che l'eccezione di nullità dev'essere rigettata. Nel merito è noto che con riferimento all'indennità per ferie non godute nel pubblico impiego, l'art.5 comma 8 del DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012 , n. 135, all'art.5 comma 8, dispone: “8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione……sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto”. E' noto che in passato si era consolidato il principio, secondo cui "il lavoratore con qualifica di dirigente che abbia il potere di decidere autonomamente, senza alcuna ingerenza da parte del datore di lavoro,
4 circa il periodo nel quale godere delle ferie, ove non abbia fruito delle stesse non ha diritto ad alcun indennizzo, in quanto se il diritto alle ferie è irrinunciabile, il mancato godimento imputabile esclusivamente al dipendente esclude l'insorgenza del diritto all'indennità sostitutiva, salvo che il lavoratore non dimostri la ricorrenza di eccezionali ed obiettive esigenze aziendali ostative a quel godimento" (nel lavoro privato Cass. 7 giugno 2005, n. 11786; Cass. 7 marzo 1996, n. 179; nel lavoro pubblico, Cass., S.U., 17 aprile 2009, n. 9146).
Più di recente la S.C., ha ritenuto rispetto alle ferie che "il dirigente il quale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non ne abbia fruito, ha diritto a un'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un'adeguata informazione nonchè, se del caso, invitandolo formalmente a farlo" (Cass. 2 luglio 2020, n. 13613).
Sul tema dispiega decisiva influenza la normativa Eurounitaria e, secondo Corte di Giustizia 6 novembre 2018, Max-Planck, infatti, "l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto".
D'altra parte, la Direttiva estende i propri effetti in tema di ferie anche ai dirigenti (v. art. 17 Direttiva 2003/88/CE, che, nel consentire agli Stati membri un diverso trattamento rispetto ai diritti dei dirigenti, esclude dalle norme derogabili l'art. 7, riguardante appunto le ferie) e deve dunque definirsi come operino, rispetto ad essi, i principi fissati in sede Eurounitaria, essendosi espressamente affermato, nel contesto della pronuncia citata, la necessità che il giudice nazionale operi "prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo", onde "pervenire a un'interpretazione di tale diritto che sia in grado di garantire la piena effettività del diritto dell'Unione".
5 La Corte di Giustizia individua nel proprio ragionamento tre cardini del giudizio di diritto demandato al giudice nazionale, al fine di assicurare che il lavoratore sia stato messo effettivamente nelle condizioni di esercitare il proprio diritto alle ferie, consistenti:
a) nella necessità che il lavoratore sia invitato "se necessario formalmente" a fruire delle ferie e "nel contempo informandolo in modo accurato e in tempo utile... se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento" (punto 45);
b) nella necessità di "evitare una situazione in cui l'onere di assicurarsi dell'esercizio effettivo del diritto alle ferie annuali retribuite sia interamente posto a carico del lavoratore" (punto 43);
c) infine, sul piano processuale, nel prevedere che "l"onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro .... sicchè la perdita del diritto del lavoratore non può aversi ove il datore "non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinchè il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto".
Può essere che, rispetto ad un dirigente, per la normale posizione di minor debolezza e maggiore conoscenza dei dati giuridici, le predette condizioni possano trovare in concreto applicazioni di minor rigore, sotto il profilo dell'intensità informativa o del grado di diligenza richiesta al datore di lavoro, ma certamente esse permangono a governare l'istituto dell'attribuzione, perdita o monetizzazione delle ferie.
La lettura della Corte di Giustizia si coordina del resto con l'orientamento interpretativo della Corte Costituzionale, quale manifestato quando fu ad essa sottoposta questione di legittimità rispetto alla previsione, qui non applicabile ratione temporis, del D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, , conv., con mod. in L. n. 135 del 2012 secondo cui, nell'ambito del lavoro pubblico, le ferie, i riposi e i permessi siano obbligatoriamente goduti secondo le previsioni dei rispettivi ordinamenti e che non si possano corrispondere "in nessun caso" trattamenti economici sostitutivi.
In proposito Corte Costituzionale 6 maggio 2016, n. 95, ha ritenuto che la legge non fosse costituzionalmente illegittima, in quanto da interpretare nel senso che la perdita del diritto alla monetizzazione non può aversi allorquando il mancato godimento delle ferie sia incolpevole, non solo perchè dovuto ad eventi imprevedibili non dovuti alla volontà del lavoratore, ma anche quando ad essere chiamata in causa sia la "capacità organizzativa del datore di lavoro",
6 nel senso che quest'ultima va esercitata in modo da assicurare che le ferie siano effettivamente godute nel corso del rapporto, quale diritto garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma 3), dalle fonti internazionali (Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con L. 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle Europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE del Consiglio), sicchè non potrebbe vanificarsi "senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso ... da ... causa non imputabile al lavoratore", tra cui rientra quanto deriva dall'inadempimento del datore di lavoro ai propri obblighi organizzativi in materia, i quali non possono che essere ravvisati, per coerenza complessiva dell'ordinamento, nell'assetto sostanziale e processuale quale compiutamente delineato dalla Corte di Giustizia nei termini già sopra evidenziati.
Pertanto la valutazione del fondamento della domanda deve muovere dalla verifica di che cosa sia stato fatto dal datore di lavoro perchè quelle ferie fossero godute e che strumenti abbia posto in essere per consentirne il godimento in presenza di un'endemica insufficienza di organico, evidentemente non imputabile al lavoratore, e la necessità di assicurare la prosecuzione del servizio, con onere probatorio a carico del datore di lavoro e non del lavoratore.
Nella specie siamo in presenza di una dirigente medico che, con PEC
15.02.2023, chiedeva di poter godere di un periodo di aspettativa di mesi sei in quanto vincitrice di altro concorso pubblico a decorrere dall'01.05.2023, in subordine chiedeva risolversi il rapporto per dimissioni, con termine di preavviso di mesi tre a decorrere dal
16.02.2023. Le dimissioni venivano accettate con Determina Dirigenziale 23.02.2023 con la quale espressamente si avvertiva la che Pt_1 alcun corrispettivo economico sarebbe stato corrisposto per ferie permessi e riposi non goduti al momento della risoluzione del rapporto, indicando come ultimo giorno di lavoro il 16.05.2023. Successivamente, con determina n.570 del 05.05.2023, su richiesta della , il termine di risoluzione del rapporto veniva anticipato al Pt_1
30.04.2023, addebitando alla ricorrente €2.119,43, per il mancato preavviso per gg.15. In epoca antecedente a tali dimissioni volontarie, non risulta – né la ricorrente lo ha dedotto – che abbia mai avanzato richiesta di ferie.
7 Solo in data 11.02.2023, come da videata prodotta in atti, avanzava tale richiesta per il giorno 01.04.2023 e per il periodo dal 12.04.2023 al 30.04.2023 ovvero per giorni rientranti nel periodo di preavviso. Difatti è vero che la domanda di ferie veniva inoltrata qualche giorno prima del deposito della domanda di aspettativa\dimissioni ma, per effetto di tale domanda, il periodo di fruizione delle ferie andava a ricadere nel periodo di preavviso. E, ai sensi dell'art.105 co.6 del CCNL Sanità “6. L'assegnazione delle ferie non puo' avvenire durante il periodo di preavviso”. Appare, dunque, evidente che la domanda di ferie, avanzata dalla solo in data 11.02.2023 (quattro giorni prima di rassegnare le Pt_1 dimissioni) e relativa alla fruizione di ferie tutte ricadenti nel periodo di preavviso, non poteva essere accolta. Ciò premesso, dalla documentazione in atti emerge una precisa volontà della ricorrente di risolvere il proprio rapporto per intraprenderne uno nuovo. Appare evidente, dunque, che la mancata fruizione non può essere addebitata a parte datrice bensì ad una precisa scelta della che, non avendo mai chiesto in epoca Pt_1 antecedente di fruire delle ferie, si veniva a trovare a causa della risoluzione anticipata del rapporto, nella condizione di non poter più beneficiare delle ferie maturate e tanto in presenza della norma contrattuale che ne escludeva la fruizione nel periodo di preavviso. Alcuna responsabilità, dunque, può essere addebitata al datore per tale mancata fruizione, dipesa esclusivamente dalla improvvisa risoluzione del rapporto, né vi sono elementi per ritenerlo responsabile in forza di precedenti comportamenti ostativi, atteso il fatto che, in epoca antecedente all'11.02.2023, alcuna domanda di ferie era stata mai avanzata dalla . Pt_1
Da quanto esposto consegue il rigetto della domanda. Ricorrono gravi motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese processuali, atteso il thema decidendum e i contrasti giurisprudenziali in materia.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti di TE
, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
[...] così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali. Benevento 11.02.2025
8 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
9