Ordinanza cautelare 20 ottobre 2021
Decreto presidenziale 10 febbraio 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 25/06/2025, n. 12635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12635 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 12635/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08895/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 8895 del 2021, proposto da
- CA Moceo, rappresentato e difeso in giudizio dagli avvocati Domenico Naso, Cinzia Ganzerli, con domicilio digitale in atti di causa;
contro
- Ministero dell'istruzione e del merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso in giudizio dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
- Vincenzo Mundo, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- Del D.D.G. prot. n. 1449 del 17.06.2021 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell''Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha pubblicato la graduatoria di merito del concorso straordinario indetto con D.D. n. 510/2020 per la classe di concorso “A041 – Scienze e tecnologie informatiche”, nella parte in cui non è inserito il ricorrente;
- del D.D. n. 510 del 23.04.2020 del Ministero dell''Istruzione nella parte in cui, in violazione della legge n. 41 del 06.06.2020 e del D. Lgs. n. 165/01, non ha previsto lo svolgimento della prova di informatica;
- del D.D. n. 783 del 08.07.2020 nella parte in cui, pur modificando il D.D. n. 510/2020, non ha inserito la prova di informatica tra quelle previste dal concorso;
- del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stata disposta l''assegnazione delle prove scritte alla Commissione, per la correzione e conseguente assegnazione dei punteggi;
- del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati determinati i criteri di correzione degli elaborati;
- della griglia di valutazione dell''elaborato del ricorrente, nella parte in cui è stato attribuito il punteggio di 44/75 per i quesiti a risposta aperta e 0,7/5 per quelli in lingua Inglese, per un totale di 44,7/80;
- del giudizio sintetico contenuto all''interno della griglia di valutazione dell''elaborato del ricorrente, nella parte in cui è stato decretato il mancato superamento della prova;
- del provvedimento del Ministero dell''Istruzione, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato adottato il software per la gestione informatizzata da parte del CINECA dell''intera procedura concorsuale;
- del D.D. n. 510/2020 e del successivo D.D. n. 783/2020 nella parte in cui non hanno previsto alcuna clausola di salvaguardia in caso di blocco del sistema informatico;
- del D.D. n. 510/20 e del D.D. n. 783/20 nella parte in cui, all''art. 13 relativo alla “Prova scritta”, hanno previsto che “Superano le prove di cui ai commi 2, 3 e 4 i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 56/80”, individuando il punteggio minimo per il superamento della medesima;
- Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione e del merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 -bis , cod. proc. amm.;
Relatore, all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 giugno 2025, il Consigliere avv. Benedetto Nappi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Richiamato il contenuto del decreto monocratico reso dal Presidente della sezione III -bis di questo Tribunale amministrativo n. 635 del 2025, pubblicato il 10 febbraio 2025, che ha disposto: «l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 49 c.p.a., nei confronti dei potenziali controinteressati, autorizza[ndo] la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami - mediante pubblicazione dell’avviso sul sito web dell’Amministrazione e con le modalità stabilite nell’ordinanza n. 836/2019 - nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento»;
Rilevato come non risulti che parte ricorrente (nonostante lo svolgimento di attività defensionale, con scritto difensivo depositato in data 11 giugno 2025) abbia allegato, e a fortiori provato, l’adempimento di tale incombente, non avendo versato in atti la prova delle attività a tal fine svolte;
Dato atto che di quanto innanzi si sia dato atto a verbale, nel corso dell’odierna udienza di smaltimento, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm.;
Ritenuto che alla scelta processuale di non dare corso alla (agevole, essendo stata autorizzata la notificazione per pubblici proclami) integrazione del contraddittorio consegua l'improcedibilità del ricorso ( ex multis , Cons. Stato, sez. III, 10 agosto 2016, n. 3592; T.A.R. Lazio, sez. III, 24 luglio 2020, n. 8709);
Ritenuto, pertanto che non resti al Collegio che dare applicazione a quanto disposto dall’art. 35 cod. proc. amm., al comma 1, lett. c) , ove si dispone che il ricorso sia dichiarato improcedibile, tra l’altro, quando non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato;
Ritenuto, infine, che le peculiarità della questione e il tenore dell’attività difensiva di parte resistente giustifichino l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. III-bis, dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, in collegamento da remoto, nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2025, coll'intervento dei magistrati:
Giovanni Ricchiuto, Presidente FF
Benedetto Nappi, Consigliere, Estensore
Matthias Viggiano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Benedetto Nappi | Giovanni Ricchiuto |
IL SEGRETARIO