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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/05/2025, n. 2317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2317 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 16302/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 20.05.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16302/2024 R.G.
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 26/06/1948 rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
FERRARO DANIELA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA CP_1
EMANUELA come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1.- Con ricorso depositato in data 20/12/2024, parte ricorrente in epigrafe ha dedotto di aver presentato domanda per l'accertamento dello stato invalidante idoneo al conseguimento dell'indennità di accompagnamento ex lege 18/80, che non ha avuto esito positivo;
di aver presentato avverso detto decreto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il C.T.U. nominato ha ingiustamente ritenuto insussistenti i requisiti per beneficiare della prestazione invocata;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
1 Tanto premesso, ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda amministrativa.
L' si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2.- Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte.
Nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata ad elencare le patologie riconosciute dal consulente e ad affermare, in modo assiomatico, l'erroneità delle sue conclusioni per non aver considerato adeguatamente le patologie sofferte.
Tali censure non appaiono fondate.
Ed infatti, il CTU, dott. , ha esaminato tutte le certificazioni mediche in atti ed ha valutato Per_1
l'intero quadro morboso lamentato dall'istante.
Il consulente nominato ha considerato la perizianda affetta da “Diabete mellito in buon compenso farmacologico con insulinoterapia, senza complicanze. Ipertensione arteriosa in buon compenso farmacologico. Incontinenza urinaria stabilizzata. Obesità con complicanze artrosiche ad impegno funzionale lieve-moderato. Iniziale vasculopatia cerebrale cronica con riferite ed occasionali turbe mnesiche ma nessun declino cognitivo degno di nota” ma ha concluso escludendo la sussistenza in capo allo stesso dei requisiti utili alla fruizione della prestazione invocata.
Il CTU, poi, in relazione ai requisiti richiesti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, ha rilevato che: “Allo stato attuale, presa visione degli atti e della documentazione sanitaria esibita ed espletate le idonee indagini anamnestico–cliniche, è emerso un quadro patologico caratterizzato da “Diabete mellito in buon compenso farmacologico con insulinoterapia, senza complicanze. Ipertensione arteriosa in buon compenso farmacologico.
Incontinenza urinaria stabilizzata. Obesità con complicanze artrosiche ad impegno funzionale lieve-
2 moderato. Iniziale vasculopatia cerebrale cronica con riferite ed occasionali turbe mnesiche ma nessun declino cognitivo degno di nota. Perfettamente lucida, ricorda perfettamente le terapie farmacologiche, collaborante al dialogo ed orientata nel tempo e nello spazio. Deambulazione e passaggi posturali autonomi con appoggio monolaterale”.
Ed ancora, con riguardo alla doglianza attorea relativa alla errata valutazione della patologia neurologica richiamata dal certificato medico del 09.02.2024, il dott. ha espresso quanto Per_1 segue: “Non si ritiene attendibile la visita neurologica del 09/02/2024 in quanto descrive un quadro clinico neanche lontanamente sovrapponibile a quanto rilevato in occasione del mio esame clinico- anamnestico. La sig.ra si è dimostrata perfettamente lucida e con ottime capacità mnesiche Pt_1
(in grado di elencare dettagliatamente e senza errori tutte le terapie farmacologiche a cui si sottopone), buon orientamento temporo-spaziale e ottime capacità cognitive per l'età, rispondendo in maniera congrua a tutte le domande poste.”
Contrariamente a quanto dedotto dall'istante, il consulente ha motivato le proprie conclusioni, sia sulla base della documentazione medica in atti sia sulla base dell'esame obiettivo.
Le argomentazioni del consulente risultano, pertanto, ad avviso di questo giudice, dettagliatamente descrittive delle patologie del ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo e chiare ed esaustive in ordine alla valutazione della necessità di assistenza e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite ai fini dell'esclusione della sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento della spettanza richiesta.
Va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro medico.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice.” (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
3 Con riguardo, poi, alle censure formulate in relazione alle valutazioni operate dal CTU in sede di accesso peritale, deve osservarsi che si tratta di argomentazioni fondate su una diversa valutazione della condizione clinica accertata.
Sul punto, tuttavia, si ritiene di attribuire senz'altro prevalenza alle osservazioni compiute dal CTU nel corso della visita personale, in quanto derivanti dall'attività direttamente compiuta dall'ausiliare.
In definitiva, non si riscontrano, nella relazione del C.T.U., vizi logici di motivazione o violazioni di legge tali da far dubitare della sua utilizzabilità, consistendo sostanzialmente le censure dell'opponente in argomentazioni fondate su una diversa valutazione della condizione clinica accertata.
Deve, altresì, rilevarsi che parte ricorrente, con le note di trattazione per la presente udienza, ha chiesto di essere autorizzata al deposito di documentazione medica successiva ma non ha specificamente dedotto in che modo la stessa sia in grado di comprovare un effettivo aggravamento delle proprie condizioni di salute e di incidere sulle valutazioni già rese dal CTU in sede di accesso peritale.
La laconicità delle deduzioni attoree di per sé rende esplorativa ogni ulteriore indagine peritale.
Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato.
3.- La parte ricorrente va tenuta indenne dalla refusione delle spese processuali, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 3105/2024 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione del C.T.U. come da separato decreto;
2) rigetta il ricorso;
3) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali.
4 Si comunichi.
Aversa, 21/05/2025
Il GOP dott.ssa Lucia Perna
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 20.05.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16302/2024 R.G.
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 26/06/1948 rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
FERRARO DANIELA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA CP_1
EMANUELA come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1.- Con ricorso depositato in data 20/12/2024, parte ricorrente in epigrafe ha dedotto di aver presentato domanda per l'accertamento dello stato invalidante idoneo al conseguimento dell'indennità di accompagnamento ex lege 18/80, che non ha avuto esito positivo;
di aver presentato avverso detto decreto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il C.T.U. nominato ha ingiustamente ritenuto insussistenti i requisiti per beneficiare della prestazione invocata;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
1 Tanto premesso, ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda amministrativa.
L' si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2.- Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte.
Nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata ad elencare le patologie riconosciute dal consulente e ad affermare, in modo assiomatico, l'erroneità delle sue conclusioni per non aver considerato adeguatamente le patologie sofferte.
Tali censure non appaiono fondate.
Ed infatti, il CTU, dott. , ha esaminato tutte le certificazioni mediche in atti ed ha valutato Per_1
l'intero quadro morboso lamentato dall'istante.
Il consulente nominato ha considerato la perizianda affetta da “Diabete mellito in buon compenso farmacologico con insulinoterapia, senza complicanze. Ipertensione arteriosa in buon compenso farmacologico. Incontinenza urinaria stabilizzata. Obesità con complicanze artrosiche ad impegno funzionale lieve-moderato. Iniziale vasculopatia cerebrale cronica con riferite ed occasionali turbe mnesiche ma nessun declino cognitivo degno di nota” ma ha concluso escludendo la sussistenza in capo allo stesso dei requisiti utili alla fruizione della prestazione invocata.
Il CTU, poi, in relazione ai requisiti richiesti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, ha rilevato che: “Allo stato attuale, presa visione degli atti e della documentazione sanitaria esibita ed espletate le idonee indagini anamnestico–cliniche, è emerso un quadro patologico caratterizzato da “Diabete mellito in buon compenso farmacologico con insulinoterapia, senza complicanze. Ipertensione arteriosa in buon compenso farmacologico.
Incontinenza urinaria stabilizzata. Obesità con complicanze artrosiche ad impegno funzionale lieve-
2 moderato. Iniziale vasculopatia cerebrale cronica con riferite ed occasionali turbe mnesiche ma nessun declino cognitivo degno di nota. Perfettamente lucida, ricorda perfettamente le terapie farmacologiche, collaborante al dialogo ed orientata nel tempo e nello spazio. Deambulazione e passaggi posturali autonomi con appoggio monolaterale”.
Ed ancora, con riguardo alla doglianza attorea relativa alla errata valutazione della patologia neurologica richiamata dal certificato medico del 09.02.2024, il dott. ha espresso quanto Per_1 segue: “Non si ritiene attendibile la visita neurologica del 09/02/2024 in quanto descrive un quadro clinico neanche lontanamente sovrapponibile a quanto rilevato in occasione del mio esame clinico- anamnestico. La sig.ra si è dimostrata perfettamente lucida e con ottime capacità mnesiche Pt_1
(in grado di elencare dettagliatamente e senza errori tutte le terapie farmacologiche a cui si sottopone), buon orientamento temporo-spaziale e ottime capacità cognitive per l'età, rispondendo in maniera congrua a tutte le domande poste.”
Contrariamente a quanto dedotto dall'istante, il consulente ha motivato le proprie conclusioni, sia sulla base della documentazione medica in atti sia sulla base dell'esame obiettivo.
Le argomentazioni del consulente risultano, pertanto, ad avviso di questo giudice, dettagliatamente descrittive delle patologie del ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo e chiare ed esaustive in ordine alla valutazione della necessità di assistenza e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite ai fini dell'esclusione della sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento della spettanza richiesta.
Va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro medico.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice.” (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
3 Con riguardo, poi, alle censure formulate in relazione alle valutazioni operate dal CTU in sede di accesso peritale, deve osservarsi che si tratta di argomentazioni fondate su una diversa valutazione della condizione clinica accertata.
Sul punto, tuttavia, si ritiene di attribuire senz'altro prevalenza alle osservazioni compiute dal CTU nel corso della visita personale, in quanto derivanti dall'attività direttamente compiuta dall'ausiliare.
In definitiva, non si riscontrano, nella relazione del C.T.U., vizi logici di motivazione o violazioni di legge tali da far dubitare della sua utilizzabilità, consistendo sostanzialmente le censure dell'opponente in argomentazioni fondate su una diversa valutazione della condizione clinica accertata.
Deve, altresì, rilevarsi che parte ricorrente, con le note di trattazione per la presente udienza, ha chiesto di essere autorizzata al deposito di documentazione medica successiva ma non ha specificamente dedotto in che modo la stessa sia in grado di comprovare un effettivo aggravamento delle proprie condizioni di salute e di incidere sulle valutazioni già rese dal CTU in sede di accesso peritale.
La laconicità delle deduzioni attoree di per sé rende esplorativa ogni ulteriore indagine peritale.
Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato.
3.- La parte ricorrente va tenuta indenne dalla refusione delle spese processuali, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 3105/2024 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione del C.T.U. come da separato decreto;
2) rigetta il ricorso;
3) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali.
4 Si comunichi.
Aversa, 21/05/2025
Il GOP dott.ssa Lucia Perna
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