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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 17/10/2025, n. 1273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1273 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona del dott. Daniele Salvatore Abbate, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 2586/2024 R.G., promosso da
(CF: ) Parte_1 C.F._1
(avv.to Maria Assunta Pillitteri) ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.to Adriana Giovanna Rizzo)
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.06.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, proponeva, per l'accertamento del suo diritto a percepire l'assegno mensile di assistenza, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio, deducendo l'infondatezza della domanda della quale chiedeva il CP_1 rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 14.10.2025 per il deposito di note.
La domanda è da disattendere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione ritenendo che la ricorrente è invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 69% e, dunque, non è meritevole del riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza (cfr. CTU in atti).
Da qui il rigetto dell'opposizione.
Rilevato che parte ricorrente non ha reso in atti la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. ai fini dell'esenzione dalle spese, in quanto quella resa riguarda il diverso aspetto dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato e per la quale il limite di reddito è più elevato, le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e si liquidano come in dispositivo.
Si pongono definitivamente a carico della ricorrente le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con
1 separato decreto.
P.Q.M.
rigetta la domanda e, per l'effetto, dichiara che non è in possesso del requisito Parte_1 sanitario per avere diritto alla prestazione richiesta;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' , che si liquidano in CP_1 complessivi € 2.800,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
pone ad integrale carico della ricorrente le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato decreto.
Termini Imerese, 15.10.2025
Il Giudice Daniele Salvatore Abbate
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Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona del dott. Daniele Salvatore Abbate, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 2586/2024 R.G., promosso da
(CF: ) Parte_1 C.F._1
(avv.to Maria Assunta Pillitteri) ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.to Adriana Giovanna Rizzo)
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.06.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, proponeva, per l'accertamento del suo diritto a percepire l'assegno mensile di assistenza, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio, deducendo l'infondatezza della domanda della quale chiedeva il CP_1 rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 14.10.2025 per il deposito di note.
La domanda è da disattendere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione ritenendo che la ricorrente è invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 69% e, dunque, non è meritevole del riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza (cfr. CTU in atti).
Da qui il rigetto dell'opposizione.
Rilevato che parte ricorrente non ha reso in atti la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. ai fini dell'esenzione dalle spese, in quanto quella resa riguarda il diverso aspetto dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato e per la quale il limite di reddito è più elevato, le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e si liquidano come in dispositivo.
Si pongono definitivamente a carico della ricorrente le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con
1 separato decreto.
P.Q.M.
rigetta la domanda e, per l'effetto, dichiara che non è in possesso del requisito Parte_1 sanitario per avere diritto alla prestazione richiesta;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' , che si liquidano in CP_1 complessivi € 2.800,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
pone ad integrale carico della ricorrente le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato decreto.
Termini Imerese, 15.10.2025
Il Giudice Daniele Salvatore Abbate
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