Parere definitivo 2 dicembre 2022
Accoglimento
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 09/04/2025, n. 3014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3014 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03014/2025REG.PROV.COLL.
N. 01508/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1508 del 2022, proposto dalla Stazione di Servizio Fra.Sol. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Ciriaco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lamezia Terme, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Carnovale Scalzo, Salvatore Leone e Caterina Flora Restuccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 1278/2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lamezia Terme;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 -bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 5 marzo 2025 il Cons. Giovanni Tulumello e uditi i procuratori delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società Stazione di Servizio Fra.Sol. srl ha chiesto al Comune di Lamezia Terme l’autorizzazione alla realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti con annesso locale commerciale e autolavaggio, da realizzarsi presso la Via del Mare nel centro abitato di Sant’Eufemia Lamezia.
Con nota del 18 gennaio 2016 il Comune di Lamezia Terme comunicava i motivi ritenuti ostativi al rilascio dell’autorizzazione, rilevando che la via del Mare non era compresa tra le direttrici stradali individuate ai fini dell’installazione dei nuovi impianti di distribuzione dal Piano Comunale dei Carburanti, a suo tempo approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 75 del 6. Dicembre 1999, ed alla successiva variante approvata con deliberazione consiliare n. 14 del 27 marzo 2002, rispetto alla quale il progetto non risultava conforme.
In data 25 gennaio 2016 la società controdeduceva che il Piano Comunale dei Carburanti era da considerare caducato per effetto della sopravvenuta liberalizzazione di cui all’art. 83-bis, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Con provvedimento del 14 aprile 2016 il Comune comunicava il rigetto dell’istanza, ritenendo che la liberalizzazione di cui al decreto-legge n. 112 del 2008 avesse comportato l’inefficacia delle restrizioni di natura commerciale all’installazione di impianti di distribuzione, ma non avesse inciso sulla disciplina urbanistica, rispetto alla quale l’ente locale manteneva i propri poteri di programmazione, dovendosi attribuire carattere di vincolo urbanistico all’individuazione “delle direttrici stradali di localizzazione degli impianti oggetto di trasferimento e di quelli di nuova realizzazione di cui alla planimetria generale facente parte del piano di razionalizzazione della rete distributiva di carburanti per uso di autotrazione del Comune di Lamezia Terme”.
2. La società FR ha impugnato il provvedimento dinanzi al T.A.R. della Calabria, deducendo che il Piano Comunale dei carburanti era da ritenersi caducato per effetto delle norme di liberalizzazione di cui al citato art. 83-bis, comma 17, e che – di conseguenza - doveva essere disapplicato conformemente a quanto previsto dalla Circolare della Regione Calabria, Dipartimento Attività Produttive, del 23 febbraio 2009.
Nel giudizio di primo grado l’Amministrazione comunale ha preliminarmente dedotto l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, attesa la mancata impugnazione del Piano comunale dei carburanti, nonché della circolare della Regione Calabria del 23 febbraio 2009 - quali atti entrambi presupposti - e, nel merito, ha rilevato l’infondatezza del ricorso, posta la permanenza di potestà pianificatoria in materia con riferimento ai vincoli di natura urbanistica, rispetto ai quali il provvedimento impugnato sarebbe adeguatamente motivato.
Con Sentenza n. 1278/2021 il T.A.R. ha dichiarato il ricorso inammissibile, in accoglimento dell’eccezione di inammissibilità formulata dall’amministrazione per mancata impugnazione del Piano dei carburanti.
3. L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dalla ricorrente in primo grado, che ha censurato, con il primo motivo, la statuizione relativa all’inammissibilità del ricorso, nonché la motivazione della sentenza impugnata (secondo motivo) insistendo per l’accoglimento della domanda caducatoria formulata in primo grado (terzo motivo).
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Lamezia Terme.
Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione all’udienza straordinaria del 5 marzo 2025.
4. Ad avviso del Collegio i primi due motivi di appello sono fondati.
La peculiarità della vicenda devoluta è data dal fatto che il T.A.R. ha ritenuto preclusiva la mancata impugnazione del piano dei carburanti sostenendo la residua permanenza dei poteri di pianificazione urbanistica, a seguito di una ricostruzione normativa di carattere generale: senza però indagare adeguatamente sulla effettiva relazione fra piano, diniego, e ragioni urbanistiche dello stesso con riguardo alla specifica fattispecie dedotta in giudizio.
Conseguentemente, non venendo in considerazioni ragioni urbanistiche tali da giustificare – in tesi – l’obbligo di impugnazione del piano presupposto (tale soltanto da un punto di vista teorico e formale, ma non anche per effetto di una concreta e specifica analisi del nesso di presupposizione effettivamente sussistente nel caso concreto), l’appello deve ritenersi fondato, in ragione del ricordato effetto abrogante dell'art. 83-bis, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e della conseguente liberalizzazione delle relative attività: in assenza di specifici fattori di segno contrario che nel caso di specie facciano emergere una effettiva necessità di impugnare il piano dei carburanti, ove ancora vigente.
5. L’accoglimento delle censure appena esaminate – conseguendo al rilievo della palese erroneità della delibazione di inammissibilità del ricorso di primo grado - ha carattere assorbente e preclude l’esame di ogni ulteriore questione.
La recente sentenza n. 16/2024 dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato ha affermato che “l’art. 105, comma 1, c.p.a., nella parte in cui prevede che il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado se dichiara la nullità della sentenza, si applica anche quando la sentenza appellata abbia dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado, errando palesemente nell’escludere la legittimazione o l’interesse del ricorrente”.
Anche nel caso di specie (mancata impugnazione di un provvedimento erroneamente ritenuto presupposto) la statuizione d’inammissibilità consegue ad un profilo inerente l’interesse del ricorrente ad impugnare il provvedimento a valle: la ragione dell’inammissibilità è infatti individuata dal T.A.R. nell’autonoma lesività dell’atto presupposto, divenuto inoppugnabile (così argomenta la sentenza gravata, al punto 10.10. della motivazione, mediante rinvio alla giurisprudenza in argomento).
Peraltro lo specifico profilo – come indicato al punto precedente - che dà luogo al rilievo della fondatezza del gravame aveva costituito oggetto di censura da parte del ricorrente in primo grado (e, prima ancora, di deduzione endoprocedimentale): di qui il carattere palese dell’errore in cui è incorsa la sentenza gravata.
6. Il Collegio ritiene di poter dare corso al descritto esito processuale pur in assenza di una specifica domanda in tal senso della parte appellante (che ha articolato un ulteriore motivo relativo al merito della pretesa, chiedendo di accertarne la fondatezza in questo – unico – grado di giudizio), e senza la necessità di previa segnalazione di tale esito alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm.
Da un lato, infatti, il giudice che accolga il motivo di gravame condizionante il regime dell’azione non è vincolato al petitum della parte in relazione alle conseguenze processuali di tale accoglimento (ove esso differisca dalla soluzione indicata dalla norma processuale interpretata alla stregua del diritto vivente); dall’altro, un simile esito non consegue ad una “questione rilevata d’ufficio”, ma all’accoglimento della questione dedotta dalla parte appellante, cui si ritenga di applicare la conseguente disciplina processuale.
7. L’appello merita, dunque, di essere accolto, ai sensi dell’articolo 105, comma 1, c.p.a., con conseguente annullamento della sentenza impugnata e rinvio al primo giudice, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nelle forme e nei termini di legge.
Considerata la particolarità della controversia, le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi di cui in motivazione, e per l’effetto annulla con rinvio la sentenza impugnata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Tulumello | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO