Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 04/05/2026, n. 8195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8195 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08195/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02191/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2191 del 2026, proposto da UE PA, rappresentato e difeso dall’avvocato Alberto Carluccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ama S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Libretti, Elisa D’Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- del provvedimento, n. prot. 2025/149092.E del 29.10.2025 (all. E), con cui AMA s.p.a. ha comunicato la reiezione dell’istanza di accesso agli atti avanzata dal ricorrente in data 22.9.2025;
- del provvedimento del 16.1.2026, con cui, in esito alla richiesta di riesame formulata dal ricorrente accolta dal Difensore Civico della Città Metropolitana di Roma, AMA s.p.a. confermava il diniego;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto di accesso e l’emanazione dell’ordine di esibizione dei documenti di cui in narrativa ai sensi dell’art. 116, comma 4, C.P.A.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ama S.p.A. e di Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa CE AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e RI
1. Con ricorso ex art. 116 c.p.a., il ricorrente ha impugnato la nota del 29.10.2025 con cui AMA S.p.A. ha (reiteratamente) respinto la sua istanza di accesso agli atti relativi alla selezione pubblica per titoli bandita il 2.10.2023; lo stesso ha quindi chiesto al Tribunale di accertare il suo diritto all’ostensione di quanto richiesto, con ogni conseguente condanna.
2. In particolare, da quanto esposto e versato in atti risulta che:
- il ricorrente ha partecipato alla predetta selezione pubblica (finalizzata alla formazione di una graduatoria per l’assunzione di apprendisti “ addetto spazzamento e raccolta – Livello 2B ”), collocandosi nella posizione n. 632;
- in data 22.09.2025, in difetto di pubblicazione degli atti della selezione, ed avendo avuto notizia di rinunce di candidati collocati in posizione poziore, lo stesso ha chiesto ad AMA S.p.A. l’indicazione “ dell’ultimo numero di posizione in graduatoria utilizzato per lo scorrimento della stessa sino alla data del riscontro ”;
- con nota del 29.10.2025 AMA S.p.A. ha respinto l’istanza, in quanto implicante “ un controllo esplorativo e sovrabbondante, non consentito dalla normativa vigente in materia di accesso documentale ”;
- con istanza del 28.11.2025 il ricorrente si è dunque rivolto al Difensore Civico della Città Metropolitana di Roma Capitale, ai sensi dell’art. 25, comma 4, della Legge n. 241/1990;
- in data 18.12.2025 il Difensore Civico ha accolto l’istanza, ritenendola “ fondata nel merito, emergendo un interesse attuale, rilevante e riferibile ad una posizione giuridica soggettiva tutelata dall’ordinamento ” e ha quindi invitato la società a riesaminare l’istanza;
- con la nota del 16.01.2026, qui contestata, AMA S.p.A. ha nuovamente negato l’accesso: in estrema sintesi, la società ha motivato il diniego con la ritenuta mancanza di attualità dell’interesse azionato, perché l’istanza è stata presentata dopo il 31.12.2024, data in cui la graduatoria ha perso efficacia;
- pertanto, secondo l’Azienda, “ Tale evento ha determinato il consolidamento definitivo degli esiti della procedura e l’estinzione di ogni posizione giuridica ad essa collegata, inclusa l’aspettativa del Sig. PA a un’eventuale assunzione tramite scorrimento. Un interesse legato a una procedura i cui effetti giuridici sono irrimediabilmente esauriti non può definirsi "attuale", ma assume un carattere meramente storico e retrospettivo, non meritevole della tutela apprestata dall’istituto dell’accesso ”.
3. Il ricorrente si è dunque rivolto al Tribunale (dopo aver contestato il diniego in via stragiudiziale), lamentando “ Violazione degli artt. 1, 3, 22, commi 1, lett. b) e 6, e 24, comma 7, art. 25 della l. n. 241/1990. Violazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione. Violazione dei principi di trasparenza, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per manifesta contraddittorietà, difetto d’istruttoria e travisamento dei fatti ” e ampiamente illustrando il proprio interesse, nonché la fondatezza delle doglianze, anche alla luce della recente giurisprudenza in materia.
4. AMA S.p.A. si è costituita in giudizio in resistenza e con memoria del 27.03.2026 ha preliminarmente eccepito il “ difetto di giurisdizione ” di questo Giudice, in quanto la selezione di personale di cui si discute ha natura privatistica e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, con la conseguenza che i relativi atti sarebbero atti paritetici, privi di rilevanza pubblica.
La società ha inoltre eccepito la “ inammissibilità del ricorso introduttivo per carenza dell’interesse a ricorrere ”, in sostanza reiterando quanto già esposto nel provvedimento di diniego in merito alla ritenuta carenza di interesse attuale alla ostensione, nonché inammissibilità anche per la mancata notificazione dello stesso ricorso ad almeno un controinteressato.
5. Alla camera di consiglio del 15.04.2026, sentite le parti, la causa è stata introitata per la decisione.
6. Il ricorso è ammissibile, oltre che fondato, sussistendo i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge per concedere l’ostensione di quanto richiesto.
7. Invero, sotto i profili di rito sollevati da AMA S.p.A., innanzitutto va chiarito che – contrariamente a quanto eccepito – in materia di diritto di accesso sussiste sempre la giurisdizione esclusiva di questo Giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, n. 6.
Le argomentazioni spese dalla società intimata, pertanto, debbono verosimilmente essere intese nel senso che le selezioni indette da AMA S.p.A. sarebbero sottratte al regime dell’accesso agli atti, con conseguente inammissibilità del ricorso tout court ; ciò che, tuttavia, è da escludersi.
AMA S.p.A. è, invero, una società a partecipazione pubblica totalitaria, con socio unico Roma Capitale, che è stata costituita per “ lo svolgimento di tutte le attività riconducibili ai servizi pubblici locali previsti in materia ambientale, funeraria, di servizi urbani e territoriali, di servizi industriali al territorio e delle pulizie in genere per conto di Roma Capitale ” e che ancora oggi, come da Statuto, svolge tali attività in via principale, nei limiti di legge.
Ad essa, pertanto, si applicano le norme in tema di trasparenza degli atti in quanto compatibili e in tema di diritto di accesso ai documenti, per tutte le sopra indicate attività di pubblico interesse svolte, ivi comprese, dunque, le connesse attività di selezione del personale, il cui onere economico ricade sulla collettività, a prescindere dal fatto che esse soggiacciano ad un regime selettivo di natura privatistica (artt. 2 bis D.Lgs. n. 33/2013, 22 e 23 Legge n. 241/1990).
I relativi atti sono, peraltro, documenti amministrativi “ detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale ”, come precipuamente previsto dall’art. 22, comma 1, lettera d) della Legge n. 241/1990 e sono, altresì, soggetti a pubblicazione, secondo quanto previsto dall’art. 19, comma 3, D. Lgs. 175/2016.
D’altro canto, è noto che la disciplina in matria di diritto di accesso agli atti delle PP.AA. “ trova applicazione anche ai soggetti privati chiamati all’espletamento di compiti di interesse pubblico e qualunque pretesa in tema di accesso fatta valere nei confronti di questi rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, tanto in sede cognitoria quanto in sede esecutiva ” e che il diritto di accesso cd. difensivo (come è quello attivato nella specie) “ è azionabile dinanzi al giudice amministrativo, a prescindere dalla circostanza che la situazione giuridica finale si configuri come diritto soggettivo o interesse legittimo, e che quindi rientri nell’ambito di giurisdizione del giudice amministrativo e di quello ordinario ” (tra le molteplici più recenti T.A.R. Palermo Sicilia sez. I, 22/12/2025, n. 2909, T.A.R. Napoli Campania sez. III, 16/12/2025, n. 8160).
7.1. Parimenti non persuade l’eccezione di inammissibilità del ricorso “ per carenza dell’interesse a ricorrere ”, che va tenuto distinto dall’interesse diretto, concreto e attuale alla ostensione degli atti richiesti (di cui ha argomentato l’Azienda sul punto, la cui mancanza potrebbe, semmai, condurre, alla infondatezza del ricorso nel merito).
Nella specie, infatti, avendo AMA S.p.A. denegato l’accesso, certamente sussiste la condizione dell’azione dell’interesse a ricorrere (che consiste nella utilità pratica, diretta ed immediata, che l’interessato può ottenere con il provvedimento richiesto al giudice), per chiedere l’annullamento del provvedimento di diniego e l’accertamento del diritto all’ostensione.
7.2. E’ da respingere, altresì, l’eccezione di inammissibilità del ricorso per la mancata notificazione dello stesso ad almeno un controinteressato, in quanto nella specifica fattispecie non vi sono soggetti controinteressati in senso tecnico ai sensi dell’art. 22, comma 1, lettera c) della Legge n. 241/1990 (vale a dire soggetti la cui riservatezza potrebbe – in ipotesi, peraltro tutta da vagliare – essere lesa in caso di ostensione dei documenti richiesti), in quanto il ricorrente si è limitato a richiedere il dato numerico sull’utilizzo delle posizioni in graduatoria.
Resta peraltro fermo, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, secondo cui qualora l’amministrazione, in sede procedimentale, non ravvisi posizioni di controinteressato rispetto alla domanda di accesso, come avvenuto nel caso di specie, l’istante non è tenuto a notificare il ricorso ad altri oltre che all’amministrazione, dovendo casomai il Giudice, laddove ravvisi posizioni di controinteresse (che nella specie, per quanto esposto, non si ravvisano), imporre la notifica del ricorso alla parte controinteressata (Cons. Stato sez. V, 13 gennaio 2025, n. 162).
8. Fermo quanto detto, sussistono certamente anche i requisiti soggettivi per l’accertamento del diritto di accesso in capo al ricorrente, proprio alla luce dei noti insegnamenti giurisprudenziali richiamati nelle difese di Ama S.p.A..
Invero, è noto che, in materia, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lettera b), della Legge n. 241/1990, l’accesso è concesso per chi sia titolare di un “ interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso ” e che, inoltre, ai sensi del successivo art. 24, comma 7, pure laddove vi possano essere esigenze di riservatezza ovvero casi di esclusione dell’accesso, “ Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. (…)”, nei limiti ivi indicati.
Nella fattispecie, è pacifico che il ricorrente ha partecipato alla selezione di cui si discute e che si è posizionato nella relativa graduatoria.
Egli, pertanto, ha senza dubbio un interesse diretto e concreto a conoscere fino a quale posizione la graduatoria sia stata utilizzata (dunque l’interesse è collegato al documento richiesto), perché aspira ad essere assunto (situazione giuridicamente tutelata dall’ordinamento) e non esclude di agire davanti al Giudice ordinario a tal fine (accesso cosiddetto difensivo), come ha ampiamente illustrato sul punto.
Tale interesse, contrariamente a quanto ritenuto dalla P.A., è anche attuale, nonostante l’efficacia della graduatoria sia ormai venuta meno; anzi, a ben vedere, è proprio tale circostanza, in uno alla mancata convocazione per l’assunzione, che ha reso l’interesse all’accesso quanto mai pregnante, in quanto il ricorrente, avendo avuto notizia di rinunce, ritiene di poter aspirare al posto ambito e intende rivolgersi al Giudice ordinario al riguardo.
In ogni caso, diversamente da quanto argomentato dalla resistente, le azioni esperibili e i loro possibili esiti esulano dal perimetro del presente giudizio: infatti, per giurisprudenza granitica, non compete al Tribunale, e tantomeno all’Amministrazione in sede di accesso, sindacare preventivamente il ventaglio di azioni a tutela dei diritti ed interessi, e le connesse probabilità in punto di ammissibilità e fondatezza, che il ricorrente potrà esperire dopo aver conosciuto i documenti richiesti (al riguardo, infatti, si ricorda che “ l’amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adito nel giudizio ex art. 116 c.p.a.. non devono svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nel giudizio, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all’autorità giudiziaria investita della questione ”; così, ex multis , Consiglio di Stato n. 10498 del 4.12.2023, n. 8589 del 29.09.2023; resta fermo poi – ma nella specie è di minore interesse – che quando occorre effettuare un bilanciamento tra esigenze di riservatezza, qui non sussistenti, e interesse sotteso all’accesso difensivo, occorre valutare la “stretta indispensabilità” di quanto richiesto).
Quanto sopra, come è noto, in ragione del fatto che l’accesso ai documenti amministrativi ha una valenza autonoma rispetto all’eventuale domanda giudiziale che il richiedente potrebbe avanzare, una volta ottenuti i documenti oggetto di richiesta ostensiva.
L’accesso ai documenti amministrativi, infatti, “ costituisce un principio generale dell’ordinamento giuridico, il quale si colloca in un sistema ispirato al contemperamento delle esigenze di celerità ed efficienza dell’azione amministrativa con i principi di partecipazione e di concreta conoscibilità della funzione pubblica da parte dell’amministrato, basato sul riconoscimento del principio di pubblicità dei documenti amministrativi. ”. Ne consegue che “ In quest’ottica, il collegamento tra l’interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l’accesso e la documentazione oggetto della relativa istanza, di cui all’art. 22, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990 non può che essere inteso in senso ampio, posto che la documentazione richiesta deve essere, genericamente mezzo utile per la difesa dell’interesse giuridicamente rilevante e non strumento di prova diretta della lesione di tale interesse. In sede giudiziale, pertanto, non deve essere scrutinata la fondatezza dell’eventuale domanda giudiziaria che il ricorrente voglia avanzare, ma solamente verificare la sussistenza di una utilità per l’istante dall’ostensione della documentazione richiesta .” (così, fra le più recenti, Tar Lazio – Roma, sez. I, 2/04/2025, n. 6644).
Applicando tali principi al caso di specie, è allora evidente che – nell’ottica difensiva illustrata dal richiedente – non può che ritenersi che la conoscenza del dato sullo scorrimento della graduatoria della selezione sia effettivamente un “ mezzo utile ” (se non anche strettamente indispensabile) per la tutela della sua posizione, giuridicamente rilevante.
Né obiettivamente si ravvisano ragioni di celerità ed efficienza dell’azione amministrativa, ovvero di riservatezza, per cui tale dato non debba essere noto; ciò tanto più tenuto conto del fatto che, come già ricordato e come giustamente lamentato dal ricorrente, l’art. 19 D.Lgs. 175/2026 impone la trasparenza delle procedure selettive delle società partecipate.
9. Per quanto detto, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento della nota di diniego impugnata e contestuale ordine a AMA S.p.A. di ostendere al ricorrente quanto richiesto, consistente nella indicazione “ dell’ultimo numero di posizione in graduatoria utilizzato per lo scorrimento della stessa sino alla data del riscontro ”.
10. Le spese di lite, liquidate come nel dispositivo e da distrarsi, come richiesto in atti, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) lo accoglie e, per l’effetto, annulla il diniego del 16.01.2026 da ultimo reso sulla istanza di accesso presentata dal ricorrente;
2) dichiara il diritto del medesimo ad accedere al dato consistente nell’ultimo numero di posizione utilizzato per lo scorrimento della graduatoria per l’assunzione da parte di AMA S.p.A. di apprendisti “ addetto spazzamento e raccolta – Livello 2B ”, sino alla data del riscontro;
3) condanna AMA S.p.A. ad ostendere quanto richiesto entro il termine di giorni quindici decorrente dalla comunicazione, in via amministrativa, o dalla notifica, ad istanza di parte, della presente sentenza;
4) condanna la medesima AMA S.p.A. al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento,00) oltre oneri come per legge, da distrarsi al difensore Avv. Alberto Carluccio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
AN NZ, Presidente
CE AN, Primo Referendario, Estensore
Annamaria Gigli, Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| CE AN | AN NZ |
IL SEGRETARIO