TAR Roma, sez. II, sentenza 04/05/2026, n. 8195
TAR
Sentenza 4 maggio 2026

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  • Rigettato
    Giurisdizione del giudice amministrativo

    Il TAR afferma che in materia di diritto di accesso sussiste sempre la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, n. 6, c.p.a. Anche per società a partecipazione pubblica, come AMA S.p.A., si applicano le norme in tema di trasparenza e diritto di accesso per le attività di interesse pubblico, incluse le selezioni del personale.

  • Rigettato
    Inammissibilità per carenza dell'interesse a ricorrere

    Il TAR rigetta l'eccezione, distinguendo l'interesse a ricorrere (condizione dell'azione) dall'interesse concreto e attuale all'ostensione (merito). Sussiste l'interesse a ricorrere per ottenere l'annullamento del diniego e l'accertamento del diritto all'ostensione.

  • Rigettato
    Inammissibilità per mancata notifica ai controinteressati

    Il TAR respinge l'eccezione, affermando che nella fattispecie non vi sono controinteressati in senso tecnico, in quanto il ricorrente ha richiesto un dato numerico e non informazioni che possano ledere la riservatezza altrui. In assenza di controinteressati individuati dall'amministrazione, l'istante non è tenuto alla notifica.

  • Accolto
    Sussistenza dell'interesse diretto, concreto e attuale

    Il TAR accoglie la doglianza, ritenendo che il ricorrente abbia un interesse diretto, concreto e attuale, collegato al documento richiesto, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata. L'interesse è attuale anche se la graduatoria è scaduta, anzi tale circostanza rende l'interesse più pregnante in ottica difensiva. La conoscenza del dato sullo scorrimento della graduatoria è un mezzo utile per la tutela della sua posizione.

  • Accolto
    Fondatezza del diritto di accesso

    Il Tribunale accoglie il ricorso, annulla il diniego e ordina ad AMA S.p.A. di ostendere al ricorrente l'indicazione dell'ultimo numero di posizione in graduatoria utilizzato per lo scorrimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. II, sentenza 04/05/2026, n. 8195
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 8195
    Data del deposito : 4 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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