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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/10/2025, n. 10855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10855 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
I^ SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato, dott.ssa Elisabetta Capaccioli , ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 28/10/2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 14546 dell'anno 2025
TRA
( avv. A. Occhione ) Parte_1
RICORRENTE
E
( avv. C. Giordano ) CP_1
RESISTENTE
OGGETTO : ratei assegno d'invalidità ex art 1 L 222/84
CONCLUSIONI DELLE PARTI : come da ricorso e memoria di costituzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/4/2025 e ritualmente notificato parte ricorrente indicata in epigrafe evidenziava che nonostante il riconoscimento in favore del ricorrente del requisito sanitario ai fini dell'assegno di invalidità ex art 1 L 222/84 come da decreto di CP_ omologa del 9/11/2023 ( RG 12070/2023) , decreto di omologa notificato all' nel con la documentazione necessaria al pagamento nel novembre 2023, l'Ente non aveva ancora provveduto al pagamento in favore di esso ricorrente di quanto dovuto . Chiedeva la condanna dell' al pagamento dei ratei della provvidenza richiesta oltre interessi CP_1 legali;
il tutto con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario .
L' si costituiva in giudizio chiedendo rinvio al fine di provvedere alla CP_1 liquidazione
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere .Essendo intervenuto il pagamento della prestazione e degli arretrati nel luglio 2025 , quindi dopo il deposito e la notifica del ricorso introduttivo le spese processuali, liquidate e distratte come da dispositivo, CP_ debbono porsi a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza,
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' al pagamento in favore del procuratore antistatario del ricorrente di € 2000,00 oltre iva e cpa come per legge .
Roma, 28/10/2025 Il Giudice
Dott. ssa Elisabetta Capaccioli
I^ SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato, dott.ssa Elisabetta Capaccioli , ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 28/10/2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 14546 dell'anno 2025
TRA
( avv. A. Occhione ) Parte_1
RICORRENTE
E
( avv. C. Giordano ) CP_1
RESISTENTE
OGGETTO : ratei assegno d'invalidità ex art 1 L 222/84
CONCLUSIONI DELLE PARTI : come da ricorso e memoria di costituzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/4/2025 e ritualmente notificato parte ricorrente indicata in epigrafe evidenziava che nonostante il riconoscimento in favore del ricorrente del requisito sanitario ai fini dell'assegno di invalidità ex art 1 L 222/84 come da decreto di CP_ omologa del 9/11/2023 ( RG 12070/2023) , decreto di omologa notificato all' nel con la documentazione necessaria al pagamento nel novembre 2023, l'Ente non aveva ancora provveduto al pagamento in favore di esso ricorrente di quanto dovuto . Chiedeva la condanna dell' al pagamento dei ratei della provvidenza richiesta oltre interessi CP_1 legali;
il tutto con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario .
L' si costituiva in giudizio chiedendo rinvio al fine di provvedere alla CP_1 liquidazione
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere .Essendo intervenuto il pagamento della prestazione e degli arretrati nel luglio 2025 , quindi dopo il deposito e la notifica del ricorso introduttivo le spese processuali, liquidate e distratte come da dispositivo, CP_ debbono porsi a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza,
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' al pagamento in favore del procuratore antistatario del ricorrente di € 2000,00 oltre iva e cpa come per legge .
Roma, 28/10/2025 Il Giudice
Dott. ssa Elisabetta Capaccioli