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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 10/10/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ISERNIA
SEZIONE UNICA
Il Giudice dott. Marco Ponsiglione,
nel procedimento R.G. 17-1/2025,
promosso da , C.F.: , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
7.3.1963, e ivi residente a[...], rappresentato e difeso, in forza di procura in atti, dall'avv. Carmine Biasiello – con l'ausilio dell'OCC dott.ssa Eva Carracillo;
avente ad oggetto: omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- Letto il ricorso depositato dal ricorrente in data 15.4.2025;
- Letti la proposta e il piano;
- Ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale;
- Esaminata la documentazione allegata e la relazione dell'OCC, come integrata in data
9.7.2025;
- Considerato che in data 9.5.2025 veniva dichiarata aperta la ristrutturazione dei debiti del consumatore , ritenuta la sussistenza dello stato di Parte_1 sovraindebitamento, atteso che il ricorrente, a fronte di una esposizione debitoria complessiva pari ad euro 86.679,00, pensionato, dispone di un reddito medio mensile
1 pari ad euro 1.700,00, provvedendo a tutte le spese per il sostentamento familiare, pari ad euro 1.213,00, che il coniuge, sig.ra è un imprenditore Persona_1 agricolo e risulta fiscalmente a carico del debitore, e che è titolare di un patrimonio costituito dai seguenti beni immobili: 1) terreno in ST AN, 100% diritto, foglio n. 14, Part. 327; 2) terreno in ST AN, 100% diritto, foglio n.30, Part. 410; 3) fabbricato in ST AN, Cat. Catastale A/4 100% diritto, foglio n.30,
Part. 130, rendita catastale 238.60; 4) terreno in ST AN, 100% diritto, foglio n.24, Part. 378-379; 5) terreno in ST AN, 100% diritto, foglio n.14, Part. 329-
330; 6) terreno in ST AN, 100% diritto, foglio n.14, Part. 310-311; 7) terreno in ST AN, 100% diritto, foglio n.25, Part. 52-253; 8) terreno in ST
AN, 100% diritto, foglio n.35, Part. 204-206. Il fabbricato di cui al punto 3 costituisce l'abitazione principale del nucleo familiare ed è gravato da mutuo ipotecario;
- Considerato che in data 9.5.2025 veniva disposta la comunicazione, a cura dell'OCC, entro trenta giorni a tutti i creditori della proposta di ristrutturazione dei debiti e veniva assegnato ai creditori il termine di venti giorni, decorrenti dal ricevimento della comunicazione, per eventuali osservazioni;
- Rilevato che in data 6.6.2025 questo Giudice invitava il ricorrente a depositare documenti chiarificatori ed una breve nota illustrativa sulla documentazione presentata, e in particolare sulla natura e sulla causa di tutti i contratti di finanziamento che hanno portato al sovraindebitamento, anche al fine di valutare il comportamento gravemente colposo o doloso del debitore, entro il 30.6.2025;
- Esaminata la documentazione integrativa, depositata dal ricorrente nel termine assegnato;
- Ritenuta la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della domanda previsti dagli artt.
67 e 68 del CCII, come valutata con decreto pronunciato ex art. 70 CCII in data
9.5.2025;
- Considerato che alla relazione dell'OCC deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso, completa del contenuto prescritto dall'art. 68 comma 2, CCII, compresa la maggiore
2 convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, con particolare riguardo alla circostanza della esiguità del patrimonio complessivo del debitore. Allo stato attuale, la ristrutturazione dei debiti del consumatore risulta essere la prospettiva più favorevole a soddisfare le pretese creditorie in termini di realizzo, garantendo ai creditori muniti di privilegio generale il pagamento non inferiore a quanto realizzabile in caso di liquidazione;
- Ritenuto di dover riconoscere all'istante la qualità di consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 1, lettera e) CCII, non assoggettato né assoggettabile a procedure concorsuali, in quanto, in particolare, agisce per scopi Parte_1 estranei all'attività imprenditoriale;
- Rilevato che non sussiste alcuna delle condizioni soggettive ostative all'accesso alla presente procedura di cui all'art. 69 CCII, in quanto il ricorrente non risulta essere stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione due volte, né ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- Considerato altresì, in ordine all'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, nonché in ordine all'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte che, come evidenziato dall'OCC nella relazione particolareggiata,
l'esposizione debitoria dell'istante è scaturita dall'assistenza posta in essere dal debitore nei confronti del coniuge sig.ra nelle sue difficoltà Persona_1 personali e psicologiche, evidenziatesi soprattutto nel periodo pandemico, che hanno indotto la stessa in una situazione di frustrazione, sfociata in ludopatia e per la quale essa risulta in cura presso il Dipartimento di Salute Mentale e delle dipendenze SERD regionale della . Inoltre, lo stato di disagio mentale, abbinato alla crisi CP_1 economica determinata dalla pandemia, hanno ulteriormente indebolito le risorse economiche che provenivano dall'attività di imprenditore agricolo della moglie del ricorrente;
- Rilevato che il creditore di Roma, in data 13.5.2025, relativamente al CP_2
Contr mutuo ipotecario n. 246/395665, ha fatto pervenire all' una nota nella quale ha
3 evidenziato che la quota iscritta nel piano depositato era erroneamente indicato l'importo di euro 3.959,00 (quota capitale) in luogo di euro 6.576,22, sicché il debitore ha proposto la modifica del piano, attraverso il pagamento della somma relativa agli interessi, pari ad euro 2.617,00, con le medesime modalità della quota capitale e fermo restando il pagamento delle rate a scadere e la remissione in bonis del contratto di mutuo;
- Rilevato che in data 27.5.2025 la società ha inviato nota di precisazione del CP_4
credito relativamente alla cessione del quinto, per cui lo stesso ammonta ad euro
47.377,00 al 31.5.2025;
- Rilevato, dunque, quanto alla percentuale, alle modalità ed ai tempi di soddisfacimento dei creditori, che la proposta si articola come di seguito: Creditore: Contr
- Credito: 6576,22 - Ipoteca I grado - 100% soddisfacimento - debito CP_5 residuo proposto: 6.576,000 - N. di rate 10 - Importo rata 657.62; Creditore:
[...]
- Credito: 331,47 - Privilegiato - 100% soddisfacimento - Controparte_6 debito residuo proposto: 331,47 - N. di rate 10 – Importo rata 47,00; Tutti i creditori chirografari - Credito: 82.388 - Chirografario - 59% soddisfacimento - debito residuo proposto: 48.442,00 - N. di rate 9 - Importo rata 5.380; Spese di prededuzione:
Compenso O.C.C. (Liquidazione O.C.C. della camera di commercio Molise -
Credito: 5.879,00 - Prededuzione - 100% soddisfacimento;
Dott. Testimone_1
- Credito: 2.860,00 - Prededuzione - 100% soddisfacimento). Il consumatore si impegna a pagare entro il primo anno tutte le spese in prededuzione per un importo pari ad euro 8.905,00, e a partire dal secondo anno pagherà alla procedura una rata annuale di euro 6.362,00, con cui saranno coperti i debiti assistiti da privilegio e in percentuale i creditori chirografari;
- Ritenuta l'ammissibilità della domanda e la fattibilità del piano;
- Letti altresì gli artt. 67, 68, 69, 70 CCI;
P.Q.M.
• Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore , in Parte_1 atti generalizzato;
4 • dispone che l'OCC – Gestore della crisi nominato, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo, vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al GD eventuali irregolarità;
• onera l'OCC di riferire al G.D. ogni 6 mesi per iscritto sullo stato di esecuzione del piano;
• dispone che della presente sentenza sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Isernia entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, mandando preventivamente all'OCC affinché: a) provveda preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute;
b) trasmetta i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili alla Cancelleria almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza;
• dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dal deposito, a cura del Gestore;
• dichiara chiusa la procedura;
• manda alla cancelleria per la comunicazione all'OCC, al debitore e al suo difensore;
Così deciso in Isernia il 10.10.2025
Il Giudice
Dott. Marco Ponsiglione
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ISERNIA
SEZIONE UNICA
Il Giudice dott. Marco Ponsiglione,
nel procedimento R.G. 17-1/2025,
promosso da , C.F.: , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
7.3.1963, e ivi residente a[...], rappresentato e difeso, in forza di procura in atti, dall'avv. Carmine Biasiello – con l'ausilio dell'OCC dott.ssa Eva Carracillo;
avente ad oggetto: omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- Letto il ricorso depositato dal ricorrente in data 15.4.2025;
- Letti la proposta e il piano;
- Ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale;
- Esaminata la documentazione allegata e la relazione dell'OCC, come integrata in data
9.7.2025;
- Considerato che in data 9.5.2025 veniva dichiarata aperta la ristrutturazione dei debiti del consumatore , ritenuta la sussistenza dello stato di Parte_1 sovraindebitamento, atteso che il ricorrente, a fronte di una esposizione debitoria complessiva pari ad euro 86.679,00, pensionato, dispone di un reddito medio mensile
1 pari ad euro 1.700,00, provvedendo a tutte le spese per il sostentamento familiare, pari ad euro 1.213,00, che il coniuge, sig.ra è un imprenditore Persona_1 agricolo e risulta fiscalmente a carico del debitore, e che è titolare di un patrimonio costituito dai seguenti beni immobili: 1) terreno in ST AN, 100% diritto, foglio n. 14, Part. 327; 2) terreno in ST AN, 100% diritto, foglio n.30, Part. 410; 3) fabbricato in ST AN, Cat. Catastale A/4 100% diritto, foglio n.30,
Part. 130, rendita catastale 238.60; 4) terreno in ST AN, 100% diritto, foglio n.24, Part. 378-379; 5) terreno in ST AN, 100% diritto, foglio n.14, Part. 329-
330; 6) terreno in ST AN, 100% diritto, foglio n.14, Part. 310-311; 7) terreno in ST AN, 100% diritto, foglio n.25, Part. 52-253; 8) terreno in ST
AN, 100% diritto, foglio n.35, Part. 204-206. Il fabbricato di cui al punto 3 costituisce l'abitazione principale del nucleo familiare ed è gravato da mutuo ipotecario;
- Considerato che in data 9.5.2025 veniva disposta la comunicazione, a cura dell'OCC, entro trenta giorni a tutti i creditori della proposta di ristrutturazione dei debiti e veniva assegnato ai creditori il termine di venti giorni, decorrenti dal ricevimento della comunicazione, per eventuali osservazioni;
- Rilevato che in data 6.6.2025 questo Giudice invitava il ricorrente a depositare documenti chiarificatori ed una breve nota illustrativa sulla documentazione presentata, e in particolare sulla natura e sulla causa di tutti i contratti di finanziamento che hanno portato al sovraindebitamento, anche al fine di valutare il comportamento gravemente colposo o doloso del debitore, entro il 30.6.2025;
- Esaminata la documentazione integrativa, depositata dal ricorrente nel termine assegnato;
- Ritenuta la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della domanda previsti dagli artt.
67 e 68 del CCII, come valutata con decreto pronunciato ex art. 70 CCII in data
9.5.2025;
- Considerato che alla relazione dell'OCC deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso, completa del contenuto prescritto dall'art. 68 comma 2, CCII, compresa la maggiore
2 convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, con particolare riguardo alla circostanza della esiguità del patrimonio complessivo del debitore. Allo stato attuale, la ristrutturazione dei debiti del consumatore risulta essere la prospettiva più favorevole a soddisfare le pretese creditorie in termini di realizzo, garantendo ai creditori muniti di privilegio generale il pagamento non inferiore a quanto realizzabile in caso di liquidazione;
- Ritenuto di dover riconoscere all'istante la qualità di consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 1, lettera e) CCII, non assoggettato né assoggettabile a procedure concorsuali, in quanto, in particolare, agisce per scopi Parte_1 estranei all'attività imprenditoriale;
- Rilevato che non sussiste alcuna delle condizioni soggettive ostative all'accesso alla presente procedura di cui all'art. 69 CCII, in quanto il ricorrente non risulta essere stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione due volte, né ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- Considerato altresì, in ordine all'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, nonché in ordine all'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte che, come evidenziato dall'OCC nella relazione particolareggiata,
l'esposizione debitoria dell'istante è scaturita dall'assistenza posta in essere dal debitore nei confronti del coniuge sig.ra nelle sue difficoltà Persona_1 personali e psicologiche, evidenziatesi soprattutto nel periodo pandemico, che hanno indotto la stessa in una situazione di frustrazione, sfociata in ludopatia e per la quale essa risulta in cura presso il Dipartimento di Salute Mentale e delle dipendenze SERD regionale della . Inoltre, lo stato di disagio mentale, abbinato alla crisi CP_1 economica determinata dalla pandemia, hanno ulteriormente indebolito le risorse economiche che provenivano dall'attività di imprenditore agricolo della moglie del ricorrente;
- Rilevato che il creditore di Roma, in data 13.5.2025, relativamente al CP_2
Contr mutuo ipotecario n. 246/395665, ha fatto pervenire all' una nota nella quale ha
3 evidenziato che la quota iscritta nel piano depositato era erroneamente indicato l'importo di euro 3.959,00 (quota capitale) in luogo di euro 6.576,22, sicché il debitore ha proposto la modifica del piano, attraverso il pagamento della somma relativa agli interessi, pari ad euro 2.617,00, con le medesime modalità della quota capitale e fermo restando il pagamento delle rate a scadere e la remissione in bonis del contratto di mutuo;
- Rilevato che in data 27.5.2025 la società ha inviato nota di precisazione del CP_4
credito relativamente alla cessione del quinto, per cui lo stesso ammonta ad euro
47.377,00 al 31.5.2025;
- Rilevato, dunque, quanto alla percentuale, alle modalità ed ai tempi di soddisfacimento dei creditori, che la proposta si articola come di seguito: Creditore: Contr
- Credito: 6576,22 - Ipoteca I grado - 100% soddisfacimento - debito CP_5 residuo proposto: 6.576,000 - N. di rate 10 - Importo rata 657.62; Creditore:
[...]
- Credito: 331,47 - Privilegiato - 100% soddisfacimento - Controparte_6 debito residuo proposto: 331,47 - N. di rate 10 – Importo rata 47,00; Tutti i creditori chirografari - Credito: 82.388 - Chirografario - 59% soddisfacimento - debito residuo proposto: 48.442,00 - N. di rate 9 - Importo rata 5.380; Spese di prededuzione:
Compenso O.C.C. (Liquidazione O.C.C. della camera di commercio Molise -
Credito: 5.879,00 - Prededuzione - 100% soddisfacimento;
Dott. Testimone_1
- Credito: 2.860,00 - Prededuzione - 100% soddisfacimento). Il consumatore si impegna a pagare entro il primo anno tutte le spese in prededuzione per un importo pari ad euro 8.905,00, e a partire dal secondo anno pagherà alla procedura una rata annuale di euro 6.362,00, con cui saranno coperti i debiti assistiti da privilegio e in percentuale i creditori chirografari;
- Ritenuta l'ammissibilità della domanda e la fattibilità del piano;
- Letti altresì gli artt. 67, 68, 69, 70 CCI;
P.Q.M.
• Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore , in Parte_1 atti generalizzato;
4 • dispone che l'OCC – Gestore della crisi nominato, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo, vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al GD eventuali irregolarità;
• onera l'OCC di riferire al G.D. ogni 6 mesi per iscritto sullo stato di esecuzione del piano;
• dispone che della presente sentenza sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Isernia entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, mandando preventivamente all'OCC affinché: a) provveda preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute;
b) trasmetta i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili alla Cancelleria almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza;
• dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dal deposito, a cura del Gestore;
• dichiara chiusa la procedura;
• manda alla cancelleria per la comunicazione all'OCC, al debitore e al suo difensore;
Così deciso in Isernia il 10.10.2025
Il Giudice
Dott. Marco Ponsiglione
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