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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 09/04/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nuoro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati:
dr.ssa Tiziana Longu Presidente
dr. Cosimo Gabbani Giudice relatore dr. Salvatore Falzoi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 516 del Registro Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto Separazione giudiziale
promossa da
, c.f. , nata a [...] il [...], PA C.F._1
elettivamente domiciliata in Alghero alla Via Mazzini n.87, presso lo studio dell'Avv. Maria Grazia
Murru, c.f. che la rappresenta e difende in forza di procura speciale a calce C.F._2
del ricorso introduttivo
- Ricorrente -
contro
, c.f. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3
elettivamente domiciliato in Siniscola alla via Matteotti n. 26, presso lo studio dell'Avv. Gian Salvo
BOMBOI, c.f. , che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla C.F._4
comparsa di costituzione e risposta
- Resistente -
e con l'intervento del
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 516/2020 R.A.C. Sentenza - pagina 1 PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale;
- Intervenuto per legge -
All'udienza dell'11/04/2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse della ricorrente (come rassegnate nel ricorso introduttivo e confermate
all'udienza dell'11.4.2024):
“
1. Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, addebitandone la responsabilità al CP_1
per la propria condotta contraria ai doveri di fedeltà e rispetto derivanti dal rapporto di
[...]
coniugio;
2. Disporsi a carico del un assegno di €700,00 mensili per il mantenimento, da Controparte_1
corrispondersi a favore della entro il giorno cinque di ogni mese, da adeguarsi agli indici _1
ISTAT, a titolo di mantenimento della moglie.
3. Con vittoria di spese e competenze in caso di opposizione.”.
Nell'interesse del resistente (come rassegnate nelle prime memorie ex art. 183 co VI c.p.c. e
confermate all'udienza dell'11.4.2024):
“Piaccia al Tribunale Ill.mo,
previo rigetto delle avverse difese, così giudicare:
a) pronunciare in via definitiva la separazione dei coniugi senza addebito;
b) revocare ex tunc l'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento a vantaggio dell'attrice a
carico del convenuto;
c) in subordine, revocare ex nunc l'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento a carico del
convenuto a vantaggio dell'attrice;
d) in via ulteriormente subordinata, ridurre l'assegno di mantenimento ad euro 350,00 mensili;
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 516/2020 R.A.C. Sentenza - pagina 2 “Si esprime parere favorevole alla separazione tra i coniugi alle condizioni già stabilite dal
Tribunale”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 5.6.2020, ha chiesto la separazione dal coniuge PA
, esponendo: che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Alghero (SS), il Controparte_1
27.5.2000; che dall'unione coniugale non sono nati figli;
che i coniugi, di comune accordo, avevano stabilito che la avrebbe smesso di lavorare, per prendersi cura della casa, mentre il _1
, appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, avrebbe continuato a lavorare sino al CP_1
pensionamento; che la residenza coniugale era stata inizialmente fissata in Alghero, presso un immobile condotto in locazione, e che era stata trasferita, poi, dal 2016, a La Caletta di Siniscola, in un appartamento concesso in comodato dai genitori del resistente;
che l'iniziale serenità coniugale era col tempo svanita a causa dell'atteggiamento del che, all'insaputa della ricorrente, CP_1
trascorreva molto tempo al bar, dedicandosi al gioco d'azzardo, esaurendo i risparmi della famiglia
(e tra questi il trattamento di fine rapporto e gli arretrati della pensione di invalidità percepiti dalla ricorrente) e utilizzando la propria pensione per l'ottenimento di numerosi finanziamenti;
che, alle richieste di chiarimenti della , il diveniva aggressivo e che, in data 24.3.2019, _1 CP_1
arrivava ad aggredire fisicamente la moglie, la quale, il 27.3.2019, si recava al Pronto Soccorso di
Nuoro, dove le veniva diagnosticata una lussazione della spalla con frattura della trachite omerale e che, in quell'occasione, la ometteva di denunciare l'accaduto perché accompagnata dal _1
marito e dalla cognata.
La ricorrente ha rappresentato di aver, quindi, lasciato la casa familiare, tornando ad Alghero,
nell'abitazione dei genitori, in comproprietà per 1/4 con i fratelli, senza opposizione da parte del
; di essersi sottoposta a visita specialistica presso il Centro d'igiene mentale, a seguito della CP_1
quale, le veniva prescritta una diversa terapia e di aver denunciato il marito per maltrattamenti.
Quanto alla sua situazione patrimoniale, la ricorrente ha dichiarato di percepire una pensione pari a
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 516/2020 R.A.C. Sentenza - pagina 3 circa 500,00 euro, appena sufficiente a pagare il canone della casa condotta in locazione (pari a 300
euro mensili), e di aver ricevuto solo degli acconti sul mantenimento dal , che nel frattempo, CP_1
ha usufruito di tutti i beni in comunione con la moglie.
2. Il convenuto si è costituito in giudizio, in cartaceo, il 23.9.2020, non opponendosi alla domanda di separazione ma contestando la ricostruzione fattuale offerta dalla ricorrente.
In particolare, il ha dedotto che i primi anni di convivenza e matrimonio erano trascorsi CP_1
serenamente, nonostante fosse diagnosticata alla moglie la patologia lupus eritematoso sistemico;
che la ricorrente aveva lavorato sino al 2007, presso la ditta della sorella, per poi decidere di occuparsi della casa e, soprattutto, della di lei madre;
che, tra il 2009 e il 2010, era stato diagnosticato alla ricorrente un disturbo bipolare, per cui era stato necessario l'intervento del CIM;
che tale patologia aveva portato nel tempo la ad avere atteggiamenti conflittuali ed aggressivi nei confronti Parte_2
del marito.
Il resistente ha, quindi, affermato di essersi occupato da solo delle incombenze familiari, di aver sempre prestato assistenza alla moglie, di non aver trascorso ore al bar e di non essere affetto da ludopatia e di non aver sperperato i risparmi di famiglia col gioco. Ha, altresì, allegato che le scelte circa la residenza familiare erano state concordate dai coniugi e che l'unico conto corrente era intestato anche alla moglie, la quale disponeva, comunque, di un bancomat collegato al conto.
Per quanto riguarda la situazione economica, il resistente ha affermato di vivere in comodato in una casa dei propri genitori, di essere pensionato dal 2013 (il resistente ha prodotto le certificazioni uniche per gli anni 2017, 2018 e 2019 in allegato alla comparsa di costituzione e risposta per la fase presidenziale), di aver ceduto il quinto della pensione per € 453 mensili, di avere un finanziamento per 180 euro mensili e di avere spese per 20 euro mensili per una polizza assicurativa sulla salute.
3. All'udienza presidenziale del 29.9.2020, sono stati personalmente sentiti i coniugi e con i provvedimenti provvisori e urgenti questi ultimi sono stati autorizzati a vivere separati ed è stato posto a carico del un assegno di mantenimento pari ad € 450 mensili in favore della CP_1
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Proc. n. 516/2020 R.A.C. Sentenza - pagina 4 . _1
La ricorrente ha depositato tardivamente la memoria integrativa e le parti hanno depositato le proprie memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c.
La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali delle parti e mediante lo svolgimento della prova testimoniale, come ammessa con l'ordinanza istruttoria del 12.7.2021.
Conclusa la prova orale, che ha occupato diverse udienze, le parti hanno precisato le proprie conclusioni all'udienza del 12.4.2024 e sono stati assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. Le parti hanno depistato comparse conclusionali e conclusionali di replica.
***
4. La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Dalle allegazioni delle parti, che sono separate di fatto dal 2019, dalla circostanza che entrambe hanno chiesto la pronuncia della separazione e dal fallimento stesso del tentativo di conciliazione in sede d'udienza presidenziale si desume che è ormai radicalmente venuta meno l'affectio coniugalis.
Ne consegue che il Tribunale deve dichiarare la separazione personale dei coniugi.
5. La ha chiesto, sin dal ricorso, l'addebito della separazione al marito allegando in maniera _1
specifica i seguenti fatti violativi dei doveri coniugali: a) il , trascorreva molte ore fuori casa CP_1
senza dare spiegazioni alla moglie, la quale aveva scoperto che il marito trascorreva le ore al bar,
dedicandosi al gioco d'azzardo (slot machine, lotto, enalotto etc) e consumando i risparmi della famiglia, che venivano gestiti unilateralmente dal;
b) la aveva chiesto spiegazioni CP_1 _1
al marito e ciò aveva determinato diverse discussioni e c) durante l'ennesima discussione, in data
24.3.2019, il , in stato di alterazione, aggrediva fisicamente la provocandole una CP_1 _1
lussazione della spalla con frattura della trachite omerale.
Tenuto conto del carattere tardivo della memoria integrativa, non si ritiene che la abbia _1
chiaramente allegato fatti ulteriori e diversi a fondamento della domanda d'addebito. In particolare,
non è specificamente allegato, ma solo adombrato, il fatto che il avrebbe indotto dei medici CP_1
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Proc. n. 516/2020 R.A.C. Sentenza - pagina 5 a prescrivere medicinali non adeguati alla . _1
È provato che la , dopo l'episodio del 24.3.2019, abbia chiamato il fratello _1 Parte_3
dicendogli di essere stata aggredita dal marito. Il fratello, quindi, si recava a La Caletta per potare via la sorella dalla casa in cui viveva col marito (cfr. testimonianza di : «sul capo 1) Si Parte_3
è vero mia sorella mi ha telefonato comunicandomi di essere stata aggredita dal marito CP_1
. Preciso che dovevo recarmi da mia sorella per portarla via da lì dalla casa in La Caletta
[...]
dove viveva con il marito. Mia sorella mi aveva chiamato in anticipo rispetto al giorno in cui avrei
dovuto andare a prenderla. Al momento in cui mi sono recato da mia sorella ho trovato mia sorella
fasciata, con una fascia rigida sulla spalla e il braccio lato sinistro, della frattura si è saputo
successivamente quando è stata visitata dal medico all'ospedale di Alghero. Preciso che era già stata
visitata all'ospedale di Nuoro presso il quale era stata fasciata, era stata portata dal marito o dalla
sorella del marito non ricordo bene, perché accusava dolore al braccio. Questa circostanza mi è
stata riferita da mia sorella e dal marito quando mi sono recato a casa loro per portarla via. Preciso
che l'aggressione di cui mi ha riferito mia sorella era successa qualche giorno prima rispetto a
quando io sono andato per portarla via, non ricordo di preciso la data»).
È verosimile ritenere che sia stata la discussione degenerata del 24.3.2019 ad aver determinato l'intollerabilità della convivenza tanto che la ha chiamato il fratello (cfr. _1 Pt_3
testimonianza di ), ha lasciato la casa coniugale ed è ritornata a vivere ad Alghero Parte_3
(fatti pacifici).
Non convince il fatto che la convivenza fosse divenuta intollerabile perché la aveva già _1
scoperto (prima dell'episodio del 24.3.2019) che il passava ore fuori da casa, al bar, CP_1
giocando alle macchinette e dilapidando i risparmi della famiglia.
Di fatti, il capitolo 7 («vero che durante gli anni in cui i coniugi hanno vissuto ad Alghero il CP_1
passava molto tempo al bar per giocare con le slot machine e impegnava notevoli somme nel gioco
del lotto e nell'acquisto di gratta e vinci») si riferisce al periodo, sino al 2016, in cui i coniugi
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Proc. n. 516/2020 R.A.C. Sentenza - pagina 6 vivevano ad Alghero ed è pacifico che la convivenza coniugale sia proseguita sino al 2019.
Il teste ha, inoltre, riferito: «mia sorella non ci voleva credere che il marito Parte_3
spendesse i soldi nelle macchinette poi si è dovuta ricredere». Da tale affermazione si desume che la
, almeno fino ad un certo momento, rimasto imprecisato, non fosse pienamente consapevole _1
che il marito giocasse alle macchinette e sperperasse il patrimonio familiare (la stessa ricorrente ha,
peraltro allegato, che il resistente gestiva da solo il conto corrente cointestato). Tale dichiarazione ingenera un ragionevole dubbio sul momento in cui la sia divenuta consapevole del fatto _1
che il marito giocasse alle macchinette sperperando le entrate familiari e ciò induce a ritenere che non sia provato il nesso di causa tra il fatto che il giocasse alle macchinette e l'intollerabilità CP_1
della convivenza.
Fatte queste premesse, occorre valutare alla luce delle testimonianze e della documentazione prodotta dalle parti, se in data 24.3.2019, la fu effettivamente percossa intenzionalmente dal marito _1
(circostanza negata da quest'ultimo che ha riferito di essersi solamente difeso da un'aggressione fisica della ). Nel presente giudizio civile, se, da una parte, l'accertamento dei fatti dev'essere _1
condotto alla stregua della regola del più probabile che non, dall'altra, le dichiarazioni della _1
a sé favorevoli non possono essere utilizzate come elementi di prova.
Ebbene, non può ritenersi provato che la lesione patita dalla sia stata provocata _1
intenzionalmente dal perché i testi e , fratelli della CP_1 Parte_3 Testimone_1
ricorrente, non presenti al momento del fatto, hanno espressamente dichiarato di riferire sulla base del racconto della ricorrente medesima.
A fronte della precisa contestazione del (che ha riferito di essere stato aggredito dalla CP_1
moglie e di aver parato il colpo che la gli aveva sferrato), le allegazioni della ricorrente e la _1
denuncia presentata dalla medesima non possono costituire prova della allegata condotta di percosse da parte del marito tanto più che nella richiesta di archiviazione del PM, seguita da decreto di archiviazione da parte del GIP, si legge che la nella fase delle indagini preliminari aveva _1
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Proc. n. 516/2020 R.A.C. Sentenza - pagina 7 fornito due versioni differenti in ordine alle modalità di aggressione da parte del marito (cfr. richiesta di archiviazione del PM:
In definitiva, dev'essere rigettata la domanda di addebito della separazione avanzata dalla _1
nei confronti del marito.
6. La ha chiesto stabilirsi un assegno di mantenimento pari ad € 700 in proprio favore e il _1
resistente ha chiesto, in tesi, accertare che nessun assegno di mantenimento è dovuto alla moglie e, in subordine, che è dovuto un assegno nella misura di € 350 mensili.
In sede presidenziale, come già accennato, è stato posto a carico del marito un assegno di mantenimento in favore della coniuge pari ad € 450 mensili, oltre rivalutazione annuale all'indice
Istat FOI.
Ebbene, l'art. 156, co. 1 e 2, c.c. dispone: «il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a
vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge
quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi
dell'obbligato.»
La Suprema Corte ha interpretato questa disposizione ritenendo, anche da ultimo, che, se uno dei due coniugi non ha adeguati redditi propri per mantenere il tenore di vita potenziale goduto durante la convivenza matrimoniale, occorre porre a carico del coniuge c.d. forte un contributo economico,
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Proc. n. 516/2020 R.A.C. Sentenza - pagina 8 proporzionato alle risorse economiche dell'obbligato, funzionale a permettere all'altro coniuge di godere di un tenore di vita analogo a quello matrimoniale, nel far ciò occorre anche tener conto dei redditi che il coniuge c.d. debole si potrebbe procurare usando l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. civ.,
Sez. 1, Ordinanza n. 234 del 07/01/2025, massimata: «in tema di separazione dei coniugi, il diritto a
ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di
assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non
ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative, sicché, nel valutare se il
richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua
concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo,
dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo
il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo»).
I coniugi hanno convissuto per quasi vent'anni, prima, ad Alghero in una casa in locazione e, dal
2016, si sono trasferiti a La Caletta di Siniscola, in una casa di proprietà dei genitori del , CP_1
in comodato d'uso. La coppia non ha avuto figli. La ha lavorato sino al 2007 come _1
commessa e, successivamente, si è occupata della casa e della sua anziana madre mentre il CP_1
era brigadiere della Guardia di Finanza ed è andato in pensione nel 2013. La coppia poteva contare sulla pensione del Castangia e sull'assegno d'invalidità della . Inoltre, la coppia aveva la _1
disponibilità di un'automobile utilitaria e una motocicletta, entrambe intestate al (cfr. CP_1
libretti di circolazione). Il ha affermato, senza che vi sia stata una contestazione specifica, CP_1
che già durante la vita matrimoniale, i coniugi avevano contratto un finanziamento di circa 160.000,00
euro per l'acquisto di un'immobile, poi, non andato a buon fine.
Attualmente, la ha 62 anni ed è pacifico che abbia smesso di lavorare nel 2007 e che prima _1
svolgeva l'attività di commessa. La ricorrente, inoltre, non gode di buona salute tanto che, in data
13.7.2010, le venivano diagnostiche, in sede di visita per il riconoscimento dell'assegno d'invalidità,
le seguenti patologie:
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Proc. n. 516/2020 R.A.C. Sentenza - pagina 9 Tale diagnosi ha determinato la Commissione medica competente a riconoscere alla _1
un'invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 70%, rilevando una disabilità
mentale e una limitazione funzionale dei movimenti articolari (cfr. doc. 5 della ricorrente). Da questi dati si desume che la , considerata anche l'età, non sia in grado di procacciarsi adeguati _1
redditi propri mediante un'attività lavorativa.
Quanto alla situazione economica della ricorrente, è provato che ella sia proprietaria della quota indivisa di 1/4 della casa dei suoi genitori (dichiarazioni conformi di entrambe le parti), che percepisca, inoltre, una pensione d'invalidità di € 500 mensili (circa 540 euro mensili, tenendo conto dell'effetto della tredicesima, cfr. dichiarazione dei redditi della ricorrente relativa all'anno 2017) e che debba far fronte ad un canone di locazione di € 300 mensili (fatto non contestato dal resistente).
In prima memoria, la ricorrente ha ammesso di aver goduto del reddito di cittadinanza per alcuni mesi. Tale provvidenza pubblica è, in ogni caso, venuta meno per effetto della l. 197/2022, legge di bilancio per il 2023.
È pacifico che il , che oggi ha 66 anni, sia andato in pensione nel 2013 per inabilità assoluta CP_1
al lavoro. Come risulta dalle certificazioni uniche per gli anni 2017, 2018, 2019 (allegate alla comparsa di costituzione per la fase presidenziale), egli ha avuto un reddito lordo da pensione compreso fra € 39.700 e € 40.150,00 e che, detratte le ritenute, corrisponde alla somma netta mensile di circa € 2.300/2.400 mensili, tenuto conto dell'effetto della tredicesima.
Il ha, inoltre, ammesso di vivere senza spese di locazione in un'abitazione in comodato. CP_1
Il resistente ha provato di sostenere le spese fisse ricorrenti allegate in comparsa di costituzione e riposta e non è contestato che sostenga la spesa mensile di 20 euro per una polizza assicurativa (cfr.
copia del contratto di finanziamento Compass -all.
2- con rata di 179,41 euro mensili e copia del contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio con rata mensile di 438 euro -all.
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Proc. n. 516/2020 R.A.C. Sentenza - pagina 10 1). Dalla lettura delle informazioni europee di base sul credito ai consumatori si evince che la spesa relativa alla rata del prestito Compass pari a 179,41 euro è cessata nel maggio 2024 poiché il contratto
è stato stipulato nel maggio 2017 e il numero delle rate mensili è pari ad 84.
Alla luce di questi elementi di fatto relativi alla situazione economica dei coniugi e ricostruito come sopra il tenore di vita dei coniugi (lo stesso , peraltro, ha ammesso che «ingenti somme sono CP_1
state altresì spese di comune accordo per sostenere uno stile di vita, effettivamente non congruo, con
acquisti costosi, frequentazioni di ristoranti»), si ritiene congruo determinare l'assegno di mantenimento in favore della nella misura di € 450 mensili, oltre rivalutazione annuale _1
all'Indice Istat FOI, dal deposito del ricorso e sino alla perdita del reddito di cittadinanza in favore della e nella misura di € 700,00 mensili, oltre rivalutazione annuale all'Indice Istat FOI, _1
dalla data della perdita del reddito di cittadinanza (cfr. sulle variazioni reddituali nel corso del giudizio cfr. Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 9533 del 04/04/2019, parr.
6.2. e 7.2.).
In conclusione, occorre condannare il a pagare alla entro il 5 di ogni mese la CP_1 _1
somma di € 450 mensili, oltre rivalutazione all'Indice Istat FOI, dal deposito del ricorso e sino alla perdita del reddito di cittadinanza e la somma di € 700,00 mensili, oltre rivalutazione annuale all'indice Istat FOI, a far data dalla cessazione dell'erogazione del reddito di cittadinanza (con la precisazione che le somme già pagate dal in ragione dei provvedimenti presidenziali CP_1
debbono essere detratte dal dovuto).
7. Le spese di lite si regolano alla luce del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c.
Nel caso di specie è stata accolta la domanda di separazione, avanzata in via riconvenzionale anche dal , è stata rigettata la domanda di addebito della separazione al marito ed è stata accolta CP_1
la domanda di riconoscimento dell'assegno di mantenimento, cui il resistente, in tesi, si è opposto.
In definitiva, in applicazione dell'art. 92 c.p.c., stante la parziale reciproca soccombenza, si compensano le spese di lite per ½ e si pone la restante metà delle spese di lite a carico del . CP_1
Ritenuto il valore indeterminabile della causa, applicato lo scaglione fra 26.000 e 52.000 euro,
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Proc. n. 516/2020 R.A.C. Sentenza - pagina 11 ritenuta la non complessità della lite, ritenuto che si siano svolte tutte le fasi del giudizio, valutata l'attività defensionale a norma dei criteri di cui all'art 4 del D.M. 55/2014, applicati, quindi, i medi tariffari, si liquidano, a carico del ed in favore dell'RI (la risulta ammessa al CP_1 _1
patrocinio a spese dello Stato), al netto della compensazione, € 3.808,00 oltre 15%, Cpa e Iva, se dovuti, per onorari d'avvocato ed € 49 per esborsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
1) pronuncia la separazione dei coniugi e (matrimonio PA Controparte_1
contratto il 27.5.2000 ad Alghero, Atto n. 15, P. 1, Anno 2000, registrato presso il Comune di
Alghero,);
2) dispone che l'Ufficio dello Stato Civile competente proceda all'annotazione della presente sentenza;
3) rigetta la domanda di addebito della separazione a carico del;
CP_1
4) condanna a pagare a , entro il 5 di ogni mese, l'assegno di Controparte_1 PA
mantenimento pari alla somma di € 450 mensili, oltre rivalutazione all'Indice Istat FOI, dal deposito del ricorso e sino alla perdita del reddito di cittadinanza e pari alla somma di € 700,00 mensili, oltre rivalutazione annuale all'indice Istat FOI, a far data dalla cessazione dell'erogazione del reddito di cittadinanza alla;
_1
5) compensa per 1/2 le spese di lite e condanna il a pagare all'RI la restante somma di CP_1
€ 3.808,00 oltre 15%, Cpa e Iva, se dovuti, per onorari d'avvocato ed € 49 per esborsi.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio della Sezione Collegiale Civile del Tribunale, in data
7.4.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Cosimo Gabbani dott.ssa Tiziana Longu
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 516/2020 R.A.C. Sentenza - pagina 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nuoro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati:
dr.ssa Tiziana Longu Presidente
dr. Cosimo Gabbani Giudice relatore dr. Salvatore Falzoi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 516 del Registro Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto Separazione giudiziale
promossa da
, c.f. , nata a [...] il [...], PA C.F._1
elettivamente domiciliata in Alghero alla Via Mazzini n.87, presso lo studio dell'Avv. Maria Grazia
Murru, c.f. che la rappresenta e difende in forza di procura speciale a calce C.F._2
del ricorso introduttivo
- Ricorrente -
contro
, c.f. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3
elettivamente domiciliato in Siniscola alla via Matteotti n. 26, presso lo studio dell'Avv. Gian Salvo
BOMBOI, c.f. , che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla C.F._4
comparsa di costituzione e risposta
- Resistente -
e con l'intervento del
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 516/2020 R.A.C. Sentenza - pagina 1 PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale;
- Intervenuto per legge -
All'udienza dell'11/04/2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse della ricorrente (come rassegnate nel ricorso introduttivo e confermate
all'udienza dell'11.4.2024):
“
1. Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, addebitandone la responsabilità al CP_1
per la propria condotta contraria ai doveri di fedeltà e rispetto derivanti dal rapporto di
[...]
coniugio;
2. Disporsi a carico del un assegno di €700,00 mensili per il mantenimento, da Controparte_1
corrispondersi a favore della entro il giorno cinque di ogni mese, da adeguarsi agli indici _1
ISTAT, a titolo di mantenimento della moglie.
3. Con vittoria di spese e competenze in caso di opposizione.”.
Nell'interesse del resistente (come rassegnate nelle prime memorie ex art. 183 co VI c.p.c. e
confermate all'udienza dell'11.4.2024):
“Piaccia al Tribunale Ill.mo,
previo rigetto delle avverse difese, così giudicare:
a) pronunciare in via definitiva la separazione dei coniugi senza addebito;
b) revocare ex tunc l'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento a vantaggio dell'attrice a
carico del convenuto;
c) in subordine, revocare ex nunc l'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento a carico del
convenuto a vantaggio dell'attrice;
d) in via ulteriormente subordinata, ridurre l'assegno di mantenimento ad euro 350,00 mensili;
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 516/2020 R.A.C. Sentenza - pagina 2 “Si esprime parere favorevole alla separazione tra i coniugi alle condizioni già stabilite dal
Tribunale”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 5.6.2020, ha chiesto la separazione dal coniuge PA
, esponendo: che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Alghero (SS), il Controparte_1
27.5.2000; che dall'unione coniugale non sono nati figli;
che i coniugi, di comune accordo, avevano stabilito che la avrebbe smesso di lavorare, per prendersi cura della casa, mentre il _1
, appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, avrebbe continuato a lavorare sino al CP_1
pensionamento; che la residenza coniugale era stata inizialmente fissata in Alghero, presso un immobile condotto in locazione, e che era stata trasferita, poi, dal 2016, a La Caletta di Siniscola, in un appartamento concesso in comodato dai genitori del resistente;
che l'iniziale serenità coniugale era col tempo svanita a causa dell'atteggiamento del che, all'insaputa della ricorrente, CP_1
trascorreva molto tempo al bar, dedicandosi al gioco d'azzardo, esaurendo i risparmi della famiglia
(e tra questi il trattamento di fine rapporto e gli arretrati della pensione di invalidità percepiti dalla ricorrente) e utilizzando la propria pensione per l'ottenimento di numerosi finanziamenti;
che, alle richieste di chiarimenti della , il diveniva aggressivo e che, in data 24.3.2019, _1 CP_1
arrivava ad aggredire fisicamente la moglie, la quale, il 27.3.2019, si recava al Pronto Soccorso di
Nuoro, dove le veniva diagnosticata una lussazione della spalla con frattura della trachite omerale e che, in quell'occasione, la ometteva di denunciare l'accaduto perché accompagnata dal _1
marito e dalla cognata.
La ricorrente ha rappresentato di aver, quindi, lasciato la casa familiare, tornando ad Alghero,
nell'abitazione dei genitori, in comproprietà per 1/4 con i fratelli, senza opposizione da parte del
; di essersi sottoposta a visita specialistica presso il Centro d'igiene mentale, a seguito della CP_1
quale, le veniva prescritta una diversa terapia e di aver denunciato il marito per maltrattamenti.
Quanto alla sua situazione patrimoniale, la ricorrente ha dichiarato di percepire una pensione pari a
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Proc. n. 516/2020 R.A.C. Sentenza - pagina 3 circa 500,00 euro, appena sufficiente a pagare il canone della casa condotta in locazione (pari a 300
euro mensili), e di aver ricevuto solo degli acconti sul mantenimento dal , che nel frattempo, CP_1
ha usufruito di tutti i beni in comunione con la moglie.
2. Il convenuto si è costituito in giudizio, in cartaceo, il 23.9.2020, non opponendosi alla domanda di separazione ma contestando la ricostruzione fattuale offerta dalla ricorrente.
In particolare, il ha dedotto che i primi anni di convivenza e matrimonio erano trascorsi CP_1
serenamente, nonostante fosse diagnosticata alla moglie la patologia lupus eritematoso sistemico;
che la ricorrente aveva lavorato sino al 2007, presso la ditta della sorella, per poi decidere di occuparsi della casa e, soprattutto, della di lei madre;
che, tra il 2009 e il 2010, era stato diagnosticato alla ricorrente un disturbo bipolare, per cui era stato necessario l'intervento del CIM;
che tale patologia aveva portato nel tempo la ad avere atteggiamenti conflittuali ed aggressivi nei confronti Parte_2
del marito.
Il resistente ha, quindi, affermato di essersi occupato da solo delle incombenze familiari, di aver sempre prestato assistenza alla moglie, di non aver trascorso ore al bar e di non essere affetto da ludopatia e di non aver sperperato i risparmi di famiglia col gioco. Ha, altresì, allegato che le scelte circa la residenza familiare erano state concordate dai coniugi e che l'unico conto corrente era intestato anche alla moglie, la quale disponeva, comunque, di un bancomat collegato al conto.
Per quanto riguarda la situazione economica, il resistente ha affermato di vivere in comodato in una casa dei propri genitori, di essere pensionato dal 2013 (il resistente ha prodotto le certificazioni uniche per gli anni 2017, 2018 e 2019 in allegato alla comparsa di costituzione e risposta per la fase presidenziale), di aver ceduto il quinto della pensione per € 453 mensili, di avere un finanziamento per 180 euro mensili e di avere spese per 20 euro mensili per una polizza assicurativa sulla salute.
3. All'udienza presidenziale del 29.9.2020, sono stati personalmente sentiti i coniugi e con i provvedimenti provvisori e urgenti questi ultimi sono stati autorizzati a vivere separati ed è stato posto a carico del un assegno di mantenimento pari ad € 450 mensili in favore della CP_1
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Proc. n. 516/2020 R.A.C. Sentenza - pagina 4 . _1
La ricorrente ha depositato tardivamente la memoria integrativa e le parti hanno depositato le proprie memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c.
La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali delle parti e mediante lo svolgimento della prova testimoniale, come ammessa con l'ordinanza istruttoria del 12.7.2021.
Conclusa la prova orale, che ha occupato diverse udienze, le parti hanno precisato le proprie conclusioni all'udienza del 12.4.2024 e sono stati assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. Le parti hanno depistato comparse conclusionali e conclusionali di replica.
***
4. La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Dalle allegazioni delle parti, che sono separate di fatto dal 2019, dalla circostanza che entrambe hanno chiesto la pronuncia della separazione e dal fallimento stesso del tentativo di conciliazione in sede d'udienza presidenziale si desume che è ormai radicalmente venuta meno l'affectio coniugalis.
Ne consegue che il Tribunale deve dichiarare la separazione personale dei coniugi.
5. La ha chiesto, sin dal ricorso, l'addebito della separazione al marito allegando in maniera _1
specifica i seguenti fatti violativi dei doveri coniugali: a) il , trascorreva molte ore fuori casa CP_1
senza dare spiegazioni alla moglie, la quale aveva scoperto che il marito trascorreva le ore al bar,
dedicandosi al gioco d'azzardo (slot machine, lotto, enalotto etc) e consumando i risparmi della famiglia, che venivano gestiti unilateralmente dal;
b) la aveva chiesto spiegazioni CP_1 _1
al marito e ciò aveva determinato diverse discussioni e c) durante l'ennesima discussione, in data
24.3.2019, il , in stato di alterazione, aggrediva fisicamente la provocandole una CP_1 _1
lussazione della spalla con frattura della trachite omerale.
Tenuto conto del carattere tardivo della memoria integrativa, non si ritiene che la abbia _1
chiaramente allegato fatti ulteriori e diversi a fondamento della domanda d'addebito. In particolare,
non è specificamente allegato, ma solo adombrato, il fatto che il avrebbe indotto dei medici CP_1
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Proc. n. 516/2020 R.A.C. Sentenza - pagina 5 a prescrivere medicinali non adeguati alla . _1
È provato che la , dopo l'episodio del 24.3.2019, abbia chiamato il fratello _1 Parte_3
dicendogli di essere stata aggredita dal marito. Il fratello, quindi, si recava a La Caletta per potare via la sorella dalla casa in cui viveva col marito (cfr. testimonianza di : «sul capo 1) Si Parte_3
è vero mia sorella mi ha telefonato comunicandomi di essere stata aggredita dal marito CP_1
. Preciso che dovevo recarmi da mia sorella per portarla via da lì dalla casa in La Caletta
[...]
dove viveva con il marito. Mia sorella mi aveva chiamato in anticipo rispetto al giorno in cui avrei
dovuto andare a prenderla. Al momento in cui mi sono recato da mia sorella ho trovato mia sorella
fasciata, con una fascia rigida sulla spalla e il braccio lato sinistro, della frattura si è saputo
successivamente quando è stata visitata dal medico all'ospedale di Alghero. Preciso che era già stata
visitata all'ospedale di Nuoro presso il quale era stata fasciata, era stata portata dal marito o dalla
sorella del marito non ricordo bene, perché accusava dolore al braccio. Questa circostanza mi è
stata riferita da mia sorella e dal marito quando mi sono recato a casa loro per portarla via. Preciso
che l'aggressione di cui mi ha riferito mia sorella era successa qualche giorno prima rispetto a
quando io sono andato per portarla via, non ricordo di preciso la data»).
È verosimile ritenere che sia stata la discussione degenerata del 24.3.2019 ad aver determinato l'intollerabilità della convivenza tanto che la ha chiamato il fratello (cfr. _1 Pt_3
testimonianza di ), ha lasciato la casa coniugale ed è ritornata a vivere ad Alghero Parte_3
(fatti pacifici).
Non convince il fatto che la convivenza fosse divenuta intollerabile perché la aveva già _1
scoperto (prima dell'episodio del 24.3.2019) che il passava ore fuori da casa, al bar, CP_1
giocando alle macchinette e dilapidando i risparmi della famiglia.
Di fatti, il capitolo 7 («vero che durante gli anni in cui i coniugi hanno vissuto ad Alghero il CP_1
passava molto tempo al bar per giocare con le slot machine e impegnava notevoli somme nel gioco
del lotto e nell'acquisto di gratta e vinci») si riferisce al periodo, sino al 2016, in cui i coniugi
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Proc. n. 516/2020 R.A.C. Sentenza - pagina 6 vivevano ad Alghero ed è pacifico che la convivenza coniugale sia proseguita sino al 2019.
Il teste ha, inoltre, riferito: «mia sorella non ci voleva credere che il marito Parte_3
spendesse i soldi nelle macchinette poi si è dovuta ricredere». Da tale affermazione si desume che la
, almeno fino ad un certo momento, rimasto imprecisato, non fosse pienamente consapevole _1
che il marito giocasse alle macchinette e sperperasse il patrimonio familiare (la stessa ricorrente ha,
peraltro allegato, che il resistente gestiva da solo il conto corrente cointestato). Tale dichiarazione ingenera un ragionevole dubbio sul momento in cui la sia divenuta consapevole del fatto _1
che il marito giocasse alle macchinette sperperando le entrate familiari e ciò induce a ritenere che non sia provato il nesso di causa tra il fatto che il giocasse alle macchinette e l'intollerabilità CP_1
della convivenza.
Fatte queste premesse, occorre valutare alla luce delle testimonianze e della documentazione prodotta dalle parti, se in data 24.3.2019, la fu effettivamente percossa intenzionalmente dal marito _1
(circostanza negata da quest'ultimo che ha riferito di essersi solamente difeso da un'aggressione fisica della ). Nel presente giudizio civile, se, da una parte, l'accertamento dei fatti dev'essere _1
condotto alla stregua della regola del più probabile che non, dall'altra, le dichiarazioni della _1
a sé favorevoli non possono essere utilizzate come elementi di prova.
Ebbene, non può ritenersi provato che la lesione patita dalla sia stata provocata _1
intenzionalmente dal perché i testi e , fratelli della CP_1 Parte_3 Testimone_1
ricorrente, non presenti al momento del fatto, hanno espressamente dichiarato di riferire sulla base del racconto della ricorrente medesima.
A fronte della precisa contestazione del (che ha riferito di essere stato aggredito dalla CP_1
moglie e di aver parato il colpo che la gli aveva sferrato), le allegazioni della ricorrente e la _1
denuncia presentata dalla medesima non possono costituire prova della allegata condotta di percosse da parte del marito tanto più che nella richiesta di archiviazione del PM, seguita da decreto di archiviazione da parte del GIP, si legge che la nella fase delle indagini preliminari aveva _1
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Proc. n. 516/2020 R.A.C. Sentenza - pagina 7 fornito due versioni differenti in ordine alle modalità di aggressione da parte del marito (cfr. richiesta di archiviazione del PM:
In definitiva, dev'essere rigettata la domanda di addebito della separazione avanzata dalla _1
nei confronti del marito.
6. La ha chiesto stabilirsi un assegno di mantenimento pari ad € 700 in proprio favore e il _1
resistente ha chiesto, in tesi, accertare che nessun assegno di mantenimento è dovuto alla moglie e, in subordine, che è dovuto un assegno nella misura di € 350 mensili.
In sede presidenziale, come già accennato, è stato posto a carico del marito un assegno di mantenimento in favore della coniuge pari ad € 450 mensili, oltre rivalutazione annuale all'indice
Istat FOI.
Ebbene, l'art. 156, co. 1 e 2, c.c. dispone: «il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a
vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge
quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi
dell'obbligato.»
La Suprema Corte ha interpretato questa disposizione ritenendo, anche da ultimo, che, se uno dei due coniugi non ha adeguati redditi propri per mantenere il tenore di vita potenziale goduto durante la convivenza matrimoniale, occorre porre a carico del coniuge c.d. forte un contributo economico,
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Proc. n. 516/2020 R.A.C. Sentenza - pagina 8 proporzionato alle risorse economiche dell'obbligato, funzionale a permettere all'altro coniuge di godere di un tenore di vita analogo a quello matrimoniale, nel far ciò occorre anche tener conto dei redditi che il coniuge c.d. debole si potrebbe procurare usando l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. civ.,
Sez. 1, Ordinanza n. 234 del 07/01/2025, massimata: «in tema di separazione dei coniugi, il diritto a
ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di
assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non
ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative, sicché, nel valutare se il
richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua
concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo,
dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo
il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo»).
I coniugi hanno convissuto per quasi vent'anni, prima, ad Alghero in una casa in locazione e, dal
2016, si sono trasferiti a La Caletta di Siniscola, in una casa di proprietà dei genitori del , CP_1
in comodato d'uso. La coppia non ha avuto figli. La ha lavorato sino al 2007 come _1
commessa e, successivamente, si è occupata della casa e della sua anziana madre mentre il CP_1
era brigadiere della Guardia di Finanza ed è andato in pensione nel 2013. La coppia poteva contare sulla pensione del Castangia e sull'assegno d'invalidità della . Inoltre, la coppia aveva la _1
disponibilità di un'automobile utilitaria e una motocicletta, entrambe intestate al (cfr. CP_1
libretti di circolazione). Il ha affermato, senza che vi sia stata una contestazione specifica, CP_1
che già durante la vita matrimoniale, i coniugi avevano contratto un finanziamento di circa 160.000,00
euro per l'acquisto di un'immobile, poi, non andato a buon fine.
Attualmente, la ha 62 anni ed è pacifico che abbia smesso di lavorare nel 2007 e che prima _1
svolgeva l'attività di commessa. La ricorrente, inoltre, non gode di buona salute tanto che, in data
13.7.2010, le venivano diagnostiche, in sede di visita per il riconoscimento dell'assegno d'invalidità,
le seguenti patologie:
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Proc. n. 516/2020 R.A.C. Sentenza - pagina 9 Tale diagnosi ha determinato la Commissione medica competente a riconoscere alla _1
un'invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 70%, rilevando una disabilità
mentale e una limitazione funzionale dei movimenti articolari (cfr. doc. 5 della ricorrente). Da questi dati si desume che la , considerata anche l'età, non sia in grado di procacciarsi adeguati _1
redditi propri mediante un'attività lavorativa.
Quanto alla situazione economica della ricorrente, è provato che ella sia proprietaria della quota indivisa di 1/4 della casa dei suoi genitori (dichiarazioni conformi di entrambe le parti), che percepisca, inoltre, una pensione d'invalidità di € 500 mensili (circa 540 euro mensili, tenendo conto dell'effetto della tredicesima, cfr. dichiarazione dei redditi della ricorrente relativa all'anno 2017) e che debba far fronte ad un canone di locazione di € 300 mensili (fatto non contestato dal resistente).
In prima memoria, la ricorrente ha ammesso di aver goduto del reddito di cittadinanza per alcuni mesi. Tale provvidenza pubblica è, in ogni caso, venuta meno per effetto della l. 197/2022, legge di bilancio per il 2023.
È pacifico che il , che oggi ha 66 anni, sia andato in pensione nel 2013 per inabilità assoluta CP_1
al lavoro. Come risulta dalle certificazioni uniche per gli anni 2017, 2018, 2019 (allegate alla comparsa di costituzione per la fase presidenziale), egli ha avuto un reddito lordo da pensione compreso fra € 39.700 e € 40.150,00 e che, detratte le ritenute, corrisponde alla somma netta mensile di circa € 2.300/2.400 mensili, tenuto conto dell'effetto della tredicesima.
Il ha, inoltre, ammesso di vivere senza spese di locazione in un'abitazione in comodato. CP_1
Il resistente ha provato di sostenere le spese fisse ricorrenti allegate in comparsa di costituzione e riposta e non è contestato che sostenga la spesa mensile di 20 euro per una polizza assicurativa (cfr.
copia del contratto di finanziamento Compass -all.
2- con rata di 179,41 euro mensili e copia del contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio con rata mensile di 438 euro -all.
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Proc. n. 516/2020 R.A.C. Sentenza - pagina 10 1). Dalla lettura delle informazioni europee di base sul credito ai consumatori si evince che la spesa relativa alla rata del prestito Compass pari a 179,41 euro è cessata nel maggio 2024 poiché il contratto
è stato stipulato nel maggio 2017 e il numero delle rate mensili è pari ad 84.
Alla luce di questi elementi di fatto relativi alla situazione economica dei coniugi e ricostruito come sopra il tenore di vita dei coniugi (lo stesso , peraltro, ha ammesso che «ingenti somme sono CP_1
state altresì spese di comune accordo per sostenere uno stile di vita, effettivamente non congruo, con
acquisti costosi, frequentazioni di ristoranti»), si ritiene congruo determinare l'assegno di mantenimento in favore della nella misura di € 450 mensili, oltre rivalutazione annuale _1
all'Indice Istat FOI, dal deposito del ricorso e sino alla perdita del reddito di cittadinanza in favore della e nella misura di € 700,00 mensili, oltre rivalutazione annuale all'Indice Istat FOI, _1
dalla data della perdita del reddito di cittadinanza (cfr. sulle variazioni reddituali nel corso del giudizio cfr. Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 9533 del 04/04/2019, parr.
6.2. e 7.2.).
In conclusione, occorre condannare il a pagare alla entro il 5 di ogni mese la CP_1 _1
somma di € 450 mensili, oltre rivalutazione all'Indice Istat FOI, dal deposito del ricorso e sino alla perdita del reddito di cittadinanza e la somma di € 700,00 mensili, oltre rivalutazione annuale all'indice Istat FOI, a far data dalla cessazione dell'erogazione del reddito di cittadinanza (con la precisazione che le somme già pagate dal in ragione dei provvedimenti presidenziali CP_1
debbono essere detratte dal dovuto).
7. Le spese di lite si regolano alla luce del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c.
Nel caso di specie è stata accolta la domanda di separazione, avanzata in via riconvenzionale anche dal , è stata rigettata la domanda di addebito della separazione al marito ed è stata accolta CP_1
la domanda di riconoscimento dell'assegno di mantenimento, cui il resistente, in tesi, si è opposto.
In definitiva, in applicazione dell'art. 92 c.p.c., stante la parziale reciproca soccombenza, si compensano le spese di lite per ½ e si pone la restante metà delle spese di lite a carico del . CP_1
Ritenuto il valore indeterminabile della causa, applicato lo scaglione fra 26.000 e 52.000 euro,
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Proc. n. 516/2020 R.A.C. Sentenza - pagina 11 ritenuta la non complessità della lite, ritenuto che si siano svolte tutte le fasi del giudizio, valutata l'attività defensionale a norma dei criteri di cui all'art 4 del D.M. 55/2014, applicati, quindi, i medi tariffari, si liquidano, a carico del ed in favore dell'RI (la risulta ammessa al CP_1 _1
patrocinio a spese dello Stato), al netto della compensazione, € 3.808,00 oltre 15%, Cpa e Iva, se dovuti, per onorari d'avvocato ed € 49 per esborsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
1) pronuncia la separazione dei coniugi e (matrimonio PA Controparte_1
contratto il 27.5.2000 ad Alghero, Atto n. 15, P. 1, Anno 2000, registrato presso il Comune di
Alghero,);
2) dispone che l'Ufficio dello Stato Civile competente proceda all'annotazione della presente sentenza;
3) rigetta la domanda di addebito della separazione a carico del;
CP_1
4) condanna a pagare a , entro il 5 di ogni mese, l'assegno di Controparte_1 PA
mantenimento pari alla somma di € 450 mensili, oltre rivalutazione all'Indice Istat FOI, dal deposito del ricorso e sino alla perdita del reddito di cittadinanza e pari alla somma di € 700,00 mensili, oltre rivalutazione annuale all'indice Istat FOI, a far data dalla cessazione dell'erogazione del reddito di cittadinanza alla;
_1
5) compensa per 1/2 le spese di lite e condanna il a pagare all'RI la restante somma di CP_1
€ 3.808,00 oltre 15%, Cpa e Iva, se dovuti, per onorari d'avvocato ed € 49 per esborsi.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio della Sezione Collegiale Civile del Tribunale, in data
7.4.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Cosimo Gabbani dott.ssa Tiziana Longu
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Proc. n. 516/2020 R.A.C. Sentenza - pagina 12