Articolo 36 della Legge 27 febbraio 1973, n. 18
Articolo 35Articolo 37
Versione
15 marzo 1973
Art. 36.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, anche in appositi capitoli da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1973, del fondo iscritto al capitolo 1701 del medesimo stato di previsione per le spese inerenti all'attuazione della riforma tributaria.
Entrata in vigore il 15 marzo 1973