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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/03/2025, n. 1227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1227 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
dott. Eugenio Forgillo
Presidente estensore dott.ssa Natalia Ceccarelli
Consigliere
dott.ssa Maria Di Lorenzo
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado d'appello R.G. n. 2417/2023 proposto per la riforma della sentenza n. 1502/2023, pubblicata il 12.04.2023, dal Tribunale di Napoli Nord, nella causa civile iscritta al Ruolo Generale Affari Civili n. 4844/2018, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall' avv.to Raffaele Rea (C.F. , pec: C.F._2
con il quale elettivamente domicilia in Casoria (NA) Email_1
alla Via Caserta n. 34;
Appellante
E
(P. iva ), in persona del rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Vincenzo Maria Buco (C.F.
, giusta procura in atti del 18.9.2024, con il quale elettivamente C.F._3
domicilia in Santa Maria Capua Vetere (CE), via Mazzocchi n. 109;
Appellata SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso monitorio il geom. chiedeva ingiungersi la Parte_1 Parte_2
e la società al pagamento, in solido, della
[...] Controparte_1
somma di euro 273.026,21, oltre accessori, a titolo di competenze professionali, detratto l'importo di euro 5.240,00 ricevuto a titolo di acconto.
A sostegno della richiesta monitoria deduceva che in data 19.6.2005 la società edile conferiva al professionista l'incarico di progettista, direttore e Parte_2
coordinatore dei lavori con riferimento al complesso residenziale sito nel Comune di Crispano
(NA), alla via Lutrario, ubicato sulle originarie particelle distinte in catasto terreni al foglio 4 particella n. 372, 373, 301, 374, 531, 532 e foglio n. 3 particella n. 1236 per una superfice complessiva di mq. 2.212,00, autorizzati dal Comune di Crispano con permesso di costruire n.
17 del 12.12.2005 e successiva variante in corso d'opera con D.I.A. prot. 2430 del
16.02.2007.
La pretesa creditoria veniva avanzata dal ricorrente anche nei confronti della
[...]
deducendo che la società era partecipata al Controparte_1 Parte_2
50% dalla società a sua volta partecipata da per il 90% Controparte_1 Parte_3
delle quote, e da per il restante 10 %, rispettivamente figlia e moglie di _2
, ex legale rappresentante ed amministratore della Persona_1 Parte_4
Inoltre, evidenziava che la con scrittura privata del 6.5.2015, aveva Parte_2
alienato il proprio patrimonio immobiliare, sito nel Comune di Crispano, in favore della socia e dopo pochi mesi, in data 16.10.2015, veniva posta in Controparte_1
liquidazione.
Il Tribunale di Napoli Nord, in accoglimento del ricorso, giusta d.i. n. 1250/18, pubblicato il
15.2.2018, ingiungeva a e a Parte_2 Controparte_1
[...
il pagamento della somma di euro 273.026,21, oltre interessi, come da domanda, e spese.
Avverso il provvedimento monitorio la società proponeva Controparte_1
opposizione con citazione notificata il 9.4.2018, chiedendo, oltre alla revoca del d.i. opposto, la dichiarazione di inefficacia dello stesso nei confronti della in Parte_2
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2417/2023 r.g. – sentenza – pagina 2 di 10 quanto estinta, con condanna del professionista al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.
L'opponente contestava la mancata prova del credito da parte del ricorrente, non risultando in atti documenti idonei a fondare la pretesa creditoria, anche dal punto di vista del quantum eventualmente petibile.
Rilevava, inoltre, l'inesistenza di un qualsiasi rapporto contrattuale tra le parti, eccependo l'intervenuta prescrizione di qualsiasi credito professionale vantato da . Parte_1
Si costituiva l'opposto geom. , resistendo all'opposizione, e concludendo per il Parte_1
suo rigetto, con conseguente conferma del d.i. opposto.
Il professionista deduceva la sussistenza della prova di affidamento dell'incarico e dell'effettivo svolgimento delle prestazioni, in ordine alle quali non vi erano contestazioni da parte opponente.
Rilevava, in particolare, che la aveva continuato ad usufruire Controparte_1
delle proprie prestazioni professionali, anche a seguito del trasferimento dei beni immobili da parte della Parte_2
Evidenziava, infine, che le richieste di pagamento, prodotte in atti, erano interruttive dei termini di prescrizione del credito.
Negata la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, la causa era istruita mediante espletamento delle prove testimoniali e, all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale revocava il d.i. n. 1250/2018, emesso in data 15.2.2018, nei soli confronti della in persona del l.r.p.t., con condanna di al Controparte_1 Parte_1 pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite.
Riteneva il Tribunale non raggiunta prova da parte del geom. dell'effettiva esecuzione Pt_1 della prestazione professionale, osservando che l'incarico era stato conferito esclusivamente da parte della società , in data 19.6.2005, e che Controparte_3
l'attività era stata svolta dal professionista in favore della sola condebitrice solidale, poi dichiarata fallita su iniziativa dello stesso opposto, fino alle sue dimissioni del 21.11.2012.
Inoltre, evidenziava che la aveva acquistato la proprietà del Controparte_1
complesso immobiliare, per la quale il ricorrente avrebbe prestato la propria attività, solo in data 25.5.2015.
Respingeva, infine, la domanda di condanna al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. sia con
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2417/2023 r.g. – sentenza – pagina 3 di 10 riferimento alla fattispecie di cui al comma 3 che a quella prevista dal comma 1, della citata disposizione.
Avverso tale sentenza (notificata il 17.4.2023) ha proposto appello il geom. , Parte_1
con citazione notificata, in data 16 maggio 2023, nei confronti della società
[...]
rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria e esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 1502/2023 emessa nel procedimento recante R.G. n. 4844/201815 dal Tribunale di Napoli Nord Dott.ssa Buffardo pronunciata in data 11.04.2023, pubblicata il 12.04.2023 accogliendo tutte le conclusioni avanzate in prime cure da parte opposta che qui si riportano.
3) NEL MERITO, accertare e dichiarare la nullità, l'inammissibilità e improponibilità della sentenza sopra indicata e dichiarare valido ed esecutivo il decreto Ingiuntivo n. 1502/2023 emessa nel procedimento recante R.G. n. 4844/201815 dal Tribunale di Napoli Nord Dott.ssa
Buffardo pronunciata in data 11.04.2023, nei confronti anche della società
[...]
Controparte_1
4) NEL MERITO, accertare e dichiarare che il la società è Controparte_1
debitrice della somma indicata e statuita nello stesso decreto ingiuntivo emesso oltre interessi moratori in favore del Geom con condanna della indicata società al Parte_1
pagamento anche delle spese legali.
5) In via del tutto subordinata, in caso di mancato accoglimento delle eccezioni di nullità della sentenza sopra indicati, ridurre comunque l'ammontare della condanna alle spese legali per i motivi sopra riportati.
6) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio con attribuzione al procuratore costituito.
7) E conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze eventualmente sollevate dall' appellata per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
”
In particolare, l'odierna parte appellante lamenta l'omessa valutazione da parte del primo giudice della documentazione versata in atti dal professionista a dimostrazione dell'effettivo svolgimento degli incarichi conferitigli.
Inoltre, insiste sulla sussistenza di una accertata connessione tra la e la Parte_2
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2417/2023 r.g. – sentenza – pagina 4 di 10 società che confermerebbe la legittimità della pretesa creditoria del Controparte_1
professionista anche nei confronti della società Controparte_1
Si è costituita la con comparsa di costituzione del 21.7.2023, Controparte_1 resistendo all'appello e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
Rigettata l'istanza di sospensiva (ord. 21.7.2023), la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 4.2.2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.; quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione al collegio.
MOTIVI DELLE DECISIONE
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ritiene fondata l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dalla Controparte_1 non avendo, parte ricorrente, fornito la prova dell'effettiva esecuzione della prestazione
[...]
professionale.
Rileva, al contrario, di aver dimostrato l'effettivo svolgimento dell'attività professionale, allegando al ricorso per D.I. l'affidamento dell'incarico professionale, del 19.6.2005, nonché la documentazione probatoria protocollata presso gli enti territoriali competenti (“1) notifica al geom. dell'avviso di emanazione del provvedimento di permesso a costruire del Pt_1
09.05.2005 (doc. in atti); 2) notifica del permesso a costruire n. 17 del 12.12.2005 (doc. in atti); 3) Comunicazione di inizio lavori di cui al permesso a costruire di gennaio 2006 (doc. in atti); 4) notifica del piano di sicurezza e coordinamento (doc. in atti); (…)”).
Con il secondo motivo rileva la nullità della sentenza impugnandola nella parte in cui il giudice de quo ritiene che non sia stato provato “l'espletamento dell'incarico professionale da parte del in favore dell'odierna opponente”. Pt_1
Evidenzia che la documentazione versata in atti sarebbe idonea a provare l'effettiva esecuzione degli incarichi in favore dell'opponente, la quale avrebbe continuato ad usufruire delle attività professionali del tecnico anche dopo il trasferimento ad essa dei beni immobili da parte della Parte_2
La parcella, allegata in atti, sarebbe un ulteriore prova dell'incarico professionale svolto dal geom. Pt_1
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2417/2023 r.g. – sentenza – pagina 5 di 10 Deduce, inoltre, che la essendo subentrata come nuova proprietaria Controparte_1 dei beni immobili, avrebbe avuto l'obbligo di corrispondere le dovute competenze al professionista.
In particolare, rileva che sussisterebbe una connessione tra la società fallita Parte_2
[... e la società documentalmente dimostrata dalla sentenza di Controparte_1
fallimento n. 23/2019 del Tribunale di Napoli Nord del 20.3.2019, confermata dalla Corte di
Appello di Napoli, con provvedimento del 16.7.2019, dalle quali si dedurre l'obbligo di pagamento delle prestazioni anche da parte dell'appellata.
Inoltre, precisa che la sarebbe stata coinvolta in un'azione revocatoria Controparte_1
proposta dalla curatela del Fallimento Costruzioni Rullo, innanzi al Tribunale di Napoli Nord, conclusasi con sentenza n. 3456/2022 dell'1.10.2022, di dichiarazione dell'inefficacia, nei confronti della massa, dell'atto di alienazione disposto, dalla in favore Parte_2
della in virtù di scrittura privata del 6.5.2015. Controparte_1
Infine, l'opponente non avrebbe assolto l'onere di provare quanto affermato nell'atto di opposizione.
Con il terzo motivo insiste sulla nullità della sentenza per avere il primo giudice basato la propria decisione su mere deduzioni omettendo la valutazione del materiale probatorio documentato in atti.
I primi tre motivi di appello, da esaminarsi congiuntamente in quanto logicamente e giuridicamente connessi, sono infondati.
Occorre precisare che nell'odierno giudizio l'appellante deduce la posizione debitoria della società nei propri confronti, sulla scorta del decreto ingiuntivo Controparte_1
n. 1250/18, emesso dal Tribunale di Napoli Nord, pubblicato il 15.2.2018, nonché della sussistenza di una connessione tra le due società, la e la fallita Controparte_1
che legittimerebbe la pretesa creditoria nei confronti dell'appellata. Parte_2
É innanzitutto da premettere che, la circostanza della dedotta connessione tra la
[...]
e la pur se accertata con la sentenza di fallimento Parte_5 Controparte_1
n. 23/2019 del Tribunale di Napoli Nord del 20.3.2019, nonché la sentenza n. 3456/2022 del
1.10.2022, relativa al procedimento di revocatoria, non rileva ai fini della decisione presente controversia.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2417/2023 r.g. – sentenza – pagina 6 di 10 Neppure rileva, dunque, l'ulteriore documentazione depositata da con le note Parte_1
di precisazione delle conclusioni del 6.12.2024, ovvero la scrittura privata transattiva tra
Fallimento Costruzioni Rullo s.r.l. e del 2.4.2023, con la quale Controparte_1 quest'ultima ha versato, in favore della curatela, l'importo di euro 100,000,00, né la sentenza penale di condanna di (procedimento penale n. 11975/2022 Tribunale di Napoli Parte_6
Nord) del 26.9.2024.
Va osservato, infatti, che dalla dedotta connessione tra le società citate non può derivare l'obbligo della al pagamento dei compensi in favore Controparte_1 dell'appellante.
Ciò che rileva, invece, come correttamente ha ritenuto il giudice di prime cure, è il risultato dell'attività istruttoria svolta, sia quella documentale che testimoniale. Il Tribunale di Napoli
Nord ha posto a fondamento della sua decisione una ricostruzione del rapporto ricavabile dai documenti prodotti in sede monitoria;
da questo materiale probatorio emerge che l'incarico professionale fu conferito esclusivamente dalla in Controparte_3
data 19.6.2005 e che tale attività fu svolta, fino alla data delle dimissioni dell'appellante del
21.11.2012, in favore della sola condebitrice solidale dichiarata fallita.
Ha aggiunto, inoltre, che la società ha acquistato la proprietà del Controparte_1
complesso immobiliare, relativamente al quale prestava la propria attività professionale, solo in data 25.5.2015.
Pertanto, anche sotto un profilo temporale non si evince un collegamento delle obbligazioni tra le due società.
È dunque corretto il richiamo all'orientamento giurisprudenziale secondo cui il creditore nel caso di contestazione della fonte dell'obbligazione è obbligato a fornirne la prova rigorosa.
Dalla documentazione prodotta in atti da non emergono elementi tali da Parte_1
confutare le conclusioni del primo giudice, non essendo stata fornita la prova del conferimento dell'incarico professionale e/o dell'esecuzione della prestazione da parte della società odierna appellata, benché sia certamente intuibile una cointeressenza anche anteriore al trasferimento formale della proprietà, trattandosi di compagini formate sempre dallo stesso gruppo familiare;
tuttavia, stricto iure, irrilevante stante l'autonomia patrimoniale delle società di capitali coinvolte nella odierna vicenda giudiziaria.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2417/2023 r.g. – sentenza – pagina 7 di 10 Detta in altri termini, benché naturalisticamente sia più che verosimile che il geometra Pt_1
abbia avuto contatti sempre con le stesse persone fisiche, partecipanti ad ambo le società, dal punto di vista squisitamente giuridico non si rinvengono solidi appigli per sostenere che le obbligazioni della società dovessero essere estinte dalla Parte_2 [...]
CP_1
E ciò – è bene ribadirlo – ancorché vi sia evidenza della commistione esistente tra le due società, ben evidenziata nella comparsa conclusionale dell'appellante.
Non appare, di contro, risolutivo il richiamo all'incarico dell'anno 2017 …di sottoscrivere la relativa documentazione utile ai fini del collaudo strutturale del fabbricato, presso lo studio dell'Ing. giacché trattasi di elemento di per sé neutro ai fini della risoluzione del Parte_7
caso concreto, ben potendo la prestazione considerarsi autonoma e non strettamente legata a quelle svolte ante 2012 dallo stesso geom. Pt_1
Potendosi dare una lettura alternativa a detto documento, ben avrebbe potuto la
[...]
ritenere conveniente affidare allo stesso geometra che aveva seguito i lavori per CP_1
conto della il compito di sottoscrivere la documentazione finale ai fini del Parte_2 collaudo, per evidenti ragioni pratiche, senza per questo contestualmente assumere l'onere di pagare le competenze pregresse.
Insomma, si tratta di un dato di per sé non dirimente in quanto, come detto, non prova in termini inoppugnabili che la abbia assunto le obbligazioni pregresse né, Controparte_1
tampoco, che lui stesso abbia continuato a svolgere attività per questa società dal 2015 dopo aver cessato il rapporto con la dal 2012. Parte_2
Con un ulteriore ed ultimo motivo di appello lamenta una errata determinazione delle spese legali poste a carico del professionista, di euro 14.103,00, ritenendole sproporzionate ed eccessive, avendo il primo giudice rigettato la domanda proposta dall'opponente, di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., e disposto la revoca del decreto ingiuntivo solo nei confronti del Controparte_1
Il motivo non è fondato.
Il rigetto della domanda di risarcimento per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2417/2023 r.g. – sentenza – pagina 8 di 10 c.p.c. (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9532 del 12/04/2017, Rv. 643825 – 01; Sez. 6 – 3,
Ordinanza n. 11792 del 15/05/2018, Rv. 648541 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 5466 del
28/02/2020, Rv. 657296 – 01).
Inoltre, la revoca del D.I. poteva essere disposta solo nei confronti del Controparte_1
stante il fallimento della società
[...] Parte_2
Infine, va rilevato che il giudice di prime cure ha correttamente determinato la condanna alle spese a carico di con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come Parte_1
aggiornati con decreto n. 147/2022.
Conclusivamente, l'appello deve essere rigettato, ritenendosi assorbita ogni altra questione o eccezione sollevata con il proposto gravame.
Le spese del presente grado di giudizio dovrebbero seguire la soccombenza. Tuttavia, va evidenziato che la Corte Cost., con la decisione 19 aprile 2018 n. 77, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 92 c.p.c. «nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132… nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni», parimenti idonee a evidenziare che la soccombenza è dovuta a elementi imprevisti e imprevedibili, e sia evidente che la parte soccombente ha adottato una condotta prudente.
Orbene, come è evidente dalla lettura degli atti, è certo che e Parte_2 [...]
siano sovrastrutture giuridiche create dal gruppo familiare (v. descrittivo CP_1 Pt_2 non contestato di cui pagg. 5 e 6 dell'atto di appello) e, segnatamente, da , con Persona_1
operazioni poi censurate anche in sede giudiziaria (v. ad esempio la revocatoria accolta o la condanna penale di ) per perseguire interessi sostanzialmente unitaria ed inseriti Parte_6
in un medesimo piano economico.
Benché questi elementi non riverberino ai fini dell'accoglimento della domanda, è ben evidente come il rapporto fiduciario a suo tempo esistente con il geom. lo abbia potuto Pt_1
indurre a pazientare per la liquidazione delle proprie competenze, sino a quando i continuamente cangianti assetti societari l'abbiano definitivamente indotto a rompere gli indugi, richiedendo le proprie competenze, sia pure – come già detto – impropriamente nei confronti dell'attuale appellata.
Vi sono, dunque, quelle gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese processuali del grado.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2417/2023 r.g. – sentenza – pagina 9 di 10 Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU.
3774/2014).
PQM
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
2) Compensa integralmente le spese del grado tra le parti costituite;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico della parte appellante soccombente per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la proposta impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio dell'11 marzo 2025
Il Presidente estensore dott. Eugenio Forgillo
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2417/2023 r.g. – sentenza – pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
dott. Eugenio Forgillo
Presidente estensore dott.ssa Natalia Ceccarelli
Consigliere
dott.ssa Maria Di Lorenzo
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado d'appello R.G. n. 2417/2023 proposto per la riforma della sentenza n. 1502/2023, pubblicata il 12.04.2023, dal Tribunale di Napoli Nord, nella causa civile iscritta al Ruolo Generale Affari Civili n. 4844/2018, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall' avv.to Raffaele Rea (C.F. , pec: C.F._2
con il quale elettivamente domicilia in Casoria (NA) Email_1
alla Via Caserta n. 34;
Appellante
E
(P. iva ), in persona del rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Vincenzo Maria Buco (C.F.
, giusta procura in atti del 18.9.2024, con il quale elettivamente C.F._3
domicilia in Santa Maria Capua Vetere (CE), via Mazzocchi n. 109;
Appellata SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso monitorio il geom. chiedeva ingiungersi la Parte_1 Parte_2
e la società al pagamento, in solido, della
[...] Controparte_1
somma di euro 273.026,21, oltre accessori, a titolo di competenze professionali, detratto l'importo di euro 5.240,00 ricevuto a titolo di acconto.
A sostegno della richiesta monitoria deduceva che in data 19.6.2005 la società edile conferiva al professionista l'incarico di progettista, direttore e Parte_2
coordinatore dei lavori con riferimento al complesso residenziale sito nel Comune di Crispano
(NA), alla via Lutrario, ubicato sulle originarie particelle distinte in catasto terreni al foglio 4 particella n. 372, 373, 301, 374, 531, 532 e foglio n. 3 particella n. 1236 per una superfice complessiva di mq. 2.212,00, autorizzati dal Comune di Crispano con permesso di costruire n.
17 del 12.12.2005 e successiva variante in corso d'opera con D.I.A. prot. 2430 del
16.02.2007.
La pretesa creditoria veniva avanzata dal ricorrente anche nei confronti della
[...]
deducendo che la società era partecipata al Controparte_1 Parte_2
50% dalla società a sua volta partecipata da per il 90% Controparte_1 Parte_3
delle quote, e da per il restante 10 %, rispettivamente figlia e moglie di _2
, ex legale rappresentante ed amministratore della Persona_1 Parte_4
Inoltre, evidenziava che la con scrittura privata del 6.5.2015, aveva Parte_2
alienato il proprio patrimonio immobiliare, sito nel Comune di Crispano, in favore della socia e dopo pochi mesi, in data 16.10.2015, veniva posta in Controparte_1
liquidazione.
Il Tribunale di Napoli Nord, in accoglimento del ricorso, giusta d.i. n. 1250/18, pubblicato il
15.2.2018, ingiungeva a e a Parte_2 Controparte_1
[...
il pagamento della somma di euro 273.026,21, oltre interessi, come da domanda, e spese.
Avverso il provvedimento monitorio la società proponeva Controparte_1
opposizione con citazione notificata il 9.4.2018, chiedendo, oltre alla revoca del d.i. opposto, la dichiarazione di inefficacia dello stesso nei confronti della in Parte_2
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2417/2023 r.g. – sentenza – pagina 2 di 10 quanto estinta, con condanna del professionista al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.
L'opponente contestava la mancata prova del credito da parte del ricorrente, non risultando in atti documenti idonei a fondare la pretesa creditoria, anche dal punto di vista del quantum eventualmente petibile.
Rilevava, inoltre, l'inesistenza di un qualsiasi rapporto contrattuale tra le parti, eccependo l'intervenuta prescrizione di qualsiasi credito professionale vantato da . Parte_1
Si costituiva l'opposto geom. , resistendo all'opposizione, e concludendo per il Parte_1
suo rigetto, con conseguente conferma del d.i. opposto.
Il professionista deduceva la sussistenza della prova di affidamento dell'incarico e dell'effettivo svolgimento delle prestazioni, in ordine alle quali non vi erano contestazioni da parte opponente.
Rilevava, in particolare, che la aveva continuato ad usufruire Controparte_1
delle proprie prestazioni professionali, anche a seguito del trasferimento dei beni immobili da parte della Parte_2
Evidenziava, infine, che le richieste di pagamento, prodotte in atti, erano interruttive dei termini di prescrizione del credito.
Negata la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, la causa era istruita mediante espletamento delle prove testimoniali e, all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale revocava il d.i. n. 1250/2018, emesso in data 15.2.2018, nei soli confronti della in persona del l.r.p.t., con condanna di al Controparte_1 Parte_1 pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite.
Riteneva il Tribunale non raggiunta prova da parte del geom. dell'effettiva esecuzione Pt_1 della prestazione professionale, osservando che l'incarico era stato conferito esclusivamente da parte della società , in data 19.6.2005, e che Controparte_3
l'attività era stata svolta dal professionista in favore della sola condebitrice solidale, poi dichiarata fallita su iniziativa dello stesso opposto, fino alle sue dimissioni del 21.11.2012.
Inoltre, evidenziava che la aveva acquistato la proprietà del Controparte_1
complesso immobiliare, per la quale il ricorrente avrebbe prestato la propria attività, solo in data 25.5.2015.
Respingeva, infine, la domanda di condanna al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. sia con
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2417/2023 r.g. – sentenza – pagina 3 di 10 riferimento alla fattispecie di cui al comma 3 che a quella prevista dal comma 1, della citata disposizione.
Avverso tale sentenza (notificata il 17.4.2023) ha proposto appello il geom. , Parte_1
con citazione notificata, in data 16 maggio 2023, nei confronti della società
[...]
rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria e esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 1502/2023 emessa nel procedimento recante R.G. n. 4844/201815 dal Tribunale di Napoli Nord Dott.ssa Buffardo pronunciata in data 11.04.2023, pubblicata il 12.04.2023 accogliendo tutte le conclusioni avanzate in prime cure da parte opposta che qui si riportano.
3) NEL MERITO, accertare e dichiarare la nullità, l'inammissibilità e improponibilità della sentenza sopra indicata e dichiarare valido ed esecutivo il decreto Ingiuntivo n. 1502/2023 emessa nel procedimento recante R.G. n. 4844/201815 dal Tribunale di Napoli Nord Dott.ssa
Buffardo pronunciata in data 11.04.2023, nei confronti anche della società
[...]
Controparte_1
4) NEL MERITO, accertare e dichiarare che il la società è Controparte_1
debitrice della somma indicata e statuita nello stesso decreto ingiuntivo emesso oltre interessi moratori in favore del Geom con condanna della indicata società al Parte_1
pagamento anche delle spese legali.
5) In via del tutto subordinata, in caso di mancato accoglimento delle eccezioni di nullità della sentenza sopra indicati, ridurre comunque l'ammontare della condanna alle spese legali per i motivi sopra riportati.
6) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio con attribuzione al procuratore costituito.
7) E conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze eventualmente sollevate dall' appellata per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
”
In particolare, l'odierna parte appellante lamenta l'omessa valutazione da parte del primo giudice della documentazione versata in atti dal professionista a dimostrazione dell'effettivo svolgimento degli incarichi conferitigli.
Inoltre, insiste sulla sussistenza di una accertata connessione tra la e la Parte_2
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2417/2023 r.g. – sentenza – pagina 4 di 10 società che confermerebbe la legittimità della pretesa creditoria del Controparte_1
professionista anche nei confronti della società Controparte_1
Si è costituita la con comparsa di costituzione del 21.7.2023, Controparte_1 resistendo all'appello e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
Rigettata l'istanza di sospensiva (ord. 21.7.2023), la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 4.2.2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.; quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione al collegio.
MOTIVI DELLE DECISIONE
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ritiene fondata l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dalla Controparte_1 non avendo, parte ricorrente, fornito la prova dell'effettiva esecuzione della prestazione
[...]
professionale.
Rileva, al contrario, di aver dimostrato l'effettivo svolgimento dell'attività professionale, allegando al ricorso per D.I. l'affidamento dell'incarico professionale, del 19.6.2005, nonché la documentazione probatoria protocollata presso gli enti territoriali competenti (“1) notifica al geom. dell'avviso di emanazione del provvedimento di permesso a costruire del Pt_1
09.05.2005 (doc. in atti); 2) notifica del permesso a costruire n. 17 del 12.12.2005 (doc. in atti); 3) Comunicazione di inizio lavori di cui al permesso a costruire di gennaio 2006 (doc. in atti); 4) notifica del piano di sicurezza e coordinamento (doc. in atti); (…)”).
Con il secondo motivo rileva la nullità della sentenza impugnandola nella parte in cui il giudice de quo ritiene che non sia stato provato “l'espletamento dell'incarico professionale da parte del in favore dell'odierna opponente”. Pt_1
Evidenzia che la documentazione versata in atti sarebbe idonea a provare l'effettiva esecuzione degli incarichi in favore dell'opponente, la quale avrebbe continuato ad usufruire delle attività professionali del tecnico anche dopo il trasferimento ad essa dei beni immobili da parte della Parte_2
La parcella, allegata in atti, sarebbe un ulteriore prova dell'incarico professionale svolto dal geom. Pt_1
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2417/2023 r.g. – sentenza – pagina 5 di 10 Deduce, inoltre, che la essendo subentrata come nuova proprietaria Controparte_1 dei beni immobili, avrebbe avuto l'obbligo di corrispondere le dovute competenze al professionista.
In particolare, rileva che sussisterebbe una connessione tra la società fallita Parte_2
[... e la società documentalmente dimostrata dalla sentenza di Controparte_1
fallimento n. 23/2019 del Tribunale di Napoli Nord del 20.3.2019, confermata dalla Corte di
Appello di Napoli, con provvedimento del 16.7.2019, dalle quali si dedurre l'obbligo di pagamento delle prestazioni anche da parte dell'appellata.
Inoltre, precisa che la sarebbe stata coinvolta in un'azione revocatoria Controparte_1
proposta dalla curatela del Fallimento Costruzioni Rullo, innanzi al Tribunale di Napoli Nord, conclusasi con sentenza n. 3456/2022 dell'1.10.2022, di dichiarazione dell'inefficacia, nei confronti della massa, dell'atto di alienazione disposto, dalla in favore Parte_2
della in virtù di scrittura privata del 6.5.2015. Controparte_1
Infine, l'opponente non avrebbe assolto l'onere di provare quanto affermato nell'atto di opposizione.
Con il terzo motivo insiste sulla nullità della sentenza per avere il primo giudice basato la propria decisione su mere deduzioni omettendo la valutazione del materiale probatorio documentato in atti.
I primi tre motivi di appello, da esaminarsi congiuntamente in quanto logicamente e giuridicamente connessi, sono infondati.
Occorre precisare che nell'odierno giudizio l'appellante deduce la posizione debitoria della società nei propri confronti, sulla scorta del decreto ingiuntivo Controparte_1
n. 1250/18, emesso dal Tribunale di Napoli Nord, pubblicato il 15.2.2018, nonché della sussistenza di una connessione tra le due società, la e la fallita Controparte_1
che legittimerebbe la pretesa creditoria nei confronti dell'appellata. Parte_2
É innanzitutto da premettere che, la circostanza della dedotta connessione tra la
[...]
e la pur se accertata con la sentenza di fallimento Parte_5 Controparte_1
n. 23/2019 del Tribunale di Napoli Nord del 20.3.2019, nonché la sentenza n. 3456/2022 del
1.10.2022, relativa al procedimento di revocatoria, non rileva ai fini della decisione presente controversia.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2417/2023 r.g. – sentenza – pagina 6 di 10 Neppure rileva, dunque, l'ulteriore documentazione depositata da con le note Parte_1
di precisazione delle conclusioni del 6.12.2024, ovvero la scrittura privata transattiva tra
Fallimento Costruzioni Rullo s.r.l. e del 2.4.2023, con la quale Controparte_1 quest'ultima ha versato, in favore della curatela, l'importo di euro 100,000,00, né la sentenza penale di condanna di (procedimento penale n. 11975/2022 Tribunale di Napoli Parte_6
Nord) del 26.9.2024.
Va osservato, infatti, che dalla dedotta connessione tra le società citate non può derivare l'obbligo della al pagamento dei compensi in favore Controparte_1 dell'appellante.
Ciò che rileva, invece, come correttamente ha ritenuto il giudice di prime cure, è il risultato dell'attività istruttoria svolta, sia quella documentale che testimoniale. Il Tribunale di Napoli
Nord ha posto a fondamento della sua decisione una ricostruzione del rapporto ricavabile dai documenti prodotti in sede monitoria;
da questo materiale probatorio emerge che l'incarico professionale fu conferito esclusivamente dalla in Controparte_3
data 19.6.2005 e che tale attività fu svolta, fino alla data delle dimissioni dell'appellante del
21.11.2012, in favore della sola condebitrice solidale dichiarata fallita.
Ha aggiunto, inoltre, che la società ha acquistato la proprietà del Controparte_1
complesso immobiliare, relativamente al quale prestava la propria attività professionale, solo in data 25.5.2015.
Pertanto, anche sotto un profilo temporale non si evince un collegamento delle obbligazioni tra le due società.
È dunque corretto il richiamo all'orientamento giurisprudenziale secondo cui il creditore nel caso di contestazione della fonte dell'obbligazione è obbligato a fornirne la prova rigorosa.
Dalla documentazione prodotta in atti da non emergono elementi tali da Parte_1
confutare le conclusioni del primo giudice, non essendo stata fornita la prova del conferimento dell'incarico professionale e/o dell'esecuzione della prestazione da parte della società odierna appellata, benché sia certamente intuibile una cointeressenza anche anteriore al trasferimento formale della proprietà, trattandosi di compagini formate sempre dallo stesso gruppo familiare;
tuttavia, stricto iure, irrilevante stante l'autonomia patrimoniale delle società di capitali coinvolte nella odierna vicenda giudiziaria.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2417/2023 r.g. – sentenza – pagina 7 di 10 Detta in altri termini, benché naturalisticamente sia più che verosimile che il geometra Pt_1
abbia avuto contatti sempre con le stesse persone fisiche, partecipanti ad ambo le società, dal punto di vista squisitamente giuridico non si rinvengono solidi appigli per sostenere che le obbligazioni della società dovessero essere estinte dalla Parte_2 [...]
CP_1
E ciò – è bene ribadirlo – ancorché vi sia evidenza della commistione esistente tra le due società, ben evidenziata nella comparsa conclusionale dell'appellante.
Non appare, di contro, risolutivo il richiamo all'incarico dell'anno 2017 …di sottoscrivere la relativa documentazione utile ai fini del collaudo strutturale del fabbricato, presso lo studio dell'Ing. giacché trattasi di elemento di per sé neutro ai fini della risoluzione del Parte_7
caso concreto, ben potendo la prestazione considerarsi autonoma e non strettamente legata a quelle svolte ante 2012 dallo stesso geom. Pt_1
Potendosi dare una lettura alternativa a detto documento, ben avrebbe potuto la
[...]
ritenere conveniente affidare allo stesso geometra che aveva seguito i lavori per CP_1
conto della il compito di sottoscrivere la documentazione finale ai fini del Parte_2 collaudo, per evidenti ragioni pratiche, senza per questo contestualmente assumere l'onere di pagare le competenze pregresse.
Insomma, si tratta di un dato di per sé non dirimente in quanto, come detto, non prova in termini inoppugnabili che la abbia assunto le obbligazioni pregresse né, Controparte_1
tampoco, che lui stesso abbia continuato a svolgere attività per questa società dal 2015 dopo aver cessato il rapporto con la dal 2012. Parte_2
Con un ulteriore ed ultimo motivo di appello lamenta una errata determinazione delle spese legali poste a carico del professionista, di euro 14.103,00, ritenendole sproporzionate ed eccessive, avendo il primo giudice rigettato la domanda proposta dall'opponente, di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., e disposto la revoca del decreto ingiuntivo solo nei confronti del Controparte_1
Il motivo non è fondato.
Il rigetto della domanda di risarcimento per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2417/2023 r.g. – sentenza – pagina 8 di 10 c.p.c. (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9532 del 12/04/2017, Rv. 643825 – 01; Sez. 6 – 3,
Ordinanza n. 11792 del 15/05/2018, Rv. 648541 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 5466 del
28/02/2020, Rv. 657296 – 01).
Inoltre, la revoca del D.I. poteva essere disposta solo nei confronti del Controparte_1
stante il fallimento della società
[...] Parte_2
Infine, va rilevato che il giudice di prime cure ha correttamente determinato la condanna alle spese a carico di con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come Parte_1
aggiornati con decreto n. 147/2022.
Conclusivamente, l'appello deve essere rigettato, ritenendosi assorbita ogni altra questione o eccezione sollevata con il proposto gravame.
Le spese del presente grado di giudizio dovrebbero seguire la soccombenza. Tuttavia, va evidenziato che la Corte Cost., con la decisione 19 aprile 2018 n. 77, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 92 c.p.c. «nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132… nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni», parimenti idonee a evidenziare che la soccombenza è dovuta a elementi imprevisti e imprevedibili, e sia evidente che la parte soccombente ha adottato una condotta prudente.
Orbene, come è evidente dalla lettura degli atti, è certo che e Parte_2 [...]
siano sovrastrutture giuridiche create dal gruppo familiare (v. descrittivo CP_1 Pt_2 non contestato di cui pagg. 5 e 6 dell'atto di appello) e, segnatamente, da , con Persona_1
operazioni poi censurate anche in sede giudiziaria (v. ad esempio la revocatoria accolta o la condanna penale di ) per perseguire interessi sostanzialmente unitaria ed inseriti Parte_6
in un medesimo piano economico.
Benché questi elementi non riverberino ai fini dell'accoglimento della domanda, è ben evidente come il rapporto fiduciario a suo tempo esistente con il geom. lo abbia potuto Pt_1
indurre a pazientare per la liquidazione delle proprie competenze, sino a quando i continuamente cangianti assetti societari l'abbiano definitivamente indotto a rompere gli indugi, richiedendo le proprie competenze, sia pure – come già detto – impropriamente nei confronti dell'attuale appellata.
Vi sono, dunque, quelle gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese processuali del grado.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2417/2023 r.g. – sentenza – pagina 9 di 10 Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU.
3774/2014).
PQM
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
2) Compensa integralmente le spese del grado tra le parti costituite;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico della parte appellante soccombente per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la proposta impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio dell'11 marzo 2025
Il Presidente estensore dott. Eugenio Forgillo
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2417/2023 r.g. – sentenza – pagina 10 di 10