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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 06/05/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3094/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Giuseppe Melisenda Giambertoni - Presidente
Vincenza Bennici - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3094/2022 degli affari civili contenziosi
TRA
, nata ad [...] il [...] (Avv. Avanzato Rossana) Parte_1
RICORRENTE
E
, nato ad [...] il [...] (Avv. Di Giovanni Gaspare) CP_1
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 21.01.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17/11/2022, Parte_1 premettendo di avere contratto, in data 28.04.2006, matrimonio concordatario con
, dalla cui unione erano nate tre figlie (di anni 17, 12 e 8) chiedeva CP_1 pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del convenuto, che a suo dire avrebbe provocato la crisi matrimoniale per aver fatto mancare alla famiglia i mezzi di sostentamento e per aver tenuto condotte violente nei confronti della moglie e delle figlie.
Si costituiva in giudizio , il quale non si opponeva alla domanda di CP_1 separazione, ma resisteva a quella di addebito.
All'udienza presidenziale del 28.02.2023, nell'impossibilità di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione stante l'assenza del convenuto, il Presidente del
Tribunale adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 708 c.p.c. e rimetteva le parti dinanzi al G.I. per la trattazione del merito.
La causa, istruita con la produzione di documenti, all'udienza del 21.01.2025, sulle conclusioni delle parti e del P.M., è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla ricorrente, considerato il dichiarato proposito della stessa di non volersi riconciliare ed il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno delle difese delle parti, oltre che la mancata opposizione del convenuto.
Va invece rigettata la domanda di addebito formulata dalla ricorrente. assume che il marito, dedito all'uso di sostanze stupefacenti, durante il Pt_1 matrimonio, non si sarebbe impegnato nella ricerca di una stabile occupazione lavorativa, facendo quindi mancare alla famiglia ogni forma di sostentamento.
Assume inoltre che l'uso di stupefacenti lo avrebbe indotto, nell'ultimo periodo, a tenere condotte violente a danno della moglie e delle figlie.
La domanda è infondata in quanto, con riferimento alle dedotte violenze, i fatti allegati -oltre che generici – sono rimasti allo sterile stato delle asserzioni. Quanto invece, all'assunzione di sostanze stupefacenti, occorre rilevare che tale circostanza non è stata contestata dal convenuto, che anzi ha ammesso di essere in cura presso il
SERD e di voler seguire un percorso terapeutico presso una comunità. Tuttavia, non
è stata offerta alcuna prova atta a dimostrare la sussistenza del nesso eziologico tra detta circostanza e la frattura insorta tra i coniugi
Quanto all'affidamento delle figlie minori, deve innanzitutto rilevarsi che non si è proceduto all'ascolto delle figlie e (oggi rispettivamente di Per_1 CP_2
17 e 12 anni) in quanto non vi era alcun contrasto tra le parti in merito al loro collocamento presso la madre ed essendo incontestati i problemi di tossicodipendenza del padre, i quali, in sede di udienza presidenziale, hanno indotto il decidente a disporre l'affido esclusivo in favore di Pt_1
Ciò precisato, in questa sede vanno confermati i provvedimenti urgenti, ritenendosi che il riconosciuto stato di dipendenza da sostanze stupefacenti del padre costituisca idonea giustificazione per derogare il regime ordinario dell'affidamento condiviso.
Pertanto, le figlie minori vanno affidate in via esclusiva alla madre.
Quanto al diritto di visita da parte del padre, tenuto conto di quanto dichiarato da all'udienza presidenziale - e cioè che vede le minori, ogni tanto, a Pt_1 CP_1 casa della di lui madre, va disposto che gli incontri avvengano in presenza di una persona di fiducia della ricorrente.
Venendo alle statuizioni di carattere patrimoniale, va confermata l'ordinanza del
4.07.2023, tenuto conto della situazione reddituale delle parti in comparazione tra loro (la ricorrente lavora saltuariamente in una mensa scolastica mentre il convenuto ha svolto lavori come bracciante agricolo).
Pertanto, verserà a a titolo di concorso nel CP_1 Parte_1 mantenimento delle tre figlie minori, entro il giorno 10 di ogni mese, l'assegno di euro 450,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e contribuirà, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse delle figlie, per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie alla luce del tenore di vita della famiglia antecedente alla separazione, previa concertazione tra le parti.
Le spese di lite devono essere compensate stante la natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, udito il P.M. ed i procuratori delle parti;
definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, pronuncia la separazione personale tra i coniugi nata Parte_1 ad Agrigento il 13/03/1988 e , nato ad [...] il [...]; CP_1
rigetta la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
affida le figlie minori in via esclusiva alla madre, con collocazione stabile presso il domicilio materno e con diritto di visita da parte del padre secondo le modalità indicate in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di pagare a a titolo CP_1 Parte_1 di concorso nel mantenimento delle figlie minori, entro il giorno 10 di ogni mese,
l'assegno di euro 450,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e di contribuire, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse delle figlie, per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie alla luce del tenore di vita della famiglia antecedente alla separazione, previa concertazione tra le parti;
compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Agrigento in data 5.5.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Vincenza Bennici Giuseppe Melisenda Giambertoni
(atto firmato digitalmente)