Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 23/07/2025, n. 1344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1344 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01344/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00195/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 195 del 2024, proposto da
Afrodite Residence S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Caporaso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
IT – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Crisostomo Sciacca, Marcello Marra Marcozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, corso Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
della delibera dell’11 settembre 2023, prot. n. NIT20002444: esclusione del progetto di realizzazione di una casa vacanze in Vietri sul Mare dalla misura di sostegno all’imprenditorialità denominata “Nuove imprese a tasso zero”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di IT – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa s.p.a. e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2025 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto in epigrafe, la Afrodite Residence s.r.l. (in appresso, A. R.), in riassunzione del proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, impugnava, chiedendone l’annullamento: - la delibera dell’11 settembre 2023, prot. n. NIT20002444, con la quale IT – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa s.p.a. (in appresso, IT o Agenzia), previa comunicazione ex art. 10 bis della l. n. 241/1990 (nota del 10 luglio 2023), non aveva ammesso il progetto di cui all’istanza del 26 marzo 2022, prot. n. NIT20002444, avente per oggetto la realizzazione di una casa vacanze in Vietri sul Mare, per un importo complessivo pari a € 2.980.870,00, alla misura di sostegno all’imprenditorialità, denominata “Nuove imprese a tasso zero” e prevista dagli artt. 1 ss. (Titolo I, “Incentivi in favore dell'autoimprenditorialità”, Capo 01, “Misure in favore della nuova imprenditorialità nei settori della produzione dei beni e dell'erogazione dei servizi “) del d.lgs. n. 185/2000, così come modificati e integrati dall’art. 29, commi 1 e 2, del d.l. n. 34/2019, conv. in l. n. 58/2019 (c.d. Decreto Crescita), nonché disciplinata dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) del 4 dicembre 2020 (“Ridefinizione della disciplina di attuazione della misura in favore della nuova imprenditorialità giovanile e femminile di cui al Titolo I, Capo 01, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185”) e dalla circolare MISE n. 117378 dell’8 aprile 2021 (“Termini e modalità di presentazione delle domande di agevolazione ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 4 dicembre 2020 che ridefinisce la disciplina di attuazione della misura di cui al Titolo I, Capo 01 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 adottata con regolamento dell’8 luglio 2015, n. 140 volta a sostenere nuova imprenditorialità, in tutto il territorio nazionale, attraverso la creazione di micro e piccole imprese competitive, a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile”); - i verbali di colloquio del 15 febbraio 2023; - le schede ed i verbali di valutazione del progetto; - il provvedimento di nomina della Commissione di valutazione; - ove occorrente, la circolare MISE n. 117378 dell’8 aprile 2021, così come rettificata con circolare n. 135072 del 20 aprile 2021.
2. Il provvedimento impugnato, adottato a valle del contraddittorio procedimentale instaurato col preavviso di esclusione dai benefici ex artt. 1 ss. del d.lgs. n. 185/2000 (nota del 10 luglio 2023) e articolatosi nelle osservazioni rassegnate dall’interessata il 19 luglio 2023, risultava motivato in ragione dell’insufficienza dei punteggi assegnati al progetto proposto in relazione ai parametri (o sub-criteri) di valutazione A3 (“Possesso – da parte del team imprenditoriale – delle competenze o abilità tecniche necessarie al presidio dell'attività, verificato sulla base delle esperienze formative, lavorative e/o attraverso la conoscenza e padronanza dei processi produttivi o di erogazione di servizi”) e C1 (“Valutazione della potenzialità (opportunità e minacce) del mercato di riferimento, la coerenza dell'offerta proposta rispetto al target di clienti individuato, le strategie di accesso al mercato (canali di accesso e strategie di distribuzione) e la metodologia condotta per la determinazione del fatturato”), declinati nell’Allegato n. 1 alla circolare MISE n. 117378 dell’8 aprile 2021.
In particolare: - in relazione al sub-criterio A3, per il quale era stato assegnato un punteggio pari a 3/10, si era ritenuto che la A. R. non disponesse di una compagine in possesso di competenze tecniche adeguate a presidiare le fasi essenziali del processo produttivo né avesse individuato una figura esterna in possesso di tali competenze tecniche, avuto precipuo riguardo alle attività di estetica e centro benessere; - in relazione al sub-criterio C1, per il quale era stato assegnato un punteggio pari a 4/10, si era rilevata l’insufficiente segmentazione del target di clientela, per carenza di informazioni sui flussi turistici e sulle caratteristiche qualitative e quantitative dell’utenza, nonché per sovrastima del tasso di occupazione della struttura, l’inadeguatezza della strategia di ingresso nel mercato per superficialità della profilazione del target di clientela, l’incoerenza e l’inattendibilità delle previsioni di fatturato in rapporto al contesto competitivo ed al mercato di riferimento.
Più in dettaglio, come argomentato nella delibera dell’11 settembre 2023, prot. n. NIT20002444:
- quanto al sub-criterio A3: «La compagine sociale è composta da soggetti che non detengono le competenze tecniche necessarie al presidio delle fasi essenziali del processo produttivo e non ha individuato la figura esterna con adeguate competenze tecniche. Nello specifico, non risultano individuate figure con competenze adeguate a presidiare le attività di estetica e centro benessere, previste tra i servizi offerti. Le controdeduzioni fornite non consentono di sanare la criticità rilevata. In particolare, in merito alle figure da impiegare per il centro benessere la società proponente riporta la specifica normativa circa la qualifica professionale necessaria per l’espletamento dei servizi di estetica ma non individua un soggetto idoneo a tale attività. Di conseguenza permane la criticità evidenziata in quanto non risulta individuata la figura, anche esterna, con adeguate competenze tecniche»;
- quanto al sub-criterio C1: -- «Il target di clienti non è stato segmentato in termini di caratteristiche qualitative e quantitative. Nello specifico, non risultano fornite informazioni relative al flusso turistico registrato nell’area dell’attività (arrivi, giorni di permanenza/presenze) utili a definire il potenziale mercato target dell’attività e a validare le previsioni di tasso di occupazione della struttura esposti. Inoltre, le informazioni qualitative fornite non consentono di definire le caratteristiche della clientela che l’attività intende intercettare in termini di classi d’età e propensione al consumo. Le controdeduzioni fornite non consentono di sanare la criticità rilevata. In particolare, risultano fornite informazioni in merito alla tipologia di pernottamenti prenotati (singoli, coppie, famiglie) e alla provenienza geografica degli ospiti. In merito al tasso di occupazione la società proponente fornisce il dato registrato per il 2022 nei mesi da aprile a settembre per l’area costiera amalfitana, pari al 72%. Tuttavia, tale dato non consente di validare il tasso di occupazione previsto dalla società proponente pari all’80% su base annuale. Si ravvisa infatti incoerenza tra il dato medio registrato sul mercato calcolato sui sei mesi di alta stagione e il dato previsionale esposto dalla società calcolato su base annuale. Inoltre, a seguito di verifiche istruttorie è stato calcolato un tasso di occupazione medio annuale nel comune di localizzazione dell’attività (Vietri sul Mare) del 29% (dati ISTAT 2019 elaborati sul numero di presenze registrate e numero di strutture e posti letto). Di conseguenza, le previsioni sul tasso di occupazione della struttura e sul numero di presenze intercettate prospettate dalla società proponente non risultano coerenti rispetto ai dati restituiti dal mercato geografico di riferimento»; -- «La strategia distributiva e dei canali di accesso individuati sono invalidati dalla superficiale profilazione e segmentazione della clientela target. Le controdeduzioni trasmesse forniscono informazioni sulla strategia di ingresso, basata principalmente sui canali online (sito web, social network) e sulla gestione dei prezzi di listino. Tuttavia, gli obiettivi di acquisizione della clientela esposti dalla società proponente risultano sovrastimati rispetto a quanto registrato nell’area di riferimento. Pertanto, non è possibile valutare positivamente la strategia di ingresso proposta in termini di quota di mercato che la società intende acquisire»; -- «Gli obiettivi di fatturato non sono attendibili in quanto la numerosità della clientela non è supportata da un'adeguata analisi del mercato di riferimento e della segmentazione della clientela e del contesto competitivo. In particolare, le carenze evidenziate circa l’analisi del mercato di riferimento nell’area individuata non consentono di valutare le previsioni di fatturato esposte dalla società proponente, derivanti dai tassi di occupazione e vendita dei servizi previsti. Inoltre, si ravvisa incoerenza circa il fatturato previsto per il centro benessere e reparto estetica in termini di quantità vendute e prezzo medio e il dato esposto per tale linea. Di conseguenza il dato fornito relativamente al fatturato complessivo dell’attività risulta in contrasto con il dato derivante dai criteri di determinazione esposti per ciascuna linea di business. Le controdeduzioni fornite chiariscono i criteri di determinazione del fatturato previsto per l’attività (€ 1.220.400,00) suddiviso per le seguenti linee di business: pernottamenti (€ 734.400,00); area fitness (€ 162.000,00); area piscina (€ 121.500,00); area estetica/massaggi (€ 202.500,00). In merito al fatturato relativo al centro estetico e benessere (area estetica e massaggi) la società proponente chiarisce l’errore relativo al prezzo medio applicato. In particolare, il fatturato previsto per tale linea di business (€ 202.500,00) deriva dalla previsione di 8.100 fruizioni/anno ad un prezzo medio di € 25,00. Tuttavia, il fatturato derivante dai pernottamenti risulta calcolato assumendo un tasso di occupazione annuale della struttura pari all’80% rispetto alla capacità massima della struttura di 16.200 presenze annuali (derivante da 45 posti letto totali e 360 giorni di apertura). Il tasso di occupazione esposto risulta sovrastimato e non coerente rispetto al tasso medio annuale registrato dalle strutture alberghiere ed extra alberghiere del Comune di riferimento (pari al 29% circa). Tale incoerenza non consente di valutare positivamente le potenzialità economiche dell’iniziativa in termini di clientela raggiungibile e fatturato prospettico».
3. Nell’avversare siffatta determinazione, la ricorrente lamentava, in estrema sintesi, che: a) in violazione del punto 9 della circolare MISE n. 117378 dell’8 aprile 2021, nonché in difetto di istruttoria e di motivazione, sarebbero stati indicati i punteggi assegnati al progetto proposto non già in relazione a ciascun sub-criterio, bensì soltanto in relazione ai sub-criteri A3 e C1, non essendo così verificabile se e come non sarebbe stato ragguagliato il punteggio minimo (5,00) richiesto per ogni singolo criterio e/o il punteggio minimo (6,00) richiesto per la valutazione complessiva; b) pure in difetto di istruttoria e di motivazione, in esito all’esame delle osservazioni rassegnate dall’interessata il 19 luglio 2023, non sarebbe stato adeguatamente circostanziato il superamento degli ex ante formulati di insufficienza progettuale in rapporto ai sub-criteri; c) viziate da travisamento fattuale sarebbero le quantificazioni: ca) sia del punteggio (3,00) assegnato in relazione sub-criterio A3, tenuto conto che la proponente avrebbe previsto nella propria istanza di agevolazione il reclutamento di figure professionali esterne di estetista; cb) sia del punteggio (4,00) assegnato in relazione sub-criterio C1, tenuto conto che il dato ISTAT (tasso di occupazione medio annuo delle strutture, pari al 29%), siccome risalente al 2019, sarebbe inattuale e discordante rispetto a quello corrispondente al 2022 (72%); d) per di più, inesplicato sarebbe il processo logico sotteso alla riattribuzione dei punteggi a valle dell’esame delle osservazioni rassegnate dall’interessata il 19 luglio 2023 (anche in rapporto alla ponderazione dell’incidenza prevista dalla circolare MISE n. 117378 dell’8 aprile 2021); e) la Commissione di valutazione non sarebbe stata ritualmente nominata in seguito alla presentazione delle istanze di agevolazione, nel rispetto del principio di parità di genere e previe dichiarazioni di non incompatibilità dei relativi componenti; f) l’operato della Commissione di valutazione non sarebbe stato, inoltre, improntato a parametri adeguatamente precostituiti ed a metodi decisionali collegiali né sarebbe stato assistito dalla necessaria attività di verbalizzazione; g) ove interpretata in senso estromissivo per la proponente, la circolare MISE n. 117378 dell’8 aprile 2021 sarebbe lesiva del principio del favor participationis.
4. Costituitasi in resistenza, l’intimata IT eccepiva, oltre all’infondatezza, l’inammissibilità del gravame esperito ex adverso, siccome notificato, in sede di rimedio ex art. 8 del d.p.r. n. 1199/1971, non già al MISE, bensì all’Avvocatura dello Stato.
Si costituiva, altresì, in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
5. All’udienza pubblica del 10 giugno 2025, la causa era trattenuta in decisione.
6. Venendo ora a scrutinare il ricorso, esso si rivela infondato per le ragioni illustrate in appresso.
Ciò può esimere, dunque, il Collegio dallo scrutinio dell’eccezione in rito sollevata da parte resistente.
7. A ripudio della censura rubricata retro, sub n. 3.a, va osservato che, nel rispetto delle disposizioni in calce alla tabella “Criteri di valutazione di cui al punto 9.4” di cui all’Allegato n. 1 alla circolare MISE n. 117378 dell’8 aprile 2021 (nella versione rettificata dalla circolare n. 135072 del 20 aprile 2021), IT risulta aver puntualmente indicato ed ampiamente circostanziato «le criticità dei singoli parametri che hanno ottenuto un valore uguale o inferiore al 5,00», ossia dei sub-criteri A3 (“Possesso – da parte del team imprenditoriale – delle competenze o abilità tecniche necessarie al presidio dell'attività, verificato sulla base delle esperienze formative, lavorative e/o attraverso la conoscenza e padronanza dei processi produttivi o di erogazione di servizi”) e C1 (“Valutazione della potenzialità (opportunità e minacce) del mercato di riferimento, la coerenza dell'offerta proposta rispetto al target di clienti individuato, le strategie di accesso al mercato (canali di accesso e strategie di distribuzione) e la metodologia condotta per la determinazione del fatturato”).
Tanto si evince perspicuamente dall’analitico corredo argomentativo riportato retro, sub n. 2, dove sono diffusamente enunciate le ragioni della ravvisata insufficienza del progetto proposto dalla A. R. in rapporto ai menzionati parametri A3 (con punteggio pari a 3,00) e C1 (con punteggio pari a 4,00), la quale non ha consentito il superamento delle soglie minime per l’accesso alle agevolazioni.
7.1. Al riguardo, giova rammentare che, ai sensi delle cennate disposizioni in calce alla tabella “Criteri di valutazione di cui al punto 9.4” di cui all’Allegato n. 1 alla circolare MISE n. 117378 dell’8 aprile 2021: «Ai fini dell’ammissibilità e del passaggio alla successiva fase di valutazione, il punteggio minimo per ogni criterio (dato dalla media dei punteggi ottenuti su ogni singolo parametro) deve essere superiore a 5,00. Il punteggio di valutazione complessivo (dato dalla somma dei punteggi dei singoli criteri ponderati rispetto all’incidenza) deve essere pari o superiore a 6,00; in caso di valore inferiore saranno evidenziate le criticità dei singoli parametri che hanno ottenuto un valore uguale o inferiore al 5,00».
In altri termini, affinché l’istanza di agevolazione fosse ammissibile, era necessario: - sia che la media dei punteggi conseguiti per i singoli sub-criteri costitutivi di ciascun criterio di valutazione fosse superiore a 5,00; - sia che la media complessiva ponderale di tutti punteggi conseguiti in relazione ai singoli criteri di valutazione fosse pari o superiore a 6,00.
7.2. Ora, nella specie, come illustrato nella relazione istruttoria a cura della Service Unit Creazione e Sviluppo PMI di IT, esibita in giudizio da parte resistente, la ricorrente ha ottenuto:
a) una media dei punteggi corrispondenti ai singoli sub-criteri di valutazione, pari a: aa) [(6,00 per il parametro A1, “Capacità del team imprenditoriale di focalizzare l'idea imprenditoriale proposta, in termini di soddisfacimento dei bisogni espressi dalla clientela target e di definire percorsi evolutivi in considerazione dell'attuale stato di avanzamento del progetto e delle dinamiche del contesto di riferimento” + 6,50 per il parametro A2, “Competenze gestionali ed organizzative del team imprenditoriale sulla base delle esperienze formative e lavorative maturate, in contesti omogenei o settori coerenti con l’iniziativa imprenditoriale proposta, ed eventuale presenza di figure tecniche e/o amministrative abilitanti per l’avvio dell’iniziativa” + 3,00 per il parametro A3, “Possesso – da parte del team imprenditoriale – delle competenze o abilità tecniche necessarie al presidio dell'attività, verificato sulla base delle esperienze formative, lavorative e/o attraverso la conoscenza e padronanza dei processi produttivi o di erogazione di servizi” b=) 15,50 : 3 = ] 5,17, quanto al criterio A (“Adeguato presidio delle competenze tecniche, organizzative e gestionali richieste dall’attività imprenditoriale”); ab) [(6,00 per il parametro B1, “Valutazione della combinazione degli aspetti tecnico produttivi ed organizzativi del progetto con gli elementi distintivi e caratterizzanti l’idea imprenditoriale, le aree organizzative presidiate dal Team Imprenditoriale e la ripartizione dei ruoli fra i singoli componenti dello stesso e le risorse coinvolte nelle attività operative” + 6,00 per il parametro B2, “Efficacia delle soluzioni tecniche e produttive proposte, dell’organizzazione e dell’articolazione dei processi con le scelte strategiche connesse alle modalità di fornitura, produzione, comunicazione e distribuzione dei prodotti / servizi e dei vincoli normativi e produttivi richiesti per l’avvio e la realizzazione dell’attività imprenditoriale”=) 12,00 : 2 =] 6,00, quanto al criterio B (“Coerenza del progetto proposto con gli aspetti tecnico-produttivi ed organizzativi funzionali alla realizzazione dall’attività imprenditoriale”); ac) [4,00 per il parametro C1, “Valutazione della potenzialità (opportunità e minacce) del mercato di riferimento, la coerenza dell'offerta proposta rispetto al target di clienti individuato, le strategie di accesso al mercato (canali di accesso e strategie di distribuzione) e la metodologia condotta per la determinazione del fatturato” + 6,00 per il parametro C2, “Valutazione della sostenibilità del modello di business proposto rispetto alle strategie di ingresso e consolidamento nel mercato” + 6,00 per il parametro C3, “Valutazione della capacità del progetto di generare un vantaggio competitivo per effetto di strategie distintive rispetto all'arena di mercato, alla qualificazione e quantificazione dei risultati derivanti dal vantaggio stesso, alle modalità di difesa del vantaggio verso i concorrenti diretti ed indiretti” =) 16,00 : 3 =] 5,33, quanto al criterio C (“Coerenza del progetto proposto con le potenzialità del mercato di riferimento”);
b) una media complessiva dei punteggi corrispondenti ai singoli criteri di valutazione, pari a [(5,17 per il criterio A, “Adeguato presidio delle competenze tecniche, organizzative e gestionali richieste dall’attività imprenditoriale” + 6,00 per il criterio B, “Coerenza del progetto proposto con gli aspetti tecnico-produttivi ed organizzativi funzionali alla realizzazione dall’attività imprenditoriale” + 5,33 per il criterio C, “Coerenza del progetto proposto con le potenzialità del mercato di riferimento” = 16,50 : 3 =] 5,50 ≈ 5,52, la quale, una volta riponderata in base alle quote di incidenza previste per le imprese – quale, appunto, la A. R. – costituite da oltre 36 mesi (25% per il criterio A, 35% per il criterio B e 40% per il criterio C), ragguaglierebbe il valore di 5,08.
Ciò posto, è evidente che i punteggi medi (5,17, 6,00 e 5,33) conseguiti dalla ricorrente in relazione ai singoli criteri di valutazione hanno superato la soglia minima per essi prefissata in 5,00; ed è altrettanto evidente che il punteggio medio complessivo conseguito dalla medesima ricorrente (5,52), vieppiù ove riponderato (5,08), non ha, invece, ragguagliato la soglia minima (6,00) per esso parimenti prefissata ai fini dell’ammissibilità dell’istanza di agevolazione.
7.3. Di qui, dunque, la congruenza dell’impianto argomentativo posto a base dell’impugnata determinazione declinatoria.
7.4. Né detto impianto argomentativo è da reputarsi inammissibilmente integrato ex post dai contenuti della citata relazione istruttoria a cura della Service Unit Creazione e Sviluppo PMI di IT.
Ed invero, come più volte ricordato dalla giurisprudenza, l’integrazione postuma della motivazione, mentre è inammissibile se compiuta tramite atti processuali o scritti difensivi, non lo è, invece, se riveniente, oltre che da un provvedimento autonomo di convalida, dagli atti del procedimento, nella misura in cui i documenti dell'istruttoria – quale, appunto, nel caso in esame, la relazione esibita da IT – offrano elementi univoci e sufficienti per ricostruire le concrete ragioni della determinazione assunta (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. III, n. 10448/2022; sez. IV, n. 1096/22023; sez. VI, n. 1903/2024; sez. VII, n. 5069/2024; TAR Campania, Salerno, sez. III, n. 1805/2024).
8. Nessuna violazione degli artt. 3 e 10 bis della l. n. 241/1990 è, poi, ravvisabile in sede di rigetto delle osservazioni rassegnate dall’interessata il 19 luglio 2023 in merito al preavviso del 10 luglio 2023 (cfr. retro, sub n. 3.b).
Oltre alle valutazioni analitiche riportate nella citata relazione istruttoria, proprio la circostanza che l’Agenzia resistente, in parziale accoglimento delle osservazioni della A. R., abbia superato gli ex ante formulati di insufficienza progettuale in rapporto ai sub-criteri A1, A2, B1 e B2 (rideterminando i correlativi punteggi, rispettivamente, da 5,00 a 6,00, da 5,00 a 6,50, da 4,66 a 6,00, da 5,00 a 6,00) ed abbia aumentato da 3,75 a 4,00 il punteggio assegnato per il sub-criterio C1 denota, infatti, un’adeguata considerazione dell’apporto partecipativo dell’interessata nel procedimento.
Non senza soggiungere, subito dopo, che le garanzie motivazionali invocate da parte ricorrente non avrebbero potuto tradursi – a discapito dei principi procedimentali di efficacia e celerità – in un interminabile confronto dialettico con la A. R. e in un’analitica confutazione degli elementi da quest’ultima forniti nelle osservazioni rassegnate il 19 luglio 2023 in merito al preavviso del 10 luglio 2023 ed espressamente richiamate nella gravata delibera dell’11 settembre 2023, prot. n. NIT20002444, essendo sufficienti, per la loro osservanza, il compiuto apprezzamento e la perspicua esplicazione dei presupposti fattuali e delle ragioni giuridiche che, in positivo, ossia in logica e insuperata antitesi alle anzidette controdeduzioni, hanno giustificato la determinazione assunta (cfr. TAR Abruzzo, L'Aquila, 26 luglio 2004, n. 836; sez. I, 6 giugno 2007, n. 285; TAR Friuli Venezia Giulia, Trieste, 14 maggio 2005, n. 459; TAR Liguria, Genova, sez. II, 7 luglio 2005, n. 1022; TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 7 aprile 2006, n. 772; TAR Lazio, Roma, sez. I, 4 agosto 2006, n. 6950; 14 settembre 2007, n. 8951; sez. III, 15 febbraio 2021, n. 1808; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 16 ottobre 2009, n. 5817; 21 settembre 2010, n. 17489; 23 luglio 2014, n. 4131; 21 gennaio 2015, n. 374; 26 agosto 2015, n. 4269; Salerno, sez. II, 12 luglio 2018, n. 1067; 27 gennaio 2022, n. 216).
9. Neppure sono accreditabili gli ordini di doglianze volti a contestare i giudizi formulati sul progetto de quo in relazione ai sub-criteri A3 e C1 (cfr. retro, sub n. 3.c).
9.1. In argomento, è appena il caso di rimarcare, in via di principio, che tali valutazioni e la conseguente attribuzione dei punteggi attiene all'espressione di un giudizio tecnico-discrezionale di competenza esclusiva dell’Agenzia procedente: quest’ultima non si è trovata, infatti, ad applicare ‘scienze esatte’, che conducono ad un risultato certo e univoco, ma ha formulato un giudizio tecnico-discrezionale di ordine sintetico-globale, connotato da un fisiologico margine di opinabilità, per sconfessare il quale non è sufficiente evidenziare la sua mera non condivisibilità, dovendosene, piuttosto, dimostrare la macroscopica inattendibilità e/o erroneità, con la conseguenza che, ove non emergano travisamenti, pretestuosità o irrazionalità, ma solo margini di opinabilità e non condivisibilità della valutazione operata dal soggetto pubblico, l’adito organo giurisdizionale non può sovrapporre a quest’ultima la propria, pena, altrimenti, il suo indebito sconfinamento nella sfera di potere riservata all’agere amministrativo.
9.2. Tanto chiarito, osserva, a questo punto, il Collegio che, a dispetto delle proposizioni attoree, l’omessa designazione delle figure professionali necessarie all’attuazione del progetto proposto – quale, segnatamente, quella adibita all’espletamento dei servizi di estetica presso il previsto centro benessere – non avrebbe potuto plausibilmente non tradursi in termini di attribuzione di un punteggio di insufficienza (3,00).
Come eccepito sul punto da IT, la credibilità e la serietà dell’investimento, avuto precipuo riguardo alle «competenze tecniche, organizzative e gestionali richieste dall’attività imprenditoriale» (art. 8, comma 1, lett. a, del d.m. 4 dicembre 2020; punto 9.4 della circolare MISE n. 117378 dell’8 aprile 2021), avrebbe dovuto necessariamente transitare per l’oggettiva riscontrabilità dei contenuti dichiarati, anche mediante l’individuazione dei soggetti coinvolti nella relativa esecuzione.
In questo senso, nella “Guida alla compilazione della domanda di partecipazione”, IT ha impartito le seguenti istruzioni:
- «Dedicare un impegno adeguato alla compilazione del piano d’impresa, in quanto è l’unico documento/strumento che permetterà ai proponenti dell’iniziativa di dimostrare la credibilità dell’iniziativa imprenditoriale proposta in termini di posizionamento nel mercato di riferimento»;
- «Descrivere nel dettaglio il progetto imprenditoriale, ricordando che ogni affermazione dovrà essere ben argomentata e supportata da dati/fonti riscontrabili; il piano deve essere redatto in modo chiaro, basato su analisi precise e su dati concreti, attendibili e verificabili»;
- «Evitare gli slogan: se si ritiene che il prodotto/servizio presentato sarà il migliore sul mercato, si dovrà spiegarne il motivo»;
- «… occorre descrivere il team imprenditoriale coinvolto nell’attività, inteso come l’insieme delle risorse interne ed esterne (soci, dipendenti e collaboratori) coinvolte stabilmente nel progetto e in possesso delle competenze – gestionali, organizzative e tecniche – strategiche ai fini della realizzazione del progetto. Per ciascuna risorsa individuata è necessario specificare il ruolo ricoperto all’interno del progetto e le esperienze formative e lavorative maturate attinenti a tale ruolo. Nel caso di rapporti di collaborazione, indicarne la tipologia e la durata»;
- «… occorre descrivere le risorse/attività chiave che permettono all’impresa di creare la sua proposta di valore, raggiungere il mercato, mantenere le relazioni con la clientela e perseguire i propri obiettivi economici»;
- «In presenza di attività che richiedono per l’esercizio specifiche abilitazioni, fornire indicazioni circa i soggetti che dispongono delle qualifiche necessarie. Individuare inoltre la necessità di coinvolgere ulteriori collaboratori e/o dipendenti, definendone quantità e ruoli».
9.3. Resiste pure alle contestazioni di parte ricorrente il rilievo di insufficiente segmentazione del target di clientela, per carenza di informazioni sui flussi turistici e sulle caratteristiche qualitative e quantitative dell’utenza, nonché per sovrastima del tasso di occupazione della struttura, di ingresso della strategia di ingresso nel mercato per superficialità della profilazione del target di clientela, di incoerenza e inattendibilità delle previsioni di fatturato in rapporto al contesto competitivo ed al mercato di riferimento.
A prescindere dalla considerazione che la A. R. risulta appuntarsi essenzialmente soltanto sulla questione della sovrastima o meno del tasso di occupazione delle strutture ricettive di Vietri sul Mare, lasciando immuni da specifiche censure le ulteriori criticità stigmatizzate nella delibera dell’11 settembre 2023, prot. n. NIT20002444, il profilo di doglianza in esame sconta il limite dell’opinabilità di una proiezione di affluenza configurata dalla proponente – peraltro, sulla scorta di rilevazioni, evocate nelle proprie difese, successive alla presentazione dell’istanza del 26 marzo 2022, prot. n. NIT20002444 – a guisa di sviluppo “potenziale” o “tendenziale” (80%) rispetto ad un dato attuale (72% per la stagione aprile – settembre 2022) riveniente da fonti non ufficiali, a fronte del dato (29%) ricavato dall’Agenzia dall’autorevole fonte ufficiale ISTAT, ben vero risalente all’anno 2019, ma, comunque, riferito al periodo favorevole anteriore all’evento pandemico da COVID-19.
Con riguardo all’analisi del mercato di riferimento, la richiamata “Guida alla compilazione della domanda di partecipazione” formula le seguenti raccomandazioni:
«Attenzione! Questa è una tra le sezioni più importanti del piano d’impresa poiché attraverso di essa i proponenti potranno dimostrare la validità e la credibilità dell’iniziativa imprenditoriale proposta.
Conoscere il mercato di riferimento e, soprattutto, i futuri concorrenti e clienti, è fondamentale.
In questa sezione, pertanto, si richiede di identificare il mercato di riferimento in cui l’iniziativa opererà e di definire in maniera precisa i clienti ai quali rivolgere la propria offerta, alla luce dei bisogni da soddisfare individuati, i competitor diretti e/o indiretti e il posizionamento dell’impresa. (…).
Attenzione! evidenziare le fonti utilizzate. (…).
Nella sezione in oggetto è necessario descrivere il mercato di riferimento prescelto, fornendo dati attendibili sulla situazione attuale e prospettica dello stesso, evidenziando: - i fattori ritenuti critici dall’azienda per avere un buon esito, anche in riferimento alle strategie dei competitor».
10. Puramente congetturali, esplorativi e, in quanto tali, infirmati da irrimediabile genericità ex art. 40, comma 2, cod. proc. amm. sono i motivi di gravame incentrati sull’asserita irritualità della formazione e dell’operato della Commissione di valutazione (cfr. retro, sub n. 3.e-f).
Ed è appena il caso di soggiungere che – come dedotto da parte resistente – la procedura controversa, stante la relativa natura non concorrenziale, neppure contemplava l’istituzione di un organo collegiale di valutazione all’indomani della presentazione delle istanze di agevolazione.
L’art. 8 del d.m. 4 dicembre 2020 si limita, infatti, a stabilire che «le domande di agevolazione sono presentate al soggetto gestore, che procede, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, alla verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità … ed alla valutazione dell'iniziativa imprenditoriale» (comma 1) e che «la valutazione dell'iniziativa proposta … effettuata dal soggetto gestore sulla base delle informazioni rese nel modulo di domanda e di un colloquio con i proponenti dell'iniziativa» (comma 3).
11. Non è, infine, fondatamente ravvisabile nella disciplina della circolare MISE n. 117378 dell’8 aprile 2021 la peraltro genericamente denunciata violazione del principio del favor participationis (cfr. retro, sub n. 3.g).
Ed invero, i parametri di valutazione ivi enucleati – e, segnatamente, quelli in relazione ai quali il progetto proposto dalla A. R. si è rivelato insufficiente – rimangono aderenti alle direttive enunciate all’art. 8, comma 1, del d.m. 4 dicembre 2020 («adeguato presidio delle competenze tecniche, organizzative e gestionali richieste dall'attività imprenditoriale»; «coerenza del progetto proposto con gli aspetti tecnico-produttivi ed organizzativi funzionali alla realizzazione dall'attività imprenditoriale»; «coerenza del progetto proposto con le potenzialità del mercato di riferimento»), risultano improntati a principi di ragionevolezza e proporzionalità e rispondono all’esigenza di assicurare la serietà, l’attendibilità e la meritevolezza degli investimenti in funzione dell’obiettivo ordinamentale di incentivazione delle micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e di sostegno allo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito (cfr. art. 1 del d.lgs. n. 185/2000).
12. In conclusione, stante la ravvisata infondatezza delle censure con esso proposte, così come dianzi scrutinate, il ricorso in epigrafe va respinto.
13. Quanto alle spese di lite, appare equo disporne l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Olindo Di Popolo | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO