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Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/03/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte d'appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Salina Presidente dott. ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott. ssa Antonella Romano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 1410/2024;
PROMOSSA DA
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
Dott. con sede legale in Ancona (AN) alla Via Maggini n. 200, Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Mennini, con studio in Pescara al Viale
Regina Margherita n. 70 (C.F. - pec: C.F._1
; Email_1
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro CP_1 CP_2 P.IVA_2
tempore con sede legale in Forlì (FC) alla Via Ugo Foscolo n. 2;
MOTIVAZIONE
Con sentenza n. 733/2024, pubblicata in data 14 agosto 2024, il Tribunale di Forlì rigettava le opposizioni proposte da avverso i tre decreti ingiuntivi Parte_1
richiesti ed ottenuti da . oltre le contestuali domande CP_1 CP_2
riconvenzionali. Avverso tale sentenza interponeva appello la soccombente società Parte_1
formulando le seguenti conclusioni:
< Nel merito, in parziale riforma della sentenza n. 733/2024 pronunciata dal Tribunale di Forlì, in persona del Giudice Dott.ssa Giorgia Sartoni, in data
12.08.2024 e pubblicata in data 14.08.2024 nel giudizio iscritto al n. R.G. 949/2021
(a cui sono state riunite le cause recanti R.G. n. 965/2021 e n. 2504/2021), notificata il 29 agosto 2024, ed in accoglimento dei motivi di appello:
(i) accogliere l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 268/2021 di € 201.642,14 e per l'effetto revocare l'ingiunzione di pagamento dichiarando che tale somma non è dovuta dalla ovvero rideterminare la somma dovuta secondo Giustizia;
Parte_1
(ii) conseguentemente all'accoglimento dei motivi di appello e della detta opposizione, ridurre le spese liquidate in favore dell'appellata . CP_1 CP_2 decurtando l'importo di € 14.103,00 oltre accessori di legge, o nella diversa
[...] somma ritenuta di giustizia, relativo all'opposizione originariamente iscritta al n.
949/2021 R.G. Per l'effetto condannare la . alla restituzione in favore della CP_1 CP_2 di tutte le somme ad essa già corrisposte in esecuzione della sentenza Parte_1 impugnata (Cfr. doc. n. 5) (comprese le somme versate a titolo di spese, competenze liquidate e quelle a titolo di interessi) che risultassero non dovute all'esito del presente procedimento di appello>.
Parte appellante, con dichiarazione trasmessa il 20.1.2025, rinunciava agli atti, chiedendo dichiararsi l'estinzione del processo, rappresentando di aver raggiunto un accordo con l'appellata, non ancora costituitasi nel grado.
Non resta, dunque, al collegio che dichiarare l'estinzione del processo, risultando in atti la regolare rinuncia agli atti e non occorrendo l'accettazione, attesa la mancata costituzione dell'appellata, in considerazione della quale non occorre statuire sulle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando, dichiara estinto il procedimento n.
1410/2014 R.G.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte d'appello in data 21.1.2025.
Il Consigliere estensore dott. ssa Antonella Romano
Il Presidente dott. Giovanni Salina
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte d'appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Salina Presidente dott. ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott. ssa Antonella Romano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 1410/2024;
PROMOSSA DA
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
Dott. con sede legale in Ancona (AN) alla Via Maggini n. 200, Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Mennini, con studio in Pescara al Viale
Regina Margherita n. 70 (C.F. - pec: C.F._1
; Email_1
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro CP_1 CP_2 P.IVA_2
tempore con sede legale in Forlì (FC) alla Via Ugo Foscolo n. 2;
MOTIVAZIONE
Con sentenza n. 733/2024, pubblicata in data 14 agosto 2024, il Tribunale di Forlì rigettava le opposizioni proposte da avverso i tre decreti ingiuntivi Parte_1
richiesti ed ottenuti da . oltre le contestuali domande CP_1 CP_2
riconvenzionali. Avverso tale sentenza interponeva appello la soccombente società Parte_1
formulando le seguenti conclusioni:
< Nel merito, in parziale riforma della sentenza n. 733/2024 pronunciata dal Tribunale di Forlì, in persona del Giudice Dott.ssa Giorgia Sartoni, in data
12.08.2024 e pubblicata in data 14.08.2024 nel giudizio iscritto al n. R.G. 949/2021
(a cui sono state riunite le cause recanti R.G. n. 965/2021 e n. 2504/2021), notificata il 29 agosto 2024, ed in accoglimento dei motivi di appello:
(i) accogliere l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 268/2021 di € 201.642,14 e per l'effetto revocare l'ingiunzione di pagamento dichiarando che tale somma non è dovuta dalla ovvero rideterminare la somma dovuta secondo Giustizia;
Parte_1
(ii) conseguentemente all'accoglimento dei motivi di appello e della detta opposizione, ridurre le spese liquidate in favore dell'appellata . CP_1 CP_2 decurtando l'importo di € 14.103,00 oltre accessori di legge, o nella diversa
[...] somma ritenuta di giustizia, relativo all'opposizione originariamente iscritta al n.
949/2021 R.G. Per l'effetto condannare la . alla restituzione in favore della CP_1 CP_2 di tutte le somme ad essa già corrisposte in esecuzione della sentenza Parte_1 impugnata (Cfr. doc. n. 5) (comprese le somme versate a titolo di spese, competenze liquidate e quelle a titolo di interessi) che risultassero non dovute all'esito del presente procedimento di appello>.
Parte appellante, con dichiarazione trasmessa il 20.1.2025, rinunciava agli atti, chiedendo dichiararsi l'estinzione del processo, rappresentando di aver raggiunto un accordo con l'appellata, non ancora costituitasi nel grado.
Non resta, dunque, al collegio che dichiarare l'estinzione del processo, risultando in atti la regolare rinuncia agli atti e non occorrendo l'accettazione, attesa la mancata costituzione dell'appellata, in considerazione della quale non occorre statuire sulle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando, dichiara estinto il procedimento n.
1410/2014 R.G.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte d'appello in data 21.1.2025.
Il Consigliere estensore dott. ssa Antonella Romano
Il Presidente dott. Giovanni Salina