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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 03/12/2024, n. 2761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2761 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. RG 4487/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
Antonella Guerra Presidente
Silvia Rizzuto Giudice
Virginia Manfroni Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 15/07/2024 regolarmente notificato, rimessa al Collegio alla udienza del
27.11.2024 tra
(c. f. ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
RIGONI MANUELA e VASSANELLI SILVIA presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, come da procura a margine del ricorso,
PARTE RICORRENTE
e
(c. f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
VITALE ALBERTO presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, giusta procura a margine della memoria di costituzione;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Divorzio contenzioso
1 CONCLUSIONI
PER L'INTERVENUTO P.M.: nulla si oppone.
PER LE PARTI: come da proposta conciliativa formulata dalla Giudice all'udienza del
27.11.2024.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
Le parti, che hanno celebrato matrimonio concordatario a Verona in data 20/05/2006, risultano separati in forza di omologa della separazione consensuale da parte del Tribunale di Verona di data 17.07.2018.
L'udienza presidenziale per la comparizione personale dei coniugi è stata tenuta in data 05.07.2018 e, pertanto, si è protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, essendo stato depositato il presente ricorso in data 15/07/2024 né è stata eccepita un'intervenuta riconciliazione.
Ricorrono, pertanto, gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Quanto alle statuizioni accessorie stima il Collegio di provvedere in conformità agli accordi raggiunti dalle parti di cui alle conclusioni congiunte trascritte in epigrafe, apparendo le stesse rispondenti all'interesse dei figli, ancora minorenni, in punto affidamento, collocamento, disciplina dei rapporti con il genitore non collocatario.
In merito all'accordo raggiunto dalle parti in ordine alla regolamentazione dei loro rapporti economici non si ravvisano profili di contrarietà alcuna con norme di legge e/o con l'ordine pubblico e pertanto ben può essere recepito dal Tribunale.
Spese compensate considerata la natura necessaria del giudizio e l'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il
20/05/2006 in VERONA (VR) tra e Parte_1 CP_1
iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VERONA (VR) nell'anno 2006,
Numero 120, Parte II, Serie A.
2 2. Dispone l'affido condiviso dei figli minori con collocamento prevalente della minore
Per_ presso il padre e del minore presso la madre. Per_2
3. Dispone l'assegnazione della casa famigliare alla madre.
4. Dispone che il diritto dovere di visita del padre con si esplichi in forma libera Per_2
Per_ in considerazione dell'età dello stesso e quello della madre con , previo accompagnamento paterno, per due pomeriggi infrasettimanali con un pernotto e a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
in via alternata dal 24.12 al 30.12 o dal 31.12 al 6.1; per 3 giorni durante le vacanze di Pasqua;
per
15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da concordarsi entro il
30.4 di ciascun anno;
altre festività alternate. Per_ 5. Pone l'onere del mantenimento ordinario di in capo al padre e di in capo Per_2
alla madre, oltre al 50% delle spese straordinarie da Protocollo Famiglia del
Tribunale di Verona a carico di entrambe le parti, con decorrenza dal mese di dicembre 2024.
6. Prende atto dell'accordo delle parti in ordine alla percezione dell'assegno unico per i figli integralmente in favore della madre.
7. Dispone che le parti effettuino un percorso di sostegno congiunto alla genitorialità.
8. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, ove passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di VERONA (VR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
9. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 2.12.2024
La Giudice est.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
Antonella Guerra Presidente
Silvia Rizzuto Giudice
Virginia Manfroni Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 15/07/2024 regolarmente notificato, rimessa al Collegio alla udienza del
27.11.2024 tra
(c. f. ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
RIGONI MANUELA e VASSANELLI SILVIA presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, come da procura a margine del ricorso,
PARTE RICORRENTE
e
(c. f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
VITALE ALBERTO presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, giusta procura a margine della memoria di costituzione;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Divorzio contenzioso
1 CONCLUSIONI
PER L'INTERVENUTO P.M.: nulla si oppone.
PER LE PARTI: come da proposta conciliativa formulata dalla Giudice all'udienza del
27.11.2024.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
Le parti, che hanno celebrato matrimonio concordatario a Verona in data 20/05/2006, risultano separati in forza di omologa della separazione consensuale da parte del Tribunale di Verona di data 17.07.2018.
L'udienza presidenziale per la comparizione personale dei coniugi è stata tenuta in data 05.07.2018 e, pertanto, si è protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, essendo stato depositato il presente ricorso in data 15/07/2024 né è stata eccepita un'intervenuta riconciliazione.
Ricorrono, pertanto, gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Quanto alle statuizioni accessorie stima il Collegio di provvedere in conformità agli accordi raggiunti dalle parti di cui alle conclusioni congiunte trascritte in epigrafe, apparendo le stesse rispondenti all'interesse dei figli, ancora minorenni, in punto affidamento, collocamento, disciplina dei rapporti con il genitore non collocatario.
In merito all'accordo raggiunto dalle parti in ordine alla regolamentazione dei loro rapporti economici non si ravvisano profili di contrarietà alcuna con norme di legge e/o con l'ordine pubblico e pertanto ben può essere recepito dal Tribunale.
Spese compensate considerata la natura necessaria del giudizio e l'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il
20/05/2006 in VERONA (VR) tra e Parte_1 CP_1
iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VERONA (VR) nell'anno 2006,
Numero 120, Parte II, Serie A.
2 2. Dispone l'affido condiviso dei figli minori con collocamento prevalente della minore
Per_ presso il padre e del minore presso la madre. Per_2
3. Dispone l'assegnazione della casa famigliare alla madre.
4. Dispone che il diritto dovere di visita del padre con si esplichi in forma libera Per_2
Per_ in considerazione dell'età dello stesso e quello della madre con , previo accompagnamento paterno, per due pomeriggi infrasettimanali con un pernotto e a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
in via alternata dal 24.12 al 30.12 o dal 31.12 al 6.1; per 3 giorni durante le vacanze di Pasqua;
per
15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da concordarsi entro il
30.4 di ciascun anno;
altre festività alternate. Per_ 5. Pone l'onere del mantenimento ordinario di in capo al padre e di in capo Per_2
alla madre, oltre al 50% delle spese straordinarie da Protocollo Famiglia del
Tribunale di Verona a carico di entrambe le parti, con decorrenza dal mese di dicembre 2024.
6. Prende atto dell'accordo delle parti in ordine alla percezione dell'assegno unico per i figli integralmente in favore della madre.
7. Dispone che le parti effettuino un percorso di sostegno congiunto alla genitorialità.
8. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, ove passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di VERONA (VR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
9. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 2.12.2024
La Giudice est.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra
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