Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 06/05/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00485/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00197/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 197 del 2025, proposto da
R.E.C. S.r.l. Ristrutturazioni Edili Complete, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandra Stalteri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Anas S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Gualandi, Francesca Bonparola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Castel San Pietro Terme, non costituito in giudizio;
per l’accertamento
previa adozione di ogni idonea misura cautelare,
dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere in merito alla richiesta di permesso di costruire per opere di urbanizzazione primaria e di completamento in riferimento alla nuova costruzione di fabbricato residenziale plurifamiliare in località Gallo Bolognese in via Emilia Ponente snc e segnatamente per l’accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere sull’istanza di REC s.r.l., presentata in data 26 novembre 2024, ex art. 20 comma 8 del DPR 380/2001, avente ad oggetto il rilascio della attestazione di intervenuta formazione del silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire per opere di urbanizzazione primaria e di completamento, in riferimento alla nuova costruzione di fabbricato residenziale plurifamiliare in località Gallo Bolognese in via Emilia Ponente snc di cui al permesso di costruire n. 80/GE/19 “secondo stralcio-opere rientranti nella fascia di rispetto stradale”;
per l’accertamento della fondatezza dell’istanza presentata da REC s.r.l. ai sensi dell’art. 20 co. 8 del d.P.R. n. 380/2001 e per la condanna del Comune di Castel San Pietro Terme ad emettere il provvedimento richiesto; per la nomina di un commissario ad acta per il caso in cui l’inerzia dell’Amministrazione si protragga oltre il termine concesso per provvedere.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anas Spa;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, c. p. a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2025 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
-l’odierna ricorrente ha proposto azione di accertamento, ai sensi degli artt. 31 e 117 c. p. a., dell’illegittimità del silenzio - rifiuto serbato dal Comune di Castel San Pietro e dall’Anas sull’ istanza presentata dalla ricorrente in data 26 novembre 2024 tesa all’ottenimento di permesso di costruire per opere di urbanizzazione primaria e di completamento in riferimento alla nuova costruzione di fabbricato residenziale plurifamiliare in località Gallo Bolognese in via Emilia Ponente;
- al contempo la ricorrente ha lamentato il mancato rilascio da parte del Comune intimato dell’attestazione circa l’asserito perfezionamento del silenzio assenso ai sensi dell’art. 20 co. 8, d.P.R. n. 380/2001 sulla suindicata domanda di permesso a costruire;
- ha lamentato in sintesi la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 L.241/90 sostenendo la sussistenza dell’obbligo a carico del Comune intimato e dell’Anas per quanto di sua competenza di provvedere con atto espresso e motivato sull’istanza non sussistendo ragioni ostative alla formazione del silenzio con valore legale tipico di assenso;
- ha altresì richiesto ai sensi dell’art. 31 c. 3 c.p.a. la condanna delle amministrazioni intimate al rilascio del provvedimento;
Rilevata la costituzione in giudizio dell’Anas la quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso sotto vario profilo unitamente al sopravvenuto mutamento dello stato dei luoghi essendo la strada di accesso del compendio immobiliare della ricorrente divenuta di proprietà comunale;
Rilevato che le parti hanno dato concordemente atto del sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso in considerazione dell’espressione da parte di Anas in data 7 marzo 2025 del parere di propria competenza e del conseguente rilascio da parte del Comune del richiesto permesso di costruire, pur insistendo la ricorrente per la condanna delle amministrazioni convenute al pagamento delle spese di lite in base al principio della soccombenza virtuale;
Considerata la sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese di lite atteso sia il mutamento dello stato dei luoghi risultante dalla documentazione di causa sia i profili di inammissibilità in rito sollevati dalla difesa di Anas;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna Bologna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ugo Di Benedetto, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere, Estensore
Jessica Bonetto, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Amovilli | Ugo Di Benedetto |
IL SEGRETARIO