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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/07/2025, n. 3087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3087 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
F.A. _________________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Majolino nella causa civile Addì _____________
iscritta al n° 9338/2023 R.G.L., promossa Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
D A
______________________
, rappresentato e difeso dall'avv.
Parte_1
Giuseppina Li Cauli.
Per ___________________
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
[...]
[...]
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Furcas.
Il Cancelliere
- resistente -
All'esito dell'udienza del 30/06/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di pagamento dei crediti da TFR.
In accoglimento delle altre domande,
1 condanna l' convenuto al pagamento in favore del ricorrente delle CP_1
somme di cui alla domanda di accesso al fondo di garanzia CP_1
5500.05/08/2022.0546960, gestito dall' ex legge n. 297/82 e n. 80/92, CP_1 CP_1
pari a euro 1546,38, a titolo di mensilità di agosto 2018 e pari ad € 773,16, a titolo di ratei di mensilità aggiuntive (13a e 14a) maturati negli ultimi 3 mesi del rapporto di lavoro, oltre interessi come per legge.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che CP_1
liquida in complessivi € 1.200,00, oltre spese generali, Iva e c.p.a. come per legge, e distrae in favore dell'avv. Giuseppina Li Cauli.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/07/2023, il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio l' e, avendo premesso di avere prestato attività CP_1
lavorativa, per il periodo dal 25/05/2006 al 30/08/2018, alle dipendenze della
Pubblica Istruzione società cooperativa in liquidazione, dichiarata fallita dal
Tribunale di Palermo con sentenza del 14/07/2020 (fallimento n. 42/2020), esponeva di avere presentato apposita domanda di ammissione al passivo per i crediti vantati a titolo di TFR e di lavoro, ed affermava che detti crediti erano stati ammessi al passivo della procedura divenuto definitivo.
Deduceva di avere inoltrato, in data 8/10/2021, domanda di accesso al fondo di garanzia al fine di ottenere il pagamento della somma lorda pari ad € CP_1
4.381,64, composta dall'importo di € 2.062,10 a titolo di TFR e di € 1.546,38 a titolo di retribuzione relativa al mese di Agosto 2018 ed € 773,16 a titolo di ratei di mensilità aggiuntive maturati negli ultimi 3 mesi del rapporto di lavoro e lamentava che, nonostante il decorso del termine legale per la definizione del procedimento in via amministrativa, l' convenuto non aveva esitato la detta istanza. CP_1
Pertanto chiedeva di “Dire e dichiarare che il ricorrente ha diritto al pagamento delle somme di cui alla domanda di accesso al fondo di garanzia CP_1
5500.05/08/2022.0546960, gestito dall' ex legge n. 297/82 e n. 80/92, per il CP_1
2 pagamento della superiore somma lorda di € 4381,64 così specificata: • € 2062,10 a titolo di tfr;
• € 1546,38 a titolo di retribuzione relativa al mese di Agosto 2018; • € 773,16 ratei mensilità aggiuntive maturati negli ultimi 3 mesi del rapporto di lavoro • Dire e dichiarare che il provvedimenti di rigetto della domanda per cui è causa è palesemente illegittima i oltre che infondata in fatto ed in diritto per i motivi sopra meglio specificati;
Conseguentemente condannare l' In persona del legale rappresentante pro tempore al ponto pagamento in favore del ricorrente complessiva somma di € 4381,64 di cui alla domanda accesso al fondo di garanzia CP_1
5500.01/08/2022.0534386, gestito dall' ex legge n. 297/82 e n. 80/92, così specificata: •
€ 2062,10 a titolo di tfr;
• € 1546,38 a titolo di retribuzione relativa al mese di Agosto 2018; •
€ 773,16 ratei mensilità aggiuntive maturati negli ultimi 3 mesi del rapporto di lavoro o della maggiore o minore somma che riterrà conforme a giustizia, e comunque entro i massimali di legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria o della maggiore o minore somma che riterrà conforme a giustizia”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
esponendo che, a seguito di integrazione documentale effettuata dal ricorrente, avrebbe provveduto a riesaminare l'istanza al fine di liquidare la somma richiesta a titolo di TFR e contestando la domanda di pagamento degli altri crediti, di cui chiedeva il rigetto.
Con le note depositate il 25/09/2024, l' convenuto affermava di avere CP_1
liquidato quanto dovuto al ricorrente a titolo di TFR e con le successive note del
30/09/2024, parte ricorrente ne riconosceva l'avvenuto pagamento, insistendo pertanto nel resto del ricorso per il pagamento delle restanti somme dovute a titolo di crediti da lavoro.
La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa.
Deve anzitutto osservarsi come, l' convenuto abbia dedotto di avere CP_1
riesaminato positivamente l'istanza presentata dal ricorrente, volta al pagamento della somma dovuta a titolo di TFR per il tramite del fondo di garanzia, e di avere
3 altresì liquidato a tal titolo la somma pari ad € 2.078,03, producendo apposita documentazione (cfr. all. 1 alle note del 25/09/2024). CP_1
Siffatta circostanza, pacificamente riconosciuta dal ricorrente nelle successive note di trattazione scritta, determina il venir meno di ogni posizione di contrasto tra le parti e conduce alla parziale declaratoria della cessazione della materia del contendere, in relazione alla domanda volta al pagamento dei crediti da TFR.
Ciò posto, deve allora vagliarsi la domanda attorea volta ad ottenere il pagamento, per il tramite del fondo di garanzia dei crediti da lavoro relativi CP_1
alla mensilità di agosto 2018, pari ad € 1.546,38, e ai ratei di mensilità aggiuntive (13a
e 14a) maturati negli ultimi 3 mesi de rapporto di lavoro, pari ad € 773,16.
Appare, in primo luogo, utile rammentare come il Fondo di garanzia, istituito dall'art. 2 della Legge n. 297/1982, interviene anche per il pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione in presenza di alcuni indefettibili presupposti di legge che risultano dalla disciplina dettata dagli artt. 1 e 2 del D. Lgs. n. 80/1992.
In particolare, l'art. 1 prevede che “nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alla procedura di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista dal decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979 n. 95, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento,
a carico del Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982
n. 297, dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2. …”.
Il successivo art. 2, dispone che “il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono:
a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1;
4 b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa.
… 5. Il diritto alla prestazione di cui al comma 1 si prescrive in un anno. Gli interessi e la svalutazione monetaria sono dovuti dalla data di presentazione della domanda. …”.
Pertanto, per i crediti diversi dal trattamento di fine rapporto, il D. Lgs. N.
80/1992 si preoccupa non solo di fissare in un anno il termine di prescrizione del diritto alla prestazione (art. 2 comma 5), ma anche di delimitare la garanzia agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro che rientrino nei dodici mesi che precedono i termini indicati all'art. 2, comma 1.
Con specifico riferimento all'individuazione della decorrenza del perimetro temporale di dodici mesi, nell'ambito dei quali devono rientrare le ultime tre mensilità, la Suprema Corte ha poi chiarito che “In forza degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 80 del 1992, il Fondo di Garanzia, gestito dall' di cui alla l. n. 297 del 1982 provvede al CP_1 pagamento dei crediti inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, se rientranti nel periodo di dodici mesi anteriore ad atti di iniziativa giudiziale del lavoratore volti a far dichiarare lo stato di insolvenza del datore di lavoro o comunque a far valere nei suoi confronti il credito” (cfr. Cassazione civile sez. lav.,
07/03/2023, n. 6834).
Ebbene, nella specie, per determinare a ritroso il lasso dei dodici mesi indicati dalla norma appena citata, deve aversi riguardo al giorno in cui il lavoratore si è attivato, con qualsiasi iniziativa, a far valere in giudizio i propri crediti, e ciò al fine di tutelare l'interesse del lavoratore a non essere pregiudicato dall'aleatorietà del tempo necessario per ottenere il titolo giudiziale, che, con tutta evidenza, è costituito anche dalla dichiarazione dello stato di insolvenza.
5 Al tal proposito, appare opportuno richiamare le argomentazioni e le motivazioni rese da questo Tribunale in diversa composizione (sentenza n.
833/2023), in un caso analogo a quello odierno e relativo ad un altro lavoratore della
Cooperativa Pubblica Istruzione, e che si ritiene di condividere, secondo cui “Nel caso in esame, dalla documentazione prodotta in atti, si evince che già nel 2018 il lavoratore, unitamente ad altri soci della Pubblica Istruzione, ha proposto ricorso ex art.
2409 c.c., chiedendo l'ispezione della società; in questa sede, lamentava, tra
l'altro, proprio l'omessa corresponsione di somme dovute a titolo di retribuzioni, il sistematico inadempimento degli obblighi fiscali e previdenziali nonché la predisposizione delle C.U. in modo incompleto e, comunque, relative a compensi mai corrisposti.
Con provvedimento del 16.4.2020 il Tribunale di Palermo ha definito il procedimento di ispezione giudiziale disponendo la revoca degli amministratori, avendo accertato la sussistenza delle irregolarità della gestione denunciate dai lavoratori: la società era in stato di decozione, gli amministratori, oltre a non corrispondere le retribuzioni, le imposte e i contributi, avevano ingiustificatamente ritardato la messa in liquidazione coatta amministrativa della società, mediante la falsificazione della documentazione contabile e fiscale. Poco dopo, il locale Tribunale ha dichiarato il fallimento della società cooperativa con sentenza del 14.7.2020.
Orbene, nella vicenda che ci occupa, l'epoca di maturazione dei crediti retributivi ricade all'interno del perimetro temporale dell'anno anteriore all'esercizio dell'azione promossa dal ricorrente per ispezione giudiziale ex art. 2409 c.c..
Tale azione, a causa delle gravi irregolarità nella gestione della società, costituiva un'attività obbligata per il lavoratore per precostituirsi un titolo esecutivo o per ottenere la dichiarazione dello stato di insolvenza del datore di lavoro, atteso che gli amministratori avevano omesso di richiedere la liquidazione coatta amministrativa (prevista per le società cooperative) ed altresì mascherato lo stato di insolvenza, mediante la falsificazione di documenti. Per le considerazioni che precedono, accertato che il lavoratore si è attivato per far valere in giudizio i propri crediti entro l'anno dalla cessazione del rapporto di lavoro, è indubbio che sussistono tutte le condizioni di legge per l'intervento del
6 Fondo di garanzia” (cfr. Tribunale di Palermo, Sentenza n. 833/2023, r.g.n.
2999/2022).
Orbene, nella specie, i crediti da lavoro avanzati dal ricorrente rientrano anch'essi nel periodo di dodici mesi “anteriore ad atti di iniziativa giudiziale del lavoratore volti a far dichiarare lo stato di insolvenza del datore di lavoro o comunque a far valere nei suoi confronti il credito”, avendo il medesimo proposto, nell'anno 2018, apposita azione di ispezione giudiziale ex art. 2409 c.c. (cfr. all.ti 14 e 18 al ricorso), finalizzata alla precostituzione di un titolo esecutivo ovvero ad ottenere la dichiarazione dello stato di insolvenza del datore di lavoro.
Sicché, non avendo l neppure contestato l'ammissione al passivo del CP_1
credito o la sua misura, la domanda attorea diretta al riconoscimento del diritto all'intervento del Fondo di garanzia per il pagamento dei crediti da lavoro va accolta.
Per l'effetto, l' convenuto va condannato al pagamento in favore del CP_1
ricorrente delle somme dovute a titolo di crediti da lavoro, così individuate: mensilità di agosto 2018, pari ad € 1546,38 , e ratei di mensilità aggiuntive (13a e 14a) maturati negli ultimi 3 mesi del rapporto di lavoro, pari ad € 773,16, oltre interessi come per legge.
In ordine alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza;
in particolare, in relazione alla domanda per la quale è intervenuta la cessazione della materia del contendere, in ossequio al principio della soccombenza virtuale, va osservato come la liquidazione del Tfr sia avvenuta solo dopo la notifica del ricorso, sebbene sia documentato che l'integrazione documentale da parte della ricorrente era già intervenuta nel 2022 (mentre è rimasto indimostrato che “Un ulteriore integrazione è stata inviata nel 2024”, per come dedotto dall' , cosicchè le spese di lite vano CP_1
poste a carico di parte convenuta e liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n.
55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento, con distrazione in favore dell'avv.
Giuseppina Li Cauli, dichiaratasi antistataria.
7
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 1/07/2025.
IL GIUDICE
Elvira Majolino
8
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
F.A. _________________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Majolino nella causa civile Addì _____________
iscritta al n° 9338/2023 R.G.L., promossa Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
D A
______________________
, rappresentato e difeso dall'avv.
Parte_1
Giuseppina Li Cauli.
Per ___________________
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
[...]
[...]
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Furcas.
Il Cancelliere
- resistente -
All'esito dell'udienza del 30/06/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di pagamento dei crediti da TFR.
In accoglimento delle altre domande,
1 condanna l' convenuto al pagamento in favore del ricorrente delle CP_1
somme di cui alla domanda di accesso al fondo di garanzia CP_1
5500.05/08/2022.0546960, gestito dall' ex legge n. 297/82 e n. 80/92, CP_1 CP_1
pari a euro 1546,38, a titolo di mensilità di agosto 2018 e pari ad € 773,16, a titolo di ratei di mensilità aggiuntive (13a e 14a) maturati negli ultimi 3 mesi del rapporto di lavoro, oltre interessi come per legge.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che CP_1
liquida in complessivi € 1.200,00, oltre spese generali, Iva e c.p.a. come per legge, e distrae in favore dell'avv. Giuseppina Li Cauli.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/07/2023, il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio l' e, avendo premesso di avere prestato attività CP_1
lavorativa, per il periodo dal 25/05/2006 al 30/08/2018, alle dipendenze della
Pubblica Istruzione società cooperativa in liquidazione, dichiarata fallita dal
Tribunale di Palermo con sentenza del 14/07/2020 (fallimento n. 42/2020), esponeva di avere presentato apposita domanda di ammissione al passivo per i crediti vantati a titolo di TFR e di lavoro, ed affermava che detti crediti erano stati ammessi al passivo della procedura divenuto definitivo.
Deduceva di avere inoltrato, in data 8/10/2021, domanda di accesso al fondo di garanzia al fine di ottenere il pagamento della somma lorda pari ad € CP_1
4.381,64, composta dall'importo di € 2.062,10 a titolo di TFR e di € 1.546,38 a titolo di retribuzione relativa al mese di Agosto 2018 ed € 773,16 a titolo di ratei di mensilità aggiuntive maturati negli ultimi 3 mesi del rapporto di lavoro e lamentava che, nonostante il decorso del termine legale per la definizione del procedimento in via amministrativa, l' convenuto non aveva esitato la detta istanza. CP_1
Pertanto chiedeva di “Dire e dichiarare che il ricorrente ha diritto al pagamento delle somme di cui alla domanda di accesso al fondo di garanzia CP_1
5500.05/08/2022.0546960, gestito dall' ex legge n. 297/82 e n. 80/92, per il CP_1
2 pagamento della superiore somma lorda di € 4381,64 così specificata: • € 2062,10 a titolo di tfr;
• € 1546,38 a titolo di retribuzione relativa al mese di Agosto 2018; • € 773,16 ratei mensilità aggiuntive maturati negli ultimi 3 mesi del rapporto di lavoro • Dire e dichiarare che il provvedimenti di rigetto della domanda per cui è causa è palesemente illegittima i oltre che infondata in fatto ed in diritto per i motivi sopra meglio specificati;
Conseguentemente condannare l' In persona del legale rappresentante pro tempore al ponto pagamento in favore del ricorrente complessiva somma di € 4381,64 di cui alla domanda accesso al fondo di garanzia CP_1
5500.01/08/2022.0534386, gestito dall' ex legge n. 297/82 e n. 80/92, così specificata: •
€ 2062,10 a titolo di tfr;
• € 1546,38 a titolo di retribuzione relativa al mese di Agosto 2018; •
€ 773,16 ratei mensilità aggiuntive maturati negli ultimi 3 mesi del rapporto di lavoro o della maggiore o minore somma che riterrà conforme a giustizia, e comunque entro i massimali di legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria o della maggiore o minore somma che riterrà conforme a giustizia”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
esponendo che, a seguito di integrazione documentale effettuata dal ricorrente, avrebbe provveduto a riesaminare l'istanza al fine di liquidare la somma richiesta a titolo di TFR e contestando la domanda di pagamento degli altri crediti, di cui chiedeva il rigetto.
Con le note depositate il 25/09/2024, l' convenuto affermava di avere CP_1
liquidato quanto dovuto al ricorrente a titolo di TFR e con le successive note del
30/09/2024, parte ricorrente ne riconosceva l'avvenuto pagamento, insistendo pertanto nel resto del ricorso per il pagamento delle restanti somme dovute a titolo di crediti da lavoro.
La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa.
Deve anzitutto osservarsi come, l' convenuto abbia dedotto di avere CP_1
riesaminato positivamente l'istanza presentata dal ricorrente, volta al pagamento della somma dovuta a titolo di TFR per il tramite del fondo di garanzia, e di avere
3 altresì liquidato a tal titolo la somma pari ad € 2.078,03, producendo apposita documentazione (cfr. all. 1 alle note del 25/09/2024). CP_1
Siffatta circostanza, pacificamente riconosciuta dal ricorrente nelle successive note di trattazione scritta, determina il venir meno di ogni posizione di contrasto tra le parti e conduce alla parziale declaratoria della cessazione della materia del contendere, in relazione alla domanda volta al pagamento dei crediti da TFR.
Ciò posto, deve allora vagliarsi la domanda attorea volta ad ottenere il pagamento, per il tramite del fondo di garanzia dei crediti da lavoro relativi CP_1
alla mensilità di agosto 2018, pari ad € 1.546,38, e ai ratei di mensilità aggiuntive (13a
e 14a) maturati negli ultimi 3 mesi de rapporto di lavoro, pari ad € 773,16.
Appare, in primo luogo, utile rammentare come il Fondo di garanzia, istituito dall'art. 2 della Legge n. 297/1982, interviene anche per il pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione in presenza di alcuni indefettibili presupposti di legge che risultano dalla disciplina dettata dagli artt. 1 e 2 del D. Lgs. n. 80/1992.
In particolare, l'art. 1 prevede che “nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alla procedura di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista dal decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979 n. 95, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento,
a carico del Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982
n. 297, dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2. …”.
Il successivo art. 2, dispone che “il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono:
a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1;
4 b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa.
… 5. Il diritto alla prestazione di cui al comma 1 si prescrive in un anno. Gli interessi e la svalutazione monetaria sono dovuti dalla data di presentazione della domanda. …”.
Pertanto, per i crediti diversi dal trattamento di fine rapporto, il D. Lgs. N.
80/1992 si preoccupa non solo di fissare in un anno il termine di prescrizione del diritto alla prestazione (art. 2 comma 5), ma anche di delimitare la garanzia agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro che rientrino nei dodici mesi che precedono i termini indicati all'art. 2, comma 1.
Con specifico riferimento all'individuazione della decorrenza del perimetro temporale di dodici mesi, nell'ambito dei quali devono rientrare le ultime tre mensilità, la Suprema Corte ha poi chiarito che “In forza degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 80 del 1992, il Fondo di Garanzia, gestito dall' di cui alla l. n. 297 del 1982 provvede al CP_1 pagamento dei crediti inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, se rientranti nel periodo di dodici mesi anteriore ad atti di iniziativa giudiziale del lavoratore volti a far dichiarare lo stato di insolvenza del datore di lavoro o comunque a far valere nei suoi confronti il credito” (cfr. Cassazione civile sez. lav.,
07/03/2023, n. 6834).
Ebbene, nella specie, per determinare a ritroso il lasso dei dodici mesi indicati dalla norma appena citata, deve aversi riguardo al giorno in cui il lavoratore si è attivato, con qualsiasi iniziativa, a far valere in giudizio i propri crediti, e ciò al fine di tutelare l'interesse del lavoratore a non essere pregiudicato dall'aleatorietà del tempo necessario per ottenere il titolo giudiziale, che, con tutta evidenza, è costituito anche dalla dichiarazione dello stato di insolvenza.
5 Al tal proposito, appare opportuno richiamare le argomentazioni e le motivazioni rese da questo Tribunale in diversa composizione (sentenza n.
833/2023), in un caso analogo a quello odierno e relativo ad un altro lavoratore della
Cooperativa Pubblica Istruzione, e che si ritiene di condividere, secondo cui “Nel caso in esame, dalla documentazione prodotta in atti, si evince che già nel 2018 il lavoratore, unitamente ad altri soci della Pubblica Istruzione, ha proposto ricorso ex art.
2409 c.c., chiedendo l'ispezione della società; in questa sede, lamentava, tra
l'altro, proprio l'omessa corresponsione di somme dovute a titolo di retribuzioni, il sistematico inadempimento degli obblighi fiscali e previdenziali nonché la predisposizione delle C.U. in modo incompleto e, comunque, relative a compensi mai corrisposti.
Con provvedimento del 16.4.2020 il Tribunale di Palermo ha definito il procedimento di ispezione giudiziale disponendo la revoca degli amministratori, avendo accertato la sussistenza delle irregolarità della gestione denunciate dai lavoratori: la società era in stato di decozione, gli amministratori, oltre a non corrispondere le retribuzioni, le imposte e i contributi, avevano ingiustificatamente ritardato la messa in liquidazione coatta amministrativa della società, mediante la falsificazione della documentazione contabile e fiscale. Poco dopo, il locale Tribunale ha dichiarato il fallimento della società cooperativa con sentenza del 14.7.2020.
Orbene, nella vicenda che ci occupa, l'epoca di maturazione dei crediti retributivi ricade all'interno del perimetro temporale dell'anno anteriore all'esercizio dell'azione promossa dal ricorrente per ispezione giudiziale ex art. 2409 c.c..
Tale azione, a causa delle gravi irregolarità nella gestione della società, costituiva un'attività obbligata per il lavoratore per precostituirsi un titolo esecutivo o per ottenere la dichiarazione dello stato di insolvenza del datore di lavoro, atteso che gli amministratori avevano omesso di richiedere la liquidazione coatta amministrativa (prevista per le società cooperative) ed altresì mascherato lo stato di insolvenza, mediante la falsificazione di documenti. Per le considerazioni che precedono, accertato che il lavoratore si è attivato per far valere in giudizio i propri crediti entro l'anno dalla cessazione del rapporto di lavoro, è indubbio che sussistono tutte le condizioni di legge per l'intervento del
6 Fondo di garanzia” (cfr. Tribunale di Palermo, Sentenza n. 833/2023, r.g.n.
2999/2022).
Orbene, nella specie, i crediti da lavoro avanzati dal ricorrente rientrano anch'essi nel periodo di dodici mesi “anteriore ad atti di iniziativa giudiziale del lavoratore volti a far dichiarare lo stato di insolvenza del datore di lavoro o comunque a far valere nei suoi confronti il credito”, avendo il medesimo proposto, nell'anno 2018, apposita azione di ispezione giudiziale ex art. 2409 c.c. (cfr. all.ti 14 e 18 al ricorso), finalizzata alla precostituzione di un titolo esecutivo ovvero ad ottenere la dichiarazione dello stato di insolvenza del datore di lavoro.
Sicché, non avendo l neppure contestato l'ammissione al passivo del CP_1
credito o la sua misura, la domanda attorea diretta al riconoscimento del diritto all'intervento del Fondo di garanzia per il pagamento dei crediti da lavoro va accolta.
Per l'effetto, l' convenuto va condannato al pagamento in favore del CP_1
ricorrente delle somme dovute a titolo di crediti da lavoro, così individuate: mensilità di agosto 2018, pari ad € 1546,38 , e ratei di mensilità aggiuntive (13a e 14a) maturati negli ultimi 3 mesi del rapporto di lavoro, pari ad € 773,16, oltre interessi come per legge.
In ordine alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza;
in particolare, in relazione alla domanda per la quale è intervenuta la cessazione della materia del contendere, in ossequio al principio della soccombenza virtuale, va osservato come la liquidazione del Tfr sia avvenuta solo dopo la notifica del ricorso, sebbene sia documentato che l'integrazione documentale da parte della ricorrente era già intervenuta nel 2022 (mentre è rimasto indimostrato che “Un ulteriore integrazione è stata inviata nel 2024”, per come dedotto dall' , cosicchè le spese di lite vano CP_1
poste a carico di parte convenuta e liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n.
55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento, con distrazione in favore dell'avv.
Giuseppina Li Cauli, dichiaratasi antistataria.
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P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 1/07/2025.
IL GIUDICE
Elvira Majolino
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