Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 13/02/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 3058/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elisabetta Carta Presidente rel. dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Ilaria Bradamante Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 25 settembre 2024 da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Sassari, Via Manno n. 11, presso lo C.F._2 studio dell'Avv. Nicola Usai (C.F. che li rappresenta e difende per procura in C.F._3
calce al ricorso
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 25 Parte_1 Parte_2
settembre 2024, contenente le condizioni patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
“A) i coniugi vivranno separati e nell'obbligo del reciproco rispetto, con diritto di fissare liberamente la propria residenza nel territorio dell'U.E. e con obbligo di comunicare ogni variazione del proprio recapito nei termini di legge;
B) le figlie , e sono affidate in maniera condivisa ad entrambi Persona_1 Persona_2 Per_3
i genitori con collocamento alternato settimanale a rotazione annuale dei periodi presso gli stessi con pagina 1 di 5
15 giorni consecutivi con ciascuno dei genitori nel corso delle vacanze estive.
Stante il prescelto collocamento alternato settimanale, ciascun genitore avrà obbligo di provvedere al mantenimento diretto delle figlie nel periodo di rispettiva permanenza fatta eccezione per le spese di natura straordinaria (mediche non mutuabili, farmaceutiche, scolastiche, culturali, sportive, ludiche ecc.) che dovranno, comunque, essere sostenute in misura del 50 % da ciascun genitore.
C) La casa coniugale-familiare, ove le minori manterranno la residenza anagrafica, sita in Sassari,
S.V. Li Giosi Nobi n. 15, distinta al N.C.E.U. al F. 81, mapp. 922, cat. A/3, classe 2, rendita catastale
€. 348,61, a al N.C.T. al F. 81, mapp. 921 e 748, di proprietà esclusiva della SI.ra , Parte_2
sarà dalla stessa donata alle figlie , e con diritto di Persona_1 Persona_2 Per_3
abitazione in favore del SI. il quale si farà esclusivo carico delle restanti rate nascenti Parte_1
dal contratto di mutuo del 15.06.2016, a rogito della Dott.ssa , Notaio in Alghero, rep. Parte_3
605, racc. 463, acceso per l'acquisto del detto immobile, liberando espressamente la SI.ra Parte_2
da qualsiasi eventuale obbligo di pagamento anche sono solidale o parziale.
[...]
Le utenze della casa coniugale-familiare (ad esempio, luce, acqua, ecc.) saranno volturate a nome del
SI. che provvederà al loro pagamento in via esclusiva. Parte_1
Ogni futuro trasferimento di residenza delle minori dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori che, in caso di disaccordo, si dovranno rivolgere al giudice competente per accertare il prevalente interesse della figlia a trasferirsi o meno.
Entrambi i genitori eserciteranno la potestà e responsabilità genitoriale sulle figlie separatamente nei rispettivi periodi di convivenza e ciò per le questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggiore interesse per le minori, invece, attinenti alla loro educazione, istruzione e salute verranno assunte di comune accordo dai genitori che dovranno tenere conto delle loro capacità, inclinazioni e aspirazioni.
D) I coniugi si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle minori con ciascuno di essi, ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale pagina 2 di 5 E) La SI.ra si obbliga a trasferire a titolo gratuito in favore del SI. Parte_2 Parte_1
la propria quota di partecipazione nella Print Point S.a.s. di IO SS & C. di cui è socia accomandante.
F) I coniugi prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e di quello delle figlie minori e alla possibilità di ciascuno di essi di portare le figlie all'estero nei rispettivi periodi di vacanza.
G) I coniugi rinunciano espressamente a qualsiasi forma di mantenimento reciproco godendo di propri redditi da lavoro.
Il SI. si impegna, tuttavia, a donare la somma di €. 10.000,00 alla SI.ra Parte_1 [...]
una volta effettuata la vendita della casa di sua esclusiva proprietà posta in Comune di Parte_2
Sorso, località Platamona, distinta al N.C.E.U. al F. 24, mapp. 79, sub. 6 (cat A/2) e sub. 6 (area urbana).
H) I SIg.ri e dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, comma Parte_1 Parte_2
2, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte ex art. 127 ter, comma 2, c.p.c., confermando, dunque, la volontà di non volersi riconciliare e si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti di cui all'art. 473 bis. 13, comma 3, c.p.c., impegnandosi a produrli in caso di richiesta del Tribunale”.
All'udienza del 28 gennaio 2025, i coniugi, comparsi personalmente, hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno dichiarato: a) che la figlia era divenuta maggiorenne mentre le Persona_2
altre due figlie trascorrevano una settima da un genitore e una settimana dall'altro e che tale situazione durava da giugno 2021, data della separazione di fatto;
b) di aver aperto un conto cointestato dove ciascun genitore versava € 500,00 mensili e in cui confluiva l'Assegno Unico di circa € 500,00, precisando che i denari sul conto venivano utilizzati dal genitore con cui le figlie erano collocate quella settimana.
Hanno quindi parzialmente modificato le condizioni di cui al ricorso aderendo alla seguente proposta conciliativa del Giudice: “ciascuna parte verserà sul conto cointestato la somma mensile di € 500,00 entro il giorno 25 di ogni mese e l'Assegno Unico verrà accreditato sullo stesso conto. Fermo il resto”.
La causa è stata pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario in Sassari in Parte_1 Parte_2
data 30.07.2005, annotato nel registro dei matrimoni con il n. 152, Parte II, Serie A, adottando il regime patrimoniale della separazione dei beni.
pagina 3 di 5 Con provvedimento di adozione datato 26.08.2015 e sentenza del Tribunale per i Minorenni di Sassari del 20.09.2016, sono divenuti genitori di nata a [...]_4
(Colombia) il 03.09.2009, , nata a [...] il [...] Persona_5
e nata a [...] il [...]. Persona_6
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la convivenza è divenuta impossibile da lungo tempo a causa di una crescente e insanabile incompatibilità di carattere, tale da rendere insopportabile la prosecuzione del rapporto matrimoniale.
Il Tribunale valutata la rispondenza delle condizioni nell'interesse dei figli minori in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle loro esigenze e ravvisato pertanto che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
) nato a [...] il [...] e (C.F. C.F._1 Parte_2
nata a [...] il [...] entrambi residenti in S.V. Li Giosi C.F._2
Nobi n. 15, che hanno contratto matrimonio concordatario in Sassari in data 30.07.2005
(annotato nel registro dei matrimoni con il n. 152, Parte II, Serie A, anno 2005), alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025.
Il Presidente rel
Dott.ssa Elisabetta Carta
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