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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 04/02/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2291/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del GOP, avv. Grazia Cammaroto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2291/2017 del Ruolo Generale degli Affari COenziosi, riservata in decisione il 18.09.2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. promossa da
• (c.f. ) avente sede in Reggio Calabria, Via Sbarre C.li 46, Parte_1 P.IVA_1 Vico Sant'Anna, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Via De Nava n.78, presso lo studio dell'Avv.to Giuseppe Tarsia (c.f. ) che la rappresenta e difende in forza di C.F._1 procura in calce all'atto di citazione in atti l'8.06.2017
-parte attrice- contro
• ( c.f. ) di Via Sbarre Centrali 49 Reggio Calabria, in COroparte_1 P.IVA_2 persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via S. Anna 49/G, presso lo studio dell'Avv.to Antonella Lupis ), giusta procura in calce C.F._2 alla Comparsa di costituzione e risposta con chiamata di terzo in atti il 26.09.2017
-parte convenuta-
• individuale “ ( c.f. ), con sede in Reggio CP_2 COroparte_3 P.IVA_3
Calabria, Via Vallone Petrara n.24, in persona del titolare e legale rappresentante COroparte_3 elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Via Sbarre Centrali V traversa,n.33, presso lo studio dell'Avv.to Caterina Zeffiro ( c.f. , che la rappresenta e difende giusta procura C.F._3 in calce alla Comparsa di costituzione del terzo con chiamata di terzo in atti il 4/02/2018
-terzo chiamato-
• Arch. ( c.f. ) residente in [...], Cerisano, CP_4 C.F._4 Cosenza, rappresentato e difeso dall'Avv.to Maria Bilotta giusta procura in calce alla Comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via Aschenez n.62 presso lo studio dell'avv. Francesco Chirico, in atti il 22.06.2018
-terzo chiamato-
MOTIVI DELLA DECISIONE 1 Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato l'8.06.2017, la Parte_1 proprietaria di una unità immobiliare facente parte del e ubicata nel corpo di COroparte_1 fabbrica denominato scala A, premesso che: l'immobile in proprietà che si sviluppa su due livelli, piano terra e sottostante piano interrato, era adibito ad attività commerciale e precisamente alle vendita ed all'esposizione di mobili ed arredi;
che fin dall'anno 2009 l'immobile era interessato da fenomeni di infiltrazione provenienti da aree scoperte condominiali; che in particolare negli anni 2009, 2011,
pagina 1 di 17 2013 e 2016 venivano denunciate con formali missive all'amministrazione condominiale i danni da infiltrazione subiti dall'immobile attoreo a causa di continui stillicidi provenienti dal sovrastante cortile scoperto in proprietà del;
che solo nel gennaio del 2016 il aveva CP_1 CP_1 deliberato l'esecuzione di lavori mirati all'eliminazione della causa dei danni, col rifacimento, tra gli altri lavori appaltati, anche dell'impermeabilizzazione dell'area de qua;
che durante l'esecuzione dei lavori, nel mese di maggio del 2016, l'immobile attoreo subiva l'ennesimo allagamento nel piano seminterrato, che aveva aggravato la situazione di ammaloramento di gran parte delle pareti, del controsoffitto/ pareti in cartongesso, oltre a cagionare nuovi danni ad alcuni degli arredi in esposizione. Che il 25 maggio 2016 l'amministrazione condominiale veniva anche invitata a svolgere un sopralluogo per accertare l'accaduto e verificare l'entità dei danni patiti;
che il Condominio riscontrava l'invito solo con la missiva dell'11.07.2016 con cui posticipava l'accertamento e la quantificazione del danno lamentato dalla IT;
che nessun sopralluogo veniva svolto fino alla data
1.09.2016 e pertanto, come preannunciato al la IT attrice provvedeva alla riparazione CP_1 dei danni per rendere l'immobile idoneo all'esercizio dell'attività di esposizione e vendita mobili di arredo. Che solo il 21.09.2016 veniva convocata l'assemblea condominiale con discussione della predetta questione al punto 4 dell'ordine del giorno e che anche all'esito di tale riunione nessuna determinazione assembleare in merito veniva adottata e che pertanto la società si determinava ad agire giudizialmente, previo esperimento della procedura di mediazione.
Che il danno nell'immobile attoreo trovava causa nell'incuria del convenuto, rimasto inerte per anni, omettendo di intervenire sul cortile da cui si originavano le infiltrazioni; che sulla base CP_5 delle fatture allegate e relative ai lavori (di muratura, tinteggiatura e all'impianto elettrico) commissionati ed ultimati nel settembre del 2016, l'attore chiedeva in risarcimento l'importo di euro 12.664,65. Concludeva chiedendo: “ riconoscere e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. (ovvero in via del tutto subordinata/gradata ex art. 2043 c.c.) del in persona COroparte_1 dell'amministratore pro tempore, per tutti i danni – subiti e subendi- cagionati all'immobile di proprietà dell'attore quale conseguenza della mancata-ritardata manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni condominiali….e condannare il al pagamento nei CP_1 confronti dell'attore di eruo 12.664,75, oltre interessi legali dalla maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo;
” con vittoria di spese e compensi. 1.1 Il 26.09.2017 si costituiva in giudizio il eccependo l'infondatezza della COroparte_1 domanda attorea e l'insussistenza dei profili di responsabilità sia ex art. 2051 che ex art. 2043 c.c.; non contestava l'accadimento di continui fenomeni di infiltrazione in danno dell'immobile attoreo, ma rilevava di avere provveduto in merito con l'appalto dei lavori di manutenzione delle parti esterne condominiali affidati alla IT , scelta dall'assemblea dei condomini;
che COroparte_3 durante l'esecuzione delle opere appaltate, si verificava nel maggio del 2016 un ulteriore fenomeno di infiltrazione in danno dell'immobile attoreo, rilevando che tale danno fosse stato anche risarcito dalla compagnia . Parte_2
In merito al danno attoreo eccepiva comunque la responsabilità esclusiva della IT appaltatrice. Che la Direzione Lavori, affidata all'arch. , all'esito del sopralluogo operato il 19 marzo del 2016, CP_6 aveva rilevato “la violazione delle buone regole dell'arte nei lavori parziali eseguiti dalla IT”, ed intimata la sospensione dei lavori contrattuali, eccetto quelli da rifare;
che la IT avrebbe continuato l'esecuzione dei lavori con sua esclusiva responsabilità in merito al danno cagionato all'attore nel maggio del 2016. COestava comunque l'importo risarcitorio preteso, deducendo che l'attore aveva già ottenuto il risarcimento di tali danni dalla Parte_3 Concludeva chiedendo: “ a) rigettare la domanda della società attrice spiegata nei confronti del
perché infondata in fatto ed in diritto;
b) in subordine, in caso di accoglimento della CP_1 domanda, dichiarare tenuta al risarcimento del danno la IT quale IT COroparte_3
pagina 2 di 17 appaltatrice ed unica responsabile chiedendone l'autorizzazione alla chiamata in causa ex art. 106 c.p.c. …c) in estremo subordine, in caso di accoglimento della domanda anche nei confronti del Condominio, condannarlo in solido alla IT appaltatrice al risarcimento dei danni che verranno accertati;
d) condannare l'attrice alle spese e compensi di giudizio …” 1.2 Autorizzata la chiamata in causa del terzo come richiesta dalla convenuta, il 6.02.2018 si costituiva in giudizio l'RE individuale , eccependo preliminarmente COroparte_3 l'improcedibilità della domanda per omessa convocazione e partecipazione della IT alla procedura di mediazione ex art. 5 d.l. 28/10 perché esperita solo tra la parte attrice ed il convenuto;
nel merito, eccepiva l'estraneità ai fatti di causa e quindi il difetto di legittimazione passiva. Rilevava che i lavori oggetto dell'appalto del 8.01.2016 risultavo tutti ultimati dalla IT e consegnati alla committenza;
che in riferimento all'episodio denunciato dall'attore ed avvenuto nel mese di maggio del 2016 mentre erano in corso lavori straordinari di manutenzione del giunto tecnico e della sostituzione della guaina sarebbe comunque esclusa la responsabilità della IT, configurandosi il fortuito ( non potendosi controllare il fenomeno temporale) o comunque imputabile alla Direzione Lavori;
instava infatti per la chiamata in responsabilità della Direzione Lavori, soggetto tenuto alla vigilanza e corretta esecuzione delle opere oggetto di appalto e che nel caso ha disposto “l'iter procedimentale delle opere”. Concludeva chiedendo: “a) …autorizzare il terzo chiamato ad esperire la chiamata in causa dell'Arch.
quale progettista e direttore dei lavori con riguardo al contratto di appalto del 8.1.2016; CP_6
b) ancora in via preliminare, dichiarare improcedibile la domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5 dl n.28/2010; c) ancora in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva del terzo chiamato;
d) nel merito rigettare la domanda attorea perchè infondata in fatto e inammissibile in diritto;
e) in via subordinata nella denegata ipotesi in cui il tribunale ritenesse la sussistenza di responsabilità per i danni lamentati dall'attore, manlevare la società
[...]
da ogni eventuale pretesa, domanda o richiesta dovuta in dipendenza del presente COroparte_3 giudizio e condannare il convenuto e/o il terzo chiamato, l'arch. , a rifondere CP_1 CP_6 all'attore quanto sarà eventualmente tenuto a pagare;
f) in via ulteriormente subordinata, la condanna in solido del condominio, della IT appaltatrice e dell'arch. al risarcimento di quanto sarà CP_6 eventualmente accertato;
g) condannare l'attrice al pagamento di spese, onorari e competenze di giudizio…” 1.3 Il 22.06.2018 si costituiva in giudizio l'arch. , eccependo il difetto di legittimazione e CP_6 l'illegittimità della chiamata in causa stante il contenuto dell'accordo contrattuale del 8.01.16 e l'autonomia dell'appaltatore nell'esecuzione dei lavori. Che il cantiere era chiuso dal 20 al 22 maggio del 2016, come provato dalla documentazione allegata, e quindi rimesso alla custodia della IT, nella persona del geom. , tecnico della IT appaltatrice. Che il danno lamentato dall'attore COroparte_7 trovava causa esclusiva semmai nella “mancanza di accorgimenti” della IT appaltatrice;
contestava infine il quantum preteso comunque conseguente fenomeni di allagamento precedenti quello avvenuto nel maggio del 2016. Concludeva chiedendo “1- … dichiarare la carenza di legittimazione passiva… e per l'effetto l'estromissione dal presente giudizio;
2-inammissibilità dell'atto di chiamata in causa dell'architetto per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto dichiarare l'estromissione dal presente giudizio;
3- rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto…e comunque la completa estraneità dell'arch. al verificarsi dell'evento dannoso;
4-dichiarare l'esclusiva responsabilità CP_6 dell'RE individuale MG, condannare la stessa a manlevare l'architetto di quanto sarà tenuto a versare a chiunque, per sorte, interessi spese e quant'altro risulterà dovuto;
5-accertare e dichiarare la responsabilità del condominio per culpa in eligendo per avere affidato il lavoro all'RE che palesemente difettava delle necessarie capacità tecniche e condannare lo stesso a manlevare l'arch.
di quanto sarà tenuto a versare a chiunque, per sorte, interessi spese e quant'altro CP_6 risulterà dovuto;
6. Accertare e dichiarare l'eccessiva onerosità nei confronti dell'arch. della CP_6 quantificazione dei danni indicati dall'attore, riducendola di quanto ritenuto di giustizia;
in ogni caso
pagina 3 di 17 con condanna in favore dell'arch. al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre CP_6 accessori di legge”. 1.4 Depositate le memorie nel rispetto dei termini concessi alle parti ex art. 183, comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita con l'assunzione della prova orale ammessa con ordinanza del 23 luglio 2019 e con i documenti allegati ai fascicoli di costituzione delle rispettive parti. Acquisiti l'interrogatorio formale reso dell'Amministratore del Condominio convenuto , dott.ssa
[...]
all'udienza del 10.10.2019 e le dichiarazioni rese dai testi escussi, CP_8 Testimone_1 all'udienza del 27.11.2019, e all'udienza del Testimone_2 Testimone_3 15.01.2020, all'udienza del 9/02/2022 e all'udienza Testimone_4 COroparte_9 dell'11.05.2022, con ordinanza del 29.02.2024 la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
1.5 Il fascicolo, delegato ad altro giudice per la decisione e successivamente rimesso a nuovo designato istruttore, veniva trattato all'udienza del 18.09.2024 innanzi al quale le parti comparivano e, precisate le conclusioni, la causa alla stessa udienza veniva assunta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. richiesti.
2 La domanda attorea è fondata e va accolta per i motivi e nei limiti che di seguito si precisano.
3 Preliminarmente va ribadita l'infondatezza dell'eccezione svolta dalla Impresa Individuale
[...]
, in merito alla mancata convocazione della stessa, terza chiamata in causa dalla COroparte_3 parte convenuta, nella mediazione ex art. 5 d.l. n.28/10. Si richiamano in merito, i motivi già argomentati a verbale di udienza del 12.07.2018.
3.1 Si ribadisce e rileva che è provato al giudizio che prima di proporre l'azione giudiziaria, la parte attrice ha avviato la procedura di mediazione nei confronti del convenuto. Per ritenersi compiuta la condizione di procedibilità della domanda giudiziaria, la procedura di mediazione deve essere esperita in riferimento “alla domanda attorea”. La legge a riferimento non subordina la procedibilità della domanda giudiziaria all'espletamento della mediazione in riferimento anche alle eventuali riconvenzionali o domande svolte successivamente in giudizio dai soggetti chiamati in causa dalla parte convenuta. La procedibilità del giudizio è subordinata soltanto all'esperimento della mediazione in riferimento alla sola domanda principale attorea che nel caso la parte ha rivolto nei confronti del condominio. L'attore non ha convenuto in giudizio la IT appaltatrice che in questa sede risulta chiamata in causa dalla parte convenuta;
solo quest'ultima semmai avrebbe potuto rendere partecipe CO della procedura di mediazione l'RE , ma in ogni caso la sua omessa convocazione in quella sede ad opera della parte attrice non comporta l'improcedibilità del presente giudizio, né vizia in alcun modo il processo, peraltro proseguito tra le parti in causa senza alcuna volontà conciliativa.
3.2 Peraltro l'azione risarcitoria esperita dall'attore nei confronti del condominio, non richiede per la sua proponibilità e procedibilità l'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, vertendo la responsabilità da cose in custodia di cui all'art. 2051 cod. civ., che non rientra tra le materie di condominio ai sensi dell'art. 5 del Decreto n. 28/2010 e pertanto non richiede il preventivo esperimento della procedura di mediazione.
Si richiama sul punto il disposto di cui all'art. 71 quater disp. att. c.c. secondo cui “per controversie in materia di condominio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice” (in merito confr. Tribunale di Latina, sentenza n. 572 del 09/03/2023; Tribunale di Torino con la sentenza n. 4927 del 11/11/2021)
pagina 4 di 17 4. Va precisato che la domanda attorea non è mirata ad ottenere il risarcimento del danno da infiltrazione cagionato all'immobile in proprietà dall'evento del 21 maggio 2016. L'attore non ha infatti posto questo preciso evento dannoso a fondamento della domanda risarcitoria svolta in danno della convenuta.
Piuttosto, l'attore ha lamentato nell'atto introduttivo i danni cagionati all'immobile seminterrato in proprietà, determinati da costanti e continui fenomeni di infiltrazione di acque meteoriche provenienti dall'area condominiale esterna scoperta.
L'attore ha assunto che dall'anno 2009 e fino all'anno 2016, il proprio immobile è stato sottoposto a continui stillicidi e che, sebbene informato di tali eventi, il ha mantenuto l'area esterna ed CP_1 il cortile in condizioni tali da cagionare continui danni;
che quindi, omettendo di svolgere gli interventi necessari ad eliminare la situazione di pericolo insistente sui luoghi e ritardando l'esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, necessarie a porre fine alla causa dei danni, e non adeguatamente vigilando durante l'esecuzione delle dette opere appaltate soltanto nel gennaio 2016, il convenuto sarebbe responsabile ex art. 2051 c.c. o, in subordine ex art. 2043 cc. (per errata scelta della IT appaltatrice), dei danni cagionati nell'immobile.
L'attore ha dedotto continui e distinti eventi verificatisi in danno del proprio immobile anteriormente all'esecuzione delle opere appaltate alla IT, fornendo al giudizio prova anche documentale degli stessi. Lo stesso ha quindi chiesto il risarcimento dei danni subiti nel corso degli anni dal proprio l'immobile a causa della omessa e inadeguata custodia ad opera del convenuto, danni quantificati in euro 12.664,75.
4.1 Pertanto, l'infiltrazione subita dall'immobile attoreo in data 21 maggio 2016 è solo uno dei fatti lamentati dall'attore nella citazione introduttiva, ma non è su tale evento che l'attore ha fondato la domanda risarcitoria svolta;
la domanda risarcitoria è piuttosto fondata sul danno conseguito alla proprietà attorea in conseguenza della inadeguata custodia del bene condominiale;
i continui fenomeni di infiltrazione che hanno interessato l'immobile attoreo, e senza soluzione di continuità, dall'anno 2009 all'anno 2016 trovano causa nelle dedotte omissioni, ritardi ed incuria del convenuto, proprietario dell'area da cui i lamentati stillicidi hanno sempre trovato origine.
5 Avuto riguardo alle allegazioni della stessa parte attrice ed alle eccezioni difensive svolte dalle convenute e dai terzi chiamati, nel caso in esame, la res iudicanda va ricondotta alla fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c. ( Cass. Civ. 2018, n.23442; 2002, n.15707).
pagina 5 di 17 In merito a siffatta responsabilità, in conformità al principio statuito dalla Suprema Corte, la stessa “si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questo e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità” (così Cass. Civ., sent. 22 marzo 2011, n. 6529). 7 Ai fini della configurabilità della responsabilità occorre quindi che sussista “un rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo e custodi sono certamente i proprietari del bene ed in quanto tali gravati da obblighi di manutenzione e controllo della cosa custodita.
Nel caso in esame, risulta pacifico al giudizio che l'area scoperta esterna, il cortile da cui si originavano le infiltrazioni in danno dell'immobile attoreo sia di proprietà del convenuto.
Pertanto, nel caso a riferimento, l'area in questione era sottoposta alla custodia e manutenzione del convenuto, obbligato quindi a controllare le condizioni del bene e ad adottare tutte le cautele idonee ad evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo e di danno.
7.1 Ai fini dell'accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c. occorre la prova, che va offerta da chi invoca giustizia, di una relazione, cioè di un rapporto eziologico tra le cose in custodia e l'evento dannoso, quest'ultimo riconducibile ad anomalie nella struttura e nel funzionamento delle cose stesse, nonché dell'esistenza di un effettivo potere fisico sulla cosa da parte del custode. Detta responsabilità ha base: a) nell'essersi il danno verificato nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa o allo sviluppo di un agente dannoso sorto nella cosa stessa;
b) nell'esistenza di un effettivo potere fisico di un soggetto sulla cosa, al quale potere fisico inerisce il dovere di custodire la medesima cosa, cioè di vigilarla e mantenerne il controllo, in modo da evitare che produca danni a terzi.
7.2 In presenza di questi elementi, l'art. 2051 c.c. pone a carico del custode una presunzione iuris tantum di colpa, che può essere vinta solo dall'indicazione e dimostrazione che la causa del danno è estranea alla sfera di azione del custode, ovverosia che il danno è derivato esclusivamente da caso fortuito, inteso nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e della colpa del danneggiato.
Il caso fortuito è fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno
(Cass.2015, n. 295; 21.03.2013, n.7125). Compete al custode la prova liberatoria in merito all'esistenza del caso fortuito, inteso come fattore imprevedibile, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità” (così Cass. Civ., sent. 2018,n.2480; 31.10.2017, n.25837, 2016, n.15762 e n.13222; 22 marzo 2011, n. 6529).
Il fortuito può quindi essere rappresentato dal fatto del terzo o anche dal fatto colposo del danneggiato
(con effetto liberatorio totale o parziale) avente una efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile alla produzione del danno (Cass.1.02.2018, n.2477 e n.2480; Cass. 2017, n.25837 e n.5807; Cass. 2016,
n.3222; 2010, n. 8229 ). pagina 6 di 17 8 Va osservato ancora che in ipotesi, come quella in esame, in cui il bene causativo del danno sia stato oggetto di affidamento a terzi per l'esecuzione di lavori, la semplice esistenza del contratto di appalto, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte, “non configura una ulteriore causa di esonero dalla responsabilità ex art.2051 c.c., essendo il caso fortuito espressamente tipizzato nella norma l'unica ipotesi liberatoria da responsabilità” (Cass.2018, n.23442). Anche in ipotesi di appalto di opere, l'Ente pubblico o privato che sia, quale proprietario mantiene comunque la disponibilità e/o la custodia della cosa oggetto dei lavori in quanto “… l'appalto non esclude la custodia essendo piuttosto un modo di esercizio di quest'ultima”. L'appalto dei lavori avente ad oggetto una cosa non fa di per sé venir meno a carico del committente l'obbligo di custodia sulla stessa e l'obbligo di esercitare il controllo su di essa, (sia pure compatibilmente con l'esistenza del contratto di appalto), in modo da impedire che essa produca danni a terzi.
Le vicende che riguardano l'utilizzazione della cosa, l'affidamento all'appaltatore dell'attività di manutenzione e l'esecuzione di opere di modifica sulla stessa, rientrano comunque nell'esercizio dei poteri del custode e quindi ne possono escludere la responsabilità “solo ove ricorrono le rigorose condizioni richieste dall'art.2051 c.c., e cioè sia provato il caso fortuito”. È onere del convenuto dare prova dell'esistenza del fortuito e quindi dimostrare che il danno si è verificato esclusivamente a causa del fatto dell'appaltatore, quale fatto del terzo che egli non poteva prevedere e/o impedire (Cass. 28.09.2018, n.23442).
Quindi, per i danni subiti dai terzi nel corso dell'esecuzione di un appalto e “direttamente derivati dallo cosa oggetto dell'appalto, anche se determinati dalle modifiche o dagli interventi su di essa posti in essere dall'appaltatore risponde (soltanto o anche) il committente ai sensi dell'art.2051 in quanto l'appalto e l'autonomia dell'appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della cosa da parte del committente” (Cass. ult. cit).
8.1 Secondo la più recente giurisprudenza anche di legittimità, i poteri di controllo dei lavori, sempre più ampiamente riconosciuti al committente, anche nell'ambito dell'appalto privato, altro non sono che il concreto esercizio della permanente custodia del possessore o detentore, a vario titolo, sui beni oggetto dei lavori appaltati.
È principio generale quello secondo cui “ l'appalto e l'autonomia dell'appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della cosa da parte del committente;
in tale ultimo caso, il committente, per essere esonerato dalla sua responsabilità nei confronti del terzo danneggiato, non può limitarsi a provare la stipulazione dell'appalto, ma deve fornire la prova liberatoria richiesta dall'art. 2051 c.c., e quindi dimostrare che il danno si è verificato esclusivamente a causa del fatto dell'appaltatore, quale fatto del terzo che egli non poteva prevedere e/o impedire (e fatto salvo il suo diritto di agire eventualmente in manleva contro l'appaltatore)". (Cass. civile, sez. III 28/09/2018 n.
23442).
Ancor più recentemente, per i danni ai terzi, provocati dai lavori oggetto di appalto, il committente privato, ed indipendentemente dalla nomina eventuale del D.L., e ancor più in forza di essa, mantiene comunque la relazione di custodia con le parti comuni dell'immobile oggetto dei lavori, attesi i poteri di vigilanza e controllo che gli sono propri, trovando quale unico limite il caso fortuito, che comporta l'inversione dell'onere della prova, a carico dello stesso custode, tenuto a dimostrarne i presupposti.
“Nei confronti di terzi danneggiati dall'esecuzione di opere, effettuate in forza di contratto di appalto, il committente è gravato dalla responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c.. Tale responsabilità non pagina 7 di 17 può venir meno per la consegna dell'immobile all'appaltatore ai fini dell'esecuzione delle opere stesse
e trova limite esclusivamente nel caso fortuito.” (Cass. civile, sez. III, 17/03/2021, n. 7553).
8.2 Si osserva infine che le più recenti decisioni di legittimità distinguono il caso di concorso del committente nell'attività svolta dall'appaltatore, la quale in astratto abbia causato danni a terzi e sia, quindi, fonte di generica responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., da quello di responsabilità per i danni causati ai terzi direttamente dalla cosa oggetto dell'appalto, per la quale viene in rilievo la speciale ipotesi di imputazione di responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c..
8.2.1 Nel caso di specie, risulta al giudizio come i danni siano stati causati direttamente dalla cosa oggetto dell'appalto, ancorché modificata dall'appaltatore, sicché viene in rilievo l'applicazione dell'art. 2051 c.c.. e quindi è di conseguenza irrilevante, al fine di escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c., che il processo dannoso sia stato provocato da elementi esterni, quando la cosa sia obbiettivamente suscettibile di produrre danni (ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 6121 del 18/06/1999).
Né la responsabilità del custode può escludersi per il solo fatto che questi abbia affidato a terzi i lavori di restauro o ripristino, come opinato dal convenuto. Come già rilevato, è infatti altrettanto pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte, che “salva l'ipotesi in cui l'appalto comporti il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile nel quale deve essere eseguito il lavoro appaltato, non viene meno per il committente detentore dell'immobile stesso che continui ad esercitare siffatto potere, il dovere di custodia e di vigilanza. (Sez. 3 -, Sentenza n. 41435 del 23/12/2021; Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 31601 del 04/11/2021; Sez. 3, Sentenza n. 7553 del 17/03/2021).
La Cassazione ha, vieppiù, recentemente affermato che il committente, che sia proprietario o possessore della res, resta certamente nel possesso, ed anche nella giuridica detenzione, del bene oggetto dell'appalto (di cui abbia comunque la disponibilità materiale, tanto da poterlo consegnare all'appaltatore per l'esecuzione dell'appalto), e ne può disporre, sia giuridicamente che materialmente, conservando sempre il potere di impartire direttive all'appaltatore in merito alle opere da eseguire ed alle modificazioni da apportare allo stesso.
L'autonomia di quest'ultimo nello svolgimento della sua attività - che costituisce la ragione per cui in taluni casi è stata esclusa la posizione di custode da parte del committente - in realtà riguarda l'attività da porre in essere per l'esecuzione dell'appalto, non la disponibilità e/o la custodia della cosa oggetto dei lavori. Il committente, anche durante lo svolgimento dell'appalto, può infatti sempre disporre della cosa e l'appaltatore non acquista alcun diritto su di essa. In realtà, il committente, che era e resta custode della cosa, esercita tale custodia (che implica, ovviamente, anche l'onere di provvedere alla sua manutenzione, così come il diritto di operare modificazioni alla stessa, purchè senza danno per i terzi) anche attraverso l'affidamento di lavori in appalto che la riguardino: ne consegue che l'appalto non esclude affatto la custodia, ma è, al contrario, un modo di esercizio di quest'ultima”. (Cass. civ., Sez.
III, Sent., 28/09/2018, n. 23442).
Infatti, la ratio della responsabilità ex art. 2051 c.c. “consiste nella tutela dei diritti del soggetto danneggiato, posta oggettivamente a carico del custode della cosa che ha arrecato il danno, con la sola salvezza del fortuito, in coerenza con i valori di solidarietà di cui agli artt. 2 e 41 Cost., secondo le coordinate generali dell'interpretazione costituzionalmente orientata del sistema della responsabilità civile” (Cass. n. 23442/2018, cit.). Da ciò discende che il custode non può liberarsi della sua posizione di “garanzia” semplicemente trasferendo contrattualmente tale posizione in capo ad un terzo, senza alcun limite (se non quello, del tutto generico, della cd. culpa in eligendo), e ciò specie se si tratti del proprietario di un immobile che trasferisca tale posizione di garanzia ad un terzo che non ne è pagina 8 di 17 proprietario e non offra la stessa solvibilità. Ammettendo una siffatta possibilità, si finirebbe per eludere l'effettiva funzione della disciplina della responsabilità per i danni causati dalle cose, come delineata dall'art. 2051 c.c., disciplina che consente l'esonero del custode dalla responsabilità per i danni causati dalla cosa solo laddove egli provi il caso fortuito e non anche sulla scorta della mera autonomia dell'appaltatore, che riguarda la sua attività di esecuzione dei lavori, non la custodia del bene oggetto dell'appalto (C. App. Messina, sentenza n.73 del 14.01.2025).
8.3 Quindi, “l'appalto di lavori aventi ad oggetto una cosa non fa di per sé venir meno a carico del committente l'obbligo di custodia sulla stessa e l'obbligo di esercitare il controllo su di essa, sia pure compatibilmente con l'esistenza del contratto di appalto, in modo da impedire che essa produca danni a terzi. Le vicende che riguardano l'utilizzazione della cosa, ed anche l'affidamento ad un appaltatore dell'attività di manutenzione e/o di esecuzione di opere di modifica sulla stessa, rientrano sempre (come
è ovvio) nell'esercizio dei poteri del custode su di essa, e quindi ne possono escludere la responsabilità esclusivamente laddove ricorrano le rigorose condizioni richieste dall'art. 2051 c.c., e cioè sia provato il caso fortuito”, che può essere integrato anche dalla condotta, non prevedibile e non evitabile, dello stesso appaltatore, “il quale abbia eseguito i lavori ad esso affidati in modo non conforme al contratto ed alle norme, anche tecniche, disciplinanti la sua esecuzione”: “sarà comunque il committente a dover dimostrare che la condotta difforme dalle regole di diligenza nello svolgimento dell'attività oggetto di appalto posta in essere dall'appaltatore non era ragionevolmente prevedibile ed evitabile (nonostante le adeguate misure di cautela e sicurezza in proposito poste in essere dal committente stesso, anche con riguardo alla scelta dell'appaltatore, all'imposizione allo stesso dell'adozione di condotte di cautela per i terzi, ed al controllo sulla attività da esso svolta, nei limiti di quanto è ragionevolmente esigibile), al punto che ad essa possa attribuirsi efficienza causale esclusiva nella verificazione dell'evento dannoso.
9 In applicazione dei superiori principi e valutando i riscontri istruttori acquisiti al giudizio, deve ritenersi che i fatti dannosi oggetto di causa siano conseguenza diretta dell'omessa ed inadeguata custodia del cortile esterno (area esterna scoperta) di proprietà del convenuto, area CP_1 sovrastante l'immobile attoreo, in quanto risulta provato al giudizio che i danni da infiltrazione nel corso degli anni subiti dal locale attoreo, quindi sia anteriormente all'esecuzione delle opere appaltate CO alla IT , che durante l'esecuzione dei predetti lavori, hanno trovato causa nell'incuria del proprietario che ha mantenuto per anni l'area esterna priva di opere adeguate a salvaguardare il sottostante immobile, esposto a continui fenomeni di infiltrazione delle acque meteoriche;
dal ritardo con cui la convenuta ha deliberato l'esecuzione degli interventi di manutenzione dell'area esterna
(appalto sottoscritto a gennaio del 2016 per interventi richiesti dal danneggiato già a partire dall'anno
2009) dall'omessa custodia del bene e dall'inadeguata vigilanza sullo stesso durante l'esecuzione degli interventi oggetto di appalto.
10 I fatti come dedotti in citazione dall'attore nel loro storico divenire hanno trovato pieno riscontro nel giudizio.
Le missive di denuncia e diffida del 2.02.2009, 5.05.2011, 28.10.2013 e 25.05.2016 trasmesse alla amministrazione condominiale, provano che l'immobile attoreo nel corso degli anni è stato oggetto di danni conseguenti l'infiltrazione di acque meteoriche dal cortile scoperto Del resto il CP_5
, non ha contestato il verificarsi di tali fenomeni in danno dell'immobile attoreo e CP_1
l'amministratore nell'interrogatorio reso all'udienza del 10.10.2019 ha confermato la presenza nei CO documenti condominiali di tali denunce di danno e delle diffide attoree. Letteralmente la dott.ssa pagina 9 di 17 ha precisato : “… prima del 2016 c'è tutta una serie di carteggio fra il condominio e la CP_8 Pt_1 afferente a segnalazioni di infiltrazioni passate”.
[...]
L'esistenza di continui stillicidi in danno del locale attoreo ha trovato inoltre conferma nella prova orale acquisita. Il teste, , all'udienza del 27.11.2019 ha infatti confermato il verificarsi Testimone_1 di continui stillicidi nell'immobile seminterrato attoreo. Ha riferito il teste che dette infiltrazioni causate in occasione di eventi atmosferici, “provengono dalle aree scoperte del condominio…adibite a cortile e passaggio condominiale delle vetture…” che in tali occasioni “sono state inviate varie diffide; che le infiltrazioni hanno interessato il controsoffitto ed il soffitto al di sopra, gli impianti elettrici e di illuminazione, l'intonaco al tetto e alle pareti..”
Anche il teste ha precisato nella dichiarazione resa all'udienza del 9.02.2022 che in Testimone_4 occasione degli interventi di rifacimento eseguiti nel seminterrato attoreo ha constatato che “l'immobile al piano seminterrato aveva da anni infiltrazioni… abbiamo provveduto a ripulire le pareti ammalorate… che il soffitto in cartongesso era imbarcato , cioè indebolito e deformato…”
E' provato al giudizio che all'esito dell'ulteriore diffida del 22.02.2009 ribadita con missiva del 5.05.2011, l'assemblea dei condomini, sebbene informata della problematica riguardante il cortile scoperto e dei danni subiti dal locale in proprietà dell'attore, solo nel gennaio del 2016 deliberava l'affidamento di lavori di rifacimento dell'area de qua, e che tra le tante offerte e nonostante le remore della Direzione Lavori e del progettista, incaricava la IT con cui COroparte_3 sottoscriveva a gennaio 2016 il contratto di appalto.
È provato al giudizio, dai documenti allegati ai fascicoli di costituzioni delle parti e specialmente dalla delibere assembleari adottate, dai due verbali di sopralluogo della Direzione Lavori e dagli ordini di servizio da questa impartiti alla IT (si veda ad es. l'ordine di servizio n. 1 del 1.02.2016) che durante l'esecuzione degli interventi di rifacimento oggetto di appalto, sono stati ampliati dalla committenza i poteri della Direzione Lavori. Risulta che, pur di proseguire nell'esecuzione dell'appalto con la stessa IT incaricata, la committenza o meglio, la sua Direzioni Lavori, ha significativamente inciso sull'autonomia dell'appaltatore nell'esecuzione dei lavori ancora da svolgere e su quelli da rifare.
È provato al giudizio che in data 21 maggio dell'anno 2016 il locale attoreo subiva l'ennesimo danno da infiltrazione che ha reso improcrastinabile l'esecuzione di interventi di ristrutturazione delle pareti già ammalorate dalle pregresse infiltrazioni e dell'impianto elettrico, e che tale danno è stato determinato dalla permanenza della scopertura del giunto e dell'assenza di impermeabilizzazione dell'area condominiale sovrastante l'immobile attoreo ( A), come riferito dal teste Pt_4 [...] all'udienza del 15.01.2020. Tes_3
È provato che, sebbene invitata ad accertare lo stato dei luoghi e i danni con la missiva del 25.05.2016,
l'amministrazione condominiale ha omesso di svolgere direttamente ogni accertamento in merito al denunciato danno, come confermato dallo stesso amministratore , nell'interrogatorio COroparte_8 reso. Che sebbene avvisato che in data 1.09.2016 si sarebbe provveduto alla riparazione dei danni, dovendo l'attore procedere alla riapertura del locale adibito ad attività commerciale, l'amministratore pagina 10 di 17 ha solo posto la questione all'ordine del giorno dell'assemblea, convocata per il successivo 21.09.2016 all'esito del sopralluogo svolto dalla Direzione Lavori (delegato dalla committenza, nel luglio del
2016, di provvedere anche in merito a tale danno).
Che il 21.09.2016 l'assemblea cui partecipava lo stesso attore, sebbene resa edotta della cronologia dell'accaduto e dei danni all'immobile attoreo, nulla deliberava in merito alla richiesta risarcitoria attorea.
L'attore ha dato prova del comportamento tenuto dal convenuto, che effettivamente ha CP_1 omesso e comunque notevolmente ritardato l'esecuzione delle opere mirate all'eliminazione della causa del danno cagionato all'immobile.
10.1 - Pertanto, sulla base dei principi sopra enunciati e dei riscontri istruttori acquisiti deve ritenersi la responsabilità del convenuto per i fatti dannosi verificatesi nel corso degli anni in danno CP_1 dell'immobile in proprietà dell'attore, perché è provata al giudizio l'incuria con cui è stata mantenuta l'area esterna da cui si sono originate le infiltrazioni che hanno interessato il CP_5 seminterrato attoreo ed il ritardo nel disporre i necessari interventi di manutenzione.
11 - Infondato è l'assunto difensivo svolto dal convenuto in merito all'intervenuto risarcimento dei danni pretesi dall'attore ad opera della compagnia Parte_2
Risulta provato al giudizio che il risarcimento che l'attore ha ottenuto dalla compagnia di assicurazioni attiene un fatto diverso da quello oggetto di causa avendo peraltro interessato un immobile diverso dal locale seminterrato.
La dichiarazione resa dal perito della all'udienza del Parte_2 Testimone_2
15.01.2020 e i documenti allegati al fascicolo di costituzione attoreo acclarano la pretestuosità e l'assoluta infondatezza dell'eccezione svolta dal convenuto.
La nella dichiarazione resa ha precisato di avere redatto perizia su mandato Tes_2 Testimone_2 della compagnia all'esito del sopralluogo svolto nell'immobile di proprietà attorea il 24 aprile del 2016; di aver visionato solo l'immobile del piano terra dello stabile condominiale e non anche il locale seminterrato;
che il piano terra era danneggiato da infiltrazioni provenienti dal sovrastante immobile in proprietà del signor per la rottura di una tubazione;
di avere accertato i danni e concordato Pt_5
l'importo dei danni con la società danneggiata;
ha chiaramente precisato che la liquidazione dei danni ha riguardato soltanto quelli accertati al piano terra dello stabile condominiale;
che i danni accertati e liquidati non hanno riguardato l'immobile seminterrato, ma solo l'immobile a piano terra, l'unico danneggiato nell'occasione dell'evento.
12 L'attore ha quindi diritto ad avere risarcito il danno subito dal proprio immobile lasciato per anni esposto a continui stillicidi e fenomeni di infiltrazione a causa della omessa e inadeguata custodia ad opera del convenuto, proprietario dell'area da cui le accertate infiltrazioni trovavano origine
13. Valutando i riscontri istruttori acquisiti e sulla base dei principi sopra richiamati, risultano infondate le domande svolte dal convenuto nei confronti della RE , terzo COroparte_3 chiamato.
pagina 11 di 17 Deve ritenersi infondato l'assunto difensivo svolto dalla convenuta in merito alla dedotta responsabilità sia esclusiva che concorrente del terzo chiamato per i danni da infiltrazione cagionati all'immobile attoreo.
La conventa non ha dato prova del fortuito, non potendosi ritenere la IT appaltatrice responsabile dei danni all'immobile attoreo (ex art. 2043 c.c.) né in virtù degli accordi contrattuali del gennaio del 2016, né dei successivi accordi e delle “effettive modalità” con cui la IT ha posto in essere i lavori oggetto di appalto;
tali danni risultano piuttosto conseguenza dell'inadeguata custodia del CP_1 che per anni ha omesso di svolgere interventi di manutenzione, anche ordinari, sull'area esterna scoperta da cui si originavano continui fenomeni di infiltrazioni, compresa l'infiltrazione del 21 maggio 2016.
La convenuta anche con riferimento all'evento dannoso del 21 maggio 2016 che ha interessato l'immobile attoreo si è limitata a dar prova dell'esistenza per tale periodo del contratto di appalto con CO la IT , ma non ha fornito al giudizio elementi idonei a fondare l'esonero della propria responsabilità, quindi del fortuito, non essendo certamente imputabile alla IT la causazione dei pregressi stillicidi che hanno danneggiato per anni l'immobile attoreo ed anche il verificarsi dell'evento dannoso avvenuto nel maggio del 2016.
13.1 La terza chiamata non può infatti ritenersi responsabile per fatti accaduti in danno dell'immobile attoreo anteriormente alla sottoscrizione dell'appalto, avvenuta nel gennaio del 2016.
Né il danno da continui stillicidi protratti per anni ed interessanti l'immobile attoreo può ritenersi conseguenza dell'ultimo evento del maggio del 2016 , in quanto è provato al giudizio che il bene attoreo era esposto a continui infiltrazioni e danni fin dall'anno 2009 e già compromesso nel soffitto, nel controsoffitto, nelle pareti laterali e negli impianti.
È provato al giudizio che l'immobile attoreo ha subito numerosi fenomeni di infiltrazione determinati non dall'imperizia della IT appaltatrice, bensì dalle condizioni in cui è stata mantenuta l'area condominiale sovrastante l'immobile attoreo, priva di interventi di manutenzione anche ordinari per lungo tempo.
13.2 Inoltre, sulla base dei riscontri istruttori acquisiti, l'omessa vigilanza sul cantiere dei lavori appaltati alla ed il ritardo con cui la Direzione lavori, nell'inerzia della committenza, ha CP_10 disposto la copertura del giunto e l'impermeabilizzazione dell'area esterna, lasciata consapevolmente esposta alla intemperie, risultano le effettive ed esclusive cause del fatto dannoso verificatosi nel maggio del 2016.
13.2.1 Difatti, tenuto conto delle dichiarazioni rese dal teste all'udienza del Testimone_3
15.01.2020 proprio in riferimento all'evento occorso il 21 maggio del 2016, non può ritenersi provata l'asserzione della convenuta, della dipendenza eziologica del danno attoreo alla negligenza o imperizia della IT appaltatrice, che piuttosto, almeno per la fase dei lavori in questione, avendo provveduto ad ultimare gli interventi sul giunto e avendo comunicato tale fatto alla Direzione Lavori della committenza, al momento del verificarsi del fatto dannoso, era in attesa del sopralluogo di verifica della D.L., cui la IT era condizionata per poter proseguire gli interventi e ultimare l'opera, quindi bisognosa dell'ordine della Direzione lavori per poter procedere alla chiusura del giunto e all'impermeabilizzazione dell'area esterna condominiale.
È provato al giudizio che la IT non poteva procedere a lavorazioni successive in esecuzione dell'appalto se non previo ordine della Direzione Lavori della committenza;
la chiusura del giunto e pagina 12 di 17 l'impermeabilizzazione dell'area erano interventi che la IT poteva svolgere solo all'esito della verifica della Direzione Lavori sugli interventi già svolti e di un suo espresso ordine in tal senso. CP_ L'area de qua è stata quindi mantenuta dalla senza l'impermeabilizzazione perché quest'ultima, in attesa della verifica dei lavori svolti sul giunto da parte della Direzione lavori e del successivo ordine di ripresa lavori, non poteva procedere autonomamente alla chiusura del giunto e all'impermeabilizzazione dell'area, perchè priva di autonomia nell'attività da porre in essere in esecuzione dell'appalto.
Tali interventi, come provato al giudizio, necessitavano del preventivo assenso e ordine della Direzione
Lavori in virtù degli accordi sopravvenuti alla sottoscrizione del contratto di appalto, e definiti tra le stesse parti dopo la sospensione dei lavori disposta dalla Direzioni Lavori nel febbraio e nel marzo del
2016 all'esito dei due sopralluoghi effettuati in cantiere (in riferimento ai lavori a quella data svolti CP_ dalla ).
È provato al giudizio dalle delibere condominiale acquisite e dalle note mail intercorse tra l'arch. CP_6
e l'amministratore del condominio, dal verbale di sopralluogo redatto dalla direzione lavori e dalle decisioni da questo adottate, che dal mese di marzo del 2016 la IT appaltatrice, cui la ripresa dei lavori per l'ultimazione dell'appalto è stata assentita dall'assemblea nonostante i rilievi della Direzione
Lavori, che il cronoprogramma dei lavori, tempi e modalità di svolgimento degli interventi, sarebbero stati decisi e disposti dalla Direzione Lavori. Quest'ultima avrebbe dovuto verificare ogni intervento della IT e autorizzare, all'esito di sopralluogo, la loro prosecuzione o ultimazione. Nel caso, l'autonomia dell'appaltatore in merito ai tempi di svolgimento delle opere, alla scelta delle attività da porre in essere in esecuzione dell'appalto era del tutto assente e piuttosto subordinata alla
Direzione lavori della committenza.
Insomma la IT appaltatrice, in merito agli interventi svolti sul giunto e sull'area sovrastante il seminterrato attoreo non poteva procedere con i lavori di impermeabilizzazione dell'area, in quanto la
Direzione lavori doveva ancora verificare la regolarità degli interventi svolti sul giunto, come chiarito dal responsabile del cantiere, nella dichiarazione resa all'udienza del 15.01.2020. COroparte_7
La Direzione Lavori non era presente in cantiere in occasione degli interventi eseguiti dalla IT sul giunto e la loro verifica ad opera della D.L. non risulta essere stata tempestiva, come avrebbe dovuto essere dato lo stato dei luoghi e la tipologia di lavoro in corso di svolgimento.
Le dichiarazioni rese dal teste trovano riscontro nel “ giornale dei lavori” sottoscritto dalla D.L. Tes_3 ed allegato (all.4) alla costituzione dell'arch. ; risulta che dal 20 al 23 maggio del 2016 il CP_6 cantiere era chiuso perché il 20 maggio del 2016 la IT risultava in attesa di direttive. Riporta il giornale lavoro: “ richiesta autorizzazione alla lavorazione successiva” , cantiere chiuso perché in attesa delle verifiche e della disposizioni della Direzione Lavori;
che tale richiesta è stata ribadita dalla IT anche il successivo 23 maggio e che il sopralluogo della D.L. è stato eseguito solo il successivo 24 maggio 2016.
13.2.2 Pertanto, la Direzioni lavori, sebbene consapevole delle condizioni in cui si trovava l'area de qua, ha ritardato il proprio intervento sui luoghi e la committenza non ha sollecitato alla D.L. la verifica dei luoghi, necessaria per la prosecuzione degli interventi di ultimazione del lavoro ad opera della IT.
È provato al giudizio dalle “schede di DL” allegate dalla IT e dalla documentazione prodotta dalla stessa Direzione Lavori che nel periodo dal 20 al 24 maggio del 2016 il cantiere era chiuso;
che tale chiusura era nota alla committenza e alla direzione lavori;
che la chiusura era assentita dalla pagina 13 di 17 committenza come si legge nella scheda DL;
che la chiusura era giustificata dall'attesa della verifica degli interventi sul giunto da parte della Direzione lavori e dell'autorizzazione alla lavorazione successiva;
che lo stato in cui versava l'area, scoperta e priva di impermeabilizzazione, era noto alla committenza e alla sua direzione lavori;
che senza l'ordine della Direzione lavori la IT appaltatrice non poteva ultimare l'intervento, quindi non poteva procedere ad impermeabilizzare l'area sovrastante il seminterrato attoreo e altri garage.
Che pertanto anche dell'infiltrazione avvenuta il 21 maggio del 2016, sulla base dei riscontri acquisiti, deve ritersi responsabile la convenuta, non configurando nel caso l'operato della IT l'esimente da responsabilità da questa dedotto.
13.3 Deve insomma ritenersi che la IT chiamata in manleva dal convenuto abbia dato prova nel giudizio della non imputabilità alla stessa del fatto dannoso.
Assume rilevo decisivo per il rigetto delle domande svolte dal convenuto nei confronti del terzo chiamato la provata assenza di autonomia dell'appaltatore in riferimento all'esecuzione degli interventi che avrebbero potuto impedire la verificazione del fenomeno dannoso del 21 maggio 2016, perché la chiusura del giunto e l'impermeabilizzazione dell'area esterna erano interventi non eseguibili autonomamente dall'RE, ma subordinati all'ordine della direzione lavori della committenza.
È provato al giudizio dalle stesse note mail trasmesse dalla direzione lavori alla committenza allegate alla costituzione della direzione lavori che tempi e modalità di interventi di rifacimento e riparazione, a decorrere dal febbraio- marzo 2016 venivano decisi e dettati alla IT dalla Direzione Lavori della committenza. Le direttive e l'ingerenza del committente risultano così specifici da rendere l'appaltatore, almeno per l'esecuzione degli interventi sull'area in questione, un nudus minister. È provato al giudizio che l'evento dannoso del 21 maggio 2016 risulta determinato non da inadempienze della IT che, piuttosto, aveva ultimato, come le era stato ordinato dalla DL,
l'intervento tecnico sul giunto, ma dall'omessa vigilanza dell'area condominiale da parte della committenza, che nell'occasione non ha nemmeno sollecitato la sua Direzioni lavori all'esecuzione del sopralluogo necessario per poter procedere all'ultimazione del lavoro di impermeabilizzazione CP_ dell'area a salvaguardia dei sottostanti immobili;
come risulta dalle schede di DL allegate dalla , ma ancora più dettagliatamente dal giornale dei lavori allegato alla costituzione della Direzione Lavori,
Arch. , la committenza ha invece assentito la chiusura del cantiere per diversi giorni, in CP_6 CP_ attesa della verifica di lavori eseguiti dalla ad opera della Direzione Lavori e sebbene consapevole delle condizioni in cui versavano i luoghi oggetto di intervento e quindi del pericolo (in caso di pioggia) cui erano esposti i sottostanti immobili.
13.4 Alla luce dei principi sopra enunciati, deve ritenersi nel caso in esame la responsabilità del convenuto per i danni patiti dall'attrice, in quanto quest'ultimo non ha offerto la prova - CP_1 posta a suo carico dall'art. 2051 c.c. - che la condotta della società appaltatrice ha costituito caso fortuito, non potendosi affermare l'imprevedibilità e l'inevitabilità del vizio della res, consistito nel non aver provveduto a vigilare adeguatamente sull'area oggetto di lavori, omettendo e ritardando anche con la sua Direzione Lavori di disporre la copertura del giunto e l'impermeabilizzazione dell'area sovrastante il seminterrato attoreo, sebbene a conoscenza che la IT avesse ultimato gli interventi sul giunto e consapevole del pericolo, in assenza di copertura, insito sui luoghi.
14 Ritenuto che, in ossequio ai principi nomofilattici sopra riportati ed in applicazione della regola del
“più probabile che non”, a fronte di chiari riscontri escludenti responsabilità del terzo chiamato ed in mancanza di riscontri della dimostrazione di caso fortuito, e posto che l'immobile attoreo subiva pagina 14 di 17 cospicue infiltrazioni fin dall'anno 2009, essendo provato al giudizio il verificarsi di costanti fenomeni di infiltrazione;
che in occasione dell'ultimo evento dannoso denunciato, il mantenimento dell'area esterna senza l'intervento di impermeabilizzazione non è fatto imputabile alla IT ma al provato ritardo della Direzione lavori e all'omessa vigilanza della committenza, deve ritenersi che la causa delle infiltrazioni all'interno dell'immobile attoreo sia ascrivibile esclusivamente al convenuto, proprietario dell'area esterna scoperta sovrastante l'immobile attoreo e da cui si sono sempre originati i fenomeni di infiltrazione delle acque meteoriche causativi del danno nel predetto immobile, compreso l'evento del 21 maggio 2016.
14.1 Nessun concorso di responsabilità è ascrivibile al terzo chiamato nella causazione dal danno accertato nell'immobile attoreo perché, sulla base dei riscontri acquisiti al giudizio, non sussiste nesso di causalità tra l'operato della IT e i danni accertati nell'immobile attoreo.
15 Il rigetto della domanda in manleva e delle altre domande del convenuto rende superfluo l'esame CP_ CO delle domande svolte dalla nei confronti del terzo chiamato, Arch. . CP_6
15.1 Deve comunque evidenziarsi come non sussista alcun rapporto contrattuale tra la IT appaltatrice ed il terzo chiamato, su cui poter basare la proposta azione di garanzia. L'arch. risulta legato da CP_6 rapporto contrattuale direttamente con il Condominio che in questa sede non ha proposto nei suoi confronti alcuna domanda diretta di risarcimento danni.
15.2 Le ragioni della decisione rendono comunque superfluo anche l'esame della chiamata in co- responsabilità svolta dalla IT nei confronti dell'architetto.
16 L'attore ha provveduto alla riparazione del proprio locale nel settembre del 2016; in particolare, come provato dai documenti e dalle prove orali acquisite, l'immobile è stato interessato da rifacimenti quali opere di muratura (pareti e soffitto imbibiti dalle infiltrazioni) e dal rifacimento dell'impianto elettrico.
La prova testi acquisita ha fornito una descrizione puntuale sia dei pregiudizi all'immobile attoreo direttamente correlati ai fenomeni di infiltrazione, sia degli interventi ripristinatori eseguiti dalle ditte incaricate, che della specifica quantificazione dei costi delle lavorazioni riferiti nelle fatture di spesa allegate.
Il teste titolare della IT incaricata per l'esecuzione di lavori di ripristino nel Testimone_4 seminterrato attoreo, all'udienza del 9.02.2022 ha precisato dettagliatamente le lavorazioni eseguite, nel soffitto, controsoffitto e pareti del seminterrato attoreo, confermando la fattura allegata al fascicolo attoreo e l'importo a lui corrisposto dall'attore a corrispettivo degli interventi eseguiti. Ance il teste nella dichiarazione resa all'udienza dell'11.05.2022 ha riferito di avere COroparte_9 svolto riparazioni nell'immobile attoreo, “… di aver dovuto isolare l'impianto elettrico nella zona del seminterrato e di aver svolto interventi sull'impianto elettrico e provveduto alla sostituzione dei faretti” confermando di avere ricevuto dall'attore a corrispettivo dei lavori l'importo riferito nella fattura allegata al fascicolo attoreo.
L'attore ha allegato anche i tre bonifici di pagamento effettuati a settembre del 2016 ( di euro
1.150,00; di euro 3.040,00 e di euro 3.230,00) operati in favore delle ditte che hanno svolto nel settembre del 2016 gli interventi di rifacimento del seminterrato, necessari per la riparazione dei danni da infiltrazione e la riapertura al pubblico dell'attività di vendita.
16.1 All'attore quindi è dovuta a titolo di risarcimento la somma complessiva di euro 7.420,00 anticipata nel settembre del 2016 per i costi di riparazione dell'immobile, oltre rivalutazione fino alla pubblicazione della presente sentenza (quindi somma da rivalutare all'attualità). pagina 15 di 17 Sulla somma come sopra liquidata vanno aggiunti, attesa la natura di debito di valore dell'obbligo di risarcire il danno da responsabilità extracontrattuale, gli interessi cosiddetti compensativi, che rappresentano una sorta di compenso del danno dal creditore sofferto per la mancata disponibilità della somma di denaro, così coprendo il c.d. lucro cessante, laddove invece la rivalutazione, reintegrando il patrimonio del soggetto leso, tende a porre il creditore-vittima nella situazione patrimoniale in cui si sarebbe trovato se non si fosse verificato l'evento dannoso, agendo così sotto il mero profilo del danno emergente (cfr., Cass. Civ. Sez. Un. Sent. n. 1712 del 1995).
Detti interessi vanno corrisposti al tasso legale e calcolati, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, non già sulla somma rivalutata definitivamente, perché altrimenti si finirebbe col rivalutare anche essi, senza alcun fondamento legale, ma sulla somma di euro 7.420,00 rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dal settembre del 2016, fino alla data di pubblicazione della presente pronuncia, con esclusione degli interessi sugli interessi.
16.2 Non possono liquidarsi all'attore i danni ai mobili (merce depositata nel locale) essendo tale danno rimasto privo di riscontri probatori. La fattura di acquisto allegata dalla parte in assenza di ulteriori riscontri istruttori non prova il danno.
17 Le spese del procedimento seguono la soccombenza della convenuta, la quale è tenuta a rimborsarle a parte attrice.
I compensi si liquidano sulla base delle vigenti tabelle e avuto riguardo al valore della causa complessivamente in euro 5.077,00.
18 L'infondatezza della domanda svolta dal nei confronti del terzo chiamato, giustifica la CP_1 condanna del convenuto al pagamento dei compensi di lite in favore della RE COroparte_3
che, sulla base del citate tabelle, si liquidano complessivamente in euro 2.540,00.
[...]
19 Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite tra l'RE “
[...]
ed il terzo chiamato, Arch. . COroparte_3 CP_6
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del GOP, avvocato Grazia Cammaroto, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.2291/2017 R.G.A.C. promossa da in persona del legale rappresentante Parte_1 Pt_6
nei confronti di in persona dell'amministratore, suo legale
[...] COroparte_1 rappresentante pro tempore e “ in persona del COroparte_11 COroparte_12 titolare e Arch. , quali terzi chiamati, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed CP_6 eccezione così provvede:
- accoglie la domanda proposta dall'attore nei confronti del convenuto e per l'effetto, dichiara la responsabilità del in persona del legale rappresentante pro tempore, quale COroparte_1 custode dell'area esterna scoperta sovrastante l'unità immobiliare dell'attore ubicata nel seminterrato della scala “ A” del predetto Condominio, per i danni da infiltrazione subiti;
- per l'effetto, condanna il in persona del legale rappresentante pro tempore a COroparte_1 risarcire all'attore i danni patiti quantificati nella misura di euro 7.420,00 oltre rivalutazione ed interessi legali dal dovuto (settembre 2016) al soddisfo e questi ultimi da calcolarsi come in parte motiva, sulla somma predetta, via via rivalutata (dal settembre del 2016) con cadenza annuale secondo gli indici Istat sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
pagina 16 di 17 - condanna il in persona del legale rappresentante pro tempore a rimborsare COroparte_1 alla le spese del giudizio che liquida in complessivi € 5.341,00 di cui € 264,00 per Parte_1 spese ed € 5.077,00 per compensi, oltre l'importo corrispondente al 15% della somma liquidata per compensi a titolo di rimborso spese forfettarie, CPA e IVA (se dovuta) come per legge, distraendoli in favore dell'avv. Tarsia Giuseppe che ne ha fatto espressa richiesta quale procuratore antistatario;
- rigetta la domanda svolta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato, COroparte_1 IT individuale e condanna il Condominio al pagamento delle spese di lite COroparte_3 che liquida in favore della in persona del titolare complessivamente in COroparte_3 euro 2.540,00 oltre spese generali (15% dei compensi), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Caterina Zeffiro che ne ha fatto espressa richiesta quale procuratore antistatario;
- compensa le spese di lite tra l'RE individuale ed il terzo chiamato, COroparte_3
Arch. . CP_6
Così deciso in Reggio Calabria il 3 febbraio 2025
Il Giudice Onorario
avvocato Grazia Cammaroto
pagina 17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
6 In conformità al prevalente e più recente orientamento della Suprema Corte “La responsabilità ex art. 2051 cod. civ individua una responsabilità di tipo oggettivo essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che è funzione della norma quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione .. (tra le tante, Cass. 2014, n. 1468; 20.02.2006, n.3651; 9.08.2004, n. 15383 e
15384).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del GOP, avv. Grazia Cammaroto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2291/2017 del Ruolo Generale degli Affari COenziosi, riservata in decisione il 18.09.2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. promossa da
• (c.f. ) avente sede in Reggio Calabria, Via Sbarre C.li 46, Parte_1 P.IVA_1 Vico Sant'Anna, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Via De Nava n.78, presso lo studio dell'Avv.to Giuseppe Tarsia (c.f. ) che la rappresenta e difende in forza di C.F._1 procura in calce all'atto di citazione in atti l'8.06.2017
-parte attrice- contro
• ( c.f. ) di Via Sbarre Centrali 49 Reggio Calabria, in COroparte_1 P.IVA_2 persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via S. Anna 49/G, presso lo studio dell'Avv.to Antonella Lupis ), giusta procura in calce C.F._2 alla Comparsa di costituzione e risposta con chiamata di terzo in atti il 26.09.2017
-parte convenuta-
• individuale “ ( c.f. ), con sede in Reggio CP_2 COroparte_3 P.IVA_3
Calabria, Via Vallone Petrara n.24, in persona del titolare e legale rappresentante COroparte_3 elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Via Sbarre Centrali V traversa,n.33, presso lo studio dell'Avv.to Caterina Zeffiro ( c.f. , che la rappresenta e difende giusta procura C.F._3 in calce alla Comparsa di costituzione del terzo con chiamata di terzo in atti il 4/02/2018
-terzo chiamato-
• Arch. ( c.f. ) residente in [...], Cerisano, CP_4 C.F._4 Cosenza, rappresentato e difeso dall'Avv.to Maria Bilotta giusta procura in calce alla Comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via Aschenez n.62 presso lo studio dell'avv. Francesco Chirico, in atti il 22.06.2018
-terzo chiamato-
MOTIVI DELLA DECISIONE 1 Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato l'8.06.2017, la Parte_1 proprietaria di una unità immobiliare facente parte del e ubicata nel corpo di COroparte_1 fabbrica denominato scala A, premesso che: l'immobile in proprietà che si sviluppa su due livelli, piano terra e sottostante piano interrato, era adibito ad attività commerciale e precisamente alle vendita ed all'esposizione di mobili ed arredi;
che fin dall'anno 2009 l'immobile era interessato da fenomeni di infiltrazione provenienti da aree scoperte condominiali; che in particolare negli anni 2009, 2011,
pagina 1 di 17 2013 e 2016 venivano denunciate con formali missive all'amministrazione condominiale i danni da infiltrazione subiti dall'immobile attoreo a causa di continui stillicidi provenienti dal sovrastante cortile scoperto in proprietà del;
che solo nel gennaio del 2016 il aveva CP_1 CP_1 deliberato l'esecuzione di lavori mirati all'eliminazione della causa dei danni, col rifacimento, tra gli altri lavori appaltati, anche dell'impermeabilizzazione dell'area de qua;
che durante l'esecuzione dei lavori, nel mese di maggio del 2016, l'immobile attoreo subiva l'ennesimo allagamento nel piano seminterrato, che aveva aggravato la situazione di ammaloramento di gran parte delle pareti, del controsoffitto/ pareti in cartongesso, oltre a cagionare nuovi danni ad alcuni degli arredi in esposizione. Che il 25 maggio 2016 l'amministrazione condominiale veniva anche invitata a svolgere un sopralluogo per accertare l'accaduto e verificare l'entità dei danni patiti;
che il Condominio riscontrava l'invito solo con la missiva dell'11.07.2016 con cui posticipava l'accertamento e la quantificazione del danno lamentato dalla IT;
che nessun sopralluogo veniva svolto fino alla data
1.09.2016 e pertanto, come preannunciato al la IT attrice provvedeva alla riparazione CP_1 dei danni per rendere l'immobile idoneo all'esercizio dell'attività di esposizione e vendita mobili di arredo. Che solo il 21.09.2016 veniva convocata l'assemblea condominiale con discussione della predetta questione al punto 4 dell'ordine del giorno e che anche all'esito di tale riunione nessuna determinazione assembleare in merito veniva adottata e che pertanto la società si determinava ad agire giudizialmente, previo esperimento della procedura di mediazione.
Che il danno nell'immobile attoreo trovava causa nell'incuria del convenuto, rimasto inerte per anni, omettendo di intervenire sul cortile da cui si originavano le infiltrazioni; che sulla base CP_5 delle fatture allegate e relative ai lavori (di muratura, tinteggiatura e all'impianto elettrico) commissionati ed ultimati nel settembre del 2016, l'attore chiedeva in risarcimento l'importo di euro 12.664,65. Concludeva chiedendo: “ riconoscere e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. (ovvero in via del tutto subordinata/gradata ex art. 2043 c.c.) del in persona COroparte_1 dell'amministratore pro tempore, per tutti i danni – subiti e subendi- cagionati all'immobile di proprietà dell'attore quale conseguenza della mancata-ritardata manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni condominiali….e condannare il al pagamento nei CP_1 confronti dell'attore di eruo 12.664,75, oltre interessi legali dalla maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo;
” con vittoria di spese e compensi. 1.1 Il 26.09.2017 si costituiva in giudizio il eccependo l'infondatezza della COroparte_1 domanda attorea e l'insussistenza dei profili di responsabilità sia ex art. 2051 che ex art. 2043 c.c.; non contestava l'accadimento di continui fenomeni di infiltrazione in danno dell'immobile attoreo, ma rilevava di avere provveduto in merito con l'appalto dei lavori di manutenzione delle parti esterne condominiali affidati alla IT , scelta dall'assemblea dei condomini;
che COroparte_3 durante l'esecuzione delle opere appaltate, si verificava nel maggio del 2016 un ulteriore fenomeno di infiltrazione in danno dell'immobile attoreo, rilevando che tale danno fosse stato anche risarcito dalla compagnia . Parte_2
In merito al danno attoreo eccepiva comunque la responsabilità esclusiva della IT appaltatrice. Che la Direzione Lavori, affidata all'arch. , all'esito del sopralluogo operato il 19 marzo del 2016, CP_6 aveva rilevato “la violazione delle buone regole dell'arte nei lavori parziali eseguiti dalla IT”, ed intimata la sospensione dei lavori contrattuali, eccetto quelli da rifare;
che la IT avrebbe continuato l'esecuzione dei lavori con sua esclusiva responsabilità in merito al danno cagionato all'attore nel maggio del 2016. COestava comunque l'importo risarcitorio preteso, deducendo che l'attore aveva già ottenuto il risarcimento di tali danni dalla Parte_3 Concludeva chiedendo: “ a) rigettare la domanda della società attrice spiegata nei confronti del
perché infondata in fatto ed in diritto;
b) in subordine, in caso di accoglimento della CP_1 domanda, dichiarare tenuta al risarcimento del danno la IT quale IT COroparte_3
pagina 2 di 17 appaltatrice ed unica responsabile chiedendone l'autorizzazione alla chiamata in causa ex art. 106 c.p.c. …c) in estremo subordine, in caso di accoglimento della domanda anche nei confronti del Condominio, condannarlo in solido alla IT appaltatrice al risarcimento dei danni che verranno accertati;
d) condannare l'attrice alle spese e compensi di giudizio …” 1.2 Autorizzata la chiamata in causa del terzo come richiesta dalla convenuta, il 6.02.2018 si costituiva in giudizio l'RE individuale , eccependo preliminarmente COroparte_3 l'improcedibilità della domanda per omessa convocazione e partecipazione della IT alla procedura di mediazione ex art. 5 d.l. 28/10 perché esperita solo tra la parte attrice ed il convenuto;
nel merito, eccepiva l'estraneità ai fatti di causa e quindi il difetto di legittimazione passiva. Rilevava che i lavori oggetto dell'appalto del 8.01.2016 risultavo tutti ultimati dalla IT e consegnati alla committenza;
che in riferimento all'episodio denunciato dall'attore ed avvenuto nel mese di maggio del 2016 mentre erano in corso lavori straordinari di manutenzione del giunto tecnico e della sostituzione della guaina sarebbe comunque esclusa la responsabilità della IT, configurandosi il fortuito ( non potendosi controllare il fenomeno temporale) o comunque imputabile alla Direzione Lavori;
instava infatti per la chiamata in responsabilità della Direzione Lavori, soggetto tenuto alla vigilanza e corretta esecuzione delle opere oggetto di appalto e che nel caso ha disposto “l'iter procedimentale delle opere”. Concludeva chiedendo: “a) …autorizzare il terzo chiamato ad esperire la chiamata in causa dell'Arch.
quale progettista e direttore dei lavori con riguardo al contratto di appalto del 8.1.2016; CP_6
b) ancora in via preliminare, dichiarare improcedibile la domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5 dl n.28/2010; c) ancora in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva del terzo chiamato;
d) nel merito rigettare la domanda attorea perchè infondata in fatto e inammissibile in diritto;
e) in via subordinata nella denegata ipotesi in cui il tribunale ritenesse la sussistenza di responsabilità per i danni lamentati dall'attore, manlevare la società
[...]
da ogni eventuale pretesa, domanda o richiesta dovuta in dipendenza del presente COroparte_3 giudizio e condannare il convenuto e/o il terzo chiamato, l'arch. , a rifondere CP_1 CP_6 all'attore quanto sarà eventualmente tenuto a pagare;
f) in via ulteriormente subordinata, la condanna in solido del condominio, della IT appaltatrice e dell'arch. al risarcimento di quanto sarà CP_6 eventualmente accertato;
g) condannare l'attrice al pagamento di spese, onorari e competenze di giudizio…” 1.3 Il 22.06.2018 si costituiva in giudizio l'arch. , eccependo il difetto di legittimazione e CP_6 l'illegittimità della chiamata in causa stante il contenuto dell'accordo contrattuale del 8.01.16 e l'autonomia dell'appaltatore nell'esecuzione dei lavori. Che il cantiere era chiuso dal 20 al 22 maggio del 2016, come provato dalla documentazione allegata, e quindi rimesso alla custodia della IT, nella persona del geom. , tecnico della IT appaltatrice. Che il danno lamentato dall'attore COroparte_7 trovava causa esclusiva semmai nella “mancanza di accorgimenti” della IT appaltatrice;
contestava infine il quantum preteso comunque conseguente fenomeni di allagamento precedenti quello avvenuto nel maggio del 2016. Concludeva chiedendo “1- … dichiarare la carenza di legittimazione passiva… e per l'effetto l'estromissione dal presente giudizio;
2-inammissibilità dell'atto di chiamata in causa dell'architetto per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto dichiarare l'estromissione dal presente giudizio;
3- rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto…e comunque la completa estraneità dell'arch. al verificarsi dell'evento dannoso;
4-dichiarare l'esclusiva responsabilità CP_6 dell'RE individuale MG, condannare la stessa a manlevare l'architetto di quanto sarà tenuto a versare a chiunque, per sorte, interessi spese e quant'altro risulterà dovuto;
5-accertare e dichiarare la responsabilità del condominio per culpa in eligendo per avere affidato il lavoro all'RE che palesemente difettava delle necessarie capacità tecniche e condannare lo stesso a manlevare l'arch.
di quanto sarà tenuto a versare a chiunque, per sorte, interessi spese e quant'altro CP_6 risulterà dovuto;
6. Accertare e dichiarare l'eccessiva onerosità nei confronti dell'arch. della CP_6 quantificazione dei danni indicati dall'attore, riducendola di quanto ritenuto di giustizia;
in ogni caso
pagina 3 di 17 con condanna in favore dell'arch. al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre CP_6 accessori di legge”. 1.4 Depositate le memorie nel rispetto dei termini concessi alle parti ex art. 183, comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita con l'assunzione della prova orale ammessa con ordinanza del 23 luglio 2019 e con i documenti allegati ai fascicoli di costituzione delle rispettive parti. Acquisiti l'interrogatorio formale reso dell'Amministratore del Condominio convenuto , dott.ssa
[...]
all'udienza del 10.10.2019 e le dichiarazioni rese dai testi escussi, CP_8 Testimone_1 all'udienza del 27.11.2019, e all'udienza del Testimone_2 Testimone_3 15.01.2020, all'udienza del 9/02/2022 e all'udienza Testimone_4 COroparte_9 dell'11.05.2022, con ordinanza del 29.02.2024 la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
1.5 Il fascicolo, delegato ad altro giudice per la decisione e successivamente rimesso a nuovo designato istruttore, veniva trattato all'udienza del 18.09.2024 innanzi al quale le parti comparivano e, precisate le conclusioni, la causa alla stessa udienza veniva assunta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. richiesti.
2 La domanda attorea è fondata e va accolta per i motivi e nei limiti che di seguito si precisano.
3 Preliminarmente va ribadita l'infondatezza dell'eccezione svolta dalla Impresa Individuale
[...]
, in merito alla mancata convocazione della stessa, terza chiamata in causa dalla COroparte_3 parte convenuta, nella mediazione ex art. 5 d.l. n.28/10. Si richiamano in merito, i motivi già argomentati a verbale di udienza del 12.07.2018.
3.1 Si ribadisce e rileva che è provato al giudizio che prima di proporre l'azione giudiziaria, la parte attrice ha avviato la procedura di mediazione nei confronti del convenuto. Per ritenersi compiuta la condizione di procedibilità della domanda giudiziaria, la procedura di mediazione deve essere esperita in riferimento “alla domanda attorea”. La legge a riferimento non subordina la procedibilità della domanda giudiziaria all'espletamento della mediazione in riferimento anche alle eventuali riconvenzionali o domande svolte successivamente in giudizio dai soggetti chiamati in causa dalla parte convenuta. La procedibilità del giudizio è subordinata soltanto all'esperimento della mediazione in riferimento alla sola domanda principale attorea che nel caso la parte ha rivolto nei confronti del condominio. L'attore non ha convenuto in giudizio la IT appaltatrice che in questa sede risulta chiamata in causa dalla parte convenuta;
solo quest'ultima semmai avrebbe potuto rendere partecipe CO della procedura di mediazione l'RE , ma in ogni caso la sua omessa convocazione in quella sede ad opera della parte attrice non comporta l'improcedibilità del presente giudizio, né vizia in alcun modo il processo, peraltro proseguito tra le parti in causa senza alcuna volontà conciliativa.
3.2 Peraltro l'azione risarcitoria esperita dall'attore nei confronti del condominio, non richiede per la sua proponibilità e procedibilità l'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, vertendo la responsabilità da cose in custodia di cui all'art. 2051 cod. civ., che non rientra tra le materie di condominio ai sensi dell'art. 5 del Decreto n. 28/2010 e pertanto non richiede il preventivo esperimento della procedura di mediazione.
Si richiama sul punto il disposto di cui all'art. 71 quater disp. att. c.c. secondo cui “per controversie in materia di condominio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice” (in merito confr. Tribunale di Latina, sentenza n. 572 del 09/03/2023; Tribunale di Torino con la sentenza n. 4927 del 11/11/2021)
pagina 4 di 17 4. Va precisato che la domanda attorea non è mirata ad ottenere il risarcimento del danno da infiltrazione cagionato all'immobile in proprietà dall'evento del 21 maggio 2016. L'attore non ha infatti posto questo preciso evento dannoso a fondamento della domanda risarcitoria svolta in danno della convenuta.
Piuttosto, l'attore ha lamentato nell'atto introduttivo i danni cagionati all'immobile seminterrato in proprietà, determinati da costanti e continui fenomeni di infiltrazione di acque meteoriche provenienti dall'area condominiale esterna scoperta.
L'attore ha assunto che dall'anno 2009 e fino all'anno 2016, il proprio immobile è stato sottoposto a continui stillicidi e che, sebbene informato di tali eventi, il ha mantenuto l'area esterna ed CP_1 il cortile in condizioni tali da cagionare continui danni;
che quindi, omettendo di svolgere gli interventi necessari ad eliminare la situazione di pericolo insistente sui luoghi e ritardando l'esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, necessarie a porre fine alla causa dei danni, e non adeguatamente vigilando durante l'esecuzione delle dette opere appaltate soltanto nel gennaio 2016, il convenuto sarebbe responsabile ex art. 2051 c.c. o, in subordine ex art. 2043 cc. (per errata scelta della IT appaltatrice), dei danni cagionati nell'immobile.
L'attore ha dedotto continui e distinti eventi verificatisi in danno del proprio immobile anteriormente all'esecuzione delle opere appaltate alla IT, fornendo al giudizio prova anche documentale degli stessi. Lo stesso ha quindi chiesto il risarcimento dei danni subiti nel corso degli anni dal proprio l'immobile a causa della omessa e inadeguata custodia ad opera del convenuto, danni quantificati in euro 12.664,75.
4.1 Pertanto, l'infiltrazione subita dall'immobile attoreo in data 21 maggio 2016 è solo uno dei fatti lamentati dall'attore nella citazione introduttiva, ma non è su tale evento che l'attore ha fondato la domanda risarcitoria svolta;
la domanda risarcitoria è piuttosto fondata sul danno conseguito alla proprietà attorea in conseguenza della inadeguata custodia del bene condominiale;
i continui fenomeni di infiltrazione che hanno interessato l'immobile attoreo, e senza soluzione di continuità, dall'anno 2009 all'anno 2016 trovano causa nelle dedotte omissioni, ritardi ed incuria del convenuto, proprietario dell'area da cui i lamentati stillicidi hanno sempre trovato origine.
5 Avuto riguardo alle allegazioni della stessa parte attrice ed alle eccezioni difensive svolte dalle convenute e dai terzi chiamati, nel caso in esame, la res iudicanda va ricondotta alla fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c. ( Cass. Civ. 2018, n.23442; 2002, n.15707).
pagina 5 di 17 In merito a siffatta responsabilità, in conformità al principio statuito dalla Suprema Corte, la stessa “si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questo e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità” (così Cass. Civ., sent. 22 marzo 2011, n. 6529). 7 Ai fini della configurabilità della responsabilità occorre quindi che sussista “un rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo e custodi sono certamente i proprietari del bene ed in quanto tali gravati da obblighi di manutenzione e controllo della cosa custodita.
Nel caso in esame, risulta pacifico al giudizio che l'area scoperta esterna, il cortile da cui si originavano le infiltrazioni in danno dell'immobile attoreo sia di proprietà del convenuto.
Pertanto, nel caso a riferimento, l'area in questione era sottoposta alla custodia e manutenzione del convenuto, obbligato quindi a controllare le condizioni del bene e ad adottare tutte le cautele idonee ad evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo e di danno.
7.1 Ai fini dell'accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c. occorre la prova, che va offerta da chi invoca giustizia, di una relazione, cioè di un rapporto eziologico tra le cose in custodia e l'evento dannoso, quest'ultimo riconducibile ad anomalie nella struttura e nel funzionamento delle cose stesse, nonché dell'esistenza di un effettivo potere fisico sulla cosa da parte del custode. Detta responsabilità ha base: a) nell'essersi il danno verificato nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa o allo sviluppo di un agente dannoso sorto nella cosa stessa;
b) nell'esistenza di un effettivo potere fisico di un soggetto sulla cosa, al quale potere fisico inerisce il dovere di custodire la medesima cosa, cioè di vigilarla e mantenerne il controllo, in modo da evitare che produca danni a terzi.
7.2 In presenza di questi elementi, l'art. 2051 c.c. pone a carico del custode una presunzione iuris tantum di colpa, che può essere vinta solo dall'indicazione e dimostrazione che la causa del danno è estranea alla sfera di azione del custode, ovverosia che il danno è derivato esclusivamente da caso fortuito, inteso nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e della colpa del danneggiato.
Il caso fortuito è fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno
(Cass.2015, n. 295; 21.03.2013, n.7125). Compete al custode la prova liberatoria in merito all'esistenza del caso fortuito, inteso come fattore imprevedibile, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità” (così Cass. Civ., sent. 2018,n.2480; 31.10.2017, n.25837, 2016, n.15762 e n.13222; 22 marzo 2011, n. 6529).
Il fortuito può quindi essere rappresentato dal fatto del terzo o anche dal fatto colposo del danneggiato
(con effetto liberatorio totale o parziale) avente una efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile alla produzione del danno (Cass.1.02.2018, n.2477 e n.2480; Cass. 2017, n.25837 e n.5807; Cass. 2016,
n.3222; 2010, n. 8229 ). pagina 6 di 17 8 Va osservato ancora che in ipotesi, come quella in esame, in cui il bene causativo del danno sia stato oggetto di affidamento a terzi per l'esecuzione di lavori, la semplice esistenza del contratto di appalto, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte, “non configura una ulteriore causa di esonero dalla responsabilità ex art.2051 c.c., essendo il caso fortuito espressamente tipizzato nella norma l'unica ipotesi liberatoria da responsabilità” (Cass.2018, n.23442). Anche in ipotesi di appalto di opere, l'Ente pubblico o privato che sia, quale proprietario mantiene comunque la disponibilità e/o la custodia della cosa oggetto dei lavori in quanto “… l'appalto non esclude la custodia essendo piuttosto un modo di esercizio di quest'ultima”. L'appalto dei lavori avente ad oggetto una cosa non fa di per sé venir meno a carico del committente l'obbligo di custodia sulla stessa e l'obbligo di esercitare il controllo su di essa, (sia pure compatibilmente con l'esistenza del contratto di appalto), in modo da impedire che essa produca danni a terzi.
Le vicende che riguardano l'utilizzazione della cosa, l'affidamento all'appaltatore dell'attività di manutenzione e l'esecuzione di opere di modifica sulla stessa, rientrano comunque nell'esercizio dei poteri del custode e quindi ne possono escludere la responsabilità “solo ove ricorrono le rigorose condizioni richieste dall'art.2051 c.c., e cioè sia provato il caso fortuito”. È onere del convenuto dare prova dell'esistenza del fortuito e quindi dimostrare che il danno si è verificato esclusivamente a causa del fatto dell'appaltatore, quale fatto del terzo che egli non poteva prevedere e/o impedire (Cass. 28.09.2018, n.23442).
Quindi, per i danni subiti dai terzi nel corso dell'esecuzione di un appalto e “direttamente derivati dallo cosa oggetto dell'appalto, anche se determinati dalle modifiche o dagli interventi su di essa posti in essere dall'appaltatore risponde (soltanto o anche) il committente ai sensi dell'art.2051 in quanto l'appalto e l'autonomia dell'appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della cosa da parte del committente” (Cass. ult. cit).
8.1 Secondo la più recente giurisprudenza anche di legittimità, i poteri di controllo dei lavori, sempre più ampiamente riconosciuti al committente, anche nell'ambito dell'appalto privato, altro non sono che il concreto esercizio della permanente custodia del possessore o detentore, a vario titolo, sui beni oggetto dei lavori appaltati.
È principio generale quello secondo cui “ l'appalto e l'autonomia dell'appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della cosa da parte del committente;
in tale ultimo caso, il committente, per essere esonerato dalla sua responsabilità nei confronti del terzo danneggiato, non può limitarsi a provare la stipulazione dell'appalto, ma deve fornire la prova liberatoria richiesta dall'art. 2051 c.c., e quindi dimostrare che il danno si è verificato esclusivamente a causa del fatto dell'appaltatore, quale fatto del terzo che egli non poteva prevedere e/o impedire (e fatto salvo il suo diritto di agire eventualmente in manleva contro l'appaltatore)". (Cass. civile, sez. III 28/09/2018 n.
23442).
Ancor più recentemente, per i danni ai terzi, provocati dai lavori oggetto di appalto, il committente privato, ed indipendentemente dalla nomina eventuale del D.L., e ancor più in forza di essa, mantiene comunque la relazione di custodia con le parti comuni dell'immobile oggetto dei lavori, attesi i poteri di vigilanza e controllo che gli sono propri, trovando quale unico limite il caso fortuito, che comporta l'inversione dell'onere della prova, a carico dello stesso custode, tenuto a dimostrarne i presupposti.
“Nei confronti di terzi danneggiati dall'esecuzione di opere, effettuate in forza di contratto di appalto, il committente è gravato dalla responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c.. Tale responsabilità non pagina 7 di 17 può venir meno per la consegna dell'immobile all'appaltatore ai fini dell'esecuzione delle opere stesse
e trova limite esclusivamente nel caso fortuito.” (Cass. civile, sez. III, 17/03/2021, n. 7553).
8.2 Si osserva infine che le più recenti decisioni di legittimità distinguono il caso di concorso del committente nell'attività svolta dall'appaltatore, la quale in astratto abbia causato danni a terzi e sia, quindi, fonte di generica responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., da quello di responsabilità per i danni causati ai terzi direttamente dalla cosa oggetto dell'appalto, per la quale viene in rilievo la speciale ipotesi di imputazione di responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c..
8.2.1 Nel caso di specie, risulta al giudizio come i danni siano stati causati direttamente dalla cosa oggetto dell'appalto, ancorché modificata dall'appaltatore, sicché viene in rilievo l'applicazione dell'art. 2051 c.c.. e quindi è di conseguenza irrilevante, al fine di escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c., che il processo dannoso sia stato provocato da elementi esterni, quando la cosa sia obbiettivamente suscettibile di produrre danni (ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 6121 del 18/06/1999).
Né la responsabilità del custode può escludersi per il solo fatto che questi abbia affidato a terzi i lavori di restauro o ripristino, come opinato dal convenuto. Come già rilevato, è infatti altrettanto pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte, che “salva l'ipotesi in cui l'appalto comporti il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile nel quale deve essere eseguito il lavoro appaltato, non viene meno per il committente detentore dell'immobile stesso che continui ad esercitare siffatto potere, il dovere di custodia e di vigilanza. (Sez. 3 -, Sentenza n. 41435 del 23/12/2021; Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 31601 del 04/11/2021; Sez. 3, Sentenza n. 7553 del 17/03/2021).
La Cassazione ha, vieppiù, recentemente affermato che il committente, che sia proprietario o possessore della res, resta certamente nel possesso, ed anche nella giuridica detenzione, del bene oggetto dell'appalto (di cui abbia comunque la disponibilità materiale, tanto da poterlo consegnare all'appaltatore per l'esecuzione dell'appalto), e ne può disporre, sia giuridicamente che materialmente, conservando sempre il potere di impartire direttive all'appaltatore in merito alle opere da eseguire ed alle modificazioni da apportare allo stesso.
L'autonomia di quest'ultimo nello svolgimento della sua attività - che costituisce la ragione per cui in taluni casi è stata esclusa la posizione di custode da parte del committente - in realtà riguarda l'attività da porre in essere per l'esecuzione dell'appalto, non la disponibilità e/o la custodia della cosa oggetto dei lavori. Il committente, anche durante lo svolgimento dell'appalto, può infatti sempre disporre della cosa e l'appaltatore non acquista alcun diritto su di essa. In realtà, il committente, che era e resta custode della cosa, esercita tale custodia (che implica, ovviamente, anche l'onere di provvedere alla sua manutenzione, così come il diritto di operare modificazioni alla stessa, purchè senza danno per i terzi) anche attraverso l'affidamento di lavori in appalto che la riguardino: ne consegue che l'appalto non esclude affatto la custodia, ma è, al contrario, un modo di esercizio di quest'ultima”. (Cass. civ., Sez.
III, Sent., 28/09/2018, n. 23442).
Infatti, la ratio della responsabilità ex art. 2051 c.c. “consiste nella tutela dei diritti del soggetto danneggiato, posta oggettivamente a carico del custode della cosa che ha arrecato il danno, con la sola salvezza del fortuito, in coerenza con i valori di solidarietà di cui agli artt. 2 e 41 Cost., secondo le coordinate generali dell'interpretazione costituzionalmente orientata del sistema della responsabilità civile” (Cass. n. 23442/2018, cit.). Da ciò discende che il custode non può liberarsi della sua posizione di “garanzia” semplicemente trasferendo contrattualmente tale posizione in capo ad un terzo, senza alcun limite (se non quello, del tutto generico, della cd. culpa in eligendo), e ciò specie se si tratti del proprietario di un immobile che trasferisca tale posizione di garanzia ad un terzo che non ne è pagina 8 di 17 proprietario e non offra la stessa solvibilità. Ammettendo una siffatta possibilità, si finirebbe per eludere l'effettiva funzione della disciplina della responsabilità per i danni causati dalle cose, come delineata dall'art. 2051 c.c., disciplina che consente l'esonero del custode dalla responsabilità per i danni causati dalla cosa solo laddove egli provi il caso fortuito e non anche sulla scorta della mera autonomia dell'appaltatore, che riguarda la sua attività di esecuzione dei lavori, non la custodia del bene oggetto dell'appalto (C. App. Messina, sentenza n.73 del 14.01.2025).
8.3 Quindi, “l'appalto di lavori aventi ad oggetto una cosa non fa di per sé venir meno a carico del committente l'obbligo di custodia sulla stessa e l'obbligo di esercitare il controllo su di essa, sia pure compatibilmente con l'esistenza del contratto di appalto, in modo da impedire che essa produca danni a terzi. Le vicende che riguardano l'utilizzazione della cosa, ed anche l'affidamento ad un appaltatore dell'attività di manutenzione e/o di esecuzione di opere di modifica sulla stessa, rientrano sempre (come
è ovvio) nell'esercizio dei poteri del custode su di essa, e quindi ne possono escludere la responsabilità esclusivamente laddove ricorrano le rigorose condizioni richieste dall'art. 2051 c.c., e cioè sia provato il caso fortuito”, che può essere integrato anche dalla condotta, non prevedibile e non evitabile, dello stesso appaltatore, “il quale abbia eseguito i lavori ad esso affidati in modo non conforme al contratto ed alle norme, anche tecniche, disciplinanti la sua esecuzione”: “sarà comunque il committente a dover dimostrare che la condotta difforme dalle regole di diligenza nello svolgimento dell'attività oggetto di appalto posta in essere dall'appaltatore non era ragionevolmente prevedibile ed evitabile (nonostante le adeguate misure di cautela e sicurezza in proposito poste in essere dal committente stesso, anche con riguardo alla scelta dell'appaltatore, all'imposizione allo stesso dell'adozione di condotte di cautela per i terzi, ed al controllo sulla attività da esso svolta, nei limiti di quanto è ragionevolmente esigibile), al punto che ad essa possa attribuirsi efficienza causale esclusiva nella verificazione dell'evento dannoso.
9 In applicazione dei superiori principi e valutando i riscontri istruttori acquisiti al giudizio, deve ritenersi che i fatti dannosi oggetto di causa siano conseguenza diretta dell'omessa ed inadeguata custodia del cortile esterno (area esterna scoperta) di proprietà del convenuto, area CP_1 sovrastante l'immobile attoreo, in quanto risulta provato al giudizio che i danni da infiltrazione nel corso degli anni subiti dal locale attoreo, quindi sia anteriormente all'esecuzione delle opere appaltate CO alla IT , che durante l'esecuzione dei predetti lavori, hanno trovato causa nell'incuria del proprietario che ha mantenuto per anni l'area esterna priva di opere adeguate a salvaguardare il sottostante immobile, esposto a continui fenomeni di infiltrazione delle acque meteoriche;
dal ritardo con cui la convenuta ha deliberato l'esecuzione degli interventi di manutenzione dell'area esterna
(appalto sottoscritto a gennaio del 2016 per interventi richiesti dal danneggiato già a partire dall'anno
2009) dall'omessa custodia del bene e dall'inadeguata vigilanza sullo stesso durante l'esecuzione degli interventi oggetto di appalto.
10 I fatti come dedotti in citazione dall'attore nel loro storico divenire hanno trovato pieno riscontro nel giudizio.
Le missive di denuncia e diffida del 2.02.2009, 5.05.2011, 28.10.2013 e 25.05.2016 trasmesse alla amministrazione condominiale, provano che l'immobile attoreo nel corso degli anni è stato oggetto di danni conseguenti l'infiltrazione di acque meteoriche dal cortile scoperto Del resto il CP_5
, non ha contestato il verificarsi di tali fenomeni in danno dell'immobile attoreo e CP_1
l'amministratore nell'interrogatorio reso all'udienza del 10.10.2019 ha confermato la presenza nei CO documenti condominiali di tali denunce di danno e delle diffide attoree. Letteralmente la dott.ssa pagina 9 di 17 ha precisato : “… prima del 2016 c'è tutta una serie di carteggio fra il condominio e la CP_8 Pt_1 afferente a segnalazioni di infiltrazioni passate”.
[...]
L'esistenza di continui stillicidi in danno del locale attoreo ha trovato inoltre conferma nella prova orale acquisita. Il teste, , all'udienza del 27.11.2019 ha infatti confermato il verificarsi Testimone_1 di continui stillicidi nell'immobile seminterrato attoreo. Ha riferito il teste che dette infiltrazioni causate in occasione di eventi atmosferici, “provengono dalle aree scoperte del condominio…adibite a cortile e passaggio condominiale delle vetture…” che in tali occasioni “sono state inviate varie diffide; che le infiltrazioni hanno interessato il controsoffitto ed il soffitto al di sopra, gli impianti elettrici e di illuminazione, l'intonaco al tetto e alle pareti..”
Anche il teste ha precisato nella dichiarazione resa all'udienza del 9.02.2022 che in Testimone_4 occasione degli interventi di rifacimento eseguiti nel seminterrato attoreo ha constatato che “l'immobile al piano seminterrato aveva da anni infiltrazioni… abbiamo provveduto a ripulire le pareti ammalorate… che il soffitto in cartongesso era imbarcato , cioè indebolito e deformato…”
E' provato al giudizio che all'esito dell'ulteriore diffida del 22.02.2009 ribadita con missiva del 5.05.2011, l'assemblea dei condomini, sebbene informata della problematica riguardante il cortile scoperto e dei danni subiti dal locale in proprietà dell'attore, solo nel gennaio del 2016 deliberava l'affidamento di lavori di rifacimento dell'area de qua, e che tra le tante offerte e nonostante le remore della Direzione Lavori e del progettista, incaricava la IT con cui COroparte_3 sottoscriveva a gennaio 2016 il contratto di appalto.
È provato al giudizio, dai documenti allegati ai fascicoli di costituzioni delle parti e specialmente dalla delibere assembleari adottate, dai due verbali di sopralluogo della Direzione Lavori e dagli ordini di servizio da questa impartiti alla IT (si veda ad es. l'ordine di servizio n. 1 del 1.02.2016) che durante l'esecuzione degli interventi di rifacimento oggetto di appalto, sono stati ampliati dalla committenza i poteri della Direzione Lavori. Risulta che, pur di proseguire nell'esecuzione dell'appalto con la stessa IT incaricata, la committenza o meglio, la sua Direzioni Lavori, ha significativamente inciso sull'autonomia dell'appaltatore nell'esecuzione dei lavori ancora da svolgere e su quelli da rifare.
È provato al giudizio che in data 21 maggio dell'anno 2016 il locale attoreo subiva l'ennesimo danno da infiltrazione che ha reso improcrastinabile l'esecuzione di interventi di ristrutturazione delle pareti già ammalorate dalle pregresse infiltrazioni e dell'impianto elettrico, e che tale danno è stato determinato dalla permanenza della scopertura del giunto e dell'assenza di impermeabilizzazione dell'area condominiale sovrastante l'immobile attoreo ( A), come riferito dal teste Pt_4 [...] all'udienza del 15.01.2020. Tes_3
È provato che, sebbene invitata ad accertare lo stato dei luoghi e i danni con la missiva del 25.05.2016,
l'amministrazione condominiale ha omesso di svolgere direttamente ogni accertamento in merito al denunciato danno, come confermato dallo stesso amministratore , nell'interrogatorio COroparte_8 reso. Che sebbene avvisato che in data 1.09.2016 si sarebbe provveduto alla riparazione dei danni, dovendo l'attore procedere alla riapertura del locale adibito ad attività commerciale, l'amministratore pagina 10 di 17 ha solo posto la questione all'ordine del giorno dell'assemblea, convocata per il successivo 21.09.2016 all'esito del sopralluogo svolto dalla Direzione Lavori (delegato dalla committenza, nel luglio del
2016, di provvedere anche in merito a tale danno).
Che il 21.09.2016 l'assemblea cui partecipava lo stesso attore, sebbene resa edotta della cronologia dell'accaduto e dei danni all'immobile attoreo, nulla deliberava in merito alla richiesta risarcitoria attorea.
L'attore ha dato prova del comportamento tenuto dal convenuto, che effettivamente ha CP_1 omesso e comunque notevolmente ritardato l'esecuzione delle opere mirate all'eliminazione della causa del danno cagionato all'immobile.
10.1 - Pertanto, sulla base dei principi sopra enunciati e dei riscontri istruttori acquisiti deve ritenersi la responsabilità del convenuto per i fatti dannosi verificatesi nel corso degli anni in danno CP_1 dell'immobile in proprietà dell'attore, perché è provata al giudizio l'incuria con cui è stata mantenuta l'area esterna da cui si sono originate le infiltrazioni che hanno interessato il CP_5 seminterrato attoreo ed il ritardo nel disporre i necessari interventi di manutenzione.
11 - Infondato è l'assunto difensivo svolto dal convenuto in merito all'intervenuto risarcimento dei danni pretesi dall'attore ad opera della compagnia Parte_2
Risulta provato al giudizio che il risarcimento che l'attore ha ottenuto dalla compagnia di assicurazioni attiene un fatto diverso da quello oggetto di causa avendo peraltro interessato un immobile diverso dal locale seminterrato.
La dichiarazione resa dal perito della all'udienza del Parte_2 Testimone_2
15.01.2020 e i documenti allegati al fascicolo di costituzione attoreo acclarano la pretestuosità e l'assoluta infondatezza dell'eccezione svolta dal convenuto.
La nella dichiarazione resa ha precisato di avere redatto perizia su mandato Tes_2 Testimone_2 della compagnia all'esito del sopralluogo svolto nell'immobile di proprietà attorea il 24 aprile del 2016; di aver visionato solo l'immobile del piano terra dello stabile condominiale e non anche il locale seminterrato;
che il piano terra era danneggiato da infiltrazioni provenienti dal sovrastante immobile in proprietà del signor per la rottura di una tubazione;
di avere accertato i danni e concordato Pt_5
l'importo dei danni con la società danneggiata;
ha chiaramente precisato che la liquidazione dei danni ha riguardato soltanto quelli accertati al piano terra dello stabile condominiale;
che i danni accertati e liquidati non hanno riguardato l'immobile seminterrato, ma solo l'immobile a piano terra, l'unico danneggiato nell'occasione dell'evento.
12 L'attore ha quindi diritto ad avere risarcito il danno subito dal proprio immobile lasciato per anni esposto a continui stillicidi e fenomeni di infiltrazione a causa della omessa e inadeguata custodia ad opera del convenuto, proprietario dell'area da cui le accertate infiltrazioni trovavano origine
13. Valutando i riscontri istruttori acquisiti e sulla base dei principi sopra richiamati, risultano infondate le domande svolte dal convenuto nei confronti della RE , terzo COroparte_3 chiamato.
pagina 11 di 17 Deve ritenersi infondato l'assunto difensivo svolto dalla convenuta in merito alla dedotta responsabilità sia esclusiva che concorrente del terzo chiamato per i danni da infiltrazione cagionati all'immobile attoreo.
La conventa non ha dato prova del fortuito, non potendosi ritenere la IT appaltatrice responsabile dei danni all'immobile attoreo (ex art. 2043 c.c.) né in virtù degli accordi contrattuali del gennaio del 2016, né dei successivi accordi e delle “effettive modalità” con cui la IT ha posto in essere i lavori oggetto di appalto;
tali danni risultano piuttosto conseguenza dell'inadeguata custodia del CP_1 che per anni ha omesso di svolgere interventi di manutenzione, anche ordinari, sull'area esterna scoperta da cui si originavano continui fenomeni di infiltrazioni, compresa l'infiltrazione del 21 maggio 2016.
La convenuta anche con riferimento all'evento dannoso del 21 maggio 2016 che ha interessato l'immobile attoreo si è limitata a dar prova dell'esistenza per tale periodo del contratto di appalto con CO la IT , ma non ha fornito al giudizio elementi idonei a fondare l'esonero della propria responsabilità, quindi del fortuito, non essendo certamente imputabile alla IT la causazione dei pregressi stillicidi che hanno danneggiato per anni l'immobile attoreo ed anche il verificarsi dell'evento dannoso avvenuto nel maggio del 2016.
13.1 La terza chiamata non può infatti ritenersi responsabile per fatti accaduti in danno dell'immobile attoreo anteriormente alla sottoscrizione dell'appalto, avvenuta nel gennaio del 2016.
Né il danno da continui stillicidi protratti per anni ed interessanti l'immobile attoreo può ritenersi conseguenza dell'ultimo evento del maggio del 2016 , in quanto è provato al giudizio che il bene attoreo era esposto a continui infiltrazioni e danni fin dall'anno 2009 e già compromesso nel soffitto, nel controsoffitto, nelle pareti laterali e negli impianti.
È provato al giudizio che l'immobile attoreo ha subito numerosi fenomeni di infiltrazione determinati non dall'imperizia della IT appaltatrice, bensì dalle condizioni in cui è stata mantenuta l'area condominiale sovrastante l'immobile attoreo, priva di interventi di manutenzione anche ordinari per lungo tempo.
13.2 Inoltre, sulla base dei riscontri istruttori acquisiti, l'omessa vigilanza sul cantiere dei lavori appaltati alla ed il ritardo con cui la Direzione lavori, nell'inerzia della committenza, ha CP_10 disposto la copertura del giunto e l'impermeabilizzazione dell'area esterna, lasciata consapevolmente esposta alla intemperie, risultano le effettive ed esclusive cause del fatto dannoso verificatosi nel maggio del 2016.
13.2.1 Difatti, tenuto conto delle dichiarazioni rese dal teste all'udienza del Testimone_3
15.01.2020 proprio in riferimento all'evento occorso il 21 maggio del 2016, non può ritenersi provata l'asserzione della convenuta, della dipendenza eziologica del danno attoreo alla negligenza o imperizia della IT appaltatrice, che piuttosto, almeno per la fase dei lavori in questione, avendo provveduto ad ultimare gli interventi sul giunto e avendo comunicato tale fatto alla Direzione Lavori della committenza, al momento del verificarsi del fatto dannoso, era in attesa del sopralluogo di verifica della D.L., cui la IT era condizionata per poter proseguire gli interventi e ultimare l'opera, quindi bisognosa dell'ordine della Direzione lavori per poter procedere alla chiusura del giunto e all'impermeabilizzazione dell'area esterna condominiale.
È provato al giudizio che la IT non poteva procedere a lavorazioni successive in esecuzione dell'appalto se non previo ordine della Direzione Lavori della committenza;
la chiusura del giunto e pagina 12 di 17 l'impermeabilizzazione dell'area erano interventi che la IT poteva svolgere solo all'esito della verifica della Direzione Lavori sugli interventi già svolti e di un suo espresso ordine in tal senso. CP_ L'area de qua è stata quindi mantenuta dalla senza l'impermeabilizzazione perché quest'ultima, in attesa della verifica dei lavori svolti sul giunto da parte della Direzione lavori e del successivo ordine di ripresa lavori, non poteva procedere autonomamente alla chiusura del giunto e all'impermeabilizzazione dell'area, perchè priva di autonomia nell'attività da porre in essere in esecuzione dell'appalto.
Tali interventi, come provato al giudizio, necessitavano del preventivo assenso e ordine della Direzione
Lavori in virtù degli accordi sopravvenuti alla sottoscrizione del contratto di appalto, e definiti tra le stesse parti dopo la sospensione dei lavori disposta dalla Direzioni Lavori nel febbraio e nel marzo del
2016 all'esito dei due sopralluoghi effettuati in cantiere (in riferimento ai lavori a quella data svolti CP_ dalla ).
È provato al giudizio dalle delibere condominiale acquisite e dalle note mail intercorse tra l'arch. CP_6
e l'amministratore del condominio, dal verbale di sopralluogo redatto dalla direzione lavori e dalle decisioni da questo adottate, che dal mese di marzo del 2016 la IT appaltatrice, cui la ripresa dei lavori per l'ultimazione dell'appalto è stata assentita dall'assemblea nonostante i rilievi della Direzione
Lavori, che il cronoprogramma dei lavori, tempi e modalità di svolgimento degli interventi, sarebbero stati decisi e disposti dalla Direzione Lavori. Quest'ultima avrebbe dovuto verificare ogni intervento della IT e autorizzare, all'esito di sopralluogo, la loro prosecuzione o ultimazione. Nel caso, l'autonomia dell'appaltatore in merito ai tempi di svolgimento delle opere, alla scelta delle attività da porre in essere in esecuzione dell'appalto era del tutto assente e piuttosto subordinata alla
Direzione lavori della committenza.
Insomma la IT appaltatrice, in merito agli interventi svolti sul giunto e sull'area sovrastante il seminterrato attoreo non poteva procedere con i lavori di impermeabilizzazione dell'area, in quanto la
Direzione lavori doveva ancora verificare la regolarità degli interventi svolti sul giunto, come chiarito dal responsabile del cantiere, nella dichiarazione resa all'udienza del 15.01.2020. COroparte_7
La Direzione Lavori non era presente in cantiere in occasione degli interventi eseguiti dalla IT sul giunto e la loro verifica ad opera della D.L. non risulta essere stata tempestiva, come avrebbe dovuto essere dato lo stato dei luoghi e la tipologia di lavoro in corso di svolgimento.
Le dichiarazioni rese dal teste trovano riscontro nel “ giornale dei lavori” sottoscritto dalla D.L. Tes_3 ed allegato (all.4) alla costituzione dell'arch. ; risulta che dal 20 al 23 maggio del 2016 il CP_6 cantiere era chiuso perché il 20 maggio del 2016 la IT risultava in attesa di direttive. Riporta il giornale lavoro: “ richiesta autorizzazione alla lavorazione successiva” , cantiere chiuso perché in attesa delle verifiche e della disposizioni della Direzione Lavori;
che tale richiesta è stata ribadita dalla IT anche il successivo 23 maggio e che il sopralluogo della D.L. è stato eseguito solo il successivo 24 maggio 2016.
13.2.2 Pertanto, la Direzioni lavori, sebbene consapevole delle condizioni in cui si trovava l'area de qua, ha ritardato il proprio intervento sui luoghi e la committenza non ha sollecitato alla D.L. la verifica dei luoghi, necessaria per la prosecuzione degli interventi di ultimazione del lavoro ad opera della IT.
È provato al giudizio dalle “schede di DL” allegate dalla IT e dalla documentazione prodotta dalla stessa Direzione Lavori che nel periodo dal 20 al 24 maggio del 2016 il cantiere era chiuso;
che tale chiusura era nota alla committenza e alla direzione lavori;
che la chiusura era assentita dalla pagina 13 di 17 committenza come si legge nella scheda DL;
che la chiusura era giustificata dall'attesa della verifica degli interventi sul giunto da parte della Direzione lavori e dell'autorizzazione alla lavorazione successiva;
che lo stato in cui versava l'area, scoperta e priva di impermeabilizzazione, era noto alla committenza e alla sua direzione lavori;
che senza l'ordine della Direzione lavori la IT appaltatrice non poteva ultimare l'intervento, quindi non poteva procedere ad impermeabilizzare l'area sovrastante il seminterrato attoreo e altri garage.
Che pertanto anche dell'infiltrazione avvenuta il 21 maggio del 2016, sulla base dei riscontri acquisiti, deve ritersi responsabile la convenuta, non configurando nel caso l'operato della IT l'esimente da responsabilità da questa dedotto.
13.3 Deve insomma ritenersi che la IT chiamata in manleva dal convenuto abbia dato prova nel giudizio della non imputabilità alla stessa del fatto dannoso.
Assume rilevo decisivo per il rigetto delle domande svolte dal convenuto nei confronti del terzo chiamato la provata assenza di autonomia dell'appaltatore in riferimento all'esecuzione degli interventi che avrebbero potuto impedire la verificazione del fenomeno dannoso del 21 maggio 2016, perché la chiusura del giunto e l'impermeabilizzazione dell'area esterna erano interventi non eseguibili autonomamente dall'RE, ma subordinati all'ordine della direzione lavori della committenza.
È provato al giudizio dalle stesse note mail trasmesse dalla direzione lavori alla committenza allegate alla costituzione della direzione lavori che tempi e modalità di interventi di rifacimento e riparazione, a decorrere dal febbraio- marzo 2016 venivano decisi e dettati alla IT dalla Direzione Lavori della committenza. Le direttive e l'ingerenza del committente risultano così specifici da rendere l'appaltatore, almeno per l'esecuzione degli interventi sull'area in questione, un nudus minister. È provato al giudizio che l'evento dannoso del 21 maggio 2016 risulta determinato non da inadempienze della IT che, piuttosto, aveva ultimato, come le era stato ordinato dalla DL,
l'intervento tecnico sul giunto, ma dall'omessa vigilanza dell'area condominiale da parte della committenza, che nell'occasione non ha nemmeno sollecitato la sua Direzioni lavori all'esecuzione del sopralluogo necessario per poter procedere all'ultimazione del lavoro di impermeabilizzazione CP_ dell'area a salvaguardia dei sottostanti immobili;
come risulta dalle schede di DL allegate dalla , ma ancora più dettagliatamente dal giornale dei lavori allegato alla costituzione della Direzione Lavori,
Arch. , la committenza ha invece assentito la chiusura del cantiere per diversi giorni, in CP_6 CP_ attesa della verifica di lavori eseguiti dalla ad opera della Direzione Lavori e sebbene consapevole delle condizioni in cui versavano i luoghi oggetto di intervento e quindi del pericolo (in caso di pioggia) cui erano esposti i sottostanti immobili.
13.4 Alla luce dei principi sopra enunciati, deve ritenersi nel caso in esame la responsabilità del convenuto per i danni patiti dall'attrice, in quanto quest'ultimo non ha offerto la prova - CP_1 posta a suo carico dall'art. 2051 c.c. - che la condotta della società appaltatrice ha costituito caso fortuito, non potendosi affermare l'imprevedibilità e l'inevitabilità del vizio della res, consistito nel non aver provveduto a vigilare adeguatamente sull'area oggetto di lavori, omettendo e ritardando anche con la sua Direzione Lavori di disporre la copertura del giunto e l'impermeabilizzazione dell'area sovrastante il seminterrato attoreo, sebbene a conoscenza che la IT avesse ultimato gli interventi sul giunto e consapevole del pericolo, in assenza di copertura, insito sui luoghi.
14 Ritenuto che, in ossequio ai principi nomofilattici sopra riportati ed in applicazione della regola del
“più probabile che non”, a fronte di chiari riscontri escludenti responsabilità del terzo chiamato ed in mancanza di riscontri della dimostrazione di caso fortuito, e posto che l'immobile attoreo subiva pagina 14 di 17 cospicue infiltrazioni fin dall'anno 2009, essendo provato al giudizio il verificarsi di costanti fenomeni di infiltrazione;
che in occasione dell'ultimo evento dannoso denunciato, il mantenimento dell'area esterna senza l'intervento di impermeabilizzazione non è fatto imputabile alla IT ma al provato ritardo della Direzione lavori e all'omessa vigilanza della committenza, deve ritenersi che la causa delle infiltrazioni all'interno dell'immobile attoreo sia ascrivibile esclusivamente al convenuto, proprietario dell'area esterna scoperta sovrastante l'immobile attoreo e da cui si sono sempre originati i fenomeni di infiltrazione delle acque meteoriche causativi del danno nel predetto immobile, compreso l'evento del 21 maggio 2016.
14.1 Nessun concorso di responsabilità è ascrivibile al terzo chiamato nella causazione dal danno accertato nell'immobile attoreo perché, sulla base dei riscontri acquisiti al giudizio, non sussiste nesso di causalità tra l'operato della IT e i danni accertati nell'immobile attoreo.
15 Il rigetto della domanda in manleva e delle altre domande del convenuto rende superfluo l'esame CP_ CO delle domande svolte dalla nei confronti del terzo chiamato, Arch. . CP_6
15.1 Deve comunque evidenziarsi come non sussista alcun rapporto contrattuale tra la IT appaltatrice ed il terzo chiamato, su cui poter basare la proposta azione di garanzia. L'arch. risulta legato da CP_6 rapporto contrattuale direttamente con il Condominio che in questa sede non ha proposto nei suoi confronti alcuna domanda diretta di risarcimento danni.
15.2 Le ragioni della decisione rendono comunque superfluo anche l'esame della chiamata in co- responsabilità svolta dalla IT nei confronti dell'architetto.
16 L'attore ha provveduto alla riparazione del proprio locale nel settembre del 2016; in particolare, come provato dai documenti e dalle prove orali acquisite, l'immobile è stato interessato da rifacimenti quali opere di muratura (pareti e soffitto imbibiti dalle infiltrazioni) e dal rifacimento dell'impianto elettrico.
La prova testi acquisita ha fornito una descrizione puntuale sia dei pregiudizi all'immobile attoreo direttamente correlati ai fenomeni di infiltrazione, sia degli interventi ripristinatori eseguiti dalle ditte incaricate, che della specifica quantificazione dei costi delle lavorazioni riferiti nelle fatture di spesa allegate.
Il teste titolare della IT incaricata per l'esecuzione di lavori di ripristino nel Testimone_4 seminterrato attoreo, all'udienza del 9.02.2022 ha precisato dettagliatamente le lavorazioni eseguite, nel soffitto, controsoffitto e pareti del seminterrato attoreo, confermando la fattura allegata al fascicolo attoreo e l'importo a lui corrisposto dall'attore a corrispettivo degli interventi eseguiti. Ance il teste nella dichiarazione resa all'udienza dell'11.05.2022 ha riferito di avere COroparte_9 svolto riparazioni nell'immobile attoreo, “… di aver dovuto isolare l'impianto elettrico nella zona del seminterrato e di aver svolto interventi sull'impianto elettrico e provveduto alla sostituzione dei faretti” confermando di avere ricevuto dall'attore a corrispettivo dei lavori l'importo riferito nella fattura allegata al fascicolo attoreo.
L'attore ha allegato anche i tre bonifici di pagamento effettuati a settembre del 2016 ( di euro
1.150,00; di euro 3.040,00 e di euro 3.230,00) operati in favore delle ditte che hanno svolto nel settembre del 2016 gli interventi di rifacimento del seminterrato, necessari per la riparazione dei danni da infiltrazione e la riapertura al pubblico dell'attività di vendita.
16.1 All'attore quindi è dovuta a titolo di risarcimento la somma complessiva di euro 7.420,00 anticipata nel settembre del 2016 per i costi di riparazione dell'immobile, oltre rivalutazione fino alla pubblicazione della presente sentenza (quindi somma da rivalutare all'attualità). pagina 15 di 17 Sulla somma come sopra liquidata vanno aggiunti, attesa la natura di debito di valore dell'obbligo di risarcire il danno da responsabilità extracontrattuale, gli interessi cosiddetti compensativi, che rappresentano una sorta di compenso del danno dal creditore sofferto per la mancata disponibilità della somma di denaro, così coprendo il c.d. lucro cessante, laddove invece la rivalutazione, reintegrando il patrimonio del soggetto leso, tende a porre il creditore-vittima nella situazione patrimoniale in cui si sarebbe trovato se non si fosse verificato l'evento dannoso, agendo così sotto il mero profilo del danno emergente (cfr., Cass. Civ. Sez. Un. Sent. n. 1712 del 1995).
Detti interessi vanno corrisposti al tasso legale e calcolati, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, non già sulla somma rivalutata definitivamente, perché altrimenti si finirebbe col rivalutare anche essi, senza alcun fondamento legale, ma sulla somma di euro 7.420,00 rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dal settembre del 2016, fino alla data di pubblicazione della presente pronuncia, con esclusione degli interessi sugli interessi.
16.2 Non possono liquidarsi all'attore i danni ai mobili (merce depositata nel locale) essendo tale danno rimasto privo di riscontri probatori. La fattura di acquisto allegata dalla parte in assenza di ulteriori riscontri istruttori non prova il danno.
17 Le spese del procedimento seguono la soccombenza della convenuta, la quale è tenuta a rimborsarle a parte attrice.
I compensi si liquidano sulla base delle vigenti tabelle e avuto riguardo al valore della causa complessivamente in euro 5.077,00.
18 L'infondatezza della domanda svolta dal nei confronti del terzo chiamato, giustifica la CP_1 condanna del convenuto al pagamento dei compensi di lite in favore della RE COroparte_3
che, sulla base del citate tabelle, si liquidano complessivamente in euro 2.540,00.
[...]
19 Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite tra l'RE “
[...]
ed il terzo chiamato, Arch. . COroparte_3 CP_6
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del GOP, avvocato Grazia Cammaroto, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.2291/2017 R.G.A.C. promossa da in persona del legale rappresentante Parte_1 Pt_6
nei confronti di in persona dell'amministratore, suo legale
[...] COroparte_1 rappresentante pro tempore e “ in persona del COroparte_11 COroparte_12 titolare e Arch. , quali terzi chiamati, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed CP_6 eccezione così provvede:
- accoglie la domanda proposta dall'attore nei confronti del convenuto e per l'effetto, dichiara la responsabilità del in persona del legale rappresentante pro tempore, quale COroparte_1 custode dell'area esterna scoperta sovrastante l'unità immobiliare dell'attore ubicata nel seminterrato della scala “ A” del predetto Condominio, per i danni da infiltrazione subiti;
- per l'effetto, condanna il in persona del legale rappresentante pro tempore a COroparte_1 risarcire all'attore i danni patiti quantificati nella misura di euro 7.420,00 oltre rivalutazione ed interessi legali dal dovuto (settembre 2016) al soddisfo e questi ultimi da calcolarsi come in parte motiva, sulla somma predetta, via via rivalutata (dal settembre del 2016) con cadenza annuale secondo gli indici Istat sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
pagina 16 di 17 - condanna il in persona del legale rappresentante pro tempore a rimborsare COroparte_1 alla le spese del giudizio che liquida in complessivi € 5.341,00 di cui € 264,00 per Parte_1 spese ed € 5.077,00 per compensi, oltre l'importo corrispondente al 15% della somma liquidata per compensi a titolo di rimborso spese forfettarie, CPA e IVA (se dovuta) come per legge, distraendoli in favore dell'avv. Tarsia Giuseppe che ne ha fatto espressa richiesta quale procuratore antistatario;
- rigetta la domanda svolta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato, COroparte_1 IT individuale e condanna il Condominio al pagamento delle spese di lite COroparte_3 che liquida in favore della in persona del titolare complessivamente in COroparte_3 euro 2.540,00 oltre spese generali (15% dei compensi), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Caterina Zeffiro che ne ha fatto espressa richiesta quale procuratore antistatario;
- compensa le spese di lite tra l'RE individuale ed il terzo chiamato, COroparte_3
Arch. . CP_6
Così deciso in Reggio Calabria il 3 febbraio 2025
Il Giudice Onorario
avvocato Grazia Cammaroto
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6 In conformità al prevalente e più recente orientamento della Suprema Corte “La responsabilità ex art. 2051 cod. civ individua una responsabilità di tipo oggettivo essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che è funzione della norma quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione .. (tra le tante, Cass. 2014, n. 1468; 20.02.2006, n.3651; 9.08.2004, n. 15383 e
15384).