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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/10/2025, n. 1625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1625 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
Dott.ssa CO Cefis Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3319 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
, C.F. , nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliata in Elmas, presso lo studio dell'Avv. Sebora Serrao, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Ricorrente
contro
, nato Carbonia il 25/01/1971, Controparte_1
Resistente contumace
e con l'intervento del
MINISTERO, CP_2
Intervenuto per legge
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale: a) pronunciare, ai sensi dell'art.3 n.2, lett. b), L.1dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto
matrimonio contratto tra la sig.ra ed il sig. ordinando Parte_1 Controparte_1
all'Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza;
b) stabilire l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, in modo da Per_1
consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando i tempi e le modalità
della sua presenza presso il padre e per l'effetto disporre in senso conforme a questi in ordine alla
sua cura, istruzione ed educazione;
c) confermare che la figlia minore continui a vivere con la madre presso l'immobile di Per_1
proprietà della stessa sita in Monserrato, via Seneca, 51;
d) disporre che la minore trascorra con il padre il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola sino al
giorno dopo, salvo diverso accordo tra le parti per esigenze lavorative, nonché i fine settimana
alternati dal venerdì all'uscita della scuola o alle ore 15, sino alla domenica sera sino all'ora di
cena; e) disporre che la minore trascorra tutte le festività, con alternanza annuale, con entrambi i
genitori; f) disporre che la minore trascorra il periodo dal 23.12 al 29.12 compreso con un genitore
e dal 30.12. al 5.01. con l'altro genitore, in regime di alternanza annuale;
g) disporre che la minore trascorra le vacanze pasquali frazionate a metà, la prima metà
comprensiva di Pasqua e la seconda metà comprensiva di Pasquetta, sempre in regime di alternanza;
h) disporre che la minore trascorra durante il periodo estivo due settimane anche non consecutive
con ognuno dei genitori e che gli stessi comunichino il periodo prescelto entro e non oltre il 15 giugno
di ogni anno;
i) stabilire a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore della figlia pari ad CP_1 Per_1
€ 750,00, ovvero quello ritenuto di giustizia, con la previsione di adeguamento automatico secondo
l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche,
scolastiche ed extrascolastiche documentate;
j) stabilire che la sig.ra percepisca integralmente (100%) l'importo dell'assegno unico;
Pt_1
k) per quanto non riportato espressamente nelle presenti conclusioni, dichiarare revocate tutte le disposizioni contenute nell'atto di omologa del 20.12.2017;
l) con vittoria di compensi e spese del presente giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato depositato in data 29/05/2024, ha domandato Parte_1
che il Tribunale dichiari lo scioglimento del matrimonio contratto in Cagliari in data 8/12/2007 con oltre all'affidamento condiviso della figlia minore , nata il [...], con Controparte_1 Per_1
collocamento della stessa presso la madre e che venga stabilito che il contribuisca al CP_1
mantenimento della figlia con un assegno mensile pari a 1.000 euro, per i periodi in cui lo stesso sarà
in missione, e 700 euro per i restanti mesi.
In particolare, ha dedotto:
- che i coniugi si sono separati con decreto di omologa del 20/12/2017;
- che in quella sede era stato previsto a carico del l'obbligo di contribuire al CP_1
mantenimento della figlia con un assegno mensile pari a 500 euro, con la specifica che Per_1
per i periodi in cui il padre si fosse trovato in missione, tale assegno sarebbe stato pari a 750
euro mensili;
- che il da oltre un anno non versa l'assegno di mantenimento per la figlia e contribuisce CP_1
solo parzialmente e sporadicamente al pagamento delle spese straordinarie nel suo interesse;
- che il resistente trascorre con la bambina solo poche ore alla settimana e durante i tre mesi trascorsi in per una missione militare, non si è mai preoccupato di contattarla;
CP_3
- di essere un medico e di percepire un reddito mensile pari a 3.350 euro circa;
- di percepire a titolo di assegno unico per la figlia la somma mensile di 250 euro;
- di essere proprietaria dell'immobile sito in Monserrato ove risiede unitamente alla figlia e,
altresì, di un immobile a Costa Rei su cui grava un mutuo la cui rata mensile è pari a 1.070
euro.
***
All'udienza del 17/12/2024 la ricorrente, personalmente comparsa, ha dichiarato di vivere insieme alla figlia a Monserrato nella casa di sua proprietà; che la bambina è affetta da una patologia Per_1
genetica (sindrome di Jacobsen) a causa della quale non è autonoma e necessita di assistenza per svolgere alcune attività della vita quotidiana, quali lavarsi e vestirsi, e non è orientata nello spazio;
di lavorare come medico presso il Businco di Cagliari e di percepire uno stipendio di circa 3.300 euro mensili, oltre alla tredicesima;
che il resistente lavora come militare, ma di non conoscere esattamente il suo reddito;
che da quasi due anni il non versa nulla e vede poco la figlia;
di chiedere un CP_1
aumento del contributo al mantenimento poiché i tempi di permanenza stabiliti in sede di separazione non vengono rispettati e la bambina trascorre la maggior parte del tempo con lei.
non si è costituito in giudizio nonostante la ritualità della notifica. Controparte_1
Il Giudice all'esito dell'udienza ha dichiarato la contumacia del resistente, riservandosi sui provvedimenti provvisori.
***
Con ordinanza in data 11/04/2025 il Giudice, preso atto delle dichiarazioni rese da parte ricorrente e ritenuto di dover parzialmente modificare le condizioni concordate dalle parti in sede di separazione in ragione della situazione illustrata dalla , anche tenuto conto della contumacia di parte Pt_1
resistente, indice del disinteresse allegato dalla controparte, ha determinato in euro 750 mensili il contributo di mantenimento per la figlia minore posto a carico del e ha fissato l'udienza per la CP_1
decisione, con assegnazione alla parte dei termini di cui all'art. 473 bis 28 cpc per il deposito delle memorie conclusionali.
***
Alla successiva udienza del 13/10/2025 la Causa, istruita con produzioni documentali, è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni sopra riportate.
***
La domanda di divorzio deve essere accolta, in quanto fondata.
La parte ricorrente ha provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda di divorzio i coniugi erano legalmente separati, e che, dalla comparizione personale degli stessi davanti al Presidente in quella procedura (il 23/11/2017) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 29/05/2024), erano trascorsi i termini di legge.
Opera, inoltre, alla luce delle allegazioni della parte e della mancata opposizione del resistente, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra Parte_1
e
[...] Controparte_1
Con riferimento alle ulteriori domande proposte nel presente giudizio, deve essere accolta la domanda di parte ricorrente di conferma dell'affidamento condiviso della figlia minore, nata il Persona_2
15/09/2010, e della sua collocazione prevalente presso il domicilio materno, con diritto di visita del padre secondo le medesime modalità e i tempi concordati dalle parti in sede di separazione.
Parimenti deve essere accolta la domanda di aumento dell'assegno per il mantenimento della minore a carico del padre, in ragione del mancato rispetto delle modalità di esercizio del diritto di visita da parte di quest'ultimo, con derivato aggravio degli oneri di mantenimento in capo alla madre, e tenuto conto dei maggiori costi sostenuti per in conseguenza alla sua accresciuta età rispetto all'epoca Per_1
della separazione.
Per quanto esposto, pur nell'impossibilità di ricostruire la situazione reddituale del resistente, anche tenuto conto dei redditi percepiti dalla ricorrente (circa 3.300 euro netti al mese) e degli oneri dalla stessa documentati, si ritiene di confermare quanto stabilito in via provvisoria e di porre in capo a l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario della figlia minore con un Controparte_1 Per_1
assegno mensile pari a 750 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenere nel suo interesse.
Deve inoltre disporsi che l'assegno unico continui a essere percepito interamente dalla madre, presso la quale la minore è collocata.
***
Nulla sulle spese in ragione della mancata costituzione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Cagliari in data
8/12/2007 tra , nata a [...] il [...] e nato a Parte_1 Controparte_1
Carbonia il 25/01/1971, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 461, parte II, serie A, anno 2007- Comune di Cagliari);
2) affida la figlia minore nata il [...], ad [...] i genitori, con Persona_2
collocazione della stessa presso il domicilio materno in Monserrato, via Seneca n. 51;
3) dispone che la minore trascorra con il padre il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola sino al giorno dopo, salvo diverso accordo tra le parti per esigenze lavorative, nonché i fine settimana alternati dal venerdì all'uscita della scuola o alle ore 15, sino alla domenica sera sino all'ora di cena;
4) dispone che la minore trascorra tutte le festività, con alternanza annuale, con entrambi i genitori;
5) dispone che la minore trascorra il periodo dal 23.12 al 29.12 compreso con un genitore e dal
30.12. al 5.01. con l'altro genitore, in regime di alternanza annuale;
6) dispone che la minore trascorra le vacanze pasquali frazionate a metà, la prima metà
comprensiva di Pasqua e la seconda metà comprensiva di Pasquetta, sempre in regime di alternanza;
7) dispone che la minore trascorra durante il periodo estivo due settimane anche non consecutive con ognuno dei genitori e che gli stessi comunichino il periodo prescelto entro e non oltre il
15 giugno di ogni anno;
8) pone a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia con un CP_1 Per_1
assegno mensile pari a 750,00, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche documentate;
9) dispone che la percepisca integralmente (100%) l'importo dell'assegno unico in Pt_1
favore della figlia;
10) nulla sulle spese.
Così deciso in Cagliari in data 14/10/2025, nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice estensore
Dott.ssa CO Cefis
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti