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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/07/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3031 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
nato ad [...], il [...], rappresentato Parte_1
e difeso dall'avv. Rosalba Cassaro, giusta procura in atti attore
CONTRO
nata in [...], il [...], rappresenta- Controparte_1
ta e difesa dall'avv. Stefania Caci, giusta procura in atti convenuto
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 6 giugno 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 9 dicembre 2023, ha Parte_1
chiesto al Tribunale che dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto ad Agrigento, l'8 luglio 2015, con CP_1
dalla cui unione è nato il figlio , ancora minorenne. Per_1
A sostegno della domanda l'attore ha rappresentato che dalla sepa- razione, dichiarata da questo Tribunale con sentenza n. 1314/2021 del
2 dicembre 2021, passata in giudicato, non era più ripresa la convivenza.
Ha chiesto, inoltre, l'affidamento congiunto del figlio minore, con collocazione prevalente presso il domicilio della madre, la previsione di poter frequentare il figlio liberamente o, in caso disaccordo, secondo un calendario di incontri e di contribuire al mantenimento del figlio, ver- sando alla un assegno mensile di € 300,00, oltre al 50 % delle spe- CP_1
se straordinarie, nonché di non disporre nulla in favore della se CP_1
non l'assegnazione dell'uso della casa coniugale
Infine, l'attore ha chiesto che vengano mantenute relazioni signifi- cative tra il minore e i nonni e che entrambi i genitori acconsentano al rilascio dei rispettivi passaporti, salve le competenze del Giudice tutela- re.
Costituita con memoria, depositata il 25 febbraio 2024, CP_2
fer non si è opposta alla domanda principale e alla richiesta di affida- mento congiunto del minore, collocato presso il proprio domicilio, do- mandando la previsione di un assegno divorzile in suo favore, tenuto
- 2 - conto dei sacrifici sopportati per favorire la progressione di carriera del
Proto, nonché l'aumento dell'importo stabilito per il mantenimento del figlio in € 400,00, non contestando la richiesta di rilascio del passaporto.
Esperito con esito infruttuoso il prescritto tentativo di conciliazione all'udienza del 26 marzo 2024, il giudice delegato ha adottato i provve- dimenti temporanei e urgenti ex art. 473 bis.50 c.p.c. e ha rinviato la causa per la rimessione in decisione, all'esito del deposito degli scritti conclusivi.
La causa, istruita con produzione documentale e con l'espletamento di prove orali, all'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 6 giugno 2025, sulle conclusioni dei difensori delle parti, è stata posta in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, la domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta risulta che la separazione personale dei coniugi è stata dichiarata dal Tribunale di Agrigento con sentenza n. 1314/2021 del 2-17 dicembre 2021, passata in giudicato e che la comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella suddetta procedura risale all'11 maggio 2021.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge
1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio annuale dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pro- nuncia della separazione personale con provvedimento definitivo.
Il protrarsi ininterrotto della separazione – non essendoci stata una
- 3 - riconciliazione - e l'irreversibilità della frattura materiale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la declara- toria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo evidente che non esiste alcuna concreta possibilità di ripresa della vita coniugale
Venendo al resto, non essendo emerse circostanze ostative, va previsto l'affidamento condiviso a entrambi i genitori del figlio , Persona_2
con collocazione prevalente presso il domicilio della madre.
Il padre potrà incontrare il figlio liberamente, concordando con l'altro genitore tempi e modalità delle frequentazioni o, in caso di disaccordo, secondo le modalità stabilite nella ordinanza del 3 aprile 2024.
Va, altresì, confermato l'obbligo a carico del di contribuire al Pt_1
mantenimento del figlio , versando alla un assegno Per_1 CP_1
mensile di euro 300,00, rivalutabili secondo gli indici Istat, da corri- spondere entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio.
Nella determinazione di tale importo si è tenuto conto degli oneri di mantenimento a carico del di un altro figlio, ancora in tenera età, Pt_1
nato da una nuova relazione sentimentale, nonché delle spese mensili di trasferta sostenute dallo stesso da Catania a Licata per incontrare il fi- glio e di quelle relative al pagamento delle rate del mutuo, Per_1
contratto per l'acquisto dell'immobile, in cui vive con il proprio nucleo familiare.
L'uso della casa coniugale va assegnato alla e al figlio, con lei CP_1
convivente.
- 4 - Venendo, adesso, alla domanda di assegno divorzile, giova ricordare che, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurar- seli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro, di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, e in particola- re, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal ri- chiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del pa- trimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto ( cfr. Cassazione,
s.u. n. 18287/2018).
Applicando i summenzionati principi al caso di specie, condivisi da que- sto Collegio, si ritiene che non siano stati dimostrati i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
Ebbene, dalla valutazione complessiva dei suddetti elementi, è emerso che la la quale in sede di separazione aveva rinunciato alla do- CP_1
manda di mantenimento in suo favore, ha conseguito la laurea in Scien- ze Motorie, ha lavorato alle dipendenze di un negozio di abbigliamento e successivamente alle dipendenze di una scuola privata ( cfr. verbale di udienza del 21 febbraio 2025), dimostrando di possedere una capacità lavorativa.
Inoltre, la medesima non ha provato che la sperequazione tra i dati red-
- 5 - dituali e patrimoniali dei coniugi sia dipesa dal sacrificio delle sue pro- spettive di carriera e di guadagno, stante la genericità dell'unico capitolo di prova orale articolato, che, quand'anche ammesso, non avrebbe di- mostrato di aver sacrificato la propria carriera professionale, contri- buendo alla formazione del patrimonio comune.
Pertanto, sulla scorta di tale lacuna probatoria e tenuto conto della bre- ve durata del matrimonio ( celebrato nel 2015), la domanda di ricono- scimento di assegno divorzile va disattesa.
Va, infine, dichiarata inammissibile la domanda relativa alla regolamen- tazione dell' esercizio di visita del minore da parte dei nonni ai sensi dell'art. 317 bis c.c., trattandosi di materia di competenza del Tribunale per i minorenni.
Nessuna statuizione sulla domanda relativa all'autorizzazione al rilascio del passaporto, stante l'assenza di un contrasto attuale.
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della con- troversia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a di- chiarare interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione o difesa:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad
Agrigento, l'8 luglio 2015, da e , tra- Parte_1 CP_1
scritto nel registro degli atti del matrimonio del Comune di Agrigento al n. 98, parte II, serie A, dell'anno 2015; affida il figlio a entrambi i genitori, con collocazione Persona_2
- 6 - stabile presso il domicilio materno e con facoltà per il padre di frequen- tarli liberamente o, in caso di disaccordo, secondo le modalità indicate in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 [...]
a titolo di mantenimento del figlio minore, un assegno mensi- Pt_2
le di euro 300,00, da versare entro il giorno dieci di ogni mese, rivaluta- bile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
assegna l'uso della casa coniugale a e al figlio, con lui CP_1
convivente;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulte- riori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 10 luglio 2025
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. Claudia Ragusa
- 7 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3031 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
nato ad [...], il [...], rappresentato Parte_1
e difeso dall'avv. Rosalba Cassaro, giusta procura in atti attore
CONTRO
nata in [...], il [...], rappresenta- Controparte_1
ta e difesa dall'avv. Stefania Caci, giusta procura in atti convenuto
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 6 giugno 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 9 dicembre 2023, ha Parte_1
chiesto al Tribunale che dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto ad Agrigento, l'8 luglio 2015, con CP_1
dalla cui unione è nato il figlio , ancora minorenne. Per_1
A sostegno della domanda l'attore ha rappresentato che dalla sepa- razione, dichiarata da questo Tribunale con sentenza n. 1314/2021 del
2 dicembre 2021, passata in giudicato, non era più ripresa la convivenza.
Ha chiesto, inoltre, l'affidamento congiunto del figlio minore, con collocazione prevalente presso il domicilio della madre, la previsione di poter frequentare il figlio liberamente o, in caso disaccordo, secondo un calendario di incontri e di contribuire al mantenimento del figlio, ver- sando alla un assegno mensile di € 300,00, oltre al 50 % delle spe- CP_1
se straordinarie, nonché di non disporre nulla in favore della se CP_1
non l'assegnazione dell'uso della casa coniugale
Infine, l'attore ha chiesto che vengano mantenute relazioni signifi- cative tra il minore e i nonni e che entrambi i genitori acconsentano al rilascio dei rispettivi passaporti, salve le competenze del Giudice tutela- re.
Costituita con memoria, depositata il 25 febbraio 2024, CP_2
fer non si è opposta alla domanda principale e alla richiesta di affida- mento congiunto del minore, collocato presso il proprio domicilio, do- mandando la previsione di un assegno divorzile in suo favore, tenuto
- 2 - conto dei sacrifici sopportati per favorire la progressione di carriera del
Proto, nonché l'aumento dell'importo stabilito per il mantenimento del figlio in € 400,00, non contestando la richiesta di rilascio del passaporto.
Esperito con esito infruttuoso il prescritto tentativo di conciliazione all'udienza del 26 marzo 2024, il giudice delegato ha adottato i provve- dimenti temporanei e urgenti ex art. 473 bis.50 c.p.c. e ha rinviato la causa per la rimessione in decisione, all'esito del deposito degli scritti conclusivi.
La causa, istruita con produzione documentale e con l'espletamento di prove orali, all'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 6 giugno 2025, sulle conclusioni dei difensori delle parti, è stata posta in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, la domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta risulta che la separazione personale dei coniugi è stata dichiarata dal Tribunale di Agrigento con sentenza n. 1314/2021 del 2-17 dicembre 2021, passata in giudicato e che la comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella suddetta procedura risale all'11 maggio 2021.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge
1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio annuale dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pro- nuncia della separazione personale con provvedimento definitivo.
Il protrarsi ininterrotto della separazione – non essendoci stata una
- 3 - riconciliazione - e l'irreversibilità della frattura materiale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la declara- toria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo evidente che non esiste alcuna concreta possibilità di ripresa della vita coniugale
Venendo al resto, non essendo emerse circostanze ostative, va previsto l'affidamento condiviso a entrambi i genitori del figlio , Persona_2
con collocazione prevalente presso il domicilio della madre.
Il padre potrà incontrare il figlio liberamente, concordando con l'altro genitore tempi e modalità delle frequentazioni o, in caso di disaccordo, secondo le modalità stabilite nella ordinanza del 3 aprile 2024.
Va, altresì, confermato l'obbligo a carico del di contribuire al Pt_1
mantenimento del figlio , versando alla un assegno Per_1 CP_1
mensile di euro 300,00, rivalutabili secondo gli indici Istat, da corri- spondere entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio.
Nella determinazione di tale importo si è tenuto conto degli oneri di mantenimento a carico del di un altro figlio, ancora in tenera età, Pt_1
nato da una nuova relazione sentimentale, nonché delle spese mensili di trasferta sostenute dallo stesso da Catania a Licata per incontrare il fi- glio e di quelle relative al pagamento delle rate del mutuo, Per_1
contratto per l'acquisto dell'immobile, in cui vive con il proprio nucleo familiare.
L'uso della casa coniugale va assegnato alla e al figlio, con lei CP_1
convivente.
- 4 - Venendo, adesso, alla domanda di assegno divorzile, giova ricordare che, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurar- seli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro, di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, e in particola- re, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal ri- chiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del pa- trimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto ( cfr. Cassazione,
s.u. n. 18287/2018).
Applicando i summenzionati principi al caso di specie, condivisi da que- sto Collegio, si ritiene che non siano stati dimostrati i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
Ebbene, dalla valutazione complessiva dei suddetti elementi, è emerso che la la quale in sede di separazione aveva rinunciato alla do- CP_1
manda di mantenimento in suo favore, ha conseguito la laurea in Scien- ze Motorie, ha lavorato alle dipendenze di un negozio di abbigliamento e successivamente alle dipendenze di una scuola privata ( cfr. verbale di udienza del 21 febbraio 2025), dimostrando di possedere una capacità lavorativa.
Inoltre, la medesima non ha provato che la sperequazione tra i dati red-
- 5 - dituali e patrimoniali dei coniugi sia dipesa dal sacrificio delle sue pro- spettive di carriera e di guadagno, stante la genericità dell'unico capitolo di prova orale articolato, che, quand'anche ammesso, non avrebbe di- mostrato di aver sacrificato la propria carriera professionale, contri- buendo alla formazione del patrimonio comune.
Pertanto, sulla scorta di tale lacuna probatoria e tenuto conto della bre- ve durata del matrimonio ( celebrato nel 2015), la domanda di ricono- scimento di assegno divorzile va disattesa.
Va, infine, dichiarata inammissibile la domanda relativa alla regolamen- tazione dell' esercizio di visita del minore da parte dei nonni ai sensi dell'art. 317 bis c.c., trattandosi di materia di competenza del Tribunale per i minorenni.
Nessuna statuizione sulla domanda relativa all'autorizzazione al rilascio del passaporto, stante l'assenza di un contrasto attuale.
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della con- troversia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a di- chiarare interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione o difesa:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad
Agrigento, l'8 luglio 2015, da e , tra- Parte_1 CP_1
scritto nel registro degli atti del matrimonio del Comune di Agrigento al n. 98, parte II, serie A, dell'anno 2015; affida il figlio a entrambi i genitori, con collocazione Persona_2
- 6 - stabile presso il domicilio materno e con facoltà per il padre di frequen- tarli liberamente o, in caso di disaccordo, secondo le modalità indicate in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 [...]
a titolo di mantenimento del figlio minore, un assegno mensi- Pt_2
le di euro 300,00, da versare entro il giorno dieci di ogni mese, rivaluta- bile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
assegna l'uso della casa coniugale a e al figlio, con lui CP_1
convivente;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.
Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulte- riori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 10 luglio 2025
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. Claudia Ragusa
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